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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1399/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa IA Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1399/2023
PROMOSSA DA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: , rappresentati e difesi, per mandato in foglio separato al presente atto C.F._4 sottoscritto anche digitalmente dal difensore, dall'avv. Serena Loggia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vittoria, Via Principe Umberto n 79
APPELLANTI
CONTRO
(c.f.: in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 9 gennaio 2024, dall'avv. Monica Lo Piccolo come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Vittoria presso l'Avvocatura Comunale in via Nino Bixio n. 34
APPELLATO
E CONTRO
(P.I.: in persona del Presidente del Controparte_2 P.IVA_2
Collegio dei Liquidatori rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Parte_5
Rosario Mauro ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Via Roma n. 200 CP_2
APPELLATO
pagina 1 di 20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed i di lui figli e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
premesso di essere proprietari di svariati appezzamenti di terreno ubicati nel territorio del
Comune di Vittoria alle contrade ZO LL e Fanello ove sono insediate due aziende agricole costituite da fabbricati con annessi pozzi trivellati e da serre e strutture portanti ed arcate in ferro zincato a caldo, rispettivamente le serre dell'azienda di proprietà di estese per Pt_1
9.500 mq e le serre dell'azienda dei figli , IA e estese per 15.500 mq come si Pt_2 Pt_3
desume dalle copie dei titoli di proprietà versati in atti, e premesso di ivi svolgere sin dagli anni
'70 una fiorente attività di produzione e commercializzazione di fiori recisi ed in prevalenza di rose, esponevano che, al fine di implementare la propria attività di impresa, avevano contratto con la – oggi Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – il Controparte_3 finanziamento fondiario a rogito Notaio del 05/02/2004 per complessivi € Persona_1
420.000,00 garantito da ipoteca di € 840.000,00 gravante sul terreno e sui fabbricati di loro proprietà e da fideiussioni;
che, inopinatamente, a decorrere dall'annata agraria del 2008 avevano assistito, impotenti, ad un lento ed inesorabile declino della loro produzione agricola senza che all'inizio se ne conoscesse la causa, evidenziandosi sulle piante di rose il fenomeno definito in termini agronomici "epinastìa", dato dalla presenza dell'apice vegetativo ingiallito ed accartocciato su se stesso, che costituiva reazione di difesa delle piante a particolari stress biotici e/o abiotici;
che, a causa di tale situazione, erano stati costretti ad estirpare la preziosa piantagione di rose negli appezzamenti di terreno di contrada Fanello ed a sostituirla con la coltivazione di ortaggi;
che anche le piante degli ortaggi non avevano garantito quantitativi congrui ove rapportati alle superfici coltivate;
che, a seguito di innumerevoli analisi svolte da laboratori privati, di numerose segnalazioni all' nel corso dell'anno 2017 e delle indagini svolte CP_4
dalla Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n.
3898/2017 in cui sono poi risultati indagati amministratori e dirigenti degli Enti CP_5
responsabili, era emerso che la causa della rovina delle due aziende agricole era da attribuire al grave inquinamento della falda acquifera causato, a far data dall'agosto del 2008, dal mancato controllo del percolato derivante dalla limitrofa discarica comprensoriale dei rifiuti solidi urbani pagina 2 di 20 del , distante poche centinaia di metri in linea d'aria dai fondi, come si poteva Controparte_1
desumere dall'annotazione di servizio a firma degli ispettori ed Persona_2 Per_3
del Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale versata in atti;
che, a seguito di analisi
[...]
su campioni delle acque prelevati dai pozzi di proprietà compiute dalla Polizia Pt_1
Giudiziaria, era emerso che “l'evento contaminante verificatesi già a partire dall'anno 2008 presso la discarica sub comprensoriale di R.S.U. ha certamente comportato un inquinamento importante e diffuso della falda acquifera sottostante”; che la gestione della discarica era stata in capo al dal 1996 al 31/05/2007 salvo poi passare all' Controparte_1 [...]
giusta contratto del 31/05/2007, rimanendo la proprietà dell'area di sedime Controparte_2 sempre in capo al che sia il che l' Controparte_1 Controparte_1 [...]
non avevano ottemperato ai provvedimenti emessi dal Presidente della Regione Controparte_2
Siciliana - nella qualità di Commissario Straordinario delegato per l'emergenza rifiuti - tendenti ad assegnare compiti per la tenuta in sicurezza della predetta discarica e ad evitare l'inquinamento della falda acquifera da fuoriuscita di percolato contenente sostanze nocive;
che,
a causa di tale continuato e massivo inquinamento, i pozzi circostanti la discarica, tra cui quelli di proprietà dei avevano valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione di gran Pt_1
lunga superiori a quanto previsto dalle tabelle di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 quanto ai parametri di Arsenico, Ferro, Cromo, e Nichel, come risultava dalle specifiche analisi compiute dall' sulle acque del pozzo (doc. 8); che, di conseguenza, sia il CP_4 Pt_1
che l' e la Regione Siciliana dovevano essere Controparte_1 Controparte_2
condannati in via solidale a risarcire loro gli ingenti danni subiti consistiti sia nelle perdite subite a seguito della mancata produzione di rose e della sostituzione della piantagione di rose con la coltivazione di ortaggi, come meglio narrato nella perizia di parte versata in atti a firma dott.
che ha stimato una perdita netta annua di € 185.000,00 a titolo di utili non percepiti Persona_4
ed una perdita complessiva, al momento della redazione della perizia, in € 761.000,00, sia nel deprezzamento delle aziende dei valutate dalla perizia di stima realizzata nel 2003 dal Pt_1
fiduciario della banca che aveva concesso il mutuo alla famiglia in € 1.368.000,00 ed Pt_1
poi stimate dal c.t.u. del Tribunale di Ragusa incaricato nella procedura esecutiva immobiliare n.
351/2017 instaurata dalla banca mutuante ai loro danni, dopo che l'attività di coltivazione dei pagina 3 di 20 fiori era andata perduta e che i pozzi erano divenuti inservibili, in circa € 700.000,00, sia nella perdita del complessivo valore dei cespiti immobiliari impegnati dai per il pagamento Pt_1
della rate del finanziamento e successivamente oggetto di pignoramento immobiliare, per il complessivo importo di € 313.319,27; che la responsabilità civile degli ingenti danni provocati doveva essere addebitata ex artt. 2043 e 2051 c.c. sia al quale Ente Controparte_1
proprietario del sito ed ente gestore fino al 2007, sia all' quale Controparte_2
successivo ente gestore almeno fino al Luglio del 2012, sia infine alla Regione Siciliana quale soggetto tenuto ad effettuare le necessarie opere di bonifica e recupero ambientale in caso di inerzia delle amministrazioni competenti per territorio, avendo gli enti convenuti, con la loro reiterata omissione, violato il generale principio del neminem ledere.
Gli attori hanno in definitiva chiesto che il Tribunale di Ragusa dichiarasse che Pt_1
l'inquinamento delle falde acquifere dei pozzi che alimentano la proprietà degli attori era stato provocato dal percolato fuoriuscito dalla discarica comprensoriale di Vittoria sita in contrada
ZO LL, che l'inquinamento delle falde acquifere dei pozzi che alimentano l'azienda agricola degli attori aveva determinato la perdita e/o la compromissione delle condizioni agronomiche ed ambientali per il prosieguo delle attività di coltivazione intensiva e che essi attori avevano diritto al risarcimento dei danni patiti “alla loro azienda agricola”, con conseguente condanna degli enti convenuti, in solido fra loro, al pagamento in loro favore delle seguenti somme: € 28.500,00 quale costo dello smontaggio delle strutture serricole ormai vetuste ed inutilizzabili, € 668.000,00 pari al deprezzamento subito dall'azienda; € 313.319,27 pari alla somma precettata dalla banca;
€ 761.000,00 per i mancati guadagni dell'azienda dal 2008 alla data di redazione della citazione, € 1.850.000 (€ 185.000,00 per ogni anno dal 2008 ad oggi) per i mancati guadagni della coltivazione dei fiori le cui piantagioni sono state estirpate, il tutto per la somma complessiva di € 3.620.819,27 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria.
Si è costituito in giudizio il contestando il merito delle avverse difese ed Controparte_1
esponendo di essere, alla luce delle vicende che si erano susseguite nel tempo in ordine alla titolarità della gestione della discarica da cui era scaturito l'inquinamento lamentato dagli attori, gestione spettante all' del tutto privo di legittimazione passiva Controparte_2
pagina 4 di 20 avendo trasferito, già dal 2007 la gestione della discarica comunale in ottemperanza a quanto stabilito dal Commissario delegato per l' nella Regione Sicilia che, con le Parte_6
ordinanze n. 488 del giorno 11/06/2002 e n. 1069 del 28/11/2002, aveva previsto come obbligatoria la gestione dei rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.), a mente dell'art. 233 del D.lgs. n. 22/97, secondo le modalità ivi stabilite;
che, infatti, le richiamate disposizioni imponevano un vero e proprio trasferimento di funzioni con relativo mutamento nella titolarità del potere che dal traslava, in via amministrativa, in capo all'Ente pubblico CP_1
appositamente costituito da ritenere organismo avente propria personalità giuridica frutto di un accordo tra Enti pubblici locali territoriali per la cura di predominanti interessi pubblici;
che esso non poteva essere considerato titolare di alcun obbligo di protezione in quanto CP_1
proprietario incolpevole del sito inquinato e soggetto diverso dal responsabile dell'inquinamento; che, ad ogni buon conto, il Tribunale di Ragusa adito era da ritenere sfornito di competenza territoriale in favore del Tribunale di Catania, dovendo trovare applicazione nel caso in esame la disciplina del foro erariale ex art. 25 c.p.c. per essere parte in giudizio la;
che Controparte_6
la domanda di risarcimento del danno azionata dai doveva ritenersi falcidiata dalla Pt_1
prescrizione quinquennale decorrente dal 2008 allorquando gli attori hanno fatto risalire la manifestazione ed emersione dei danni asseritamente subiti;
che, quanto al merito, alcuna responsabilità poteva essergli ascritta atteso che l'onere del proprietario restava circoscritto alle sole misure di prevenzione definite in seno all'art. 240, comma 1, lett. i), del Decreto Legislativo
n. 152/2006 come le “iniziative per contrastare un evento, un atto o un' omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia ”, non potendo rientrare in tali compiti l'adozione delle continue precauzioni volte ad evitare la diffusione dell'inquinamento della falda acquifera e la messa in sicurezza del sito gravanti soltanto sull'Ente gestore, come sostenuto dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4225 del 10 settembre 2015, ha statuito che
“In applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, al proprietario non colpevole dell'inquinamento non possono essere legittimamente imposti gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino, ma solo le misure di prevenzione di cui all'art. 240, co.
pagina 5 di 20 1, lett. l) D.Lgs. 152/2006, potendo casomai essere chiamato al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall' autorità competente nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dall'art. 253 D.Lgs.
152/2006”; che, del pari, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tramite la propria sentenza
4 marzo 2015 (causa C-534/13), aveva riscontrato come il proprietario incolpevole non potesse essere obbligato a bonificare un sito contaminato ove non responsabile della relativa contaminazione;
che, in definitiva, alcun obbligo risarcitorio poteva gravare su di esso.
