Sentenza 19 settembre 2022
Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/08/2025, n. 6837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6837 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06837/2025REG.PROV.COLL.
N. 02829/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2829 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Demartis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima, n. 11910 del 19 settembre 2022, resa tra le parti, concernente il risarcimento dei danni conseguenti alla assunzione ritardata come vigile del fuoco.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti l’avvocato Francesco Demartis e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha partecipato al concorso riservato al personale volontario per il reclutamento di 173 vigili del fuoco indetto dal Ministero dell’Interno il 5 novembre 2001, collocandosi in posizione utile in graduatoria. In sede di visita medica per l’accertamento dell’idoneità è stato poi escluso, con provvedimento del 5 novembre 2002, per un deficit della funzione visiva all’occhio destro (4/10) e per la presenza di una lente artificiale all’occhio sinistro.
1.1. Il signor -OMISSIS-ha impugnato l’esclusione e il Tar del Lazio, con la sentenza n. 10 del 2 gennaio 2018, ha accolto il ricorso perché la Commissione a cui aveva demandato di verificare l’effettiva sussistenza delle cause di inidoneità (con ordinanza n. 361 del 2003) non era stata composta diversamente rispetto a quella che aveva proceduto all’accertamento originario. Lo stesso Tribunale ha quindi annullato il provvedimento di esclusione senza tuttavia sindacare l’attendibilità dello stesso.
1.2. Il ricorrente è stato riammesso e sottoposto ad una nuova visita all’esito della quale è stato nuovamente escluso per un deficit visivo di 5/10 ad entrambi gli occhi.
1.3. Anche questa esclusione è stata impugnata dall’interessato. Il Tar ha disposto un’ulteriore verificazione da cui è emerso un deficit diverso (gradi 7/10 e 8/10 ai due occhi). Di conseguenza, con sentenza in forma semplificata n. 6557 del 15 giugno 2020, ha ritenuto sussistente il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di esclusione.
1.4. Il signor -OMISSIS-è stato quindi riammesso alla procedura concorsuale con decreto del 24 giugno 2020. Dopo le visite mediche è stato nominato il 3 settembre 2020 allievo vigile del fuoco, con decorrenza giuridica dal 19 dicembre 2002 ed economica dal 3 marzo 2020.
1.5. A seguito dell’esito del predetto contenzioso, il ricorrente ha poi chiesto il risarcimento del danno conseguente alla sua ritardata assunzione (che avrebbe dovuto essere disposta nel 2001, anno nel quale erano stati assunti gli altri concorrenti).
1.6. Quanto al danno, egli ha dedotto il mancato godimento dal 2001 al settembre 2020 del trattamento economico di vigile del fuoco. Il ricorrente a tal fine ha documentato, in corso di causa, quanto percepito in misura ridotta come dipendente dell’AVIS e di altri datori di lavoro dal novembre 2004 al settembre 2020 ed ha chiesto anche il riconoscimento delle differenze relative alla contribuzione previdenziale, nonché il risarcimento del danno per “ perdita di chance”, sia sul piano patrimoniale che su quello non patrimoniale.
2. Il Tar del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto non fondata la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il risarcimento per l’intero periodo pari a 18 anni
2.1. In particolare, secondo lo stesso Tribunale, il ricorrente avrebbe avuto diritto all’assunzione, ma non alla retribuzione. Con la prima sentenza n. 10 del 2018 non era infatti stato riconosciuto tale diritto, ma solo il vizio di composizione della commissione medica (con conseguente effetto conformativo di procedere all’accertamento di idoneità con organo valutativo in diversa composizione). In sostanza, la sentenza non aveva accertato la spettanza del bene della vita. Ed in ogni caso, l’originaria esclusione era anche dipesa dalla pseudofachia chirurgica, cioè dalla presenza di una lente artificiale inserita nell’occhio sinistro, tanto che anche il giudizio in sede di riesame da parte della Commissione per effetto dell’ordinanza n. 361 del 2003, benché annullato per illegittima composizione della stessa, nella sua oggettività negava nuovamente, per la seconda volta, l’adeguatezza della “capacità visiva”.
