Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 572/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione I Civile – Famiglia e Specializzata Minorenni
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere riunita in camera di consiglio per deliberare sul reclamo ex art. 473bis.24 c.p.c. avverso l'ordinanza recante provvedimenti temporanei e urgenti emessa in data
01.03.2024 dal Giudice del Tribunale di Livorno nel giudizio avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale in favore di figli nati fuori dal matrimonio proposto da
, Parte_1
Avv.ti Eloisa Aliotta e Melania Abrans,
- reclamante - contro
Controparte_1
Avv. Claudia Porcari
- reclamata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
ha pronunciato la seguente
- O R D I N A N Z A -
I. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice del Tribunale di
Livorno rendeva provvedimenti urgenti ex art. 473.22 c.p.c., nella causa avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale in favore di figli nati fuori dal matrimonio introdotta da (nata a Livorno in [...] Controparte_1
18/10/1984) nei confronti di (nato in [...] in data [...]); è da Parte_1
premettere che dalla unione di fatto delle Parti erano nate (nata a [...] Per_1
Per seguente tenore: “…1 restano affidate in maniera condivisa ad entrambi i Per_3
genitori, con collocamento anagrafico presso la madre;
2. le minori staranno con i genitori a settimane alterne;
nella settimana in cui staranno con il padre vedranno la madre per due giorni dalle ore 18,00 alle ore 21,30, quando le bambine rientreranno presso il domicilio paterno;
nella settimana che stanno con la madre potranno vedere il padre nelle medesime modalità previste per la settimana in cui il padre tiene le bambine, se questo ultimo si trova a Livorno;
3. ai fini della attuazione del punto due del dispositivo e al fine di una corretta cogestione degli interessi delle figlie, il resistente entro il 30 di ogni mese comunicherà alla ricorrente i giorni del mese successivo in cui si trova all'estero;
4. dispone che ciascun genitore nel periodo in cui deve tenere con sé le figlie si occupi di organizzare con baby sitter o persone di sua fiducia la gestione delle minori nelle ore in cui lavora;
i relativi costi saranno a carico del genitore che si avvale della baby sitter;
5. Prescrive al resistente di non far usare alle figlie armi, anche non vere come fucili ad aria compressa o simili, se non in contesti autorizzati e in cui le minori, tenuto conto della età, possono legittimamente entrare;
avverte il resistente che ove tale prescrizione verrà violata se ne terrà conto in punto di affidamento e collocamento della prole;
6. dispone che i SERVIZI sociali organizzino in favore della coppia genitoriale un percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato alla ripresa di un dialogo tra i genitori nell'interesse delle minori;
in tale percorso verificheranno anche nel confronto tra i genitori se vi sono state violazioni da parte del del punto 5 del dispositivo, in caso positivo lo Pt_1
riferiranno al GI per le sue determinazioni, con urgenza;
si relazioni sul percorso entro 120 gg;
7. Dispone che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento in favore delle figlie la somma di € 400,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, tra cui vanno comprese anche quelle di mensa scolastica;
l'assegno unico verrà diviso al 50% tra le parti;
8. […]…”. Osserva il Giudice che all'esito dell'ascolto delle minori era emerso che le figlie della coppia sono legate sinceramente ad entrambi i genitori e che vogliono passare pari tempo con entrambi;
2 che tale desiderio debba essere assecondato, purché venga garantita sia alle minori che alla ricorrente la possibilità di prevedere in modo certo i tempi di permanenza presso il padre, spesso impegnato al di fuori del territorio italiano per lavoro;
che le parti al contempo hanno bisogno di essere supportate in questa fase di separazione della coppia, in quanto, da un lato, le figlie hanno ben manifestato il disagio che vivono a causa delle liti tra i genitori e della loro incapacità di comunicare, dall'altro
è risultato che le minori, anche la più piccola di solo otto anni, entrano in contatto in modo inadeguato con la passione per le armi del padre;
che allo stato emerge anche una disparità evidente di capacità reddituale tra le parti e che il tenore di vita della famiglia prima della separazione prevedeva viaggi anche all'estero, settimane bianche e altri svaghi, tanto da rendere necessario prevedere che il resistente versi un contributo al mantenimento in favore della prole.
II. reclamava il provvedimento e ne chiedeva la modifica così Parte_1
concludendo: “…Confermare i provvedimenti in relazione alla frequentazione e alla permanenza delle figlie presso i genitori;
- annullare, revocare o comunque riformare l'ordinanza ivi impugnata in relazione alle disposizioni relative al mantenimento economico delle figlie della coppia e per l'effetto stabilire che il mantenimento economico delle minor avvenga in maniera diretta Per_1 Per_2
da parte di ciascun genitore per ciò che riguarda il mantenimento ordinario, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie tra le quali devono rientrare anche i viaggi e le attività di svago, preventivamente documentate e concordate. - In subordine si chiede che questa ill.ma Corte voglia stabilire il mantenimento diretto delle minori da parte di entrambi i genitori e suddividere le spese straordinarie in percentuale diversa tra i genitori. Con vittoria di spese diritti ed onorari…”.
Deduceva che nel 2023 ha dichiarato un reddito imponibile, al netto delle perdite,
pari a euro 89.777,00 di cui 21.612,00 da versare a titolo di IRPEF;
che ha tre dipendenti che lavorano presso la sua ditta, oltre a lui;
che le sue entrate mensili, al netto di tutti gli adempimenti economici, si aggirano intono a circa € 2.000,00; è
proprietario di un appezzamento di terreno e non possiede altri beni immobili;
paga
3 due affitti mensili, uno per un appartamento sito in via Sproni a Livorno, dove vi è la sede legale della sua impresa per cui paga € 450,00= mensili;
l'altro per l'abitazione dove abita, presso un immobile sito in via Giuseppe di Vittorio 20 in Collesalvetti,
Livorno, per il quale – anche in questo caso – versa € 450,00= mensili di canone. Al
contrario – aggiungeva – la controparte dichiara di aver rilevato solo alla CP_1
fine del 2023 il commercio di prodotti ittici che era precedentemente della madre;
I bilanci depositati concernono un periodo di attività particolarmente ristretto, dal
21.08.2023 al 30.09.2023 dando atto di non poter quantificare il proprio guadagno,
avendo rilevato l'azienda della madre da poco tempo. Aggiungeva il reclamante che la ditta rilevata dalla controparte era in attivo già da molti anni precedenti al rilievo e che ella, per sua stessa ammissione, anche negli anni passati aiutava la madre con la gestione dell'attività, sebbene la stessa abbia dichiarato di non aver mai percepito alcun compenso, affermazione che risulta assai poco credibile, risultando comunque collaboratrice occasionale anche nel libretto della matricola relativo all'attività della madre fin dal 2014. Tra l'altro ella risulta proprietaria di un immobile acquistato autonomamente, ed il mutuo viene pagato dal padre, come dalla stessa affermato.
Quanto alle figlie, deduce il reclamante, esse non hanno esigenze particolari, salvo occasionali necessità mediche come tutti i bambini;
per i mesi estivi le medesime si sono trasferite, per l'intera stagione, con la madre in un campeggio al mare, come tutti gli anni. Le spese del campeggio sono sempre state pagate dal padre della controparte, come da lei sostenuto. Si costituiva l'odierna reclamata la quale resisteva al reclamo così concludendo: “…respingere il reclamo proposto dal signor Pt_1
con conferma dei provvedimenti provvisori assunti in data 01/03/2024 dal
[...]
Tribunale di Livorno, Giudice Dott.ssa Fodra, nel procedimento R.g. n.2350/2023.
Con vittoria di onorari e spese da liquidarsi in favore dello Stato…”. Lamentava che non sussistevano i presupposti del reclamo né la asserita carenza di motivazione del provvedimento. Si riportava alle proprie difese di prime cure e comunque alla motivazione del giudicante. Acquisito il visto di intervento del Procuratore Generale
4 della Repubblica, all'udienza le medesime Parti discutevano oralmente e la Corte si riservava.
