Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 9/2024
Oggi 14/02/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Cinzia Ganzerli per la parte ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
L'avv. Ganzerli per le parti ricorrenti dichiara di aderire ai conteggi del depositate nella CP_1 nota finale autorizzata. Insiste nel resto in tutto quanto dedotto e richiesto nei propri scritti difensivi.
L'avv. Lo Guarro insiste a sua volta in tutto quanto eccepito, dedotto ed argomentato nei propri scritti difensivi.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 14/02/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 30/12/2023
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO
( elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GANZERLI C.F._4
Contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.23 le tre dipendenti del convenuto appartenenti CP_1 al personale ATA della scuola con la qualifica professionale di “Collaboratore Scolastico”
[...]
e di “Assistente amministrativa” e ), di provenienza dalle graduatorie Pt_1 Pt_2 Pt_3
1 permanenti, assunti a tempo indeterminato a far data dal 01/09/2016, Parte_1
a far data dal 01/09/2017, a far data dal 01/09/2020, Parte_2 Parte_3 hanno adito il Tribunale di Verona precisando di aver svolto svariati periodi di servizi pre-ruolo prestati nelle scuole in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, il tutto come meglio precisati al punto n. 2 del ricorso introduttivo, lamentando che il mancato riconoscimento dei predetti servizi aveva cagionato una irragionevole disparità di trattamento rispetto al personale omologo assunto a tempo indeterminato, e chiedendo il riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con la condanna della resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera dei ricorrenti in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011, nonché del decreto di ricostruzione carriera già emanato in favore delle ricorrenti.
Chiedono dunque la condanna dell'Amministrazione resistente ad inquadrare:
• la ricorrente a decorrere dall'a.s. 2016/17, anno di assunzione in ruolo Parte_1 quale Collaboratrice Scolastica, a seguito del nuovo inquadramento, nella fascia stipendiale 0-8 anni con l'anzianità maturata di 5 anni 11 mesi e 24 giorni, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle tabelle richiamate annesse al citato
C.C.N.L., o comunque a collocarla nella posizione maturata;
• la ricorrente a decorrere dall'a.s. 2017/18, anno di assunzione in ruolo quale Parte_2
Assistente Amministrativa, a seguito del nuovo inquadramento, nella fascia stipendiale 0-8 anni con l'anzianità maturata di 5 anni 7 mesi e 27 giorni, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle tabelle richiamate annesse al citato C.C.N.L., o comunque a collocarla nella posizione maturata;
• la ricorrente a decorrere dall'a.s. 2020/21, anno di assunzione in Parte_3 ruolo quale Assistente Amministrativa, a seguito del nuovo inquadramento, nella fascia stipendiale 15-20 anni con l'anzianità maturata di 18 anni 4 mesi e 21 giorni, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle tabelle richiamate annesse al citato C.C.N.L., o comunque a collocarla nella posizione maturata;
il tutto con il pagamento delle relative differenze retributive di EURO 8.235,66 (€ 1.054,25
[...]
+ € 2.530,05 + € 4.651,36 ). Parte_1 Parte_2 Parte_3
Si costituisce l'Amministrazione scolastica eccependo la decadenza ex art. 32 L.183/10 e la prescrizione quinquennale dei crediti e chiedendo rigettarsi il ricorso per infondatezza della domanda;
contesta altresì il quantum sui criteri di calcolo, anche per effetto della eccepita prescrizione.
2 La causa, ritenuta di natura documentale e non richiedente attività istruttoria, è stata rinviata all'udienza 30.9.24 nella quale i conteggi sono stati rimodulati al ribasso dalla ricorrente come da verbale di udienza e il resistente è stato autorizzato a depositare una memoria per CP_1 replicare sui conteggi;
la causa è stata quindi rinviata all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex art.83 comma VII° lett. f) D.l.18/20 – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa in data odierna mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state su richiesta esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
L'amministrazione convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione per inosservanza dei termini previsti dagli articoli 32 c. 4 legge 183/10 e articolo 6 della legge 604/66.
Il Ministero osserva, difatti, che erano inutilmente decorsi i termini previsti dall'art. 32 citato per l'impugnazione stragiudiziale.
L'eccezione è infondata, non avendo i ricorrenti impugnato né i termini né i contratti a termine laddove nel presente giudizio i ricorrenti, poi divenuti “di ruolo”, contestano il mancato riconoscimento ai fini sopra indicati dei servizi pre ruolo.
Quanto al merito delle domande qui avanzate vanno richiamati i principi giurisprudenziali stabiliti con le pronunce della Suprema Corte innescate in materia dal contenzioso dei cosiddetti
“precari”, attraverso le quali sono stati fissati i principi di diritto in base al quale ai quali sono state autorevolmente risolte, con approdi condivisibili, le principali questioni di diritto oggetto di discussione.
Si richiamano i principi di diritto posti dalla Corte di Cassazione, che si è pronunciata in materia con la sentenza Cass. civ. sez. lav. – 15.10.19 n. 31150, pubbl. il 28.11.19, la quale ha espressamente stabilito che “l'art. 569 del Dlgs N°297/1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva N°1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due terzi .
Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva, ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore
a termine, poi immesso nei ruoli dell'Amministrazione, l'intero servizio prestato” (conf. Cass. Sez. L
- , Sentenza n. 3472 del 12/02/2020, Rv. 656776 - 02).
3 Pertanto, i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento integrale, sia ai fini giuridici che economici, del servizio pre ruolo dagli stessi svolto ed alle conseguenti differenze retributive nascenti dal diverso inquadramento da far risalire al momento della immissione in ruolo, in applicazione del
C.C.N.L. di settore vigente al momento e di quelli anteriori in concreto applicabili.
Sul punto si osserva, quanto al meccanismo di ricostruzione della carriera applicabile, che siffatto istituto opera riconoscendo al soggetto beneficiario l'anzianità maturata nei servizi pre ruolo svolti, ed inquadrandolo nel gradone maturato, dal momento della immissione in ruolo nel quale l'Amministrazione è tenuta a calcolare e computare i servizi pre ruolo effettivamente svolti e ad inquadrare il beneficiario nel gradone maturato, ad eccezione dei servizi prestati presso scuole paritarie, non riconoscibili e computabili ai fini di cui in domanda: v. Consiglio di Stato 1294/98;
Cass., sent. n. 1035 del 20/01/2014; Tribunale di OR (dr.ssa Pastore;
sent. 30.5.18 n.5233/17);
Corte di Appello di VA (sent. 12.9.18 nn.146 e 147/18 RG); Corte di Appello di FI (sent.
29.5.18 sub 705/16 RG), Tribunale di NA (dr. De Sabbata, sent. 23.8.17 sub 95/17 RG),
Tribunale di IL (n.11593/16 RG, dr.ssa Bertoli), Tribunale di VA (ord. 11.8.17, dr.ssa
Scotto), Trib. EZ (ord. 31.12.16, dr.ssa Calzavara); da ultimo si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. Trib. Roma sent. n. 1241/2020 pubbl. il 06/02/2020; Corte
Appello Roma sent. n. 639/2020 pubbl. il 19/02/2020).
Sulla base degli orientamenti eurounitari, la giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità
(cfr. ad es. Cass. sent. n. 22558/2016), si è attestata negli ultimi anni in senso favorevole al personale scolastico (docente e ATA), disapplicando il principio sancito dall'art. 526 del d.lgs. n.
297/1994, recepito dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo, secondo cui: “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, mentre invece, a norma del disposto dell'art. 79 dello stesso CCNL, al personale assunto a tempo indeterminato (di ruolo), compete una progressione economica in relazione alla maturazione dei periodi di anzianità di servizio (cd gradoni).
Le parti ricorrenti assumono che la normativa italiana - e in particolare quella per il personale
ATA l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) – si pone in contrasto con la richiamata normativa comunitaria.
Nel caso di specie deve riconoscersi il diritto delle parti ricorrenti alla progressione stipendiale secondo il sistema dei cd gradoni, non sussistendo, in linea astratta, specifiche “ragioni oggettive”
4 idonee a giustificare la disparità di trattamento, poiché i ricorrenti hanno operato quasi sempre in ragione di più contratti a termine di durata annuale susseguitisi senza soluzione di continuità e di durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) non rilevando, peraltro, ai fini che ci occupa, la natura dell'incarico, ossia se si è trattato di una supplenza su cd “organico di diritto” o su
“organico di fatto”.
In questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni (comparabilità).
Inoltre, è pacifico che le parti ricorrenti hanno svolto per tutto il periodo del cd pre-ruolo identiche mansioni e funzioni svolte dal personale di ruolo del medesimo profilo professionale, per cui non vi sono ragioni ostative per riconoscerle lo stesso livello di professionalità e il bagaglio di esperienza acquisito dal personale assunto a tempo indeterminato.
Ed, infine, non si deve dimenticare che la disparità di trattamento di cui si tratta è prima giuridica che economica. Ne deriva che i lavoratori hanno interesse ad agire per ottenere l'accertamento del loro diritto al computo a fini retributivi dell'anzianità maturata durante rapporti di lavoro a termine anche prima di raggiungere quella utile a conseguire il passaggio da una posizione stipendiale all'altra (e fino a quando il conseguente credito retributivo non sia prescritto).
Si evidenzia che non sono applicabili alla vicenda in disamina i principi sanciti dalla CGUE con la sentenza Motter del 20.09.2018 in cui si afferma che: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Lo ha chiarito, da ultimo, anche la S. C. di Cassazione (sent. n. 20918/2019) laddove ha affermato che il caso sottoposto alla cognizione della Corte di Giustizia riguardava una docente, e la conclusione a cui è pervenuta la Corte si fonda sulla circostanza che per i docenti a tempo determinato (ma non per gli ATA) si applica la disposizione di favore di cui al combinato disposto degli artt. 489 d.lgs. 297/1994 -rubricata “Periodi di servizio utili al riconoscimento”- e 11, comma
14, l. n.124/1999 in virtù dei quali le prestazioni fornite per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete.
5 Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo
Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale ATA che svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL
Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Da quanto detto consegue la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato e un'amministrazione pubblica e, come specificamente ribadito da ultimo nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C
302/11 a C 305/11, e altri, «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e Per_1 sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Previa disapplicazione dell'art. 569 co.1 d.l.vo 16.4.94 n. 297, deve pertanto riconoscersi ad ogni effetto, in favore delle parti ricorrenti, l'intero servizio effettivo prestato, in forza di contratti a termine, prima della loro immissione in ruolo.
Va, quindi, affermato il diritto delle parti ricorrenti al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo con le decorrenze sopra indicate. Per l'effetto, va affermato il diritto delle medesime parti a percepire le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera nei termini indicati.
Quanto al computo dei relativi periodi per i servizi effettivamente prestati da ciascun ricorrente deve farsi riferimento alle indicazioni contenute nelle note finali del nelle quali vengono CP_5 esposti conteggi che sono poi stati accettati dalla arte ricorrente all'odierna udienza - e così sensibilmente ridotti rispetto alle indicazioni contenute in ricorso - già al netto di eventuali somme prescritte.
6 Ci si riporta alle relative pertinenti e puntuali indicazioni offerte dal Ministero resistente in comparsa di costituzione potendosi prospettare le seguenti decorrenze:
– collaboratrice scolastica Parte_1
1. Gradone 3 - 8, posizione stipendiale pretesa da controparte con ricostruzione “integrale” – dal 09/01/2019 (data della prescrizione) e fino al passaggio al completamento della fascia,
06/09/2019; potrebbe comportare la liquidazione di 8 mesi moltiplicati per la differenza che intercorre tra la posizione stipendiale soppressa “3-8” e la posizione iniziale “0 – 2”.
