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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 06/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1392/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7.1.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1392/2024 tra le seguenti parti:
• rappresentato e difeso dall'Avv. TULLIANI Parte_1
ANTONIO VINCENZO;
• contumace CP_1
Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto ha chiesto convalidarsi lo sfratto per morosità notificato Parte_2 alla poiché la predetta società, risultava inadempiente al CP_1 pagamento di canoni di locazione non abitativa.
All'udienza di comparizione, nell'assenza della parte intimata, vista la rappresentazione da parte intimante dell'avvenuto pagamento delle somme indicate in citazione e la coltivazione delle altre domande esperite in citazione, quali, oltre al pagamento spese di lite ed interessi, anche risoluzione contrattuale, questo Giudice non ha disposto il rilascio e ha mutato il rito.
pagina1 di 2 Nel corso del giudizio ordinario, parte locatrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dei non corrisposti interessi e delle spese di lite, implicitamente rinunciando alle altre domande.
Parte conduttrice è rimasta contumace.
Rebus sic stantibus, considerato il mancato pagamento dei chiesti interessi, calcolati nella cifra di € 324,00, il conduttore deve essere condannato al pagamento della predetta somma, avendo indubbiamente pagato in ritardo il canone di locazione indicato in citazione.
Spese di lite come in dispositivo, in ragione del principio della soccombenza.
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) preliminarmente, dichiara la contumacia della CP_1
2) in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1 condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 324,00 e delle spese di lite sostenute, che si liquidano in € 145,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi legali.
Matera, 6.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7.1.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1392/2024 tra le seguenti parti:
• rappresentato e difeso dall'Avv. TULLIANI Parte_1
ANTONIO VINCENZO;
• contumace CP_1
Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto ha chiesto convalidarsi lo sfratto per morosità notificato Parte_2 alla poiché la predetta società, risultava inadempiente al CP_1 pagamento di canoni di locazione non abitativa.
All'udienza di comparizione, nell'assenza della parte intimata, vista la rappresentazione da parte intimante dell'avvenuto pagamento delle somme indicate in citazione e la coltivazione delle altre domande esperite in citazione, quali, oltre al pagamento spese di lite ed interessi, anche risoluzione contrattuale, questo Giudice non ha disposto il rilascio e ha mutato il rito.
pagina1 di 2 Nel corso del giudizio ordinario, parte locatrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dei non corrisposti interessi e delle spese di lite, implicitamente rinunciando alle altre domande.
Parte conduttrice è rimasta contumace.
Rebus sic stantibus, considerato il mancato pagamento dei chiesti interessi, calcolati nella cifra di € 324,00, il conduttore deve essere condannato al pagamento della predetta somma, avendo indubbiamente pagato in ritardo il canone di locazione indicato in citazione.
Spese di lite come in dispositivo, in ragione del principio della soccombenza.
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) preliminarmente, dichiara la contumacia della CP_1
2) in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1 condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 324,00 e delle spese di lite sostenute, che si liquidano in € 145,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi legali.
Matera, 6.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina2 di 2