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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 536/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 536/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Parte_1
Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il giorno 1 novembre 1980, rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Flavio Santoro e Leonardo Branca del Foro di Lecce, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini come da note scritte depositate in data 11 novembre 2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e , i quali contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in data 26.08.2004 a GN (LE), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, N. 2, P. 1, S., alle seguenti CONDIZIONI: 1) assegnare la casa coniugale, sita in Parma, via Cuneo n. 8, comprensiva degli arredi e del mobilio ivi contenuti, alla signora , la quale l'abiterà con la prole;
2) affidare i figli minori Pt_1 [...]
(C.F.: ed (C.F.: ad Per_1 C.F._1 Persona_2 C.F._2 entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre, signora Parte_1
. I minori trascorreranno con il padre due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì) dalle ore
[...]
18.00 alle ore 21.00, oltre a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Durante le vacanze scolastiche natalizie, i minori trascorreranno con il signor 7 giorni, CP_1 alternando di anno in anno tra i genitori il 24 e 25 dicembre con il 31 dicembre e 01 gennaio. Durante le vacanze scolastiche pasquali, i minori trascorreranno con il padre, 3 giorni consecutivi, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze scolastiche estive, i minori trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
3) dichiarare tenuto il signor CP_1
a contribuire nel mantenimento dei figli minori d e della figlia maggiorenne ma Per_1 Per_2 Per_ non economicamente autosufficiente , mediante la corresponsione della somma mensile di euro 900,00 (euro 300,00 per figlio), a far tempo dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie della prole, da individuarsi come da protocollo del Tribunale di Parma, adottato il 20.12.2023… 4) disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla signora;
5) in ogni caso, con vittoria di spese legali, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per Pt_1 legge”. Parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini come da note scritte depositate il 12 novembre 2024: “Voglia il Tribunale, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti: - dichiarare la separazione personale tra i coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire ai figli la più serena crescita fisica, psichica ed emotiva. - disporre l'affido condiviso dei figli minori, d Per_1 [...]
con collocazione prevalente presso la madre e disporre, altresì, che la potestà Per_2 genitoriale sui minori sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, in applicazione del regime di affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, religione, istruzione e salute saranno concordemente assunte dai genitori i quali, a tale fine, si impegnano a collaborare nell'interesse prioritario dell'equilibrio psico-fisico dei figli assumendosi, altresì, l'impegno di comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni informazione rilevante. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente. - disporre che i tempi di frequentazione del minore con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta assunti. Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti stabilire quanto sancito nel punto 7) del ricorso di controparte sul cui punto non ha nulla da eccepire parte resistente e sul Piano Genitoriale depositato da controparte sul cui contenuto si aderisce totalmente e che dovrà intendersi sottoscritto anche dal sig. .- Disporre che la casa coniugale sita a Controparte_1
Parma in Via Cuneo, 8, venga assegnata alla sig.ra che la continuerà ad abitare con Parte_1 la prole, accollandosi canone di affitto mensile ed utenze varie. - disporre che il sig.
[...]
versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di CP_1
€ 450,00, che va ad aggiungersi alla somma di € 650,00 dell'assegno unico già percepito interamente dalla sig.ra e che non può avere destinazione differente rispetto al Parte_1 mantenimento dei ragazzi. - Detta somma dovrà corrispondersi entro e non oltre il 15 di ogni mese verrà rivalutata ogni anno in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta nell'anno precedente in base agli indici ISTAT. - disporre che ciascuno dei coniugi concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie concordate e sostenute nell'interesse del figlio minore dall'altro coniuge. Il concorso di ciascuno avverrà mediante il rimborso della propria quota a quello che abbia anticipato l'intero importo e previa esibizione delle ricevute di spesa. Si precisa che saranno da considerarsi spese straordinarie le seguenti spese: mediche non mutuabili e spese scolastiche (libri, rette relative ad iscrizioni, viaggi di istruzione, buoni mensa). - con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in GN (LE), il 26 agosto 2004, e che Controparte_1 dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 2 ottobre 2004, il 26 settembre 2009 e il 6 marzo Per_ 2012) i figli , d Per_1 Per_2
Esponeva, ancora, che, nel settembre 2023, il marito si era allontanato dalla casa coniugale (condotta in locazione per canoni mensili pari ad Euro 800,00), trasferendosi dapprima presso la sorella e poi presso altro immobile dall'indirizzo a lei sconosciuto.
