CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 738/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 738/2022 R.G. promossa da
(c.f.: ) residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(PG), Via Franco Storelli, n. 9 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Frappini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via R. Guerrieri snc, AL AD
(PG), in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. (p. iva: , con sede in CP_1 P.IVA_1
Nocera Inferiore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Baldelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gubbio, Via Perugina, n. 63, come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
=Appellata=
pagina 1 di 18 OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di trattazione per l'udienza del 13.06.2024;
Per appellata: come da note di trattazione per l'udienza del 13.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 480/2014 del 17.02.2014 il Tribunale di Perugia, su istanza di
, ingiungeva a il pagamento della somma di €.22.341,56, Parte_1 CP_1
oltre interessi e spese di procedura quale corrispettivo per l'incarico del 03.09.2007 di direttore dei lavori per la realizzazione dell'edificio ubicato in Borgata Magione in
AL AD, per l'incarico del 16.09.2009 di inserimento in mappa e accatastamento del medesimo edificio e per ulteriori prestazioni professionali rese dall'istante in favore dell'ingiunto (contabilità lavori, rilievo e variante in corso d'opera, picchettamento lottizzazione, frazionamento terreni, agibilità).
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso CP_1
il suddetto decreto eccependo, pregiudizialmente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per inosservanza da parte del ricorrente del termine ex art. 644 c.p.c..
Nel merito subordinato l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione -ai sensi dell'art. 2056 c.c.- di parte dei crediti azionati e l'inesistenza di parte di essi, riconoscendosi debitore unicamente dell'ammontare di €.1.000.00, condizionatamente all'ultimazione dell'incarico relativo all'accatastamento del fabbricato di cui al ricorso monitorio.
In conformità delle deduzioni svolte concludeva: in via principale, a) per la CP_1
declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancato rispetto del termine di notifica di cui all'art. 644 c.p.c.; in via subordinata eventuale, b) previa pagina 2 di 18 revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. dei crediti azionati e revocato il decreto ingiuntivo opposto laddove reca ingiunzione per compensi relativi a: rilievo e variante in corso d'opera,
picchettamento lottizzazione, frazionamento terreni, agibilità, (anche per difetto del relativo titolo negoziale e comunque per non avere l'opposto espletato tali prestazioni);
c) che venisse revocato il decreto ingiuntivo e accertato il credito dell'opposto nell'ammontare di €.1.000,00 per residuo suo avere per l'attività di accatastamento dell'edificio.
Con comparsa del 3.11.2014 si costituiva contestando la domanda Parte_1
attorea e domandandone l'integrale rigetto, con condanna alle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio e depositate le memorie 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali delle parti e le prove orali ammesse;
quindi il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1514/2022, pubblicata il 03.11.2022, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, dichiarava l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e condannava il al pagamento delle spese Pt_1
di lite.
Avverso la detta sentenza del Tribunale di Perugia ha interposto appello Parte_1
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.”.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso non solo alle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda sul merito, rispetto alla quale il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi nonostante l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Il giudice di prime cure in primis avrebbe dovuto pronunciarsi, rigettandola,
sull'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dal avanzata da Pt_1 CP_1
pagina 3 di 18 L'incarico si è infatti concluso nella terza decade del mese di maggio 2010 e,
successivamente, sono stati inviati a due atti di interruzione della CP_1
prescrizione, rispettivamente a dicembre 2011 e il 7 marzo 2013. Il decreto ingiuntivo è
stato poi depositato il 17.02.2014 e notificato a controparte in data 24.04.2014, quindi, il termine di prescrizione triennale di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. non è
maturato.
2) “Fondatezza delle pretese creditorie dell'appellante”.
La prova del diritto vantato è stata fornita sia documentalmente sia a mezzo di testimoni;
aggiungasi a ciò che la stessa nell'atto di citazione in opposizione (pag. 7), CP_1
ha riconosciuto l'esistenza di un debito.
In conformità dei dedotti motivi di gravame ha chiesto che, previa Parte_1
riforma della sentenza impugnata, fosse condannata al pagamento della CP_1
somma di €.22.341,56 ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria;
il tutto con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 17.02.2023 si è costituita che ha contestato integralmente CP_1
l'appello avversario e ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
13.06.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
Ritiene questa Corte che i motivi di impugnazione proposti, stante la loro stretta connessione, debbano essere trattati congiuntamente.
L'appellante, in primis, denunzia l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi pagina 4 di 18 dell' art. 112 c.p.c., rilevando che il giudice di prime cure non poteva limitarsi a dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio e, quindi: a) respingere l'eccezione di prescrizione proposta da a norma dell'art. 2956 c.c.; b) accogliere le pretese creditorie dell'appellante. CP_1
Ritiene questa Corte che i motivi d'impugnazione siano parzialmente fondati e debbano essere accolti nei termini di seguito specificati.
Il primo giudice si è limito alla declaratoria d'inefficacia del decreto senza statuire sulla sussistenza del credito fatto valere in causa, ancorché l'istanza in tal senso fosse stata esplicitamente formulata dal nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. Pt_1
pag. 3 della comparsa di costituzione – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Ora, come è noto, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa ed osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda (come nel caso in esame) si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte attrice (convenuta in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. Cass. 21050/2006; Cass. 8955/2006).
Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di pagina 5 di 18 ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi.
Alla luce del suesposto principio, ferma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto,
spetta a questo Collegio il compito di esaminare e decidere sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria avanzata dall'odierno appellante, già ricorrente in via monitoria,
siccome il primo giudice ha omesso ogni statuizione a tale riguardo.
Per ragioni di priorità logica va esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti ingiunti,
riproposta in questa sede dall'appellata e non scrutinata dal primo giudice.
Osserva il Collegio che dalla documentazione versata in atti risulta che con lettera del 03
settembre 2007 aveva affidato al Geom. l'incarico di CP_1 Parte_1
Direttore dei Lavori in ordine alla realizzazione dell'edificio residenziale ubicato nella lottizzazione della Borgata Magione in AL AD (PG), di cui al Permesso di
Costruzione n. 87 del 2 maggio 2007, per la somma forfettariamente determinata di
€.3.000,00, comprensiva di onorari e spese (cfr. Doc. 1 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Risulta altresì che per detto incarico avesse versato un primo acconto di CP_1
€.1.000,00 a mezzo assegno bancario n. 5.516.796.511-05 tratto su UB BA Fil.
AB (cfr. Doc. n. 2 fascicolo di primo grado di parte appellata), circostanza questa di cui ha dato atto lo stesso odierno appellante già in sede di richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Dall'esame della sopra richiamata lettera di incarico emerge, inoltre, che il saldo per detta prestazione avrebbe dovuto essere pagato entro dieci giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione del collaudo finale (cfr. Doc. 1 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado di parte appellante), pagamento che l'appellata CP_1
pagina 6 di 18 asserisce aver onorato in contanti nei termini pattuiti e di cui eccepisce la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 c.c..
Orbene, risulta per tabulas che il Certificato di Collaudo riporta quale data di deposito presso il Servizio Controllo Costruzioni della Provincia di Perugia la data del
30.07.2009 (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Sul punto va osservato che l'odierna appellante già nel giudizio di primo grado aveva espressamente dichiarato che “il saldo dei compensi professionali spettanti al Direttore
dei lavori doveva intervenire entro dieci giorni dal collaudo finale, pertanto entro il
09.08.2009” (cfr. pag. 3 della comparsa di conclusionale in primo grado del 29.09.2021
– in fascicolo di primo grado dell'appellante).
Alla luce di tale inequivocabile affermazione appare all'evidenza inammissibile - in quanto svolta per la prima volta in appello – e, comunque, nel merito contraddittoria e contraria rispetto alla precedente difesa, l'asserzione dell'appellante secondo cui “il dies
a quo della decorrenza del termine prescrizionale si individua, quantomeno, nel giorno
28.05.2010” e, che la stessa (prescrizione) sarebbe stata interrotta dalla lettera di costituzione in mora datata 07.03.2013 (cfr. pag. 4 dell'atto di appello e pagg. 4 e 5
della comparsa conclusionale).
Rilevato, quindi, che il termine di prescrizione del diritto di credito per la direzione dei lavori di cui all'incarico del 03.09.2007 decorre dal 9.08.2009 (data dalla quale il diritto poteva essere fatto valere), si rileva che l'eccepita prescrizione non risulta interrotta da nessuna delle due lettere richiamate dall'appellante; non dalla missiva a firma dello stesso Geom. riferita espressamente ed unicamente all'incarico per Pt_1
l'accatastamento del fabbricato (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado dell'appellante), né dalla missiva a firma dell'Avv. Frappini del 8/12-3/2013 (cfr.
doc. 6 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado di parte appellante), successiva pagina 7 di 18 alla scadenza del termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 2956 n.2) cod. civile.
A fronte di ciò, stante l'eccepita prescrizione presuntiva (ai sensi del citato art. 2956
c.c.), l'onere probatorio posto a carico rispettivamente del debitore e del creditore opera differentemente: mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore,
che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. Ord. N.17071/2021)
Orbene, nel caso in esame il debitore ha provato il decorso del termine di CP_1
prescrizione, mentre il creditore ( non ha fornito la dimostrazione Pt_1
dell'interruzione della prescrizione, né attraverso il deferito interrogatorio formale del legale rappresentante della società debitrice (cfr. verbale udienza del 16.01.2016), né con l'ammissione della controparte, ed in disparte la considerazione che la dichiarazione del teste , resa all'udienza del 20.06.2016, che ha genericamente Testimone_1
dichiarato “Più volte il geometra ha chiesto il compenso professionale ad Pt_1
e questi spesso sviava il discorso e trovava una scusa”, oltre ad essere poco CP_2
incisiva non ha rilievo ai fini della prova dell'interruzione della prescrizione.
Ne consegue che il credito relativo alla direzione dei lavori di cui all'incarico del
03.09.2007 deve considerarsi prescritto e che, quindi, nulla sia dovuto dall'appellata per il predetto titolo e ragione.
*****
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al credito vantato dall'appellante sotto la voce “Contabilità dei lavori”.
Il preteso credito, infatti, non è provato dalla mera affermazione della sua esistenza, né
dal parere di congruità apposto alla parcella del Geom. da parte del relativo Pt_1
pagina 8 di 18 ordine di appartenenza, ma deve essere provato nei suoi elementi costitutivi dalla parte istante, odierna appellante.
Ebbene, il (attore sostanziale) non ha provato la pattuizione per i già Pt_1
menzionati adempimenti di un compenso diverso, ulteriore e successivo rispetto a quello convenuto per la direzione dei lavori di cui alla lettera di incarico del 03.09.2007.
La contabilizzazione delle opere di un cantiere, infatti, è un adempimento ricompreso tra quelli del Direttore dei Lavori.
Ciò è previsto in materia di appalti pubblici (D.M. 49/18 ratione temporis) laddove è
espressamente demandata al Direttore dei lavori l'attività di controllo amministrativo contabile.
Nel caso in esame, in assenza della prova che per detta attività fosse stato pattuito un compenso diverso, ulteriore e successivo rispetto a quello convenuto con la scrittura del
03.09.2007, la stessa non può che ritenersi in quest'ultima ricompresa, con conseguente estinzione del relativo diritto di credito in ragione dell'intervenuta prescrizione presuntiva eccepita dall'appellata ai sensi dell'art. 2956 c.c., non superata dall'appellante per le ragioni sopra esposte.
Né a diversa conclusione si perviene in ragione di quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società appellata il quale,
rispondendo sul capitolo 3 dell'interpello, ha sì confermato che il ha eseguito Pt_1
la contabilizzazione dei lavori e consegnato al procuratore dell'opponente la relativa documentazione, ma ciò non prova che detta attività sia ulteriore e successiva a quella di cui all'incarico del 03.09.2007. Inoltre il documento esibitogli e dal medesimo riconosciuto (doc. 3 allegato alla memoria 183 n. 2 dell'opposta – in fascicolo di primo grado di parte appellante), altro non è che il computo metrico consuntivo del 20.06.2008,
che non vale a superare l'eccepita prescrizione pagina 9 di 18 Quanto al credito vantato dall'appellante per l'esecuzione della c.d. “Variante”,
dall'esame dei documenti versati atti emerge che in data 5.3.2010 il ha Pt_1
presentato al Comune di AL AD (Sportello Unico per l'Edilizia) una Denuncia
Inizio Attività (DIA) avente ad oggetto “Richiesta di DIA su permesso di costruire n. 87
del 02.05.2007 per chiusura rampa garage e specifica sistemazione esterna”.
Relativamente alla predetta attività e al preteso diritto di credito, parte appellata afferma che si trattato non di variante in corso d'opera, ma di un intervento successivo all'incarico di direttore dei lavori di cui alla scrittura del 03.09.2007, conclusosi con il deposito del certificato di Collaudo strutturale del 30.07.2009.
Assume, inoltre, che tale successiva prestazione si è esaurita con la presentazione della
D.I.A. in data 05.03.2010 e, che per essa, il è stato soddisfatto in contanti al Pt_1
momento della presentazione della pratica in Comune.
Eccepisce, quindi, la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 c.c., asserendo essere trascorso un lasso di tempo di oltre tre anni dal giorno in cui la prestazione si è conclusa
(5.3.2010) al giorno del primo atto interruttivo (notifica del decreto ingiuntivo).
