Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 27.6.2022 al numero 1215/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 469/2022 emessa dal Tribunale di
Pistoia il 19.5.2022 e pubblicata il 20.5.2022 pendente fra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Fois (c.f. ) e dall'Avv. Valentina Rossi C.F._2
(c.f. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo titolare , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Esposito (c.f. Controparte_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._4 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza per i motivi sopra indicati e per l'effetto:
1
), alla corresponsione delle spese necessarie per l'eliminazione di vizi P.IVA_1
e difetti dell'opera pari a € 12.489,50=, oltre iva per 1.248,05= (per un totale di euro13.738,45=), oltre al rimborso del costo della relazione tecnica dell'Architetto per € 824,72= e ulteriori € 1.395,68= per rimborso del compenso della Parte_2
CTP dell'Architetto euro 3.037,70= per i materiali, per un totale di € Parte_2
18.996,55 o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo. Conseguentemente condannare altresì l'impresa individuale alla restituzione dell'importo Controparte_1 percepito in spontanea esecuzione della sentenza impugnata per spese di lite di €
5.382,00=, nonché al rimborso delle spese di CTU liquidate dal Giudice di prime cure, il tutto oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
ANCORA NEL MERITO, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello suesposti, voglia riformare il capo della sentenza impugnata relativa alla condanna alle spese di lite a carico dell'odierno appellante, disponendone la compensazione e/o riduzione. Con vittoria di competenze e spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva
e/o di interesse ad agire;
sempre in via preliminare, ma subordinata, dichiarare inammissibile l'appello non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (versione pre-vigente); nel merito, rigettare
l'appello in quanto infondato con conferma integrale della sentenza di primo grado per difetto delle condizioni dell'azione; in denegata ipotesi, in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU con sostituzione del perito, per tutte le ragioni esposte in precedenza;
all'esito, nel merito, rigettare comunque la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite del grado d'appello”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione per riassunzione di causa davanti al Giudice ritenuto competente ex art. 50 c.p.c., notificato in data 6.5.2016, Parte_1 riassumeva davanti al Tribunale di Pistoia la domanda riconvenzionale che aveva
2 proposto unitamente all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo del Giudice di
Pace di Pistoia n. 260/15 del 28.8.2015, che lo condannava al pagamento, in favore dell'impresa individuale , della somma di euro 3.500,00, Controparte_1 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e spese del procedimento monitorio, a titolo di pagamento della fattura n.2/2015 a saldo dei lavori di ristrutturazione edilizia interessanti l'immobile di proprietà del suddetto.
L'opponente eccepiva l'infondatezza della domanda sostanziale dell'intimante, chiedeva la revoca del decreto opposto, adducendo una serie di vizi nella esecuzione delle opere, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna della ditta al pagamento della somma di € 25.653,62, a titolo di risarcimento per CP_1
l'eliminazione di vizi e difetti, oltre alla richiesta di condanna ai sensi dell'art.96
c.p.c., il tutto entro complessivi € 26.000,00.
L'opposto si era costituito contestando l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo il rigetto sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale.
Il Giudice di Pace adito dichiarava la propria incompetenza per valore a conoscere della domanda riconvenzionale ed assegnava alle parti il termine di legge per riassumere la causa davanti al competente Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, trattenendo invece la causa relativa all'opposizione, che veniva estinta in forza di accordo intervenuto tra le parti.
Con atto di citazione in riassunzione, conveniva in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Pistoia la ditta riproponendo tutte le domande ed eccezioni CP_1 avanzate con la domanda riconvenzionale davanti al Giudice di Pace, e chiedendo la condanna della medesima ditta individuale al risarcimento del danno richiesto nel precedente procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la ditta BI eccependo l'inammissibilità della domanda avversaria per difetto delle condizioni di azione e/o comunque in quanto infondata, con condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo prove per testi e CTU.
Dopo il deposito della relazione tecnica il giudice di primo grado, rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 c. 2 D. Lgs. 28/2010, che si concludeva con esito negativo.
In corso di causa depositava ricorso per sequestro conservativo Parte_1 ex art. 671 c.p.c., che non veniva accolto;
il provvedimento di rigetto veniva confermato dal Collegio in sede di reclamo.
3 Il Tribunale di Pistoia con sentenza n.469/2002, così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: 1.
Rigetta per le ragioni esposte in parte motiva, la domanda attrice ritenendone la inammissibilità 2. condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali che liquida quanto alla causa di merito in € 4.500,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre all'IVA e al CPA come per legge;
quanto al procedimento per sequestro conservativo ed al relativo reclamo in complessivi €
4.000,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, oltre IVA e cap di legge.
3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate con separato decreto”.
Argomentava il primo giudice che i lavori edili nell'immobile sito in Pistoia, Piazza
Danesi n.3 erano stati originariamente commissionati da Parte_3 precedente proprietario dell'immobile in questione, alla ditta di CP_1 Controparte_2 tramite un contratto di appalto avente ad oggetto le opere di cui al preventivo redatto dalla medesima ditta per un totale di € 15.950,00, comprensivo di CP_1
IVA.
Il suddetto preventivo veniva poi allegato per accettazione alla scrittura privata del 19.11.2014, con la quale e acquirenti Parte_1 Persona_1 dell'appartamento con atto notarile del 10.3.2015, si obbligavano al pagamento della somma eccedente ad € 8.000,00, che sarebbe rimasta a carico del Parte_3 mentre gli acquirenti si rendevano fideiussori del pagamento.
In data 11.3.2015, la ditta emetteva la fattura n. 2/15 per complessivi € CP_1
3.500,00 a saldo dei lavori eseguiti, sulla scorta della quale veniva poi emesso il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione proposta davanti al Giudice di Pace di
Pistoia.
Osservava il Tribunale di Pistoia che, con raccomandata a.r. del 14.3.2015,
[...]
contestava la eccessività della richiesta di pagamento, a saldo, avanzata Parte_1 dalla ditta con la fattura n. 2/15 per € 3.500,00, e muoveva per la prima CP_1 volta una serie di contestazioni inerenti la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del contratto di appalto, elencando specificamente i difetti riscontrati, con riferimento ai quali chiedeva una riduzione di € 1.500,00 del prezzo dei lavori ed offrendo il pagamento, a saldo, la minore somma di € 2.000,00.
Il giudice di primo grado rilevava che le successive ed ulteriori contestazioni mosse in relazione alla esecuzione dei lavori, effettuate sulla scorta delle risultanze della perizia di parte a firma dell'Arch. datata 15.10.2015, non Persona_2
4 erano state portate a conoscenza della ditta prima della proposizione CP_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace di Pistoia, introdotta con atto di citazione notificato il 23.10.2015, e pertanto risultavano essere state mosse oltre il termine di legge di 60 giorni dalla consegna dell'appartamento e quindi tardivamente;
inoltre, nonostante la presenza costante in cantiere dei nuovi acquirenti, provata nel corso dell'istruttoria, e nonostante il sopralluogo effettuato nel febbraio 2015 dai medesimi unitamente al direttore dei lavori Geom. CP_3 nel febbraio 2015, nessuna contestazione era stata da loro mossa.
Argomentava il Tribunale che, prima dell'invio della raccomandata a.r. del
14.3.2015, nessuna contestazione era stata mossa dal alla ditta ed Parte_1 CP_1 evidenziava che le precedenti fatture emesse a stato avanzamento lavori erano state regolarmente saldate dal committente.
Osserva il primo giudice che, con la raccomandata a.r. del 14.03.2015, Parte_1
aveva manifestato la volontà di accettare l'opera con una riduzione del
[...] prezzo di € 1.500,00 e con il pagamento, a saldo, della residua somma richiesta, rinunciando così a pretendere la messa in pristino delle opere eseguite a spese dell'appaltatore, prevista dall'art. 1668 c.c., tanto più che, con la medesima missiva, lo stesso aveva dichiarato di non voler avere più alcun rapporto con il escludendo così l'eliminazione dei vizi e la messa in pristino dell'opera da CP_1 parte dell'appaltatore.
Secondo il giudice di prime cure, la disciplina codicistica dettata dagli artt.1667 e segg. c.c. sancisce che la rinuncia posta in essere dall'attore all'azione di eliminazione dei vizi dell'opera, preclude anche quella risarcitoria, che in essa è da ritenersi compresa;
d'altra parte, dalla CTU esperita risultava che i vizi dell'opera avrebbero potuto essere eliminati da un ulteriore intervento riparatore dell'appaltatore, ma il committente non lo aveva richiesto, né consentito, optando, in alternativa, per la riduzione del prezzo.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le istanze, Parte_1 anche istruttorie, sopra trascritte.
Deduce i seguenti motivi:
I) In via preliminare: sulla corretta individuazione della committenza
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che il contratto di appalto fosse stato inizialmente stipulato tra il e l'appellata, quando in Parte_3
5 realtà i soggetti appaltanti sarebbero stati, fino dall'origine tre, ovvero
[...]
e Parte_3 Parte_1 Persona_3
II) Ancora in fatto: sulla rilevanza del pagamento delle fatture in corso d'opera
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che i pagamenti effettuati dal committente a stato avanzamento lavori costituiscano prova dell'accettazione e ratifica delle opere realizzate dall'impresa appaltatrice;
in realtà, i lavori si erano protratti nel tempo ed i vizi erano stati tempestivamente contestati, non appena la committenza ne aveva avuto effettiva cognizione.
III) Sull'asserito spirare dei termini di decadenza per la denuncia ex art. 1667 c.c.
Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto la domanda inammissibile in quanto il committente sarebbe incorso nelle decadenze di cui all'articolo 1667 c.c.; infatti, ai sensi dell'art. 2969 c.c., l'eccezione di decadenza/tardività della denuncia è un'eccezione in senso stretto e, in quanto tale, non rilevabile d'ufficio dal Giudice in assenza di specifiche eccezioni di parte, come nel caso di specie.
La parte appellante lamenta inoltre quanto segue:
a) La circostanza che la Pec dell'Avv. Rossi del 13.04.2015 non aveva aggiunto nulla rispetto alla precedente missiva inviata personalmente dal
[...]
, e che con la stessa non erano state effettuate contestazioni ulteriori, non Pt_1 sarebbe corretta, in quanto nella comunicazione del legale erano mosse nuove e specifiche contestazioni alle opere realizzate, rispetto a quelle elencate nella raccomandata a.r. del del 14.3.2015. Parte_1
b) Il Tribunale di Siena, pronunciandosi d'ufficio in assenza di specifica eccezione di decadenza sollevata da controparte, avrebbe erroneamente fatto decorrere il dies a quo del termine di decadenza di 60 giorni non dalla scoperta dei vizi, ma dalla data di consegna dell'immobile, in spregio all'art. 1667 c.c., secondo comma, c.c.; peraltro, nel caso di edifici e di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, avrebbe dovuto trovare applicazione il maggiore termine di un anno dalla scoperta ai sensi dell'art. 1669 c.c.; la giurisprudenza è altresì concorde nel ritenere che il termine per la denunzia decorra dal momento in cui il committente abbia avuto compiuta conoscenza dei vizi e difetti, cosa che nel caso di specie è avvenuta solamente con la consegna della relazione tecnica dell'Arch. del 15.10.2015. Parte_2
6 c) Il Tribunale di Pistoia avrebbe poi errato nel considerare l'odierno appellante decaduto anche con riferimento ai vizi e difformità denunciati dallo stesso con la lettera del 14.3.2015 sull'errato presupposto che questi fosse costantemente presente sul cantiere e che avesse eseguito un sopralluogo insieme a un tecnico di fiducia. Quanto alla prima circostanza, l'assunto del giudice si fonderebbe su una lettura parziale delle dichiarazioni testimoniali rese da e CP_1
dipendenti dell'appellata; quanto alla seconda circostanza, doveva Tes_1 considerarsi che i sopralluoghi effettuati dal Geom. erano finalizzati CP_3 esclusivamente a verificare le regolarità urbanistica dell'immobile.
