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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Rosario Murgida Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
all'esito dell'udienza del 22.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 789 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Enrico Parte_1
Morcavallo
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Nicola Greco Controparte_1
, con l'Avv. Pierfrancesco Fazzolari Controparte_2
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Funzioni dirigenziali ex art. 17 D. Lgs. n° 165 del 2001. Differenze retributive.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 3.7.19 esponeva: Controparte_2
a) di essere stato dipendente della Provincia di dal 24.6.01 al 30.6.18 con inquadramento Pt_1 nella categoria contrattuale D5 e qualifica di esperto amministrativo;
b) che con decreto n° 41040 del 17.10.16, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/01,
l'ente provinciale gli aveva conferito delega allo svolgimento di poteri dirigenziali con responsabilità gestionale del Settore Mercato del Lavoro, per cui egli aveva svolto le relative mansioni dirigenziali a tempo pieno e in via continuativa;
1 c) che, cessata tale delega di funzioni dirigenziali il 31.1.17, con decreto n° 6636 del 17.2.17 l'ente gli aveva conferito una “delega rinnovata” per l'esercizio di funzioni dirigenziali del Settore Pari Opportunità Politiche Sociali e del Lavoro con durata fino al 31.12.17, per cui anche in tal caso egli aveva espletato l'incarico in piena autonomia e con conseguente assunzione di responsabilità;
d) che con decreto n° 47632 del 23.11.17 gli era stata confermata la delega per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali per la parte riferita ai “Servizi per l'Impiego e alle Politiche Attive del Lavoro” con svolgimento delle relative funzioni fino al 30.6.18, data in cui era transitato nei ruoli della
. Controparte_1
2) Denunciava che, nonostante il concreto svolgimento di funzioni dirigenziali relative al Settore
Mercato del Lavoro, la Provincia di non gli aveva riconosciuto il diritto a percepire le relative Pt_1 differenze retributive. Differenze che, al contrario, gli spettavano ai sensi degli artt. 36 Costituzione e 52 D. Lgs. n° 165 del 2001 essendo ampiamente provato, come da documentazione indicata in ricorso e allo stesso allegata, lo svolgimento delle funzioni dirigenziali dal 17.10.16 al 30.6.18.
3) Chiedeva dunque la condanna della al pagamento della complessiva somma Parte_1 di euro 115.975,37, come da conteggi allegati al ricorso, e al versamento della relativa contribuzione.
4) Il Tribunale di Cosenza, autorizzata la chiamata in giudizio della richiesta dalla Controparte_1
, con la sentenza impugnata ha accolto parzialmente il ricorso, per l'effetto Parte_1 condannando la al pagamento della somma richiesta dal a titolo di Parte_1 Parte_1 CP_2 differenze retributive, mentre ha dichiarato inammissibile la domanda di regolarizzazione CP_ contributiva perché l' non era stato convenuto in giudizio.
5) In particolare, il tribunale ha dato atto che al ricorrente erano state conferite, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/01, deleghe per l'esercizio di poteri dirigenziali con decreti del 17.10.16,
13.2.17 e 23.11.17 e che lo svolgimento in fatto delle relative funzioni non era stato in alcun modo contestato, sicché il fatto storico sotteso alla pretesa azionata era provato.
6) Ha quindi ritenuto che il richiamo all'art. 2103 c.c., contenuto nell'art. 17, comma 1 bis, D. Lgs.
n° 165/01, non poteva comportare la formale attribuzione della qualifica dirigenziale pur nell'effettivo svolgimento delle relative funzioni. Tuttavia, la retribuibilità delle funzioni dirigenziali trovava fondamento nell'art. 52 D. Lgs. n° 165/01 aggiungendo, previo richiamo a giurisprudenza di Co legittimità in tema di superiori mansioni dirigenziali, che se la afferma il diritto del dipendente pubblico che svolga in via di fatto superiori mansioni dirigenziali al corrispondente trattamento economico, deve ritenersi che tale diritto sussiste a fortiori nel caso di specie, avendo il ricorrente disimpegnato mansioni dirigenziali in forza di formale provvedimento di conferimento di tali compiti dirigenziali in regime di delega da parte del dirigente preposto. A tali rilievi consegue il diritto del ricorrente alla corresponsione del relativo trattamento economico differenziale nell'importo oggetto di domanda, siccome non oggetto di contestazione alcuna.