Si è del pari costituito in giudizio l' contestando il merito delle Controparte_2
avverse difese, eccependo al pari del sia l'incompetenza funzionale per Controparte_1
territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catania quale foro erariale che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex adverso rivendicato, e prospettando il proprio difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio considerato che il Controparte_1
era rimasto gravemente inadempiente all'obbligo convenzionalmente pattuito di dotare esso dei necessari fondi: a detta della difesa dell'A.T.O., “In assenza di risposte concrete da CP_2
parte dell'Ente in questione, il Collegio dei Liquidatori deliberava l'avvio della procedura di restituzione della discarica di C.da ZO LL e, con atto monitorio stragiudiziale dell'
08.06.2012, diffidava il a corrispondere le somme contrattualmente dovute, Controparte_1
pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. (doc. 5)
Successivamente, stante la perdurante ed immotivata inadempienza contrattuale dell'
[...]
Cont
l' , con nota datata 03.07.2012, comunicava l'intervenuta risoluzione di diritto del CP_7 contratto”, di talché la convenzione di gestione doveva ritenersi sciolta ope legis secondo il noto meccanismo della diffida ad adempiere cui non era seguito alcun comportamento fattivo od alcuna contestazione ad opera dell'Ente. L' ha comunque rilevato Controparte_2 di essere stato privato di alcun potere di gestione già dal primo ottobre 2013 ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, della Legge Regionale 9/2010, introdotto dalla Legge Regionale n. 49/2012 e successivamente modificato dalla Legge Regionale n. 3/2013, che aveva demandato i poteri gestionali della discarica a specifici Servizi di Rilevanza Regionale e, quanto al merito, ha evidenziato l'abnormità delle richieste risarcitorie e la mancata prova di alcun nesso di causalità tra l'asserito inquinamento e i danni che ne erano scaturiti.
pagina 6 di 20 Si è infine costituita in giudizio la Regione Siciliana contestando il merito delle avverse difese ed instando per il rigetto della domanda dei giova subito dire come tra gli attori Pt_1
e la Regione Siciliana sia intervenuto un accordo conciliativo in corso di causa che è Pt_1
stato cristallizzato dalla sentenza di primo grado n. 1417 del 2023 emessa dal Tribunale di
Ragusa, impugnata nella presente sede, con la declaratoria di estinzione del relativo contenzioso a spese legali compensate tra le rispettive parti.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale ha disatteso l'ammissione delle prove orali sollecitate dalle parti ed ha ammesso c.t.u. agronomica e contabile per accertare “se le due aziende Pt_1
hanno riportato danni alle loro coltivazioni dipendenti da infiltrazione di percolato dalla discarica di c.da pozzo LL e quindi dalla contaminazione delle falde acquifere da cui attingono ed hanno attinto i due pozzi trivellati al servizio delle aziende;
per accertare quanto sopra i consulenti tecnici dovranno basarsi sulla documentazione acquisita agli atti (ad esempio
i modelli IVA per verificare la presenza di un danno economico da calo di produzione;
i dati
sulla contaminazione delle acque) e sul sopralluogo nelle aziende per verificare lo stato CP_4
attuale della produzione;
si accerti altresì la data di inizio dei danni alla produzione o del declino economico;
se il sistema di coltura (idroponica, di osmosi inversa), descritto da parte attrice, è idoneo ad annullare il rischio derivante da agenti patogeni o da batteri (come deduce parte attrice), o anche quello chimico, o da altri fattori inquinanti desumibili dalle analisi dell' ; analisi da considerare diacronicamente (aumento, diminuzione della concentrazione CP_4
inquinante) per la valutazione del nesso di causalità; se le coltivazioni impiantate nel tempo
(fiori e ortaggi) richiedevano, alla stregua della diligenza richiesta ad un normale imprenditore, controlli periodici di laboratorio sull'acqua destinata all'irrigazione delle piante coltivate, se detti controlli sono stati praticati e se potevano accertare anche l'inquinamento da metalli o chimico o comunque risultante dalle analisi dell' e causa (in ipotesi) di danni alla CP_4
coltivazione; in caso di accertato danno alla produzione, riconducibile alle infiltrazioni della discarica, se parte attrice poteva ragionevolmente imputarlo alla discarica stessa, alla stregua della diligenza richiesta ad un normale imprenditore, ed a partire da quale data;
infine quantificare i danni economici patiti, anno per anno, mentalmente eliminando il fattore
pagina 7 di 20 inquinante ed ipotizzando il ricavo conseguibile in sua assenza, sulla scorta dei dati economici storici presenti agli atti”.
Indi la causa è giunta al naturale epilogo con l'adozione della sentenza del Tribunale di Ragusa
n. 1417 del 2023 la quale, dopo avere richiamato le risultanze della c.t.u. e, segnatamente, il fatto che tutti i terreni di proprietà degli attori erano stati concessi in godimento, giusta Pt_1
contratti di comodato e di locazione dettagliatamente indicati nella sentenza, a soggetti terzi individuati nella e nella a far data dal 1999 e sino al Parte_7 Controparte_8
gennaio 2023 senza alcuna soluzione di continuità, ha disatteso la domanda di risarcimento del danno avanzata dai stante il loro difetto di titolarità attiva nel rapporto dedotto in Pt_1 giudizio in quanto avente ad oggetto il ristoro occorso all'azienda agricola ed alla relativa produzione, concernente l'attività economica in sostanza e non, a dire del giudice, la proprietà dei terreni, di talché la conseguente posta risarcitoria avrebbe dovuto essere avanzata dai soggetti giuridici che tali azienda avevano gestito e non dai meri proprietari dei terreni inquinati.
La sentenza n. 1417 del 2023 ha poi accolto l'eccezione avanzata dagli enti convenuti di prescrizione del diritto al risarcimento del danno avutosi prima del 15 novembre 2013, essendo stato l'atto di citazione del giudizio notificato il 15 novembre 2018, avendo il decidente individuato il momento a partire dal quale i avrebbero dovuto accorgersi Pt_1
dell'insorgenza del danno, e della causa di esso nell'inquinamento della falda acquifera ad opera delle vicina discarica, nei primi giorni del mese di settembre 2009 come da ragionamento estrapolato nel testo della perizia d'Ufficio e, quanto al merito, ha disatteso le residue domande di risarcimento del danno intentate dai per avere dovuto subire l'espropriazione forzata Pt_1
di tutto il loro compendio immobiliare stante il mancato pagamento delle rate del mutuo contratto con la e per avere il ristoro del danno morale derivante Controparte_9
dal fatto illecito ascrivibile all'inquinamento della falda: la prima domanda è stata disattesa “in quanto il mutuo è stato erogato nel 2004 e le n. 25 rate scadute e inadempiute riguardano il periodo dal 10.7.2014 al 10.7.2016 (vds. atto di precetto prodotto dagli attori in allegato alla citazione), in un periodo cioè ampiamente successivo alla riconversione della produzione agricola (2009) ed alla produzione del danno”, mentre la seconda è stata respinta in quanto il danno è stato “allegato inammissibilmente solo con la prima memoria ex art. 183 cpc, mentre
pagina 8 di 20 con l'atto di citazione gli attori hanno chiesto unicamente il risarcimento del danno patrimoniale;
in ogni caso il danno morale derivante dal fatto illecito non è stato minimamente allegato e provato”.
e hanno interposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
appello avverso la sentenza n. 1417 del 2023 facendo leva sui seguenti profili di doglianza.
Gli appellanti hanno in via preliminare dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omessa pronuncia sulle domande volte all'accertamento della causazione dell'avvenuto inquinamento delle falde acquifere che alimentano la loro proprietà e della perdita delle condizioni agronomiche dei fondi per il prosieguo delle attività di coltivazione intensiva ad opera del percolato fuoriuscito dalla discarica comprensoriale di Vittoria sita in Contrada ZO
LL, nonché al riconoscimento in loro favore del diritto al risarcimento dei danni patiti alla loro azienda agricola come da perizia di parte versata in atti;
ad avviso degli appellanti poi l'omessa pronuncia aveva anche riguardato la domanda di condanna degli Enti convenuti sia al ristoro del danno per la diminuzione di valore del terreno di loro proprietà che, in ragione della presenza di sostanze inquinanti provenienti dalla discarica, era diventato non più coltivabile, sia al ristoro per il costo dello smontaggio delle strutture serricole di loro proprietà, divenute oramai del tutto inutilizzabili, sempre avuto riguardo alla perizia di parte redatta dal dott. versata Per_4
in atti.
Gli appellanti hanno sempre in via preliminare dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio di non contestazione cristallizzato all'art. 115 c.p.c. con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per la perdita di valore della loro proprietà e per lo smontaggio delle serre in quanto, a loro dire, il giudice le aveva disattese ad onta del fatto che gli Enti convenuti non le avevano specificatamente contestate.
In via principale nel merito gli appellanti hanno censurato il deciso nella parte in cui era stato rilevato il loro difetto di titolarità attiva nei rapporti dedotti in giudizio, considerato come tutte le pretese risarcitorie rivendicate con le domande azionate in giudizio afferissero a diritti soggettivi spettanti loro vuoi in qualità di proprietari dei fondi e delle aziende agricole ivi allocate, vuoi in qualità di soggetti direttamente incisi dall'espropriazione forzata di tutto il loro compendio immobiliare azionata dalla a seguito del Controparte_9
pagina 9 di 20 mancato pagamento delle rate del mutuo con quest'ultima contratto, vuoi infine quali soggetti titolari del diritto al ristoro del danno morale derivante dal fatto illecito ascrivibile all'inquinamento della falda;
ad avviso dei il giudice di prime cure aveva errato nel Pt_1
ritenere che il contratto di comodato agrario con il quale essi in qualità di proprietari Pt_1
del terreno, delle attrezzature e titolari del diritto di emungimento dei pozzi, avevano concesso in data 02/11/2004 in comodato d'uso gratuito alla , e successivamente in Parte_7 data 16/04/2015, alla l'intera azienda agricola, avesse fatto venir meno la Controparte_8
titolarità dell'azienda agricola in capo ad essi comodanti, non determinando la concessione del godimento del compendio aziendale a terzi alcuna dismissione del patrimonio ad opera della parte comodante che continuava ad avere un interesse giuridicamente pregnante, passibile di risarcimento del danno ove inciso da condotte illecite altrui, alla tutela della sua integrità e potenzialità economica.
Ad avviso degli appellanti poi la declaratoria di difetto della loro legittimazione attiva era altresì errata posto che, essendo la compagine sociale delle due società comodatarie Parte_7
e formata dal loro nucleo familiare sì da costituire le due predette società
[...] Controparte_8
meri schermi formali, il danno a queste ultime cagionato si espandeva in via mediata anche allo loro sfera giuridica soggettiva avuto riguardo, a loro dire, al contenuto precettivo dell'art. 2497
c.c. per gli effetti del quale il socio, pur avendo subito un danno riflesso, ha il diritto di chiedere il risarcimento del suddetto danno anche se riferibile alla compagine societaria;
gli appellanti hanno comunque osservato che anche laddove si dovesse ritenere fondata la dichiarata mancanza di legittimazione attiva, essa poteva operare soltanto per la domanda di risarcimento del danno da calo di produzione ma non anche per le altre domande formulate in citazione relative al danno subito in quanto proprietari dei terreni e delle strutture devastate dall'inquinamento.
e hanno infine proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
specifici motivi di impugnazione sia nella parte in cui la sentenza impugnata aveva accolto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dagli Enti convenuti avendo acclarato che il momento in cui essi avrebbero dovuto attivarsi per chiedere i Pt_1
danni andava inquadrato nel 2009, sia nella parte in cui aveva disatteso le specifiche domande volte al ristoro del danno morale non patrimoniale da fatto illecito e da sopravvenuta pagina 10 di 20 espropriazione del loro patrimonio a seguito dello stato di decozione in cui erano pervenute le società comodatarie le quali, non generando più utili, non consentivano loro, in qualità di soci, di onorare i prestiti sottoscritti per finanziare le attività d'impresa.