Osserva la Corte che dai documenti versati in atti si ricava che a corredo della D.I.A. del
05.03.2010 il ha depositato in data 16.03.2010 una relazione tecnica Pt_1
illustrativa dell'intervento che, a sua volta, riporta la data del 15.03.2010 (cfr. doc. nn. 16
e 9 allegati alla memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte opposta – in fascicolo di primo grado dell'appellante).
Agli atti risulta, altresì, la Dichiarazione di Conformità Edilizia a firma congiunta di in qualità di Direttore dei Lavori e di nella sua Parte_1 Persona_1
qualità di legale rappresentante della datato 28.05.2010 che espressamente CP_1
richiama la presentazione della D.I.A.
A fronte dell'eccepita prescrizione del credito ex art. 2956 c.c. avanzata dall'appellata,
pagina 10 di 18 l'appellante afferma che il decorso della prescrizione sia stato interrotto dalla lettera di messa in mora, a firma del proprio procuratore, datata 07.03.2013 e ricevuta in data
12.03.2013 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado).
Osserva la Corte che la suddetta missiva si riferisce in maniera esplicita solo al
“formale incarico per l'inserimento in mappa e nuovo accatastamento” e al “formale
incarico di Direttore dei Lavori” che, a ben vedere, sono rispettivamente documentati dalle scritture del 16.09.2007 e del 03.09.2007 (cfr. doc. 2 e 1 fascicolo monitorio –
fascicolo di primo grado dell'appellante), mentre fa solo un generico riferimento a non meglio specificate “ulteriori prestazioni professionali” che il avrebbe svolto Pt_1
in favore della CP_1
La predetta missiva - che volendo costituire un atto di costituzione in mora non quantifica neppure l'ammontare del preteso credito - non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione per le prestazioni inerenti la D.I.A (attività ivi non espressamente richiamata e, comunque, successiva all'incarico del 03.09.2007, già
concluso per stessa ammissione dell'appellante con la presentazione del certificato di collaudo il 30.07.2009) per le quali la prima richiesta di pagamento e relativa quantificazione è avvenuta solo con la notifica del decreto ingiuntivo in data 30.04.2014,
quindi, oltre il termine di prescrizione del preteso credito.
Il credito di cui si discute deve dunque ritenersi prescritto.
*****
Un ulteriore motivo di doglianza ha ad oggetto l'attività inerente al picchettamento della lottizzazione.
L'appellante assume vantare per detto titolo un credito di €.2.845,74, valutato congruo dall'Ordine professionale di appartenenza ed asseritamente provato dalla documentazione in atti (doc. 18 memoria 183 n. 2 c.p.c).
pagina 11 di 18 Per contro parte appellata assume che il picchettamento della lottizzazione non fosse stato eseguito dal Geom. ma da altro professionista, ancor prima della Pt_1
presentazione del piano di lottizzazione.
Al proposito occorre osservare che il parere di congruità della parcella professionale non costituisce prova dell'esecuzione della prestazione, né le altre risultanze istruttorie attestano l'avvenuta esecuzione di tale prestazione da parte dell'appellante.
Infatti la documentazione versata in atti e richiamata dal (doc. 18 mem. 183, Pt_1
comma 6 n. 2 c.p.c. - in fascicolo di primo grado dell'appellante) riproduce solo una serie di calcoli ed una planimetria, inoltre è priva di data e di firma, quindi oltre a configurarsi come una produzione di provenienza unilaterale non ha alcun valore probatorio.
Aggiungasi che parte appellata ha prodotto nel giudizio di primo grado la Dichiarazione
di Conformità del piano di lottizzazione redatta in data 14.10.2008 dal Geom.
[...]
e che tale Dichiarazione indica nell'Arch. il professionista Per_2 Persona_3
che in data 17.05.2006 ha realizzato gli elaborati progettuali alla “variante del piano di lottizzazione” (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado dell'appellata).
E' da notare che il picchettamento delle aree risulta espressamente richiamato tra le voci delle espletande attività indicate nel documento datato 08.05.2006 a firma dello stesso
Arch. (cfr. doc.12 fascicolo di primo grado di parte appellata). Per_3
La circostanza è stata altresì confermata dal teste di parte opponente Testimone_2
(cofirmatario del sopracitato documento) all'udienza del 20.06.2016: “la lottizzazione di
cui trattasi è stata iniziata dall'arch. prima che io entrassi in collaborazione Per_3
con lo stesso;
io ricordo l'area già picchettata, ad un certo punto la lottizzazione ebbe
bisogno di una modifica per l'autorizzazione dell'accesso e quindi l'architetto mi chiese
di collaborare, di sicuro effettuai delle misurazioni per consentire al progettista di
pagina 12 di 18 apportare la variazione progettuale relativa all'accesso, ma non ricordo quanti picchetti
ho messo, anche perché dal 2007 non ho più collaborato con l'architetto . Per_3
Ebbene, quanto riferito dal teste - la cui deposizione trova riscontro nei documenti versati in atti - conferma che il picchettamento dell'area fosse stato eseguito dall'Arch.
- con la collaborazione dello stesso - antecedentemente al 2007, Per_3 Tes_2
quindi prima ancora che l'odierno appellante venisse incaricato della direzione dei lavori.
Quanto alla deposizione del teste (che ha testualmente riferito: Testimone_1
“Ricordo di aver effettuato insieme al Geom. più volte il picchettamento Pt_1
Con dell'area della in Borgata Magione”), è d'uopo rilevare che la stessa è contraria ai documenti in atti.
Del resto in ordine all'attendibilità del teste è lecito avanzare qualche perplessità, stante i dichiarati rapporti di collaborazione professionali in essere con la parte (“sono geometra
libero professionista e come tale collaboro con ” - cfr. verbale ud. del Parte_1
20.6.2016).
In definitiva non è stata fornita una prova convincente del credito in discorso, con la conseguenza che nulla si ritiene dovuto per detto titolo dall'appellata.
*****
Altro motivo di doglianza riguarda il frazionamento dei terreni.
Parte appellante afferma che l'espletamento di tale attività sia provata dalla documentazione tecnica e dalla lettera di invio al (doc.ti n. 19 Parte_2
e 20 della memoria 183 comma 6 n. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellante),
nonché dalla deposizione resa dal teste all'udienza del 20.6.2016. Testimone_3
Parte appellata eccepisce che il Geom. il 3.2.2010 presentò un aggiornamento Pt_1
catastale, non un frazionamento, delle particelle nn. 1251, 1257 e 1261 del foglio 280
pagina 13 di 18 del Comune di AL AD (doc. 8) e che per tale attività - esaurita con la redazione e sottoscrizione del documento - sarebbe stato pagato in contanti.