7) Il tribunale ha infine ritenuto non contestati i conteggi allegati al ricorso e che il giusto contraddittore della domanda di differenze retributive era la e non la Parte_1 CP_1
.
[...]
8) Avverso tale sentenza la ha proposto appello denunciando: Parte_1
8.1) l'errore del tribunale per non aver considerato che nel caso di specie vi era stata una delega di funzioni dirigenziali relativa ad un solo segmento della posizione dirigenziale, non dunque senza una pienezza delle funzioni e senza la completa assunzione delle responsabilità relative al perseguimento degli obiettivi. Infatti, la posizione dirigenziale era quella del Settore Pari Opportunità Politiche
2 Sociali e del lavoro, di cui le funzioni dirigenziali relative alle Politiche del Lavoro erano un mero segmento. La conseguenza era che, proprio in applicazione dell'art. 52 D. Lgs 165/01 richiamato dal tribunale, nel caso di specie non poteva esservi stata una prevalenza, in termini qualitativi e quantitativi, dello svolgimento delle funzioni dirigenziali. Tanto era dimostrato dal fatto che il ricorrente aveva comunque continuato a svolgere le mansioni di responsabile del Centro per l'Impiego appartenenti alla categoria C5 di formale appartenenza. Oltre a ciò, doveva considerarsi che il ricorrente aveva svolto le funzioni delegate sempre sotto il controllo del dirigente titolare del più ampio settore rispetto al segmento delegato. Il tutto era confermato dal fatto che l'art. 17, comma
1 bis, D. Lgs. n° 165/01 espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. per l'ipotesi di delega di funzioni oggetto del presente giudizio, con ciò sottolineandone la specificità ed il tratto differenziale rispetto alla disciplina codicistica concernente lo svolgimento di mansioni superiori.
[... 8.2) l'erronea statuizione del tribunale nell'affermare la legittimazione passiva della Parte_1
mentre essa apparteneva alla , atteso che il costo del personale operante Pt_1 Controparte_1 nei servizi per l'impiego e nel mercato del lavoro era stato posto a carico delle regioni che di tale personale si avvaleva. Nel caso di specie ciò era accaduto in forza dell'art. 1, comma 427, Legge
56/14 e della convenzione stipulata dalla con la in data 1.6.16 Parte_1 Controparte_1 prorogata fino al 30.6.18.
9) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_2 impugnata, tenuto conto dei numerosi atti adottati nello svolgimento delle funzioni dirigenziali delegate, come documentato sin dal primo grado di giudizio. Ha anche denunciato la inammissibilità del primo motivo di gravame sia rispetto ai dettami dell'art. 434 c.p.c., sia per la tardiva introduzione in giudizio di nuove argomentazioni.
10) La ha chiesto il rigetto del secondo motivo di appello, mentre ha aderito al Controparte_1 primo, evidenziando l'erronea applicazione dell'art. 52 D. Lgs. 165/01 da parte del tribunale, che non aveva tenuto conto del fatto che al erano state delegate solo alcune delle funzioni dirigenziali CP_2 rientranti nella posizione di dirigente del Settore “Pari opportunità, Politiche Sociali e Lavoro” nel suo complesso, ma solo quelle inerenti alle Politiche del Lavoro.
11) All'udienza di discussione del 22.10.24 i procuratori della e del Parte_1 CP_2 hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
12) Preliminarmente risulta del tutto infondata la eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello sollevata da . Ciò sia con riguardo all'art. 434 c.p.c., sia con riferimento ad Controparte_2 una pretesa introduzione di nuovi elementi di fatto assenti nel primo grado di giudizio.
12.1) Sotto il primo profilo, si osserva che entrambi i motivi di appello, non solo il primo, nei termini sopra riassunti, risultano sufficientemente specifici nel denunciare gli errori addebitati al tribunale. Con riferimento al primo motivo di gravame, in particolare, l'appellante censura in modo puntuale l'erronea interpretazione ed applicazione al caso di specie degli artt. 17 e 52 D. Lgs. n° 165 del 2001.
La ha dunque congruamente individuato le parti della sentenza impugnata di Parte_1 cui chiede la riforma e le ragioni di dissenso che, nella sua prospettiva, dovrebbero indurre a rivederle.
12.2) Sotto il secondo profilo, non si ravvisa alcuna alterazione del thema decidendum che la avrebbe introdotto in questo grado di giudizio attraverso nuove allegazioni in Parte_1 fatto. Nella memoria di costituzione in giudizio, infatti, la aveva contrastato le Parte_1 pretese attoree proprio facendo leva, così come in questo grado di giudizio, sul fatto che nel caso di
3 specie le funzioni dirigenziali erano state delegate ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n° 165/01, ciò che comportava una delega solo parziale delle funzioni dirigenziali, ovvero quelle di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 del citato articolo 17, e, in ogni caso, l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c.
[...]
, inoltre, aveva evidenziato che la delega delle funzioni dirigenziali, peraltro possibile ai Parte_2 sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'ente prodotto in giudizio, era dipesa dalla carenza di dirigenti di ruolo nell'organico provinciale. Si segnalava, infine, che la titolarità dell'incarico dirigenziale era rimasta in capo al dirigente di ruolo e che in ogni caso le materie riferite alle Pari opportunità e politiche sociali erano state delegate ad altra posizione organizzativa esistente nel settore di riferimento. Su tali basi non si comprende quale nuova allegazione in fatto l'appellante avrebbe inammissibilmente introdotto, mentre è evidente che la censura è come detto riferita ad una corretta interpretazione ed applicazione al caso di specie dei succitati artt. 17 e 52 D. Lgs. n° 165/01.
13) Ciò detto, con assorbimento del secondo motivo di appello riferito ai rapporti tra i due enti locali costituiti nel presente giudizio, risulta fondato il primo, con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda giudiziale deve essere respinta.
14) Lo stesso ricorrente ha dedotto, ma la circostanza è documentale dalla lettura degli atti di causa, che egli è risultato destinatario di deleghe conferite dal dirigente del Settore Pari opportunità,
Politiche Sociali e del Lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. n° 165/01.
15) Con i tre decreti del 17.10.16, del 13.2.17 e del 23.11.17, infatti, il dirigente titolare del citato
Settore delegava espressamente solo le funzioni dirigenziali di cui alle lettere b) d) ed e) del comma 1 dell'art. 17 (per la precisione, il terzo dei decreti confermava il secondo in cui espressamente si prevedeva, come nel primo, che la delega era riferita alle sole funzioni di cui alle lettere b) d) ed e).
16) Non solo, perché la delega di funzioni del 17.10.16, oltre ad essere limitata alle funzioni di cui al comma 1 bis dell'art. 17, non riguardava nemmeno l'intero Settore Pari opportunità, Politiche Sociali e del Lavoro, ma il solo ambito relativo al Mercato del Lavoro. Tanto ciò vero che le materie Politiche
Sociali e Pari opportunità erano delegate ad altro funzionario, tale . Persona_1
17) Ancora, con il decreto del 23.11.17 si confermavano al le funzioni di cui al comma 1 bis CP_2
D. Lgs. n° 165 del 2001 di cui al decreto del 13.2.17, ma tanto avveniva esplicitamente non per l'intero Settore, bensì limitatamente ai Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro, ovvero le materie che la provincia stava gestendo in avvalimento e che erano in procinto di essere trasferite alla regione ai sensi del D. Lgs. n° 150/15. CP_1
18) Tanto chiarito in punto di fatto, non può condividersi l'affermazione del tribunale secondo cui l'inciso contenuto nel comma 1 bis dell'art. 17 (Non si applica in ogni caso l'art. 2103 c.c.) avrebbe il solo significato di impedire la formale attribuzione della qualifica dirigenziale in caso di delega di funzioni di cui al citato art. 17 avvenuta nel caso di specie.
19) Al contrario, la impossibilità di applicare in ogni caso l'art. 2103 c.c. implica anche che nel caso di parziale delega di funzioni dirigenziali di cui al comma 1 bis dell'art. 17 non si possa dar luogo al trattamento retributivo corrispondente all'attività dirigenziale.
20) La norma di cui all'art. 2103 c.c., infatti, riconosce al lavoratore adibito a mansioni superiori quantomeno il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta e, a certe condizioni, la promozione automatica alla qualifica superiore1. È stato infatti osservato in dottrina che: “il dipendente pubblico delegato all'esercizio di competenze rientranti nelle funzioni dirigenziali non potrà rivendicare, quindi, né un trattamento economico equivalente alle funzioni effettivamente svolte, né il riconoscimento della relativa qualifica dirigenziale”2.
21) A conforto di tale approdo interpretativo milita la considerazione che lo svolgimento di mansioni superiori, in forza di un provvedimento di delega, non integra la fattispecie contemplata dall'art. 52 del d.lgs. 165/2001 che dà al lavoratore il diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
22) Ciò perché, come è stato evidenziato in dottrina: “la delega si traduce nel trasferimento dal soggetto delegante al soggetto delegato non della titolarità della funzione delegata, bensì della sola modalità di esercizio, la cui titolarità resta in capo al delegante”.
23) È il carattere vicario delle mansioni, dunque, che preclude al sostituto il diritto alla maggiore retribuzione per il periodo di sostituzione, perché il compito di sostituzione (parziale) del dipendente di grado più elevato rientra tra i compiti che, ai sensi del ridetto art. 17, c. 1, bis del d.lgs. 165/2001, ben possono essere delegati ai dipendenti privi della qualifica dirigenziale che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito dell'ufficio3.
24) Ma soprattutto va considerato che le funzioni dirigenziali delegate al ricorrente erano solo parziali proprio perché la delega era avvenuta ai sensi del comma 1 bis dell'art. 17. Esse, dunque, non esaurivano il novero delle funzioni proprie del dirigente delegante che, del resto, anche in relazione a quelle delegate conservava la sua personale responsabilità in eligendo e in vigilando, come previsto dall'art. 67, lettera L), del regolamento comunale in atti aggiornato al 21.10.14 in armonia con l'art. 107, comma 6, D. Lgs. n° 267/00 secondo cui: i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
25) Sicché, lo svolgimento di mansioni superiori parziali, la cui responsabilità resta comunque in capo al delegante non integra il presupposto applicativo dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs.
165/2001, i quali esigono invece la prevalenza, quantitativa e qualitativa, delle mansioni superiori svolte. Ciò che nel caso di specie non è, stante il parziale svolgimento delle funzioni dirigenziali: a) perché delegate ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, citato;
b) perché relative, quanto meno nei decreti del 17.10.16 e del 23.11.17, a limitate materie del Settore Pari Opportunità, Politiche Sociali e del
Lavoro.
26) Del resto, il dirigente titolare di tale Settore, che tale rimaneva anche a seguito della parziale delega di funzioni, espressamente precisava il mantenimento, in capo al delegante, delle funzioni di raccordo tra strutture politiche ed amministrative – coordinamento anche intersettoriale, avocazione, sostituzione e controllo ed ogni ulteriore ambito espressamente ed anche successivamente individuato (cfr. decreto di delega delle funzioni del 17.10.16).
dipendente ha diritto sia al trattamento corrispondente all'attività svolta, sia all'assegnazione definitiva – a certe condizioni – alle nuove mansioni”. 2 In questo senso è anche CdA Bari n. 1801/2018: “non si può ritenere che l'appellante abbia svolto mansioni superiori in relazione alle quali possa rivendicare un superiore trattamento retributivo, posto che l'operatività dell'istituto della delega esclude espressamente ed “in ogni caso” – con una formulazione evidentemente onnicomprensiva - l'applicabilità dell'art. 2103 c.c.”. 3 Cass. 16469/2007: “il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica superiore del sostituito e lo stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, quando le mansioni proprie della qualifica del sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato”.
5 27) Né il ricorrente, pur avendo prodotto a supporto delle sue ragioni plurimi atti amministrativi adottati in esecuzione delle deleghe ricevute ai sensi del comma 1 bis, ha dedotto che le funzioni in concreto svolte siano state, oltre che quelle di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1, anche le rimanenti in tale comma previste.
28) Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il e la . Esse CP_2 Parte_1 si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia in entrambi i gradi di giudizio (euro 115.975,37). Le spese di giudizio devono invece essere compensate tra il e la CP_2
e tra questa e la . Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1010/22, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da
[...]
il 3.7.19; CP_2
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della , Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in euro 6.700,00, per il primo grado, e in euro 7.160,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge;
3) compensa le spese di lite nei rapporti tra la e la e tra questa Parte_1 Controparte_1
e . Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.10.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr. Rosario Murgida
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo il centro studi della Camera dei Deputati, la disposizione normativa introdotta dall'art. 2 della l. n. 145/2002:
“esclude l'applicazione dell'art. 2103 del codice civile, ai sensi del quale in caso di esercizio di mansioni superiori il 4
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Rosario Murgida Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
all'esito dell'udienza del 22.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 789 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Enrico Parte_1
Morcavallo
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Nicola Greco Controparte_1
, con l'Avv. Pierfrancesco Fazzolari Controparte_2
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Funzioni dirigenziali ex art. 17 D. Lgs. n° 165 del 2001. Differenze retributive.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 3.7.19 esponeva: Controparte_2
a) di essere stato dipendente della Provincia di dal 24.6.01 al 30.6.18 con inquadramento Pt_1 nella categoria contrattuale D5 e qualifica di esperto amministrativo;
b) che con decreto n° 41040 del 17.10.16, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/01,
l'ente provinciale gli aveva conferito delega allo svolgimento di poteri dirigenziali con responsabilità gestionale del Settore Mercato del Lavoro, per cui egli aveva svolto le relative mansioni dirigenziali a tempo pieno e in via continuativa;
1 c) che, cessata tale delega di funzioni dirigenziali il 31.1.17, con decreto n° 6636 del 17.2.17 l'ente gli aveva conferito una “delega rinnovata” per l'esercizio di funzioni dirigenziali del Settore Pari Opportunità Politiche Sociali e del Lavoro con durata fino al 31.12.17, per cui anche in tal caso egli aveva espletato l'incarico in piena autonomia e con conseguente assunzione di responsabilità;
d) che con decreto n° 47632 del 23.11.17 gli era stata confermata la delega per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali per la parte riferita ai “Servizi per l'Impiego e alle Politiche Attive del Lavoro” con svolgimento delle relative funzioni fino al 30.6.18, data in cui era transitato nei ruoli della
. Controparte_1
2) Denunciava che, nonostante il concreto svolgimento di funzioni dirigenziali relative al Settore
Mercato del Lavoro, la Provincia di non gli aveva riconosciuto il diritto a percepire le relative Pt_1 differenze retributive. Differenze che, al contrario, gli spettavano ai sensi degli artt. 36 Costituzione e 52 D. Lgs. n° 165 del 2001 essendo ampiamente provato, come da documentazione indicata in ricorso e allo stesso allegata, lo svolgimento delle funzioni dirigenziali dal 17.10.16 al 30.6.18.
3) Chiedeva dunque la condanna della al pagamento della complessiva somma Parte_1 di euro 115.975,37, come da conteggi allegati al ricorso, e al versamento della relativa contribuzione.
4) Il Tribunale di Cosenza, autorizzata la chiamata in giudizio della richiesta dalla Controparte_1
, con la sentenza impugnata ha accolto parzialmente il ricorso, per l'effetto Parte_1 condannando la al pagamento della somma richiesta dal a titolo di Parte_1 Parte_1 CP_2 differenze retributive, mentre ha dichiarato inammissibile la domanda di regolarizzazione CP_ contributiva perché l' non era stato convenuto in giudizio.
5) In particolare, il tribunale ha dato atto che al ricorrente erano state conferite, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/01, deleghe per l'esercizio di poteri dirigenziali con decreti del 17.10.16,
13.2.17 e 23.11.17 e che lo svolgimento in fatto delle relative funzioni non era stato in alcun modo contestato, sicché il fatto storico sotteso alla pretesa azionata era provato.
6) Ha quindi ritenuto che il richiamo all'art. 2103 c.c., contenuto nell'art. 17, comma 1 bis, D. Lgs.
n° 165/01, non poteva comportare la formale attribuzione della qualifica dirigenziale pur nell'effettivo svolgimento delle relative funzioni. Tuttavia, la retribuibilità delle funzioni dirigenziali trovava fondamento nell'art. 52 D. Lgs. n° 165/01 aggiungendo, previo richiamo a giurisprudenza di Co legittimità in tema di superiori mansioni dirigenziali, che se la afferma il diritto del dipendente pubblico che svolga in via di fatto superiori mansioni dirigenziali al corrispondente trattamento economico, deve ritenersi che tale diritto sussiste a fortiori nel caso di specie, avendo il ricorrente disimpegnato mansioni dirigenziali in forza di formale provvedimento di conferimento di tali compiti dirigenziali in regime di delega da parte del dirigente preposto. A tali rilievi consegue il diritto del ricorrente alla corresponsione del relativo trattamento economico differenziale nell'importo oggetto di domanda, siccome non oggetto di contestazione alcuna.
7) Il tribunale ha infine ritenuto non contestati i conteggi allegati al ricorso e che il giusto contraddittore della domanda di differenze retributive era la e non la Parte_1 CP_1
.
[...]
8) Avverso tale sentenza la ha proposto appello denunciando: Parte_1
8.1) l'errore del tribunale per non aver considerato che nel caso di specie vi era stata una delega di funzioni dirigenziali relativa ad un solo segmento della posizione dirigenziale, non dunque senza una pienezza delle funzioni e senza la completa assunzione delle responsabilità relative al perseguimento degli obiettivi. Infatti, la posizione dirigenziale era quella del Settore Pari Opportunità Politiche
2 Sociali e del lavoro, di cui le funzioni dirigenziali relative alle Politiche del Lavoro erano un mero segmento. La conseguenza era che, proprio in applicazione dell'art. 52 D. Lgs 165/01 richiamato dal tribunale, nel caso di specie non poteva esservi stata una prevalenza, in termini qualitativi e quantitativi, dello svolgimento delle funzioni dirigenziali. Tanto era dimostrato dal fatto che il ricorrente aveva comunque continuato a svolgere le mansioni di responsabile del Centro per l'Impiego appartenenti alla categoria C5 di formale appartenenza. Oltre a ciò, doveva considerarsi che il ricorrente aveva svolto le funzioni delegate sempre sotto il controllo del dirigente titolare del più ampio settore rispetto al segmento delegato. Il tutto era confermato dal fatto che l'art. 17, comma
1 bis, D. Lgs. n° 165/01 espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. per l'ipotesi di delega di funzioni oggetto del presente giudizio, con ciò sottolineandone la specificità ed il tratto differenziale rispetto alla disciplina codicistica concernente lo svolgimento di mansioni superiori.
[... 8.2) l'erronea statuizione del tribunale nell'affermare la legittimazione passiva della Parte_1
mentre essa apparteneva alla , atteso che il costo del personale operante Pt_1 Controparte_1 nei servizi per l'impiego e nel mercato del lavoro era stato posto a carico delle regioni che di tale personale si avvaleva. Nel caso di specie ciò era accaduto in forza dell'art. 1, comma 427, Legge
56/14 e della convenzione stipulata dalla con la in data 1.6.16 Parte_1 Controparte_1 prorogata fino al 30.6.18.
9) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_2 impugnata, tenuto conto dei numerosi atti adottati nello svolgimento delle funzioni dirigenziali delegate, come documentato sin dal primo grado di giudizio. Ha anche denunciato la inammissibilità del primo motivo di gravame sia rispetto ai dettami dell'art. 434 c.p.c., sia per la tardiva introduzione in giudizio di nuove argomentazioni.
10) La ha chiesto il rigetto del secondo motivo di appello, mentre ha aderito al Controparte_1 primo, evidenziando l'erronea applicazione dell'art. 52 D. Lgs. 165/01 da parte del tribunale, che non aveva tenuto conto del fatto che al erano state delegate solo alcune delle funzioni dirigenziali CP_2 rientranti nella posizione di dirigente del Settore “Pari opportunità, Politiche Sociali e Lavoro” nel suo complesso, ma solo quelle inerenti alle Politiche del Lavoro.
11) All'udienza di discussione del 22.10.24 i procuratori della e del Parte_1 CP_2 hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
12) Preliminarmente risulta del tutto infondata la eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello sollevata da . Ciò sia con riguardo all'art. 434 c.p.c., sia con riferimento ad Controparte_2 una pretesa introduzione di nuovi elementi di fatto assenti nel primo grado di giudizio.
12.1) Sotto il primo profilo, si osserva che entrambi i motivi di appello, non solo il primo, nei termini sopra riassunti, risultano sufficientemente specifici nel denunciare gli errori addebitati al tribunale. Con riferimento al primo motivo di gravame, in particolare, l'appellante censura in modo puntuale l'erronea interpretazione ed applicazione al caso di specie degli artt. 17 e 52 D. Lgs. n° 165 del 2001.
La ha dunque congruamente individuato le parti della sentenza impugnata di Parte_1 cui chiede la riforma e le ragioni di dissenso che, nella sua prospettiva, dovrebbero indurre a rivederle.
12.2) Sotto il secondo profilo, non si ravvisa alcuna alterazione del thema decidendum che la avrebbe introdotto in questo grado di giudizio attraverso nuove allegazioni in Parte_1 fatto. Nella memoria di costituzione in giudizio, infatti, la aveva contrastato le Parte_1 pretese attoree proprio facendo leva, così come in questo grado di giudizio, sul fatto che nel caso di
3 specie le funzioni dirigenziali erano state delegate ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n° 165/01, ciò che comportava una delega solo parziale delle funzioni dirigenziali, ovvero quelle di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 del citato articolo 17, e, in ogni caso, l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c.
[...]
, inoltre, aveva evidenziato che la delega delle funzioni dirigenziali, peraltro possibile ai Parte_2 sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'ente prodotto in giudizio, era dipesa dalla carenza di dirigenti di ruolo nell'organico provinciale. Si segnalava, infine, che la titolarità dell'incarico dirigenziale era rimasta in capo al dirigente di ruolo e che in ogni caso le materie riferite alle Pari opportunità e politiche sociali erano state delegate ad altra posizione organizzativa esistente nel settore di riferimento. Su tali basi non si comprende quale nuova allegazione in fatto l'appellante avrebbe inammissibilmente introdotto, mentre è evidente che la censura è come detto riferita ad una corretta interpretazione ed applicazione al caso di specie dei succitati artt. 17 e 52 D. Lgs. n° 165/01.
13) Ciò detto, con assorbimento del secondo motivo di appello riferito ai rapporti tra i due enti locali costituiti nel presente giudizio, risulta fondato il primo, con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda giudiziale deve essere respinta.
14) Lo stesso ricorrente ha dedotto, ma la circostanza è documentale dalla lettura degli atti di causa, che egli è risultato destinatario di deleghe conferite dal dirigente del Settore Pari opportunità,
Politiche Sociali e del Lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. n° 165/01.
15) Con i tre decreti del 17.10.16, del 13.2.17 e del 23.11.17, infatti, il dirigente titolare del citato
Settore delegava espressamente solo le funzioni dirigenziali di cui alle lettere b) d) ed e) del comma 1 dell'art. 17 (per la precisione, il terzo dei decreti confermava il secondo in cui espressamente si prevedeva, come nel primo, che la delega era riferita alle sole funzioni di cui alle lettere b) d) ed e).
16) Non solo, perché la delega di funzioni del 17.10.16, oltre ad essere limitata alle funzioni di cui al comma 1 bis dell'art. 17, non riguardava nemmeno l'intero Settore Pari opportunità, Politiche Sociali e del Lavoro, ma il solo ambito relativo al Mercato del Lavoro. Tanto ciò vero che le materie Politiche
Sociali e Pari opportunità erano delegate ad altro funzionario, tale . Persona_1
17) Ancora, con il decreto del 23.11.17 si confermavano al le funzioni di cui al comma 1 bis CP_2
D. Lgs. n° 165 del 2001 di cui al decreto del 13.2.17, ma tanto avveniva esplicitamente non per l'intero Settore, bensì limitatamente ai Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro, ovvero le materie che la provincia stava gestendo in avvalimento e che erano in procinto di essere trasferite alla regione ai sensi del D. Lgs. n° 150/15. CP_1
18) Tanto chiarito in punto di fatto, non può condividersi l'affermazione del tribunale secondo cui l'inciso contenuto nel comma 1 bis dell'art. 17 (Non si applica in ogni caso l'art. 2103 c.c.) avrebbe il solo significato di impedire la formale attribuzione della qualifica dirigenziale in caso di delega di funzioni di cui al citato art. 17 avvenuta nel caso di specie.
19) Al contrario, la impossibilità di applicare in ogni caso l'art. 2103 c.c. implica anche che nel caso di parziale delega di funzioni dirigenziali di cui al comma 1 bis dell'art. 17 non si possa dar luogo al trattamento retributivo corrispondente all'attività dirigenziale.
20) La norma di cui all'art. 2103 c.c., infatti, riconosce al lavoratore adibito a mansioni superiori quantomeno il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta e, a certe condizioni, la promozione automatica alla qualifica superiore1. È stato infatti osservato in dottrina che: “il dipendente pubblico delegato all'esercizio di competenze rientranti nelle funzioni dirigenziali non potrà rivendicare, quindi, né un trattamento economico equivalente alle funzioni effettivamente svolte, né il riconoscimento della relativa qualifica dirigenziale”2.
