TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/09/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 1154/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BITONTO Parte_1
ALESSANDRO, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BITONTO Controparte_1
ALESSANDRO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di NT.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02/04/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 11/10/2002 avevano contratto matrimonio in NT
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato Parte_1
a NT (Ta) il 06/05/1977, e , nata a [...], Controparte_1 il 08/09/1981 uniti in matrimonio in NT (Ta) il 11/10/2002 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di NT (Ta) dell'anno 2002, parte 2, serie
A, numero 101;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro indicate Controparte_1 congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NT (Ta).
Così deciso in NT, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 1154/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BITONTO Parte_1
ALESSANDRO, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BITONTO Controparte_1
ALESSANDRO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di NT.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02/04/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 11/10/2002 avevano contratto matrimonio in NT
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato Parte_1
a NT (Ta) il 06/05/1977, e , nata a [...], Controparte_1 il 08/09/1981 uniti in matrimonio in NT (Ta) il 11/10/2002 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di NT (Ta) dell'anno 2002, parte 2, serie
A, numero 101;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro indicate Controparte_1 congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NT (Ta).
Così deciso in NT, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara