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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 866/2024 R.G., promosso da
, nato a [...] Parte_1 C.F._1
(FRANCIA) il 16/03/1971, elettivamente presso lo studio dell'avv.
CONDIPODARO MARCHETTA ROSARIO, che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/06/1978 elettivamente domiciliato in VIA B. CAPUTO 163, TORRENOVA presso lo studio dell'avv. LA RUPE MAURIZIO CALOGERO, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 31 luglio 2024, – premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data30.9.2000, Controparte_1 trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Patti all'atto n. 73 parte II
1 serie A, anno 2000; che da tale unione sono nati due figli: l'8.10.2001 e Per_1 il 23.08.2007; che, con sentenza n. 658/2024, pubblicata il 27.05.2024, il ER
Tribunale di Patti: 1) ha dichiarato la separazione tra i coniugi con rigetto della domanda di addebito alla moglie;
2) ha disposto l'affido esclusivo del figlio ER alla madre, alla quale è assegnata la casa familiare;
3) ha regolamentato i tempi di frequentazione padre-figlio; 4) ha posto l'obbligo a carico del di Pt_1 corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di € 1.500,00 complessivi (€
300,00 per la moglie e € 1.200,00 per i figli), rivalutabile annualmente, e il 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie e, quindi, la negazione dell'assegno di divorzio;
si è detto disponibile a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno complessivo di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e la conferma, per il resto, delle statuizioni della sentenza di separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché oneri di legge.
Costituitasi in giudizio, ha aderito alla richiesta di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio e chiesto un assegno divorzile di € 300,00 mensili e un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabile ex Istat
e il 50% delle spese straordinarie. Il tutto con conferma dell'affido esclusivo in proprio favore del figlio e delle altre statuizioni della sentenza di separazione ER nonché con vittoria di spese e compensi di causa.
Fissata la comparizione personale dei coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, venivano assunti -con ordinanza del 23.1.2025- i provvedimenti necessari ed urgenti, con conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione in ordine all'affido esclusivo del figlio e al mantenimento posto a carico del per la moglie e i figli;
la causa, quindi, in assenza di attività istruttoria, è Pt_1 stata rinviata per la discussione all'udienza del 26.3.2025 e, quindi, assunta in decisione.
Tanto premesso, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente e alla quale ha aderito la resistente, sussistendone i presupposti di legge.
2 È documentalmente provato che il Tribunale di Patti, con la sentenza n. 658/2024, pubblicata il 27.05.2024 nel procedimento per separazione legale consensuale n.
448/2019 RG, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che dall'udienza di comparizione di detti coniugi in quel giudizio alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dal ricorrente e l'adesione della resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i detti coniugi.
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Va confermato l'affido esclusivo del figlio minore alla resistente, non ER essendo emersi dagli atti elementi di fatto tali da consentire di ritenere superate le condizioni per le quali è esso è stato disposto;
il , anzi, ha chiesto la conferma Pt_1 delle statuizioni della separazione ammettendo di non intrattenere rapporti significativi con la prole.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile, infatti, allorquando la sua applicazione risulti in concreto «pregiudizievole per l'interesse del minore», ovvero quando il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri, in tal modo dimostrando la propria non idoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quando deroga al regime ordinario, deve - poi - essere l'esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario con particolare riguardo alle di lui capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di ascolto, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore (ex multis
Cass. ordin. 667/2022 e Cass. 28244/19).
3 Nel caso in specie, dall'esame della documentazione depositata in sede di separazione e nuovamente allegata in questo giudizio, è emerso che il è stato Pt_1 condannato dal Tribunale Penale di Patti, con sentenza n. 1155/2021 pubblicata il
22.2.2022 (procedimento n. 397/2020), per il reato di cui all'art. 570 c.p. e che lo stesso, come dichiarato dal figlio è una figura assente nella vita della prole e ER inidonea a comprendere e soddisfare le esigenze morali e materiali della medesima.
Detta circostanza è stata altresì confermata dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati i quali hanno rilevato che “…pur dichiarando di amare i propri figli, la sua genitorialità è stata discontinua, a tratti assente… Spesso ha scelto la via dell'astensione e del silenzio trascurando la propria responsabilità, esercitandola in modo inappropriato... Ammette che il proprio ruolo genitoriale avrebbe dovuto continuare nonostante la separazione, ma che nei fatti tale diritto/dovere non è stato esercitato…”.
