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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2776/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Il Giudice dott. Massimiliano Sturiale , nella causa civile iscritta al n. r.g. 2776/2024
PROMOSSA DA
(PF ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(SP), Brasile,
, (PF ) nata il [...] ad [...], Parte_2 C.F._2
Brasile, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
(PF ) nata il [...] ad [...], Brasile, Persona_1 C.F._3
tutte residenti in [...], Brasile, Rua Presidente Vargas, 194
Tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Angelo Gargano (C.F. , C.F._4
Avv. Alessandro Gargano (C.F. ), ed Avv. stabilito Anelyse C.F._5
Bolpete Ceccolini, congiuntamente e disgiuntamente, presso il cui Studio in Arezzo,
Galleria Valtiberina, 9, eleggono domicilio.
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello
Stato di Roma,
RESISTENTE - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
Pagina 1 INTERVENUTO
In esito all'udienza scritta del 28 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 06 marzo 2024 i ricorrenti, in proprio e nell'interesse del figlio minore convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse Controparte_1
riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di cittadino italiano nato a [...] il [...] Persona_2
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi CP_1
esserne confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati
Pagina 2 - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato a [...] il [...] ( Persona_2
deceduto in data 1981 e non in data 1934 come erroneamente riportato in ricorso) poiché tale avo, che in epoca non precisata si è trasferito in Brasile, si coniugava in seconde nozze con e dalla loro unione nasceva in data 16.04.1936 Parte_3 Per_3
che, si univa in nozze con e dalla loro unione nasceva
[...] Persona_4
e questa a sua volta dalla unione con Parte_1 Persona_5
generavano ; quest'ultima ha generato poi .. Parte_2 Persona_6
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
È appena il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale talché neppure è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio,
Pagina 3 incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole
a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in esame deve osservarsi che parte ricorrente ha dimostrato di aver effettuato un solo accesso al portale del ministero oltretutto datato di oltre due anni fa (2023) e pertanto pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
Pagina 4
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
HI
(PF ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(SP), Brasile,
, (PF ) nata il [...] ad [...], Parte_2 C.F._2
Brasile,
figlia minore (PF ) nata il [...] ad Persona_1 C.F._3
Americana (SP), Brasile cittadini italiani
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
COMPENSA
Le spese del giudizio.
Si comunichi.
Firenze, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Il Giudice dott. Massimiliano Sturiale , nella causa civile iscritta al n. r.g. 2776/2024
PROMOSSA DA
(PF ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(SP), Brasile,
, (PF ) nata il [...] ad [...], Parte_2 C.F._2
Brasile, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
(PF ) nata il [...] ad [...], Brasile, Persona_1 C.F._3
tutte residenti in [...], Brasile, Rua Presidente Vargas, 194
Tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Angelo Gargano (C.F. , C.F._4
Avv. Alessandro Gargano (C.F. ), ed Avv. stabilito Anelyse C.F._5
Bolpete Ceccolini, congiuntamente e disgiuntamente, presso il cui Studio in Arezzo,
Galleria Valtiberina, 9, eleggono domicilio.
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello
Stato di Roma,
RESISTENTE - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
Pagina 1 INTERVENUTO
In esito all'udienza scritta del 28 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 06 marzo 2024 i ricorrenti, in proprio e nell'interesse del figlio minore convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse Controparte_1
riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di cittadino italiano nato a [...] il [...] Persona_2
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi CP_1
esserne confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati
Pagina 2 - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato a [...] il [...] ( Persona_2
deceduto in data 1981 e non in data 1934 come erroneamente riportato in ricorso) poiché tale avo, che in epoca non precisata si è trasferito in Brasile, si coniugava in seconde nozze con e dalla loro unione nasceva in data 16.04.1936 Parte_3 Per_3
che, si univa in nozze con e dalla loro unione nasceva
[...] Persona_4
e questa a sua volta dalla unione con Parte_1 Persona_5
generavano ; quest'ultima ha generato poi .. Parte_2 Persona_6
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
È appena il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale talché neppure è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio,
Pagina 3 incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole
a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in esame deve osservarsi che parte ricorrente ha dimostrato di aver effettuato un solo accesso al portale del ministero oltretutto datato di oltre due anni fa (2023) e pertanto pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
Pagina 4
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
HI
(PF ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(SP), Brasile,
, (PF ) nata il [...] ad [...], Parte_2 C.F._2
Brasile,
figlia minore (PF ) nata il [...] ad Persona_1 C.F._3
Americana (SP), Brasile cittadini italiani
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
COMPENSA
Le spese del giudizio.
Si comunichi.
Firenze, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
Pagina 5