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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 995 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Cessione dei crediti promossa
DA
(già (C.F. ) in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 titolare e l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012, come modificato dal D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014, all'indirizzo PEC
Email_1
ATTRICE
CONTRO
(P.I. ), in persona del Presidente p.t., con sede in , via Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
Q. Sella, n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Berto del Foro di Torino, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio ai sensi dell'art. 16 sexies del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, come convertito dalla Legge 11/8/2014, n.
114, all'indirizzo di posta elettronica Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attrice: “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 condannare la al relativo pagamento in favore di I) Euro 1.894,41 per interessi Controparte_1 Parte_1
pagina1 di 7 moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal
D.lgs. n. 192/2012, maturati sull'importo nominale originario delle fatture azionate a titolo di capitale
(complessivamente pari a Euro 5.214,24) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – come indicata nell'elenco prodotto sub doc. 12 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
II) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
III) Euro 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, dovuti in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
IV) Euro 1.332,98 a titolo di interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della , di crediti diversi da quelli CP_1 costituenti la sorte capitale azionata indicata nelle presenti conclusioni sub I); V) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
VI) Euro 1.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, dovuti in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento da parte della ha generato gli interessi di mora oggetto delle CP_1
Note Debito Interessi;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 condannare la al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Controparte_1 Parte_1 dovuta a per: - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura Parte_1 degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 12 (colonna “Data Scadenza”) sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della , di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di CP_1 mora oggetto delle Note Debito Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/2002come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito Interessi;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui la dovesse sollevare CP_1 contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero
pagina2 di 7 essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della Parte_1
e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore di degli Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 importi di cui in atti o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- il convenuto: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo della comparsa di costituzione e risposta del 07.01.2021; in via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere probatorio, ammettersi le prove orali per interrogatorio formale e testi, in materia diretta, sui capitoli di prova già dedotti in memoria 183 comma VI° c.p.c. (II) del 10.01.2022, con i testi già in essa indicati.
IN OGNI CASO, col favore delle spese ed onorari di procedura, oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% ed IVA
22%”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ora ha Parte_2 Parte_1 convenuto davanti all'intestato Tribunale la , esponendo di essersi resa cessionaria di Controparte_1 crediti nei confronti della ridetta Amministrazione – per un verso – per €. 5.214,24 in linea capitale, portati dalle fatture emesse da EN ER S.p.A., come da apposito elenco (cfr. doc. 3 e 6 citazione) e di aver, quindi, diritto alla corresponsione: i. degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5, D.
Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo in linea capitale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
ii. degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co.4, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
iii. €
160,00 ai sensi dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture riportate nell'elenco anzidetto. Per altro verso, l'attrice ha assunto di avere diritto al pagamento anche degli interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della , di Controparte_1 ulteriori crediti di cui la stessa si è resa cessionaria (cfr. doc. 10 citazione), di cui alle Note di Debito prodotte sub doc. 5, nonché degli interessi anatocistici prodotti da quest'ultimi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
del complessivo importo di € 6.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
pagina3 di 7 corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 153 fatture il cui tardivo pagamento da parte della ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito. Controparte_1
La società attrice chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al pagamento delle somme così CP_2 indicate.
Costituendosi in giudizio, la ha eccepito l'avvenuto pagamento, non solo di tutte le Controparte_1 fatture da cui trarrebbe origine il credito in linea capitale (cfr. doc.
2-7 comparsa), con conseguente non debenza degli ulteriori importi richiesti in relazione ad esso, ma anche delle ulteriori, che sarebbero state tutte saldate “[…] entro le scadenze previste, salvo in quei rari casi ove le stesse sono pervenute al Protocollo della
lo stesso giorno di scadenza della fattura, se non in data successiva alla scadenza stessa, circostanza, di certo, CP_1 non imputabile alla per il ritardato pagamento” (cfr. pag. 10 e doc.
8-36 comparsa). Controparte_1
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. la società attrice ha ridotto le proprie domande alla luce delle eccezioni di pagamento ex adverso svolte.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice (come formulate in sede di precisazione delle conclusioni) sono meritevoli di accoglimento nei termini e con le precisazioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre evidenziare che la società attrice ha fornito la prova del fatto costituivo del suo diritto avendo in particolar modo dimostrato, per un verso, la fonte del credito per cui agisce e, per altro verso, la titolarità dello stesso.
Quanto al primo profilo, benché non risulti versato in atti copia del contratto di fornitura concluso tra la cedente EN ER S.p.A. e la , costituente la fonte dei crediti per cui è causa, Controparte_1 ciononostante l'esistenza di tale rapporto contrattuale e l'esecuzione delle relative prestazioni a carico della società di fornitura non sono mai stati specificamente contestati dall'Amministrazione convenuta, potendosi, quindi, ritenere provati.
Quanto, poi, al secondo profilo l'odierna attrice ha provato, per un verso, che il credito in linea capitale
(originariamente quantificato in €. 5.214,24) è stato oggetto di cessione nei suoi confronti da parte di
EN ER S.p.A. con scrittura privata autenticata del 21.12.2015 (cfr. doc. 6 citazione), ritualmente notificata al debitore ceduto;
e, per altro verso, che i crediti cui si riferiscono le note di debito per cui è causa (cfr. doc. 5 citazione) sono stati oggetto di cessione nei suoi confronti da parte, rispettivamente, di
EN ER S.p.A. e di (cfr. doc. 10 citazione) con distinte scritture private Controparte_3 autenticate sottoscritte in data 18.12.2014 (oltre a quella del 21.12.2015, già prodotta) e in data
28.6.2018. Entrambe le cessioni risultano essere state ritualmente notificate al debitore ceduto.
Ciò posto, è sufficiente ricordare, quanto al denunciato inadempimento della Provincia debitrice all'obbligazione di pagamento, che costituisce principio consolidato ed insuperato quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta pagina4 di 7 la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale principio, sancito a far data dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 è espressione e portato dell'altrettanto noto principio di elaborazione giurisprudenziale della riferibilità o vicinanza della prova, in virtù del quale, poiché il creditore troverebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova è posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
Quindi, se, da un lato, la società creditrice ha ottemperato – come detto – all'onere della prova posto a suo carico, dall'altro lato, lo stesso è a dirsi con riguardo alla , convenuta in qualità di debitore: CP_1 dall'intera e corposa documentazione versata in atti può, infatti, trarsi la prova dell'avvenuto soddisfacimento – seppure non integrale – del credito vantato dalla società attrice.
A tale riguardo occorre, tuttavia, svolgere alcune precisazioni.
Innanzitutto, deve ritenersi integralmente estinto il credito in linea capitale, inizialmente azionato dalla società creditrice nella misura di €. 5.214,24; infatti, alla luce delle eccezioni svolte da parte convenuta, corroborate dalla complessiva documentazione prodotta in giudizio, anche mediante le memorie istruttorie, detto credito risulta essere stato totalmente soddisfatto. Tale circostanza è riconosciuta dalla stessa società attrice, che, dapprima con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. aveva ridotto la propria richiesta nel quantum (ad €. 3,705.35), e, infine, nella propria comparsa conclusionale ha dichiarato Part definitivamente adempiuta la relativa pretesa (“[…] il saldo della suddetta sorte capitale residua in favore di
è pacificamente avvenuto mediante l'illegittima compensazione della stessa con note di credito emesse dalla società cedente in Part favore della e successivo rimborso delle stesse da parte di EN in favore di ” – cfr. pag. 11 CP_1 conclusionale attore).
Peraltro, l'integrale pagamento è conseguito alla compensazione con note di credito emesse dalla cedente, EN ER S.p.A., in favore della successivamente alla cessione dei crediti Controparte_1 di cui si controverte (cfr. doc. 41 e 42 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto).
Non vi è dubbio che, in forza di quanto disposto dall'art. 1248, co. 2 c.c., tali note di credito sono inopponibili al cessionario. Infatti, come è noto, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, con la conseguenza che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in assenza della notificazione ex art. 1264 c.c.. Se poi la cessione è anche notificata al ceduto, come è nel caso in esame, questa esclude l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.
Pertanto, conformemente al pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, perfezionatasi la cessione con il semplice consenso, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la pagina5 di 7 relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario, giusta il disposto anche dell'art. 1265 c.c., mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza (Cass. civ. Sez. III, 15/03/2007, n. 5998; Cass. civ. Sez. III, 25/02/2005, n. 4078).
Se, quindi, per i principi appena richiamati, il debitore ceduto non può opporre in compensazione al cessionario il credito sorto successivamente alla notificazione della cessione medesima, ciononostante, nel caso che interessa, è la stessa creditrice cessionaria, odierna attrice, a non volersi avvalere di detta inopponibilità nei confronti del debitore ceduto, accettando viceversa quanto dovuto direttamente dalla cedente (cfr. supra, pag. 11 conclusionale).
