TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/07/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 819 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale ex art. 127 ter c.p.c. in data 10.06.2025, promosso
DA
(C.F.: , nato a [...]_1 C.F._1
di Porto Salvo (RC), il 28.07.1973), rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Carmen Achinà, presso il cui studio sito in
Reggio Calabria, Via Aspromonte, n. 21 ha eletto domicilio
E
(C.F.: nata a [...]_1 C.F._2
Porto Salvo (RC), il 13.03.1979), rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Giuseppe Basile, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Trieste, n. 1 ha eletto domicilio
-ricorrenti- Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 28.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio contratto a Reggio Calabria il
15.09.2007, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 15.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 10.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13, comma 3, 473 bis.12, comma 3, c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a
TT SA IO (RC) il 15.09.2007; b) dal matrimonio sono nate due figlie: (26.03.2010) e (28.05.2014), ancora entrambe Per_1 Per_2
minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.04.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 28.03.2025 da e così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di TT SA IO (RC), n. 12, Parte II,
Serie A, uff. Lazzaro, anno 2007, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di TT SA IO alla via
Lungomare Cicerone n. 127 (frazione Lazzaro) viene assegnata al proprietario, sig. ; Parte_2
3. La sig.ra dichiara di essersi trasferita insieme con le due figlie CP_1
minori in TT SA IO alla via Risorgimento n.
1. Località
Lazzaro, ove ha fissato la propria residenza e quella delle figlie;
4. Il sig. dichiara di eseguire puntualmente i relativi pagamenti Pt_1
entro le scadenze previste.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
5. Le figlie e restano affidate ad entrambi i Per_1 Persona_3
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6. Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la dimora materna sita in TT SA IO alla via Risorgimento n. 1, con la facoltà di coabitare anche col padre quando lo vorranno nonché secondo le seguenti cadenze:
4/a) martedì e giovedì ovvero mercoledì e venerdì (a settimane alterne, in virtù del fatto che il padre esercita un'attività lavorativa con turni, peraltro fuori dal comune di residenza) dalle ore 15:00 alle ore 22:00; 4/b) a weekend alterni dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
4/c) durante le festività come di seguito indicato:
Per le festività di Natale, le figlie trascorreranno sette giorni con ciascuno dei genitori in via alternata di anno in anno, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno della vigilia e quello del Natale, così come l'ultimo dell'anno e Capodanno, seguiranno il principio dell'alternanza, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Le parti concordano che l'alternanza avrà inizio come segue: per le festività natalizie 2024, Natale, vigilia di Capodanno ed Epifania spetteranno alla madre, e Vigilia di Natale e Capodanno 2025 al padre;
Durante le vacanze estive, per tre settimane, anche non consecutive, col padre e tre settimane, anche non consecutive, con la madre, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto le figlie trascorreranno le vacanze estive come concordato tra i genitori, da definire possibilmente entro il 31 maggio.
Le parti concordano che l'alternanza avrà inizio come segue: per le vacanze estive 2025, il 2 giugno spetterà al padre e il 15 agosto spetterà alla madre.
Per i compleanni delle figlie, qualora vengano organizzate feste di compleanno, auspicabilmente una sola festa per ciascuna figlia alla presenza congiunta di entrambi i genitori, verrà organizzata dai genitori ad anni alterni presso un luogo neutro, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori. Nell'ipotesi in cui le feste di compleanno vengano organizzate in giornate diverse da quelle della ricorrenza, il genitore che non ce l'ha presso di sé avrà diritto a trascorrere con le figlie mezza giornata.
Per la Festa della Mamma e del Papà e i rispettivi compleanni, sono ritenuti dalle parti giorni di festività spettanti esclusivamente alla mamma e/o al papà ed esclusi dal calendario ordinario – salvo diversi accordi tra i genitori;
Per tutte le restanti festività o i ponti scolastici in base al principio dell'alternanza. Le parti concordano che l'alternanza avrà inizio come segue: il lunedì dell'Angelo 2025, il 1° maggio 2025, il 15 agosto 2025 e
1° novembre 2025, con la madre;
il giorno di , il 25 aprile Persona_4
2025, il 2 giugno 2025 e l'8 dicembre 2025 con il padre.
I genitori convengono, tuttavia, che le modalità ut supra descritte potranno essere soggette a deroga di volta in volta da concordare congiuntamente con almeno un preavviso di 48 ore e che, in caso di malattia, il genitore possa recuperare il tempo non goduto con le figlie nei giorni e nei tempi immediatamente successivi alla guarigione, sempre con ampia flessibilità e compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori e lavorativi dei genitori.
