Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01674/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2022, proposto da RI CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Bertolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rodello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Tavella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'"ordinanza di rimozione dei ceppi in legno lungo via Roma " - “Prot. n.3483 – Registro ordinanza n.15/2021 In data 18/12/2021” emanata dal Comune di Rodello – Ufficio Tecnico, in persona del “Responsabile del Servizio”, notificata alla ricorrente in data 21.12.2021, nonché di ogni eventuale altro atto o provvedimento antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale e, comunque, connesso alla predetta ordinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rodello;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 la dott.ssa AR DU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerata la rinuncia al ricorso - non notificata al Comune resistente, e depositata in giudizio dalla ricorrente in data 1.10.2025 - motivata sull’accordo raggiunto dalle parti nell’ambito del parallelo giudizio civile (come da Verbale di conciliazione del 28.02.2023 depositato in atti, cfr doc. A).
Considerata la successiva adesione alla rinuncia da parte del Comune (come da adesione depositata in giudizio in data 6.10.2025) e la contemporanea rinuncia del Comune stesso al presente giudizio.
Ritenuto che le dichiarazioni depositate dalle parti equivalgano a dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, comportanti l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c)
Ritenuto di disporre tra le parti la compensazione delle spese del presente giudizio, come da accordo in tal senso fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC EL, Presidente
AR DU, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR DU | UC EL |
IL SEGRETARIO