Sotto altro profilo, forniva informazioni sulle rispettive risorse economiche, dava conto dei tempi Per_ di abituale permanenza dei figli con il padre e rappresentava che anche la figlia maggiorenne , frequentante la Facoltà di Ingegneria presso il Politecnico di Torino e dimorante presso una residenza universitaria, era priva di indipendenza economica.
Sulla base di tali premesse, dunque, formulava domanda di separazione alle stesse condizioni poi precisate all'esito del procedimento e riportate testualmente nei termini di cui in epigrafe.
Depositando comparsa scritta il 9 maggio 2024 si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio , non opponendosi alla domanda di controparte intesa alla Controparte_1 separazione giudiziale e nemmeno alle condizioni riguardanti l'affidamento condiviso dei figli minorenni, la loro collocazione preferenziale materna, la determinazione dei tempi di loro permanenza presso sé medesimo (salva l'opzione principale di rimetterne la disciplina ai diretti interessati) e l'assegnazione della casa familiare.
Lo stesso resistente forniva nondimeno una spiegazione alternativa in merito all'interruzione della coabitazione familiare, spiegando di essersi allontanato dalla casa coniugale unicamente per porre termine all'ennesimo litigio con la moglie, e rivendicava di avere sempre adempiuto ai doveri matrimoniali e genitoriali, tanto da avere costantemente rappresentato il punto di riferimento dei congiunti.
Le parti depositavano in seguito le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. con le quali insistevano nelle rispettive domande e deduzioni senza articolare istanze d'istruttoria orale.
All'udienza di comparizione tenuta in data 11 giugno 2024 le parti, comparse personalmente, escludevano volontà di conciliazione e rilasciavano dichiarazioni sui temi controversi.
Con ordinanza depositata il 17 giugno 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti ed era assegnato termine a parte ricorrente per depositare i documenti dalla stessa offerti in produzione alla suddetta udienza.
Prodotta tale documentazione e senza ulteriori incombenti istruttori, le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni nei termini dianzi riportati testualmente, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 14 gennaio 2025 la causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda principale formulata da entrambe le parti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione da ben oltre un anno ad oggi, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Con riguardo alle ulteriori domande, poi, deve provvedersi in conformità delle conclusioni comuni, rispettose del principio di bigenitorialità, secondo cui i due figli minorenni d Per_1 Per_2 vanno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e ne va disposta collocazione preferenziale presso la madre alla quale, pertanto, deve essere attribuito il godimento della casa Parte_1 familiare (sita in Parma, via Cuneo n. 8).
D'altra parte, non v'è sostanziale controversia nemmeno in relazione alla definizione dei tempi di permanenza dei suddetti minorenni con ciascun genitore (e, segnatamente, con il genitore non collocatario), sicché, in difetto di diversi accordi eventualmente raggiunti di volta in volta dalle parti, sentiti i minori, possono confermarsi sul punto le determinazioni già adottate con la suddetta ordinanza depositata il 17 giugno 2024.
Le uniche questioni controverse attengono invece alla commisurazione delle contribuzioni economiche da destinare al mantenimento della prole.
Ai fini d'interesse possono ribadirsi in questa sede le osservazioni poste a fondamento dei provvedimenti temporanei e urgenti, in ogni caso integrate nei termini che si vanno ad esporre alla luce delle allegazioni e deduzioni difensive articolate in seguito dalle parti. Per_ Va preliminarmente rimarcato, quindi, che la maggiorenne , nata il [...], sta attualmente frequentando la Facoltà di Ingegneria Fisica presso il Politecnico di Torino e alloggia in una residenza universitaria come da contratto rinnovato per il corrente anno accademico.
Ella fa rientro a Parma con una frequenza che la ricorrente ha indicato in circa un fine settimana al mese e che il resistente ha evocato secondo tempi anche più dilatati;
la madre ha affermato che, nelle occasioni di ritorno a Parma, la maggiorenne sta presso di lei, mentre il padre, a propria Per_ volta, ha rivendicato che la figlia sta anche da lui;
pare invece incontroverso che faccia ulteriori rientri in occasione delle sospensioni della didattica (vacanze natalizie, pasquali, sospensione estiva). Per_ E' in ogni caso pacifico che non vive più con i genitori in termini di stabilità e prevalenza.
