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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5559/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1941/2024 emessa in data 13.11.2024 e pubblicata il 15.11.2024, vertente
TRA
Avv. (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da se stesso, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Angela Nittolo;
APPELLANTE
E
P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 Il procuratore dell'appellante ha concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c. del 9.1.2024, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la
[...]
impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione di CP_1
ipoteca legale ex art. 77 del D.P.R. 602/1973 – Rep. 5/2023 del 19.11.2023;
Cron. N. 606/23.
L'istante deduceva l'inesistenza del credito azionato nella predetta iscrizione ipotecaria, per vizi afferenti la notifica delle ingiunzioni e/o accertamenti che avevano preceduto il preavviso di iscrizione ipotecaria.
L'istante precisava di aver proposto azione di accertamento negativo del credito seppure nelle forme di una opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi inevasi e contestava la violazione dell'art. 23
Cost., dell'art. 6, comma 1, L. 212/2000 e dell'art. 77 n. 1 bis del DPR
602/1973, invocando la condanna della società di riscossione ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, del codice di rito.
Si costituiva la eccependo il difetto di giurisdizione del CP_1
giudice ordinario in relazione alla pretesa fondata sui crediti tributari
( , l'incompetenza per valore del Tribunale adito Controparte_2
in riferimento al residuo credito idrico di importo inferiore ad €. 10.000,00
e l'improcedibilità dell'azione in ragione del difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente necessità di chiamare in causa l'ente creditore in qualità di litisconsorte necessario. Nel merito la CP_1
contestava le avverse domande chiedendo il rigetto integrale
Pagina 2 dell'opposizione con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale di Avellino con sentenza n. 1941/2024 del 15.11.2024, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, in relazione alle pretese di natura tributaria ( , Controparte_2
rimettendo tali pretese alla competente Commissione Tributaria. Accertava altresì, il difetto di competenza per valore, in favore del competente
Giudice di Pace, in relazione alle pretese di natura non tributaria e relative al corrispettivo del servizio idrico. Infine, condannava l'opponente al rimborso in favore della delle spese di lite Parte_1 CP_1
liquidate in €. 237,00 per esborsi ed €. 3.809,00 per onorari, oltre IVA e
CPA e 15% per spese generali, se dovuti.
In data 20.12.2024, l'avv. ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1941/2024 del Tribunale di Avellino, con i seguenti motivi di appello:
“1) Primo motivo di appello: Violazione del principio della domanda e dell'art. 24 della Costituzione;
2) Secondo motivo di appello, ingiusta condanna alle spese.”
L'appellante ha chiesto quindi, in accoglimento del gravame, sentir riformare l'impugnata sentenza n. 1941/2024 pubblicata il 15.11.2024, e per l'effetto dichiarare non dovuti gli importi liquidati dal primo giudice;
in via subordinata dichiarare la compensazione delle spese del primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
La ritualmente citata, non si è costituita nel giudizio di CP_1
appello, restando quindi contumace.
Esaurita l'attività di trattazione, la causa è stata riservata in decisione ex art. 352 c.p.c..
Pagina 3 **********************
1. Con il primo motivo di gravame formulato nell'atto di appello, l'avv.
si limita apoditticamente a richiamare l'art. 24 della Parte_1
Costituzione per il quale “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”, senza individuare quale parte della sentenza n. 1941/24 intenda impugnare, quali modifiche intenda ottenere e senza precisare a cosa si riferisca tale censura.
Il primo motivo, rubricato “Violazione del principio della domanda e dell'art. 21 della Costituzione”, non viene quindi argomentato e nel prosieguo dell'atto viene genericamente precisato che “…si ripropongono tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado”. Tuttavia, un motivo così proposto è chiaramente inammissibile poiché totalmente generico.
Sul punto, la giurisprudenza ha statuito che non è sufficiente argomentare l'atto di appello con il mero e generico richiamo alle censure svolte in prime cure. Infatti, le censure oggetto dei motivi di gravame devono essere specificamente e dettagliatamente argomentate, di guisa che. “Il motivo di appello deve ritenersi generico e, conseguentemente, inammissibile nel caso in cui l'appellante si limiti a reiterare le censure mosse in primo grado, senza esprimere specifiche critiche alla sentenza impugnata”
(Cassazione civile, sez. II, 21/03/2014, n. 6793; Consiglio di Stato, sez. V,
13/09/2018, n. 5369)
In realtà, l'appellante solo successivamente, con la memoria di replica del
19.05.2025, meglio argomenta e chiarisce cosa intenda censurare.
Tuttavia, i motivi di gravame vanno considerati così come esposti nell'atto di appello, senza possibilità di ampliarli e argomentarli negli atti successivi.
Pagina 4 La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito infatti, che “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 c.p.c., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche la identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello
(con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte. Deriva da quanto precede, pertanto, che non è consentito che l'esposizione delle argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione venga rinviata al momento in cui si deposita la comparsa conclusionale” (sent. n. 6932/2016).
