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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Paolo Scognamiglio ha pronunciato all'udienza del 17 giugno 2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 28201/2024
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Anna Avino ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla via S.Teresa degli
Scalzi 134
Ricorrente
E
, (C.F. , con sede legale in Monte di Procida (Na) Via CP_1 P.IVA_1
Panoramica n.4, in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Luigi Schiano di Scioarro, c.f.
, elettivamente domiciliata /o in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria C.F._1
Del Pianto Torre 1, presso lo rappresentata/o e difesa/o, Controparte_2 giusto mandato in calce al presente ricorso dall'Avv.to Giuseppe Nocera (C.F.
) e dall'Avv.to Loredana Carpentieri (C.F. ), C.F._2 C.F._3
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024 chiedeva la condanna Parte_1 della resistente al pagamento della somma di euro 2.205,53 in virtù del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 16 settembre 2023 al 16 marzo 2024
Esponeva di non aver ricevuto le retribuzioni di febbraio e di marzo ed il trattamento di fine rapporto.
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza le parti rappresentavano di aver conciliato la lite come da accordi intervenuti e chiedevano la cessazione della materia del contendere.- La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l' interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, dal momento che è intervenuta conciliazione.
Spese come da accordo delle parti riportato nel verbale di udienza
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere b) Spese come da accordo
Napoli,
Il Giudice del lavoro Dott. Paolo Scognamiglio