21) A conforto di tale approdo interpretativo milita la considerazione che lo svolgimento di mansioni superiori, in forza di un provvedimento di delega, non integra la fattispecie contemplata dall'art. 52 del d.lgs. 165/2001 che dà al lavoratore il diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
22) Ciò perché, come è stato evidenziato in dottrina: “la delega si traduce nel trasferimento dal soggetto delegante al soggetto delegato non della titolarità della funzione delegata, bensì della sola modalità di esercizio, la cui titolarità resta in capo al delegante”.
23) È il carattere vicario delle mansioni, dunque, che preclude al sostituto il diritto alla maggiore retribuzione per il periodo di sostituzione, perché il compito di sostituzione (parziale) del dipendente di grado più elevato rientra tra i compiti che, ai sensi del ridetto art. 17, c. 1, bis del d.lgs. 165/2001, ben possono essere delegati ai dipendenti privi della qualifica dirigenziale che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito dell'ufficio3.
24) Ma soprattutto va considerato che le funzioni dirigenziali delegate al ricorrente erano solo parziali proprio perché la delega era avvenuta ai sensi del comma 1 bis dell'art. 17. Esse, dunque, non esaurivano il novero delle funzioni proprie del dirigente delegante che, del resto, anche in relazione a quelle delegate conservava la sua personale responsabilità in eligendo e in vigilando, come previsto dall'art. 67, lettera L), del regolamento comunale in atti aggiornato al 21.10.14 in armonia con l'art. 107, comma 6, D. Lgs. n° 267/00 secondo cui: i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
25) Sicché, lo svolgimento di mansioni superiori parziali, la cui responsabilità resta comunque in capo al delegante non integra il presupposto applicativo dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs.
165/2001, i quali esigono invece la prevalenza, quantitativa e qualitativa, delle mansioni superiori svolte. Ciò che nel caso di specie non è, stante il parziale svolgimento delle funzioni dirigenziali: a) perché delegate ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, citato;
b) perché relative, quanto meno nei decreti del 17.10.16 e del 23.11.17, a limitate materie del Settore Pari Opportunità, Politiche Sociali e del
Lavoro.
26) Del resto, il dirigente titolare di tale Settore, che tale rimaneva anche a seguito della parziale delega di funzioni, espressamente precisava il mantenimento, in capo al delegante, delle funzioni di raccordo tra strutture politiche ed amministrative – coordinamento anche intersettoriale, avocazione, sostituzione e controllo ed ogni ulteriore ambito espressamente ed anche successivamente individuato (cfr. decreto di delega delle funzioni del 17.10.16).
dipendente ha diritto sia al trattamento corrispondente all'attività svolta, sia all'assegnazione definitiva – a certe condizioni – alle nuove mansioni”. 2 In questo senso è anche CdA Bari n. 1801/2018: “non si può ritenere che l'appellante abbia svolto mansioni superiori in relazione alle quali possa rivendicare un superiore trattamento retributivo, posto che l'operatività dell'istituto della delega esclude espressamente ed “in ogni caso” – con una formulazione evidentemente onnicomprensiva - l'applicabilità dell'art. 2103 c.c.”. 3 Cass. 16469/2007: “il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica superiore del sostituito e lo stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, quando le mansioni proprie della qualifica del sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato”.
5 27) Né il ricorrente, pur avendo prodotto a supporto delle sue ragioni plurimi atti amministrativi adottati in esecuzione delle deleghe ricevute ai sensi del comma 1 bis, ha dedotto che le funzioni in concreto svolte siano state, oltre che quelle di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1, anche le rimanenti in tale comma previste.
28) Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il e la . Esse CP_2 Parte_1 si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia in entrambi i gradi di giudizio (euro 115.975,37). Le spese di giudizio devono invece essere compensate tra il e la CP_2
e tra questa e la . Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1010/22, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da
[...]
il 3.7.19; CP_2
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della , Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in euro 6.700,00, per il primo grado, e in euro 7.160,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge;
3) compensa le spese di lite nei rapporti tra la e la e tra questa Parte_1 Controparte_1
e . Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.10.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr. Rosario Murgida
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo il centro studi della Camera dei Deputati, la disposizione normativa introdotta dall'art. 2 della l. n. 145/2002:
“esclude l'applicazione dell'art. 2103 del codice civile, ai sensi del quale in caso di esercizio di mansioni superiori il 4