2.2. In relazione alla valutazione del comportamento dell’Amministrazione, il Tar ha anche rilevato come il ricorrente, pur avendo avuto respinta nel 2003 la sua istanza di sospensione del provvedimento di esclusione, non aveva fatto appello cautelare, rispondendo solo nel 2015 alla comunicazione del possibile decreto di perenzione.
2.3. Il Tar ha invece ritenuto fondata la domanda risarcitoria per i periodi successivi alla sentenza n. 10 del 2018 limitatamente al danno patrimoniale derivate dal mancato guadagno e commisurato alle differenze retributive relative ai periodi immediatamente successivi alla sentenza citata, che corrispondevano all’intero anno 2018, all’intero anno 2019 e, infine, alla frazione dell’anno 2020 antecedente alla nomina, avvenuta il 3 settembre dello stesso anno. Dalla sentenza del 2018 sarebbe derivato infatti il vincolo per l’Amministrazione di riammettere il ricorrente alla procedura concorsuale e di attivare il sollecito riesame medico relativo alla sua capacità visiva. Tuttavia, il decreto ministeriale che ha disposto la sua riammissione è stato adottato, con ingiustificato ritardo, soltanto il 3 aprile 2019 vale a dire dopo circa 15 mesi dal deposito della sentenza. Il successivo giudizio medico di inidoneità psicofisica è stato poi rapidamente espresso con il verbale n. 47 del 16 aprile 2019 della Commissione Medica incaricata. La conseguente esclusione è stata quindi impugnata dal ricorrente ed annullata dalla sentenza del 15 giungo 2020, n. 6557, la quale, diversamente dalla precedente del 2018, si è pronunciata sulla inattendibilità della valutazione medica effettuata, disponendo l’annullamento retroattivo del verbale di riesame. Cosicché, secondo il giudice di primo grado, con riguardo al periodo intercorso tra quest’ultimo accertamento e l’assunzione del ricorrente nei vigili del fuoco sarebbe stata meritevole di riconoscimento e tutela risarcitoria la lesione del diritto all’assunzione.
2.4. In definitiva, il Tar ha quindi concluso che le differenze retributive a cui commisurare il danno da mancato guadagno per ritardata assunzione fossero le seguenti: euro 1.931,72 per l’anno 2018, euro 6.679,28 per l’anno 2019, euro 4.566,65 per l’anno 2020. per un totale di euro 13.177,65. Alla relativa condanna ha poi aggiunto rivalutazione ed interessi, accessori del credito, spettano in modo cumulativo, a decorrere dalla data della proposizione del ricorso e fino al saldo.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS- sulla base dei motivi di gravame di seguito sinteticamente indicati:
i) il Tar avrebbe erroneamente individuato l’assenza del giudizio di spettanza anche prima della sentenza del 2018, confondendolo con il ritardo avvenuto nell’affermazione del diritto (intervenuto a decorrere dalla stessa decisione). D’altra parte, al ricorrente erano stati rilasciati due certificati da strutture pubbliche nel periodo pregresso che attestavano la sua idoneità;
ii) il giudice di primo grado avrebbe non correttamente utilizzato i primi due giudizi tecnici (da parte della Commissione) per escludere la colpa dell’Amministrazione (nel corso della prima visita era emersa la questione del cristallino artificiale, nella seconda solo il deficit visivo), senza considerare l’erroneità delle stesse;
iii) l’appellante non è stato inerte fino al 2018 perché dalla proposizione del ricorso nel 2002 si è attivato sia in occasione della richiesta cautelare, poi respinta nel 2003, sia manifestando interesse in riscontro alla possibile perenzione;
iv) il Tar ha limitato non correttamente il risarcimento alle sole differenze retributive escludendo quelle contributive (senza peraltro motivare sul punto);
v) la limitazione del risarcimento alla mancata retribuzione senza riconoscimento del danno esistenziale sarebbe scollegata dal rilievo della subita perdita di status di dipendente pubblico (in attesa dell’assunzione ha svolto lavori a carattere temporaneo con soggetti privati e con effetti sul piano della serenità familiare);
vi) il Tar avrebbe erroneamente fatto decorrere gli interessi e la rivalutazione non dal momento della dovuta percezione ma dal momento della domanda.
