CA
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 41/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altri contratti
ha pronunciato la seguente d'opera
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 41/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 02/04/2025, promossa
DA
già Parte_1 Parte_2
con sede in in persona del curatore dott. rappresentata e Pt_1 Parte_3
difesa dall'avv. Roberto Gorio del foro di Brescia, in forza di procura allegata al ricorso per riassunzione del 21.03.2024 e con studio eletto in Brescia via
Moretto n. 67;
APPELLANTE pagina 1 di 15 CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Fiorenzuola D'Arda (PC);
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1577/2022 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 13.06.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte territoriale adita, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito
- accertare e dichiarare l'ammissibilità e la legittimità del presente atto di appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare in tutto ovvero, in via subordinata, in parte la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame per tutte le ragioni in fatto e in diritto quivi contenute da intendersi integralmente trascritte, parola per parola, rilevata l'illegittimità della decisione de qua sotto il profilo dell'omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione anche in ordine alle eccezioni e alle difese ritualmente sollevate nel giudizio di primo grado e riproposte nel presente grado di giudizio, con conseguente rigetto in tutto o, in via subordinata, in parte, delle domande proposte in primo grado dall' appellato nei confronti della già denominata Parte_4 Parte_2
[...]
In virtù di quanto sopra e in accoglimento delle domande svolte in primo grado pagina 2 di 15 la società appellante chiede:
In via principale: accertare la definitiva validità del D.I. N. 3029/2019 emesso dal Tribunale di Brescia, in quanto presenti i requisiti di cui agli artt. 633-634
c.p.c. e per l'effetto, confermarne l'efficacia e la piena esecutività;
In via subordinata: condannare parte opponente al risarcimento del danno per equivalente o nella misura equitativa ritenuta di giustizia, atteso l'inadempimento della transazione da parte di . CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura prevista dalla legge, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 12.09.2019, Controparte_1
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3029/19
[...]
ing. emesso dal Tribunale di Brescia con cui le era stato intimato di pagare immediatamente a la somma di € 51.789,56 oltre Controparte_2
interessi e spese in relazione ad un contratto di prestazione professionale.
Esponeva l'opponente che già l'ingiungente aveva cercato di ottenere la stessa somma innanzi al Tribunale di Piacenza proponendo istanza di fallimento della deducente;
che il Tribunale di Piacenza aveva ritenuto detto credito non adeguatamente provato e disatteso il ricorso per fallimento;
che l'asserito credito, a detta di parte ingiungente, troverebbe la sua fonte dall'art. 9 del contratto per la redazione di perizia – GOLD – stipulato con in Parte_2
pagina 3 di 15 data 29.02.2016, avente ad oggetto l'accertamento di criticità bancarie (nullità di clausole, applicazione di interessi anatocistici e/o usurari ecc.) in alcuni rapporti bancari intercorsi con oggi Credit Agricole s.p.a.; che invero, l'art. 9 CP_3
del citato contratto non poteva trovare applicazione nel caso concreto in quanto nessun minor debito o maggior credito conseguente ad interessi passivi anatocistici e/o usurai era stato recuperato dalla deducente poiché con la banca mutuante la società aveva raggiunto un accordo transattivo a saldo e stralcio mediante versamento della somma della somma di € 500.000 in unica soluzione.
Si costituiva con comparsa che resisteva osservando che il Parte_2
punto 9 del contratto inter partes prevedeva l'obbligo per il cliente di
Parte corrispondere a il 25% del valore del minor debito o maggior credito recuperato verso la banca e il tenore letterale della norma non lasciava alcun dubbio interpretativo;
che la controparte aveva sottoscritto una lettera transattiva con cui si era impegnata a versare per questa causale la somma di € 40.000 e aveva versato in adempimento un acconto;
che l'ingiunta aveva interrotto i pagamenti promessi ed allora la comparente aveva promosso un ricorso per ottenere il fallimento di che era stato disatteso dal Tribunale CP_1
fallimentare di Piacenza per carenza del titolo esecutivo. Aggiungeva l'opposta che la clausola in esame, di natura aleatoria, era perfettamente valida e che sulla scorta di questa pattuizione le parti avevano raggiunto un accordo di natura transattiva che non era annullabile per vizio del consenso.
Il giudice adito, preso atto che la transazione era stata risolta per volere della pagina 4 di 15 stessa ingiungente a fronte dei mancati pagamenti da parte dell'opponente e che,
tuttavia, nell'accordo transattivo intercorso tra e si era CP_1 CP_3
espressamente dato atto dell'inesistente applicazione di interessi anatocistici e usurari, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Istruita la lite solo in via documentale, con la gravata sentenza, il giudice adito accoglieva l'opposizione con revoca dell'ingiunzione poiché, nel caso concreto,
non si era verificato alcun concreto recupero di interessi passivi anatocistici e/o usurari da parte di verso la banca e dunque la clausola non poteva CP_1
trovare applicazione.