Eccepisce, quindi, l'intervenuta prescrizione del credito assumendo che il primo atto interruttivo sia intervenuto con la notifica del decreto ingiuntivo, quindi oltre il termine triennale di cui all'art. 2956 c.c.
Osserva la Corte, dall'esame dei documenti versati in atti emerge che il Geom. Pt_1
in data 04.05.2010 ha presentato al l'aggiornamento del Pt_2 Parte_2
frazionamento del terreno sito in loc. Borgata di Magione distinto al catasto al F. 28 par.
1127 e 1274, come attestato dalla ricevuta di presentazione prot. 0012467 del
04.05.2010 (cfr. doc. 19 e 20 memoria 183, comma 6 n. 2 c.p.c. - in fascicolo di primo grado di parte appellante).
A fronte dell'eccepita prescrizione del credito ex art. 2956 c.c. avanzata dall'appellata,
l'appellante afferma che il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla lettera di messa in mora, a firma del proprio procuratore, datata 07.03.2013 e ricevuta in data
12.03.2013 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado).
Ebbene, come già rilevato, la suddetta missiva al più costituisce valido atto di costituzione in mora unicamente per l'incarico relativo all'inserimento in mappa e al nuovo accatastamento di cui alla scrittura del 16.09.2007 e non per le “ulteriori
prestazioni professionali” genericamente richiamate per le quali non è specificato il relativo titolo.
La predetta missiva, pertanto, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione per il frazionamento (attività ivi non espressamente richiamata e, comunque, successiva all'incarico del 03.09.2007, già concluso per stessa ammissione dell'appellante con la presentazione del certificato di collaudo il 30.07.2009), per le quali la prima richiesta di pagamento è avvenuta solo con la notifica del decreto ingiuntivo in data 30.04.2014,
pagina 14 di 18 quindi, oltre il termine di prescrizione del relativo credito.
La pretesa creditoria per detto titolo è, dunque, anche in questo caso, prescritta.
*****
Sulla pratica di agibilità.
Parte appellante afferma di aver curato nell'interesse dell'appellata l'istruzione e la redazione della pratica di agibilità.
Detta attività sarebbe provata dalla documentazione prodotta mediante l'allegato n. 21
alla memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado.
contesta l'esecuzione di detta prestazione da parte del Geom. CP_1 Pt_1
affermando che la domanda presso il Comune di AL AD fu istruita, presentata e curata esclusivamente dal suo amministratore come provato dalla Persona_1
copia della domanda del 28.05.2010 (doc. 9) e dall'integrazione del 27.7.2011 (doc. 10),
sottoscritte entrambe dall' nella anzidetta qualità di amministratore e inoltrate CP_2
al dalla stessa Parte_2 CP_3
proposito questa Corte che ai sensi della normativa regionale al tempo
[...]
vigente (art. 29 della L.R. 18.02.2004 n. 1 “Norme per l'attività edilizia”) la richiesta del rilascio del certificato di agibilità era attività di competenza dell'intestatario del titolo abilitativo.
Conformemente al dettato normativo, nel caso in esame, la quale intestataria CP_1
del permesso a costruire, ha richiesto il rilascio del certificato di agibilità e ciò emerge dalla domanda del 20.05.2010 e successiva integrazione del 27.07.2011, entrambe sottoscritte da in qualità di legale rappresentante (cfr. doc. 9 e 10 Persona_1
fascicolo di primo grado dell'appellata).
In buona sostanza l'appellante non ha provato né di aver istruito e redatto la pratica, né di aver curato la presentazione della domanda.
pagina 15 di 18 Il documento (n. 21) dal medesimo richiamato (dichiarazione di conformità del
28.05.2010) rappresenta unicamente uno dei documenti da allegare al modulo per la presentazione della domanda, ma non prova che la stessa sia stata dal medesimo istruita,
redatta e depositata.
Nessun compenso, quindi, è dovuto da al per detto titolo. CP_1 Pt_1
*****
Sull'accatastamento dell'immobile.
E' pacifico che le parti -per detta attività- abbiano convenuto un compenso complessivo netto a pagare di €.2.000,00 (€.2.476,19 comprensivo di i.v.a., c.p.a., lordo ritenuta d'acconto - cfr. doc. 2 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado dell'appellante).
Parte appellante afferma di non aver ricevuto alcun compenso per detto titolo.
Parte appellata sostiene, invece, di aver versato un acconto di €.1.000,00 a mezzo assegno bancario n. 5.606.229.803-05 tratto su UB BA Filiale di AB (cfr. doc. 6
fascicolo di primo grado dell'appellata), affermando di non aver corrisposto il residuo saldo di €.1.000,00 stante il mancato rilascio da parte del degli elaborati di Pt_1
accatastamento.
La Corte rileva che agli atti di causa non vi è prova che l'assegno n. 5.606.229.803-05 di cui l'appellata ha prodotto copia (doc. 6 fascicolo di primo grado) sia stato consegnato all'appellante e dal medesimo incassato oppure che sia da imputare al credito in discorso.
Né l'appellata ha provato il dedotto inadempimento dell'appellante.
Al contrario, dall'esame degli documenti versati in atti emerge che nel CP_1
presentare la domanda per il rilascio del certificato di agibilità, vi ha allegato sia copia della dichiarazione di avvenuto deposito della documentazione necessaria per l'accatastamento dell'edificio (sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità), sia l'attestazione comprovante l'avvenuto accatastamento dell'edificio pagina 16 di 18 completa delle relative planimetria, di cui all'evidenza era in possesso.
Nessun inadempimento, è quindi imputabile in tal senso all'appellante che ha quindi diritto di vedersi riconosciuto l'intero compenso pattuito per la prestazione in oggetto.
Sotto tale profilo l'impugnazione merita dunque di essere accolta.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il parziale accoglimento dell'appello nei termini sopra precisati.