2. Gradone 9 - 14, posizione stipendiale 9, decorrenza ricostruzione “integrale” dal 07/09/2019 fino al 05/05/2020, data di passaggio rispetto alla normativa vigente;
determinata dalla differenza fra la fascia “9-14” e la fascia “0-8” moltiplicata per 8 mensilità.
– assistente amministrativa Parte_2
1. Gradone 3 - 8, posizione stipendiale pretesa da controparte con ricostruzione “integrale” – dal 09/01/2019 (data della prescrizione) e fino al passaggio al completamento della fascia,
04/10/2021; potrebbe comportare la liquidazione di 33 mesi moltiplicati per la differenza che intercorre tra la posizione stipendiale soppressa “3-8” e la posizione iniziale “0 – 2”.
1. Gradone 9 - 14, posizione stipendiale 9, decorrenza ricostruzione “integrale” dal 05/10/2021 fino al 24/02/2022, data di passaggio rispetto alla normativa vigente;
determinata dalla differenza fra la fascia “9-14” e la fascia “0-8” moltiplicata per 4 mensilità.
- assistente amministrativa passata da ruolo CS Parte_3
1. Gradone 15 - 20, posizione stipendiale pretesa da controparte con ricostruzione “integrale” – dal 01/09/2020 (data passaggio di profilo) e fino al 26/01/2022, data di passaggio rispetto alla normativa vigente;
determinata dalla differenza fra la fascia “15-20” e la fascia “9-14” moltiplicata per 16 mensilità.
2. Gradone 21-27, posizione stipendiale 21, decorrenza ricostruzione “integrale” dal
10/04/2023 fino al 31/12/2023, data indicata da controparte per i calcoli;
determinata dalla differenza fra la fascia “21-27” e la fascia “15-20” moltiplicata per 9 mensilità.
Gli stessi ricorrenti danno atto, all'odierna udienza, di aderire ai conteggi del che, in CP_1 base alla esatta ricostruzione di carriera, con riferimento al calcolo completo degli anni di servizio pre-ruolo prestati dai ricorrenti ed esposti nel ricorso introduttivo, tenuto conto dell'anzianità maturata e dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sollevata da parte resistente, il ricorrente risulta essere creditore nei confronti dell'Amministrazione resistente della somma di euro
4.651,36 così suddivisi: 766,74 per 141,20 per e 2.804,11 per . Parte_1 Pt_2 Pt_3
Se è vero che il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio è “imprescrittibile” è anche vero che sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le differenze retributive azionate, o
7 meglio, l'azione diretta ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento
(ferma la possibilità per il dipendente di far valere le differenze retributive che fossero già “prescritte” ai fini della determinazione degli aumenti retributivi riferibili ai periodi successivi: cfr. Ord. Cass. Sez.
L - n. 10131 del 26/04/2018, Rv. 648729 - 01).
Va escluso infine il cumulo tra interessi e rivalutazione stante il divieto previsto dall'art. 16 della
L. 412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, L. 724/94.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata (esclusa la fase istruttoria), seguono la soccombenza delle
Amministrazioni convenute, venendo compensate nella misura della metà a fronte della notevole riduzione della somma riconosciuta rispetto a quella oggetto di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
• in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo effettivamente prestati, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto
Scuola al personale ATA assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, computando tutti i periodi di effettivo servizio, il tutto nei sensi di cui in parte motiva, e condannando per l'effetto l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai suddetti incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti) nei limiti della prescrizione quinquennale, e pari ad euro 4.651,36 così suddivisi: 766,74 per 141,20 per Parte_1
e 2.804,11 per , oltre a interessi legali e l'eventuale ulteriore somma Pt_2 Pt_3 spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;
• dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite - liquidate nel loro intero ammontare in euro 2.200,00 per compensi oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. forf. 15% - e condanna le parti resistenti in solido tra loro a rifondere alla parte ricorrente la quota residua di metà, che si quantifica in euro 1.100,00, oltre accessori indicati ed oltre ad €
118,50 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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