Va pertanto esclusa in questa sede la legittimazione in capo a di richiedere a Parte_1 controparte contribuzioni economiche per il suo mantenimento.
La cessazione di legami di convivenza con le parti (e, per quanto qui conta, anche con la madre), ha infatti comportato il venir meno di quella continuità dei doveri genitoriali e, in particolare, di quell'adempimento in via unilaterale degli oneri di coabitazione e di mantenimento in via diretta (oneri che dovrebbero essere comuni e suddivisi tra entrambi i genitori) eventualmente in grado di costituire condizioni per l'azione nei confronti dell'altro coniuge.
Né può valere in senso contrario il più recente insegnamento giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente (Cass. civ., sez. 1, ord. n. 30179 del 22 novembre 2024) secondo cui la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cass. 29977/2020).
Oltre a doversi rimarcare le incertezze istruttorie in ordine alla maggiore o minore sistematicità dei Per_ rientri di presso l'abitazione di via Cuneo n. 8, invero, non è affatto emerso, a livello probatorio, che la madre anticipi metodicamente alla figlia gli esborsi monetari Parte_1 destinati al suo corrente sostentamento ordinario fuori sede, avendo, anzi, le parti allegato comunemente con puntualità che è il padre a provvedere con costanza a siffatte elargizioni di denaro nella misura di Euro 150,00 al mese.
Resta in ogni caso da affermare in questa sede, specie a fronte delle doglianze ultime di parte ricorrente nella parte in cui ha lamentato la cessazione delle contribuzioni paterne atte al pagamento dei canoni di locazione della struttura alloggiativa occupata dalla figlia maggiorenne, Per_ che l'incontroversa condizione di dipendenza economica di impone una pari ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
In relazione al mantenimento dei minorenni d ancora, vanno applicati i criteri Per_1 Per_2 commisurativi di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., sicché debbono essere in primo luogo apprezzate le risorse economiche delle parti.
A tale riguardo, allora, si è già evidenziato che ha percepito redditi da lavoro pari Parte_1 ad Euro 9.021,89 netti quanto all'anno 2020, ad Euro 10.087,17 netti quanto al 2021 e ad Euro 6.232,68 netti per l'anno d'imposta 2022.
La stessa ricorrente ha peraltro rappresentato in ricorso di prestare nuova attività lavorativa – in forza di contratto di somministrazione a tempo determinato con iniziale termine di scadenza al 31 ottobre 2024 – ricompensata con retribuzioni mensili pari ad Euro 1.600,00-1.700,00 e non ha allegato poi l'eventuale sopravvenuta cessazione di siffatta occupazione remunerata.
Gli estratti di conto corrente prodotti in atti, comprovanti minime disponibilità liquide, certificano la suddetta capacità reddituale quanto meno a far tempo dall'ottobre 2022.
è peraltro titolare di due immobili, di cui uno a destinazione abitativa, in località Parte_1
GN (LE) e di una autovettura di risalente immatricolazione cointestata con il coniuge.
Ella è poi chiamata a sostenere costi abitativi (canoni locatizi e spese condominiali forfettizzate) per Euro 800,00 al mese ed è obbligata unitamente al marito alla restituzione rateale (per ratei mensili pari ad Euro 550,00 circa al mese) di un finanziamento contratto nel corso dell'anno 2022 per Euro 45.000,00 circa.
Si è controverso alquanto, ma senza rilevanti ricadute ai fini della presente decisione, sulle finalità per le quali i coniugi avrebbero deciso all'epoca di contrarre tale finanziamento.
Parte ricorrente ha infatti sostenuto che “il prestito è stato utilizzato esclusivamente per far fronte a molteplici esigenze familiari, per saldare pregressi debiti dei coniugi, per estinguere finanziamenti accesi in precedenza dalle parti e per affrontare le spese di trasferimento a Parma del nucleo familiare”; parte resistente ha invece affermato che il finanziamento è stato contratto
“per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra , sito a Parte_1
GN (LE)”.
ha fornito senz'altro taluni dati probatori a sostegno della sua prospettazione, Parte_1 poiché, con la documentazione prodotta il 28 ottobre 2024, ha dimostrato di avere ricevuto il suddetto immobile per donazione nel corso dell'anno 2005, di avere conseguito un primo mutuo per la relativa ristrutturazione nel corso dell'anno 2006 e di avere pagato i lavori di seconda ristrutturazione (quasi tutti per fatture emesse anteriormente al finanziamento contratto con il coniuge il 26 aprile 2022) valendosi di somme di denaro ricevute per donazione da madre e nonni (Euro 25.000,00), nonché del prezzo ottenuto dalla vendita (Euro 62.000,00) di un immobile in Otranto, a sua volta donatole nell'anno 2011.
Proseguendo nella disamina dei criteri normativi di cui all'art. 337 ter c.c., Controparte_1 risulta avere percepito provvidenze dall' per gli anni d'imposta 2021 e 2022, mentre, per CP_2 l'anno 2023, ha goduto di redditi netti da lavoro (rispetto a un rapporto lavorativo iniziato, per vero, il giorno 1 aprile 2022) pari ad Euro 24.322,41 (Euro 2.026,87 per 12 mensilità).
Egli dispone di irrisorie entità monetarie e di un'autovettura dal modesto valore venale.
Sotto altro profilo, ancora, sono stati documentati costi locatizi mensili pari ad Euro 410,00, oltre ad oneri condominiali per Euro 80,00 al mese.
E' peraltro provato a livello documentale che, sul conto corrente Intesa Sanpaolo cointestato ad entrambi i coniugi, viene corrisposto mensilmente l'assegno unico universale per i figli (dall'ammontare ultimo documentato pari ad una media di Euro 670,00 circa).
E' indubbio che tali provvidenze vengano utilizzate per adempiere al comune debito restitutorio per Euro 550,00 circa.
L'ammontare in esubero resta evidentemente a disposizione comune dei correntisti (e non certo della ricorrente in via esclusiva), così come tra l'altro comprovato dalle uscite periodiche destinate al pagamento dei premi delle polizze (vita, infortuni e capofamiglia) contratte anche da personalmente. Controparte_1
Tenuto conto dei dati così compendiati in ordine alle disponibilità dei coniugi, considerate le rispettive capacità di spesa mensili (quanto a , titolare di beni immobili, per almeno Parte_1
Euro 800,00 al mese e quanto a , sprovvisto di diritti reali su beni immobili, per Parte_2 almeno Euro 1.500,00 al mese) e gli esborsi dovuti da entrambi per il mantenimento della Per_ maggiorenne , apprezzate le plausibili esigenze di vita di d con particolare Per_1 Per_2 riguardo alla loro età e alle specifiche indicazioni fornite nel piano genitoriale, e ponderati i tempi di permanenza con l'uno e con l'altro genitore, si ritiene congruo che, a far tempo dall'inizio del procedimento (21 febbraio 2024), contribuisca al mantenimento ordinario dei Controparte_1 suddetti minorenni mediante il pagamento dell'importo mensile pari ad Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate nella seguente parte dispositiva.
L'assegno unico universale per i figli dovrà essere versato come per legge, salvi diversi accordi, ad entrambi i genitori.
La particolarità della fattispecie, connotata dalla disamina di diritti indisponibili, i plurimi profili esenti da contenzioso e gli aspetti residuali di soccombenza reciproca inducono, infine, all'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 26 agosto 2004 in GN (LE); matrimonio iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di GN (LE) al n. 2 p. 1 s., anno 2004.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) affida i minorenni e in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori;
3) dispone che gli stessi minorenni abbiano collocazione preferenziale presso la madre Parte_1
e che, salvi diversi accordi eventualmente raggiunti di volta in volta dai genitori, sentiti i
[...] minori, il padre possa tenerli con sé per due pomeriggi alla settimana (indicativamente, lunedì e mercoledì), dalle ore 18.00 alle ore 21.00, oltre a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- durante le vacanze scolastiche natalizie i minori trascorreranno con il signor 7 giorni, CP_1 alternando di anno in anno tra i genitori il 24 e 25 dicembre con il 31 dicembre e l'1 gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, i minori trascorreranno con il padre 3 giorni consecutivi, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze scolastiche estive, i minori trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) attribuisce il godimento della casa familiare – sita in Parma, via Cuneo n. 8 – a;
Parte_1
5) a far tempo dall'inizio del procedimento (21 febbraio 2024) pone a carico del padre CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minorenni d mediante
[...] Per_1 Per_2 il versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, alla madre dell'importo di Euro Parte_1
400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie anche nell'interesse della maggiorenne , con le seguenti precisazioni: Persona_4
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
6) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia versato come per legge, salvi diversi accordi, ad entrambi i genitori;
7) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 536/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Parte_1
Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il giorno 1 novembre 1980, rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Flavio Santoro e Leonardo Branca del Foro di Lecce, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini come da note scritte depositate in data 11 novembre 2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e , i quali contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in data 26.08.2004 a GN (LE), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, N. 2, P. 1, S., alle seguenti CONDIZIONI: 1) assegnare la casa coniugale, sita in Parma, via Cuneo n. 8, comprensiva degli arredi e del mobilio ivi contenuti, alla signora , la quale l'abiterà con la prole;
2) affidare i figli minori Pt_1 [...]
(C.F.: ed (C.F.: ad Per_1 C.F._1 Persona_2 C.F._2 entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre, signora Parte_1
. I minori trascorreranno con il padre due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì) dalle ore
[...]
18.00 alle ore 21.00, oltre a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Durante le vacanze scolastiche natalizie, i minori trascorreranno con il signor 7 giorni, CP_1 alternando di anno in anno tra i genitori il 24 e 25 dicembre con il 31 dicembre e 01 gennaio. Durante le vacanze scolastiche pasquali, i minori trascorreranno con il padre, 3 giorni consecutivi, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze scolastiche estive, i minori trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
3) dichiarare tenuto il signor CP_1
a contribuire nel mantenimento dei figli minori d e della figlia maggiorenne ma Per_1 Per_2 Per_ non economicamente autosufficiente , mediante la corresponsione della somma mensile di euro 900,00 (euro 300,00 per figlio), a far tempo dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie della prole, da individuarsi come da protocollo del Tribunale di Parma, adottato il 20.12.2023… 4) disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla signora;
5) in ogni caso, con vittoria di spese legali, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per Pt_1 legge”. Parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini come da note scritte depositate il 12 novembre 2024: “Voglia il Tribunale, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti: - dichiarare la separazione personale tra i coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire ai figli la più serena crescita fisica, psichica ed emotiva. - disporre l'affido condiviso dei figli minori, d Per_1 [...]
con collocazione prevalente presso la madre e disporre, altresì, che la potestà Per_2 genitoriale sui minori sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, in applicazione del regime di affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, religione, istruzione e salute saranno concordemente assunte dai genitori i quali, a tale fine, si impegnano a collaborare nell'interesse prioritario dell'equilibrio psico-fisico dei figli assumendosi, altresì, l'impegno di comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni informazione rilevante. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente. - disporre che i tempi di frequentazione del minore con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta assunti. Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti stabilire quanto sancito nel punto 7) del ricorso di controparte sul cui punto non ha nulla da eccepire parte resistente e sul Piano Genitoriale depositato da controparte sul cui contenuto si aderisce totalmente e che dovrà intendersi sottoscritto anche dal sig. .- Disporre che la casa coniugale sita a Controparte_1
Parma in Via Cuneo, 8, venga assegnata alla sig.ra che la continuerà ad abitare con Parte_1 la prole, accollandosi canone di affitto mensile ed utenze varie. - disporre che il sig.
[...]
versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di CP_1
€ 450,00, che va ad aggiungersi alla somma di € 650,00 dell'assegno unico già percepito interamente dalla sig.ra e che non può avere destinazione differente rispetto al Parte_1 mantenimento dei ragazzi. - Detta somma dovrà corrispondersi entro e non oltre il 15 di ogni mese verrà rivalutata ogni anno in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta nell'anno precedente in base agli indici ISTAT. - disporre che ciascuno dei coniugi concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie concordate e sostenute nell'interesse del figlio minore dall'altro coniuge. Il concorso di ciascuno avverrà mediante il rimborso della propria quota a quello che abbia anticipato l'intero importo e previa esibizione delle ricevute di spesa. Si precisa che saranno da considerarsi spese straordinarie le seguenti spese: mediche non mutuabili e spese scolastiche (libri, rette relative ad iscrizioni, viaggi di istruzione, buoni mensa). - con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in GN (LE), il 26 agosto 2004, e che Controparte_1 dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 2 ottobre 2004, il 26 settembre 2009 e il 6 marzo Per_ 2012) i figli , d Per_1 Per_2
Esponeva, ancora, che, nel settembre 2023, il marito si era allontanato dalla casa coniugale (condotta in locazione per canoni mensili pari ad Euro 800,00), trasferendosi dapprima presso la sorella e poi presso altro immobile dall'indirizzo a lei sconosciuto.
Sotto altro profilo, forniva informazioni sulle rispettive risorse economiche, dava conto dei tempi Per_ di abituale permanenza dei figli con il padre e rappresentava che anche la figlia maggiorenne , frequentante la Facoltà di Ingegneria presso il Politecnico di Torino e dimorante presso una residenza universitaria, era priva di indipendenza economica.
Sulla base di tali premesse, dunque, formulava domanda di separazione alle stesse condizioni poi precisate all'esito del procedimento e riportate testualmente nei termini di cui in epigrafe.
Depositando comparsa scritta il 9 maggio 2024 si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio , non opponendosi alla domanda di controparte intesa alla Controparte_1 separazione giudiziale e nemmeno alle condizioni riguardanti l'affidamento condiviso dei figli minorenni, la loro collocazione preferenziale materna, la determinazione dei tempi di loro permanenza presso sé medesimo (salva l'opzione principale di rimetterne la disciplina ai diretti interessati) e l'assegnazione della casa familiare.
Lo stesso resistente forniva nondimeno una spiegazione alternativa in merito all'interruzione della coabitazione familiare, spiegando di essersi allontanato dalla casa coniugale unicamente per porre termine all'ennesimo litigio con la moglie, e rivendicava di avere sempre adempiuto ai doveri matrimoniali e genitoriali, tanto da avere costantemente rappresentato il punto di riferimento dei congiunti.
Le parti depositavano in seguito le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. con le quali insistevano nelle rispettive domande e deduzioni senza articolare istanze d'istruttoria orale.
All'udienza di comparizione tenuta in data 11 giugno 2024 le parti, comparse personalmente, escludevano volontà di conciliazione e rilasciavano dichiarazioni sui temi controversi.
Con ordinanza depositata il 17 giugno 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti ed era assegnato termine a parte ricorrente per depositare i documenti dalla stessa offerti in produzione alla suddetta udienza.
Prodotta tale documentazione e senza ulteriori incombenti istruttori, le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni nei termini dianzi riportati testualmente, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 14 gennaio 2025 la causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda principale formulata da entrambe le parti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione da ben oltre un anno ad oggi, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Con riguardo alle ulteriori domande, poi, deve provvedersi in conformità delle conclusioni comuni, rispettose del principio di bigenitorialità, secondo cui i due figli minorenni d Per_1 Per_2 vanno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e ne va disposta collocazione preferenziale presso la madre alla quale, pertanto, deve essere attribuito il godimento della casa Parte_1 familiare (sita in Parma, via Cuneo n. 8).
D'altra parte, non v'è sostanziale controversia nemmeno in relazione alla definizione dei tempi di permanenza dei suddetti minorenni con ciascun genitore (e, segnatamente, con il genitore non collocatario), sicché, in difetto di diversi accordi eventualmente raggiunti di volta in volta dalle parti, sentiti i minori, possono confermarsi sul punto le determinazioni già adottate con la suddetta ordinanza depositata il 17 giugno 2024.
Le uniche questioni controverse attengono invece alla commisurazione delle contribuzioni economiche da destinare al mantenimento della prole.
Ai fini d'interesse possono ribadirsi in questa sede le osservazioni poste a fondamento dei provvedimenti temporanei e urgenti, in ogni caso integrate nei termini che si vanno ad esporre alla luce delle allegazioni e deduzioni difensive articolate in seguito dalle parti. Per_ Va preliminarmente rimarcato, quindi, che la maggiorenne , nata il [...], sta attualmente frequentando la Facoltà di Ingegneria Fisica presso il Politecnico di Torino e alloggia in una residenza universitaria come da contratto rinnovato per il corrente anno accademico.
Ella fa rientro a Parma con una frequenza che la ricorrente ha indicato in circa un fine settimana al mese e che il resistente ha evocato secondo tempi anche più dilatati;
la madre ha affermato che, nelle occasioni di ritorno a Parma, la maggiorenne sta presso di lei, mentre il padre, a propria Per_ volta, ha rivendicato che la figlia sta anche da lui;
pare invece incontroverso che faccia ulteriori rientri in occasione delle sospensioni della didattica (vacanze natalizie, pasquali, sospensione estiva). Per_ E' in ogni caso pacifico che non vive più con i genitori in termini di stabilità e prevalenza.
Va pertanto esclusa in questa sede la legittimazione in capo a di richiedere a Parte_1 controparte contribuzioni economiche per il suo mantenimento.
La cessazione di legami di convivenza con le parti (e, per quanto qui conta, anche con la madre), ha infatti comportato il venir meno di quella continuità dei doveri genitoriali e, in particolare, di quell'adempimento in via unilaterale degli oneri di coabitazione e di mantenimento in via diretta (oneri che dovrebbero essere comuni e suddivisi tra entrambi i genitori) eventualmente in grado di costituire condizioni per l'azione nei confronti dell'altro coniuge.
Né può valere in senso contrario il più recente insegnamento giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente (Cass. civ., sez. 1, ord. n. 30179 del 22 novembre 2024) secondo cui la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cass. 29977/2020).
Oltre a doversi rimarcare le incertezze istruttorie in ordine alla maggiore o minore sistematicità dei Per_ rientri di presso l'abitazione di via Cuneo n. 8, invero, non è affatto emerso, a livello probatorio, che la madre anticipi metodicamente alla figlia gli esborsi monetari Parte_1 destinati al suo corrente sostentamento ordinario fuori sede, avendo, anzi, le parti allegato comunemente con puntualità che è il padre a provvedere con costanza a siffatte elargizioni di denaro nella misura di Euro 150,00 al mese.
Resta in ogni caso da affermare in questa sede, specie a fronte delle doglianze ultime di parte ricorrente nella parte in cui ha lamentato la cessazione delle contribuzioni paterne atte al pagamento dei canoni di locazione della struttura alloggiativa occupata dalla figlia maggiorenne, Per_ che l'incontroversa condizione di dipendenza economica di impone una pari ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
In relazione al mantenimento dei minorenni d ancora, vanno applicati i criteri Per_1 Per_2 commisurativi di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., sicché debbono essere in primo luogo apprezzate le risorse economiche delle parti.
A tale riguardo, allora, si è già evidenziato che ha percepito redditi da lavoro pari Parte_1 ad Euro 9.021,89 netti quanto all'anno 2020, ad Euro 10.087,17 netti quanto al 2021 e ad Euro 6.232,68 netti per l'anno d'imposta 2022.
La stessa ricorrente ha peraltro rappresentato in ricorso di prestare nuova attività lavorativa – in forza di contratto di somministrazione a tempo determinato con iniziale termine di scadenza al 31 ottobre 2024 – ricompensata con retribuzioni mensili pari ad Euro 1.600,00-1.700,00 e non ha allegato poi l'eventuale sopravvenuta cessazione di siffatta occupazione remunerata.
Gli estratti di conto corrente prodotti in atti, comprovanti minime disponibilità liquide, certificano la suddetta capacità reddituale quanto meno a far tempo dall'ottobre 2022.
è peraltro titolare di due immobili, di cui uno a destinazione abitativa, in località Parte_1
GN (LE) e di una autovettura di risalente immatricolazione cointestata con il coniuge.
Ella è poi chiamata a sostenere costi abitativi (canoni locatizi e spese condominiali forfettizzate) per Euro 800,00 al mese ed è obbligata unitamente al marito alla restituzione rateale (per ratei mensili pari ad Euro 550,00 circa al mese) di un finanziamento contratto nel corso dell'anno 2022 per Euro 45.000,00 circa.
Si è controverso alquanto, ma senza rilevanti ricadute ai fini della presente decisione, sulle finalità per le quali i coniugi avrebbero deciso all'epoca di contrarre tale finanziamento.
Parte ricorrente ha infatti sostenuto che “il prestito è stato utilizzato esclusivamente per far fronte a molteplici esigenze familiari, per saldare pregressi debiti dei coniugi, per estinguere finanziamenti accesi in precedenza dalle parti e per affrontare le spese di trasferimento a Parma del nucleo familiare”; parte resistente ha invece affermato che il finanziamento è stato contratto
“per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra , sito a Parte_1
GN (LE)”.
ha fornito senz'altro taluni dati probatori a sostegno della sua prospettazione, Parte_1 poiché, con la documentazione prodotta il 28 ottobre 2024, ha dimostrato di avere ricevuto il suddetto immobile per donazione nel corso dell'anno 2005, di avere conseguito un primo mutuo per la relativa ristrutturazione nel corso dell'anno 2006 e di avere pagato i lavori di seconda ristrutturazione (quasi tutti per fatture emesse anteriormente al finanziamento contratto con il coniuge il 26 aprile 2022) valendosi di somme di denaro ricevute per donazione da madre e nonni (Euro 25.000,00), nonché del prezzo ottenuto dalla vendita (Euro 62.000,00) di un immobile in Otranto, a sua volta donatole nell'anno 2011.
Proseguendo nella disamina dei criteri normativi di cui all'art. 337 ter c.c., Controparte_1 risulta avere percepito provvidenze dall' per gli anni d'imposta 2021 e 2022, mentre, per CP_2 l'anno 2023, ha goduto di redditi netti da lavoro (rispetto a un rapporto lavorativo iniziato, per vero, il giorno 1 aprile 2022) pari ad Euro 24.322,41 (Euro 2.026,87 per 12 mensilità).
Egli dispone di irrisorie entità monetarie e di un'autovettura dal modesto valore venale.
Sotto altro profilo, ancora, sono stati documentati costi locatizi mensili pari ad Euro 410,00, oltre ad oneri condominiali per Euro 80,00 al mese.
E' peraltro provato a livello documentale che, sul conto corrente Intesa Sanpaolo cointestato ad entrambi i coniugi, viene corrisposto mensilmente l'assegno unico universale per i figli (dall'ammontare ultimo documentato pari ad una media di Euro 670,00 circa).
E' indubbio che tali provvidenze vengano utilizzate per adempiere al comune debito restitutorio per Euro 550,00 circa.
L'ammontare in esubero resta evidentemente a disposizione comune dei correntisti (e non certo della ricorrente in via esclusiva), così come tra l'altro comprovato dalle uscite periodiche destinate al pagamento dei premi delle polizze (vita, infortuni e capofamiglia) contratte anche da personalmente. Controparte_1
Tenuto conto dei dati così compendiati in ordine alle disponibilità dei coniugi, considerate le rispettive capacità di spesa mensili (quanto a , titolare di beni immobili, per almeno Parte_1
Euro 800,00 al mese e quanto a , sprovvisto di diritti reali su beni immobili, per Parte_2 almeno Euro 1.500,00 al mese) e gli esborsi dovuti da entrambi per il mantenimento della Per_ maggiorenne , apprezzate le plausibili esigenze di vita di d con particolare Per_1 Per_2 riguardo alla loro età e alle specifiche indicazioni fornite nel piano genitoriale, e ponderati i tempi di permanenza con l'uno e con l'altro genitore, si ritiene congruo che, a far tempo dall'inizio del procedimento (21 febbraio 2024), contribuisca al mantenimento ordinario dei Controparte_1 suddetti minorenni mediante il pagamento dell'importo mensile pari ad Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate nella seguente parte dispositiva.
L'assegno unico universale per i figli dovrà essere versato come per legge, salvi diversi accordi, ad entrambi i genitori.
La particolarità della fattispecie, connotata dalla disamina di diritti indisponibili, i plurimi profili esenti da contenzioso e gli aspetti residuali di soccombenza reciproca inducono, infine, all'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 26 agosto 2004 in GN (LE); matrimonio iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di GN (LE) al n. 2 p. 1 s., anno 2004.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) affida i minorenni e in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori;
3) dispone che gli stessi minorenni abbiano collocazione preferenziale presso la madre Parte_1
e che, salvi diversi accordi eventualmente raggiunti di volta in volta dai genitori, sentiti i
[...] minori, il padre possa tenerli con sé per due pomeriggi alla settimana (indicativamente, lunedì e mercoledì), dalle ore 18.00 alle ore 21.00, oltre a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- durante le vacanze scolastiche natalizie i minori trascorreranno con il signor 7 giorni, CP_1 alternando di anno in anno tra i genitori il 24 e 25 dicembre con il 31 dicembre e l'1 gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, i minori trascorreranno con il padre 3 giorni consecutivi, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze scolastiche estive, i minori trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) attribuisce il godimento della casa familiare – sita in Parma, via Cuneo n. 8 – a;
Parte_1
5) a far tempo dall'inizio del procedimento (21 febbraio 2024) pone a carico del padre CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minorenni d mediante
[...] Per_1 Per_2 il versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, alla madre dell'importo di Euro Parte_1
400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie anche nell'interesse della maggiorenne , con le seguenti precisazioni: Persona_4
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
6) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia versato come per legge, salvi diversi accordi, ad entrambi i genitori;
7) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto