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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4928/2023,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Addolorata Greco, per procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eugenia Novembre e Anna De
Giorgi, per procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 ottobre 2024 la causa è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.7.2023 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
deducendo che il 24.9.2008, nella qualità di procuratore speciale di , CP_1 Parte_2 aveva sottoscritto un accordo bonario con l' con il quale quest'ultimo si era CP_2 obbligato a corrispondergli la complessiva somma di € 247.000,00 a conclusione del procedimento di esproprio per la realizzazione della Tangenziale Est di Lecce. Il ricorrente precisava che tale somma era stata concordemente pattuita tra le parti, come confermato dalla nota del 5.3.2009, integrativa della nota del 3.3.2009 a firma del Dirigente dell'Ufficio Urbanistico, nonché Direttore
Generale p.t. Ing. , in rideterminazione del valore sancito con la precedente Determina Per_1
n. 233 del 21.4.2008, con cui era stata liquidata, agli stessi fini, una somma minore. Pertanto, deducendo che nonostante vari solleciti il era rimasto inerte, si era deciso ad Controparte_1 agire in giudizio, chiedendo di “accertare e dichiarare che sono dovute le somme di cui all'accordo bonario del 24.09.2008 e, per l'effetto, condannare la , in persona del Sindaco Pro CP_3 tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 247.000,00
(duecentoquarantasettemila) oltre riqualificazione e/o interessi legali e/o moratori, per quanto e se dovuti, fino alla data dell'effettivo soddisfo, facendo in ogni caso salvo l'ulteriore risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione dell'accordo e comportante l'illegittima occupazione di fatto delle aree di cui all'accordo stesso, da quantificarsi in separata sede”, con vittoria delle spese di lite.
Il si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, da un lato, il Controparte_1
difetto di legittimazione attiva del ricorrente, non avendo lo stesso, alla luce della documentazione prodotta, né legittimazione ad agire in proprio, né in qualità di procuratore speciale della LI
, e, dall'altro, la violazione del principio del divieto di bis in idem, atteso che Parte_2 prima dell'introduzione del presente procedimento aveva proposto plurime Parte_1
azioni giudiziarie aventi ad oggetto la medesima domanda di pagamento dell'indennità di esproprio in misura ulteriore a quanto già corrisposto nei suoi riguardi a seguito dell'accordo transattivo del
18.4.2008. Sotto tale profilo, inoltre, il disconosceva l'esistenza, la firma e il Controparte_1 contenuto dell'accordo del 24.9.2008 prodotto da controparte e pertanto eccepiva l'irritualità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., non essendo i fatti di causa basati su prova scritta. Ancora in via preliminare, poi, l'ente resistente eccepiva la prescrizione della pretesa azionata dal Parte_1 atteso che a seguito dell'accordo del 24.9.2008 il decorso della prescrizione non era stato tempestivamente interrotto. Nel merito, il deduceva comunque Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, precisando come con il citato accordo del 18.4.2008 Parte_1
, in proprio e nella sua qualità di procuratore speciale di e della
[...] Parte_2
Edilrestauri s.r.l., avesse accettato definitivamente la liquidazione da parte dell'Ente Comunale della somma di € 145.075,50, poi effettivamente corrisposta con Determina di Settore LL.PP. n.
233/2008. Alla luce di queste considerazioni, dunque, il concludeva per il Controparte_1
rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La causa, dunque, matura per la decisione, era discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.10.2024 e trattenuta in decisione.
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Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo si deve osservare che secondo la consolidata interpretazione della Suprema Corte la
"legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., alla cui stregua nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e conseguentemente trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data"- è necessario verificare, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione), nonché in via preliminare al merito, la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza 9 febbraio 2012, n. 1912).
D'altro canto, poi, secondo la altrettanto pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità in tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso
(Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 16 marzo 2023, n. 7589; Cass. Civ. Sez. I, sentenza 20 ottobre 2021,
n. 29244; Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22564).
Orbene, nella presente fattispecie, dall'esame delle reciproche contestazioni e della documentazione versata in atti emerge con adeguata chiarezza come abbia fondato la Parte_1 domanda di pagamento della somma di € 247.000,00 proposta nei confronti del CP_1 esclusivamente sulla base dell'accordo transattivo del 24.9.2008, disconosciuto dallo stesso
[...]
Ente, nel cui corpo è possibile rilevare testualmente come l'odierno ricorrente fosse intervenuto in quella sede esclusivamente in qualità di procuratore speciale della LI , giusta Parte_2
procura autenticata dal Notaio reg. il 31.10.2002 in atti privati al rep. 45440, Persona_2
racc. 5947.
Da tanto discende in primis che va esclusa la legittimazione processuale del d agire Parte_1
in proprio per far valere un diritto di credito vantato dalla LI, risultando a tal fine irrilevante che nel corpo dell'atto risulti che ha accettato i termini dell'accordo “il procuratore speciale della
IG.ra , per sé, per la LI e per la società Edilrestauri della quale è anche Parte_2 procuratore speciale”, considerando che, tanto nell'intestazione dell'atto, quanto in calce allo stesso. il a speso soltanto la qualità di procuratore speciale di . Parte_1 Parte_2
3 Sotto altro profilo, poi, si deve anche osservare come a seguito della specifica eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata tempestivamente dal con la comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, non abbia provveduto al deposito della procura Parte_1
notarile richiamata, cosicché non appare possibile verificare quale fosse il perimetro operativo di tale procura e se la stessa comprendesse anche poteri di rappresentanza processuale.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, si deve ritenere che il non fosse Parte_1
legittimato a far valere personalmente i diritti dedotti in giudizio, né in proprio né nella dedotta qualità di procuratore speciale di , in assenza di prova di una valida procura Parte_2 all'uopo conferita e, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda.
Le spese di lite devono seguire il criterio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico di parte ricorrente, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la domanda inammissibile per difetto di legittimazione attiva;
2) condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite della presente controversia che si liquidano € 4.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 18 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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