Va quindi dichiarata l'inammissibilità del primo motivo di appello proposto dall'avv. nei confronti della Parte_1 CP_1
2. Quanto al secondo motivo di gravame relativo alla condanna alle spese processuali, deve procedersi al suo integrale rigetto.
Sul punto va evidenziato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la deroga ai principi in tema di soccombenza nella liquidazione delle spese deve risultare giustificata da motivi che, pur se non necessariamente esplicitati, si possano intuitivamente desumere dalla motivazione e dalla natura della controversia. Ed è indubbio che le “gravi ed eccezionali ragioni” alle quali si riferisce la norma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti peculiari della controversia decisa, come ad esempio nel caso di oscillazioni giurisprudenziali o di
Pagina 5 incertezze interpretative sulla questione risolutiva, ovvero di oggettive difficoltà e complessità di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali. Se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (Cass. 15/03/2024, n.7064; 25/07/2023, n.22372).
Calando tali principi alla fattispecie concreta, come sopra chiarito, la pronuncia in ordine alle spese deve adeguarsi al criterio della causalità, della responsabilità cioè dell'iniziativa del processo risultato inutile ai fini della composizione del conflitto tra le parti, iniziativa che era imputabile esclusivamente alla parte ricorrente-opposta. Ed appare evidente che le argomentazioni poste a base delle dichiarazioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza, come affermate dal giudice di prime cure, non erano suscettibili di dubbi interpretativi o incertezze né oggetto di contrasto giurisprudenziale, ma erano agevolmente riscontrabili dall'istante, e di conseguenza, sono sintomatiche di una evidente negligenza del ricorrente nella scelta erronea di adire il Tribunale di Avellino.
La Suprema Corte ha anche più volte ribadito che, ai fini della sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni”, non può ritenersi sufficiente la “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento
(Cass. 04/09/2020, n.18348; 14/03/2019, n.7352; 11/07/2014, n.16037).
Pagina 6 In definitiva, non sussistono i dedotti “motivi di equità” - ovvero gravi ed eccezionali ragioni - che possano legittimare l'eventuale ricorso allo strumento correttivo della compensazione totale o parziale delle spese.
3. Infine, non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione dell'appellata vittoriosa.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1941/24, pubblicata il 15.11.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) nulla dispone in ordine alle spese processuali;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1941/2024 emessa in data 13.11.2024 e pubblicata il 15.11.2024, vertente
TRA
Avv. (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da se stesso, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Angela Nittolo;
APPELLANTE
E
P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 Il procuratore dell'appellante ha concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c. del 9.1.2024, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la
[...]
impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione di CP_1
ipoteca legale ex art. 77 del D.P.R. 602/1973 – Rep. 5/2023 del 19.11.2023;
Cron. N. 606/23.
L'istante deduceva l'inesistenza del credito azionato nella predetta iscrizione ipotecaria, per vizi afferenti la notifica delle ingiunzioni e/o accertamenti che avevano preceduto il preavviso di iscrizione ipotecaria.
L'istante precisava di aver proposto azione di accertamento negativo del credito seppure nelle forme di una opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi inevasi e contestava la violazione dell'art. 23
Cost., dell'art. 6, comma 1, L. 212/2000 e dell'art. 77 n. 1 bis del DPR
602/1973, invocando la condanna della società di riscossione ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, del codice di rito.
Si costituiva la eccependo il difetto di giurisdizione del CP_1
giudice ordinario in relazione alla pretesa fondata sui crediti tributari
( , l'incompetenza per valore del Tribunale adito Controparte_2
in riferimento al residuo credito idrico di importo inferiore ad €. 10.000,00
e l'improcedibilità dell'azione in ragione del difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente necessità di chiamare in causa l'ente creditore in qualità di litisconsorte necessario. Nel merito la CP_1
contestava le avverse domande chiedendo il rigetto integrale
Pagina 2 dell'opposizione con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale di Avellino con sentenza n. 1941/2024 del 15.11.2024, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, in relazione alle pretese di natura tributaria ( , Controparte_2
rimettendo tali pretese alla competente Commissione Tributaria. Accertava altresì, il difetto di competenza per valore, in favore del competente
Giudice di Pace, in relazione alle pretese di natura non tributaria e relative al corrispettivo del servizio idrico. Infine, condannava l'opponente al rimborso in favore della delle spese di lite Parte_1 CP_1
liquidate in €. 237,00 per esborsi ed €. 3.809,00 per onorari, oltre IVA e
CPA e 15% per spese generali, se dovuti.
In data 20.12.2024, l'avv. ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1941/2024 del Tribunale di Avellino, con i seguenti motivi di appello:
“1) Primo motivo di appello: Violazione del principio della domanda e dell'art. 24 della Costituzione;
2) Secondo motivo di appello, ingiusta condanna alle spese.”
