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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
1385 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1385 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAVIGNANO SUL RUBICONE in data
28/01/1996 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. DI GRAZIA ANDREA e dall' avv. MONARI MATTEO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 24/06/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 27/11/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero, intervenuto, nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAVIGNANO SUL
RUBICONE in data 28/01/1996 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SAVIGNANO SUL
RUBICONE - atto nr. 3, parte II, serie A, anno 1996; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
24/06/2024, che integralmente si riportano:
1. Nulla disporre con riguardo ai figli sul regime di affidamento e sulle questioni economiche essendo gli stessi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2
2. I coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, non vantando nessun reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo.
3. I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non aver diritto all'assegno divorzile.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SAVIGNANO SUL
RUBICONE per quanto di competenza.
Forlì, 16/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1385 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAVIGNANO SUL RUBICONE in data
28/01/1996 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. DI GRAZIA ANDREA e dall' avv. MONARI MATTEO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 24/06/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 27/11/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero, intervenuto, nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAVIGNANO SUL
RUBICONE in data 28/01/1996 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SAVIGNANO SUL
RUBICONE - atto nr. 3, parte II, serie A, anno 1996; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
24/06/2024, che integralmente si riportano:
1. Nulla disporre con riguardo ai figli sul regime di affidamento e sulle questioni economiche essendo gli stessi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2
2. I coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, non vantando nessun reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo.
3. I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non aver diritto all'assegno divorzile.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SAVIGNANO SUL
RUBICONE per quanto di competenza.
Forlì, 16/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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