, già unipersonale, proponeva Parte_5 Parte_2
appello e nessuno si costituiva per la parte appellata.
In data 16.01.2024 il processo veniva interrotto in quanto la società appellante era stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 4/24 del Tribunale di
Brescia; la curatela depositava ricorso in riassunzione e quindi, dichiarata la contumacia della società appellata, la causa era rinviata all'udienza del
2.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione,
previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. previgente per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per aver il primo giudice mal interpretato la natura del contratto di perizia sottoscritto dalle parti avente natura aleatoria. Allega che la società aveva sottoscritto con Credit CP_1
pagina 5 di 15 un accordo transattivo che le aveva consentito un risparmio Parte_6
di € 208.678,34 sulla sua complessiva esposizione debitoria e tanto aveva permesso che la clausola aleatoria n. 9 contenuta nel contratto inter partes
potesse spiegare la sua efficacia, essendo irrilevanti le modalità in forza delle quali la società mutuataria avesse ottenuto il risparmio. Allega che, a seguito
Parte dell'attività tesa al recupero da parte di di interessi passivi anatocistici e/o usurari e delle spese ingiustamente addebitate dalla banca, a prescindere alla circostanza che l'attività fosse giudiziale o stragiudiziale, il cliente si era
Parte impegnato a corrispondere a il 25% del valore del minor debito o maggior credito, una volta recuperato.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la gravata sentenza per non aver valorizzato il contenuto della transazione intercorsa tra le parti.
Con il terzo motivo, parte appellante censura la sentenza per errata interpretazione della clausola n. 9 e violazione dei criteri di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c. Allega che in detta pattuizione non è affatto scritto che l'obbligo del cliente di versare il 25% è vincolato solo al recupero di interessi anatocistici o usurari.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta violazione degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c. per errata motivazione in punto qualificazione del contratto e sul significato di negozio condizionato ribadendo la natura aleatoria della clausola in discussione.
Con il quinto motivo parte appellante censura la sentenza per mancato pagina 6 di 15 accoglimento della domanda risarcitoria svolta in via subordinata di risarcimento del danno.
Prima di esaminare i motivi di gravame occorre dare sommaria contezza dei fatti di causa.
perfezionava con Controparte_1 Controparte_2
un contratto per l'analisi contabile di quattro rapporti bancari (un conto corrente ordinario, un conto corrente ipotecario, due contratti di mutuo ipotecario) al corrispettivo di € 11.200 oltre i.v.a., corrisposti a mezzo di assegni bancari, al fine di rilevare le consuete e note criticità bancarie (applicazione di interessi anatocistici eccedenti il tasso soglia, interessi ultra legali indeterminati e privi di pattuizione scritta, commissioni di massimo scoperto, jus variandi, asserita capitalizzazione degli interessi nell'ammortamento alla francese et similia).
A seguito di analisi preliminare svolta da SL (ma agli atti non sono state rinvenute le analisi elaborate dal , promuoveva Parte_2 Controparte_1
un contenzioso (di cui non sono noti i termini) nei confronti di Controparte_4
per ottenere una rideterminazione dei saldi debitori.
[...]
Il giudizio, introdotto con citazione notificata in data 28.11.2016 innanzi al
Tribunale di Parma, veniva tuttavia definito in via transattiva con accordo del
28.08.2017 in cui le parti davano atto dei saldi debitori dei due conti correnti, dei due mutui fondiari e di 3 derivati IRS, per un totale di € 708.678,34; si dava atto delle contestazioni svolte in citazione dalla correntista e che la banca, senza nulla riconoscere, si rendeva disponibile a definire la lite a condizione che la pagina 7 di 15 cliente versasse in unica soluzione, entro la data del 28.09.2017, la somma di €
500.000. Con la ricezione di questo importo, concretamente avvenuto, la banca avrebbe chiuso i conti correnti, i mutui fondiari e un modesto finanziamento chirografario;
a sua volta la società correntista avrebbe rinunciato a qualsiasi pretesa in relazione ai predetti rapporti, anche con riguardo ai contratti IRS
riconoscendo altresì la legittimità delle segnalazioni alla Centrale Rischi.
In particolare, con riferimento alle contestazioni sull'applicazione degli interessi passivi e anatocistici, superamento del tasso soglia ex L. 108/96, la società e i suoi soci , “ … danno Parte_7 Parte_8 Parte_9
espressamente atto e riconoscono che la Banca ha applicato, con riguardo a
tutti i rapporti intercorsi, gli interessi passivi in rispetto della normativa
prevista dalla legge 108/1996, in ossequio ai decreto ministeriali di
applicazione e alle rilevazioni e istruzioni fornite dalla Banca di Italia, anche in
sede di vigilanza, e dichiarano di ritenere tale applicazione corretta ed in
rispetto della normativa in materia, che dichiarano di conoscere e di cui
accettano gli effetti, rinunziando ad ogni contestazione relativa, attuale o
futura”.
Parte A questo punto, invocava l'applicazione della clausola n. 9 del contratto
inter partes del seguente tenore: “ Il Cliente per l'attività di redazione della/e
analisi contabile/i e consulenza finanziaria di cui ai rapporti contrattuali
Part indicati nell'art. 2 di cui sopra si impegna a versare a alla firma del
presente contratto l'importo di € 11.200 ... Inoltre, a seguito dell'attività di
pagina 8 di 15 recupero degli interessi passivi anatocistici e/o usurai e delle spese bancarie
ingiustamente addebitate dall'Istituto di credito il Cliente si impegna a
Part corrispondere a il 25% ... del valore del minor debito e/o maggior credito
oltre IVA una volta recuperato e/o intervenuto”.
Parte In altri termini, sostenendo che la cliente aveva ottenuto un CP_1
risparmio sul credito vantato dalla banca di € 208.678,34 (ossia la differenza tra i saldi debitori dei conti sopra indicati e l'esborso in concreto fatto di € 500.000)
invocava il pagamento della percentuale del 25%; la committente contestava questo diritto, ma in data 19.03.2018 e Controparte_1 Controparte_2
perfezionavano una transazione in cui la prima si impegnava a pagare alla
[...]
seconda la minor somma di € 40.000 i.v.a. inclusa con acconto di € 15.000 e la differenza in rate mensili da € 1.000 ciascuna, con la previsione che la transazione non aveva alcun valore novativo e che, in caso di mancato pagamento delle rate, avrebbe potuto agire per ottenere il primigenio Parte_2
credito, come in concreto accaduto con il decreto opposto in cui l'ingiungente dava dato atto del versamento di € 17.000.
Così riassunti i termini di fatto, i primi quattro motivi di gravame, peraltro esposti confusamente, a tratti in modo scarsamente comprensibile, sono infondati e vanno trattati in modo unitario in quanto sorretti dalle stesse argomentazioni.
A giudizio di questa Corte, la sopra citata clausola 9 del contratto con cui incaricava di eseguire una relazione Controparte_1 Controparte_2
pagina 9 di 15 (o una pre-analisi) di conti correnti bancari e mutui fondiari al fine di verificare l'esistenza di addebiti non dovuti a vario titolo (anatocismo, usura, applicazione di interessi passivi non dovuti o eccedenti il tasso soglia ecc.) è certamente di
Parte natura aleatoria e impegna il committente a versare a oltre al congruo corrispettivo per la relazione in sé (elaborati tuttavia rivelatisi in molteplici occasioni errati e del tutto inattendibili per l'utilizzo di criteri del tutto approssimativi non in linea con la consolidata giurisprudenza dei giudici di merito e di legittimità), anche il 25% delle somme che il cliente avrebbe risparmiato o sotto il profilo della minor spesa o per il riconoscimento di un maggior credito.
Come spesso è accaduto, queste relazioni sono state poste a fondamento dei correntisti e/o dai mutuatari per azioni di indebito arricchimento o per la rettifica
Parte saldo (a conto aperto) verso la banca e dunque con questa pattuizione ha impegnato il cliente a versarle anche un quarto della somma che il correntista o il mutuatario avrebbe risparmiato grazie ai suoi elaborati.
Si può anche convenire, come sostenuto da parte appellante, sul fatto che la pattuizione de qua non necessariamente esige l'esistenza di un contenzioso e che la operatività può dipendere anche da un accordo transattivo, ma quel che difetta nel caso di specie è la prova di una riconducibilità del risparmio che in ipotesi avrebbe conseguito mediante la transazione Controparte_1
Parte intercorsa con e le analisi redatte da Controparte_4
A parte che agli atti non sono stati rinvenute le pre-analisi o le relazioni da cui pagina 10 di 15 poter comprendere in quale misura e in quali termini la pretesa di indebito arricchimento o di rettifica saldo fosse fondata, invero, come sostenuto dal giudice di prime cure, è il contenuto stesso della transazione intercorsa con la banca che esclude in radice la possibilità di attivare la clausola n. 9.
Come sopra riportato, in questo accordo la società e i suoi soci hanno dato atto che la banca aveva correttamente applicato gli interessi passivi sia ai conti correnti che ai mutui fondiari, senza alcun sforamento del tasso soglia o addebiti
Parte per indebita capitalizzazione, sicché non è dato comprendere come possa pretendere il 25% della somma (asseritamente) risparmiata dal nei CP_1
confronti della banca. E' la stessa clausola che riconduce l'obbligo per il cliente di versare un quarto del risparmiato, ma quando questo risparmio di spesa o l'incremento di credito sia dipeso da una rettifica dei saldi per effetto del ricalcolo degli interessi debitori elidendo l'anatocismo o riconducendoli al tasso soglia o elidendo voci di spesa indebitamente applicate dalla banca (ad es. la commissione di massimo scoperto) e detta utilità sia in qualche modo
Parte riconducibile all'attività professionale prestata da – pena l'esistenza di un arricchimento senza causa.
Nella fattispecie, di converso, nella transazione intercorsa tra società e banca,
Parte nessun cenno è stato fatto alle consulenze di (ma solo alle domande contenute in citazione, atto peraltro non prodotto); espressamente la società e i suoi soci hanno negato l'esistenza di indebiti e pertanto, la banca, a fronte della prospettiva di chiudere tutti i rapporti immediatamente, tra cui i tre contratti IRS
pagina 11 di 15 di cui nulla è dato sapere, e i due mutui aventi un piano di ammortamento in itinere, si è accontentata di una minor somma rispetto alla reale entità
dell'esposizione debitoria della sua correntista. Più che di una vera e propria transazione si tratta di una parziale remissione del debito in cui neppure vi è
concreta certezza sull'ammontare preciso della parte di credito rinunciata dalla banca non essendo stati prodotti i conti correnti, i contratti di mutuo e i contratti
IRS.
Parte Ciò che va ribadito è che non esiste alcuna correlazione tra le consulenze di e la transazione intercorsa tra la banca e, soprattutto, non esiste la prova (anzi vi
è la prova del contrario) sul fatto che il risparmio ottenuto dalla società sia dipeso dall'applicazione di interessi passivi o spese non dovute alla banca e
Parte segnalate da
Né detta conclusione è scalfita dalla transazione del 19.03.2018 con cui
Parte e premesso che tra le parti era sorta una controversia in Controparte_1
ordine all'interpretazione da attribuire alla clausola n. 9, la prima si impegnava a versare alla seconda l'importo di € 40.000 i.v.a. inclusa, di cui € 15.000 in una unica soluzione entro trenta giorni e la differenza di € 25.000 in rate mensili da €
1.000 ciascuna e con la previsione che il mancato o ritardato pagamento avrebbe
Parte abilitato a far decadere la società dal beneficio del termine e chiedere l'intero credito come emergente dai contratti di perizia.
Parte E' da ritenere che nel momento in cui ha preteso in via monitoria il credito originario in conformità alla sua interpretazione della clausola 9 del negozio di pagina 12 di 15 perizia abbia voluto risolvere la transazione facendo rivivere le obbligazioni originarie.
Posto che pacificamente la transazione de qua non era novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo,
con la conseguenza che una volta venuto meno l'accordo transattivo rivivono le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade quando le parti espressamente od oggettivamente hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta alla risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. (cfr. cass.
8.01.2024 n. 645).
Parte Nel caso concreto non ha fatto valere le obbligazioni discendenti dalla transazione, ma quelle derivanti dal rapporto originario che, per le ragioni sopra illustrate, non abilita ora la curatela ad Controparte_2 Parte_4
ottenere il 25% del presunto risparmio ottenuto da nei rapporti con CP_1
Controparte_4
Il quinto motivo è parimenti infondato.
Parte Solo nella memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente ha introdotto, in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno in relazione all'inadempimento di ll'accordo transattivo inter partes. CP_1
In effetti, a giudizio della Corte, si tratta di domanda nuova: si è in presenza di un'inammissibile mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più
pagina 13 di 15 ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e su un fatto costitutivo radicalmente differente in modo da porre al decidente un nuovo tema di indagine. Orbene, nel caso concreto il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto sulla clausola 9 del contratto di conferimento incarico per la redazione di perizia contabile, mentre la pretesa
Parte risarcitoria è fondata su un titolo diverso che, peraltro, la stessa società ha considerato caducato nel momento in cui non si è limitata chiedere la somma di
€ 23.000 (ossia la differenza tra € 40.000 oggetto dell'accordo transattivo e l'acconto percepito di € 17.000), ma tutto il credito derivante dalla sua interpretazione della clausola 9 dell'originario rapporto.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
Nulla sulle spese in quanto parte appellata non si è costituita.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1577/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 13.06.2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulla spese;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
pagina 14 di 15 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altri contratti
ha pronunciato la seguente d'opera
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 41/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 02/04/2025, promossa
DA
già Parte_1 Parte_2
con sede in in persona del curatore dott. rappresentata e Pt_1 Parte_3
difesa dall'avv. Roberto Gorio del foro di Brescia, in forza di procura allegata al ricorso per riassunzione del 21.03.2024 e con studio eletto in Brescia via
Moretto n. 67;
APPELLANTE pagina 1 di 15 CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Fiorenzuola D'Arda (PC);
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1577/2022 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 13.06.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte territoriale adita, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito
- accertare e dichiarare l'ammissibilità e la legittimità del presente atto di appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare in tutto ovvero, in via subordinata, in parte la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame per tutte le ragioni in fatto e in diritto quivi contenute da intendersi integralmente trascritte, parola per parola, rilevata l'illegittimità della decisione de qua sotto il profilo dell'omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione anche in ordine alle eccezioni e alle difese ritualmente sollevate nel giudizio di primo grado e riproposte nel presente grado di giudizio, con conseguente rigetto in tutto o, in via subordinata, in parte, delle domande proposte in primo grado dall' appellato nei confronti della già denominata Parte_4 Parte_2
[...]
In virtù di quanto sopra e in accoglimento delle domande svolte in primo grado pagina 2 di 15 la società appellante chiede:
In via principale: accertare la definitiva validità del D.I. N. 3029/2019 emesso dal Tribunale di Brescia, in quanto presenti i requisiti di cui agli artt. 633-634
c.p.c. e per l'effetto, confermarne l'efficacia e la piena esecutività;
In via subordinata: condannare parte opponente al risarcimento del danno per equivalente o nella misura equitativa ritenuta di giustizia, atteso l'inadempimento della transazione da parte di . CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura prevista dalla legge, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 12.09.2019, Controparte_1
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3029/19
[...]
ing. emesso dal Tribunale di Brescia con cui le era stato intimato di pagare immediatamente a la somma di € 51.789,56 oltre Controparte_2
interessi e spese in relazione ad un contratto di prestazione professionale.
Esponeva l'opponente che già l'ingiungente aveva cercato di ottenere la stessa somma innanzi al Tribunale di Piacenza proponendo istanza di fallimento della deducente;
che il Tribunale di Piacenza aveva ritenuto detto credito non adeguatamente provato e disatteso il ricorso per fallimento;
che l'asserito credito, a detta di parte ingiungente, troverebbe la sua fonte dall'art. 9 del contratto per la redazione di perizia – GOLD – stipulato con in Parte_2
pagina 3 di 15 data 29.02.2016, avente ad oggetto l'accertamento di criticità bancarie (nullità di clausole, applicazione di interessi anatocistici e/o usurari ecc.) in alcuni rapporti bancari intercorsi con oggi Credit Agricole s.p.a.; che invero, l'art. 9 CP_3
del citato contratto non poteva trovare applicazione nel caso concreto in quanto nessun minor debito o maggior credito conseguente ad interessi passivi anatocistici e/o usurai era stato recuperato dalla deducente poiché con la banca mutuante la società aveva raggiunto un accordo transattivo a saldo e stralcio mediante versamento della somma della somma di € 500.000 in unica soluzione.
Si costituiva con comparsa che resisteva osservando che il Parte_2
punto 9 del contratto inter partes prevedeva l'obbligo per il cliente di
Parte corrispondere a il 25% del valore del minor debito o maggior credito recuperato verso la banca e il tenore letterale della norma non lasciava alcun dubbio interpretativo;
che la controparte aveva sottoscritto una lettera transattiva con cui si era impegnata a versare per questa causale la somma di € 40.000 e aveva versato in adempimento un acconto;
che l'ingiunta aveva interrotto i pagamenti promessi ed allora la comparente aveva promosso un ricorso per ottenere il fallimento di che era stato disatteso dal Tribunale CP_1
fallimentare di Piacenza per carenza del titolo esecutivo. Aggiungeva l'opposta che la clausola in esame, di natura aleatoria, era perfettamente valida e che sulla scorta di questa pattuizione le parti avevano raggiunto un accordo di natura transattiva che non era annullabile per vizio del consenso.
Il giudice adito, preso atto che la transazione era stata risolta per volere della pagina 4 di 15 stessa ingiungente a fronte dei mancati pagamenti da parte dell'opponente e che,
tuttavia, nell'accordo transattivo intercorso tra e si era CP_1 CP_3
espressamente dato atto dell'inesistente applicazione di interessi anatocistici e usurari, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Istruita la lite solo in via documentale, con la gravata sentenza, il giudice adito accoglieva l'opposizione con revoca dell'ingiunzione poiché, nel caso concreto,
non si era verificato alcun concreto recupero di interessi passivi anatocistici e/o usurari da parte di verso la banca e dunque la clausola non poteva CP_1
trovare applicazione.