Sussistono giusti motivi, dettati dalla parziale soccombenza reciproca (art. 92, co. 2,
c.p.c.), per compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 CP_1
- in parziale riforma della sentenza impugnata (n. 1514/2022 emessa dal Tribunale di
Perugia il 03.11.2022), accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, determina il credito dell'appellante in €.2.476,19 (comprensivo di i.v.a., c.p.a., lordo ritenuta d'acconto);
- condanna in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore CP_1
di della somma di €.2.476,19 comprensivo di i.v.a., c.p.a., lordo Parte_1
ritenuta d'acconto, oltre agli interessi moratori decorrenti dalla data del ricorso per ingiunzione al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Perugia, lì 27 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
pagina 17 di 18 Il Consigliere Relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 738/2022 R.G. promossa da
(c.f.: ) residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(PG), Via Franco Storelli, n. 9 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Frappini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via R. Guerrieri snc, AL AD
(PG), in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. (p. iva: , con sede in CP_1 P.IVA_1
Nocera Inferiore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Baldelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gubbio, Via Perugina, n. 63, come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
=Appellata=
pagina 1 di 18 OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di trattazione per l'udienza del 13.06.2024;
Per appellata: come da note di trattazione per l'udienza del 13.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 480/2014 del 17.02.2014 il Tribunale di Perugia, su istanza di
, ingiungeva a il pagamento della somma di €.22.341,56, Parte_1 CP_1
oltre interessi e spese di procedura quale corrispettivo per l'incarico del 03.09.2007 di direttore dei lavori per la realizzazione dell'edificio ubicato in Borgata Magione in
AL AD, per l'incarico del 16.09.2009 di inserimento in mappa e accatastamento del medesimo edificio e per ulteriori prestazioni professionali rese dall'istante in favore dell'ingiunto (contabilità lavori, rilievo e variante in corso d'opera, picchettamento lottizzazione, frazionamento terreni, agibilità).
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso CP_1
il suddetto decreto eccependo, pregiudizialmente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per inosservanza da parte del ricorrente del termine ex art. 644 c.p.c..
Nel merito subordinato l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione -ai sensi dell'art. 2056 c.c.- di parte dei crediti azionati e l'inesistenza di parte di essi, riconoscendosi debitore unicamente dell'ammontare di €.1.000.00, condizionatamente all'ultimazione dell'incarico relativo all'accatastamento del fabbricato di cui al ricorso monitorio.
In conformità delle deduzioni svolte concludeva: in via principale, a) per la CP_1
declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancato rispetto del termine di notifica di cui all'art. 644 c.p.c.; in via subordinata eventuale, b) previa pagina 2 di 18 revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. dei crediti azionati e revocato il decreto ingiuntivo opposto laddove reca ingiunzione per compensi relativi a: rilievo e variante in corso d'opera,
picchettamento lottizzazione, frazionamento terreni, agibilità, (anche per difetto del relativo titolo negoziale e comunque per non avere l'opposto espletato tali prestazioni);
c) che venisse revocato il decreto ingiuntivo e accertato il credito dell'opposto nell'ammontare di €.1.000,00 per residuo suo avere per l'attività di accatastamento dell'edificio.
Con comparsa del 3.11.2014 si costituiva contestando la domanda Parte_1
attorea e domandandone l'integrale rigetto, con condanna alle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio e depositate le memorie 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali delle parti e le prove orali ammesse;
quindi il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1514/2022, pubblicata il 03.11.2022, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, dichiarava l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e condannava il al pagamento delle spese Pt_1
di lite.
Avverso la detta sentenza del Tribunale di Perugia ha interposto appello Parte_1
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.”.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso non solo alle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda sul merito, rispetto alla quale il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi nonostante l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Il giudice di prime cure in primis avrebbe dovuto pronunciarsi, rigettandola,
sull'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dal avanzata da Pt_1 CP_1
pagina 3 di 18 L'incarico si è infatti concluso nella terza decade del mese di maggio 2010 e,
successivamente, sono stati inviati a due atti di interruzione della CP_1
prescrizione, rispettivamente a dicembre 2011 e il 7 marzo 2013. Il decreto ingiuntivo è
stato poi depositato il 17.02.2014 e notificato a controparte in data 24.04.2014, quindi, il termine di prescrizione triennale di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. non è
maturato.
2) “Fondatezza delle pretese creditorie dell'appellante”.
La prova del diritto vantato è stata fornita sia documentalmente sia a mezzo di testimoni;
aggiungasi a ciò che la stessa nell'atto di citazione in opposizione (pag. 7), CP_1
ha riconosciuto l'esistenza di un debito.
In conformità dei dedotti motivi di gravame ha chiesto che, previa Parte_1
riforma della sentenza impugnata, fosse condannata al pagamento della CP_1
somma di €.22.341,56 ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria;
il tutto con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 17.02.2023 si è costituita che ha contestato integralmente CP_1
l'appello avversario e ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
13.06.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
Ritiene questa Corte che i motivi di impugnazione proposti, stante la loro stretta connessione, debbano essere trattati congiuntamente.
L'appellante, in primis, denunzia l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi pagina 4 di 18 dell' art. 112 c.p.c., rilevando che il giudice di prime cure non poteva limitarsi a dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio e, quindi: a) respingere l'eccezione di prescrizione proposta da a norma dell'art. 2956 c.c.; b) accogliere le pretese creditorie dell'appellante. CP_1
Ritiene questa Corte che i motivi d'impugnazione siano parzialmente fondati e debbano essere accolti nei termini di seguito specificati.
Il primo giudice si è limito alla declaratoria d'inefficacia del decreto senza statuire sulla sussistenza del credito fatto valere in causa, ancorché l'istanza in tal senso fosse stata esplicitamente formulata dal nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. Pt_1
pag. 3 della comparsa di costituzione – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Ora, come è noto, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa ed osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda (come nel caso in esame) si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte attrice (convenuta in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. Cass. 21050/2006; Cass. 8955/2006).
Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di pagina 5 di 18 ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi.
Alla luce del suesposto principio, ferma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto,
spetta a questo Collegio il compito di esaminare e decidere sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria avanzata dall'odierno appellante, già ricorrente in via monitoria,
siccome il primo giudice ha omesso ogni statuizione a tale riguardo.
Per ragioni di priorità logica va esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti ingiunti,
riproposta in questa sede dall'appellata e non scrutinata dal primo giudice.
Osserva il Collegio che dalla documentazione versata in atti risulta che con lettera del 03
settembre 2007 aveva affidato al Geom. l'incarico di CP_1 Parte_1
Direttore dei Lavori in ordine alla realizzazione dell'edificio residenziale ubicato nella lottizzazione della Borgata Magione in AL AD (PG), di cui al Permesso di
Costruzione n. 87 del 2 maggio 2007, per la somma forfettariamente determinata di
€.3.000,00, comprensiva di onorari e spese (cfr. Doc. 1 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Risulta altresì che per detto incarico avesse versato un primo acconto di CP_1
€.1.000,00 a mezzo assegno bancario n. 5.516.796.511-05 tratto su UB BA Fil.
AB (cfr. Doc. n. 2 fascicolo di primo grado di parte appellata), circostanza questa di cui ha dato atto lo stesso odierno appellante già in sede di richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Dall'esame della sopra richiamata lettera di incarico emerge, inoltre, che il saldo per detta prestazione avrebbe dovuto essere pagato entro dieci giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione del collaudo finale (cfr. Doc. 1 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado di parte appellante), pagamento che l'appellata CP_1
pagina 6 di 18 asserisce aver onorato in contanti nei termini pattuiti e di cui eccepisce la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 c.c..
