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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5579/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/11/2024
DA
( rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MOZZINI
MONICA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PIACENTINI
MARCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. Revocare con decorrenza da ottobre 2024 l'obbligo posto a carico di Pt_1
di corrispondere a l'assegno a titolo di contributo al
[...] Controparte_1 mantenimento della figlia nata a [...] il [...], per il Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economica;
2. Confermare a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma
[...] Per_2 non economicamente autosufficiente e tuttora convivente con la madre, entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno pari ad € 325,00 (trecentoventicinque/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50% ciascuno il contributo alle spese straordinarie della figlia secondo Per_2 il Protocollo allegato in vigore presso il Tribunale di Mantova;
4. Porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno pari ad € 200,00 (duecento/00), a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT sino mese di giugno 2025 compreso quando presumibilmente la stessa avrà reperito un'occupazione al termine del suo percorso formativo-professionale.
5. Spese compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n.372/2020, emessa in data 16.07.2020 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.3.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5579/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/11/2024
DA
( rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MOZZINI
MONICA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PIACENTINI
MARCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. Revocare con decorrenza da ottobre 2024 l'obbligo posto a carico di Pt_1
di corrispondere a l'assegno a titolo di contributo al
[...] Controparte_1 mantenimento della figlia nata a [...] il [...], per il Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economica;
2. Confermare a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma
[...] Per_2 non economicamente autosufficiente e tuttora convivente con la madre, entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno pari ad € 325,00 (trecentoventicinque/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50% ciascuno il contributo alle spese straordinarie della figlia secondo Per_2 il Protocollo allegato in vigore presso il Tribunale di Mantova;
4. Porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno pari ad € 200,00 (duecento/00), a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT sino mese di giugno 2025 compreso quando presumibilmente la stessa avrà reperito un'occupazione al termine del suo percorso formativo-professionale.
5. Spese compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n.372/2020, emessa in data 16.07.2020 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.3.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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