Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 30 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 9978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9978 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09978/2025REG.PROV.COLL.
N. 03070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3070 del 2025, proposto dal Ministero della Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , e dalla Università degli Studi di Perugia, in persona del Rettore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
RE LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Petrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IA OT e OD IA, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 955/2024;
Visti il ricorso in appello principale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RE LE e di NA IN;
Visto l’appello incidentale di RE LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. NI Di CA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnata in via principale dal Ministero della Università e della Ricerca e dalla Università degli Studi di Perugia e in via incidentale dal dott. RE LE la sentenza in epigrafe, con la quale l’adito TAR dell’Umbria, sezione prima, ha accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, limitatamente ai motivi primo, terzo e quarto motivo, i restanti respingendoli, nel giudizio avente ad oggetto l’annullamento degli atti afferenti alla selezione per la copertura di n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della L. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia per il settore concorsuale 08/D1 “Progettazione architettonica”, profilo SSD ICAR/16 “Architettura degli interni e allestimento.
2.- La suddetta procedura è stata indetta con decreto rettorale n.1929 del 5 agosto 2021. La Commissione esaminatrice, nominata in data 8 novembre 2021 con D.R. n.2761/2021, si è riunita in sessione telematica il 23 novembre 2021, e nell’allegato 1 al Verbale n.1 ha individuato i criteri di valutazione; conformemente alla previsione di cui all’art. 6 del bando, poiché i candidati che avevano presentato domanda erano meno di sei, è stata omessa la valutazione preliminare. Quindi i candidati sono stati convocati per il 14 dicembre 2021 in modalità telematica, per la discussione dei titoli e della produzione scientifica e per la prova di lingua. In data 27 dicembre 2021, è stato pubblicato il decreto rettorale n.3175 del 27 dicembre 2021 di approvazione degli atti della selezione, con il quale è stata dichiarata idonea la candidata dott.ssa NA IN; successivamente ad apposita istanza di accesso, il dott. LE ha preso visione dei verbali recanti i criteri di valutazione, le successive operazioni di esame dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati con i relativi punteggi e infine della graduatoria, cosi apprendendo che la dott.ssa NA IN, vincitrice della procedura, ha conseguito il punteggio di 68,75 punti, mentre la seconda, la dott.ssa IA OD, ha ottenuto complessivi 67,25 punti. Il dott. RE LE, collocatosi in terza posizione, ha conseguito 52,50 punti; infine, la dott.ssa OT IA 41,00 punti.
3.- Il ricorso di primo grado era affidato a quattro motivi di censura:
I. Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010, dell’art. 3 del D.M. n. 243 del 25.05.2011; dell’art.6 del D.R. n.1929 del 05.08.2021; dei criteri determinati con verbale n.1 e relativo allegato n.1 del 23.11.2021 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, illogicità, incoerenza, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria - Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza .
La Commissione esaminatrice avrebbe erroneamente ritenuto valutabili le pubblicazioni n. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 della dott.ssa IN e la n. 4 presentata dalla dott.ssa OD, opere collettanee redatte da più autori, in nessuna delle quali era riconoscibile l’apporto individuale della candidata.
II. Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010; dell’art. 3 del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; dell’art.6 del D.R. n.1929 del 05.08.2021; dei criteri determinati con verbale n.1 e relativo allegato n.1 del 23.11.2021; dell’art.97 della Costituzione; degli art. 1 e 3 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni, anche in relazione ai principi generali di valutazione enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, richiamati dall’art. 24 della L. 240/2010 .
La Commissione avrebbe erroneamente omesso di valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, ad onta dell’espressa previsione di tale incombente sia nell’art. 3, comma 3, del D.M. 243/2011, sia nell’art. 6 del bando di selezione.
III. Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010; dell’art. 3 del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; dell’art.6 del D.R. n.1929 del 05.08.2021; dei criteri determinati con verbale n.1 e relativo allegato n.1 del 23.11.2021; dell’art.5 del D.R. 829 del 31.5.2016 recante “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” dell’Università degli Studi di Perugia; dei principi generali in tema di motivazione, correttezza e di imparzialità anche in relazione ai principi generali di valutazione enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori; del D.M. 4.10.2000 e relativo allegato 8 (SSD ICAR/16). Violazione della par condicio tra i candidati, illegittimità derivata e sviamento .
La Commissione esaminatrice ha valutato i titoli dei candidati utilizzando illegittimamente quale criterio di valutazione la “coerenza con le attività oggetto della procedura” in violazione del cd. divieto di profilatura del bando di selezione, anche in considerazione del fatto che sia l’art. 24, comma 2, della L. 240/10, sia l’art. 2, comma 1, del D.M. 243/2011 precisano che la valutazione sarà effettuata con riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, e dunque l’indicazione delle attività da svolgersi in sede di contratto di ricerca avrebbe dovuto avere valenza esclusivamente informativa.
IV. Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010; dell’art. 3 del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; dell’art.6 del D.R. n.1929 del 05.08.2021; dei criteri determinati con verbale n.1 e relativo allegato n.1 del 23.11.2021; dell’art.97 della Costituzione; degli art. 1 e 3, L. 241/1990 e successive modificazioni, anche in relazione ai principi generali di valutazione enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori; Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, incoerenza, disparità di trattamento, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza .
La Commissione ha errato nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati sotto molteplici profili: innanzitutto è stata omessa la valutazione comparativa imposta dal D.M. 243/2001. Inoltre, sia la valutazione delle pubblicazioni che della produzione scientifica dei candidati, oltre a non dar conto della collegialità dei punteggi attribuiti, sarebbe arbitraria e affetta da difetto di motivazione e istruttoria per l’assenza di criteri di valutazione analitici fissati a monte, nonché di appositi sotto-criteri. Inoltre, dallo specifico confronto tra le valutazioni attribuite al ricorrente e alla vincitrice della procedura, risulterebbe che è stato introdotto immotivatamente un criterio di valutazione non previsto dalla lex specialis , ovvero l’intensità e la continuità temporale, criterio che sia il D.M. 243 del 2011 che l’allegato 1 al verbale del 23 novembre 2021 prevedono come riferito solo alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e non già ai punteggi da attribuirsi ai suoi titoli di carriera.
4.- L’adito Tribunale, dopo avere respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle Amministrazioni intimate per mancata allegazione della prova di resistenza da parte del ricorrente, ha accolto il primo motivo di ricorso sul rilievo della erroneità della valutazione del criterio di valutazione d) delle pubblicazioni collettanee della vincitrice e della dott.ssa OD: secondo il primo giudice è infatti evidente che la valutazione e l’attribuzione di un punteggio ad una pubblicazione a cui hanno partecipato più autori siano condizionate in linea di principio alla puntuale individuazione dello specifico contributo fornito dal candidato allo scritto, senza tuttavia che ciò possa condurre, nella procedura in questione, alla esclusione delle pubblicazioni contestate in ragione delle specifiche previsioni stabilite dalla Commissione con valenza autolimitativa.
Il TAR ha invece respinto il secondo motivo, non condividendo la lamentata, omessa effettuazione della valutazione analitica e comparativa sulla consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati.
Nell’esaminare congiuntamente il terzo e il quarto motivo, il primo giudice ha da un canto escluso che si sia verificata la mancanza di una effettiva valutazione comparativa tra i titoli e le pubblicazioni dei singoli candidati, ma dall’altro canto ha tuttavia ritenuto che nella selezione in contesa è mancata la analitica valutazione con specifico riferimento ai titoli di carriera, a cui è stato assegnato un mero punteggio numerico corredato da un giudizio sintetico, peraltro caratterizzato esclusivamente da criteri di valutazione integrativi che, oltre a non trovare riferimenti nella lex specialis e nell’allegato 1 al verbale 1, risultano ingiustamente discriminatori e poco coerenti con la procedura in oggetto .
Ai fini del riesercizio del potere, il TAR ha previsto specifici principi conformativi: L’Università di Perugia dovrà nominare una nuova Commissione in diversa composizione, che, nella fase di riedizione del potere, dovrà rinnovare parzialmente la procedura nel rispetto dei criteri di cui sopra, attribuendo nuovi punteggi alle pubblicazioni collettanee della Dott.ssa IN e della Dott.ssa OD, ed operando una nuova valutazione dei titoli di tutti i candidati, emendata dai vizi sopra riscontrati .
5.- L’appello principale del Ministero della università e della ricerca e della Università degli studi di Perugia lamenta:
I. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - STRARIPAMENTO DI GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 6 C.P.A. - INAMMISSIBILITÀ DELL’ORIGINARIO RICORSO PER MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA DI RESISTENZA.
Il TAR Umbria, nell’accogliere il primo motivo di ricorso, avrebbe ingiustamente e illegittimamente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata in primo grado dalle Amministrazioni intimate, per mancato superamento della prova di resistenza da parte del ricorrente.
Inoltre, esondando dai limiti del sindacato allo stesso spettante, sarebbe anche andato oltre, stabilendo che l’apporto individuale non era stato valutato dalla Commissione e che “ dunque avrebbe dovuto attribuire il punteggio relativo all’apporto individuale del candidato a ciascuna pubblicazione, riducendolo proporzionalmente in ragione del numero degli autori. Se 5 punti (il massimo) dovevano attribuirsi in caso di autore singolo, allora avrebbero dovuto assegnarsi 2,5 punti in caso di due autori, 1,6 punti in caso di tre autori, 1,25 in caso di 4 ”. In pratica, il primo giudice si è sostituito alla Commissione, dettando altresì un nuovo criterio e il conseguente punteggio, sostitutivo di quello di cui alla lettera d), per la valutazione delle pubblicazioni collettanee, senza averne dichiarato l’illegittimità e in aperta violazione del divieto di cui all’art.7 co. 6 c.p.a..
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 CO. 2 LETT. A) L. N. 240/2020 - PIENA LEGITTIMITÀ DEL BANDO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.
III. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - STRARIPAMENTO DI POTERE PER SOSTITUZIONE DEL G.A. NELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALI TECNICHE RISERVATE ALLA P.A.
Nell’accogliere parzialmente il secondo e il terzo motivo, il primo giudice avrebbe travisato i fatti, omettendo di considerare che la ricostruzione del profilo di studioso proprio di ciascun candidato vi era in realtà stata e che la medesima era individuata nel “GIUDIZIO COMPLESSIVO” reso dalla Commissione per ciascun candidato al termine della valutazione dei relativi titoli e delle relative pubblicazioni e le ragioni sottese all’attribuzione dei singoli punteggi sono state comunque evidenziate, e quindi motivate, così da consentire, in ossequio al principio di trasparenza, l’effettuazione di un controllo in ordine alla legittimità dell’esercizio dall’azione amministrativa.
6.- Oltre a resistere all’appello principale delle Amministrazioni intimate, l’originario ricorrente ha proposto impugnativa incidentale avverso i capi della sentenza non satisfattivi delle sue pretese, mirando alla riforma della sentenza nel senso della esclusione in toto dalla procedura delle pubblicazioni numero 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 della vincitrice CC e di quella numero 4 della concorrente TT.
Inoltre, ha lamentato la omessa valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati e la omessa e difforme valutazione delle 15 pubblicazioni dei candidati.
7.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
8.- Alla udienza pubblica del 21 ottobre 2025, la causa è passata in decisione.
9.- L’appello principale va accolto, mentre quello incidentale va respinto.
10.- Il primo motivo di ricorso in primo grado contestava i punteggi attribuiti dalla Commissione di valutazione alle pubblicazioni in collaborazione prodotte dalle controinteressate dott.sse IN e OD, assumendo che la premessa apposta dalla Commissione all’attribuzione di detti punteggi, e cioè che nelle pubblicazioni vi sarebbe la “riconoscibilità dell’apporto individuale” di ciascun coautore o comunque delle due suddette candidate, non risponderebbe al vero, con la conseguenza, a dire del ricorrente, che nessuna di tali pubblicazioni poteva essere valutata dalla Commissione.
La statuizione del TAR va anzitutto riformata nella parte in cui indica alle parti, in vista del riesercizio del potere valutativo, un criterio di giudizio nemmeno adombrato dal ricorrente in primo grado, il cui scopo principale era solo quello di ottenere lo stralcio totale delle pubblicazioni, affinché non venissero valutate nemmeno in parte.
Pertanto, il capo di sentenza in cui si afferma che “ è evidente, infatti, che la valutazione e l’attribuzione di un punteggio ad una pubblicazione a cui hanno partecipato più autori siano condizionate in linea di principio alla puntuale individuazione dello specifico contributo fornito dal candidato allo scritto. Senonché il riconoscimento della validità di tale principio non conduce nella procedura in esame all’esclusione delle pubblicazioni contestate in ragione di specifiche previsioni stabilite dalla Commissione con valenza autolimitativa ” va senz’altro riformato, debordando dai limiti della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Anche nel merito, ad ogni modo, la pronuncia è scorretta e merita quindi di essere riformata.
L’Allegato n. 1 al Verbale n. 1 della Commissione, nella parte relativa ai “CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, A SEGUITO DELLA DISCUSSIONE, AI TITOLI E A CIASCUNA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAI CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE”, ha previsto che “ In ordine alla produzione scientifica, la Commissione … procederà ad attribuire un punteggio compreso da 1 a 5 a ciascuna pubblicazione, risultante dalla media della valutazione dei criteri sopra indicati con riferimento alla valutazione preliminare delle pubblicazioni stesse, declinati in base alla griglia valutativa di seguito riportata: … ”.
I criteri ai quali la disposizione in esame rinvia sono quelli indicati nella precedente sezione del medesimo Allegato n. 1, rubricata “CRITERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE PRELIMINARE”, che nella sotto-sezione relativa alla “Valutazione preliminare della produzione scientifica” ha stabilito, al punto 2, che “ La Commissione selezionatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri: a) originalità, innovatività …. ; b) …. ; c) …. ; d) determinazione analitica … dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione ”.
Il successivo punto 3 ha previsto che “ la Commissione stabilisce i seguenti criteri al fine di individuare l’apporto individuale dei candidati nelle pubblicazioni svolte in collaborazione con altri autori: attribuzione espressa dell’apporto individuale; in caso di mancata attribuzione espressa, la commissione decide di valutare l’apporto come paritetico tra gli autori ”.
Coerentemente con tali previsioni, in sede di valutazione delle pubblicazioni scientifiche (cfr. All. n. 2 al Verbale n. 3) prodotte da ciascun candidato, la Commissione ha dunque provveduto ad attribuire a ciascuna di esse un punteggio, corrispondente alla media dei punteggi attribuiti per ciascuno dei quattro parametri sopra indicati: l’ultimo dei quali, come visto – ovvero, quello 5 sub d) – è costituito dall’apporto individuale reso dal candidato ad ogni singola pubblicazione dallo stesso prodotta.
La Commissione, inoltre, ha valutato le pubblicazioni collettanee in cui non vi era l’attribuzione espressa dell’apporto individuale, ma in cui sicuramente era riconoscibile l’apporto individuale, considerando l’apporto come paritetico.
Ciò sta significare che la Commissione, nell’attribuire il punteggio, ha applicato un criterio di proporzionalità che ha tenuto conto del numero degli autori, di talché ha attribuito un punteggio più alto alle pubblicazioni con meno autori (es. 4 punti lavoro con 2 autori) e meno alto a quelle con più autori (3 punti lavoro con 3 autori).
Tale modus operandi appare al collegio del tutto corretto, sia perché rispettoso del principio di proporzionalità, sia perché in linea con i criteri generali del bando di concorso.
Ad ogni modo, va ribadito che il ricorrente in primo grado non ha censurato sotto tale aspetto l’attribuzione di punteggio, limitandosi per vero a richiedere la esclusione in toto delle pubblicazioni.
Ritiene quindi il collegio che stante la chiara previsione dei criteri e la necessità di attribuire un punteggio, la soluzione applicata dall’Amministrazione sia l’unica legittima in quanto consente di seguire lo stesso metodo valutativo per tutti i candidati.
Correlativamente, va quindi respinto il primo motivo di appello incidentale teso a suffragare la tesi estrema che i contributi degli autori non erano enucleabili e quindi non valutabili in toto .
11.- Anche il capo concernente l’accoglimento parziale del secondo e del terzo motivo di ricorso merita di essere riformato.
La lamentata illegittimità riguarda i giudizi resi dalla Commissione in sede di valutazione dei titoli della dott.ssa IN, e in particolare: dottorato di ricerca, attività di formazione e ricerca e attività convegnistiche, in quanto motivati in base al relativo grado di coerenza non solo con il settore scientifico-disciplinare del posto da ricercatore messo a concorso (ICAR/16), ma anche con l’attività di ricerca descritta nell’Allegato n. 1 al bando di concorso: il che avrebbe integrato, secondo il ricorrente, una violazione del dovere di “profilatura” di cui all’art 24 co. 2 lett. a) L. n. 240/2010.
Al contrario di quanto ritenuto dal TAR, emerge invero in trattazione che la ricostruzione del profilo di studioso proprio di ciascun candidato vi è stata, dovendo essere individuata nel “GIUDIZIO COMPLESSIVO” reso dalla Commissione per ciascun candidato al termine della valutazione dei relativi titoli e delle relative pubblicazioni. Inoltre, anche le ragioni sottese all’attribuzione dei singoli punteggi sono state evidenziate e motivate.
Non può infatti ritenersi, come affermato da consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che i punteggi numerici possano essere qualificati come privi di motivazione, oppure insufficienti, dovendo essi essere esaminati e valutati nella loro ragionevolezza unitamente ai giudizi complessivi che vi hanno fatto seguito.
È del tutto errato affermare, inoltre, che i suddetti punteggi e giudizi siano stati attributi in modo “non analitico”, essendo stati resi dalla Commissione con riferimento a ciascuna categoria di titoli.
Anche il principio del divieto di profilatura, assolutamente da condividere sul piano astratto, è stato scorrettamente ravvisato e applicato dal TAR al caso all’esame, in quanto difetta il necessario presupposto fattuale dell’essere la selezione, quale non è certamente questa, costruita su misura del curriculum vitae di determinati candidati e da cui discende l’esplicito divieto, posto dal legislatore, alla messa a concorso di specifici profili professionali, individuandosi come unici elementi atti a delimitare legittimamente il tipo di posto da ricoprire, in coerenza con l’art. 24 comma 2 della L. 240/2010, il settore concorsuale di riferimento (nel caso di specie, 08/D1 - Progettazione architettonica) e, eventualmente, uno o più settori-scientifico disciplinari (nel caso di specie, ICAR/16).
Nella procedura in esame, la suddetta disciplina di legge è stata pienamente rispettata, avendo l’Università individuato il posto da ricoprire, sia nel bando che nel relativo Allegato n. 1, esclusivamente in funzione di un determinato settore concorsuale e di un determinato settore scientifico-disciplinare.
12.- Da respingere sono invece i restanti motivi di appello incidentale.
In relazione alla omessa valutazione, da parte della Commissione selezionatrice, della “consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati” di cui all’art. 3 co. 3 del D.M. n. 243/2011, richiamato anche nell’art. 6 del bando della selezione e nell’Allegato 1 al Verbale n. 1 dei lavori della Commissione, va anzitutto ricordato che la produzione scientifica globale dei candidati doveva essere valutata dalla Commissione non solo sotto il profilo meramente numerico della sua “consistenza complessiva”, ma anche in relazione alla sua “intensità” (ossia, tenendo conto anche del suo spessore scientifico: ben diverso, ad esempio, a seconda che venga in rilievo una monografia o un articolo su rivista, magari in concorso con altri autori) e “continuità temporale” (ossia, della sua distribuzione nel tempo, onde evitare un’indebita e strumentale proliferazione di pubblicazioni a ridosso dell’emissione del bando).
Inoltre, sia il bando della selezione che l’Allegato n. 1 al Verbale n. 1, erano assolutamente chiari nel prevedere le condizioni in base alle quali si sarebbe proceduto alla valutazione preliminare dei candidati e nel cui ambito avrebbe dovuto trovare svolgimento anche la “valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati”. Tali previsioni non sono state oggetto di una specifica impugnazione da parte del ricorrente in primo grado, di talché il motivo di appello presentato avverso il capo della sentenza del Tar, con il quale è stato rigettato il relativo motivo di ricorso e nel quale appunto si dà conto dell’incontrovertibile previsione dell’art.6 del bando - “tale modus procedendi è stato imposto dal bando” – non può trovare in questa sede accoglimento.
Sia il Bando che l’Allegato n. 1 al Verbale n. 1 stabilivano infatti in modo chiaro che la valutazione preliminare dei candidati, nel cui ambito avrebbe dovuto attuarsi la valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, dovesse aver luogo solo in presenza di un numero di candidati superiore a sei, poiché funzionale all’individuazione dei sei candidati da ammettere alla discussione. Infatti, l’art. 6 del Bando prevedeva che “effettuata la verifica dell’ammissibilità dei candidati, ove i candidati ammessi siano in numero maggiore di sei, la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati stessi, effettuata con motivato giudizio analitico espresso sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica […] La valutazione preliminare è finalizzata alla ammissione alla successiva discussione pubblica ... dei titoli e della produzione scientifica dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità.” È proprio in forza di tali previsioni che la Commissione Giudicatrice ha dato atto del fatto che il numero delle domande pervenute era inferiore a sei e, per l’effetto, non ha dato corso alla valutazione preliminare. Ne consegue che la Commissione non è incorsa in alcuna omissione, anche perché dalla lettura dei criteri enucleati (“criteri relativi alla valutazione preliminare” composto dalla “valutazione preliminare dei titoli e dei curriculum” e dalla “valutazione preliminare della produzione scientifica” e “criteri per l’attribuzione del punteggio, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione”) emerge chiaramente che, a seguito della discussione, la valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica non era contemplata. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall’appellante incidentale, dal Verbale n. 3 si evince che all’esito della valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, la Commissione ha formulato un giudizio complessivo per ciascun candidato, in cui è stata valutata anche la produzione scientifica complessiva.
In conclusione, deve ritenersi che l’appello incidentale costituisca solo un tentativo volto ad ottenere una inammissibile riedizione del potere valutativo della Commissione basata su parametri non meglio precisati, o addirittura a sollecitare una ancor più inammissibile sostituzione di questo giudice all’amministrazione, senza fornire alcun argomento fondato a sostegno della erroneità dei criteri previsti dal bando e senza fornire una concreta dimostrazione del superamento della prova di resistenza, atteso il forte iato che separa la posizione del ricorrente in primo grado dalla vincitrice, come si è precisato in premessa.
13.- In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, l’appello principale va accolto e, per l’effetto, in riforma della riforma impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Va invece respinto l’appello incidentale.
14.- Le spese del giudizio sono liquidate nella misura indicate in dispositivo sulla base della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della riforma impugnata, respinge il ricorso di primo grado;
respinge l’appello incidentale;
condanna l’originario ricorrente/odierno appellante incidentale a rifondere in favore del Ministero della università e della ricerca e dell’Università degli Studi di Perugia le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge;
condanna l’originario ricorrente/odierno appellante incidentale a rifondere in favore della controinteressata le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
NI Di CA, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI Di CA | TO PA |
IL SEGRETARIO