Sentenza 5 agosto 2005
Massime • 1
In relazione all'impugnazione della sentenza di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore, quest'ultimo può assumere la qualità di parte, quando sorga controversia sulla distrazione, restando obbligato, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, a restituire le somme corrispostegli dal soccombente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2005, n. 16597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16597 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA SO, ZZ ER, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato DE PALMA GREGORIO, con studio in 70125 - BARI, v.le della Repubblica n. 82, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SA AN;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 26316/02 proposto da:
SA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocata FAUSTO BUCCELLATO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DE FILIPPIS, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
CA SO, ZZ ER, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato GREGORIO DE PALMA, con studio in 70125 - BARI, V.le della Repubblica n. 82, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 105/02 del Giudice di Pace di MODUGNO, emessa e depositata il 21/02/02, R.G. 514/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/07/05 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace, in una causa tra IC VA e MA GG ha, tra l'altro, condannato il VA al pagamento delle spese processuali, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Sacino. In esecuzione di questa sentenza, è stata inviata all'avv. Sacino, con raccomandata spedita il 18 febbraio 1997 ma ricevuta il successivo giorno 19, la somma di 480.000, con assegno allo stesso intestato. Nel frattempo con atto di precetto notificato il 21 febbraio, ma portante la data del 17, è stato richiesto dall'GG il pagamento delle spese processuali. A seguito di questo atto il VA ha inviato ulteriori somme. Successivamente, avendo la Corte di Cassazione cassato la sentenza del giudice di pace in questione, AT ZA e TO VA, quali eredi del defunto IC VA, hanno convenuto dinanzi al giudice di pace di Modugno, l'avv. Sacino per ottenere la condanna dello stesso alla restituzione della somma di euro 417, 05 oltre interessi e spese del giudizio. L'avv. Sacino si è costituito, contestando il fondamento della pretesa. Il Giudice di pace ha rigettato la domanda.
Avverso questa sentenza, AT ZA e TO VA propongono ricorso per Cassazione affidato a due motivi. L'avv. Andrea Sacino resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. 2. Con il primo motivo del ricorso principale, il rapporto tra avvocato e cliente, senza inserire un nuovo soggetto nel procedimento, e coesistendo nella richiesta di un ordine al debitore di pagare le spese del processo all'avvocato della parte vincitrice. Ha quindi ulteriormente rilevato che 11 difensore può rinunziare in favore del cliente al proprio diritto alla distrazione delle spese e che nel caso di specie vi era stata un'implicita rinunzia a far valere la distrazione delle spese, poiché la parte aveva direttamente agito in executivis conferendo all'avv. Sacino la procura.
Queste deduzioni si pongono in contrasto con l'art. 93 c.p.c, mentre l'accertamento relativo alla "rinunzia implicita" si fonda su una motivazione apodittica e, dunque, meramente apparente.
2.1. Va innanzi tutto rilevato che, con riguardo alle sentenza pronunziate dal giudice di pace secondo equità, la violazione di norme processuali, quale quella dell'art. 93 c.p.c. relativo alla distrazione delle spese, è censurabile in sede di legittimità. Ciò premesso, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il difensore può assumere la qualità di parte quando sorge controversia sulla distrazione delle spese (v. per es. 18 gennaio 2003, n. 15639 Cass. 10 settembre 2003, n. 13290). Ed ancora che in materia di spese giudiziali, se la sentenza che ha disposto la distrazione è annullata o riformata, il difensore distrattario, legittimato passivo per il capo della distrazione, è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente (Cass. 10 dicembre 2001, n. 15571; Cass. 19.8.1999, n. 8781). Dei principi sopra enunciati il giudice di pace non ha evidentemente fatto applicazione, affermando che l'art. 93 c.p.c. in ogni caso mira a regolare esclusivamente il rapporto tra avvocato e cliente, senza inserire un nuovo soggetto nel procedimento.