Infine, è agevole evincere dalla produzione documentale che il -oltre a non Pt_1 essersi adeguatamente interessato dei figli a livello morale- non ha neppure inteso assolvere in modo spontaneo all'obbligo di mantenimento posto a suo carico nei confronti di questi ultimi, costringendo la resistente ad introitare plurime iniziative giudiziarie (cfr. produzione documentale in atti).
Tanto premesso, va confermato l'affido esclusivo del figlio alla madre ER conformemente all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato, anche di recente, come “l'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (Cass. n. 21823/22).
Vanno altresì confermate le modalità di frequentazione padre-figlio come disposte con la sentenza di separazione n. 658/2024 pubblicata dal Tribunale di Patti il
27.5.2024 e richiamata nell'ordinanza del 23.1.2025, tenuto anche conto del fatto che è ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età ed è capace di ER autodeterminarsi.
Va, pure confermata, l'assegnazione della casa familiare alla resistente che continuerà ad abitarla con i figli in ragione del prioritario interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico dove sono cresciuti al fine di garantire loro il
4 mantenimento delle abituali consuetudini di vita e delle relazioni radicate (Cass.
32151/2023).
Va, inoltre, confermata la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore dei due figli e pari ad € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi, in difetto di accordo, secondo le linee guida del Protocollo CNF.
Difatti, i figli hanno diritto di essere mantenuti ed assistiti da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro per cui il contributo che il deve versare alla prole, a fronte dei maggiori oneri di cura Pt_1
CP_ ed accudimento forniti dalla che ne ha l'affido esclusivo e si occupa in via prevalente (e di fatto esclusiva) dei due figli garantendo, tra l'altro, una stabile organizzazione domestica e un habitat più che confacente, appare equo e atto a soddisfare le molteplici esigenze di vita dei ragazzi oltre che proporzionato alle condizioni economico-reddituali del ricorrente.
Questi, pur avendo un contratto come piazzista con la Aroma SR (società intestata alla compagna) con retribuzione mensile di € 600,00 circa, è possidente immobiliare, titolare di più conti correnti e ha un tenore di vita elevato potendosi consentire bici di marca (Wilier), auto di lusso (Maserati), orologi di pregio (Rolex Daytona) etc.
Dalla documentazione allegata al fascicolo della separazione e riprodotta in atti
(relazioni della di Finanza, cessioni di credito, documentazione fotografica Pt_2 etc) risulta che il ricorrente ha ceduto nel 2022 il marchio LA FF alla CP_2 per il corrispettivo di € 350.000,00 e ha poi posto in essere una serie di atti
[...] dispositivo in favore della compagna per depauperare il proprio patrimonio, CP_ costringendo la ad instaurare molteplici procedimenti giudiziari per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento suo e della prole nonché per il rimborso dei ratei di mutuo della casa familiare.
Né può dirsi che il versi in condizioni fisiche tali da non poter svolgere Pt_1 attività lavorativa risultando provato il contrario dalla produzione della resistente
(cfr. foto social e corrispondenza tra Legali). CP_ Infine, in ordine alla richiesta formulata dalla per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, va rilevato quanto segue.
5 A differenza dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che realizza una finalità di solidarietà post matrimoniale assicurando al coniuge richiedente, sprovvisto di adeguati mezzi, il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, l'assegno divorzile ha una natura e una ratio totalmente differente.
L'assegno divorzile ha, invero, una funzione composita ovvero assistenziale, perequativa e compensativa e viene riconosciuto all'ex coniuge che non abbia adeguati mezzi o sia nell'impossibilità oggettiva di procurarseli e sempre che questi non abbia formato una nuova famiglia di fatto.
Il Tribunale è chiamato, pertanto, a verificare, in concreto, se il richiedente sia impossibilitato a procurarsi redditi (per età, salute, capacità etc), se la sua condizione sia sperequata in peius rispetto a quella del coniuge obbligato, se ha fornito un sostanziale contributo al nucleo ed al patrimonio familiare -anche con rinunzie ad una propria affermazione professionale- e deve vagliare, altresì, la durata del matrimonio.
Nel caso in specie, dalla documentazione in atti emerge che la resistente -oltre ad essere proprietaria della confortevole casa familiare (villa con terreno e piscina) seppur gravata di mutuo cointestato con il ricorrente - svolge attività lavorativa part- time con assunzione a tempo determinato quale dipendente della
[...] percependo redditi correlati (cfr. dichiarazioni fiscali-ultima Parte_3 dichiarazione 6000 euro annui). La stessa, già socia al 45% dell'azienda di famiglia costituita con il durante il matrimonio, dopo la separazione dal coniuge e le Pt_1 condotte poste in essere dallo stesso, al fine di estrometterla dalla società di cui faceva parte, è riuscita nondimeno a inserirsi nel mercato occupazionale, dimostrando attitudine lavorativa e capacità di reperire autonomi mezzi di sostentamento.
Pertanto, non può dirsi che alla stessa spetti alcun assegno divorzile in funzione assistenziale né in funzione compensativa, non avendo la resistente fornito prova di aver rinunziato, durante gli anni di convivenza matrimoniale, a occasioni professionali-reddituali per favorire il consolidarsi della posizione economica del marito (ex multis Cass. ordinanza 26520/2024).
6 Né, infine, può essere riconosciuto alla Noto un assegno con funzione eminentemente perequativa ed equilibratrice del divario economico con il coniuge, rapportato al tenore di vita pregresso.
In questo caso, infatti, il richiedente l'assegno deve provare che la disparità delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, all'atto dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale anche in relazione all'età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato del lavoro.
Ove sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune, o a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli ragioni oggettive.
Nel caso di specie tale prova è mancata sicché la domanda di assegno divorzile va rigettata.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sulle domande rispettivamente avanzate, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 così decide: Controparte_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Patti il 30.09.2000 (trascritto presso i registri dello stato civile del
Comune di Patti all'atto n. 73, parte II, serie A, anno 2000), ordinando al competente
7 Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
2. Dispone l'affido esclusivo del figlio alla madre e tempi di permanenza con ER il padre come statuiti con la sentenza di separazione N. 658/2024 richiamata in parte motiva.
3. Dispone l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente stante la collocazione dei figli (di cui uno minore e una maggiorenne non autosufficiente).
4. Pone a carico del ricorrente e in favore della resistente un assegno mensile - da corrispondersi entro il 5 di ogni mese - a titolo di contributo per il mantenimento della prole pari ad € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per ciascun figlio), oltre Istat ed il
50% delle spese straordinarie da individuarsi in difetto di accordo secondo le linee guida del Protocollo CNF.
5. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
6. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 14.4.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 866/2024 R.G., promosso da
, nato a [...] Parte_1 C.F._1
(FRANCIA) il 16/03/1971, elettivamente presso lo studio dell'avv.
CONDIPODARO MARCHETTA ROSARIO, che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/06/1978 elettivamente domiciliato in VIA B. CAPUTO 163, TORRENOVA presso lo studio dell'avv. LA RUPE MAURIZIO CALOGERO, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 31 luglio 2024, – premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data30.9.2000, Controparte_1 trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Patti all'atto n. 73 parte II
1 serie A, anno 2000; che da tale unione sono nati due figli: l'8.10.2001 e Per_1 il 23.08.2007; che, con sentenza n. 658/2024, pubblicata il 27.05.2024, il ER
Tribunale di Patti: 1) ha dichiarato la separazione tra i coniugi con rigetto della domanda di addebito alla moglie;
2) ha disposto l'affido esclusivo del figlio ER alla madre, alla quale è assegnata la casa familiare;
3) ha regolamentato i tempi di frequentazione padre-figlio; 4) ha posto l'obbligo a carico del di Pt_1 corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di € 1.500,00 complessivi (€
300,00 per la moglie e € 1.200,00 per i figli), rivalutabile annualmente, e il 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie e, quindi, la negazione dell'assegno di divorzio;
si è detto disponibile a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno complessivo di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e la conferma, per il resto, delle statuizioni della sentenza di separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché oneri di legge.
Costituitasi in giudizio, ha aderito alla richiesta di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio e chiesto un assegno divorzile di € 300,00 mensili e un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabile ex Istat
e il 50% delle spese straordinarie. Il tutto con conferma dell'affido esclusivo in proprio favore del figlio e delle altre statuizioni della sentenza di separazione ER nonché con vittoria di spese e compensi di causa.
Fissata la comparizione personale dei coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, venivano assunti -con ordinanza del 23.1.2025- i provvedimenti necessari ed urgenti, con conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione in ordine all'affido esclusivo del figlio e al mantenimento posto a carico del per la moglie e i figli;
la causa, quindi, in assenza di attività istruttoria, è Pt_1 stata rinviata per la discussione all'udienza del 26.3.2025 e, quindi, assunta in decisione.