III. In via pregiudiziale, ribadisce la Corte, come da propria costante giurisprudenza, che la revisione da parte di questo giudice dei provvedimenti presidenziali, da un lato ha come oggetto la situazione fattuale e processuale che aveva innanzi a sé il Presidente (risultando pertanto questa fase insensibile sia a produzioni documentali a lui non sottoposte sia a mutamenti successivi destinati semmai – se ritenuti fondati – a costituire oggetto di istanza di modifica all'istruttore nel merito del giudizio) e, dall'altro lato, potrà essere effettuata solo in casi estremi di palese incongruità o erronea motivazione del provvedimento impugnato, proprio in quanto revisio su provvedimenti temporanei e urgenti resi, nell'interesse primario della prole e dei coniugi all'inizio della lite.
IV. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie il reclamo è infondato e deve essere respinto. Va premesso che il collocamento paritetico – dunque per tempi uguali – delle figlie presso i genitori non comporta, come ovvio, una presuntiva accessoria statuizione di mantenimento diretto delle medesime da parte dei genitori, dovendo ogni contributo essere equilibrato con la personale situazione economico-patrimoniale di ciascuno dei genitori. Nel caso di specie, allo stato degli atti il disequilibrio economico dei genitori, a sfavore della madre, sussiste per le motivazioni indicate dal Tribunale, non scalfite dalle ragioni di reclamo. Da un lato infatti è sintomo di ciò la circostanza, pacifica in causa, che la madre è
economicamente supportata dal proprio padre non soltanto in riferimento al mutuo gravante sull'immobile acquistato bensì anche in riferimento alle ferie estive che la stessa trascorre con le figlie;
dall'altro lato l'ordinanza reclamata – con tutta evidenza proprio al fine di giungere ad una complessiva consapevole regolamentazione dei vari profili attinenti alla responsabilità genitoriale in esito all'istruttoria – prevedeva una serie di attività da compiere nel merito, quali prove orali e integrazioni documentali: “…8. Ammette le prove per testi richieste dalla ricorrente ai capp.3,5,6,12, risultando i restanti capitoli o irrilevanti o generici;
9. Ammette le
5 prove per interpello richieste dal resistente al cap. 3 e le prove per testi di cui al cap.
c comparsa e ai capp. A,B,C,E,G,H della memoria del 15.1.24, risultando i restanti capitoli irrilevanti;
10. Ammette la prova contraria richiesta dalle parti sui capitoli ammessi;
11. Ordina al ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di integrare la produzione Pt_1
degli estratti conto degli ultimi tre anni relativi al conto corrente aperto presso intestata a c/c n. Controparte_2 Controparte_3
50477/1000/0000/4463 con quelli relativi al periodo che va dal 19/05/2023al
31/12/2023 , nonché con gli estratti trimestrali dal 01/07/2021 al 30/09/2021 e dal
01/10/2022 al 31/12/22; nonché di integrare la produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni relativi al conto corrente aperto presso Banco Posta conto n.
1057307280 intestata d con i documenti Controparte_3 Pt_1
10.3 e 10.4 che risultano non prodotti e comunque con gli estratti relativi al periodo dal 01/01/2022-31/03/2022 dal 30/09/2022 al 26/10/2022 dal 01/01/2023 al
31/12/2023; la documentazione dovrà essere prodotta entro 30 gg;
…”. Quanto sopra rende palese l'opportunità che ogni diversa misura scaturisca in ragione dell'esito della istruttoria da espletare la quale potrà così dare voce anche alle denunce del reclamante relativamente alle carenze documentali di controparte in materia reddituale. Del resto, va tenuto anche conto che il contributo pari a € 200,00= per ciascuna figlia ben si attaglia alla loro età, l'una ormai in piena adolescenza e l'altra in età prossima ad essa. Equa, allo stato dell'istruttoria, pare anche la determinazione della misura paritaria riferita sia all'assegno unico che alle spese straordinarie.
Insomma, concludendo, non risultano allo stato degli atti, le misure assunte,
palesemente erronee o ingiuste.
V. Quanto alle spese di lite, della presente fase, che ormai devono essere liquidate da questo giudice ai sensi dell'art. 473bis.24/4 c.p.c., sussistono i presupposti per la loro compensazione atteso che la situazione economica delle Parti
dovrà comunque essere oggetto di specifica istruttoria già delineata in ordinanza.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
RESPINGE il reclamo. Spese compensate.
6 DÀ ATTO che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia.
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL PRESIDENTE
Giovanni Sgambati
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