Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/06/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 3 aprile 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG. 4216/2022 sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Ceriello ed elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Ugo D'Angelo ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.07120229005357239/000 notificata in data 22 giugno 2022, recante, tra gli altri, gli avvisi di n.ro 37120130012986031000, CP_3
37120140010590957000, 371201400132156678000, 37120140019203868000,
37120150013426228000, 37120140004085308000, 37120150001953260000,
37120150005580058000, 37120150011427940000, 37120150011652655000,
37120150013521248000, 37120160003976805000, 37120160008822105000,
37120160009089070000, 37120160014231970000, 37120160020391103000 aventi ad oggetto contributi previdenziali DM 10 e IVS dal 2012 al 2016.
Ha dedotto, al riguardo, l'omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
CP_ Nel costituirsi ritualmente e hanno sostenuto, con articolate argomentazioni, CP_4
l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, dichiarata la parziale incompetenza per territorio del Giudice adito, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va dato atto che in relazione agli avvisi di addebito n. 371201400132156678000,
37120150001953260000, 37120150011427940000, 37120150011652655000,
37120150013521248000, 37120160008822105000, 37120160009089070000,
37120160020391103000, all'udienza del 19 ottobre 2023, veniva dichiarata la incompetenza per territorio del Giudice adito, in quanto gli avvisi di addebito impugnati si riferivano all'omesso versamento di contributi DM10 e, dunque, ad omissioni contributive del datore di lavoro, trovando, dunque, applicazione il 3° comma dell'art. 444 c.p.c., che àncora la competenza territoriale al luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'ente impositore;
di conseguenza, poiché l'ente impositore veniva
CP_ individuato, nello stesso provvedimento impugnato, nell' di Napoli, veniva dichiarata l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Napoli. Per quanto concerne i restanti avvisi di addebito, n. 37120130012986031000,
37120140010590957000, 37120140019203868000, 37120150013426228000,
37120140004085308000, 37120150005580058000, 37120160003976805000,
37120160009089070000, va dato atto che parte ricorrente ha prodotto in giudizio sentenza n.
1926/2021 emessa in data 13 ottobre 2021, e, dunque, antecedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, con la quale venivano dichiarate non dovute le somme degli stessi recate a titolo di omesso versamento di contributi.
Ne deriva che, successivamente all'emanazione della sentenza con la quale sono state dichiarate non dovute le somme recate dai predetti avvisi di addebito, l'ente impostore perde il diritto di agire nuovamente in executivis per la riscossione delle somme in essi recate, potendo, al più, qualora ritenga non conforme a diritto quanto statuito dalla sentenza, fare ricorso ai mezzi di gravame predisposti dall'ordinamento, strada che nel caso in esame non pare sia stata intrapresa dall'ente impositore, il quale tuttavia, non ha provveduto, in sede amministrativa, al discarico delle somme dagli stessi recati, con la conseguenza che anche in relazione agli stessi è stata emessa l'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme recate dagli avvisi di addebito n. 37120130012986031000,
37120140010590957000, 37120140019203868000, 37120150013426228000,
37120140004085308000, 37120150005580058000, 37120160003976805000,
37120160009089070000.
Le spese di lite, considerato l'esto globale della lite alla luce della parziale incompetenza per territorio dichiarata, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
CP_
- dichiara l'inesistenza del diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata in relazione agli avvisi di addebito n. 37120130012986031000, 37120140010590957000,
37120140019203868000, 37120150013426228000, 37120140004085308000,
37120150005580058000, 37120160003976805000, 37120160009089070000;
compensa le spese. Si comunichi.
Così deciso in Nola il 16 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carmen Maria Pigrini