Orbene, risulta per tabulas che il Certificato di Collaudo riporta quale data di deposito presso il Servizio Controllo Costruzioni della Provincia di Perugia la data del
30.07.2009 (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Sul punto va osservato che l'odierna appellante già nel giudizio di primo grado aveva espressamente dichiarato che “il saldo dei compensi professionali spettanti al Direttore
dei lavori doveva intervenire entro dieci giorni dal collaudo finale, pertanto entro il
09.08.2009” (cfr. pag. 3 della comparsa di conclusionale in primo grado del 29.09.2021
– in fascicolo di primo grado dell'appellante).
Alla luce di tale inequivocabile affermazione appare all'evidenza inammissibile - in quanto svolta per la prima volta in appello – e, comunque, nel merito contraddittoria e contraria rispetto alla precedente difesa, l'asserzione dell'appellante secondo cui “il dies
a quo della decorrenza del termine prescrizionale si individua, quantomeno, nel giorno
28.05.2010” e, che la stessa (prescrizione) sarebbe stata interrotta dalla lettera di costituzione in mora datata 07.03.2013 (cfr. pag. 4 dell'atto di appello e pagg. 4 e 5
della comparsa conclusionale).
Rilevato, quindi, che il termine di prescrizione del diritto di credito per la direzione dei lavori di cui all'incarico del 03.09.2007 decorre dal 9.08.2009 (data dalla quale il diritto poteva essere fatto valere), si rileva che l'eccepita prescrizione non risulta interrotta da nessuna delle due lettere richiamate dall'appellante; non dalla missiva a firma dello stesso Geom. riferita espressamente ed unicamente all'incarico per Pt_1
l'accatastamento del fabbricato (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado dell'appellante), né dalla missiva a firma dell'Avv. Frappini del 8/12-3/2013 (cfr.
doc. 6 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado di parte appellante), successiva pagina 7 di 18 alla scadenza del termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 2956 n.2) cod. civile.
A fronte di ciò, stante l'eccepita prescrizione presuntiva (ai sensi del citato art. 2956
c.c.), l'onere probatorio posto a carico rispettivamente del debitore e del creditore opera differentemente: mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore,
che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. Ord. N.17071/2021)
Orbene, nel caso in esame il debitore ha provato il decorso del termine di CP_1
prescrizione, mentre il creditore ( non ha fornito la dimostrazione Pt_1
dell'interruzione della prescrizione, né attraverso il deferito interrogatorio formale del legale rappresentante della società debitrice (cfr. verbale udienza del 16.01.2016), né con l'ammissione della controparte, ed in disparte la considerazione che la dichiarazione del teste , resa all'udienza del 20.06.2016, che ha genericamente Testimone_1
dichiarato “Più volte il geometra ha chiesto il compenso professionale ad Pt_1
e questi spesso sviava il discorso e trovava una scusa”, oltre ad essere poco CP_2
incisiva non ha rilievo ai fini della prova dell'interruzione della prescrizione.
Ne consegue che il credito relativo alla direzione dei lavori di cui all'incarico del
03.09.2007 deve considerarsi prescritto e che, quindi, nulla sia dovuto dall'appellata per il predetto titolo e ragione.
*****
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al credito vantato dall'appellante sotto la voce “Contabilità dei lavori”.
Il preteso credito, infatti, non è provato dalla mera affermazione della sua esistenza, né
dal parere di congruità apposto alla parcella del Geom. da parte del relativo Pt_1
pagina 8 di 18 ordine di appartenenza, ma deve essere provato nei suoi elementi costitutivi dalla parte istante, odierna appellante.
Ebbene, il (attore sostanziale) non ha provato la pattuizione per i già Pt_1
menzionati adempimenti di un compenso diverso, ulteriore e successivo rispetto a quello convenuto per la direzione dei lavori di cui alla lettera di incarico del 03.09.2007.
La contabilizzazione delle opere di un cantiere, infatti, è un adempimento ricompreso tra quelli del Direttore dei Lavori.
Ciò è previsto in materia di appalti pubblici (D.M. 49/18 ratione temporis) laddove è
espressamente demandata al Direttore dei lavori l'attività di controllo amministrativo contabile.
Nel caso in esame, in assenza della prova che per detta attività fosse stato pattuito un compenso diverso, ulteriore e successivo rispetto a quello convenuto con la scrittura del
03.09.2007, la stessa non può che ritenersi in quest'ultima ricompresa, con conseguente estinzione del relativo diritto di credito in ragione dell'intervenuta prescrizione presuntiva eccepita dall'appellata ai sensi dell'art. 2956 c.c., non superata dall'appellante per le ragioni sopra esposte.
Né a diversa conclusione si perviene in ragione di quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società appellata il quale,
rispondendo sul capitolo 3 dell'interpello, ha sì confermato che il ha eseguito Pt_1
la contabilizzazione dei lavori e consegnato al procuratore dell'opponente la relativa documentazione, ma ciò non prova che detta attività sia ulteriore e successiva a quella di cui all'incarico del 03.09.2007. Inoltre il documento esibitogli e dal medesimo riconosciuto (doc. 3 allegato alla memoria 183 n. 2 dell'opposta – in fascicolo di primo grado di parte appellante), altro non è che il computo metrico consuntivo del 20.06.2008,
che non vale a superare l'eccepita prescrizione pagina 9 di 18 Quanto al credito vantato dall'appellante per l'esecuzione della c.d. “Variante”,
dall'esame dei documenti versati atti emerge che in data 5.3.2010 il ha Pt_1
presentato al Comune di AL AD (Sportello Unico per l'Edilizia) una Denuncia
Inizio Attività (DIA) avente ad oggetto “Richiesta di DIA su permesso di costruire n. 87
del 02.05.2007 per chiusura rampa garage e specifica sistemazione esterna”.
Relativamente alla predetta attività e al preteso diritto di credito, parte appellata afferma che si trattato non di variante in corso d'opera, ma di un intervento successivo all'incarico di direttore dei lavori di cui alla scrittura del 03.09.2007, conclusosi con il deposito del certificato di Collaudo strutturale del 30.07.2009.
Assume, inoltre, che tale successiva prestazione si è esaurita con la presentazione della
D.I.A. in data 05.03.2010 e, che per essa, il è stato soddisfatto in contanti al Pt_1
momento della presentazione della pratica in Comune.
Eccepisce, quindi, la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 c.c., asserendo essere trascorso un lasso di tempo di oltre tre anni dal giorno in cui la prestazione si è conclusa
(5.3.2010) al giorno del primo atto interruttivo (notifica del decreto ingiuntivo).
