Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2005, n. 16597
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Sentenza 5 agosto 2005

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In relazione all'impugnazione della sentenza di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore, quest'ultimo può assumere la qualità di parte, quando sorga controversia sulla distrazione, restando obbligato, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, a restituire le somme corrispostegli dal soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2005, n. 16597
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16597
    Data del deposito : 5 agosto 2005

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