Sentenza 28 gennaio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2013, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UCCELLA Fulvio - Presidente -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1452-2010 proposto da:
SI VI BSGSLV68T45, LL OB
[...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TONELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati BOCCARDI ERCOLE, BOCCARDI MONICA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A. 97114260587 quale gestore pro tempore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato legale rappresentante pro tempore avv. FERRARA RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO POLLAIOLO 5, presso lo studio dell'avvocato NICOLÒ DOMITILLA, rappresentata e difesa dall'avvocato DI LORETO MARIA GLORIA giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio FRANCESCO MARIA SIROLLI MENDARO PULIERI in Civitavecchia del 23/03/2011 REP. N. 31732;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2624/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il. 25/06/2009 R.G.N. 11132/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato ERCOLE BOCCARDI;
udito l'Avvocato MARIA GLORIA DI LORETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza del 30 novembre 2002 il Tribunale di Roma accolse l'opposizione all'esecuzione proposta da CONSAP S.p.A., in qualità di gestore pro-tempore del F.G.V.S., avverso l'esecuzione forzata n. 12386/00 R.E. iniziata nei suoi confronti da OB LL e NI IA, con atto di pignoramento presso terzi notificato il 31 marzo 2000, in forza di sentenza del Tribunale di Rimini, che aveva condannato in solido il responsabile GA e la Compagnia di Assicurazioni RR SP in liquidazione coatta amministrativa al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale verificatosi il 13 giugno 1982.
2.- La sentenza venne appellata dalle odierne ricorrenti, sull'assunto che la sentenza posta a fondamento dell'esecuzione contenesse un giudicato opponibile al Fondo di Garanzia Vittime della Strada e che comunque quest'ultimo avesse la legittimazione passiva, negata dal primo giudice;
le stesse appellanti proposero un ulteriore motivo di gravame volto a censurare la condanna alle spese del primo grado di giudizio.
La CONSAP S.p.A., quale gestore pro-tempore del F.G.V.S., si costituì in appello e chiese il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
2.1.- La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 25 giugno 2009, ha accolto soltanto il motivo di appello concernente La statuizione sulle spese ed ha perciò compensato le spese del primo grado;
ha rigettato nel resto l'appello ed ha condannato le appellanti al pagamento della metà delle spese del secondo grado. 3.- Contro questa sentenza OB LL e IA NI propongono ricorso affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. L'intimata si difende con controricorso e con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 2909 cod. civ., nonché dell'art. 182 c.p.c. e dell'art. 163 c.p.c., n. 2 ed, ancora, dell'art. 1387 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché, secondo le ricorrenti, il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Rimini pronunciata nei confronti dell'Assicurazione RR, ora in persona dei Commissario TO avv. Antonio Lannotta che si è costituito anche in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, si sarebbe formato anche nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
ciò, in ragione del fatto che, dopo l'interruzione del giudizio per la messa in liquidazione coatta amministrativa della società di assicurazioni RR SP, il giudizio era stato riassunto (anche) nei confronti del Commissario TO, anche in nome e per conto del Fondo Vittime della Strada, e che lo stesso sarebbe stato destinatario della condanna nella medesima qualità; la conseguenza sarebbe che la sentenza impugnata avrebbe violato, non solo il giudicato, ma anche le norme relative all'individuazione delle parti del giudizio e quella relativa alle fonti della rappresentanza, che può essere legale o per volontà delle parti. Invece, secondo le ricorrenti, la sentenza del Tribunale di Rimini, oramai passata in giudicato, sarebbe titolo esecutivo che individua tra i soggetti legittimati passivi dell'azione esecutiva anche il F.G.V.S, ed oggi la Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.A., in qualità di gestore pro-tempore del Fondo. Secondo le ricorrenti, tale assunto troverebbe riscontro nella sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha respinto l'appello della SAI S.p.A., nella qualità di impresa designata per l'Emilia Romagna ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 20 sostenendone l'estraneità al processo di primo grado,
perché svoltosi tra la LL, la NI, il GA e la RR in liquidazione, nella persona del Commissario liquidatore, anche per conto del Fondo Vittime della Strada. 1.1.- Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, nonché
motivazione contraddittoria, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 perché il giudice a quo sarebbe andato oltre i motivi dell'opposizione proposta da Consap S.p.A.: infatti, quest'ultima si sarebbe limitata a dedurre, con l'opposizione all'esecuzione, che la sentenza del Tribunale di Rimini non era esponibile nei suoi confronti per questioni di interpretazione delle norme di diritto relative alle conseguenze della liquidazione della RR, mentre non avrebbe mai contestato che il Fondo fosse stato citato nel giudizio di merito, ne' avrebbe mai eccepito che il Commissario TO (anche in nome e per conto del Fondo) non avesse partecipato alla causa;
quindi, sarebbe in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. l'affermazione della Corte d'Appello che la sentenza non è opponibile al Fondo perché questo non prese parte alla causa. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe svolto sul punto una motivazione contraddittoria.