Osserva la Corte che dai documenti versati in atti si ricava che a corredo della D.I.A. del
05.03.2010 il ha depositato in data 16.03.2010 una relazione tecnica Pt_1
illustrativa dell'intervento che, a sua volta, riporta la data del 15.03.2010 (cfr. doc. nn. 16
e 9 allegati alla memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte opposta – in fascicolo di primo grado dell'appellante).
Agli atti risulta, altresì, la Dichiarazione di Conformità Edilizia a firma congiunta di in qualità di Direttore dei Lavori e di nella sua Parte_1 Persona_1
qualità di legale rappresentante della datato 28.05.2010 che espressamente CP_1
richiama la presentazione della D.I.A.
A fronte dell'eccepita prescrizione del credito ex art. 2956 c.c. avanzata dall'appellata,
pagina 10 di 18 l'appellante afferma che il decorso della prescrizione sia stato interrotto dalla lettera di messa in mora, a firma del proprio procuratore, datata 07.03.2013 e ricevuta in data
12.03.2013 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado).
Osserva la Corte che la suddetta missiva si riferisce in maniera esplicita solo al
“formale incarico per l'inserimento in mappa e nuovo accatastamento” e al “formale
incarico di Direttore dei Lavori” che, a ben vedere, sono rispettivamente documentati dalle scritture del 16.09.2007 e del 03.09.2007 (cfr. doc. 2 e 1 fascicolo monitorio –
fascicolo di primo grado dell'appellante), mentre fa solo un generico riferimento a non meglio specificate “ulteriori prestazioni professionali” che il avrebbe svolto Pt_1
in favore della CP_1
La predetta missiva - che volendo costituire un atto di costituzione in mora non quantifica neppure l'ammontare del preteso credito - non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione per le prestazioni inerenti la D.I.A (attività ivi non espressamente richiamata e, comunque, successiva all'incarico del 03.09.2007, già
concluso per stessa ammissione dell'appellante con la presentazione del certificato di collaudo il 30.07.2009) per le quali la prima richiesta di pagamento e relativa quantificazione è avvenuta solo con la notifica del decreto ingiuntivo in data 30.04.2014,
quindi, oltre il termine di prescrizione del preteso credito.
Il credito di cui si discute deve dunque ritenersi prescritto.
*****
Un ulteriore motivo di doglianza ha ad oggetto l'attività inerente al picchettamento della lottizzazione.
L'appellante assume vantare per detto titolo un credito di €.2.845,74, valutato congruo dall'Ordine professionale di appartenenza ed asseritamente provato dalla documentazione in atti (doc. 18 memoria 183 n. 2 c.p.c).
pagina 11 di 18 Per contro parte appellata assume che il picchettamento della lottizzazione non fosse stato eseguito dal Geom. ma da altro professionista, ancor prima della Pt_1
presentazione del piano di lottizzazione.
Al proposito occorre osservare che il parere di congruità della parcella professionale non costituisce prova dell'esecuzione della prestazione, né le altre risultanze istruttorie attestano l'avvenuta esecuzione di tale prestazione da parte dell'appellante.
Infatti la documentazione versata in atti e richiamata dal (doc. 18 mem. 183, Pt_1
comma 6 n. 2 c.p.c. - in fascicolo di primo grado dell'appellante) riproduce solo una serie di calcoli ed una planimetria, inoltre è priva di data e di firma, quindi oltre a configurarsi come una produzione di provenienza unilaterale non ha alcun valore probatorio.
Aggiungasi che parte appellata ha prodotto nel giudizio di primo grado la Dichiarazione
di Conformità del piano di lottizzazione redatta in data 14.10.2008 dal Geom.
[...]
e che tale Dichiarazione indica nell'Arch. il professionista Per_2 Persona_3
che in data 17.05.2006 ha realizzato gli elaborati progettuali alla “variante del piano di lottizzazione” (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado dell'appellata).
E' da notare che il picchettamento delle aree risulta espressamente richiamato tra le voci delle espletande attività indicate nel documento datato 08.05.2006 a firma dello stesso
Arch. (cfr. doc.12 fascicolo di primo grado di parte appellata). Per_3
La circostanza è stata altresì confermata dal teste di parte opponente Testimone_2
(cofirmatario del sopracitato documento) all'udienza del 20.06.2016: “la lottizzazione di
cui trattasi è stata iniziata dall'arch. prima che io entrassi in collaborazione Per_3
con lo stesso;
io ricordo l'area già picchettata, ad un certo punto la lottizzazione ebbe
bisogno di una modifica per l'autorizzazione dell'accesso e quindi l'architetto mi chiese
di collaborare, di sicuro effettuai delle misurazioni per consentire al progettista di
pagina 12 di 18 apportare la variazione progettuale relativa all'accesso, ma non ricordo quanti picchetti
ho messo, anche perché dal 2007 non ho più collaborato con l'architetto . Per_3
Ebbene, quanto riferito dal teste - la cui deposizione trova riscontro nei documenti versati in atti - conferma che il picchettamento dell'area fosse stato eseguito dall'Arch.
- con la collaborazione dello stesso - antecedentemente al 2007, Per_3 Tes_2
quindi prima ancora che l'odierno appellante venisse incaricato della direzione dei lavori.
Quanto alla deposizione del teste (che ha testualmente riferito: Testimone_1
“Ricordo di aver effettuato insieme al Geom. più volte il picchettamento Pt_1
Con dell'area della in Borgata Magione”), è d'uopo rilevare che la stessa è contraria ai documenti in atti.
Del resto in ordine all'attendibilità del teste è lecito avanzare qualche perplessità, stante i dichiarati rapporti di collaborazione professionali in essere con la parte (“sono geometra
libero professionista e come tale collaboro con ” - cfr. verbale ud. del Parte_1
20.6.2016).
In definitiva non è stata fornita una prova convincente del credito in discorso, con la conseguenza che nulla si ritiene dovuto per detto titolo dall'appellata.
*****
Altro motivo di doglianza riguarda il frazionamento dei terreni.
Parte appellante afferma che l'espletamento di tale attività sia provata dalla documentazione tecnica e dalla lettera di invio al (doc.ti n. 19 Parte_2
e 20 della memoria 183 comma 6 n. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellante),
nonché dalla deposizione resa dal teste all'udienza del 20.6.2016. Testimone_3
Parte appellata eccepisce che il Geom. il 3.2.2010 presentò un aggiornamento Pt_1
catastale, non un frazionamento, delle particelle nn. 1251, 1257 e 1261 del foglio 280
pagina 13 di 18 del Comune di AL AD (doc. 8) e che per tale attività - esaurita con la redazione e sottoscrizione del documento - sarebbe stato pagato in contanti.