In ogni caso, i comparenti statuiscono che nei tempi di rispettiva spettanza, in caso di improvvisa impossibilità nella gestione delle figlie, si daranno reciproca priorità rispetto ai propri familiari o terzi. 4/d) La sig.ra si impegna a consentire al sig. di poter visitare le CP_1 Pt_1
figlie presso la sua dimora ogni qualvolta sarà necessario e di consentire alle figlie di dormire dal padre ogni qualvolta le ragazze vorranno;
7. I genitori si impegnano a comunicare sempre preventivamente l'uno all'altra il luogo e l'esatto indirizzo di destinazione e di soggiorno delle figlie. In particolare, in occasione della programmazione delle vacanze estive, prima ancora di acquistare voli aerei, biglietti dei treni e prenotare strutture alberghiere, si impegnano a consultare il sito del
Ministero della Salute ove è costantemente aggiornata la lista dei vaccini più importanti o delle necessarie profilassi cui sottoporsi prima di partire. Ciò consentirà a ciascuno di loro, eventualmente anche dietro consiglio del medico curante, di valutare con maggiore cognizione di causa la sussistenza concreta di rischi per la salute delle figlie;
8. Le decisioni di maggiore interesse relative alle minori, concernenti salute, educazione e istruzione, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni di e . Ciascun genitore provvederà Per_1 Per_2
autonomamente sulle questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di propria spettanza;
9. Ogni genitore eviterà, inoltre, di porre in essere atteggiamenti e/o utilizzare espressioni denigratorie nei confronti dell'altro, e ciò soprattutto in presenza della figlia minore. I sigg.ri Parte_3
incentiveranno tali atteggiamenti propositivi nei confronti di ciascuno anche con riguardo alle rispettive famiglie d'origine;
10. Le figlie avranno diritto di abitazione con la madre c/o la dimora materna come sopra individuata.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI E
SULLE
SPESE STRAORDINARIE
11. I genitori contribuiranno al mantenimento delle due figlie nella misura del 50% ciascuno e a tal fine il sig. verserà Parte_1 alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il CP_1
giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 500,00 e così € 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
12. Entrambi i genitori continueranno a percepire l'assegno unico Inps nella misura del 50 % ciascuno;
13. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio individuato sulla Base delle linee guida stabilite dal Tribunale di Reggio Calabria: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio
SAitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio SAitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio SAitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio SAitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, i signori convengono che, il genitore, a fronte di una richiesta Parte_3
scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. E ancora: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
ALTRE DISPOSIZIONI
14. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
15. I coniugi dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
16. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TT SA
IO (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
- spese al definitivo;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.07.2025
Il Presidente rel.est.
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 819 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale ex art. 127 ter c.p.c. in data 10.06.2025, promosso
DA
(C.F.: , nato a [...]_1 C.F._1
di Porto Salvo (RC), il 28.07.1973), rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Carmen Achinà, presso il cui studio sito in
Reggio Calabria, Via Aspromonte, n. 21 ha eletto domicilio
E
(C.F.: nata a [...]_1 C.F._2
Porto Salvo (RC), il 13.03.1979), rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Giuseppe Basile, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Trieste, n. 1 ha eletto domicilio
-ricorrenti- Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 28.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio contratto a Reggio Calabria il
15.09.2007, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 15.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 10.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13, comma 3, 473 bis.12, comma 3, c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a
TT SA IO (RC) il 15.09.2007; b) dal matrimonio sono nate due figlie: (26.03.2010) e (28.05.2014), ancora entrambe Per_1 Per_2
minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.04.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 28.03.2025 da e così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di TT SA IO (RC), n. 12, Parte II,
Serie A, uff. Lazzaro, anno 2007, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di TT SA IO alla via
Lungomare Cicerone n. 127 (frazione Lazzaro) viene assegnata al proprietario, sig. ; Parte_2
3. La sig.ra dichiara di essersi trasferita insieme con le due figlie CP_1
minori in TT SA IO alla via Risorgimento n.
1. Località
Lazzaro, ove ha fissato la propria residenza e quella delle figlie;
4. Il sig. dichiara di eseguire puntualmente i relativi pagamenti Pt_1
entro le scadenze previste.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
5. Le figlie e restano affidate ad entrambi i Per_1 Persona_3
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6. Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la dimora materna sita in TT SA IO alla via Risorgimento n. 1, con la facoltà di coabitare anche col padre quando lo vorranno nonché secondo le seguenti cadenze:
4/a) martedì e giovedì ovvero mercoledì e venerdì (a settimane alterne, in virtù del fatto che il padre esercita un'attività lavorativa con turni, peraltro fuori dal comune di residenza) dalle ore 15:00 alle ore 22:00; 4/b) a weekend alterni dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
4/c) durante le festività come di seguito indicato:
Per le festività di Natale, le figlie trascorreranno sette giorni con ciascuno dei genitori in via alternata di anno in anno, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno della vigilia e quello del Natale, così come l'ultimo dell'anno e Capodanno, seguiranno il principio dell'alternanza, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Le parti concordano che l'alternanza avrà inizio come segue: per le festività natalizie 2024, Natale, vigilia di Capodanno ed Epifania spetteranno alla madre, e Vigilia di Natale e Capodanno 2025 al padre;
Durante le vacanze estive, per tre settimane, anche non consecutive, col padre e tre settimane, anche non consecutive, con la madre, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto le figlie trascorreranno le vacanze estive come concordato tra i genitori, da definire possibilmente entro il 31 maggio.
