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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesco L. de Cesare;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 parte ricorrente, elettricista in edilizia, alle dipendenze della ditta Controparte_2
dal 01.08.1988 al 27.10.2003, già titolare di una preesistenza
[...] lavorativa di danno biologico del 4% per altra malattia professionale
(ipoacusia professionale), come da estratto INAIL in atti, lamenta che a seguito di tale attività lavorativa gli è stato riscontrato “ernia discale- lombare in addetto alla m.m.c.”;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia;
ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 12% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La prova orale svolta a mezzo del teste e Testimone_1 Tes_2
ha dato conferma della dinamica lavorativa descritta in ricorso.
[...]
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa.
La domanda è fondata nei termini che seguono, basandosi il giudizio di questo giudice sulle valutazioni del CTU, che appaiono adeguate rispetto all'esame della documentazione addotta dal ricorrente e congrue dal punto di vista logico.
Il consulente ha ritenuto quanto segue: “CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI
Esaminando la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo si rileva che il sig. è affetto da “ernia discale lombare in Parte_1 addetto alla m.m.c.”. Trattasi di infermità documentata da indagini strumentali (RMN Rachide Lombare del 04/03/2023).
Obiettivamente si apprezza una sindrome algo-disfunzionale a carico del rachide lombare irradiata all'arto inferiore sinistro di moderata entità.
L'attività lavorativa svolta, elettricista in edilizia e dal 2003 in proprio come elettricista ed opere murarie, l'ha esposto a continui microtraumi del rachide per attività eseguite con ritmi continui e ripetuti. L'espletamento delle sue mansioni lavorative, mediante utilizzo di strumenti meccanici e vibranti per lo scavo di tracce murarie per
l'installazione di cavi elettrici, il sollevamento delle canaline contenenti i cavi elettrici di peso variabile da pochi centigrammi ad oltre
25 kg, l'inserimento manuale delle stesse nelle tracce precedentemente create e la richiusura della traccia, ha logorato a lungo andare il suo stato di salute, causando l'insorgere delle patologie su descritte.
L'origine tecnopatica della patologia può desumersi non solo dalla sua localizzazione ma anche dal grado evolutivo della patologia in relazione all'età del periziando come anche si desume dalla RMN eseguita.
La patologia degenerativa del ricorrente rientra tra quelle che sono dette malattie da sovraccarico meccanico e che, anche per la loro eziologia multifattoriale, secondo un criterio di certezza o di alta probabilità o di possibilità, possono essere correlate al lavoro svolto.
In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e dell'obiettività rilevata a carico del rachide lombare, valutando le tabelle allegate al D.M. 12/07/2000:
213 Ernia discale del tratto Fino a 12 lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico- fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 5% (cinque per cento) in relazione al danno biologico a carico del rachide lombare che unitamente alla preesistenza del 4% per Ipoacusia Professionale determina un danno biologico complessivo nella misura del 8% (otto per cento)”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura complessiva del 8%, inclusivo del danno biologico del 4% già riconosciuto per altra malattia professionale, con conseguente condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennizzo in sorte capitale, comprensivo di arretrati dalla domanda amministrativa, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di legge.
All'accoglimento del ricorso consegue a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonché delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 1135/2024 RG, ogni contraria Parte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 8%;
- di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico, in considerazione della preesistenza lavorativa, nella misura del 8% in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 800,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesco L. de Cesare;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 parte ricorrente, elettricista in edilizia, alle dipendenze della ditta Controparte_2
dal 01.08.1988 al 27.10.2003, già titolare di una preesistenza
[...] lavorativa di danno biologico del 4% per altra malattia professionale
(ipoacusia professionale), come da estratto INAIL in atti, lamenta che a seguito di tale attività lavorativa gli è stato riscontrato “ernia discale- lombare in addetto alla m.m.c.”;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia;
ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 12% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La prova orale svolta a mezzo del teste e Testimone_1 Tes_2
ha dato conferma della dinamica lavorativa descritta in ricorso.
[...]
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa.
La domanda è fondata nei termini che seguono, basandosi il giudizio di questo giudice sulle valutazioni del CTU, che appaiono adeguate rispetto all'esame della documentazione addotta dal ricorrente e congrue dal punto di vista logico.
Il consulente ha ritenuto quanto segue: “CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI
Esaminando la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo si rileva che il sig. è affetto da “ernia discale lombare in Parte_1 addetto alla m.m.c.”. Trattasi di infermità documentata da indagini strumentali (RMN Rachide Lombare del 04/03/2023).
Obiettivamente si apprezza una sindrome algo-disfunzionale a carico del rachide lombare irradiata all'arto inferiore sinistro di moderata entità.
L'attività lavorativa svolta, elettricista in edilizia e dal 2003 in proprio come elettricista ed opere murarie, l'ha esposto a continui microtraumi del rachide per attività eseguite con ritmi continui e ripetuti. L'espletamento delle sue mansioni lavorative, mediante utilizzo di strumenti meccanici e vibranti per lo scavo di tracce murarie per
l'installazione di cavi elettrici, il sollevamento delle canaline contenenti i cavi elettrici di peso variabile da pochi centigrammi ad oltre
25 kg, l'inserimento manuale delle stesse nelle tracce precedentemente create e la richiusura della traccia, ha logorato a lungo andare il suo stato di salute, causando l'insorgere delle patologie su descritte.
L'origine tecnopatica della patologia può desumersi non solo dalla sua localizzazione ma anche dal grado evolutivo della patologia in relazione all'età del periziando come anche si desume dalla RMN eseguita.
La patologia degenerativa del ricorrente rientra tra quelle che sono dette malattie da sovraccarico meccanico e che, anche per la loro eziologia multifattoriale, secondo un criterio di certezza o di alta probabilità o di possibilità, possono essere correlate al lavoro svolto.
In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e dell'obiettività rilevata a carico del rachide lombare, valutando le tabelle allegate al D.M. 12/07/2000:
213 Ernia discale del tratto Fino a 12 lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico- fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 5% (cinque per cento) in relazione al danno biologico a carico del rachide lombare che unitamente alla preesistenza del 4% per Ipoacusia Professionale determina un danno biologico complessivo nella misura del 8% (otto per cento)”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura complessiva del 8%, inclusivo del danno biologico del 4% già riconosciuto per altra malattia professionale, con conseguente condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennizzo in sorte capitale, comprensivo di arretrati dalla domanda amministrativa, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di legge.
All'accoglimento del ricorso consegue a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonché delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 1135/2024 RG, ogni contraria Parte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 8%;
- di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico, in considerazione della preesistenza lavorativa, nella misura del 8% in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 800,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile