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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n.494/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 494 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Durante Lucia, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...], il [...], parte Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Di Martino Vincenzo, come da procura in atti. convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alle note ex art.127 ter c.p.c., meglio specificate con comparsa conclusionale. Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/01/2022, nata in [...] il Parte_1 26/07/1979, premesso di aver contratto matrimonio con nato in [...] Parte_2 Del Greco (NA), il 30/11/1979, in data 29/06/2012 in Napoli (NA) (atto di matrimonio n. 29, parte II, serie A, Sezione Y, anno 2012), dalla cui unione nascevano due figli- Per_1
, nato in [...] il [...] e , nato in [...] il
[...] CP_1 29/03/2016 -chiedeva disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parte ricorrente chiedeva, inoltre:-dichiararsi la decadenza della responsabilità genitoriale di parte convenuta;
-disporsi il diritto di visita della figura paterna in luogo protetto innanzi ai Servizi Sociali competenti;
-determinarsi in euro 500,00 l'assegno al
1 mantenimento della prole a carico di parte convenuta, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra-assegno. Agli atti veniva acquisita relazione dei Servizi Sociali di Chiaiano e di EN HI descrittiva delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 06/07/2022 in cui veniva ascoltata la sola parte ricorrente, rilevato che, in base agli elementi di fatto acquisiti, parte convenuta risultava abusare di sostanze alcoliche, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma le condizioni di cui alla separazione salve le diverse modalità di esercizio del diritto di visita di cui alla parte motiva;
” ossia consentendo a di vedere la prole solo Parte_2 alla presenza dei nonni paterni. Parte convenuta si costituiva in giudizio in data 23/01/2023 chiedendo preliminarmente la revoca dei provvedimenti assunti con ordinanza presidenziale e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre: -determinarsi in euro 500,00 l'assegno a titolo di mantenimento della prole a suo carico, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra-assegno; -disporsi la percezione in pari misura dell'assegno unico per i figli a carico. Il Giudice istruttore nominava CTU la Dr.ssa ed in qualità di curatore Persona_2 speciale dei minori l'Avv. Milena Guadagni. Assegnate alle parti i termini ex art.183, VI comma, c.p.c., il Giudice riteneva i mezzi istruttori da esse articolati inammissibili e rinviava la trattazione per la precisazione delle conclusioni. In data 11/09/2023 la Dr. depositava la consulenza tecnica d'ufficio Persona_2 espletata.
*** Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunciando alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di
. Ha chiesto altresì: -disporsi l'affido condiviso della prole, con Parte_2 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Marigliano (NA) alla Via S.Ignazio di Loyola, n.110; -regolamentarsi il regime di frequentazione padre-figli nelle modalità prospettate;
- determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento della prole a carico di parte convenuta, oltre la contribuzione in pari misura fra le parti alle spese extra-assegno. Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo. La curatrice speciale, Avv. Milena Guadagni, ha concluso ritenendo insussistenti le condizioni di decadenza della potestà genitoriale, concordando con le osservazioni del consulente tecnico d'ufficio. Indi, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del Collegio.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
2 *** 3.Quanto al regime di affidamento della prole, occorre richiamare, anzitutto, il principio generale sancito dall'ordinamento ai sensi dell'art.337 ter c.p.c., secondo il quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Il Giudice nell'effettuare la valutazione richiesta è tenuto ad osservare un dato imprescindibile, ossia il superiore interesse morale e materiale della prole. Con riguardo al caso in esame, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda, posta con ricorso introduttivo del giudizio, di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti della figura paterna. Elemento valutativo imprescindibile è risultato la relazione tecnica depositata dalla Dr. psicologa e psicoterapeutica, dalla quale è Persona_2 emerso quanto segue: “I piccoli si relazionano con i propri genitori con grande rispetto. Sono cordiali e affettuosi e dimostrano un sano e gioioso attaccamento con entrambe le figure genitoriali […]. L' esame obiettivo da me effettuato risultava negativo rispetto l'uso di alcol ma, nonostante ciò, abbiamo eseguito in data 1 giugno l'esame ematico della transferrina desialata che anch'essa è risultata negativa.” La Dr. ha, infine, Per_2 riportato l'esito positivo degli incontri padre-figli presso l'abitazione paterna, ritenendo non necessario alcun altro programma trattamentale o di sostegno alla genitorialità, rilevando una cooperazione genitoriale armoniosa ed equilibrata. Alla luce delle rilevate circostanze, (in particolate le normali condizioni cliniche in cui versa parte convenuta, a seguito di un percorso riabilitativo;
sussistenza di un rapporto equilibrato tra le figure genitoriali, favorevole ad un corretto e sano sviluppo della prole), il Tribunale ritiene congruo disporre l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna. Tali valutazioni sono in sintonia con le conclusioni a cui è pervenuta la curatrice speciale dei minori, la quale reputa fondamentale la presenza di entrambe le figure genitoriali nella vita dei medesimi (cfr. comparsa conclusionale versata in atti).
*** 4. Quanto al regime di frequentazione padre-figli minori, si prevede il diritto del padre di vedere e tenere con sé la prole tutti i giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché due fine settimana al mese alternati, previo accordo tra entrambi i genitori e compatibilmente con gli impegni dei minori, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con pernotto. Le festività ed i periodi di vacanza saranno, previo accordo tra entrambi i genitori, alternate tra entrambi i genitori.
*** 5. Circa la domanda di parte convenuta tesa all'ottenimento del risarcimento dei danni da parte ricorrente, per la richiesta (risultata infondata) di decadenza dalla responsabilità genitoriale, il Tribunale ritiene di dichiararla inammissibile, trattandosi di domanda formulata per la prima volta in comparsa conclusionale.
*** 6.Per quanto concerne la contribuzione al mantenimento dei figli minori e Per_1 CP_1 a carico di , si evidenzia che, conformemente ai principi costituzionali Parte_2 (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315-bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla
3 quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso di specie, entrambe le parti risultano svolgere lavori saltuari e riceve l'aiuto economico e materiale dai rispettivi familiari. Dunque, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo al mantenimento della prole in euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, oltre alla corresponsione nella misura del 50% del contributo alle spese extra-assegno, (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 8. La natura della causa e la soccombenza reciproca e parziale delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 494/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...] e contratto in data 29/06/2012 in Napoli (NA) (regolarmente Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (NA) atto di matrimonio n. 29, parte II, serie A, sezione Y, anno 2012);
2) dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_1 collocazione prevalente presso la madre;
3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, prevedendo il diritto del padre di vederli e tenerli con sé: tutti i martedì e tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché due fine settimana al mese alternati, previo accordo tra entrambi i genitori e compatibilmente con gli impegni dei minori, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con pernotto;
le festività ed i periodi di vacanza saranno, previo accordo tra i entrambi i genitori, alternate tra entrambi i genitori;
4) dispone che versi a la somma di € 500,00, (€250,00 Parte_2 Parte_1 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, e entro il Per_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che le parti concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli minori e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Per_1 CP_1 Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
7) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposto da parte convenuta;
8) dichiara compensate le spese di lite;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 03/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 494 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Durante Lucia, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...], il [...], parte Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Di Martino Vincenzo, come da procura in atti. convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alle note ex art.127 ter c.p.c., meglio specificate con comparsa conclusionale. Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/01/2022, nata in [...] il Parte_1 26/07/1979, premesso di aver contratto matrimonio con nato in [...] Parte_2 Del Greco (NA), il 30/11/1979, in data 29/06/2012 in Napoli (NA) (atto di matrimonio n. 29, parte II, serie A, Sezione Y, anno 2012), dalla cui unione nascevano due figli- Per_1
, nato in [...] il [...] e , nato in [...] il
[...] CP_1 29/03/2016 -chiedeva disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parte ricorrente chiedeva, inoltre:-dichiararsi la decadenza della responsabilità genitoriale di parte convenuta;
-disporsi il diritto di visita della figura paterna in luogo protetto innanzi ai Servizi Sociali competenti;
-determinarsi in euro 500,00 l'assegno al
1 mantenimento della prole a carico di parte convenuta, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra-assegno. Agli atti veniva acquisita relazione dei Servizi Sociali di Chiaiano e di EN HI descrittiva delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 06/07/2022 in cui veniva ascoltata la sola parte ricorrente, rilevato che, in base agli elementi di fatto acquisiti, parte convenuta risultava abusare di sostanze alcoliche, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma le condizioni di cui alla separazione salve le diverse modalità di esercizio del diritto di visita di cui alla parte motiva;
” ossia consentendo a di vedere la prole solo Parte_2 alla presenza dei nonni paterni. Parte convenuta si costituiva in giudizio in data 23/01/2023 chiedendo preliminarmente la revoca dei provvedimenti assunti con ordinanza presidenziale e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre: -determinarsi in euro 500,00 l'assegno a titolo di mantenimento della prole a suo carico, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra-assegno; -disporsi la percezione in pari misura dell'assegno unico per i figli a carico. Il Giudice istruttore nominava CTU la Dr.ssa ed in qualità di curatore Persona_2 speciale dei minori l'Avv. Milena Guadagni. Assegnate alle parti i termini ex art.183, VI comma, c.p.c., il Giudice riteneva i mezzi istruttori da esse articolati inammissibili e rinviava la trattazione per la precisazione delle conclusioni. In data 11/09/2023 la Dr. depositava la consulenza tecnica d'ufficio Persona_2 espletata.
*** Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunciando alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di
. Ha chiesto altresì: -disporsi l'affido condiviso della prole, con Parte_2 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Marigliano (NA) alla Via S.Ignazio di Loyola, n.110; -regolamentarsi il regime di frequentazione padre-figli nelle modalità prospettate;
- determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento della prole a carico di parte convenuta, oltre la contribuzione in pari misura fra le parti alle spese extra-assegno. Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo. La curatrice speciale, Avv. Milena Guadagni, ha concluso ritenendo insussistenti le condizioni di decadenza della potestà genitoriale, concordando con le osservazioni del consulente tecnico d'ufficio. Indi, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del Collegio.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
2 *** 3.Quanto al regime di affidamento della prole, occorre richiamare, anzitutto, il principio generale sancito dall'ordinamento ai sensi dell'art.337 ter c.p.c., secondo il quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Il Giudice nell'effettuare la valutazione richiesta è tenuto ad osservare un dato imprescindibile, ossia il superiore interesse morale e materiale della prole. Con riguardo al caso in esame, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda, posta con ricorso introduttivo del giudizio, di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti della figura paterna. Elemento valutativo imprescindibile è risultato la relazione tecnica depositata dalla Dr. psicologa e psicoterapeutica, dalla quale è Persona_2 emerso quanto segue: “I piccoli si relazionano con i propri genitori con grande rispetto. Sono cordiali e affettuosi e dimostrano un sano e gioioso attaccamento con entrambe le figure genitoriali […]. L' esame obiettivo da me effettuato risultava negativo rispetto l'uso di alcol ma, nonostante ciò, abbiamo eseguito in data 1 giugno l'esame ematico della transferrina desialata che anch'essa è risultata negativa.” La Dr. ha, infine, Per_2 riportato l'esito positivo degli incontri padre-figli presso l'abitazione paterna, ritenendo non necessario alcun altro programma trattamentale o di sostegno alla genitorialità, rilevando una cooperazione genitoriale armoniosa ed equilibrata. Alla luce delle rilevate circostanze, (in particolate le normali condizioni cliniche in cui versa parte convenuta, a seguito di un percorso riabilitativo;
sussistenza di un rapporto equilibrato tra le figure genitoriali, favorevole ad un corretto e sano sviluppo della prole), il Tribunale ritiene congruo disporre l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna. Tali valutazioni sono in sintonia con le conclusioni a cui è pervenuta la curatrice speciale dei minori, la quale reputa fondamentale la presenza di entrambe le figure genitoriali nella vita dei medesimi (cfr. comparsa conclusionale versata in atti).
*** 4. Quanto al regime di frequentazione padre-figli minori, si prevede il diritto del padre di vedere e tenere con sé la prole tutti i giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché due fine settimana al mese alternati, previo accordo tra entrambi i genitori e compatibilmente con gli impegni dei minori, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con pernotto. Le festività ed i periodi di vacanza saranno, previo accordo tra entrambi i genitori, alternate tra entrambi i genitori.
*** 5. Circa la domanda di parte convenuta tesa all'ottenimento del risarcimento dei danni da parte ricorrente, per la richiesta (risultata infondata) di decadenza dalla responsabilità genitoriale, il Tribunale ritiene di dichiararla inammissibile, trattandosi di domanda formulata per la prima volta in comparsa conclusionale.
*** 6.Per quanto concerne la contribuzione al mantenimento dei figli minori e Per_1 CP_1 a carico di , si evidenzia che, conformemente ai principi costituzionali Parte_2 (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315-bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla
3 quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso di specie, entrambe le parti risultano svolgere lavori saltuari e riceve l'aiuto economico e materiale dai rispettivi familiari. Dunque, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo al mantenimento della prole in euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, oltre alla corresponsione nella misura del 50% del contributo alle spese extra-assegno, (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 8. La natura della causa e la soccombenza reciproca e parziale delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 494/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...] e contratto in data 29/06/2012 in Napoli (NA) (regolarmente Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (NA) atto di matrimonio n. 29, parte II, serie A, sezione Y, anno 2012);
2) dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_1 collocazione prevalente presso la madre;
3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, prevedendo il diritto del padre di vederli e tenerli con sé: tutti i martedì e tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché due fine settimana al mese alternati, previo accordo tra entrambi i genitori e compatibilmente con gli impegni dei minori, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con pernotto;
le festività ed i periodi di vacanza saranno, previo accordo tra i entrambi i genitori, alternate tra entrambi i genitori;
4) dispone che versi a la somma di € 500,00, (€250,00 Parte_2 Parte_1 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, e entro il Per_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che le parti concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli minori e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Per_1 CP_1 Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
7) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposto da parte convenuta;
8) dichiara compensate le spese di lite;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 03/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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