Si è costituito nel presente giudizio di appello il instando per il rigetto del Controparte_1
gravame e per la conferma della sentenza impugnata: nel ripercorrere le difese fatte valere in prime cure, il ha sottolineato l'intervenuta adozione della sentenza di assoluzione n. CP_1
1293/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa all'esito del procedimento penale che aveva visto sul banco degli imputati gli amministratori locali del dichiarati esenti da Controparte_1
qualsivoglia profilo di responsabilità, sentenza che a dire del confermava CP_1
inequivocabilmente l'assenza di alcuna addebito dei fatti contestati ad esso ente. Così motiva il nella comparsa difensiva: “Il giudicato penale ha acclarato che "nella Controparte_1
vicenda in esame non appare giuridicamente sostenibile una responsabilità del per i CP_1
profili di seguito evidenziati. In primo luogo, in data 31-05-2007 - a seguito delle disposizioni impartite dal commissario delegato all'emergenza rifiuti in Sicilia - la titolarità della gestione della discarica per i rifiuti solidi urbani e assimilabili di contrada ZO LL fu trasferita dal alla società (v. il documento in atti), con Controparte_1 Controparte_2
durata rapportata al contratto di servizio richiamato in premessa e dunque fino al 31-12-2030.
Sotto tale profilo, le opere di messa in sicurezza e bonifica rientravano, senz'altro, nella competenza di soggetto peraltro titolare dell'Autorizzazione Integrata CP_2
Ambientale rilasciata dall'Assessorato Territorio e Ambiente il 24-03-2009. ... Va, allora, anzitutto osservato come la responsabilità di quanto occorso debba ascriversi al soggetto gestore, titolare dell'A.I.A. Il giudicato assolutorio ha accertato, con riguardo alla procedura delineata dal citato art. 244 d. lgs. 152/2006, che "spetta alla Provincia ... la competenza all'adozione dei provvedimenti di individuazione ai sensi dell'art. 244 d. lgs. n. 152/2066 del soggetto responsabile dell'inquinamento e di ordine di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza" ragion per cui "non si ravvisano, sotto tali profili, i presupposti per un'individuazione del quale destinatario degli obblighi di messa in sicurezza Controparte_1
e bonifica, in presenza di un soggetto gestore normativamente deputato (anche sotto il profilo pubblicistico) a provvedere ed in tal senso espressamente diffidato dalle autorità competenti" .
pagina 11 di 20 Il giudicato, quindi, contiene un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza della responsabilità del sia con riguardo alla procedura delineata dal citato art. 244 d. lgs. CP_1
152/2006 - spettando alla Provincia la competenza all'adozione dei provvedimenti di individuazione ai sensi della norma richiamata - sia con riguardo alla carenza di ulteriori presupposti. Ne discende che nessuna responsabilità è individuabile in capo all' CP_7
Ed ancora "non sussistevano i presupposti per un intervento del né quale Controparte_1
proprietario del sito né quale amministrazione competente". La sentenza ha dato atto dei "i provvedimenti amministrativi successivi ... " che hanno "correttamente, continuato ad individuare in (e poi nel relativo Commissario v. non a caso, la nota del CP_2
Commissario Straordinario dell'ATO del 29-12-2015) il soggetto responsabile della gestione della discarica". Detto giudicato risulta perfettamente opponibile ai fini dell'esclusione di ogni responsabilità ed ha effetto preclusivo nell'ambito del processo civile, contenendo un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza di ogni presupposto per un intervento del
[...]
e quindi l'estraneità dello stesso. La sentenza resa sul procedimento penale, dando CP_1
atto che "In ordine ai fatti per cui è processo ha presentato denuncia il Parte_1
15.03.2016 ...", non può in alcun modo essere ignorata, avendo valore di pregiudiziale. In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione, secondo le regole processuali, ha effetto preclusivo nel processo civile nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato. La sentenza di assoluzione ha quindi efficacia di giudicato - quanto all'accertamento della carenza di ogni profilo di responsabilità - dovendo "la responsabilità di quanto occorso ...ascriversi al soggetto gestore, titolare dell'A.I.A.". Il Giudice penale ha poi accertato che il non è CP_1
neppure rimasto inerte rispetto alle problematiche, avendo eseguito i trasferimenti a beneficio dell'ATO. Ha altresì correttamente rilevato l'assoluta centralità dell'autorizzazione regionale per la gestione delle discarica (A.I.A.) di cui era titolare esclusivamente Il reato CP_2
contestato risulta coincidente con l'asserito illecito civile dedotto nell'odierno giudizio civile, ed invero il procedimento penale è stato più volte richiamato - anche in sede di appello - da controparte. Nel caso non è possibile ignorare la sentenza del Tribunale di Ragusa che ha affermato la carenza di responsabilità e l'incompetenza, sotto ogni profilo, dell'Ente comunale”.
pagina 12 di 20 Si è infine costituito in appello l' ora in liquidazione instando per Controparte_2
il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata e ripercorrendo le argomentazioni fatte valere in prime cure a fondamento delle proprie difese.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza del 3 marzo.
Questi i fatti di causa, ritiene la Corte che l'appello azionato da e dai suoi Parte_1
figli e sia fondato nei limiti e per i motivi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
seguito evidenziati.
Lo sfondo a tinte fosche sul quale si innesta la presente controversia concerne la cattiva gestione della discarica ubicata nel territorio di Vittoria e le conseguenze nefaste che ne sono scaturite per l'ambiente viciniore: come riferito dalla difesa di parte appellante, la copiosa documentazione prodotta agli atti, tra cui gli esiti delle analisi effettuate dall' la relazione dell'Ispettore CP_4
Terribile inoltrata alla Procura della Repubblica (si vedano i doc. n. 7 e 9 del fascicolo Pt_1 di primo grado), ha rivelato “senza ombra di dubbio la presenza di metalli pesanti e sostanze altamente inquinanti dovuta all'infiltrazione di percolato nella falde acquifere del sito ed in particolare delle acque dei pozzi asserviti all'azienda, nonché inquinamento atmosferico”; la c.t.u. agronoma espletata in corso di causa ha inoltre evidenziato a pagina 56 che “Dall'esame della documentazione rinvenuta in atti, e da quella successivamente prodotta previa autorizzazione, in particolare dalla nota n. 76003 del 25/11/2016 è possibile affermare CP_4
che sussiste un nesso di causalità tra i lamentati danni alla produzione e le infiltrazioni di percolato provenienti dalla discarica di C.da ZO LL, che hanno determinato la contaminazione delle falde acquifere da cui attingono, ed hanno attinto, i due pozzi trivellati al servizio delle aziende…”, senza sottacere infine il contenuto della sentenza di assoluzione n.
1293/2023, emessa dal Tribunale di Ragusa all'esito del procedimento penale che aveva visto sul banco degli imputati gli amministratori locali del la quale, nello Controparte_1
scagionare da ogni responsabilità penale gli amministratori locali per difetto in capo al
[...]
di qualsivoglia potere gestorio in merito alla discarica da cui proveniva il famigerato CP_1
, ha implicitamente ammesso la propagazione di inquinanti che si erano espansi Parte_8
pagina 13 di 20 nell'ambiente circostante giungendo ad intaccare financo la falda acquifera e, di conseguenza, ha confermato le doglianze prospettate dalla difesa degli appellanti Pt_1
Del resto, affinché possa configurarsi la responsabilità per inquinamento ambientale, non occorre necessariamente l'accertamento di una fattispecie di reato in capo ai potenziali soggetti danneggianti, avuto riguardo a quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8662 del 04/04/2017 secondo cui “La condotta generativa del danno ambientale, come configurata sia dall'art. 18 della l. n. 349 del 1986 che dall'art. 311 del d.lgs. n. 152 del
2006, non si identifica necessariamente nella commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente, potendo la stessa consistere nella violazione di una qualunque prescrizione riferita ad attività umana da cui possa derivare un'alterazione di quest'ultimo, desumibile dall'insieme delle regole dell'ordinamento, tra le quali rientrano sicuramente quelle relative all'illecito aquiliano ed alla responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose”.
Pacifici pertanto sia la propagazione dell'inquinamento a seguito del percolato derivante dalla discarica che l'incidenza di esso sui terreni di proprietà dei con le evidenti Pt_1
ripercussioni in termini di detrimento dei fondi incisi a seguito della perdita della loro potenzialità agricola, iniziando con il vaglio dei primi due motivi preliminari di doglianza degli appellanti che hanno fatto leva sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la sentenza Pt_1
impugnata statuito sulle domande di accertamento della causazione dell'avvenuto inquinamento delle falde acquifere e della perdita delle condizioni agronomiche dei fondi a causa del percolato fuoriuscito dalla discarica comprensoriale di Vittoria, sulla domanda di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni patiti alla loro azienda agricola, nonché sulla domanda di condanna degli Enti convenuti al risarcimento del danno per la diminuzione di valore del terreno di loro proprietà e per il costo sostenuto per lo smontaggio delle strutture serricole divenute oramai del tutto inutilizzabili, la Corte evidenzia come non vi sia stata alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato posto che il Tribunale non è entrato nel merito della esistenza o meno di un danno risarcibile in favore dei per il semplice Pt_1
fatto che ha disconosciuto la titolarità attiva di questi ultimi nel rapporto dedotto in giudizio, avendo il Tribunale ritenuto che il sintagma utilizzato dalla difesa dei nelle conclusioni Pt_1
a pagina 10 dell'atto di citazione in primo grado “ritenere e dichiarare che i predetti sig.ri
pagina 14 di 20 hanno diritto ad un risarcimento dei danni patiti alla loro azienda agricola” si riferisse Pt_1
ai danni riconducibili alla lesione delle potenzialità produttive del compendio aziendale che, del pari pacificamente, i ciascuno per i fondi di rispettiva proprietà, avevano concesso in Pt_1
godimento a soggetti terzi, ed in definitiva che i non potevano far valere in nome Pt_1 proprio un diritto altrui in violazione dell'art. 81 del codice di rito civile.
Del pari infondato si palesa il terzo motivo preliminare di doglianza degli appellanti Pt_1
nella misura in cui hanno dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio di non contestazione cristallizzato all'art. 115 c.p.c. con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per la perdita di valore della loro proprietà e per lo smontaggio delle serre: non corrisponde al vero infatti che gli Enti convenuti non ne abbiano contestato la sussistenza, non avendo le rispettive difese affrontato le questioni concernenti il quantum delle singole voci componenti l'asserito danno oggetto di accertamento in quanto ritenute abnormi ed eccessive, stante viepiù il loro affermato difetto di legittimazione passiva ad essere destinatari di richieste risarcitorie per i motivi meglio argomentati in precedenza.
Se si passa al merito della vicenda, gli appellanti hanno in via principale censurato il Pt_1
deciso nella parte in cui era stato rilevato il loro difetto di titolarità attiva nei rapporti dedotti in giudizio, sostenendo che tutte le pretese risarcitorie invocate afferivano a diritti soggettivi spettanti loro vuoi in qualità di proprietari dei fondi e delle aziende agricole ivi allocate, vuoi in qualità di soggetti direttamente incisi dall'espropriazione forzata di tutto il loro compendio immobiliare azionata dalla a seguito del mancato Controparte_9
pagamento delle rate del mutuo fondiario, vuoi infine quali soggetti titolari del diritto al ristoro del danno morale derivante dal fatto illecito ascrivibile all'inquinamento della falda: ad avviso dei il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che il contratto di comodato agrario Pt_1
con il quale essi in qualità di proprietari del terreno, delle attrezzature e titolari del Pt_1
diritto di emungimento dei pozzi, avevano concesso in data 02/11/2004 in comodato d'uso gratuito alla , e successivamente in data 16/04/2015, alla Parte_7 Controparte_8
l'intera azienda agricola, avesse fatto venir meno la titolarità dell'azienda agricola in capo ad essi comodanti, non determinando la concessione del godimento del compendio aziendale a terzi pagina 15 di 20 alcuna dismissione del patrimonio a loro detrimento i quali, pertanto, continuavano ad avere un interesse giuridicamente pregnante alla relativa tutela.
La Corte condivide, in parziale accoglimento dell'appello, il ragionamento dei Pt_1
unicamente per i terreni che sono stati incisi dall'acclarato inquinamento, ritenendo che, con il sintagma conclusivo della loro difesa in prime cure che ha richiamato il diritto dei “ad Pt_1
un risarcimento dei danni patiti alla loro azienda agricola”, questi ultimi abbiano inteso far valere in nome proprio la tutela risarcitoria di tutti i beni di loro proprietà facenti parte del compendio aziendale ceduto in godimento a terzi, tutela che continua a spettare al proprietario anche in caso di stipula di contratti di concessione di diritti personali di godimento a terzi detentori quali il comodato o la locazione o l'affitto d'azienda: tale conclusione però può essere tenuta buona soltanto per i fondi di cui i hanno dato prova di essere titolari, giusta atti Pt_1 di proprietà dei terreni su cui è insediata l'azienda agricola versati in causa, ma non per gli impianti serricoli che non si comprende da chi siano stati eretti e con quali costi, risalendo la concessione in godimento dei fondi alla sin dal lontano 1999, ben Parte_9
nove anni prima da quando, secondo la stessa ricostruzione dei fatti data dalla parte odierna appellante, si cominciarono a manifestare i danni alle colture.
In sostanza la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1417 del 2023 va confermata nella parte in cui ha disatteso la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno scaturente dalla perdita della produttività del compendio aziendale che, al contrario, avrebbe dovuto essere fatto valere dalla e dalla subentrata a quest'ultima, come del Parte_9 Controparte_8 resto implicitamente ammesso dalla stessa difesa dei a pagina 12 dell'atto di appello, Pt_1
mentre va riformata nella parte in cui ha ritenuto di spettanza delle società detentrici, e non dei proprietari il diritto soggettivo al risarcimento del danno cagionato a seguito del Pt_1
deprezzamento dei fondi facenti parte del compendio aziendale la cui titolarità dominicale continuava - e continua - a spettare unicamente agli odierni appellanti;
quanto ai sedicenti danni quantificati in € 28.500,00 quale costo dello smontaggio delle strutture serricole ritenute vetuste ed inutilizzabili, tale voce, sia pur astrattamente riconducibile alla sfera soggettiva dei Pt_1
va del pari disattesa per il fatto che, come detto in precedenza, non si comprende da chi siano stati eretti i predetti impianti serricoli e da chi siano stati sostenuti i relativi costi, non evincendosi pagina 16 di 20 viepiù il motivo della repentina riconversione aziendale avvenuta nel 2008 allorché i Pt_1
decisero unilateralmente di sostituire le piantagioni di rose con quelle meno pregiate degli ortaggi.
Va poi confermata la reiezione della ulteriore voce di danno avente ad oggetto la somma precettata dalla banca per complessivi € 313.319,27 a seguito del mancato pagamento, ad opera dei delle rate del mutuo fondiario contratto per finanziare le attività d'impresa: a detta Pt_1 di parte appellante il depotenziamento dell'attività produttiva delle aziende agricole, a seguito dell'inquinamento della falda acquifera, aveva ridotto grandemente la redditività delle società titolari dell'azienda, di cui detenevano la totalità delle quote, che, non generando più utili, non avevano più consentito loro, in qualità di soci percettori degli utili, di onorare i prestiti sottoscritti e le fideiussioni contratte a garanzia.
Ad avviso della Corte tali asserite voci di danno non rientrano, sulla base del criterio di regolarità causale di cui all'art. 1223 c.c., nel novero dei danni astrattamente risarcibili a seguito dell'evento lesivo dato dalla fuoriuscita di percolato dalla discarica e dall'inquinamento della sottostante falda acquifera dei terreni circostanti, senza sottacere comunque come il patrimonio dei Pt_1
non risulti allo stato espropriato: la relativa domanda va disattesa non tanto per la motivazione data dal Giudice di primo grado secondo cui “il mutuo è stato erogato nel 2004 e le n. 25 rate scadute e inadempiute riguardano il periodo dal 10.7.2014 al 10.7.2016 …., in un periodo cioè ampiamente successivo alla riconversione della produzione agricola (2009) ed alla produzione del danno”, quanto per il fatto che l'esecuzione immobiliare costituisce il naturale sbocco per i garanti che, avendo assunto l'obbligazione di garanzia per debiti altrui, si vedono esposti alle azioni del creditore a seguito del mancato adempimento delle relative poste creditorie, concretizzandosi la responsabilità dei fideiussori e dei terzi datori d'ipoteca proprio per il fatto che non siano state onorate le rate del mutuo.
Analoga sorte tocca alla domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dai per la perpetrazione del fatto illecito dato dall'inquinamento della falda acquifera e dal Pt_1
conseguente depotenziamento della redditività del compendio aziendale: devesi confermare quanto sostenuto dal Giudice di primo grado nella parte in cui ne ha stigmatizzato la mancata prova ad opera dei non potendosi configurare un danno in re ipsa e non avendo i Pt_1
pagina 17 di 20 neppure colmato nella presente sede la carenza di allegazione in termini di sofferenza Pt_1
subita a seguito degli eventi lesivi verificatisi, salvo rimarcare come gli odierni appellanti abbiano nuovamente fatto riferimento, in seno alla sede dell'atto di citazione in appello con cui hanno censurato il deciso, al danno alla loro proprietà e non alle sofferenze patite a seguito dell'illecito denunciato, come si evince dal tenore letterale della pagina 18 dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Occorre a questo punto individuare quale delle due amministrazioni convenute sia da ritenere responsabile del danno subito ai terreni di proprietà dei ad avviso della Corte deve Pt_1
rispondere unicamente l' il quale, in quanto titolare dell'A.I.A., Controparte_2
ha avuto la gestione della discarica senza alcuna soluzione di continuità a far data dal 2007 e senza avere, durante l'intero lasso di tempo in cui ha avuto la disponibilità della discarica, adottato alcuna prescrizione o cautela atta ad impedire la fuoriuscita del percolato ed il propagarsi dei veleni nell'ambiente circostante;
a nulla vale obiettare, al fine di andare esente da responsabilità, le vicende contrattuali e l'avvenuta risoluzione del rapporto gestorio a seguito dell'intimata diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inoltrata al la quale, in Controparte_1
quanto rimasta senza riscontro alcuno, avrebbe comportato la risoluzione ope legis del contratto, attenendo tali questioni ai rapporti interni tra enti e non potendo esse ridondare, quale causa esimente della responsabilità, a detrimento della sfera soggettiva dei soggetti danneggiati.
Al contrario va mandato esente da responsabilità il proprio avuto riguardo al Controparte_1
contenuto precettivo della sentenza n. 11140/2024 adottata dalla Suprema Corte di Cassazione in data 24 aprile 2024, sentenza richiamata nelle difese di parte appellante contenute nella comparsa conclusionale, a mente della quale “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti "dissuasori di sosta", salva la dimostrazione che l'installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area a questi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo da parte del custode proprietario, oppure, in difetto delle predette condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verificazione del sinistro, da non consentire l'intervento dell'ente custode”: nel caso in esame il pagina 18 di 20 non aveva più alcun potere di controllo sulle sorti della discarica né alcun titolo CP_1
abilitativo che ne consentisse il pronto intervento, posto che tutte le opere di messa in sicurezza e bonifica rientravano nella competenza dell' soggetto titolare Controparte_2
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dall'Assessorato Territorio e Ambiente il 24 marzo 2009 alla cui sfera soggettiva va in definitiva ascritta ogni responsabilità per l'accaduto.
Resta infine da affrontare l'eccezione di prescrizione in parte accolta dal giudice di primo grado, nella misura in cui ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento dei danni prodotti anteriormente al 15.11.2013, ad onta del rigetto della domanda risarcitoria per difetto di titolarità attiva in capo ai statuizione quest'ultima che ben avrebbe consentito l'omissione del vaglio della Pt_1
predetta eccezione: la Corte ritiene che non si sia verificata alcuna prescrizione del diritto al risarcimento da inquinamento dei terreni facenti parte della proprietà dei avuto Pt_1
riguardo, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3259 del 2016 a mente della quale “In materia di danno ambientale, il comportamento idoneo ad integrare l'illecito consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell'ambiente destinata a persistere sino a quando il suo autore mantenga - in base a libera determinazione, sempre reversibile - le condizioni di lesione ambientale, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento decorre solo dalla cessazione di tale contegno, sia essa volontaria ovvero dipendente dalla perdita di disponibilità del bene danneggiato”, alla natura di illecito permanente della condotta omissiva serbata dall' che, nel corso Controparte_2
del periodo in cui ha avuto la gestione della discarica, nulla ha fatto per ovviare alle conseguenze nefaste dell'incuria in cui è stato lasciato l'impianto di smaltimento dei rifiuti, procrastinando in tal modo sine die la lesione ambientale e la decorrenza della prescrizione del relativo diritto al risarcimento del danno che ne è scaturito.
Alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento dell'appello dei va dichiarata la Pt_1
responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell' per il danno da Controparte_2 deprezzamento cagionato ai terreni di proprietà degli appellanti a seguito dell'inquinamento della falda acquifera: la causa va rimessa sul ruolo al fine della quantificazione del danno subito dagli appellanti Pt_1
Spese all'esito del giudizio definitivo.
pagina 19 di 20
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1399/2023, così dispone:
1. Dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell' Controparte_2
per il danno da deprezzamento cagionato ai terreni di proprietà degli appellanti Pt_1
2. Conferma nel resto la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1417 del 2023;
3. Rimette la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
4. Spese all'esito del giudizio definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 13 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa IA Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1399/2023
PROMOSSA DA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: , rappresentati e difesi, per mandato in foglio separato al presente atto C.F._4 sottoscritto anche digitalmente dal difensore, dall'avv. Serena Loggia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vittoria, Via Principe Umberto n 79
APPELLANTI
CONTRO
(c.f.: in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 9 gennaio 2024, dall'avv. Monica Lo Piccolo come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Vittoria presso l'Avvocatura Comunale in via Nino Bixio n. 34
APPELLATO
E CONTRO
(P.I.: in persona del Presidente del Controparte_2 P.IVA_2
Collegio dei Liquidatori rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Parte_5
Rosario Mauro ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Via Roma n. 200 CP_2
APPELLATO
pagina 1 di 20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed i di lui figli e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
premesso di essere proprietari di svariati appezzamenti di terreno ubicati nel territorio del
Comune di Vittoria alle contrade ZO LL e Fanello ove sono insediate due aziende agricole costituite da fabbricati con annessi pozzi trivellati e da serre e strutture portanti ed arcate in ferro zincato a caldo, rispettivamente le serre dell'azienda di proprietà di estese per Pt_1
9.500 mq e le serre dell'azienda dei figli , IA e estese per 15.500 mq come si Pt_2 Pt_3
desume dalle copie dei titoli di proprietà versati in atti, e premesso di ivi svolgere sin dagli anni
'70 una fiorente attività di produzione e commercializzazione di fiori recisi ed in prevalenza di rose, esponevano che, al fine di implementare la propria attività di impresa, avevano contratto con la – oggi Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – il Controparte_3 finanziamento fondiario a rogito Notaio del 05/02/2004 per complessivi € Persona_1
420.000,00 garantito da ipoteca di € 840.000,00 gravante sul terreno e sui fabbricati di loro proprietà e da fideiussioni;
che, inopinatamente, a decorrere dall'annata agraria del 2008 avevano assistito, impotenti, ad un lento ed inesorabile declino della loro produzione agricola senza che all'inizio se ne conoscesse la causa, evidenziandosi sulle piante di rose il fenomeno definito in termini agronomici "epinastìa", dato dalla presenza dell'apice vegetativo ingiallito ed accartocciato su se stesso, che costituiva reazione di difesa delle piante a particolari stress biotici e/o abiotici;
che, a causa di tale situazione, erano stati costretti ad estirpare la preziosa piantagione di rose negli appezzamenti di terreno di contrada Fanello ed a sostituirla con la coltivazione di ortaggi;
che anche le piante degli ortaggi non avevano garantito quantitativi congrui ove rapportati alle superfici coltivate;
che, a seguito di innumerevoli analisi svolte da laboratori privati, di numerose segnalazioni all' nel corso dell'anno 2017 e delle indagini svolte CP_4
dalla Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n.
3898/2017 in cui sono poi risultati indagati amministratori e dirigenti degli Enti CP_5
responsabili, era emerso che la causa della rovina delle due aziende agricole era da attribuire al grave inquinamento della falda acquifera causato, a far data dall'agosto del 2008, dal mancato controllo del percolato derivante dalla limitrofa discarica comprensoriale dei rifiuti solidi urbani pagina 2 di 20 del , distante poche centinaia di metri in linea d'aria dai fondi, come si poteva Controparte_1
desumere dall'annotazione di servizio a firma degli ispettori ed Persona_2 Per_3
del Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale versata in atti;
che, a seguito di analisi
[...]
su campioni delle acque prelevati dai pozzi di proprietà compiute dalla Polizia Pt_1
Giudiziaria, era emerso che “l'evento contaminante verificatesi già a partire dall'anno 2008 presso la discarica sub comprensoriale di R.S.U. ha certamente comportato un inquinamento importante e diffuso della falda acquifera sottostante”; che la gestione della discarica era stata in capo al dal 1996 al 31/05/2007 salvo poi passare all' Controparte_1 [...]
giusta contratto del 31/05/2007, rimanendo la proprietà dell'area di sedime Controparte_2 sempre in capo al che sia il che l' Controparte_1 Controparte_1 [...]
non avevano ottemperato ai provvedimenti emessi dal Presidente della Regione Controparte_2
Siciliana - nella qualità di Commissario Straordinario delegato per l'emergenza rifiuti - tendenti ad assegnare compiti per la tenuta in sicurezza della predetta discarica e ad evitare l'inquinamento della falda acquifera da fuoriuscita di percolato contenente sostanze nocive;
che,
a causa di tale continuato e massivo inquinamento, i pozzi circostanti la discarica, tra cui quelli di proprietà dei avevano valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione di gran Pt_1
lunga superiori a quanto previsto dalle tabelle di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 quanto ai parametri di Arsenico, Ferro, Cromo, e Nichel, come risultava dalle specifiche analisi compiute dall' sulle acque del pozzo (doc. 8); che, di conseguenza, sia il CP_4 Pt_1
che l' e la Regione Siciliana dovevano essere Controparte_1 Controparte_2
condannati in via solidale a risarcire loro gli ingenti danni subiti consistiti sia nelle perdite subite a seguito della mancata produzione di rose e della sostituzione della piantagione di rose con la coltivazione di ortaggi, come meglio narrato nella perizia di parte versata in atti a firma dott.
che ha stimato una perdita netta annua di € 185.000,00 a titolo di utili non percepiti Persona_4
ed una perdita complessiva, al momento della redazione della perizia, in € 761.000,00, sia nel deprezzamento delle aziende dei valutate dalla perizia di stima realizzata nel 2003 dal Pt_1
fiduciario della banca che aveva concesso il mutuo alla famiglia in € 1.368.000,00 ed Pt_1
poi stimate dal c.t.u. del Tribunale di Ragusa incaricato nella procedura esecutiva immobiliare n.
351/2017 instaurata dalla banca mutuante ai loro danni, dopo che l'attività di coltivazione dei pagina 3 di 20 fiori era andata perduta e che i pozzi erano divenuti inservibili, in circa € 700.000,00, sia nella perdita del complessivo valore dei cespiti immobiliari impegnati dai per il pagamento Pt_1
della rate del finanziamento e successivamente oggetto di pignoramento immobiliare, per il complessivo importo di € 313.319,27; che la responsabilità civile degli ingenti danni provocati doveva essere addebitata ex artt. 2043 e 2051 c.c. sia al quale Ente Controparte_1
proprietario del sito ed ente gestore fino al 2007, sia all' quale Controparte_2
successivo ente gestore almeno fino al Luglio del 2012, sia infine alla Regione Siciliana quale soggetto tenuto ad effettuare le necessarie opere di bonifica e recupero ambientale in caso di inerzia delle amministrazioni competenti per territorio, avendo gli enti convenuti, con la loro reiterata omissione, violato il generale principio del neminem ledere.
Gli attori hanno in definitiva chiesto che il Tribunale di Ragusa dichiarasse che Pt_1
l'inquinamento delle falde acquifere dei pozzi che alimentano la proprietà degli attori era stato provocato dal percolato fuoriuscito dalla discarica comprensoriale di Vittoria sita in contrada
ZO LL, che l'inquinamento delle falde acquifere dei pozzi che alimentano l'azienda agricola degli attori aveva determinato la perdita e/o la compromissione delle condizioni agronomiche ed ambientali per il prosieguo delle attività di coltivazione intensiva e che essi attori avevano diritto al risarcimento dei danni patiti “alla loro azienda agricola”, con conseguente condanna degli enti convenuti, in solido fra loro, al pagamento in loro favore delle seguenti somme: € 28.500,00 quale costo dello smontaggio delle strutture serricole ormai vetuste ed inutilizzabili, € 668.000,00 pari al deprezzamento subito dall'azienda; € 313.319,27 pari alla somma precettata dalla banca;
€ 761.000,00 per i mancati guadagni dell'azienda dal 2008 alla data di redazione della citazione, € 1.850.000 (€ 185.000,00 per ogni anno dal 2008 ad oggi) per i mancati guadagni della coltivazione dei fiori le cui piantagioni sono state estirpate, il tutto per la somma complessiva di € 3.620.819,27 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria.
Si è costituito in giudizio il contestando il merito delle avverse difese ed Controparte_1
esponendo di essere, alla luce delle vicende che si erano susseguite nel tempo in ordine alla titolarità della gestione della discarica da cui era scaturito l'inquinamento lamentato dagli attori, gestione spettante all' del tutto privo di legittimazione passiva Controparte_2
pagina 4 di 20 avendo trasferito, già dal 2007 la gestione della discarica comunale in ottemperanza a quanto stabilito dal Commissario delegato per l' nella Regione Sicilia che, con le Parte_6
ordinanze n. 488 del giorno 11/06/2002 e n. 1069 del 28/11/2002, aveva previsto come obbligatoria la gestione dei rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.), a mente dell'art. 233 del D.lgs. n. 22/97, secondo le modalità ivi stabilite;
che, infatti, le richiamate disposizioni imponevano un vero e proprio trasferimento di funzioni con relativo mutamento nella titolarità del potere che dal traslava, in via amministrativa, in capo all'Ente pubblico CP_1
appositamente costituito da ritenere organismo avente propria personalità giuridica frutto di un accordo tra Enti pubblici locali territoriali per la cura di predominanti interessi pubblici;
che esso non poteva essere considerato titolare di alcun obbligo di protezione in quanto CP_1
proprietario incolpevole del sito inquinato e soggetto diverso dal responsabile dell'inquinamento; che, ad ogni buon conto, il Tribunale di Ragusa adito era da ritenere sfornito di competenza territoriale in favore del Tribunale di Catania, dovendo trovare applicazione nel caso in esame la disciplina del foro erariale ex art. 25 c.p.c. per essere parte in giudizio la;
che Controparte_6
la domanda di risarcimento del danno azionata dai doveva ritenersi falcidiata dalla Pt_1
prescrizione quinquennale decorrente dal 2008 allorquando gli attori hanno fatto risalire la manifestazione ed emersione dei danni asseritamente subiti;
che, quanto al merito, alcuna responsabilità poteva essergli ascritta atteso che l'onere del proprietario restava circoscritto alle sole misure di prevenzione definite in seno all'art. 240, comma 1, lett. i), del Decreto Legislativo
n. 152/2006 come le “iniziative per contrastare un evento, un atto o un' omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia ”, non potendo rientrare in tali compiti l'adozione delle continue precauzioni volte ad evitare la diffusione dell'inquinamento della falda acquifera e la messa in sicurezza del sito gravanti soltanto sull'Ente gestore, come sostenuto dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4225 del 10 settembre 2015, ha statuito che
“In applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, al proprietario non colpevole dell'inquinamento non possono essere legittimamente imposti gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino, ma solo le misure di prevenzione di cui all'art. 240, co.
pagina 5 di 20 1, lett. l) D.Lgs. 152/2006, potendo casomai essere chiamato al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall' autorità competente nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dall'art. 253 D.Lgs.
152/2006”; che, del pari, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tramite la propria sentenza
4 marzo 2015 (causa C-534/13), aveva riscontrato come il proprietario incolpevole non potesse essere obbligato a bonificare un sito contaminato ove non responsabile della relativa contaminazione;
che, in definitiva, alcun obbligo risarcitorio poteva gravare su di esso.
Si è del pari costituito in giudizio l' contestando il merito delle Controparte_2
avverse difese, eccependo al pari del sia l'incompetenza funzionale per Controparte_1
territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catania quale foro erariale che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex adverso rivendicato, e prospettando il proprio difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio considerato che il Controparte_1
era rimasto gravemente inadempiente all'obbligo convenzionalmente pattuito di dotare esso dei necessari fondi: a detta della difesa dell'A.T.O., “In assenza di risposte concrete da CP_2
parte dell'Ente in questione, il Collegio dei Liquidatori deliberava l'avvio della procedura di restituzione della discarica di C.da ZO LL e, con atto monitorio stragiudiziale dell'
08.06.2012, diffidava il a corrispondere le somme contrattualmente dovute, Controparte_1
pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. (doc. 5)
Successivamente, stante la perdurante ed immotivata inadempienza contrattuale dell'
[...]
Cont
l' , con nota datata 03.07.2012, comunicava l'intervenuta risoluzione di diritto del CP_7 contratto”, di talché la convenzione di gestione doveva ritenersi sciolta ope legis secondo il noto meccanismo della diffida ad adempiere cui non era seguito alcun comportamento fattivo od alcuna contestazione ad opera dell'Ente. L' ha comunque rilevato Controparte_2 di essere stato privato di alcun potere di gestione già dal primo ottobre 2013 ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, della Legge Regionale 9/2010, introdotto dalla Legge Regionale n. 49/2012 e successivamente modificato dalla Legge Regionale n. 3/2013, che aveva demandato i poteri gestionali della discarica a specifici Servizi di Rilevanza Regionale e, quanto al merito, ha evidenziato l'abnormità delle richieste risarcitorie e la mancata prova di alcun nesso di causalità tra l'asserito inquinamento e i danni che ne erano scaturiti.
pagina 6 di 20 Si è infine costituita in giudizio la Regione Siciliana contestando il merito delle avverse difese ed instando per il rigetto della domanda dei giova subito dire come tra gli attori Pt_1
e la Regione Siciliana sia intervenuto un accordo conciliativo in corso di causa che è Pt_1
stato cristallizzato dalla sentenza di primo grado n. 1417 del 2023 emessa dal Tribunale di
Ragusa, impugnata nella presente sede, con la declaratoria di estinzione del relativo contenzioso a spese legali compensate tra le rispettive parti.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale ha disatteso l'ammissione delle prove orali sollecitate dalle parti ed ha ammesso c.t.u. agronomica e contabile per accertare “se le due aziende Pt_1
hanno riportato danni alle loro coltivazioni dipendenti da infiltrazione di percolato dalla discarica di c.da pozzo LL e quindi dalla contaminazione delle falde acquifere da cui attingono ed hanno attinto i due pozzi trivellati al servizio delle aziende;
per accertare quanto sopra i consulenti tecnici dovranno basarsi sulla documentazione acquisita agli atti (ad esempio
i modelli IVA per verificare la presenza di un danno economico da calo di produzione;
i dati
sulla contaminazione delle acque) e sul sopralluogo nelle aziende per verificare lo stato CP_4
attuale della produzione;
si accerti altresì la data di inizio dei danni alla produzione o del declino economico;
se il sistema di coltura (idroponica, di osmosi inversa), descritto da parte attrice, è idoneo ad annullare il rischio derivante da agenti patogeni o da batteri (come deduce parte attrice), o anche quello chimico, o da altri fattori inquinanti desumibili dalle analisi dell' ; analisi da considerare diacronicamente (aumento, diminuzione della concentrazione CP_4
inquinante) per la valutazione del nesso di causalità; se le coltivazioni impiantate nel tempo
(fiori e ortaggi) richiedevano, alla stregua della diligenza richiesta ad un normale imprenditore, controlli periodici di laboratorio sull'acqua destinata all'irrigazione delle piante coltivate, se detti controlli sono stati praticati e se potevano accertare anche l'inquinamento da metalli o chimico o comunque risultante dalle analisi dell' e causa (in ipotesi) di danni alla CP_4
coltivazione; in caso di accertato danno alla produzione, riconducibile alle infiltrazioni della discarica, se parte attrice poteva ragionevolmente imputarlo alla discarica stessa, alla stregua della diligenza richiesta ad un normale imprenditore, ed a partire da quale data;
infine quantificare i danni economici patiti, anno per anno, mentalmente eliminando il fattore
pagina 7 di 20 inquinante ed ipotizzando il ricavo conseguibile in sua assenza, sulla scorta dei dati economici storici presenti agli atti”.
Indi la causa è giunta al naturale epilogo con l'adozione della sentenza del Tribunale di Ragusa
n. 1417 del 2023 la quale, dopo avere richiamato le risultanze della c.t.u. e, segnatamente, il fatto che tutti i terreni di proprietà degli attori erano stati concessi in godimento, giusta Pt_1
contratti di comodato e di locazione dettagliatamente indicati nella sentenza, a soggetti terzi individuati nella e nella a far data dal 1999 e sino al Parte_7 Controparte_8
gennaio 2023 senza alcuna soluzione di continuità, ha disatteso la domanda di risarcimento del danno avanzata dai stante il loro difetto di titolarità attiva nel rapporto dedotto in Pt_1 giudizio in quanto avente ad oggetto il ristoro occorso all'azienda agricola ed alla relativa produzione, concernente l'attività economica in sostanza e non, a dire del giudice, la proprietà dei terreni, di talché la conseguente posta risarcitoria avrebbe dovuto essere avanzata dai soggetti giuridici che tali azienda avevano gestito e non dai meri proprietari dei terreni inquinati.
La sentenza n. 1417 del 2023 ha poi accolto l'eccezione avanzata dagli enti convenuti di prescrizione del diritto al risarcimento del danno avutosi prima del 15 novembre 2013, essendo stato l'atto di citazione del giudizio notificato il 15 novembre 2018, avendo il decidente individuato il momento a partire dal quale i avrebbero dovuto accorgersi Pt_1
dell'insorgenza del danno, e della causa di esso nell'inquinamento della falda acquifera ad opera delle vicina discarica, nei primi giorni del mese di settembre 2009 come da ragionamento estrapolato nel testo della perizia d'Ufficio e, quanto al merito, ha disatteso le residue domande di risarcimento del danno intentate dai per avere dovuto subire l'espropriazione forzata Pt_1
di tutto il loro compendio immobiliare stante il mancato pagamento delle rate del mutuo contratto con la e per avere il ristoro del danno morale derivante Controparte_9
dal fatto illecito ascrivibile all'inquinamento della falda: la prima domanda è stata disattesa “in quanto il mutuo è stato erogato nel 2004 e le n. 25 rate scadute e inadempiute riguardano il periodo dal 10.7.2014 al 10.7.2016 (vds. atto di precetto prodotto dagli attori in allegato alla citazione), in un periodo cioè ampiamente successivo alla riconversione della produzione agricola (2009) ed alla produzione del danno”, mentre la seconda è stata respinta in quanto il danno è stato “allegato inammissibilmente solo con la prima memoria ex art. 183 cpc, mentre
pagina 8 di 20 con l'atto di citazione gli attori hanno chiesto unicamente il risarcimento del danno patrimoniale;
in ogni caso il danno morale derivante dal fatto illecito non è stato minimamente allegato e provato”.
e hanno interposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
appello avverso la sentenza n. 1417 del 2023 facendo leva sui seguenti profili di doglianza.
Gli appellanti hanno in via preliminare dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omessa pronuncia sulle domande volte all'accertamento della causazione dell'avvenuto inquinamento delle falde acquifere che alimentano la loro proprietà e della perdita delle condizioni agronomiche dei fondi per il prosieguo delle attività di coltivazione intensiva ad opera del percolato fuoriuscito dalla discarica comprensoriale di Vittoria sita in Contrada ZO
LL, nonché al riconoscimento in loro favore del diritto al risarcimento dei danni patiti alla loro azienda agricola come da perizia di parte versata in atti;
ad avviso degli appellanti poi l'omessa pronuncia aveva anche riguardato la domanda di condanna degli Enti convenuti sia al ristoro del danno per la diminuzione di valore del terreno di loro proprietà che, in ragione della presenza di sostanze inquinanti provenienti dalla discarica, era diventato non più coltivabile, sia al ristoro per il costo dello smontaggio delle strutture serricole di loro proprietà, divenute oramai del tutto inutilizzabili, sempre avuto riguardo alla perizia di parte redatta dal dott. versata Per_4
in atti.
Gli appellanti hanno sempre in via preliminare dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio di non contestazione cristallizzato all'art. 115 c.p.c. con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per la perdita di valore della loro proprietà e per lo smontaggio delle serre in quanto, a loro dire, il giudice le aveva disattese ad onta del fatto che gli Enti convenuti non le avevano specificatamente contestate.
In via principale nel merito gli appellanti hanno censurato il deciso nella parte in cui era stato rilevato il loro difetto di titolarità attiva nei rapporti dedotti in giudizio, considerato come tutte le pretese risarcitorie rivendicate con le domande azionate in giudizio afferissero a diritti soggettivi spettanti loro vuoi in qualità di proprietari dei fondi e delle aziende agricole ivi allocate, vuoi in qualità di soggetti direttamente incisi dall'espropriazione forzata di tutto il loro compendio immobiliare azionata dalla a seguito del Controparte_9
pagina 9 di 20 mancato pagamento delle rate del mutuo con quest'ultima contratto, vuoi infine quali soggetti titolari del diritto al ristoro del danno morale derivante dal fatto illecito ascrivibile all'inquinamento della falda;
ad avviso dei il giudice di prime cure aveva errato nel Pt_1
ritenere che il contratto di comodato agrario con il quale essi in qualità di proprietari Pt_1
del terreno, delle attrezzature e titolari del diritto di emungimento dei pozzi, avevano concesso in data 02/11/2004 in comodato d'uso gratuito alla , e successivamente in Parte_7 data 16/04/2015, alla l'intera azienda agricola, avesse fatto venir meno la Controparte_8
titolarità dell'azienda agricola in capo ad essi comodanti, non determinando la concessione del godimento del compendio aziendale a terzi alcuna dismissione del patrimonio ad opera della parte comodante che continuava ad avere un interesse giuridicamente pregnante, passibile di risarcimento del danno ove inciso da condotte illecite altrui, alla tutela della sua integrità e potenzialità economica.
Ad avviso degli appellanti poi la declaratoria di difetto della loro legittimazione attiva era altresì errata posto che, essendo la compagine sociale delle due società comodatarie Parte_7
e formata dal loro nucleo familiare sì da costituire le due predette società
[...] Controparte_8
meri schermi formali, il danno a queste ultime cagionato si espandeva in via mediata anche allo loro sfera giuridica soggettiva avuto riguardo, a loro dire, al contenuto precettivo dell'art. 2497
c.c. per gli effetti del quale il socio, pur avendo subito un danno riflesso, ha il diritto di chiedere il risarcimento del suddetto danno anche se riferibile alla compagine societaria;
gli appellanti hanno comunque osservato che anche laddove si dovesse ritenere fondata la dichiarata mancanza di legittimazione attiva, essa poteva operare soltanto per la domanda di risarcimento del danno da calo di produzione ma non anche per le altre domande formulate in citazione relative al danno subito in quanto proprietari dei terreni e delle strutture devastate dall'inquinamento.
e hanno infine proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
specifici motivi di impugnazione sia nella parte in cui la sentenza impugnata aveva accolto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dagli Enti convenuti avendo acclarato che il momento in cui essi avrebbero dovuto attivarsi per chiedere i Pt_1
danni andava inquadrato nel 2009, sia nella parte in cui aveva disatteso le specifiche domande volte al ristoro del danno morale non patrimoniale da fatto illecito e da sopravvenuta pagina 10 di 20 espropriazione del loro patrimonio a seguito dello stato di decozione in cui erano pervenute le società comodatarie le quali, non generando più utili, non consentivano loro, in qualità di soci, di onorare i prestiti sottoscritti per finanziare le attività d'impresa.
Si è costituito nel presente giudizio di appello il instando per il rigetto del Controparte_1
gravame e per la conferma della sentenza impugnata: nel ripercorrere le difese fatte valere in prime cure, il ha sottolineato l'intervenuta adozione della sentenza di assoluzione n. CP_1
1293/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa all'esito del procedimento penale che aveva visto sul banco degli imputati gli amministratori locali del dichiarati esenti da Controparte_1
qualsivoglia profilo di responsabilità, sentenza che a dire del confermava CP_1
inequivocabilmente l'assenza di alcuna addebito dei fatti contestati ad esso ente. Così motiva il nella comparsa difensiva: “Il giudicato penale ha acclarato che "nella Controparte_1
vicenda in esame non appare giuridicamente sostenibile una responsabilità del per i CP_1
profili di seguito evidenziati. In primo luogo, in data 31-05-2007 - a seguito delle disposizioni impartite dal commissario delegato all'emergenza rifiuti in Sicilia - la titolarità della gestione della discarica per i rifiuti solidi urbani e assimilabili di contrada ZO LL fu trasferita dal alla società (v. il documento in atti), con Controparte_1 Controparte_2
durata rapportata al contratto di servizio richiamato in premessa e dunque fino al 31-12-2030.
Sotto tale profilo, le opere di messa in sicurezza e bonifica rientravano, senz'altro, nella competenza di soggetto peraltro titolare dell'Autorizzazione Integrata CP_2
Ambientale rilasciata dall'Assessorato Territorio e Ambiente il 24-03-2009. ... Va, allora, anzitutto osservato come la responsabilità di quanto occorso debba ascriversi al soggetto gestore, titolare dell'A.I.A. Il giudicato assolutorio ha accertato, con riguardo alla procedura delineata dal citato art. 244 d. lgs. 152/2006, che "spetta alla Provincia ... la competenza all'adozione dei provvedimenti di individuazione ai sensi dell'art. 244 d. lgs. n. 152/2066 del soggetto responsabile dell'inquinamento e di ordine di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza" ragion per cui "non si ravvisano, sotto tali profili, i presupposti per un'individuazione del quale destinatario degli obblighi di messa in sicurezza Controparte_1
e bonifica, in presenza di un soggetto gestore normativamente deputato (anche sotto il profilo pubblicistico) a provvedere ed in tal senso espressamente diffidato dalle autorità competenti" .
pagina 11 di 20 Il giudicato, quindi, contiene un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza della responsabilità del sia con riguardo alla procedura delineata dal citato art. 244 d. lgs. CP_1
152/2006 - spettando alla Provincia la competenza all'adozione dei provvedimenti di individuazione ai sensi della norma richiamata - sia con riguardo alla carenza di ulteriori presupposti. Ne discende che nessuna responsabilità è individuabile in capo all' CP_7
Ed ancora "non sussistevano i presupposti per un intervento del né quale Controparte_1
proprietario del sito né quale amministrazione competente". La sentenza ha dato atto dei "i provvedimenti amministrativi successivi ... " che hanno "correttamente, continuato ad individuare in (e poi nel relativo Commissario v. non a caso, la nota del CP_2
Commissario Straordinario dell'ATO del 29-12-2015) il soggetto responsabile della gestione della discarica". Detto giudicato risulta perfettamente opponibile ai fini dell'esclusione di ogni responsabilità ed ha effetto preclusivo nell'ambito del processo civile, contenendo un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza di ogni presupposto per un intervento del
[...]
e quindi l'estraneità dello stesso. La sentenza resa sul procedimento penale, dando CP_1
atto che "In ordine ai fatti per cui è processo ha presentato denuncia il Parte_1
15.03.2016 ...", non può in alcun modo essere ignorata, avendo valore di pregiudiziale. In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione, secondo le regole processuali, ha effetto preclusivo nel processo civile nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato. La sentenza di assoluzione ha quindi efficacia di giudicato - quanto all'accertamento della carenza di ogni profilo di responsabilità - dovendo "la responsabilità di quanto occorso ...ascriversi al soggetto gestore, titolare dell'A.I.A.". Il Giudice penale ha poi accertato che il non è CP_1
neppure rimasto inerte rispetto alle problematiche, avendo eseguito i trasferimenti a beneficio dell'ATO. Ha altresì correttamente rilevato l'assoluta centralità dell'autorizzazione regionale per la gestione delle discarica (A.I.A.) di cui era titolare esclusivamente Il reato CP_2
contestato risulta coincidente con l'asserito illecito civile dedotto nell'odierno giudizio civile, ed invero il procedimento penale è stato più volte richiamato - anche in sede di appello - da controparte. Nel caso non è possibile ignorare la sentenza del Tribunale di Ragusa che ha affermato la carenza di responsabilità e l'incompetenza, sotto ogni profilo, dell'Ente comunale”.
pagina 12 di 20 Si è infine costituito in appello l' ora in liquidazione instando per Controparte_2
il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata e ripercorrendo le argomentazioni fatte valere in prime cure a fondamento delle proprie difese.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza del 3 marzo.
Questi i fatti di causa, ritiene la Corte che l'appello azionato da e dai suoi Parte_1
figli e sia fondato nei limiti e per i motivi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
seguito evidenziati.
Lo sfondo a tinte fosche sul quale si innesta la presente controversia concerne la cattiva gestione della discarica ubicata nel territorio di Vittoria e le conseguenze nefaste che ne sono scaturite per l'ambiente viciniore: come riferito dalla difesa di parte appellante, la copiosa documentazione prodotta agli atti, tra cui gli esiti delle analisi effettuate dall' la relazione dell'Ispettore CP_4
Terribile inoltrata alla Procura della Repubblica (si vedano i doc. n. 7 e 9 del fascicolo Pt_1 di primo grado), ha rivelato “senza ombra di dubbio la presenza di metalli pesanti e sostanze altamente inquinanti dovuta all'infiltrazione di percolato nella falde acquifere del sito ed in particolare delle acque dei pozzi asserviti all'azienda, nonché inquinamento atmosferico”; la c.t.u. agronoma espletata in corso di causa ha inoltre evidenziato a pagina 56 che “Dall'esame della documentazione rinvenuta in atti, e da quella successivamente prodotta previa autorizzazione, in particolare dalla nota n. 76003 del 25/11/2016 è possibile affermare CP_4
che sussiste un nesso di causalità tra i lamentati danni alla produzione e le infiltrazioni di percolato provenienti dalla discarica di C.da ZO LL, che hanno determinato la contaminazione delle falde acquifere da cui attingono, ed hanno attinto, i due pozzi trivellati al servizio delle aziende…”, senza sottacere infine il contenuto della sentenza di assoluzione n.
1293/2023, emessa dal Tribunale di Ragusa all'esito del procedimento penale che aveva visto sul banco degli imputati gli amministratori locali del la quale, nello Controparte_1
scagionare da ogni responsabilità penale gli amministratori locali per difetto in capo al
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di qualsivoglia potere gestorio in merito alla discarica da cui proveniva il famigerato CP_1
, ha implicitamente ammesso la propagazione di inquinanti che si erano espansi Parte_8
pagina 13 di 20 nell'ambiente circostante giungendo ad intaccare financo la falda acquifera e, di conseguenza, ha confermato le doglianze prospettate dalla difesa degli appellanti Pt_1
Del resto, affinché possa configurarsi la responsabilità per inquinamento ambientale, non occorre necessariamente l'accertamento di una fattispecie di reato in capo ai potenziali soggetti danneggianti, avuto riguardo a quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8662 del 04/04/2017 secondo cui “La condotta generativa del danno ambientale, come configurata sia dall'art. 18 della l. n. 349 del 1986 che dall'art. 311 del d.lgs. n. 152 del
2006, non si identifica necessariamente nella commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente, potendo la stessa consistere nella violazione di una qualunque prescrizione riferita ad attività umana da cui possa derivare un'alterazione di quest'ultimo, desumibile dall'insieme delle regole dell'ordinamento, tra le quali rientrano sicuramente quelle relative all'illecito aquiliano ed alla responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose”.
Pacifici pertanto sia la propagazione dell'inquinamento a seguito del percolato derivante dalla discarica che l'incidenza di esso sui terreni di proprietà dei con le evidenti Pt_1
ripercussioni in termini di detrimento dei fondi incisi a seguito della perdita della loro potenzialità agricola, iniziando con il vaglio dei primi due motivi preliminari di doglianza degli appellanti che hanno fatto leva sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la sentenza Pt_1
impugnata statuito sulle domande di accertamento della causazione dell'avvenuto inquinamento delle falde acquifere e della perdita delle condizioni agronomiche dei fondi a causa del percolato fuoriuscito dalla discarica comprensoriale di Vittoria, sulla domanda di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni patiti alla loro azienda agricola, nonché sulla domanda di condanna degli Enti convenuti al risarcimento del danno per la diminuzione di valore del terreno di loro proprietà e per il costo sostenuto per lo smontaggio delle strutture serricole divenute oramai del tutto inutilizzabili, la Corte evidenzia come non vi sia stata alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato posto che il Tribunale non è entrato nel merito della esistenza o meno di un danno risarcibile in favore dei per il semplice Pt_1
fatto che ha disconosciuto la titolarità attiva di questi ultimi nel rapporto dedotto in giudizio, avendo il Tribunale ritenuto che il sintagma utilizzato dalla difesa dei nelle conclusioni Pt_1
a pagina 10 dell'atto di citazione in primo grado “ritenere e dichiarare che i predetti sig.ri
pagina 14 di 20 hanno diritto ad un risarcimento dei danni patiti alla loro azienda agricola” si riferisse Pt_1
ai danni riconducibili alla lesione delle potenzialità produttive del compendio aziendale che, del pari pacificamente, i ciascuno per i fondi di rispettiva proprietà, avevano concesso in Pt_1
godimento a soggetti terzi, ed in definitiva che i non potevano far valere in nome Pt_1 proprio un diritto altrui in violazione dell'art. 81 del codice di rito civile.
Del pari infondato si palesa il terzo motivo preliminare di doglianza degli appellanti Pt_1
nella misura in cui hanno dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio di non contestazione cristallizzato all'art. 115 c.p.c. con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per la perdita di valore della loro proprietà e per lo smontaggio delle serre: non corrisponde al vero infatti che gli Enti convenuti non ne abbiano contestato la sussistenza, non avendo le rispettive difese affrontato le questioni concernenti il quantum delle singole voci componenti l'asserito danno oggetto di accertamento in quanto ritenute abnormi ed eccessive, stante viepiù il loro affermato difetto di legittimazione passiva ad essere destinatari di richieste risarcitorie per i motivi meglio argomentati in precedenza.