, già unipersonale, proponeva Parte_5 Parte_2
appello e nessuno si costituiva per la parte appellata.
In data 16.01.2024 il processo veniva interrotto in quanto la società appellante era stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 4/24 del Tribunale di
Brescia; la curatela depositava ricorso in riassunzione e quindi, dichiarata la contumacia della società appellata, la causa era rinviata all'udienza del
2.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione,
previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. previgente per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per aver il primo giudice mal interpretato la natura del contratto di perizia sottoscritto dalle parti avente natura aleatoria. Allega che la società aveva sottoscritto con Credit CP_1
pagina 5 di 15 un accordo transattivo che le aveva consentito un risparmio Parte_6
di € 208.678,34 sulla sua complessiva esposizione debitoria e tanto aveva permesso che la clausola aleatoria n. 9 contenuta nel contratto inter partes
potesse spiegare la sua efficacia, essendo irrilevanti le modalità in forza delle quali la società mutuataria avesse ottenuto il risparmio. Allega che, a seguito
Parte dell'attività tesa al recupero da parte di di interessi passivi anatocistici e/o usurari e delle spese ingiustamente addebitate dalla banca, a prescindere alla circostanza che l'attività fosse giudiziale o stragiudiziale, il cliente si era
Parte impegnato a corrispondere a il 25% del valore del minor debito o maggior credito, una volta recuperato.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la gravata sentenza per non aver valorizzato il contenuto della transazione intercorsa tra le parti.
Con il terzo motivo, parte appellante censura la sentenza per errata interpretazione della clausola n. 9 e violazione dei criteri di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c. Allega che in detta pattuizione non è affatto scritto che l'obbligo del cliente di versare il 25% è vincolato solo al recupero di interessi anatocistici o usurari.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta violazione degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c. per errata motivazione in punto qualificazione del contratto e sul significato di negozio condizionato ribadendo la natura aleatoria della clausola in discussione.
Con il quinto motivo parte appellante censura la sentenza per mancato pagina 6 di 15 accoglimento della domanda risarcitoria svolta in via subordinata di risarcimento del danno.
Prima di esaminare i motivi di gravame occorre dare sommaria contezza dei fatti di causa.
perfezionava con Controparte_1 Controparte_2
un contratto per l'analisi contabile di quattro rapporti bancari (un conto corrente ordinario, un conto corrente ipotecario, due contratti di mutuo ipotecario) al corrispettivo di € 11.200 oltre i.v.a., corrisposti a mezzo di assegni bancari, al fine di rilevare le consuete e note criticità bancarie (applicazione di interessi anatocistici eccedenti il tasso soglia, interessi ultra legali indeterminati e privi di pattuizione scritta, commissioni di massimo scoperto, jus variandi, asserita capitalizzazione degli interessi nell'ammortamento alla francese et similia).
A seguito di analisi preliminare svolta da SL (ma agli atti non sono state rinvenute le analisi elaborate dal , promuoveva Parte_2 Controparte_1
un contenzioso (di cui non sono noti i termini) nei confronti di Controparte_4
per ottenere una rideterminazione dei saldi debitori.
[...]
Il giudizio, introdotto con citazione notificata in data 28.11.2016 innanzi al
Tribunale di Parma, veniva tuttavia definito in via transattiva con accordo del
28.08.2017 in cui le parti davano atto dei saldi debitori dei due conti correnti, dei due mutui fondiari e di 3 derivati IRS, per un totale di € 708.678,34; si dava atto delle contestazioni svolte in citazione dalla correntista e che la banca, senza nulla riconoscere, si rendeva disponibile a definire la lite a condizione che la pagina 7 di 15 cliente versasse in unica soluzione, entro la data del 28.09.2017, la somma di €
500.000. Con la ricezione di questo importo, concretamente avvenuto, la banca avrebbe chiuso i conti correnti, i mutui fondiari e un modesto finanziamento chirografario;
a sua volta la società correntista avrebbe rinunciato a qualsiasi pretesa in relazione ai predetti rapporti, anche con riguardo ai contratti IRS
riconoscendo altresì la legittimità delle segnalazioni alla Centrale Rischi.
In particolare, con riferimento alle contestazioni sull'applicazione degli interessi passivi e anatocistici, superamento del tasso soglia ex L. 108/96, la società e i suoi soci , “ … danno Parte_7 Parte_8 Parte_9
espressamente atto e riconoscono che la Banca ha applicato, con riguardo a
tutti i rapporti intercorsi, gli interessi passivi in rispetto della normativa
prevista dalla legge 108/1996, in ossequio ai decreto ministeriali di
applicazione e alle rilevazioni e istruzioni fornite dalla Banca di Italia, anche in
sede di vigilanza, e dichiarano di ritenere tale applicazione corretta ed in
rispetto della normativa in materia, che dichiarano di conoscere e di cui
accettano gli effetti, rinunziando ad ogni contestazione relativa, attuale o
futura”.
Parte A questo punto, invocava l'applicazione della clausola n. 9 del contratto
inter partes del seguente tenore: “ Il Cliente per l'attività di redazione della/e
analisi contabile/i e consulenza finanziaria di cui ai rapporti contrattuali
Part indicati nell'art. 2 di cui sopra si impegna a versare a alla firma del
presente contratto l'importo di € 11.200 ... Inoltre, a seguito dell'attività di
pagina 8 di 15 recupero degli interessi passivi anatocistici e/o usurai e delle spese bancarie
ingiustamente addebitate dall'Istituto di credito il Cliente si impegna a
Part corrispondere a il 25% ... del valore del minor debito e/o maggior credito
oltre IVA una volta recuperato e/o intervenuto”.
Parte In altri termini, sostenendo che la cliente aveva ottenuto un CP_1
risparmio sul credito vantato dalla banca di € 208.678,34 (ossia la differenza tra i saldi debitori dei conti sopra indicati e l'esborso in concreto fatto di € 500.000)
invocava il pagamento della percentuale del 25%; la committente contestava questo diritto, ma in data 19.03.2018 e Controparte_1 Controparte_2
perfezionavano una transazione in cui la prima si impegnava a pagare alla
[...]
seconda la minor somma di € 40.000 i.v.a. inclusa con acconto di € 15.000 e la differenza in rate mensili da € 1.000 ciascuna, con la previsione che la transazione non aveva alcun valore novativo e che, in caso di mancato pagamento delle rate, avrebbe potuto agire per ottenere il primigenio Parte_2
credito, come in concreto accaduto con il decreto opposto in cui l'ingiungente dava dato atto del versamento di € 17.000.
Così riassunti i termini di fatto, i primi quattro motivi di gravame, peraltro esposti confusamente, a tratti in modo scarsamente comprensibile, sono infondati e vanno trattati in modo unitario in quanto sorretti dalle stesse argomentazioni.
A giudizio di questa Corte, la sopra citata clausola 9 del contratto con cui incaricava di eseguire una relazione Controparte_1 Controparte_2
pagina 9 di 15 (o una pre-analisi) di conti correnti bancari e mutui fondiari al fine di verificare l'esistenza di addebiti non dovuti a vario titolo (anatocismo, usura, applicazione di interessi passivi non dovuti o eccedenti il tasso soglia ecc.) è certamente di
Parte natura aleatoria e impegna il committente a versare a oltre al congruo corrispettivo per la relazione in sé (elaborati tuttavia rivelatisi in molteplici occasioni errati e del tutto inattendibili per l'utilizzo di criteri del tutto approssimativi non in linea con la consolidata giurisprudenza dei giudici di merito e di legittimità), anche il 25% delle somme che il cliente avrebbe risparmiato o sotto il profilo della minor spesa o per il riconoscimento di un maggior credito.
Come spesso è accaduto, queste relazioni sono state poste a fondamento dei correntisti e/o dai mutuatari per azioni di indebito arricchimento o per la rettifica
Parte saldo (a conto aperto) verso la banca e dunque con questa pattuizione ha impegnato il cliente a versarle anche un quarto della somma che il correntista o il mutuatario avrebbe risparmiato grazie ai suoi elaborati.
Si può anche convenire, come sostenuto da parte appellante, sul fatto che la pattuizione de qua non necessariamente esige l'esistenza di un contenzioso e che la operatività può dipendere anche da un accordo transattivo, ma quel che difetta nel caso di specie è la prova di una riconducibilità del risparmio che in ipotesi avrebbe conseguito mediante la transazione Controparte_1
Parte intercorsa con e le analisi redatte da Controparte_4
A parte che agli atti non sono stati rinvenute le pre-analisi o le relazioni da cui pagina 10 di 15 poter comprendere in quale misura e in quali termini la pretesa di indebito arricchimento o di rettifica saldo fosse fondata, invero, come sostenuto dal giudice di prime cure, è il contenuto stesso della transazione intercorsa con la banca che esclude in radice la possibilità di attivare la clausola n. 9.