Tanto premesso, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente e alla quale ha aderito la resistente, sussistendone i presupposti di legge.
2 È documentalmente provato che il Tribunale di Patti, con la sentenza n. 658/2024, pubblicata il 27.05.2024 nel procedimento per separazione legale consensuale n.
448/2019 RG, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che dall'udienza di comparizione di detti coniugi in quel giudizio alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dal ricorrente e l'adesione della resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i detti coniugi.
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Va confermato l'affido esclusivo del figlio minore alla resistente, non ER essendo emersi dagli atti elementi di fatto tali da consentire di ritenere superate le condizioni per le quali è esso è stato disposto;
il , anzi, ha chiesto la conferma Pt_1 delle statuizioni della separazione ammettendo di non intrattenere rapporti significativi con la prole.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile, infatti, allorquando la sua applicazione risulti in concreto «pregiudizievole per l'interesse del minore», ovvero quando il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri, in tal modo dimostrando la propria non idoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quando deroga al regime ordinario, deve - poi - essere l'esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario con particolare riguardo alle di lui capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di ascolto, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore (ex multis
Cass. ordin. 667/2022 e Cass. 28244/19).
3 Nel caso in specie, dall'esame della documentazione depositata in sede di separazione e nuovamente allegata in questo giudizio, è emerso che il è stato Pt_1 condannato dal Tribunale Penale di Patti, con sentenza n. 1155/2021 pubblicata il
22.2.2022 (procedimento n. 397/2020), per il reato di cui all'art. 570 c.p. e che lo stesso, come dichiarato dal figlio è una figura assente nella vita della prole e ER inidonea a comprendere e soddisfare le esigenze morali e materiali della medesima.
Detta circostanza è stata altresì confermata dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati i quali hanno rilevato che “…pur dichiarando di amare i propri figli, la sua genitorialità è stata discontinua, a tratti assente… Spesso ha scelto la via dell'astensione e del silenzio trascurando la propria responsabilità, esercitandola in modo inappropriato... Ammette che il proprio ruolo genitoriale avrebbe dovuto continuare nonostante la separazione, ma che nei fatti tale diritto/dovere non è stato esercitato…”.
Infine, è agevole evincere dalla produzione documentale che il -oltre a non Pt_1 essersi adeguatamente interessato dei figli a livello morale- non ha neppure inteso assolvere in modo spontaneo all'obbligo di mantenimento posto a suo carico nei confronti di questi ultimi, costringendo la resistente ad introitare plurime iniziative giudiziarie (cfr. produzione documentale in atti).
Tanto premesso, va confermato l'affido esclusivo del figlio alla madre ER conformemente all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato, anche di recente, come “l'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (Cass. n. 21823/22).
Vanno altresì confermate le modalità di frequentazione padre-figlio come disposte con la sentenza di separazione n. 658/2024 pubblicata dal Tribunale di Patti il
27.5.2024 e richiamata nell'ordinanza del 23.1.2025, tenuto anche conto del fatto che è ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età ed è capace di ER autodeterminarsi.
Va, pure confermata, l'assegnazione della casa familiare alla resistente che continuerà ad abitarla con i figli in ragione del prioritario interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico dove sono cresciuti al fine di garantire loro il
4 mantenimento delle abituali consuetudini di vita e delle relazioni radicate (Cass.
32151/2023).
Va, inoltre, confermata la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore dei due figli e pari ad € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi, in difetto di accordo, secondo le linee guida del Protocollo CNF.
Difatti, i figli hanno diritto di essere mantenuti ed assistiti da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro per cui il contributo che il deve versare alla prole, a fronte dei maggiori oneri di cura Pt_1
CP_ ed accudimento forniti dalla che ne ha l'affido esclusivo e si occupa in via prevalente (e di fatto esclusiva) dei due figli garantendo, tra l'altro, una stabile organizzazione domestica e un habitat più che confacente, appare equo e atto a soddisfare le molteplici esigenze di vita dei ragazzi oltre che proporzionato alle condizioni economico-reddituali del ricorrente.
Questi, pur avendo un contratto come piazzista con la Aroma SR (società intestata alla compagna) con retribuzione mensile di € 600,00 circa, è possidente immobiliare, titolare di più conti correnti e ha un tenore di vita elevato potendosi consentire bici di marca (Wilier), auto di lusso (Maserati), orologi di pregio (Rolex Daytona) etc.
