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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/03/2024, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 2802 dell'anno 2023 vertente
TRA
difeso dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, Parte_1
ricorrente
E
difeso dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, Controparte_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.09.2023, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' affinché venisse accertato il suo diritto a percepire l'assegno CP_1
ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 riconosciuto con decreto di omologa del
15.03.2022 e per l'effetto chiedeva la condanna di al pagamento dei ratei di CP_1
assegno maturati e non riscossi dal 01.11.2019 ad oggi e degli ulteriori ratei maturandi in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti ed a scadere al soddisfo, a far tempo dal 120° giorno successivo alla ricezione da parte dell' dei modelli AP15 e AP03. CP_1
1 Si costituiva l' rappresentando di aver provveduto al pagamento della CP_1
prestazione e alla liquidazione degli arretrati, chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
In sede di note di trattazione scritta per l'odierna udienza, le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta liquidazione della prestazione in favore della ricorrente, sebbene solo in corso di giudizio.
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente che l' con provvedimento CP_1
dell'08.11.2023 ha provveduto a disporre la liquidazione del dovuto in favore del ricorrente.
Ne consegue, da un lato la cessazione della materia del contendere, dall'altro la considerazione che le richieste della parte ricorrente sono comunque state soddisfatte dopo la notifica del ricorso (17.10.2023), senza che sia stata dedotta una causa del ritardo imputabile al ricorrente di talché le spese di lite devono essere poste a carico dell' come da dispositivo sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per CP_1
controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206)
e della fase decisionale.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
2 Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.000,00 oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Latina, 14/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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