Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente e Relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Giudice
Dott. Giovanna Gianì Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 50837/2024 posta in deliberazione il giorno 07/02/2025
TRA
Parte_1
( P.IVA_1
Avv. BASILI CLAUDIO;
E
() Controparte_1
Avv. PAPE' PIETRO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 273/2024 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto reclamo Parte_2 avverso la sentenza che ne aveva disposto l'assoggettamento a liquidazione giudiziale.
1
Il reclamo è fondato.
Condivisibilmente la società reclamante ha dedotto:
“La reclamata sentenza n. 273/2024 del Tribunale di Roma si palesa affetta da evidente nullità,
e va pertanto revocata.
Nella fattispecie, deve ritenersi palese la violazione dell'art. 41 nn.
3-4 del CCII, con cui il legislatore ha inteso tutelare l'effettivo, sostanziale diritto di difesa del debitore, e il principio del contraddittorio, espressamente garantiti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione. Il legislatore, con la richiamata normativa (art. 41 CCII), pur prevedendo la possibilità di riduzione dei termini “per particolari ragioni d'urgenza”, comunque dispone che venga svolto un minimo d'istruttoria e acquisite indispensabili informazioni e documenti, su cui possa fondarsi la valutazione dei presupposti per l'eventuale dichiarazione d'insolvenza.
Precisato che nel decreto di fissazione d'udienza 29/04/2024 pronunciato dal Giudice
Delegato, e totalmente contestato, non v'è alcuna specifica motivazione, circa l'esistenza di
“particolari ragioni d'urgenza” (non possono valere, né sono richiamati dal Giudice Delegato,
i motivi precedentemente addotti nel decreto presidenziale di delega), può osservarsi che in detto provvedimento delegato (notificato lo stesso 29/04/2024) veniva assegnato “a tutte le parti termine sino a sette giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie e documenti rilevanti ai fini dell'istruttoria”. Nessuna riduzione dei termini veniva disposta per tale facoltà difensiva, ma parte debitrice, vista l'imminenza dell'udienza, anticipata al 03/05/2024 (si consideri anche che il 1° maggio è giorno festivo), non potendo beneficiare del predetto concesso termine difensivo di 7 giorni (non espressamente ridotto), era costretta a depositare una breve memoria per detta udienza, in cui, non potendo tempestivamente difendersi, né produrre opportuna, probante documentazione, si limitava ad eccepire la sostanziale violazione dei propri diritti di difesa e la nullità dei provvedimenti di fissazione d'udienza e dell'intero processo.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In
2 ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata;
può richiedere eventuali informazioni urgenti (4).
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi (
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 31353/2022 ha precisato: “ Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, comma 3, l.fall.) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dall'art. 15, comma 5, l.fall., costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile.”
Nel caso di specie la contestazione è stata specifica. La reclamante aveva infatti così eccepito la nullità della fissazione del decreto di fissazione di udienza: “ tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore (29.04.2024) e la data dell'udienza (3.05.2024) sono trascorsi appena due giorni lavorativi essendo il 1° maggio festa nazionale e il 3 maggio la data d'udienza; - detto ristrettissimo termine costituisce causa di nullità integrante la violazione del diritto di difesa;
- la ristrettezza del termine concesso alla non ha, infatti, Parte_1 permesso alla stessa di rivolgersi tempestivamente ad un legale, di reperire i documenti ritenuti rilevanti ai fini dell'istruttoria quali le ricevute di avvenuto pagamento alla Controparte_1
in modo da poter verificare l'esattezza dell'importo indicato a debito
[...] CP_1 dalla ricorrente, il bilancio e la relazione finale di liquidazione nonché di redigere memorie approfondite riguardo alle motivazioni e alla valutazione sull'esattezza dei calcoli e delle contestazioni formulate dalla;
- pertanto, la Controparte_1 CP_2
[...] è stata messa in uno stato di grave pregiudizio in quanto per verificare l'esattezza del
[...] credito fatto valere dalla ricorrente la medesima società avrebbe dovuto avere il tempo di contattare e farsi inviare la documentazione probatoria dai propri consulenti e verificare insieme a loro l'esattezza dei conteggi essendo il debito per cui si procede di poco superiore ad
€ 30.000,00.”
La accertata nullità processuale che comporta la nullità della sentenza impugnata non è causa di rimessione del giudizio al Tribunale non vertendosi in una delle tassative ipotesi di cui all'art
354 c.p.c., sicchè questa Corte deve pronunziarsi nel merito dell'originario ricorso.
Esso va respinto per l'assorbente rilevo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 5.5.2023 sicchè, essendo decorso un anno dalla cancellazione, non è possibile dichiararne l'assoggettamento a liquidazione giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli oneri della procedura vanno posti a carico della Controparte_1
in quanto ad essa è imputabile l'iniziativa giudiziaria, intrapresa, peraltro, azionando
[...] un credito di epoca risalente solo in limine per l'apertura della procedura concorsuale.
PQM
Annulla la sentenza impugnata revocando l'assoggettamento della
[...]
liquidazione giudiziale;
Parte_1
Condanna alla rifusione delle spese di lite CP_1 Controparte_1 che liquida in € 2.000,00 , oltre rimborso spese gen. , da distrarsi in favore dell'avv. BASILI
Claudio dichiaratosi antistatario.
Roma, 7 marzo 2025
IL PRESIDENTE EST.
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