Articolo 23 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Articolo 22Articolo 24
Versione
31 dicembre 1991
Art. 23. (Partecipazione a convegni) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalita' ed emolumenti di qualsiasi natura.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991
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