L'appellante ha chiesto quindi, in accoglimento del gravame, sentir riformare l'impugnata sentenza n. 1941/2024 pubblicata il 15.11.2024, e per l'effetto dichiarare non dovuti gli importi liquidati dal primo giudice;
in via subordinata dichiarare la compensazione delle spese del primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
La ritualmente citata, non si è costituita nel giudizio di CP_1
appello, restando quindi contumace.
Esaurita l'attività di trattazione, la causa è stata riservata in decisione ex art. 352 c.p.c..
Pagina 3 **********************
1. Con il primo motivo di gravame formulato nell'atto di appello, l'avv.
si limita apoditticamente a richiamare l'art. 24 della Parte_1
Costituzione per il quale “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”, senza individuare quale parte della sentenza n. 1941/24 intenda impugnare, quali modifiche intenda ottenere e senza precisare a cosa si riferisca tale censura.
Il primo motivo, rubricato “Violazione del principio della domanda e dell'art. 21 della Costituzione”, non viene quindi argomentato e nel prosieguo dell'atto viene genericamente precisato che “…si ripropongono tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado”. Tuttavia, un motivo così proposto è chiaramente inammissibile poiché totalmente generico.
Sul punto, la giurisprudenza ha statuito che non è sufficiente argomentare l'atto di appello con il mero e generico richiamo alle censure svolte in prime cure. Infatti, le censure oggetto dei motivi di gravame devono essere specificamente e dettagliatamente argomentate, di guisa che. “Il motivo di appello deve ritenersi generico e, conseguentemente, inammissibile nel caso in cui l'appellante si limiti a reiterare le censure mosse in primo grado, senza esprimere specifiche critiche alla sentenza impugnata”
(Cassazione civile, sez. II, 21/03/2014, n. 6793; Consiglio di Stato, sez. V,
13/09/2018, n. 5369)
In realtà, l'appellante solo successivamente, con la memoria di replica del
19.05.2025, meglio argomenta e chiarisce cosa intenda censurare.
Tuttavia, i motivi di gravame vanno considerati così come esposti nell'atto di appello, senza possibilità di ampliarli e argomentarli negli atti successivi.
Pagina 4 La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito infatti, che “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 c.p.c., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche la identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello
(con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte. Deriva da quanto precede, pertanto, che non è consentito che l'esposizione delle argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione venga rinviata al momento in cui si deposita la comparsa conclusionale” (sent. n. 6932/2016).
Va quindi dichiarata l'inammissibilità del primo motivo di appello proposto dall'avv. nei confronti della Parte_1 CP_1
2. Quanto al secondo motivo di gravame relativo alla condanna alle spese processuali, deve procedersi al suo integrale rigetto.
Sul punto va evidenziato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la deroga ai principi in tema di soccombenza nella liquidazione delle spese deve risultare giustificata da motivi che, pur se non necessariamente esplicitati, si possano intuitivamente desumere dalla motivazione e dalla natura della controversia. Ed è indubbio che le “gravi ed eccezionali ragioni” alle quali si riferisce la norma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti peculiari della controversia decisa, come ad esempio nel caso di oscillazioni giurisprudenziali o di
Pagina 5 incertezze interpretative sulla questione risolutiva, ovvero di oggettive difficoltà e complessità di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali. Se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (Cass. 15/03/2024, n.7064; 25/07/2023, n.22372).
Calando tali principi alla fattispecie concreta, come sopra chiarito, la pronuncia in ordine alle spese deve adeguarsi al criterio della causalità, della responsabilità cioè dell'iniziativa del processo risultato inutile ai fini della composizione del conflitto tra le parti, iniziativa che era imputabile esclusivamente alla parte ricorrente-opposta. Ed appare evidente che le argomentazioni poste a base delle dichiarazioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza, come affermate dal giudice di prime cure, non erano suscettibili di dubbi interpretativi o incertezze né oggetto di contrasto giurisprudenziale, ma erano agevolmente riscontrabili dall'istante, e di conseguenza, sono sintomatiche di una evidente negligenza del ricorrente nella scelta erronea di adire il Tribunale di Avellino.
La Suprema Corte ha anche più volte ribadito che, ai fini della sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni”, non può ritenersi sufficiente la “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento
(Cass. 04/09/2020, n.18348; 14/03/2019, n.7352; 11/07/2014, n.16037).
Pagina 6 In definitiva, non sussistono i dedotti “motivi di equità” - ovvero gravi ed eccezionali ragioni - che possano legittimare l'eventuale ricorso allo strumento correttivo della compensazione totale o parziale delle spese.
3. Infine, non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione dell'appellata vittoriosa.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1941/24, pubblicata il 15.11.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) nulla dispone in ordine alle spese processuali;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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