Dalla documentazione allegata al fascicolo della separazione e riprodotta in atti
(relazioni della di Finanza, cessioni di credito, documentazione fotografica Pt_2 etc) risulta che il ricorrente ha ceduto nel 2022 il marchio LA FF alla CP_2 per il corrispettivo di € 350.000,00 e ha poi posto in essere una serie di atti
[...] dispositivo in favore della compagna per depauperare il proprio patrimonio, CP_ costringendo la ad instaurare molteplici procedimenti giudiziari per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento suo e della prole nonché per il rimborso dei ratei di mutuo della casa familiare.
Né può dirsi che il versi in condizioni fisiche tali da non poter svolgere Pt_1 attività lavorativa risultando provato il contrario dalla produzione della resistente
(cfr. foto social e corrispondenza tra Legali). CP_ Infine, in ordine alla richiesta formulata dalla per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, va rilevato quanto segue.
5 A differenza dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che realizza una finalità di solidarietà post matrimoniale assicurando al coniuge richiedente, sprovvisto di adeguati mezzi, il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, l'assegno divorzile ha una natura e una ratio totalmente differente.
L'assegno divorzile ha, invero, una funzione composita ovvero assistenziale, perequativa e compensativa e viene riconosciuto all'ex coniuge che non abbia adeguati mezzi o sia nell'impossibilità oggettiva di procurarseli e sempre che questi non abbia formato una nuova famiglia di fatto.
Il Tribunale è chiamato, pertanto, a verificare, in concreto, se il richiedente sia impossibilitato a procurarsi redditi (per età, salute, capacità etc), se la sua condizione sia sperequata in peius rispetto a quella del coniuge obbligato, se ha fornito un sostanziale contributo al nucleo ed al patrimonio familiare -anche con rinunzie ad una propria affermazione professionale- e deve vagliare, altresì, la durata del matrimonio.
Nel caso in specie, dalla documentazione in atti emerge che la resistente -oltre ad essere proprietaria della confortevole casa familiare (villa con terreno e piscina) seppur gravata di mutuo cointestato con il ricorrente - svolge attività lavorativa part- time con assunzione a tempo determinato quale dipendente della
[...] percependo redditi correlati (cfr. dichiarazioni fiscali-ultima Parte_3 dichiarazione 6000 euro annui). La stessa, già socia al 45% dell'azienda di famiglia costituita con il durante il matrimonio, dopo la separazione dal coniuge e le Pt_1 condotte poste in essere dallo stesso, al fine di estrometterla dalla società di cui faceva parte, è riuscita nondimeno a inserirsi nel mercato occupazionale, dimostrando attitudine lavorativa e capacità di reperire autonomi mezzi di sostentamento.
Pertanto, non può dirsi che alla stessa spetti alcun assegno divorzile in funzione assistenziale né in funzione compensativa, non avendo la resistente fornito prova di aver rinunziato, durante gli anni di convivenza matrimoniale, a occasioni professionali-reddituali per favorire il consolidarsi della posizione economica del marito (ex multis Cass. ordinanza 26520/2024).
6 Né, infine, può essere riconosciuto alla Noto un assegno con funzione eminentemente perequativa ed equilibratrice del divario economico con il coniuge, rapportato al tenore di vita pregresso.
In questo caso, infatti, il richiedente l'assegno deve provare che la disparità delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, all'atto dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale anche in relazione all'età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato del lavoro.
Ove sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune, o a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli ragioni oggettive.
Nel caso di specie tale prova è mancata sicché la domanda di assegno divorzile va rigettata.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sulle domande rispettivamente avanzate, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 così decide: Controparte_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Patti il 30.09.2000 (trascritto presso i registri dello stato civile del
Comune di Patti all'atto n. 73, parte II, serie A, anno 2000), ordinando al competente
7 Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
2. Dispone l'affido esclusivo del figlio alla madre e tempi di permanenza con ER il padre come statuiti con la sentenza di separazione N. 658/2024 richiamata in parte motiva.
3. Dispone l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente stante la collocazione dei figli (di cui uno minore e una maggiorenne non autosufficiente).
4. Pone a carico del ricorrente e in favore della resistente un assegno mensile - da corrispondersi entro il 5 di ogni mese - a titolo di contributo per il mantenimento della prole pari ad € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per ciascun figlio), oltre Istat ed il
50% delle spese straordinarie da individuarsi in difetto di accordo secondo le linee guida del Protocollo CNF.
5. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
6. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 14.4.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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