Se si passa al merito della vicenda, gli appellanti hanno in via principale censurato il Pt_1
deciso nella parte in cui era stato rilevato il loro difetto di titolarità attiva nei rapporti dedotti in giudizio, sostenendo che tutte le pretese risarcitorie invocate afferivano a diritti soggettivi spettanti loro vuoi in qualità di proprietari dei fondi e delle aziende agricole ivi allocate, vuoi in qualità di soggetti direttamente incisi dall'espropriazione forzata di tutto il loro compendio immobiliare azionata dalla a seguito del mancato Controparte_9
pagamento delle rate del mutuo fondiario, vuoi infine quali soggetti titolari del diritto al ristoro del danno morale derivante dal fatto illecito ascrivibile all'inquinamento della falda: ad avviso dei il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che il contratto di comodato agrario Pt_1
con il quale essi in qualità di proprietari del terreno, delle attrezzature e titolari del Pt_1
diritto di emungimento dei pozzi, avevano concesso in data 02/11/2004 in comodato d'uso gratuito alla , e successivamente in data 16/04/2015, alla Parte_7 Controparte_8
l'intera azienda agricola, avesse fatto venir meno la titolarità dell'azienda agricola in capo ad essi comodanti, non determinando la concessione del godimento del compendio aziendale a terzi pagina 15 di 20 alcuna dismissione del patrimonio a loro detrimento i quali, pertanto, continuavano ad avere un interesse giuridicamente pregnante alla relativa tutela.
La Corte condivide, in parziale accoglimento dell'appello, il ragionamento dei Pt_1
unicamente per i terreni che sono stati incisi dall'acclarato inquinamento, ritenendo che, con il sintagma conclusivo della loro difesa in prime cure che ha richiamato il diritto dei “ad Pt_1
un risarcimento dei danni patiti alla loro azienda agricola”, questi ultimi abbiano inteso far valere in nome proprio la tutela risarcitoria di tutti i beni di loro proprietà facenti parte del compendio aziendale ceduto in godimento a terzi, tutela che continua a spettare al proprietario anche in caso di stipula di contratti di concessione di diritti personali di godimento a terzi detentori quali il comodato o la locazione o l'affitto d'azienda: tale conclusione però può essere tenuta buona soltanto per i fondi di cui i hanno dato prova di essere titolari, giusta atti Pt_1 di proprietà dei terreni su cui è insediata l'azienda agricola versati in causa, ma non per gli impianti serricoli che non si comprende da chi siano stati eretti e con quali costi, risalendo la concessione in godimento dei fondi alla sin dal lontano 1999, ben Parte_9
nove anni prima da quando, secondo la stessa ricostruzione dei fatti data dalla parte odierna appellante, si cominciarono a manifestare i danni alle colture.
In sostanza la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1417 del 2023 va confermata nella parte in cui ha disatteso la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno scaturente dalla perdita della produttività del compendio aziendale che, al contrario, avrebbe dovuto essere fatto valere dalla e dalla subentrata a quest'ultima, come del Parte_9 Controparte_8 resto implicitamente ammesso dalla stessa difesa dei a pagina 12 dell'atto di appello, Pt_1
mentre va riformata nella parte in cui ha ritenuto di spettanza delle società detentrici, e non dei proprietari il diritto soggettivo al risarcimento del danno cagionato a seguito del Pt_1
deprezzamento dei fondi facenti parte del compendio aziendale la cui titolarità dominicale continuava - e continua - a spettare unicamente agli odierni appellanti;
quanto ai sedicenti danni quantificati in € 28.500,00 quale costo dello smontaggio delle strutture serricole ritenute vetuste ed inutilizzabili, tale voce, sia pur astrattamente riconducibile alla sfera soggettiva dei Pt_1
va del pari disattesa per il fatto che, come detto in precedenza, non si comprende da chi siano stati eretti i predetti impianti serricoli e da chi siano stati sostenuti i relativi costi, non evincendosi pagina 16 di 20 viepiù il motivo della repentina riconversione aziendale avvenuta nel 2008 allorché i Pt_1
decisero unilateralmente di sostituire le piantagioni di rose con quelle meno pregiate degli ortaggi.
Va poi confermata la reiezione della ulteriore voce di danno avente ad oggetto la somma precettata dalla banca per complessivi € 313.319,27 a seguito del mancato pagamento, ad opera dei delle rate del mutuo fondiario contratto per finanziare le attività d'impresa: a detta Pt_1 di parte appellante il depotenziamento dell'attività produttiva delle aziende agricole, a seguito dell'inquinamento della falda acquifera, aveva ridotto grandemente la redditività delle società titolari dell'azienda, di cui detenevano la totalità delle quote, che, non generando più utili, non avevano più consentito loro, in qualità di soci percettori degli utili, di onorare i prestiti sottoscritti e le fideiussioni contratte a garanzia.
Ad avviso della Corte tali asserite voci di danno non rientrano, sulla base del criterio di regolarità causale di cui all'art. 1223 c.c., nel novero dei danni astrattamente risarcibili a seguito dell'evento lesivo dato dalla fuoriuscita di percolato dalla discarica e dall'inquinamento della sottostante falda acquifera dei terreni circostanti, senza sottacere comunque come il patrimonio dei Pt_1
non risulti allo stato espropriato: la relativa domanda va disattesa non tanto per la motivazione data dal Giudice di primo grado secondo cui “il mutuo è stato erogato nel 2004 e le n. 25 rate scadute e inadempiute riguardano il periodo dal 10.7.2014 al 10.7.2016 …., in un periodo cioè ampiamente successivo alla riconversione della produzione agricola (2009) ed alla produzione del danno”, quanto per il fatto che l'esecuzione immobiliare costituisce il naturale sbocco per i garanti che, avendo assunto l'obbligazione di garanzia per debiti altrui, si vedono esposti alle azioni del creditore a seguito del mancato adempimento delle relative poste creditorie, concretizzandosi la responsabilità dei fideiussori e dei terzi datori d'ipoteca proprio per il fatto che non siano state onorate le rate del mutuo.
Analoga sorte tocca alla domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dai per la perpetrazione del fatto illecito dato dall'inquinamento della falda acquifera e dal Pt_1
conseguente depotenziamento della redditività del compendio aziendale: devesi confermare quanto sostenuto dal Giudice di primo grado nella parte in cui ne ha stigmatizzato la mancata prova ad opera dei non potendosi configurare un danno in re ipsa e non avendo i Pt_1
pagina 17 di 20 neppure colmato nella presente sede la carenza di allegazione in termini di sofferenza Pt_1
subita a seguito degli eventi lesivi verificatisi, salvo rimarcare come gli odierni appellanti abbiano nuovamente fatto riferimento, in seno alla sede dell'atto di citazione in appello con cui hanno censurato il deciso, al danno alla loro proprietà e non alle sofferenze patite a seguito dell'illecito denunciato, come si evince dal tenore letterale della pagina 18 dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Occorre a questo punto individuare quale delle due amministrazioni convenute sia da ritenere responsabile del danno subito ai terreni di proprietà dei ad avviso della Corte deve Pt_1
rispondere unicamente l' il quale, in quanto titolare dell'A.I.A., Controparte_2
ha avuto la gestione della discarica senza alcuna soluzione di continuità a far data dal 2007 e senza avere, durante l'intero lasso di tempo in cui ha avuto la disponibilità della discarica, adottato alcuna prescrizione o cautela atta ad impedire la fuoriuscita del percolato ed il propagarsi dei veleni nell'ambiente circostante;
a nulla vale obiettare, al fine di andare esente da responsabilità, le vicende contrattuali e l'avvenuta risoluzione del rapporto gestorio a seguito dell'intimata diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inoltrata al la quale, in Controparte_1
quanto rimasta senza riscontro alcuno, avrebbe comportato la risoluzione ope legis del contratto, attenendo tali questioni ai rapporti interni tra enti e non potendo esse ridondare, quale causa esimente della responsabilità, a detrimento della sfera soggettiva dei soggetti danneggiati.
Al contrario va mandato esente da responsabilità il proprio avuto riguardo al Controparte_1
contenuto precettivo della sentenza n. 11140/2024 adottata dalla Suprema Corte di Cassazione in data 24 aprile 2024, sentenza richiamata nelle difese di parte appellante contenute nella comparsa conclusionale, a mente della quale “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti "dissuasori di sosta", salva la dimostrazione che l'installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area a questi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo da parte del custode proprietario, oppure, in difetto delle predette condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verificazione del sinistro, da non consentire l'intervento dell'ente custode”: nel caso in esame il pagina 18 di 20 non aveva più alcun potere di controllo sulle sorti della discarica né alcun titolo CP_1
abilitativo che ne consentisse il pronto intervento, posto che tutte le opere di messa in sicurezza e bonifica rientravano nella competenza dell' soggetto titolare Controparte_2
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dall'Assessorato Territorio e Ambiente il 24 marzo 2009 alla cui sfera soggettiva va in definitiva ascritta ogni responsabilità per l'accaduto.
Resta infine da affrontare l'eccezione di prescrizione in parte accolta dal giudice di primo grado, nella misura in cui ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento dei danni prodotti anteriormente al 15.11.2013, ad onta del rigetto della domanda risarcitoria per difetto di titolarità attiva in capo ai statuizione quest'ultima che ben avrebbe consentito l'omissione del vaglio della Pt_1
predetta eccezione: la Corte ritiene che non si sia verificata alcuna prescrizione del diritto al risarcimento da inquinamento dei terreni facenti parte della proprietà dei avuto Pt_1
riguardo, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3259 del 2016 a mente della quale “In materia di danno ambientale, il comportamento idoneo ad integrare l'illecito consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell'ambiente destinata a persistere sino a quando il suo autore mantenga - in base a libera determinazione, sempre reversibile - le condizioni di lesione ambientale, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento decorre solo dalla cessazione di tale contegno, sia essa volontaria ovvero dipendente dalla perdita di disponibilità del bene danneggiato”, alla natura di illecito permanente della condotta omissiva serbata dall' che, nel corso Controparte_2
del periodo in cui ha avuto la gestione della discarica, nulla ha fatto per ovviare alle conseguenze nefaste dell'incuria in cui è stato lasciato l'impianto di smaltimento dei rifiuti, procrastinando in tal modo sine die la lesione ambientale e la decorrenza della prescrizione del relativo diritto al risarcimento del danno che ne è scaturito.
Alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento dell'appello dei va dichiarata la Pt_1
responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell' per il danno da Controparte_2 deprezzamento cagionato ai terreni di proprietà degli appellanti a seguito dell'inquinamento della falda acquifera: la causa va rimessa sul ruolo al fine della quantificazione del danno subito dagli appellanti Pt_1
Spese all'esito del giudizio definitivo.
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P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1399/2023, così dispone:
1. Dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell' Controparte_2
per il danno da deprezzamento cagionato ai terreni di proprietà degli appellanti Pt_1
2. Conferma nel resto la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1417 del 2023;
3. Rimette la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
4. Spese all'esito del giudizio definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 13 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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