4. L’appellante ha poi depositato ulteriori documenti e memorie.
5. Con ordinanza n. 2953 del 7 aprile 2025 questa Sezione ha rilevato che la notifica dell’appello era stata effettuata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e non già dell’Avvocatura generale dello Stato ed ha quindi disposto la rinnovazione della stessa.
5.1. In adempimento della suddetta ordinanza parte appellante ha depositato il 27 aprile 2025 la notifica ritualmente effettuata.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere in giudizio il 5 maggio 2025 ed ha depositato una successiva memoria.
7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 5 giugno 2025.
8. L’appello è solo in parte fondato.
9. Vanno preliminarmente condivise le considerazioni del Tar in ordine al rilevo temporale del periodo oggetto di risarcimento, precisando che nel caso di specie non si fa riferimento alla mancanza di sinallagmaticità tra prestazione e retribuzione, stante che nella specie essa non è stata in alcun modo affermata, ma si tratta di un'azione risarcitoria di natura extracontrattuale per ritardata assunzione.
9.1. In questa prospettiva va dunque considerata corretta l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui la sentenza dello stesso Tar n. 10 del 2018 non si sarebbe conclusa con una pronuncia che si è espressa in ordine alla spettanza del bene della vita (l’assunzione), con ciò non potendosi quindi configurare un danno aquiliano né per l’intero, né sotto forma di perdita di chance (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 591).
9.2. In concreto, nel periodo successivo al giudizio medico di non idoneità per insufficienza del “visus” di cui al verbale della Commissione medica n. 97 dell’11 novembre 2003 (eseguito in esito all’ordinanza del Tar n. 361 del 2003) e fino alla citata sentenza 2018, non può ritenersi sussistente la colpa dell’Amministrazione per non avere anticipato i tempi di un ulteriore riesame e dell’eventuale assunzione anziché attendere l’esito del medesimo giudizio.
9.3. D’altra parte, lo stesso Tribunale, preso atto del riesame della Commissione medica, aveva
respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 5729 del 17 novembre 2003 “…alla luce delle risultanze della disposta visita medica di revisione che non sussistano le condizioni per l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento di esclusione impugnato” (ordinanza che non è stata impugnata dal ricorrente).
9.4. In questo quadro, non può dunque essere riconosciuto all’appellante il risarcimento del danno da ritardata assunzione nel periodo pregresso, fino alla citata sentenza n. 10 del 2018.
10. Ciò premesso, deve invece ritenersi fondata la doglianza di parte appellante relativa al mancato riconoscimento, nel periodo positivamente considerato dal Tar ai fini risarcitori, delle differenze contributive. Queste ultime devono essere aggiunte a quelle retributive in quanto il mancato guadagno derivante dall’assunzione non consiste solo nella retribuzione prevista.
10.1. La potenziale e presumibile diversità dei regimi contributivi e previdenziali anche in relazione ad una concorrente ed inferiore occupazione costituisce infatti una obiettiva ragione di pregiudizio di cui la posta risarcitoria deve tener conto.
10.2. D’altra parte, il lucro cessante da mancata assunzione non può corrispondere all'intero importo degli stipendi non percepiti, in quanto ciò si tradurrebbe in un vantaggio eccessivo per l'interessato, il quale nel periodo di mancata assunzione non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative in quell'impiego, potendo rivolgerle alla cura d'ogni altro proprio interesse, sia sul piano lavorativo che del perfezionamento culturale e professionale per potere accedere ad altro impiego (cfr. Cons. Stato, 2 ottobre 2023, n. 8633; sez. II, 14 ottobre 2021, n. 6915; Cass., sezione lavoro, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28380, che delineato puntualmente il quadro giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno da ritardata assunzione). Per questa ragione, il Tar ha scomputato l’aliunde perceptum , il che comporta che anche gli aspetti contributivi devono essere considerati in relazione a tali differenze.
11. Quanto agli interessi e alla rivalutazione, gli stessi sono dovuti dal momento della domanda in quanto obbligazioni accessorie rispetto a quella principale azionata. Pertanto, ne seguono le sorti anche con riferimento alla decorrenza.
12. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto limitatamente al riconoscimento delle differenze contributive nel periodo considerato dal Tar ai fino risarcitori e, per l’effetto, sul punto va accolto il ricorso di primo grado.
13. Tenuto conto della natura interpretativa della controversia le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.