1.2.- Col terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 2909 cod. civ., (sotto altro aspetto), nonché violazione del D.L. n. 856 del 1976 e della L. n. 39 del 1977, relativamente ai poteri del
Commissario TO della Società RR, ai sensi dell'art.360 c.p.c., n. 3; ed ancora violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,
ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
4. Secondo le ricorrenti, il Tribunale di Rimini, condannando il Commissario TO, anche in nome e per conto de Fondo, avrebbe interpretato la normativa di cui al D.L. n. 856 del 1976 ed alla L. n. 39 del 1977, nel senso che, quando il Commissario TO è autorizzato a procedere direttamente alla liquidazione dei danni, ai sensi dell'art. 9 di quest'ultima legge, ed in deroga alla L. n. 990 del 1969, art. 19 (come nel caso della RR), l'azione possa essere esercitata verso il Fondo, agendo nei confronti del Commissario TO, cioè nel senso che, in tal caso, si sarebbe avuta un'immedesimazione organica tra Commissario e Fondo. Pertanto, quando la Corte d'Appello ha smentito, nella sentenza impugnata, siffatta interpretazione, non solo sarebbe andata oltre i motivi di opposizione dedotti da Consap S.p.A., ma avrebbe violato anche il giudicato, oramai formatosi, secondo le ricorrenti, anche sull'interpretazione del D.L. n. 857 del 1976, artt. 9 e 13 convertito nella L. n. 39 del 1977. Le ricorrenti svolgono quindi ulteriori considerazioni relative alla asserita correttezza di siffatta interpretazione, per la quale qualora il Commissario TO sia stato autorizzato a liquidare i danni ai sensi della L. n. 39 del 1977, art. 9 questi sarebbe anche il soggetto nei cui confronti si sarebbe potuta proseguire l'azione di danno già svolta contro l'impresa in bonis, ed in tale eventualità egli avrebbe agito in rappresentanza del F.G.V.S..
1.3.- Col quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.2909 cod. civ. (sotto altro aspetto), nonché violazione dell'art.327 cod. proc. civ., entrambe ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e la seconda anche ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, perché,
a prescindere dai poteri processuali di rappresentanza del Fondo da parte del Commissario TO, la Consap S.p.A., in quanto comunque parte contumace involontaria, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 2, con termine decorrente quanto meno dalla data della sua notificazione.
2.- I primi quattro motivi di ricorso sono evidentemente connessi e vanno trattati congiuntamente. Ritiene il Collegio che non siano meritevoli di accoglimento.
Giova premettere che è incontestato che la Compagnia di Assicurazioni RR SP sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa (con D.M. 31 maggio 1993) secondo il sistema liquidativo introdotto dalla c.d. miniriforma di cui alla L. n. 39 del 1977, vale a dire con autorizzazione al Commissario TO,
ai sensi dell'art. 9, a procedere anche per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e in deroga alla L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 3, alla liquidazione stragiudiziale dei danni.
In punto di fatto, è altresì incontestato che, essendo intervenuto detto decreto nelle more del giudizio per il risarcimento dei danni instaurato dinanzi al Tribunale di Rimini dalle odierne ricorrenti nei confronti del responsabile sig. GA e della società RR SP, il giudizio venne interrotto e venne quindi riassunto, oltre che nei confronti del GA, anche nei confronti del Commissario TO, in proprio e in nome e per conto del Fondo Vittime della Strada;
la pendenza della lite verme altresì comunicata all'impresa designata per l'Emilia Romagna ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 20 SAI S.p.A.; la condanna venne pronunciata nei confronti del GA, dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario TO avv. Antonio Lannotta che si è costituito anche in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Posto in esecuzione il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna del Tribunale di Rimini recante tale dispositivo, nei confronti di Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., quale gestore pro-tempore del F.G.V.S., questa ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., accolta dal Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata.
La Corte d'Appello ha ritenuto l'inammissibilità, ai sensi dell'art.342 cod. proc. civ., del primo motivo di gravame, concernente il diniego da parte del primo giudice della legittimazione passiva ad eseguire il pagamento, e quindi all'azione esecutiva, in capo al F.G.V.S..
Ha, quindi, rigettato il secondo motivo di gravame concernente l'interpretazione del giudicato in forza del quale è stata azionata la pretesa esecutiva.
I primi quattro motivi sono rivolti a censurare le affermazioni della Corte territoriale sul secondo motivo d'appello, vale a dire:
l'esistenza di un errore materiale nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Rimini, laddove si da atto della costituzione in giudizio del Commissario TO, in contrasto con l'epigrafe e con lo svolgimento del processo da cui emerge che era rimasto contumace;
la mancanza di ogni accertamento con efficacia di giudicato, desumibile dalla sentenza, in ordine ad un'effettiva assunzione da parte del Fondo della qualità di parte nel giudizio definito;
l'inopponibilità al F.G.V.S., e per esso alla Consap S.p.A., di un eventuale accertamento implicito;
la mancanza in capo al Commissario TO della qualità di legale rappresentante del Fondo ai sensi del D.L. n. 857 del 1976, art. 9 nonché ai sensi del successivo art. 13. Sulla base di tali argomenti, la Corte ha raggiunto la conclusione che il giudicato non si è formato nei confronti del Fondo di Garanzia.
Orbene, così decidendo, la Corte territoriale ha valutato la sentenza costituente titolo esecutivo, al fine di individuare l'ambito dei soggetti destinatari passivi della condanna, quindi l'efficacia soggettiva del titolo così come formato dinanzi al Tribunale di Rimini. Siffatta valutazione è corretta in diritto e congruamente motivata, per le ragioni di cui appresso. 2.1.- Al fine di stabilire se il titolo esecutivo come formatosi nel giudizio di cognizione sul risarcimento del danno potesse essere azionato nei confronti della Consap, ed essendo incontestato che il giudizio venne riassunto nei confronti del Commissario TO, anche in nome e per conto del F.G.V.S., assume rilievo centrale la verifica della sussistenza in capo al medesimo Commissario di poteri rappresentativi, in sede processuale, del Fondo;
o ciò, è tanto vero che tutti i motivi di ricorso presuppongono che siffatta rappresentanza sussistesse o che si sia formato un giudicato (eventualmente, anche non conforme a diritto) su tale sussistenza. Orbene, quanto all'attribuzione di poteri rappresentativi in capo al Commissario TO, dovendosi escludere la rappresentanza volontaria, non potrebbe trattarsi che di rappresentanza legale. La sentenza impugnata ha correttamente escluso che questa possa rinvenire la propria fonte normativa nella L. n. 857 del 1976, art. 9 come convertito nella L. n. 39 del 1977. Il fatto che il Commissario TO della RR, ai sensi di tale norma, fosse stato autorizzato a procedere per conto del Fondo alla liquidazione stragiudiziale dei danni, è, in sè solo considerato, del tutto inidoneo a giustificare che lo stare in giudizio di quel Commissario potesse comportare che la parte in senso sostanziale fosse il Fondo:
è giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 16798/08; n. 22316/07; n. 2318/07; n. 27448/05; n. 14674/03) che detta autorizzazione attiene solo alla fase stragiudiziale dei sinistri e non si concreta nel riconoscimento al Commissario TO - pur litisconsorte necessario - di una legittimazione a stare in giudizio per conto del Fondo, restando la legittimazione riferita solo all'impresa designata (non cessionaria) ed essendo la partecipazione al giudizio del Commissario quale litisconsorte necessario finalizzata soltanto a rendere il giudicato opponibile alla liquidazione coatta. E ciò in ragione del fatto che la deroga alla L. n. 990 del 1969, art. 19 da parte del più volte citato art. 9 riguarda soltanto il comma 3 e non anche il quarto, sicché legittimata passiva nel. giudizio risarcitorio continua ad essere l'impresa designata. Non pertinente è il richiamo che le ricorrenti fanno al D.L. n. 576 del 1978, art. 13, convertito nella L. n. 39 del 1977, perché trattasi di norma che concerne l'azione dell'assicurato e non quella del danneggiato.
Quanto poi alle norme di cui alla L. n. 738 del 1978, non è contestato, ed anzi è espressamente riconosciuto dalle ricorrenti, e comunque emerge dal D.M. di messa in liquidazione della Compagnia RR succitato, che, per i sinistri precedenti lo stato di liquidazione, non vi era stata alcuna cessione del portafoglio ai sensi della legge predetta, ma che operava il sistema dell'impresa designata ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 20. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, va esclusa l'applicazione alla fattispecie di un principio di diritto che ad essa non è pertinente, cioè quello di cui a Cass. sez. un.n. 10495 del 1996 (cui si sono uniformati gli altri precedenti pure richiamati sia nel ricorso che nella memoria). Questa decisione, infatti, si riferisce all'ipotesi in cui nei giudizio risarcitorio vi sia stata un'impresa cessionaria dei portafoglio di quella posta in liquidazione coatta amministrativa. In questo caso, poiché tale impresa sta in giudizio quale rappresentante sostanziale e processuale del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, è di tutta evidenza che il titolo esecutivo formatosi formalmente contro detta impresa è, in realtà, riferibile e può essere fatto valere contro il detto Fondo.
Nel caso di specie, non viene in rilievo l'ipotesi normativa di cui al D.L. n. 576 del 1978, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 738 del 1978; va perciò ribadito il principio di diritto, espresso in un caso analogo, per il quale In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel caso in cui il giudicato si è formato contro la società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, l'impresa designata per i pagamenti e il Commissario TO per conto dell'INA - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il titolo esecutivo, come formatosi nel giudizio di cognizione sul risarcimento dei danni tra i predetti soggetti e il danneggiato, non può essere azionato nei confronti della Consap, gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, contrariamente all'ipotesi in cui nel giudizio risarcitorio abbia partecipato un'impresa cessionaria del portafoglio di quella posta in liquidazione coatta amministrativa, in quanto, in tale ultimo caso, l'impresa cessionaria sta in giudizio quale rappresentante sostanziale e processuale del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, quindi, il titolo esecutivo formatosi formalmente contro tale impresa è riferibile sostanzialmente al Fondo e può essere fatto valere contro lo stesso, in nome e per conto del quale la predetta impresa è stata in giudizio (Cass. n. 16798/08). 2.2.- Dato quanto sopra, resta escluso che l'essere stato il Commissario TO evocato in giudizio anche in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada possa essere di per sè sola circostanza idonea ad attribuire al medesimo una rappresentanza che per legge non gli sarebbe potuta spettare. Parimenti, è da escludere che la pronuncia di condanna nei confronti del Commissario TO, nella medesima qualità in cui è stato evocato in giudizio, possa valere, in sè considerata, come statuizione idonea al giudicato nel senso preteso dalle ricorrenti. Ed, invero, proprio perché detta qualità il Commissario TO aveva, ma ai soli fini delle trattative stragiudiziali, è corretto l'assunto della Corte territoriale per il quale, se avesse ritenuto di riconoscere al medesimo anche una rappresentanza processuale del Fondo, il Tribunale di Rimini avrebbe dovuto espressamente motivare e statuire al riguardo.
Il giudice del merito ha accertato che la sentenza del Tribunale di Rimini non contiene alcun esplicito accertamento in ordine ad un'effettiva assunzione per il Fondo della qualità di parte nel giudizio definito con la sentenza di che trattasi.
Sotto questo profilo, si ritiene che il giudice di merito abbia apprezzato la portata del titolo esecutivo, che è compito al medesimo riservato (cfr., da ultimo, Cass. n. 15852/10) e che l'abbia fatto con argomentazione congrua e giuridicamente corretta, che ha tenuto conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione della sentenza portata ad esecuzione.
Dal momento che non vi è stato alcun accertamento esplicito dell'esistenza di poteri rappresentativi processuali del Fondo in capo al Commissario TO e dal momento che, per quanto detto sopra, un accertamento siffatto non si potrebbe desumere, implicitamente, dalla sola circostanza che la condanna sia stata pronunciata nei confronti del Commissario TO, anche in nome e per conto del F.G.V.S., vanno rigettati il primo, il terzo (primo profilo) ed il quarto motivo di ricorso: la sentenza del Tribunale di Rimini non è titolo esecutivo azionabile nei confronti della Consap S.p.A., sicché questa non aveva alcun onere di impugnazione tempestiva o tardiva per evitare la formazione di un giudicato, alla medesima non opponibile.
Infondati risultano essere anche il secondo motivo ed il Terzo (secondo profilo), poiché l'accoglimento dell'opposizione, di cui alla sentenza impugnata, è del tutto coerente con i motivi posti a fondamento della medesima, sicché è da escludere la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. 3.- Col quinto motivo del ricorso è dedotta violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, al fine di censurare la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello, che la Corte territoriale ha basato sul difetto di specificità. Con il relativo motivo di appello, le ricorrenti avevano contestato la sentenza di primo grado, al fine di sostenere la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia in forza del D.L. n.578 del 1976. Il motivo non è meritevole di accoglimento poiché, per come si evince dall'illustrazione dello stesso, le argomentazioni giuridiche volte a sostenere la legittimazione passiva del Fondo avrebbero dovuto essere desunte dal complesso di quelle contenute nell'atto di appello e, per di più, non risulta che esse fossero state svolte in modo da criticare quanto sul punto ritenuto dal giudice di primo grado, apparendo piuttosto la mera riproduzione della tesi già infondatamente sostenuta dalle opposte dinanzi al Tribunale. Risulta perciò correttamente applicato dalla Corte territoriale il richiamato art. 342 cod. proc. poiché va ribadito che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico (così, da ultimo, Cass. S.U. n. 23299/11). 6.- Resta assorbito il sesto motivo di ricorso, relativo alla compensazione soltanto parziale delle spese del secondo grado di giudizio, poiché, essendo stata confermata la sentenza impugnata, nessun vizio logico è riscontrabile nella motivazione, che ha tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
Le spese del giudizio di cassazione vanno invece regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013