Ciò, peraltro, non incide di certo sulla debenza degli interessi moratori per il ritardato pagamento dell'importo residuo e, quindi, fino alla data dell'adempimento del debitore ceduto nei confronti del cedente. Pertanto, sussiste il diritto della società attrice a vedersi corrispondere gli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sull'importo capitale delle fatture di cui si tratta, dal giorno della relativa scadenza a quello dell'adempimento.
Poiché si tratta di interessi di mora dovuti da oltre sei mesi, sono dovuti anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, il riconoscimento della pretesa relativa agli interessi moratori anzidetti comporta che debba essere riconosciuto alla società attrice anche il diritto al risarcimento forfettizzato ex art. 6 D. Lgs.
231/2002 e, quindi, l'importo di €. 40,00 per ciascuna delle n. 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio, pacificamente saldate in ritardo.
Con riferimento, poi, alle note di debito (cfr. doc. 3 citazione), in considerazione delle eccezioni svolte dall'Amministrazione convenuta e da quanto rinvenibile in atti a giustificazione dei rispettivi adempimenti, si conferma l'ammontare dovuto a titolo di interessi di mora nel minor importo rideterminato dalla società attrice in complessivi €. 1.332,98; trattandosi, poi, di interessi dovuti da oltre sei mesi, spettano alla società attrice anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, spetta alla società attrice la somma di € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi, per pagina6 di 7 ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito.
Con riferimento alle spese di lite, l'esito complessivo della lite, che ha portato parte attrice a più volte precisare, riducendole, le proprie domande, ne giustifica la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da già in persona del l.r.p.t., così Parte_1 Parte_2 provvede:
- accerta che n persona del l.r.p.t. è creditrice nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del Presidente p.t.:
[...]
i. degli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sul minore importo in linea capitale di €. 3,705.35, dal giorno della scadenza di ciascuna singola fattura e fino alla data dell'adempimento del debitore ceduto nei confronti del cedente;
ii. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui sopra (punto i.), da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
iii. dell'importo di €.120,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
iv. dell'importo complessivo di €. 1.332,98 dovuto a titolo di interessi di mora in relazione alle note di debito per cui è causa;
v. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui sopra (punto iv.), da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
vi. del risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito.
- per l'effetto, condanna la in persona del Presidente p.t. al pagamento in Controparte_1 favore di in persona del l.r.p.t. delle somme accertate come dovute;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 31.3.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 995 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Cessione dei crediti promossa
DA
(già (C.F. ) in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 titolare e l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012, come modificato dal D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014, all'indirizzo PEC
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ATTRICE
CONTRO
(P.I. ), in persona del Presidente p.t., con sede in , via Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
Q. Sella, n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Berto del Foro di Torino, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio ai sensi dell'art. 16 sexies del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, come convertito dalla Legge 11/8/2014, n.
114, all'indirizzo di posta elettronica Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attrice: “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 condannare la al relativo pagamento in favore di I) Euro 1.894,41 per interessi Controparte_1 Parte_1
pagina1 di 7 moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal
D.lgs. n. 192/2012, maturati sull'importo nominale originario delle fatture azionate a titolo di capitale
(complessivamente pari a Euro 5.214,24) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – come indicata nell'elenco prodotto sub doc. 12 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
II) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
III) Euro 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, dovuti in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
IV) Euro 1.332,98 a titolo di interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della , di crediti diversi da quelli CP_1 costituenti la sorte capitale azionata indicata nelle presenti conclusioni sub I); V) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
VI) Euro 1.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, dovuti in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento da parte della ha generato gli interessi di mora oggetto delle CP_1
Note Debito Interessi;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 condannare la al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Controparte_1 Parte_1 dovuta a per: - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura Parte_1 degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 12 (colonna “Data Scadenza”) sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della , di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di CP_1 mora oggetto delle Note Debito Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/2002come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito Interessi;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui la dovesse sollevare CP_1 contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero
pagina2 di 7 essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della Parte_1
e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore di degli Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 importi di cui in atti o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- il convenuto: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo della comparsa di costituzione e risposta del 07.01.2021; in via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere probatorio, ammettersi le prove orali per interrogatorio formale e testi, in materia diretta, sui capitoli di prova già dedotti in memoria 183 comma VI° c.p.c. (II) del 10.01.2022, con i testi già in essa indicati.
IN OGNI CASO, col favore delle spese ed onorari di procedura, oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% ed IVA
22%”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ora ha Parte_2 Parte_1 convenuto davanti all'intestato Tribunale la , esponendo di essersi resa cessionaria di Controparte_1 crediti nei confronti della ridetta Amministrazione – per un verso – per €. 5.214,24 in linea capitale, portati dalle fatture emesse da EN ER S.p.A., come da apposito elenco (cfr. doc. 3 e 6 citazione) e di aver, quindi, diritto alla corresponsione: i. degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5, D.
Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo in linea capitale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
ii. degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co.4, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
iii. €
160,00 ai sensi dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture riportate nell'elenco anzidetto. Per altro verso, l'attrice ha assunto di avere diritto al pagamento anche degli interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della , di Controparte_1 ulteriori crediti di cui la stessa si è resa cessionaria (cfr. doc. 10 citazione), di cui alle Note di Debito prodotte sub doc. 5, nonché degli interessi anatocistici prodotti da quest'ultimi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
del complessivo importo di € 6.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
pagina3 di 7 corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 153 fatture il cui tardivo pagamento da parte della ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito. Controparte_1
La società attrice chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al pagamento delle somme così CP_2 indicate.
Costituendosi in giudizio, la ha eccepito l'avvenuto pagamento, non solo di tutte le Controparte_1 fatture da cui trarrebbe origine il credito in linea capitale (cfr. doc.
2-7 comparsa), con conseguente non debenza degli ulteriori importi richiesti in relazione ad esso, ma anche delle ulteriori, che sarebbero state tutte saldate “[…] entro le scadenze previste, salvo in quei rari casi ove le stesse sono pervenute al Protocollo della
lo stesso giorno di scadenza della fattura, se non in data successiva alla scadenza stessa, circostanza, di certo, CP_1 non imputabile alla per il ritardato pagamento” (cfr. pag. 10 e doc.
8-36 comparsa). Controparte_1
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. la società attrice ha ridotto le proprie domande alla luce delle eccezioni di pagamento ex adverso svolte.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice (come formulate in sede di precisazione delle conclusioni) sono meritevoli di accoglimento nei termini e con le precisazioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre evidenziare che la società attrice ha fornito la prova del fatto costituivo del suo diritto avendo in particolar modo dimostrato, per un verso, la fonte del credito per cui agisce e, per altro verso, la titolarità dello stesso.
Quanto al primo profilo, benché non risulti versato in atti copia del contratto di fornitura concluso tra la cedente EN ER S.p.A. e la , costituente la fonte dei crediti per cui è causa, Controparte_1 ciononostante l'esistenza di tale rapporto contrattuale e l'esecuzione delle relative prestazioni a carico della società di fornitura non sono mai stati specificamente contestati dall'Amministrazione convenuta, potendosi, quindi, ritenere provati.
Quanto, poi, al secondo profilo l'odierna attrice ha provato, per un verso, che il credito in linea capitale
(originariamente quantificato in €. 5.214,24) è stato oggetto di cessione nei suoi confronti da parte di
EN ER S.p.A. con scrittura privata autenticata del 21.12.2015 (cfr. doc. 6 citazione), ritualmente notificata al debitore ceduto;
e, per altro verso, che i crediti cui si riferiscono le note di debito per cui è causa (cfr. doc. 5 citazione) sono stati oggetto di cessione nei suoi confronti da parte, rispettivamente, di
EN ER S.p.A. e di (cfr. doc. 10 citazione) con distinte scritture private Controparte_3 autenticate sottoscritte in data 18.12.2014 (oltre a quella del 21.12.2015, già prodotta) e in data
28.6.2018. Entrambe le cessioni risultano essere state ritualmente notificate al debitore ceduto.
Ciò posto, è sufficiente ricordare, quanto al denunciato inadempimento della Provincia debitrice all'obbligazione di pagamento, che costituisce principio consolidato ed insuperato quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta pagina4 di 7 la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale principio, sancito a far data dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 è espressione e portato dell'altrettanto noto principio di elaborazione giurisprudenziale della riferibilità o vicinanza della prova, in virtù del quale, poiché il creditore troverebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova è posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
Quindi, se, da un lato, la società creditrice ha ottemperato – come detto – all'onere della prova posto a suo carico, dall'altro lato, lo stesso è a dirsi con riguardo alla , convenuta in qualità di debitore: CP_1 dall'intera e corposa documentazione versata in atti può, infatti, trarsi la prova dell'avvenuto soddisfacimento – seppure non integrale – del credito vantato dalla società attrice.
A tale riguardo occorre, tuttavia, svolgere alcune precisazioni.
Innanzitutto, deve ritenersi integralmente estinto il credito in linea capitale, inizialmente azionato dalla società creditrice nella misura di €. 5.214,24; infatti, alla luce delle eccezioni svolte da parte convenuta, corroborate dalla complessiva documentazione prodotta in giudizio, anche mediante le memorie istruttorie, detto credito risulta essere stato totalmente soddisfatto. Tale circostanza è riconosciuta dalla stessa società attrice, che, dapprima con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. aveva ridotto la propria richiesta nel quantum (ad €. 3,705.35), e, infine, nella propria comparsa conclusionale ha dichiarato Part definitivamente adempiuta la relativa pretesa (“[…] il saldo della suddetta sorte capitale residua in favore di
è pacificamente avvenuto mediante l'illegittima compensazione della stessa con note di credito emesse dalla società cedente in Part favore della e successivo rimborso delle stesse da parte di EN in favore di ” – cfr. pag. 11 CP_1 conclusionale attore).
Peraltro, l'integrale pagamento è conseguito alla compensazione con note di credito emesse dalla cedente, EN ER S.p.A., in favore della successivamente alla cessione dei crediti Controparte_1 di cui si controverte (cfr. doc. 41 e 42 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto).
Non vi è dubbio che, in forza di quanto disposto dall'art. 1248, co. 2 c.c., tali note di credito sono inopponibili al cessionario. Infatti, come è noto, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, con la conseguenza che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in assenza della notificazione ex art. 1264 c.c.. Se poi la cessione è anche notificata al ceduto, come è nel caso in esame, questa esclude l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.
Pertanto, conformemente al pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, perfezionatasi la cessione con il semplice consenso, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la pagina5 di 7 relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario, giusta il disposto anche dell'art. 1265 c.c., mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza (Cass. civ. Sez. III, 15/03/2007, n. 5998; Cass. civ. Sez. III, 25/02/2005, n. 4078).
Se, quindi, per i principi appena richiamati, il debitore ceduto non può opporre in compensazione al cessionario il credito sorto successivamente alla notificazione della cessione medesima, ciononostante, nel caso che interessa, è la stessa creditrice cessionaria, odierna attrice, a non volersi avvalere di detta inopponibilità nei confronti del debitore ceduto, accettando viceversa quanto dovuto direttamente dalla cedente (cfr. supra, pag. 11 conclusionale).
Ciò, peraltro, non incide di certo sulla debenza degli interessi moratori per il ritardato pagamento dell'importo residuo e, quindi, fino alla data dell'adempimento del debitore ceduto nei confronti del cedente. Pertanto, sussiste il diritto della società attrice a vedersi corrispondere gli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sull'importo capitale delle fatture di cui si tratta, dal giorno della relativa scadenza a quello dell'adempimento.
Poiché si tratta di interessi di mora dovuti da oltre sei mesi, sono dovuti anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, il riconoscimento della pretesa relativa agli interessi moratori anzidetti comporta che debba essere riconosciuto alla società attrice anche il diritto al risarcimento forfettizzato ex art. 6 D. Lgs.
231/2002 e, quindi, l'importo di €. 40,00 per ciascuna delle n. 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio, pacificamente saldate in ritardo.
Con riferimento, poi, alle note di debito (cfr. doc. 3 citazione), in considerazione delle eccezioni svolte dall'Amministrazione convenuta e da quanto rinvenibile in atti a giustificazione dei rispettivi adempimenti, si conferma l'ammontare dovuto a titolo di interessi di mora nel minor importo rideterminato dalla società attrice in complessivi €. 1.332,98; trattandosi, poi, di interessi dovuti da oltre sei mesi, spettano alla società attrice anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, spetta alla società attrice la somma di € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi, per pagina6 di 7 ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito.
Con riferimento alle spese di lite, l'esito complessivo della lite, che ha portato parte attrice a più volte precisare, riducendole, le proprie domande, ne giustifica la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da già in persona del l.r.p.t., così Parte_1 Parte_2 provvede:
- accerta che n persona del l.r.p.t. è creditrice nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del Presidente p.t.:
[...]
i. degli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sul minore importo in linea capitale di €. 3,705.35, dal giorno della scadenza di ciascuna singola fattura e fino alla data dell'adempimento del debitore ceduto nei confronti del cedente;
ii. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui sopra (punto i.), da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
iii. dell'importo di €.120,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
iv. dell'importo complessivo di €. 1.332,98 dovuto a titolo di interessi di mora in relazione alle note di debito per cui è causa;
v. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui sopra (punto iv.), da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
vi. del risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito.
- per l'effetto, condanna la in persona del Presidente p.t. al pagamento in Controparte_1 favore di in persona del l.r.p.t. delle somme accertate come dovute;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 31.3.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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