Eccepisce, quindi, l'intervenuta prescrizione del credito assumendo che il primo atto interruttivo sia intervenuto con la notifica del decreto ingiuntivo, quindi oltre il termine triennale di cui all'art. 2956 c.c.
Osserva la Corte, dall'esame dei documenti versati in atti emerge che il Geom. Pt_1
in data 04.05.2010 ha presentato al l'aggiornamento del Pt_2 Parte_2
frazionamento del terreno sito in loc. Borgata di Magione distinto al catasto al F. 28 par.
1127 e 1274, come attestato dalla ricevuta di presentazione prot. 0012467 del
04.05.2010 (cfr. doc. 19 e 20 memoria 183, comma 6 n. 2 c.p.c. - in fascicolo di primo grado di parte appellante).
A fronte dell'eccepita prescrizione del credito ex art. 2956 c.c. avanzata dall'appellata,
l'appellante afferma che il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla lettera di messa in mora, a firma del proprio procuratore, datata 07.03.2013 e ricevuta in data
12.03.2013 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado).
Ebbene, come già rilevato, la suddetta missiva al più costituisce valido atto di costituzione in mora unicamente per l'incarico relativo all'inserimento in mappa e al nuovo accatastamento di cui alla scrittura del 16.09.2007 e non per le “ulteriori
prestazioni professionali” genericamente richiamate per le quali non è specificato il relativo titolo.
La predetta missiva, pertanto, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione per il frazionamento (attività ivi non espressamente richiamata e, comunque, successiva all'incarico del 03.09.2007, già concluso per stessa ammissione dell'appellante con la presentazione del certificato di collaudo il 30.07.2009), per le quali la prima richiesta di pagamento è avvenuta solo con la notifica del decreto ingiuntivo in data 30.04.2014,
pagina 14 di 18 quindi, oltre il termine di prescrizione del relativo credito.
La pretesa creditoria per detto titolo è, dunque, anche in questo caso, prescritta.
*****
Sulla pratica di agibilità.
Parte appellante afferma di aver curato nell'interesse dell'appellata l'istruzione e la redazione della pratica di agibilità.
Detta attività sarebbe provata dalla documentazione prodotta mediante l'allegato n. 21
alla memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado.
contesta l'esecuzione di detta prestazione da parte del Geom. CP_1 Pt_1
affermando che la domanda presso il Comune di AL AD fu istruita, presentata e curata esclusivamente dal suo amministratore come provato dalla Persona_1
copia della domanda del 28.05.2010 (doc. 9) e dall'integrazione del 27.7.2011 (doc. 10),
sottoscritte entrambe dall' nella anzidetta qualità di amministratore e inoltrate CP_2
al dalla stessa Parte_2 CP_3
proposito questa Corte che ai sensi della normativa regionale al tempo
[...]
vigente (art. 29 della L.R. 18.02.2004 n. 1 “Norme per l'attività edilizia”) la richiesta del rilascio del certificato di agibilità era attività di competenza dell'intestatario del titolo abilitativo.
Conformemente al dettato normativo, nel caso in esame, la quale intestataria CP_1
del permesso a costruire, ha richiesto il rilascio del certificato di agibilità e ciò emerge dalla domanda del 20.05.2010 e successiva integrazione del 27.07.2011, entrambe sottoscritte da in qualità di legale rappresentante (cfr. doc. 9 e 10 Persona_1
fascicolo di primo grado dell'appellata).
In buona sostanza l'appellante non ha provato né di aver istruito e redatto la pratica, né di aver curato la presentazione della domanda.
pagina 15 di 18 Il documento (n. 21) dal medesimo richiamato (dichiarazione di conformità del
28.05.2010) rappresenta unicamente uno dei documenti da allegare al modulo per la presentazione della domanda, ma non prova che la stessa sia stata dal medesimo istruita,
redatta e depositata.
Nessun compenso, quindi, è dovuto da al per detto titolo. CP_1 Pt_1
*****
Sull'accatastamento dell'immobile.
E' pacifico che le parti -per detta attività- abbiano convenuto un compenso complessivo netto a pagare di €.2.000,00 (€.2.476,19 comprensivo di i.v.a., c.p.a., lordo ritenuta d'acconto - cfr. doc. 2 fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado dell'appellante).
Parte appellante afferma di non aver ricevuto alcun compenso per detto titolo.
Parte appellata sostiene, invece, di aver versato un acconto di €.1.000,00 a mezzo assegno bancario n. 5.606.229.803-05 tratto su UB BA Filiale di AB (cfr. doc. 6
fascicolo di primo grado dell'appellata), affermando di non aver corrisposto il residuo saldo di €.1.000,00 stante il mancato rilascio da parte del degli elaborati di Pt_1
accatastamento.
La Corte rileva che agli atti di causa non vi è prova che l'assegno n. 5.606.229.803-05 di cui l'appellata ha prodotto copia (doc. 6 fascicolo di primo grado) sia stato consegnato all'appellante e dal medesimo incassato oppure che sia da imputare al credito in discorso.
Né l'appellata ha provato il dedotto inadempimento dell'appellante.
Al contrario, dall'esame degli documenti versati in atti emerge che nel CP_1
presentare la domanda per il rilascio del certificato di agibilità, vi ha allegato sia copia della dichiarazione di avvenuto deposito della documentazione necessaria per l'accatastamento dell'edificio (sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità), sia l'attestazione comprovante l'avvenuto accatastamento dell'edificio pagina 16 di 18 completa delle relative planimetria, di cui all'evidenza era in possesso.
Nessun inadempimento, è quindi imputabile in tal senso all'appellante che ha quindi diritto di vedersi riconosciuto l'intero compenso pattuito per la prestazione in oggetto.
Sotto tale profilo l'impugnazione merita dunque di essere accolta.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il parziale accoglimento dell'appello nei termini sopra precisati.
Sussistono giusti motivi, dettati dalla parziale soccombenza reciproca (art. 92, co. 2,
c.p.c.), per compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 CP_1
- in parziale riforma della sentenza impugnata (n. 1514/2022 emessa dal Tribunale di
Perugia il 03.11.2022), accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, determina il credito dell'appellante in €.2.476,19 (comprensivo di i.v.a., c.p.a., lordo ritenuta d'acconto);
- condanna in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore CP_1
di della somma di €.2.476,19 comprensivo di i.v.a., c.p.a., lordo Parte_1
ritenuta d'acconto, oltre agli interessi moratori decorrenti dalla data del ricorso per ingiunzione al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Perugia, lì 27 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
pagina 17 di 18 Il Consigliere Relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 18 di 18