Le parti concordano che l'alternanza avrà inizio come segue: per le vacanze estive 2025, il 2 giugno spetterà al padre e il 15 agosto spetterà alla madre.
Per i compleanni delle figlie, qualora vengano organizzate feste di compleanno, auspicabilmente una sola festa per ciascuna figlia alla presenza congiunta di entrambi i genitori, verrà organizzata dai genitori ad anni alterni presso un luogo neutro, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori. Nell'ipotesi in cui le feste di compleanno vengano organizzate in giornate diverse da quelle della ricorrenza, il genitore che non ce l'ha presso di sé avrà diritto a trascorrere con le figlie mezza giornata.
Per la Festa della Mamma e del Papà e i rispettivi compleanni, sono ritenuti dalle parti giorni di festività spettanti esclusivamente alla mamma e/o al papà ed esclusi dal calendario ordinario – salvo diversi accordi tra i genitori;
Per tutte le restanti festività o i ponti scolastici in base al principio dell'alternanza. Le parti concordano che l'alternanza avrà inizio come segue: il lunedì dell'Angelo 2025, il 1° maggio 2025, il 15 agosto 2025 e
1° novembre 2025, con la madre;
il giorno di , il 25 aprile Persona_4
2025, il 2 giugno 2025 e l'8 dicembre 2025 con il padre.
I genitori convengono, tuttavia, che le modalità ut supra descritte potranno essere soggette a deroga di volta in volta da concordare congiuntamente con almeno un preavviso di 48 ore e che, in caso di malattia, il genitore possa recuperare il tempo non goduto con le figlie nei giorni e nei tempi immediatamente successivi alla guarigione, sempre con ampia flessibilità e compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori e lavorativi dei genitori.
In ogni caso, i comparenti statuiscono che nei tempi di rispettiva spettanza, in caso di improvvisa impossibilità nella gestione delle figlie, si daranno reciproca priorità rispetto ai propri familiari o terzi. 4/d) La sig.ra si impegna a consentire al sig. di poter visitare le CP_1 Pt_1
figlie presso la sua dimora ogni qualvolta sarà necessario e di consentire alle figlie di dormire dal padre ogni qualvolta le ragazze vorranno;
7. I genitori si impegnano a comunicare sempre preventivamente l'uno all'altra il luogo e l'esatto indirizzo di destinazione e di soggiorno delle figlie. In particolare, in occasione della programmazione delle vacanze estive, prima ancora di acquistare voli aerei, biglietti dei treni e prenotare strutture alberghiere, si impegnano a consultare il sito del
Ministero della Salute ove è costantemente aggiornata la lista dei vaccini più importanti o delle necessarie profilassi cui sottoporsi prima di partire. Ciò consentirà a ciascuno di loro, eventualmente anche dietro consiglio del medico curante, di valutare con maggiore cognizione di causa la sussistenza concreta di rischi per la salute delle figlie;
8. Le decisioni di maggiore interesse relative alle minori, concernenti salute, educazione e istruzione, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni di e . Ciascun genitore provvederà Per_1 Per_2
autonomamente sulle questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di propria spettanza;
9. Ogni genitore eviterà, inoltre, di porre in essere atteggiamenti e/o utilizzare espressioni denigratorie nei confronti dell'altro, e ciò soprattutto in presenza della figlia minore. I sigg.ri Parte_3
incentiveranno tali atteggiamenti propositivi nei confronti di ciascuno anche con riguardo alle rispettive famiglie d'origine;
10. Le figlie avranno diritto di abitazione con la madre c/o la dimora materna come sopra individuata.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI E
SULLE
SPESE STRAORDINARIE
11. I genitori contribuiranno al mantenimento delle due figlie nella misura del 50% ciascuno e a tal fine il sig. verserà Parte_1 alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il CP_1
giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 500,00 e così € 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
12. Entrambi i genitori continueranno a percepire l'assegno unico Inps nella misura del 50 % ciascuno;
13. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio individuato sulla Base delle linee guida stabilite dal Tribunale di Reggio Calabria: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio
SAitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio SAitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio SAitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio SAitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, i signori convengono che, il genitore, a fronte di una richiesta Parte_3
scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. E ancora: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
ALTRE DISPOSIZIONI
14. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
15. I coniugi dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
16. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TT SA
IO (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
- spese al definitivo;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.07.2025
Il Presidente rel.est.
dott. Giuseppe Campagna