d) Sarebbe erronea anche la valutazione del primo giudice secondo cui la raccomandata a.r. del 14.3.2015, afferente i soli vizi palesi in quel momento, andrebbe essere intesa come accettazione, tacita o espressa, dell'opera e quindi anche dei vizi occulti e/o occultati non ancora scoperti dal . Parte_1
IV) Sui vizi dell'opera e i rimedi esperibili
L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando che:
a) non si sarebbe rifiutato di far prendere visione Parte_1 dell'immobile alla ditta ma sarebbe stata quest'ultima a disinteressarsi della CP_1 questione, sia dopo la denuncia dei vizi palesi effettuata dal committente con raccomandata a.r. del 14.3.2015, sia dopo la pec di denuncia dei vizi occulti inviata dall'Avv. Rossi il 13.4.2015.
b) L'appaltatore, a mezzo missiva del proprio legale del 29.5.15, avrebbe contestato tutti i vizi e difetti riscontrati e, senza neppure chiedere di poter effettuare alcuna verifica dello stato dei luoghi, aveva preannunciato l'azione giudiziale per il pagamento del saldo;
nei fatti, quindi, sarebbe stata la CP_1
a rifiutare di provvedere all'eliminazione dei vizi ai sensi dell'art. 1668 c.c, con la conseguenza che l'appellante avrebbe del tutto legittimamente richiesto il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi.
V) Sulla richiesta di riduzione del prezzo avanzata dal committente con la missiva del 14.3.2015
Secondo la parte appellante la richiesta di riduzione del prezzo avanzata dal committente con la missiva del 14.3.2015 deve considerarsi superata dalla successiva scoperta di ulteriori ben più gravi difetti dalla stessa non riconoscibili poiché neppure l'eventuale accettazione senza riserve dell'opera precluderebbe mai la garanzia per i vizi occulti.
7 Pertanto, la sentenza di primo grado sarebbe errata in quanto il Tribunale di
Pistoia avrebbe dovuto accogliere in toto la domanda attorea, oppure, in via meramente ipotetica di decadenza della denuncia in ordine ai difetti emersi solo dopo l'accesso dell'Arch. avrebbe comunque dovuto riconoscere il Parte_2 risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi e difetti denunciati con la lettera del marzo 2015.
VI) Sulla pretesa di limitazione del quantum della domanda attorea
La sentenza di primo grado farebbe erroneamente riferimento ad un orientamento giurisprudenziale ormai superato in tema di riduzione del corrispettivo e di risarcimento del danno ulteriore causato dall'opera in misura non superiore al corrispettivo pattuito.
Sostiene l'appellante che il committente avrebbe sempre diritto a chiedere e ottenere il costo integrale dei lavori di eliminazione dei vizi e difformità dell'opera, anche quando il costo per l'eliminazione sia superiore al prezzo dell'appalto.
Precisa, inoltre, che il valore dell'appalto sarebbe stato erroneamente indicato dal giudice del primo grado in € 15.950,00, sulla base del solo contratto di appalto, quando, in realtà avrebbe dovuto tenere conto anche delle opere extra capitolato commissionate nel corso dei lavori pari a € 1.909,60, e così per un totale di €
17.859,60.
VII) Sulla condanna al pagamento delle spese di lite. Capo della sentenza ingiusto e gravatorio
La parte appellante chiede altresì la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite di primo grado, ritenuta ingiustamente penalizzante alla luce sia del fatto che l'espletata CTU avrebbe confermato pienamente la sussistenza di tutti i vizi contestati, sia della condotta tenuta dall'appaltatore improntata alla colpa tanto in corso di esecuzione delle opere, quanto successivamente.
Infine, la parte appellante dà atto di aver venduto a terzi, unitamente al in data 8.3.2022, l'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione e per Per_3 tale motivo dichiara di rinunciare ai danni richiesti in primo grado quali costi per il trasferimento in altro alloggio durante i lavori di sistemazione dell'immobile, per la collocazione dei 5 gatti in una pensione per animali nel medesimo periodo, per i costi per il trasloco, per il deposito e rimontaggio dei mobili nonché per lo smontaggio e rimontaggio delle porte e relative modifiche per complessivi euro €
9.340,25, in quanto non più dovuti.
8 Alla luce della espletata CTU, determina la domanda risarcitoria in €
12.489,50 oltre IVA per l'eliminazione di vizi e difetti dell'opera, € 3.037,70 quale costo di pavimenti e rivestimenti, € 824,72 per rimborso dei costi della relazione tecnica dell'Arch. € 1.395,68 per rimborso del compenso del CTP Arch. Parte_2
così per complessivi € 18.996,55, da cui detrarre € 3.500,00 per la Parte_2 fattura 2/2015 quale saldo dell'appalto ancora non versato, per un totale complessivo di € 15.496,55.
