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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 04/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
II GOP avv. AO G. IS, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°3916/2021 R.G. tra: Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Tinelli e Gaetano Amatulli, nel cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Controparte_1
,
PA
RESISTENTE
Oggetto: Pagamento equo indennizzo FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/11/2021, Parte 1
,nella qualità di ex dipendente del CP 1 CP 1, ora in quiescenza, adduceva di aver presentato domanda all'Ente civico per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per varie patologie da cui era affetto e specificatamente riportate in richiesta.
Chiedeva altresì riconoscersi l'interdipendenza da causa di servizio per altre infermità anch'esse analiticamente indicate nell'atto introduttivo.
Specificava di aver inviato diffida, con istanza del 15/04/2011, al Controparte 1 per gli adempimenti richiesti previa trasmissione della pratica al Comitato di verifica competente, deputato ad esprimere l'obbligatorio parere di cui all'art. 11 D.P.R. n°461/2001.
Successivamente, dopo un iter amministrativo abbastanza tribolato, in data 13/09/2018, il
Controparte 1 notificava al sig. Parte 1 la delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio, emanata nell'adunanza n°415/2012 del 22/10/2012, in cui testualmente: "Il deficit percettivo zonale in AS esito di trauma da scoppio può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto la lesione è conseguente a traumatismo avvenuto durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave.".
In conseguenza di tale riconoscimento era seguita richiesta di liquidazione dell'indennizzo dovuto, più volte sollecitato, sino a quando il CP 1 di CP 1, con nota comunale del 13/11/2019, prot. 0053419 testualmente: "Il Comitato, pertanto, pur riconoscendo la sussistenza della dipendenza da causa di servizio, non ha espresso alcun parere in ordine al riconoscimento del cd equo indennizzo, rispetto al quale il CP 1 è privo di ogni tipo di discrezionalità tecnica per provvedere."
Ciò formava oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale evidenziava che il parere del Comitato di verifica è solo rivolto ad accertare, ai sensi dell'art. 11 del DPR 461/2001, "la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione in relazione ai fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione", non rientrando nelle proprie competenze il rilascio di parere in ordine al riconoscimento dell'equo indennizzo.
Sulla scorta di tale dinamica fattuale parte ricorrente concludeva per il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo, quantificato in € 14.926,03 come da conteggi in atti, maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dall'01/04/2010 sino al soddisfo.
In via istruttoria depositava massiccia documentazione contenuta in atti.
L'ente civico si costituiva in giudizio, in data 07/05/2022, eccependo ex adverso e facendo rilevare nel merito che le patologie riconosciute in riferimento alla richiesta di indennizzo non rientravano nelle tabelle previste dalla legge ed altresì che il ricorrente era incorso in decadenza ex art.3 DPR n°349/94 ed il diritto era comunque prescritto per decorso decennale.
Articolava infine generica contestazione dei conteggi prodotto da parte ricorrente.