Come sopra riportato, in questo accordo la società e i suoi soci hanno dato atto che la banca aveva correttamente applicato gli interessi passivi sia ai conti correnti che ai mutui fondiari, senza alcun sforamento del tasso soglia o addebiti
Parte per indebita capitalizzazione, sicché non è dato comprendere come possa pretendere il 25% della somma (asseritamente) risparmiata dal nei CP_1
confronti della banca. E' la stessa clausola che riconduce l'obbligo per il cliente di versare un quarto del risparmiato, ma quando questo risparmio di spesa o l'incremento di credito sia dipeso da una rettifica dei saldi per effetto del ricalcolo degli interessi debitori elidendo l'anatocismo o riconducendoli al tasso soglia o elidendo voci di spesa indebitamente applicate dalla banca (ad es. la commissione di massimo scoperto) e detta utilità sia in qualche modo
Parte riconducibile all'attività professionale prestata da – pena l'esistenza di un arricchimento senza causa.
Nella fattispecie, di converso, nella transazione intercorsa tra società e banca,
Parte nessun cenno è stato fatto alle consulenze di (ma solo alle domande contenute in citazione, atto peraltro non prodotto); espressamente la società e i suoi soci hanno negato l'esistenza di indebiti e pertanto, la banca, a fronte della prospettiva di chiudere tutti i rapporti immediatamente, tra cui i tre contratti IRS
pagina 11 di 15 di cui nulla è dato sapere, e i due mutui aventi un piano di ammortamento in itinere, si è accontentata di una minor somma rispetto alla reale entità
dell'esposizione debitoria della sua correntista. Più che di una vera e propria transazione si tratta di una parziale remissione del debito in cui neppure vi è
concreta certezza sull'ammontare preciso della parte di credito rinunciata dalla banca non essendo stati prodotti i conti correnti, i contratti di mutuo e i contratti
IRS.
Parte Ciò che va ribadito è che non esiste alcuna correlazione tra le consulenze di e la transazione intercorsa tra la banca e, soprattutto, non esiste la prova (anzi vi
è la prova del contrario) sul fatto che il risparmio ottenuto dalla società sia dipeso dall'applicazione di interessi passivi o spese non dovute alla banca e
Parte segnalate da
Né detta conclusione è scalfita dalla transazione del 19.03.2018 con cui
Parte e premesso che tra le parti era sorta una controversia in Controparte_1
ordine all'interpretazione da attribuire alla clausola n. 9, la prima si impegnava a versare alla seconda l'importo di € 40.000 i.v.a. inclusa, di cui € 15.000 in una unica soluzione entro trenta giorni e la differenza di € 25.000 in rate mensili da €
1.000 ciascuna e con la previsione che il mancato o ritardato pagamento avrebbe
Parte abilitato a far decadere la società dal beneficio del termine e chiedere l'intero credito come emergente dai contratti di perizia.
Parte E' da ritenere che nel momento in cui ha preteso in via monitoria il credito originario in conformità alla sua interpretazione della clausola 9 del negozio di pagina 12 di 15 perizia abbia voluto risolvere la transazione facendo rivivere le obbligazioni originarie.
Posto che pacificamente la transazione de qua non era novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo,
con la conseguenza che una volta venuto meno l'accordo transattivo rivivono le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade quando le parti espressamente od oggettivamente hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta alla risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. (cfr. cass.
8.01.2024 n. 645).
Parte Nel caso concreto non ha fatto valere le obbligazioni discendenti dalla transazione, ma quelle derivanti dal rapporto originario che, per le ragioni sopra illustrate, non abilita ora la curatela ad Controparte_2 Parte_4
ottenere il 25% del presunto risparmio ottenuto da nei rapporti con CP_1
Controparte_4
Il quinto motivo è parimenti infondato.
Parte Solo nella memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente ha introdotto, in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno in relazione all'inadempimento di ll'accordo transattivo inter partes. CP_1
In effetti, a giudizio della Corte, si tratta di domanda nuova: si è in presenza di un'inammissibile mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più
pagina 13 di 15 ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e su un fatto costitutivo radicalmente differente in modo da porre al decidente un nuovo tema di indagine. Orbene, nel caso concreto il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto sulla clausola 9 del contratto di conferimento incarico per la redazione di perizia contabile, mentre la pretesa
Parte risarcitoria è fondata su un titolo diverso che, peraltro, la stessa società ha considerato caducato nel momento in cui non si è limitata chiedere la somma di
€ 23.000 (ossia la differenza tra € 40.000 oggetto dell'accordo transattivo e l'acconto percepito di € 17.000), ma tutto il credito derivante dalla sua interpretazione della clausola 9 dell'originario rapporto.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
Nulla sulle spese in quanto parte appellata non si è costituita.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1577/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 13.06.2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulla spese;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
pagina 14 di 15 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 15 di 15