L'altra affermazione contenuta nella sentenza impugnata - secondo cui che l'avv. Sacino aveva implicitamente rinunziato a far valere la distrazione delle spese, avendo la parte agito in executivis, proprio per le spese, con il suo patrocinio - appare del tutto apodittica e inidonea a porsi quale ratio decidendi della decisione;
ciò senza considerare che di un'implicita rinunzia non aveva parlato neppure l'avv. Sacino nelle sue difese dinanzi al giudice di pace. Ma anche prescindendo da quest'ultimo profilo, non si comprende come, a fronte di una dichiarazione giudiziale del difensore di distrazione delle spese e di una sentenza che accoglie la richiesta, possa poi ricavarsi un'implicita rinunzia dal fatto che la parte con il patrocinio del difensore già dichiaratosi antistatario, abbia notificato un precetto per le spese (e non, come affermato dal giudice di pace, proceduto in executivis), in un caso, poi, in cui anteriormente alla notificazione del precetto, in esecuzione della sentenza, era stato inviato un assegno intestato all'avv. Sacino per il pagamento delle spese processuali. In altri termini la notificazione del precetto non costituisce argomento che possa giustificare un "implicita" rinunzia da parte dell'avv. Sacino alla distrazione in favore suo degli onorari non riscossi e delle spese che aveva dichiarato di avere anticipato, peraltro, lo si ripete, a fronte di un pagamento (anche se non per la totalità delle spese) già effettuato direttamente a favore dell'avvocato, anteriormente alla notificazione del precetto.
2.2. Nelle difese svolte l'avv. Sacino ha rilevato;
in sostanza che la distrazione delle spese non implica che il difensore debba necessariamente far valere il diritto ai propri compensi nei confronti del soccombente, ben potendosi rivolgersi al proprio cliente. Ciò era accaduto nel caso di specie. La sig.ra GG, soddisfatte le ragioni creditorie del suo legale di fiducia aveva notificato il precetto di pagamento al sig. IC VA. Di ciò era consapevole il difensore degli odierni ricorrenti, tanto che dopo il precetto aveva versato somme alla medesima sig.ra GG. In conclusione, l'azione di restituzione andava azionata nei confronti della sig. GG, che aveva incassato le somme. Queste difese sono infondate. Ed è sufficiente richiamare quanto sopra detto.
3. Con il ricorso incidentale, l'avv. Sacino svolge tre motivi.
3.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 100 c.p.c., deducendo il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. La doglianza è svolta sotto due profili: a) i pagamenti erano stati eseguiti personalmente dall'avv. De Palma, con assegni tratti sui propri conti;
b) i sig.ri TO VA e AT ZA non avevano provato di essere eredi, "non potendosi ritenere soddisfatto l'anzidetto onere attraverso la produzione - contestata dalla difesa della sig.ra GG - di uno stralcio (appena due pagine) della denuncia di successione per giunta in fotocopia".
Entrambe le doglianze sono prive di fondamento.
Quanto alla prima, è singolare contestare - che il pagamento delle, spese di un processo eseguito direttamente dal difensore in esecuzione della sentenza (e di ciò si discute) non sia stato eseguito in nome e per conto dell'assistito e debba anzi considerarsi come pagamento fatto dall'avvocato per suo conto.
Quanto alla seconda, va rilevato che nella sentenza del giudice di pace non si dà conto di alcuna eccezione dell'avv. Sacino circa la titolarità del rapporto quali eredi dei sig. VA e ZA. Il ricorrente incidentale dunque avrebbe dovuto censurare la sentenza per omessa pronunzia, indicando in quale atto aveva proposto l'eccezione e non lamentare che il giudice di pace era sul punto incorso in errore.
In ogni caso, l'eccezione appare un mero espediente difensivo a fronte della produzione sia pure in copia della denunzia di successione.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che comunque era stata richiesta una somma superiore a quella effettivamente versata. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla compensazione delle spese. Questi due motivi restano assorbiti nell'accoglimento del ricorso principale, dovendo il giudice di pace procedere ad un nuovo esame in sede di rinvio.
Per quanto detto dev'essere accolto il ricorso principale, mentre dev'essere rigettato il ricorso incidentale, salvo per quanto riguarda i motivi secondo e terzo che sono logicamente assorbiti secondo quanto sopra detto. La sentenza impugnata dev'essere dunque cassata e rinviata ad altro giudice di pace - che si indica nel Giudice di pace di Bari, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi enunciati, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Bari, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2005