Istauratosi il contraddittorio, all'udienza del 10/01/2023, dinnanzi al precedente giudicante,
Per 1 parte ricorrente eccepiva la tardività delle note difensive del Controparte_1 dott.ssa nel frattempo autorizzate dal giudice, oltre alla tardività della costituzione di parte resistente. giudice decideva sulla questione con ordinanza che si ritiene di condividere che si riporta per relationem: "Considerato che parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito delle note difensive autorizzate da parte del Controparte 1 che dovevano essere depositate entro il
30/12/2022, chiedendone lo stralcio;
rilevato che, in effetti, parte resistente ha depositato le suddette note solamente in data 03/01/2023;
ritenuto che
le suddette note risultano tardive;
rilevato che parte ricorrente ha eccepito, altresì, la tardiva costituzione di parte resistente;
considerato che
tra i termini a giorni non liberi vi sono i termini cd a ritroso per i quali il calcolo si effettua a partire dal giorno finale (cd dies a quo) che non viene incluso e conteggiano in giorni all'indietro sino ad arrivare all'ultimo previsto dal termine, in questo caso il decimo (cd dies ad quem) che viene incluso;
considerato, altresì, che se il giorno della scadenza così determinato è festivo, la scadenza del termine viene anticipata al giorno precedente non festivo;
rilevato che per il giorno del sabato è prevista una disciplina particolare, ai sensi dell'art. 155 comma 5 e 6 cpc, nel senso che, mentre per le udienze e l'attività giudiziaria svolta dagli ausiliari il sabato è considerato ad ogni effetto giorno lavorativo, per il compimento di tutti gli atti processuali svolti fuori dall'udienza, quali ad esempio, il deposito di memorie, atti, comparse, il sabato è equiparato ad un giorno festivo per cui la scadenza è prorogata al giorno successivo non festivo;
se si tratta di termine a ritroso, la scadenza, al contrario, è anticipata al giorno precedente non festivo (ex pluris Cass. 14/09/2017
n°21335; Cass civ. 30/06/2014 n°14767; Cass. 22/07/2009 n°17103); osservato che, nel caso che ci occupa, parte resistente era tenuta a costituirsi entro 10 giorni a partire dal 17/05/2022, giorno in cui era fissata la prima udienza di discussione, pertanto entro il 07/05/2022, data che cadeva nel giorno di sabato, con la conseguenza che il termine, essendo a ritroso, determinava la scadenza al giorno precedente non festivo, vale a dire al venerdì 06/05/2022; rilevato che parte resistente si è costituita con memoria depositata in cancelleria il 07/05/2022, come risulta dalla consultazione del
SICID; ritenuto, pertanto, che, alla luce delle considerazione che precedono, la costituzione deve ritenersi tardiva con la conseguenza che parte resistente è decaduta da mezzi di prova richiesti con la memoria di costituzione del 07/05/2022, ai sensi dell'art. 416 cpc;
PQM
dispone lo stralcio delle note depositate in data 03/01/2023 da parte resistente;
dichiara parte resistente decaduta dai mezzi di prova richiesti con la memoria del 07/05/2022;.....".
Considerata dunque non esperibile l'attività istruttoria invocata da parte resistente e disposto lo stralcio delle note difensive, si esperiva il solo tentativo di conciliazione, non riuscito, per quanto reiterato successivamente anche dal sottoscritto giudicante.
La causa, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa Per 1 veniva assegnata al giudice togato che, a sua volta, delegava per la trattazione e decisione l'odierno giudicante.
In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
**
La domanda è fondata e merita accoglimento. Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate da parte resistente per le quali va confermata l'improponibilità delle stesse per quanto già esaminato in punto di fatto in ordine alla ineccepibile ordinanza del precedente giudicante, riportata.
A tal proposito va rilevato che le eccezioni di decadenza e prescrizione non sono rilevabili d'ufficio e pertanto non sfuggono agli effetti preclusivi determinati dalla tardività della costituzione in giudizio.
La prescrizione, infatti, è un'eccezione in senso stretto e pertanto non rilevabile dal giudice ove manchi una specifica istanza sollevata dalla parte che ne abbia interesse. Parimenti dicasi per l'invocata decadenza, non rilevabile anch'essa d'ufficio salvo ipotesi in cui si controverta su diritti sottratti alla disponibilità delle parti.
Pertanto, essendo entrambe le eccezioni da considerarsi non rilevabili d'ufficio, la tardiva costituzione del resistente determina la loro improponibilità.
Passando alla disamina nel merito, si rileva che la domanda del ricorrente è fondata per l'esplicito riconoscimento ottenuto con la delibera del Comitato di verifica.
In essa si legge testualmente (doc. 7 depositato in atti dal ricorrente) "Il deficit percettivo zonale in AS esito di trauma da scoppio può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto la lesione è conseguente a traumatismo avvenuto durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave." È evidente che in tale parere è contenuta la prova del nesso di causalità che lega la patologia accusata allo svolgimento dell'attività di servizio integrando in tal modo i presupposti richiesti per l'ottenimento dell'equo indennizzo.
In base alla normativa contenuta nel D. Lgs. 461/2001, dalla lettura degli artt. di riferimento,
è agevole evincere che il Comitato di verifica è preposto all'accertamento della causa di servizio, mentre non vi è riferimento alcuno a che il medesimo comitato abbia competenza ad esprimersi per il riconoscimento e conseguente liquidazione dell'equo indennizzo.
Da tutta la normativa è fin troppo chiaro che sulla base dell'accertamento effettuato dal
Comitato l'ente civico debba successivamente provvedere sull'equo indennizzo, essendo peraltro vincolato da una valutazione effettuata da un organo dotato di potere di decisione su base tecnico- discrezionale.
Dunque, nessun pregio può essere riconosciuto all'eccezione di parte resistente che ritiene monca la decisione del Comitato di verifica per non aver espresso il proprio parere anche in ordine alla corresponsione dell'equo indennizzo.
Va considerato che tale argomentazione è logicamente sottratta all'accertamento del
Comitato di verifica in quanto la causa di servizio costituisce una valutazione di carattere generale costituente conditio sine qua non non solo per il riconoscimento del beneficio dell'equo indennizzo, ma anche per altre e numerose questioni indennitarie.
Inoltre, va valutata l'eccezione formulata da parte resistente in riferimento alla non ascrivibilità dell'infermità nella tabella A o B.
L'eccezione è tardiva poiché mai rappresentata nella fase del procedimento amministrativo e pertanto la mancata specifica contestazione nei confronti del ricorrente ha inibito una valida difesa a costui il quale ha visto sollevare l'eccezione solo per la prima volta in corso di giudizio, con gli scritti difensivi del 29/10/2024. Ciò integra una ipotesi di inammissibile integrazione motivazionale che inficia non solo il procedimento giudiziale, ma anche l'iter di tutto il precedente procedimento amministrativo.
In tutti i casi va considerato che le tabelle A e B del DPR 915/78 non hanno carattere tassativo.
Nel caso di specie vi era già stato un primo riconoscimento di equo indennizzo e la successiva valutazione delle patologie per cui è causa integra un aggravamento del precedente accertamento e stante la non tassatività dell'elencazione delle tabelle richiamate, ben può lo stesso, trattandosi di "grave deficit percettivo zonale in AS", secondo il criterio di equivalenza previsto dall'art. 11 comma 4 del DPR 915/1978 e dall'art. 2 comma 4 DPR 461/2001, costituire causa necessaria e sufficiente al riconoscimento e percezione del beneficio dell'equo indennizzo richiesto.
Infine, in relazione al quantum debeatur va evidenziato che parte ricorrente ha prodotto in atti, (doc. 14 del ricorso) analitico conteggio delle somme dovute.
Avverso tale conteggio, controparte, dapprima, nella memoria difensiva, non ha eccepito alcunché limitandosi ad una vaga richiesta di eventuale CTU medico legale, onde acclarare la mancanza di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'equo indennizzo, nonché la misura di esso così come richiesto dal ricorrente.
Nelle note successive, peraltro espunte dal fascicolo di causa, la contestazione rimane assolutamente generica e pertanto i conteggi motivati di parte ricorrente possono considerarsi sufficienti ai fini della liquidazione richiesta.
Conseguentemente, al riconoscimento della domanda formulata da parte ricorrente, le spese di giudizio vanno poste a carico del Controparte 1 come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP AO G. IS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°3916/2021 R.G., proposta da Parte 1 Controparte 1 , così provvede:nei confronti del
Parte 1 alla percezione dell'equo indennizzo. Dichiara sussistere il diritto di
-
Conseguentemente condanna il 'Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di € 14.926,03 in favore del ricorrente, con rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 1/4/2010 sino all'effettivo soddisfo. Condanna il Controparte 1 , in persona del Sindaco pro tempore alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Parte 1
,che liquida in € 2.300,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 04/11/2025
II GOP
AO G. IS
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
II GOP avv. AO G. IS, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°3916/2021 R.G. tra: Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Tinelli e Gaetano Amatulli, nel cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Controparte_1
,
PA
RESISTENTE
Oggetto: Pagamento equo indennizzo FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/11/2021, Parte 1
,nella qualità di ex dipendente del CP 1 CP 1, ora in quiescenza, adduceva di aver presentato domanda all'Ente civico per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per varie patologie da cui era affetto e specificatamente riportate in richiesta.
Chiedeva altresì riconoscersi l'interdipendenza da causa di servizio per altre infermità anch'esse analiticamente indicate nell'atto introduttivo.
Specificava di aver inviato diffida, con istanza del 15/04/2011, al Controparte 1 per gli adempimenti richiesti previa trasmissione della pratica al Comitato di verifica competente, deputato ad esprimere l'obbligatorio parere di cui all'art. 11 D.P.R. n°461/2001.
Successivamente, dopo un iter amministrativo abbastanza tribolato, in data 13/09/2018, il
Controparte 1 notificava al sig. Parte 1 la delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio, emanata nell'adunanza n°415/2012 del 22/10/2012, in cui testualmente: "Il deficit percettivo zonale in AS esito di trauma da scoppio può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto la lesione è conseguente a traumatismo avvenuto durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave.".
In conseguenza di tale riconoscimento era seguita richiesta di liquidazione dell'indennizzo dovuto, più volte sollecitato, sino a quando il CP 1 di CP 1, con nota comunale del 13/11/2019, prot. 0053419 testualmente: "Il Comitato, pertanto, pur riconoscendo la sussistenza della dipendenza da causa di servizio, non ha espresso alcun parere in ordine al riconoscimento del cd equo indennizzo, rispetto al quale il CP 1 è privo di ogni tipo di discrezionalità tecnica per provvedere."
Ciò formava oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale evidenziava che il parere del Comitato di verifica è solo rivolto ad accertare, ai sensi dell'art. 11 del DPR 461/2001, "la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione in relazione ai fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione", non rientrando nelle proprie competenze il rilascio di parere in ordine al riconoscimento dell'equo indennizzo.
Sulla scorta di tale dinamica fattuale parte ricorrente concludeva per il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo, quantificato in € 14.926,03 come da conteggi in atti, maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dall'01/04/2010 sino al soddisfo.
In via istruttoria depositava massiccia documentazione contenuta in atti.
L'ente civico si costituiva in giudizio, in data 07/05/2022, eccependo ex adverso e facendo rilevare nel merito che le patologie riconosciute in riferimento alla richiesta di indennizzo non rientravano nelle tabelle previste dalla legge ed altresì che il ricorrente era incorso in decadenza ex art.3 DPR n°349/94 ed il diritto era comunque prescritto per decorso decennale.
Articolava infine generica contestazione dei conteggi prodotto da parte ricorrente.
Istauratosi il contraddittorio, all'udienza del 10/01/2023, dinnanzi al precedente giudicante,
Per 1 parte ricorrente eccepiva la tardività delle note difensive del Controparte_1 dott.ssa nel frattempo autorizzate dal giudice, oltre alla tardività della costituzione di parte resistente. giudice decideva sulla questione con ordinanza che si ritiene di condividere che si riporta per relationem: "Considerato che parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito delle note difensive autorizzate da parte del Controparte 1 che dovevano essere depositate entro il
30/12/2022, chiedendone lo stralcio;
rilevato che, in effetti, parte resistente ha depositato le suddette note solamente in data 03/01/2023;
ritenuto che
le suddette note risultano tardive;
rilevato che parte ricorrente ha eccepito, altresì, la tardiva costituzione di parte resistente;
considerato che
tra i termini a giorni non liberi vi sono i termini cd a ritroso per i quali il calcolo si effettua a partire dal giorno finale (cd dies a quo) che non viene incluso e conteggiano in giorni all'indietro sino ad arrivare all'ultimo previsto dal termine, in questo caso il decimo (cd dies ad quem) che viene incluso;
considerato, altresì, che se il giorno della scadenza così determinato è festivo, la scadenza del termine viene anticipata al giorno precedente non festivo;
rilevato che per il giorno del sabato è prevista una disciplina particolare, ai sensi dell'art. 155 comma 5 e 6 cpc, nel senso che, mentre per le udienze e l'attività giudiziaria svolta dagli ausiliari il sabato è considerato ad ogni effetto giorno lavorativo, per il compimento di tutti gli atti processuali svolti fuori dall'udienza, quali ad esempio, il deposito di memorie, atti, comparse, il sabato è equiparato ad un giorno festivo per cui la scadenza è prorogata al giorno successivo non festivo;
se si tratta di termine a ritroso, la scadenza, al contrario, è anticipata al giorno precedente non festivo (ex pluris Cass. 14/09/2017
n°21335; Cass civ. 30/06/2014 n°14767; Cass. 22/07/2009 n°17103); osservato che, nel caso che ci occupa, parte resistente era tenuta a costituirsi entro 10 giorni a partire dal 17/05/2022, giorno in cui era fissata la prima udienza di discussione, pertanto entro il 07/05/2022, data che cadeva nel giorno di sabato, con la conseguenza che il termine, essendo a ritroso, determinava la scadenza al giorno precedente non festivo, vale a dire al venerdì 06/05/2022; rilevato che parte resistente si è costituita con memoria depositata in cancelleria il 07/05/2022, come risulta dalla consultazione del
SICID; ritenuto, pertanto, che, alla luce delle considerazione che precedono, la costituzione deve ritenersi tardiva con la conseguenza che parte resistente è decaduta da mezzi di prova richiesti con la memoria di costituzione del 07/05/2022, ai sensi dell'art. 416 cpc;
PQM
dispone lo stralcio delle note depositate in data 03/01/2023 da parte resistente;
dichiara parte resistente decaduta dai mezzi di prova richiesti con la memoria del 07/05/2022;.....".
Considerata dunque non esperibile l'attività istruttoria invocata da parte resistente e disposto lo stralcio delle note difensive, si esperiva il solo tentativo di conciliazione, non riuscito, per quanto reiterato successivamente anche dal sottoscritto giudicante.
La causa, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa Per 1 veniva assegnata al giudice togato che, a sua volta, delegava per la trattazione e decisione l'odierno giudicante.
In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
**
La domanda è fondata e merita accoglimento. Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate da parte resistente per le quali va confermata l'improponibilità delle stesse per quanto già esaminato in punto di fatto in ordine alla ineccepibile ordinanza del precedente giudicante, riportata.
A tal proposito va rilevato che le eccezioni di decadenza e prescrizione non sono rilevabili d'ufficio e pertanto non sfuggono agli effetti preclusivi determinati dalla tardività della costituzione in giudizio.
La prescrizione, infatti, è un'eccezione in senso stretto e pertanto non rilevabile dal giudice ove manchi una specifica istanza sollevata dalla parte che ne abbia interesse. Parimenti dicasi per l'invocata decadenza, non rilevabile anch'essa d'ufficio salvo ipotesi in cui si controverta su diritti sottratti alla disponibilità delle parti.
Pertanto, essendo entrambe le eccezioni da considerarsi non rilevabili d'ufficio, la tardiva costituzione del resistente determina la loro improponibilità.
Passando alla disamina nel merito, si rileva che la domanda del ricorrente è fondata per l'esplicito riconoscimento ottenuto con la delibera del Comitato di verifica.
In essa si legge testualmente (doc. 7 depositato in atti dal ricorrente) "Il deficit percettivo zonale in AS esito di trauma da scoppio può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto la lesione è conseguente a traumatismo avvenuto durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave." È evidente che in tale parere è contenuta la prova del nesso di causalità che lega la patologia accusata allo svolgimento dell'attività di servizio integrando in tal modo i presupposti richiesti per l'ottenimento dell'equo indennizzo.
In base alla normativa contenuta nel D. Lgs. 461/2001, dalla lettura degli artt. di riferimento,
è agevole evincere che il Comitato di verifica è preposto all'accertamento della causa di servizio, mentre non vi è riferimento alcuno a che il medesimo comitato abbia competenza ad esprimersi per il riconoscimento e conseguente liquidazione dell'equo indennizzo.
Da tutta la normativa è fin troppo chiaro che sulla base dell'accertamento effettuato dal
Comitato l'ente civico debba successivamente provvedere sull'equo indennizzo, essendo peraltro vincolato da una valutazione effettuata da un organo dotato di potere di decisione su base tecnico- discrezionale.
Dunque, nessun pregio può essere riconosciuto all'eccezione di parte resistente che ritiene monca la decisione del Comitato di verifica per non aver espresso il proprio parere anche in ordine alla corresponsione dell'equo indennizzo.
Va considerato che tale argomentazione è logicamente sottratta all'accertamento del
Comitato di verifica in quanto la causa di servizio costituisce una valutazione di carattere generale costituente conditio sine qua non non solo per il riconoscimento del beneficio dell'equo indennizzo, ma anche per altre e numerose questioni indennitarie.
Inoltre, va valutata l'eccezione formulata da parte resistente in riferimento alla non ascrivibilità dell'infermità nella tabella A o B.
L'eccezione è tardiva poiché mai rappresentata nella fase del procedimento amministrativo e pertanto la mancata specifica contestazione nei confronti del ricorrente ha inibito una valida difesa a costui il quale ha visto sollevare l'eccezione solo per la prima volta in corso di giudizio, con gli scritti difensivi del 29/10/2024. Ciò integra una ipotesi di inammissibile integrazione motivazionale che inficia non solo il procedimento giudiziale, ma anche l'iter di tutto il precedente procedimento amministrativo.
In tutti i casi va considerato che le tabelle A e B del DPR 915/78 non hanno carattere tassativo.
Nel caso di specie vi era già stato un primo riconoscimento di equo indennizzo e la successiva valutazione delle patologie per cui è causa integra un aggravamento del precedente accertamento e stante la non tassatività dell'elencazione delle tabelle richiamate, ben può lo stesso, trattandosi di "grave deficit percettivo zonale in AS", secondo il criterio di equivalenza previsto dall'art. 11 comma 4 del DPR 915/1978 e dall'art. 2 comma 4 DPR 461/2001, costituire causa necessaria e sufficiente al riconoscimento e percezione del beneficio dell'equo indennizzo richiesto.
Infine, in relazione al quantum debeatur va evidenziato che parte ricorrente ha prodotto in atti, (doc. 14 del ricorso) analitico conteggio delle somme dovute.
Avverso tale conteggio, controparte, dapprima, nella memoria difensiva, non ha eccepito alcunché limitandosi ad una vaga richiesta di eventuale CTU medico legale, onde acclarare la mancanza di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'equo indennizzo, nonché la misura di esso così come richiesto dal ricorrente.
Nelle note successive, peraltro espunte dal fascicolo di causa, la contestazione rimane assolutamente generica e pertanto i conteggi motivati di parte ricorrente possono considerarsi sufficienti ai fini della liquidazione richiesta.
Conseguentemente, al riconoscimento della domanda formulata da parte ricorrente, le spese di giudizio vanno poste a carico del Controparte 1 come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP AO G. IS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°3916/2021 R.G., proposta da Parte 1 Controparte 1 , così provvede:nei confronti del
Parte 1 alla percezione dell'equo indennizzo. Dichiara sussistere il diritto di
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Conseguentemente condanna il 'Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di € 14.926,03 in favore del ricorrente, con rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 1/4/2010 sino all'effettivo soddisfo. Condanna il Controparte 1 , in persona del Sindaco pro tempore alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Parte 1
,che liquida in € 2.300,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 04/11/2025
II GOP
AO G. IS