Invero, nella propria comparsa conclusionale, l'appellante dà atto di aver provveduto al pagamento dell'importo di cui al D.I. del Giudice di Pace di Pistoia
n.260/2015, oltre interessi e spese legali, e pertanto, non essendo più possibile la compensazione con la somma di € 3.500,00 di cui alla fattura n.2/2015, ridetermina la domanda di risarcimento in complessivi € 18.996,65, oltre alla restituzione delle somme versate in spontanea esecuzione della sentenza impugnata ed alle spese di CTU, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
2.2 Si è costituita la ditta , chiedendo, se del caso previa Controparte_1 ammissione di istanze istruttorie, il rigetto dell'impugnazione, perché infondata, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale e deducendo, in ordine ai singoli motivi di appello, quanto segue:
I) In via preliminare, eccepisce l'appellata che, attesa la vendita a favore di terzi dell'immobile oggetto dei lavori, sopravvenuta in data 8.3.2022, il Parte_1 non avrebbe più alcuna legittimazione a richiedere la condanna al risarcimento del danno per costi che non ha mai sostenuto, né mai sosterrà, relativi alla riparazione di difetti di un bene non più nella sua disponibilità.
L'appellante ha infatti rinunciato alla richiesta di risarcimento per i danni conseguenti ai costi di trasloco, di trasferimento proprio e dei propri gatti in altro alloggio, per lo smontaggio e rimontaggio dei mobili, ma avrebbe dovuto rinunciare anche agli ulteriori costi di riparazione, di acquisto dei materiali e di conseguente rimborso dell'IVA, essendo anch'essi non più dovuti perché mai sostenuti fino alla data della vendita dell'immobile, e successivamente non più eseguibili, per assenza di titolo ed interesse.
L'appellante avrebbe quindi dovuto rinunciare all'atto di appello o, in alternativa, richiedere il risarcimento del danno conseguente ad una eventuale riduzione di valore dell'immobile all'atto della vendita.
L'unica domanda che sopravvivrebbe alla suddetta carenza di legittimazione attiva sarebbe quella rivolta ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti per l'attività
9 professionale dell'Arch. per € 824,72 ed € 1.395,68, cifre comunque Parte_2 inferiori alla somma di € 3.500,00 dovuta alla appellata in virtù della fattura a saldo lavori n. 02/2015.
L'appello sarebbe quindi in toto inammissibile per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire.
II) Nel merito, l'appellata richiama quindi tutte le eccezioni e le contestazioni già svolte nelle difese di primo grado, ed in particolare:
- Rileva di aver eccepito, fino dal primo atto difensivo, la mancanza delle condizioni dell'azione previste dall'art.1667 c.c., alla luce sia della avvenuta accettazione dell'opera, sia della irrituale e generica denunzia dei vizi.
Le contestazioni mosse con la missiva del 14.03.2015 sottoscritta dal
[...]
risulterebbero dettagliate e minuziose, come correttamente evidenziato dal Pt_1 giudice di primo grado, così come inequivocabile appare la scelta del committente di optare per una riduzione del prezzo, piuttosto che pretendere la messa in pristino a spese dell'appaltatore, accettando così l'opera come consegnata.
Al contrario, la pec dell'Avv. Rossi del 15.04.2015 risulterebbe far riferimento genericamente ad opere non eseguite a regola d'arte e prive degli standard qualitativi necessari.
Ulteriori e specifiche contestazioni contenute nella relazione tecnica dell'Arch. sarebbero poi state portate a conoscenza dell'impresa solamente in sede Parte_2 di opposizione a decreto ingiuntivo.
Oltretutto, neppure dalla espletata CTU sarebbero emersi vizi occulti o sottaciuti dall'impresa, in quanto tutti i vizi e difetti lamentati erano ben visibili fin dal momento della consegna dei lavori, tanto che il li ha minuziosamente Parte_1 elencati nella propria missiva pretendendo una riduzione di prezzo, realizzando così un'accettazione dell'opera per facta concludentia, anche alla luce delle circostanze provate nell'istruttoria di primo grado, relativamente alla presenza costante della committente in cantiere e dell'indisponibilità dell'appellante a consentire all'impresa il sopralluogo e la verifica delle contestazioni mosse.
Circa il ruolo dell'Arch. l'appellata contesta che il medesimo abbia CP_3 ricevuto la nomina come direttore dei lavori sotto il solo profilo amministrativo, in quanto, in realtà, avrebbe svolto anche un ruolo di supervisione delle opere edili.
L'appellata ribadisce le contestazioni già mosse in primo grado in ordine alla fondatezza nel merito della domanda avversaria, richiamando allo scopo anche le censure mosse in primo grado alla esperita CTU, deducendo in particolare che:
10 - la CTU non avrebbe dovuto affrontare il merito dell'esecuzione difforme del rivestimento del bagno, dal momento che le prove per testi espletate nel giudizio di primo grado avrebbero consentito di provare la circostanza che le modalità e lo schema di posa del rivestimento del bagno fu fornito direttamente dal committente, e che al suddetto disegno l'impresa si è attenuta.
- del tutto superfluo, poi, sarebbe l'accertamento svolto in sede di perizia in ordine alla verifica sull'avvenuta esecuzione o meno dell'arrotatura della preesistente pavimentazione, dal momento che la stessa fu sostituita concordemente con la sua rasatura a colla, come risulterebbe anche dalla raccomandata del 14.03.2015 a firma di . Parte_1
- del tutto illogica sarebbe la conclusione del CTU laddove, con riferimento al danneggiamento del tamponamento murario esterno, ne riconduce la responsabilità alla ditta quando, in realtà, le prove per testi avrebbero CP_1 dimostrato che il danno fu causato da altra ditta e che l'appellata aveva anzi consigliato la realizzazione di un contromuro per alloggiare i collettori stante l'esiguità della parete.
L'appellata quindi ripropone le contestazioni all'elaborato peritale già svolte sia dal proprio CTP, sia nelle memorie del primo grado e conclude per la inammissibilità, irrilevanza, illogicità e incongruenza delle conclusioni, reiterando la richiesta di sostituzione del perito e di rinnovazione della perizia.
III) Infine, l'appellata contesta il motivo d'appello con il quale la difesa avversaria vorrebbe ottenere la riforma della decisione di primo grado in punto di condanna alle spese, non potendosi ravvisare nel caso di specie alcuna grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare una deroga alla regola generale della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c., anche in considerazione della manifesta illogicità ed incoerenza delle conclusioni della CTU.
2.3 La Corte, all'udienza del 18.06.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell'appellante non risulta fondata.
11 L'appellata preliminarmente eccepisce la carenza di legittimazione CP_1 attiva di , stante la vendita a favore di terzi, sopravvenuta Parte_1
l'8.3.2022, dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2951/2016, hanno chiarito che in caso di alienazione del bene, il diritto al risarcimento del danno, essendo un diritto di credito distinto ed autonomo rispetto al diritto reale sul bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come se fosse un elemento accessorio, ma compete esclusivamente a chi, essendo proprietario al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (nello stesso senso: Cass. civ. sez. VI n.24146/2014, Cass. civ. sez. II n.15744/2009).
Pertanto, il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario.
Non sussiste pertanto la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, non essendosi, il diritto di credito sorto al momento in cui si sono verificati i danni lamentati, trasferito unitamente al diritto di proprietà.
Neppure va accolta l'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello. Infatti, la circostanza che questa Corte abbia proceduto alla trattazione del merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348.bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 10422 del 15.4.2019).
Passando al merito, l'appello va accolto.
3.1 Il primo motivo è fondato, ma irrilevante ai fini decisori.
L'appellante, in via preliminare, eccepisce l'erronea individuazione della committenza da parte del giudice di primo grado;
i lavori sarebbero stati appaltati alla ditta fin dall'inizio, dal dante causa e da CP_1 Parte_3 Controparte_4
e e non dal solo
[...] Persona_3 Parte_3
In effetti, la censura dell'appellante risulta fondata e comprovata dall'esame della scrittura privata del 19.11.2014 (pag.26 fascicolo di primo grado cartaceo
); tuttavia, rileva la Corte il difetto di interesse dell'appellante a sollevare Parte_1
l'errore compiuto dal giudicante di primo grado nella ricostruzione dell'origine della vicenda, in quanto errore ricadente su un elemento che si è rivelato irrilevante ai fini della decisione.
12 3.2 Il secondo e terzo motivo sono fondati.
Il secondo e terzo motivo di appello possono essere esaminaticongiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati ed attinenti, nel loro complesso, alla asserita accettazione e ratifica, per fatti concludenti, delle opere realizzate dall'impresa appaltatrice da parte della committenza e della intervenuta decadenza di cui all'articolo 1667 c.c.
Eccepisce innanzitutto l'appellante che l'aver effettuato i pagamenti a stato di avanzamento lavori non costituirebbe prova dell'accettazione e ratifica delle opere realizzate dall'impresa appellata.
Va premesso che la giurisprudenza è univoca nel ritenere che nel contratto di appalto vadano distinti due momenti: la "consegna" e l'"accettazione" dell'opera.
La prima è un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione dell'opera in favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima, anche tacitamente, il proprio gradimento dell'opera, con una chiara manifestazione di volontà che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore dalla responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo;
da tale differenza deriva che la mera presa in consegna del bene non equivale ad accettazione dell'opera.
In tale senso, ex multis, la sentenza della Suprema Corte n.17711/2023 chiarisce che: “In tema di appalto, l'atto di «consegna» va distinto dall'«accettazione»: la prima costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'«accettazione» esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con
l'ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo, e che spetta al committente dimostrare” (conf. Cass. Sez. 2, n. 39599/2021, Cass. 5131/2007).
Nel caso di specie, la consegna dell'immobile è avvenuta in data 11.3.2015 con emissione da parte della ditta in pari data, della fattura n.2/2015 (doc.10 CP_1 fascicolo di primo grado a saldo dei lavori ed è stata seguita, a stretto CP_1 giro, dalla prima raccomandata di denuncia dei vizi sottoscritta dal committente e datata 14.3.2015.
13 Ritiene la Corte che il pagamento delle precedenti fatture effettuato dal committente a stato di avanzamento lavori è da ritenersi obbligazione Parte_1 contrattuale nascente dal contratto di appalto, nel quale venivano stabilite modalità e scadenze dei pagamenti, e non può integrare gli estremi dell'accettazione tacita dell'opera, in assenza di consegna dell'immobile.
Infatti, per parlarsi di accettazione tacita dell'opera, occorre che il committente accetti senza riserve la consegna dell'opera oppure compia un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettarla e che sarebbe incompatibile con quella di rifiutarla.
Nella fattispecie, il pagamento eseguito dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non risulta idoneo a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per facta concludentia, in assenza altresì della effettiva consegna dell'opera medesima.
Si cita, relativamente ad una fattispecie simile a quella in oggetto, l'ordinanza della Corte di Cassazione sez. II, 13224/2019: “In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". I soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima”.
L'appellante censura, inoltre, la sentenza impugnata laddove qualifica la raccomandata a.r. del 14.3.2015 (all.7 all'interno dell'all.3 fascicolo di primo grado ditta , a firma del committente ed indirizzata alla contenente la CP_1 CP_1 denuncia di difformità e vizi palesi, quale accettazione, tacita o espressa, dell'opera.
Ritiene il Collegio che la ricostruzione del giudice di primo grado, che interpreta la lettera raccomandata del del 14.3.2015 come accettazione Parte_1 dell'opera consegnata, non sia condivisibile;
si tratterebbe al più di una proposta transattiva, elaborata dal committente in una fase stragiudiziale della vicenda, che
14 non si è perfezionata in quanto non accettata dall'impresa appaltatrice, e che quindi non può impedire alla committenza di avvalersi dei rimedi previsti dalla disciplina sull'appalto.
Nel caso di specie, ciò appare comprovato anche dal fatto che, a fronte della consegna dell'immobile avvenuta in data 11.3.2015, non vi sia stata formale accettazione dell'opera, ma anzi la stessa è stata seguita a stretto giro dalla denuncia delle difformità e dei vizi a mezzo raccomandata a/r del 14.3.2015.
Lamenta inoltre l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto la domanda inammissibile in quanto il committente sarebbe incorso nelle decadenze di cui all'articolo 1667 c.c.; peraltro, ai sensi dell'art. 2969
c.c., l'eccezione di decadenza/tardività della denuncia sarebbe un'eccezione in senso stretto e, in quanto tale, non rilevabile d'ufficio dal Giudice in assenza di specifiche eccezioni di parte.
Invero, nella propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado, la ditta eccepisce l'inammissibilità della domanda per difetto di condizione CP_1 dell'azione, con un generico riferimento anche alla tempestiva denuncia dei vizi (si legge infatti: “È evidente che condizione dell'azione risarcitoria è quella non solo di denunciare tempestivamente i vizi, ma di accertare che vi sia stata una condotta colposa dell'appaltatore, riscontrabile nel contraddittorio delle parti anche tramite
l'accesso allo stato dei luoghi a seguito di denuncia”).
Ora, benchè la formulazione dell'eccezione in senso stretto prescinda dall'adozione di formule sacramentali, l'eccezione di decadenza per tardività della denuncia non può ritenersi effettivamente proposta dalla impresa appaltatrice, mancando nelle sue prime difese in primo grado ogni riferimento alla decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. conseguente alla denuncia tardiva dei vizi.
In ogni caso, anche volendo ritenere detta eccezione ritualmente formulata, essa sarebbe infondata, poiché la denuncia dei vizi è stata tempestiva.
Ripercorrendo la vicenda dall'origine, infatti, è documentato che in seguito alla consegna dell'immobile avvenuta in data 11.3.2015, il committente
[...]
personalmente indirizzava alla ditta raccomandata a/r del Parte_1 CP_1
14.3.2015 (all.7 all'interno dell'all.3 fascicolo di primo grado ditta , con la CP_1 quale venivano denunziati i vizi e difformità dell'opera che qui si riportano sinteticamente:
- rottura di una mattonella del bagno;
15 - posatura mattonelle in gres porcellanato del corridoio con fuga di 3 mm anziché di 4 mm;
- non omogenea stuccatura delle mattonelle del bagno;
- non corretta stuccatura a bordo vasca;
- non corretta rasatura delle riprese d'intonaco in cucina;
- rottura delle mattonelle jolly della cucina;
- non corretta posa in opera del rivestimento di cucina.
I suddetti vizi sono senz'altro da ritenere tempestivamente denunciati rispetto alla consegna dell'immobile avvenuta l'11.3.2015.
Seguiva comunicazione Pec del difensore del committente, Avv. Valentina Rossi, del 13.4.2015 (pag.49 fascicolo cartaceo primo grado ) con la quale Parte_1 venivano denunciati vizi e difformità dell'opera in relazione alla posa del rivestimento della cucina e del bagno, alla posa della pavimentazione, alle riprese di intonaco e di tinteggiatura delle pareti dell'intero immobile non eseguiti a regola d'arte e secondo gli standard qualitativi che la realizzazione di tali opere richiede;
venivano inoltre evidenziati gravi danneggiamenti del tamponamento murario ben visibili in più punti sulla parete nord del fabbricato e riconducibili all'esecuzione delle tracce per l'installazione degli impianti.
Anche tali vizi devono essere considerati come tempestivamente denunciati rispetto alla consegna dell'immobile avvenuta l'11.3.2015.
Circa la suddetta comunicazione dell'Avv. Rossi, ritenuta invece irrilevante e generica dal giudice di primo grado, rileva la Corte che, per quanto questa non contenga analitica e dettagliata descrizione dei vizi lamentati, è riportata comunque una sintetica indicazione delle difformità e delle anomalie dell'opera; la stessa pertanto appare idonea sia a consentire all'appaltatore di avere cognizione dei vizi denunciati, sia a impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui
è ottenuto l'appaltatore.
La giurisprudenza maggioritaria, infatti, ritiene che la denuncia dei vizi non debba contenere una elencazione specifica ed analitica delle difformità riscontrate dal committente;
si cita, a tale proposito, ex multis, la sentenza della Suprema Corte
n. 1585/2015: “Non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento
16 a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo” (conf.: Cass. n. 644/1999, Cass. n. 1549/1964, Cass. n.
360/1972, Cass. n.6479/1981).
Quanto, infine, alla relazione tecnica del consulente del committente, Arch.
datata 15.10.2015 (pagg. 31/48 fascicolo di primo grado ) Parte_2 Parte_1 essa riportava i seguenti vizi e difformità che di seguito si elencano sinteticamente:
- danneggiamento del tamponamento murario sulla parete nord del fabbricato lato esterno;
- distacco di intonaco profondo circa 1 cm nel tramezzo tra ingresso e cucina, lato cucina;
- disomogeneità dell'intonaco nel locale cucina e ripostiglio;
- riprese di intonaco con diffusi difetti di esecuzione sulla quasi totalità delle pareti ed in alcuni punti del soffitto;
- nel locale bagno piastrelle non complanari su molteplici porzioni di pareti, mancata linearità dimensionale nelle fughe, jolly decorativi e piastrelle di rivestimento a parete posati senza logica di disegno;
- nel locale cucina non complanarità delle piastrelle;
- posa in opera della pavimentazione priva di complanarità e frattura piastrella nel bagno cucina.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, dal confronto tra la raccomandata a/r a firma del committente del 14.3.2015 e la comunicazione pec dell'Avv. Rossi del
13.4.2015, da un lato, e la successiva relazione tecnica dell'Arch. Parte_2 datata 15.10.2015 e depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Giudice di Pace di Pistoia, dall'altro, non è rilevabile che quest'ultima contesti l'esistenza di vizi e difformità nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già precedentemente evidenziati, quanto piuttosto che l'elaborato sia teso ad accertare e meglio dettagliare dal punto di vista tecnico le anomalie già denunciate.
Ne consegue che tutti i vizi sarebbero dunque denunciati tempestivamente ex art. 1667, 2 co, c.c., rispetto alla consegna dell'immobile avvenuta l'11.3.2015.
Va infine rilevato che nella CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado è stata descritta l'entità, la natura e la consistenza di tutti i vizi lamentati nell'ordine in cui gli stessi erano stati evidenziati nella perizia tecnica redatta dall'Arch. datata 15.10.2015, concludendo altresì nel senso che tutti i vizi Parte_2 riscontrati siano riconducibili ai lavori eseguiti dalla ditta;
i CP_1 Controparte_1 costi delle lavorazioni necessarie alla eliminazione dei vizi e delle irregolarità sono
17 stati quantificati in complessivi € 12.489,50 oltre IVA (€ 13.738,45), oltre al costo dei materiali (pavimentazione e rivestimenti).
La parte appellante lamenta anche di aver appreso dall'impresa, solamente al momento della consegna dei lavori, che questa, di sua iniziativa e all'insaputa dei committenti, al posto dell'arrotatura, aveva provveduto alla rasatura del pavimento.
La suddetta doglianza sembra smentita dal contenuto della stessa raccomandata a/r sottoscritta dal , laddove lo stesso dichiara, come eccepito Parte_1 dall'appellata, di aver ritenuto “valida la spiegazione data(mi) sul fatto dell'inutilità dell'arrotatura” (doc.7 all'interno dell'all.3 fascicolo di primo grado;
in sede CP_1 di CTU, invece, la ditta avrebbe dichiarato che la arrotatura della preesistente CP_1 pavimentazione era stata effettuata.
In ogni caso, si rileva che l'espletata CTU, pur non dissipando i dubbi in merito all'avvenuta arrotatura e/o rasatura, ha concluso nel senso della effettiva presenza di vizi nella pavimentazione riconducibili ai lavori eseguiti dalla ditta CP_1 risultando quindi irrilevante se essa abbia eseguito il rifacimento della pavimentazione previa arrotatura o rasatura di quella preesistente.
Circa la doglianza relativa al danneggiamento del tamponamento murario, che la ditta vorrebbe imputare ad altra impresa, va rilevato che il capitolato dei CP_1 lavori del 14.11.2014 (pag.29 fascicolo di primo grado ) contiene la Parte_1 descrizione delle opere oggetto del contratto di appalto e tra queste vi è inserita la voce “realizzazione tracce per impianti, assistenza alla posa e chiusura tracce”.
Pertanto, anche se il danno (riconducibile all'esecuzione della nicchia per collettore) fosse stato causato da un'impresa terza, cioè quella incaricata della realizzazione dell'impianto termoidraulico, l'appaltatrice avrebbe dovuto fornire la propria assistenza alla lavorazione e dunque porre rimedio ad eventuali danni al tamponamento murario verificatisi nell'esecuzione di detto impianto. A tale proposito, appaiono quindi condivisibili le osservazioni del CTU in risposta alle contestazioni sul punto mosse dal CTP della medesima impresa, Geom. Per_4
(pagg.75/76 CTU).
[...]
Nel complesso, le risultanze della CTU appaiono condivisibili perché logiche, esaustive e ben motivate, anche alla luce dei chiarimenti resi rispetto alle osservazioni critiche della parte appellata;
del resto, risulta principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,
18 replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (così, tra le tante, Cass. Sez. 1 sent. 03/04/2007
n. 8355, successivamente ripresa anche da Cass. n. 282/2009).
Conseguentemente, appare infondata la richiesta di parte appellata in merito alla rinnovazione della CTU stessa con l'ausilio di un diverso perito.
L'appellante lamenta inoltre che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente fatto decorrere il dies a quo del termine di decadenza di 60 giorni non dalla scoperta dei vizi, ma dalla data di consegna dell'immobile, in spregio all'art. 1667
c.c., 2 co., c.c.
In effetti, in tema di appalto, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1667, 2 co., c.c. decorre dalla scoperta dei vizi;
tuttavia, i vizi appaiono tempestivamente denunciati e dunque l'eccezione si rileva irrilevante.
3.3 Il quarto motivo è fondato.
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente censurato il rifiuto del committente di far prendere visione all'appaltatrice dell'immobile e dei vizi denunciati, impedendogli così l'eliminazione dei vizi.
In realtà, non sussiste il diritto dell'appaltatore di scegliere tra i rimedi previsti dalla disciplina dell'appalto; tale opzione spetta esclusivamente al committente il quale, ai sensi dell'art. 1668 c.c., legittimamente può rifiutare di far eliminare le difformità e i vizi dell'opera all'appaltatore, anche alla luce del venir meno del rapporto di fiducia con l'impresa che ha mal eseguito l'appalto.
La scelta del committente, che ha optato in fase stragiudiziale per la riduzione del prezzo e successivamente per la richiesta di risarcimento dei danni, invece che per l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, appare quindi legittima e non censurabile.
3.4 Con il quinto motivo, lamenta l'appellante che il Tribunale di Pistoia avrebbe dovuto accogliere in toto la domanda attorea, oppure, in via meramente ipotetica di decadenza in ordine ai difetti emersi solo dopo l'accesso dell'Arch.
avrebbe comunque dovuto riconoscere il risarcimento del danno per Parte_2
l'eliminazione dei vizi e difetti denunciati con la lettera del marzo 2015.
19 Tale censura rimane assorbita dall'accoglimento del terzo motivo d'appello, per i motivi sopra indicati, in quanto i vizi e le difformità dell'opera risultano denunciati tempestivamente ex art. 1667, 2 co., c.c.
3.4 Il sesto motivo è fondato.
Lamenta l'appellante che la sentenza di primo grado farebbe erroneamente riferimento ad un orientamento giurisprudenziale ormai superato in tema di riduzione del corrispettivo e di risarcimento del danno ulteriore causato dall'opera in misura non superiore al corrispettivo pattuito.
In effetti, l'orientamento citato dal giudice di primo grado andrebbe in realtà inteso nel senso che, con i rimedi riparatori di cui all'art 1668, 1 comma, c.c. il committente non possa conseguire un arricchimento maggiore rispetto a quello che avrebbe conseguito dalla corretta esecuzione delle opere appaltate.
Si veda in proposito la sentenza della Cassazione civile n. 4161/2015:
“Allorché si esperiscano i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, 1 co., c.c. il committente deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento della appaltatore non si fosse verificato, utilità puntualmente correlata, nei rigorosi limiti del valore dell'opera o del servizio oggetto del contratto, al quantum necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità che
l'opera o il servizio prefigurati in contratto abbiano palesato ovvero al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidano sull'ammontare del corrispettivo in danaro pattuito;
giammai invero i rimedi ex art. 1668, 1 co., c.c. possono risolversi nell'acquisizione di un'utilità economica eccedente i termini anzidetti”.
In ogni caso, il motivo di appello risulta assorbito dalla condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni in misura pressoché pari al valore del contratto di appalto, così come risultante dalla somma degli importi delle fatture emesse dalla ditta a fronte dei lavori eseguiti in favore del (n. CP_1 Parte_4
1/2014, n. 2/2014, n 1/2015 e n. 2/2015, pari a complessivi € 17.372,00).
3.5 Il settimo motivo risulta assorbito.
La parte appellante chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite di primo grado, che appare ingiustamente penalizzante alla luce sia del fatto che l'espletata CTU avrebbe confermato pienamente la sussistenza di tutti i vizi contestati, sia della condotta tenuta dall'appaltatore improntata alla colpa tanto in corso di esecuzione delle opere, quanto successivamente.
20 Il motivo di appello rimane assorbito dalla presente decisione, da cui consegue una nuova regolamentazione delle spese di lite anche del primo grado
4. La parte appellata, in riforma della sentenza impugnata, deve essere quindi condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma Parte_1 occorrente per eseguire le lavorazioni necessarie all'eliminazione di vizi e delle irregolarità, come quantificata nella CTU espletata nel primo grado di giudizio, pari a € 12.489,50 oltre IVA (e dunque € 13.738,45), oltre al costo dei materiali, non compreso nella quantificazione dei costi di ripristino operata dal CTU e che può essere determinato nella misura richiesta di € 2.489,92 oltre Iva (e dunque €
3.037,70), corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisito originario (doc. CP_5
pag. 22 fascicolo di primo grado ), ed oltre al rimborso delle
[...] Parte_1 fatture n. 8/2015 e 20/2015 emesse dall'Arch. per la relazione tecnica Parte_2 svolta ante causam, per l'importo di € 824,72 (all. 27 al ricorso per sequestro conservativo in corso di causa depositata il 6.9.2019), così per complessivi €
17.600,87 (Iva compresa), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, deve provvedersi in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
Nella fattispecie, le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, – non possono che seguire la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio. Spetta alla parte appellante anche il rimborso dei compensi dovuti al CTP designato per la CTU svolta in primo grado, nella misura portata dalla fattura n.22/2019 emessa dall'Arch.
(all. 30 al ricorso per sequestro conservativo in corso di causa dep. il Parte_2
6.9.2019), pari ad € 1.396,68 (Iva compresa).
Vanno inoltre poste a carico della parte appellata le spese di CTU.
Visto l'esito del giudizio che vede soccombente la parte appellata, ricorrono i presupposti per compensare per intero tra le parti le spese del procedimento per
21 sequestro conservativo richiesto ante causam dal e quelle del relativo Parte_4 procedimento reclamo, entrambi definiti in senso sfavorevole a quest'ultimo.
Vista la domanda in tal senso espressamente proposta dalla parte appellante, la parte appellata va condannata al rimborso in favore della parte appellante di tutte le somme da quest'ultima versate in esecuzione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, e in corrispondente totale riforma dell'impugnata sentenza n. 469/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia:
a) condanna , quale titolare della ditta individuale BI, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1 di € 17.600,87, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
b) per l'effetto condanna la parte appellata al rimborso in favore del
[...]
di tutte le somme che questi abbia versato in conseguenza della Pt_4 provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
2. condanna la parte appellata al rimborso delle spese del giudizio, liquidate:
- per il primo grado in € 1.396,68 per esborsi (di CTP) ed € 4.835,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- per il secondo grado in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. compensa per intero tra le parti le spese relative al procedimento per sequestro conservativo in corso di causa e al relativo procedimento di reclamo;
4. pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU.
Firenze, camera di consiglio del 20.1.2025.
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
22
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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