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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/05/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8221 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2067/2020, emesso da questo
Tribunale in data 1.8.2017
TRA
e , rappresentate e difese in virtù di procura Parte_1 Parte_2 in calce all'atto di opposizione a D.I. dall'avv. Roberta Lo Turco ed elettivamente domiciliate in Castelvenere (BN) alla Via San Tommaso n. 12;
- Parte opponente
E
con sede in Torre Controparte_1 del Greco al Corso Vitt. Emanuele 92/100, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano
Iacoviello, in virtù di procura in calce all'atto di precetto e domiciliato digitalmente all'indirizzo Email_1
- Parte opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella Parte_1 Parte_2 qualità di fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2067 del 14 settembre 2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – R.G. n. 5655/2020 – con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di euro 66.708,10, oltre interessi e spese, in favore della , in forza di una fideiussione Controparte_1 rilasciata a garanzia del contratto di mutuo fondiario stipulato da in qualità Parte_3 di imprenditrice agricola in data 05/03/2013, con atto notarile rep. n. 55425, racc. n. 20420.
Le opponenti contestavano l'an debeatur deducendo: 1) la nullità del contratto di mutuo per aver previsto interessi usurari;
2) la nullità della fideiussione, in quanto conforme allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust;
2) la mancata escussione del debitore principale, , Parte_3 prima dell'avvio della procedura monitoria nei loro confronti;
3) la carenza di prova della somma ingiunta, stante l'assenza di idonea documentazione giustificativa dell'ammontare del debito residuo;
4) la decadenza della Banca dal diritto di escutere i fideiussori, per asserita inosservanza degli obblighi informativi periodici ex art. 1957 c.c.
Chiedevano, dunque, di accogliere integralmente l'opposizione proposta, dichiarando la nullità del contratto di mutuo sottoscritto da , per violazione della normativa Parte_3 in materia di usura e per difetto di causa concreta del finanziamento;
in via subordinata, di accertare che l'importo effettivamente dovuto dalla parte mutuataria è inferiore a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, previa rielaborazione del piano di ammortamento e decurtazione degli interessi usurari, anatocistici o comunque non validamente pattuiti;
revocare in tutto o in parte il suddetto decreto ingiuntivo;
condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
e deducendo: 1) la piena validità e operatività della fideiussione prestata dalle opponenti;
2) la persistente morosità della debitrice principale , e quindi la legittimità Parte_3 dell'escussione dei fideiussori solidali;
3) la volontarietà della fideiussione prestata, indipendente dal modello utilizzato.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025 le parti concludevano come da verbali di causa e il giudizio veniva assegnato in decisione con la concessione di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale e venti per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente-opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'ingiunto-opponente - il quale assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr.
Cass. 27.12.2010, n. 26128; Cass. 3.2.2006, n. 2421).
Dunque, il presente giudizio costituisce giudizio a cognizione piena in ordine alla pretesa sostanziale fatta valere dal creditore ingiungente ed opposto, di tal che devono trovare applicazione i generali principi in tema di riparto dell'onere della prova;
tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Come ha avuto più volte modo di chiarire la Corte di Cassazione, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo non dà luogo ad un giudizio di impugnazione del decreto, finalizzato esclusivamente a farne valere vizi ed originarie ragioni di invalidità, ma è uno strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato in via monitoria (cfr. Cass. n. 6421/03 e n. 2573/02); in altri termini,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il giudice non è chiamato ad accertare esclusivamente se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma deve anche verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cass. n. 13001/06, n. 15702/04 e n. 7188/03); in conseguenza di tale ricostruzione del giudizio di opposizione, sempre secondo la Suprema Corte, restano irrilevanti eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'inesistenza del diritto azionato;
con l'ulteriore, rilevante, effetto processuale che il giudice non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo ma è inderogabilmente tenuto ad una pronuncia di merito sul credito azionato (cfr. Cass. n. 7188/03 e n. 10169/97).
Ebbene, ciò premesso in punto di diritto, l'opposizione proposta dagli opponenti è infondata, e deve pertanto essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Sull'usura
Nel merito, l'odierna vicenda processuale attiene ad una azione di nullità (parziale) del contratto di mutuo fondiario come sopra richiamato: ed infatti dalla prospettazione degli attori (in qualità di fideiussori), emerge che essi fanno valere la nullità di clausole contrattuali inerenti alla determinazione del tasso corrispettivo e/o moratorio, deducendone la usurarietà, per paralizzare la pretesa attorea di pagamento delle rate insolute fondata sul decreto ingiuntivo. Il mutuo, della durata di 10 anni con un tasso iniziale annuo del 7,371% mediante pagamento di 120 rate, prevedeva un periodo di ammortamento di 120 mesi, durante il quale il contraente si impegnava a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal
01/05/2013; ogni rata prevedeva un costo di euro 1,50.
Il tasso di interesse per il periodo di ammortamento era soggetto a variazioni periodiche ed era aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor 6 mesi, base 365 e aggiungendo uno spread di 7 punti percentuali.
Il tasso di mora variabile convenuto era stato calcolato e determinato prevedendo un collegamento per ciascuna rata al tasso corrispettivo maggiorandolo di 2,00 punti percentuali.
Parte opponente ha eccepito l'illecita pattuizione di un tasso d'interesse superiore a quello soglia in violazione della L. n. 108 del 1996, richiamando una perizia econometrica di parte.
Sul punto si segnala sin d'ora che non sono stati rinvenuti gli atti di causa né i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia nè la consulenza tecnica di parte, sebbene tale documentazione sia stata indicata nell'indice degli atti allegati in citazione (Cfr. pag. 29/30 dell'atto di citazione in opposizione).
Ha, altresì, contestato, in relazione agli interessi di mora, la difformità del TAEG effettivamente applicato rispetto a quello contrattuale pattuito, evidenziando che detta difformità consisterebbe nella mancata inclusione nel calcolo delle voci di spesa di gestione del rapporto (spese di istruttoria, di sollecito e, infine, commissioni di incasso) che secondo la sua prospettazione rientrerebbero nel computo usurario ex art. 644 c.p. e, dunque, da includere nel TAEG contrattuale.
Conseguenze di questa doglianza sarebbe, in tesi, la nullità del contratto di mutuo ipotecario ex art. 1815 II comma c.c.
Quanto eccepito da parte attrice risulta infondato.
Come già rilevato da questo giudice con l'ordinanza del 23.02.2024, la giurisprudenza di merito più recente in tema di tasso usurario ha stabilito che “ai fini della verifica dell'usurarietà nel contratto di mutuo, va inclusa l'incidenza delle “spese di esazione”, ma non vanno considerate né le “spese di istruttoria” del finanziamento, né le “penali previste in caso di risoluzione contrattuale” (Cfr. Corte di Appello di Milano 1040/2022), sicchè sotto questo profilo la prospettazione degli opponenti che include nel Taeg anche le spese di istruttoria è infondata.
In ogni caso, sugli opponenti che deducono la usurarietà dei tassi di interessi applicati gravano oneri di allegazione stringenti, non adempiuti nel caso di specie: "il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi" (cfr. ex multis Cass. Civ., S.U., n. 19597/2020). Anche la giurisprudenza di merito, che si condivide, ha precisato che è onere della parte che deduce l'applicazione di un tasso usurario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento dello specifico tasso soglia (sul tema cfr. Trib. di Ferrara, Sentenza, 5 dicembre
2013).
Dunque grava pacificamente sul debitore, che eccepisca l'usurarietà del mutuo, l'onere di allegare, tempestivamente, il tasso soglia determinato con decreto ministeriale del MEF nel trimestre di rilevanza, il TEG convenuto e concretamente applicato con raffronto alle clausole negoziali richiamate ed il momento e l'entità del superamento della soglia antiusura, supportando tale allegazione con la produzione in giudizio della documentazione anche tecnica idonea a dare conto del procedimento di calcolo attraverso cui si è giunti a tale asserzione.
Nel caso di specie, l'opponente in ordine alla contestazione mossa non ha individuato la misura percentuale dello sforamento dei tassi.
L'intera allegazione si basa sul richiamo di una perizia econometrica di parte, neanche allegata, ma solo richiamata, che è sottoposta "all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che non è in nessun caso obbligato a tenerne conto o analizzarne ed eventualmente confutarne il contenuto", né a disporre sulla base della stessa una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. I, n. 25930/2022 ovvero Cassazione civile sez. trib., n. 33503/2018).
Stante la lacuna assertiva degli atti, non è stata disposta la CTU richiesta dalla parte attrice, la quale, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, non può essere considerata alla stregua di un mezzo istruttorio in senso proprio e non può supplire alla carenza delle allegazioni e delle offerte di prova delle parti, né compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non specificamente allegati né provati.
E del resto l'onere di allegazione specifica è esso stesso stato oggetto di numerose pronunce della Suprema Corte.
Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché' deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto.
Né può essere accolta la prospettazione dell'opponente secondo cui interessi corrispettivi ed interessi moratori possono essere cumulati ai fini della verifica del rispetto delle soglie usurarie (cfr. opposizione a decreto ingiuntivo pag. 6 in cui si evidenzia: “In caso di mora, il cliente sarebbe tenuto a pagare interessi ulteriori che pertanto vanno aggiunti a quelli già calcolati come TAEG. La clausola che prevede gli interessi di mora è chiaramente additiva e non sostitutiva.”).
Le questioni giuridiche rilevanti attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio ed al criterio di determinazione del TEG.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. SS.UU Cass. civ. n. 19597/2020).
Si rileva che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato;
pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
L'argomento è stato affrontato di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.14214/2022 che, richiamando precedenti giurisprudenziali, esclude categoricamente la legittimità di tale operazione aritmetica, che in molti casi viene ancora invocata nelle cause che hanno per oggetto i contratti di mutuo. La Suprema Corte, infatti, osserva che l'incompatibilità della sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori deriva dalla diversa natura e funzione degli uni e degli altri, applicabili in ipotesi antitetiche: gli interessi corrispettivi a fronte di adempimento, quelli moratori in caso di inadempimento.
La prospettazione degli opponenti è, dunque, sotto questo profilo, infondata.
Per ragioni di completezza, occorre rilevare altresì che parte istante ha lamentato anche l'usura sopravvenuta relativamente al contratto per cui è causa. La predetta eccezione è priva di pregio.
Il risalente contrasto sulla questione dell'applicabilità o meno della c.d. usura sopravvenuta
è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost., artt. 3, 24, 47 e
77, con la sentenza n. 29 del 2002.
Pertanto, è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (Cass., Sez. Un., 19/10/2017, n. 24675).
Sull'eccepita nullità totale delle fideiussioni oggetto di causa
Gli opponenti hanno eccepito la nullità totale della fideiussione prestata da e Parte_1
, asserendo che il contestato rapporto fideiussorio di garanzia riproduce il modulo Pt_2 di contratto corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'ABI e censurato dal provvedimento 55/2005 della Banca d' Italia quale intesa anticoncorrenziale.
Prima di affrontare detta questione, deve essere però verificata la qualificazione giuridica del negozio stipulato dagli opponenti a garanzia del credito finanziato.
Nell'atto di costituzione e risposta, l'opposta ha infatti eccepito che il rapporto di garanzia non è inquadrabile nello schema della fideiussione ma in quello del contratto autonomo di garanzia, con conseguente inoperatività dell'art. 1957 c.c.
Ebbene, tale questione è preliminare rispetto all'esame della questione della nullità totale della fideiussione omnibus prestata per essere essa conforme allo schema ABI.
Ed infatti non sono passibili di nullità, neppure parziale, sulla base del Provvedimento della
Banca Di Italia n. 55/2005, i contratti espressione di un diverso schema contrattuale, non oggetto di esame da parte dell'autorità Antitrust. La nullità richiesta, in caso di qualificazione del contratto di fideiussione per cui è causa come contratto autonomo di garanzia, non potrebbe essere quindi estesa alla garanzia personale oggetto di causa.
D'altronde la stessa Corte di Cassazione ha sancito l'impossibilità di estendere le nullità dello schema ABI a contratti estranei allo schema tipico, quali ad esempio il contratto autonomo di garanzia (Cfr. Cass. n. 25273-2020: “il ricorrente sollecita l'esercizio del potere di rilievo officioso della nullità negoziale. L'esercizio di tale potere è precluso dalla qualificazione dell'operazione negoziale in termini di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, qualifica che resiste alle critiche svolte nell'odierno ricorso come si desume dall'esame del successivo motivo”) o alle fideiussioni specifiche.
Ciò premesso, in ordine alla natura del contratto, si osserva che la Suprema Corte è più volte intervenuta sul punto specificando che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” “vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. (cfr. Cass. civ. Sez. Un.
n. 3947/2010, nonché, conforme, Cass. civ. sez. III n. 22233/2014).
Il criterio distintivo delle due fattispecie deve essere individuato, quindi, nell'accessorietà rispetto al rapporto debitorio principale che contraddistingue la fideiussione al contrario di quanto accade con la garanzia autonoma che, per l'appunto, è del tutto svincolata dal rapporto principale al punto da poter prevedere da parte del garante una prestazione differente, per qualità e quantità, da quella dovuta dal debitore principale.
Detto principio è stato confermato (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 1186/2020) come di seguito: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.” “Mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (cfr.
Cassazione civile sez. III, n. 30181/2018).
Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila invece decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", occorrendo, invece, analizzare la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale
(risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia” (Cfr. Cass. civ. Sez. III, 28/02/2007, n. 4661).
Questi essendo i principi giurisprudenziali applicabili, nel caso di specie il contratto di garanzia personale sottoscritto tra la e e Controparte_1 Parte_1
all'art. 10 (cfr. “doc. 1” allegato dall'opposta alla comparsa di costituzione e Parte_2 risposta) prevede il pagamento della somma oggetto della prestazione di garanzia “a prima richiesta e senza eccezioni”, contrariamente a quanto riferito dagli opponenti a pag. 10 dell'atto introduttivo ove affermano che la garanzia veniva prestata con la clausola “a prima richiesta” (cfr. pag. 20 dell'atto introduttivo)
Pertanto, opera il principio giurisprudenziale già sopra richiamato secondo il quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta
e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Ebbene, nel caso di specie innanzitutto il contratto pur prevedendo, in tutte le sue clausole, il richiamo al tipo fideiussione, non richiama in nessuna delle sue clausole il vincolo di accessorietà all'obbligazione dell'opponente.
La non lega l'entità della restituzione e/o dell'adempimento Controparte_1 richiesto al fideiussore alla sorte (invalidità, inefficacia dell'obbligazione principale, con diritti di ripetizione delle somme finanziate sorto di conseguente in capo all'erogante) della obbligazione/delle obbligazioni contratte dal debitore principale.
Il contratto può quindi qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia e, dunque, la eccezione della nullità totale della fideiussione asseritamente riproduttiva dello schema ABI deve essere disattesa.
La nullità antitrust per la Suprema Corte non può essere infatti richiesta esclusivamente sulla base del Provvedimento BDI n.55/2005 quando la garanzia all'esame sia una fideiussione specifica o un contratto autonomo di garanzia, poiché in detti casi l'azione va qualificata come cd. stand alone e quindi gli oneri probatori rimangano a carico del soggetto che invoca la tutela (cfr. Cassazione n.19401/24 secondo cui “in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus l'odierno ricorrente era piuttosto tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguardava, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non negozi di differente contenuto”).
Detti oneri allegatori e probatori non sono stati assolti nel caso specifico e lo si desume dalle ragioni a fondamento della domanda, fondate sul richiamo al provvedimento n.55 del
2.5.2005 della Banca d'Italia.
Peraltro la garanzia prestata dagli opponenti è una garanzia specifica e non omnibus, garantendo la obbligazione derivante dal solo contratto di mutuo fino all'importo di euro
160.000 (cfr. art. 10 del contratto di mutuo).
La circostanza che la garanzia personale prestata dagli opponenti non sia omnibus ma una garanzia specifica, riferita a determinate obbligazioni contrattuali, prestato sub specie di contratto autonomo di garanzia esclude, per le ragioni indicate, la invocata nullità per violazione della normativa antitrust.
L'opposizione deve, quindi, essere integralmente rigettata.
Non meritano infine accoglimento le domande di risarcimento danni per lite temeraria.
L'art. 96 cpc presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti;
uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
È inoltre importante sottolineare che, affinché la parte soccombente sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza: non
è sufficiente che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n.679), essendo invece necessario provare che la parte lo abbia fatto nella consapevolezza della loro infondatezza,
e senza aver usato un minimo di diligenza nel valutare la bontà degli assunti sostenuti nel giudizio.
Nel caso in esame non si rinvengono, nella condotta processuale delle parti soccombenti, contegni finalizzati all'abusivo utilizzo dello strumento processuale, non ravvisandosi quella “mala fede” o “colpa grave” che sono invece indispensabili per l'integrazione della fattispecie di illecito di cui all'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, del grado di complessità delle questioni trattate, applicando i valori tra i medi e i minimi allo scaglione 52.001,00 a 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dr.ssa Di Rauso Simona, nella causa iscritta al n. 9369 del R.G. dell'anno 2017, come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2067/2020 ;
- rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata dalla opposta;
- condanna e parte attrice al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 del delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 7.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Simona Di Rauso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8221 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2067/2020, emesso da questo
Tribunale in data 1.8.2017
TRA
e , rappresentate e difese in virtù di procura Parte_1 Parte_2 in calce all'atto di opposizione a D.I. dall'avv. Roberta Lo Turco ed elettivamente domiciliate in Castelvenere (BN) alla Via San Tommaso n. 12;
- Parte opponente
E
con sede in Torre Controparte_1 del Greco al Corso Vitt. Emanuele 92/100, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano
Iacoviello, in virtù di procura in calce all'atto di precetto e domiciliato digitalmente all'indirizzo Email_1
- Parte opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella Parte_1 Parte_2 qualità di fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2067 del 14 settembre 2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – R.G. n. 5655/2020 – con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di euro 66.708,10, oltre interessi e spese, in favore della , in forza di una fideiussione Controparte_1 rilasciata a garanzia del contratto di mutuo fondiario stipulato da in qualità Parte_3 di imprenditrice agricola in data 05/03/2013, con atto notarile rep. n. 55425, racc. n. 20420.
Le opponenti contestavano l'an debeatur deducendo: 1) la nullità del contratto di mutuo per aver previsto interessi usurari;
2) la nullità della fideiussione, in quanto conforme allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust;
2) la mancata escussione del debitore principale, , Parte_3 prima dell'avvio della procedura monitoria nei loro confronti;
3) la carenza di prova della somma ingiunta, stante l'assenza di idonea documentazione giustificativa dell'ammontare del debito residuo;
4) la decadenza della Banca dal diritto di escutere i fideiussori, per asserita inosservanza degli obblighi informativi periodici ex art. 1957 c.c.
Chiedevano, dunque, di accogliere integralmente l'opposizione proposta, dichiarando la nullità del contratto di mutuo sottoscritto da , per violazione della normativa Parte_3 in materia di usura e per difetto di causa concreta del finanziamento;
in via subordinata, di accertare che l'importo effettivamente dovuto dalla parte mutuataria è inferiore a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, previa rielaborazione del piano di ammortamento e decurtazione degli interessi usurari, anatocistici o comunque non validamente pattuiti;
revocare in tutto o in parte il suddetto decreto ingiuntivo;
condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
e deducendo: 1) la piena validità e operatività della fideiussione prestata dalle opponenti;
2) la persistente morosità della debitrice principale , e quindi la legittimità Parte_3 dell'escussione dei fideiussori solidali;
3) la volontarietà della fideiussione prestata, indipendente dal modello utilizzato.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025 le parti concludevano come da verbali di causa e il giudizio veniva assegnato in decisione con la concessione di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale e venti per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente-opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'ingiunto-opponente - il quale assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr.
Cass. 27.12.2010, n. 26128; Cass. 3.2.2006, n. 2421).
Dunque, il presente giudizio costituisce giudizio a cognizione piena in ordine alla pretesa sostanziale fatta valere dal creditore ingiungente ed opposto, di tal che devono trovare applicazione i generali principi in tema di riparto dell'onere della prova;
tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Come ha avuto più volte modo di chiarire la Corte di Cassazione, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo non dà luogo ad un giudizio di impugnazione del decreto, finalizzato esclusivamente a farne valere vizi ed originarie ragioni di invalidità, ma è uno strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato in via monitoria (cfr. Cass. n. 6421/03 e n. 2573/02); in altri termini,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il giudice non è chiamato ad accertare esclusivamente se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma deve anche verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cass. n. 13001/06, n. 15702/04 e n. 7188/03); in conseguenza di tale ricostruzione del giudizio di opposizione, sempre secondo la Suprema Corte, restano irrilevanti eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'inesistenza del diritto azionato;
con l'ulteriore, rilevante, effetto processuale che il giudice non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo ma è inderogabilmente tenuto ad una pronuncia di merito sul credito azionato (cfr. Cass. n. 7188/03 e n. 10169/97).
Ebbene, ciò premesso in punto di diritto, l'opposizione proposta dagli opponenti è infondata, e deve pertanto essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Sull'usura
Nel merito, l'odierna vicenda processuale attiene ad una azione di nullità (parziale) del contratto di mutuo fondiario come sopra richiamato: ed infatti dalla prospettazione degli attori (in qualità di fideiussori), emerge che essi fanno valere la nullità di clausole contrattuali inerenti alla determinazione del tasso corrispettivo e/o moratorio, deducendone la usurarietà, per paralizzare la pretesa attorea di pagamento delle rate insolute fondata sul decreto ingiuntivo. Il mutuo, della durata di 10 anni con un tasso iniziale annuo del 7,371% mediante pagamento di 120 rate, prevedeva un periodo di ammortamento di 120 mesi, durante il quale il contraente si impegnava a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal
01/05/2013; ogni rata prevedeva un costo di euro 1,50.
Il tasso di interesse per il periodo di ammortamento era soggetto a variazioni periodiche ed era aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor 6 mesi, base 365 e aggiungendo uno spread di 7 punti percentuali.
Il tasso di mora variabile convenuto era stato calcolato e determinato prevedendo un collegamento per ciascuna rata al tasso corrispettivo maggiorandolo di 2,00 punti percentuali.
Parte opponente ha eccepito l'illecita pattuizione di un tasso d'interesse superiore a quello soglia in violazione della L. n. 108 del 1996, richiamando una perizia econometrica di parte.
Sul punto si segnala sin d'ora che non sono stati rinvenuti gli atti di causa né i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia nè la consulenza tecnica di parte, sebbene tale documentazione sia stata indicata nell'indice degli atti allegati in citazione (Cfr. pag. 29/30 dell'atto di citazione in opposizione).
Ha, altresì, contestato, in relazione agli interessi di mora, la difformità del TAEG effettivamente applicato rispetto a quello contrattuale pattuito, evidenziando che detta difformità consisterebbe nella mancata inclusione nel calcolo delle voci di spesa di gestione del rapporto (spese di istruttoria, di sollecito e, infine, commissioni di incasso) che secondo la sua prospettazione rientrerebbero nel computo usurario ex art. 644 c.p. e, dunque, da includere nel TAEG contrattuale.
Conseguenze di questa doglianza sarebbe, in tesi, la nullità del contratto di mutuo ipotecario ex art. 1815 II comma c.c.
Quanto eccepito da parte attrice risulta infondato.
Come già rilevato da questo giudice con l'ordinanza del 23.02.2024, la giurisprudenza di merito più recente in tema di tasso usurario ha stabilito che “ai fini della verifica dell'usurarietà nel contratto di mutuo, va inclusa l'incidenza delle “spese di esazione”, ma non vanno considerate né le “spese di istruttoria” del finanziamento, né le “penali previste in caso di risoluzione contrattuale” (Cfr. Corte di Appello di Milano 1040/2022), sicchè sotto questo profilo la prospettazione degli opponenti che include nel Taeg anche le spese di istruttoria è infondata.
In ogni caso, sugli opponenti che deducono la usurarietà dei tassi di interessi applicati gravano oneri di allegazione stringenti, non adempiuti nel caso di specie: "il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi" (cfr. ex multis Cass. Civ., S.U., n. 19597/2020). Anche la giurisprudenza di merito, che si condivide, ha precisato che è onere della parte che deduce l'applicazione di un tasso usurario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento dello specifico tasso soglia (sul tema cfr. Trib. di Ferrara, Sentenza, 5 dicembre
2013).
Dunque grava pacificamente sul debitore, che eccepisca l'usurarietà del mutuo, l'onere di allegare, tempestivamente, il tasso soglia determinato con decreto ministeriale del MEF nel trimestre di rilevanza, il TEG convenuto e concretamente applicato con raffronto alle clausole negoziali richiamate ed il momento e l'entità del superamento della soglia antiusura, supportando tale allegazione con la produzione in giudizio della documentazione anche tecnica idonea a dare conto del procedimento di calcolo attraverso cui si è giunti a tale asserzione.
Nel caso di specie, l'opponente in ordine alla contestazione mossa non ha individuato la misura percentuale dello sforamento dei tassi.
L'intera allegazione si basa sul richiamo di una perizia econometrica di parte, neanche allegata, ma solo richiamata, che è sottoposta "all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che non è in nessun caso obbligato a tenerne conto o analizzarne ed eventualmente confutarne il contenuto", né a disporre sulla base della stessa una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. I, n. 25930/2022 ovvero Cassazione civile sez. trib., n. 33503/2018).
Stante la lacuna assertiva degli atti, non è stata disposta la CTU richiesta dalla parte attrice, la quale, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, non può essere considerata alla stregua di un mezzo istruttorio in senso proprio e non può supplire alla carenza delle allegazioni e delle offerte di prova delle parti, né compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non specificamente allegati né provati.
E del resto l'onere di allegazione specifica è esso stesso stato oggetto di numerose pronunce della Suprema Corte.
Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché' deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto.
Né può essere accolta la prospettazione dell'opponente secondo cui interessi corrispettivi ed interessi moratori possono essere cumulati ai fini della verifica del rispetto delle soglie usurarie (cfr. opposizione a decreto ingiuntivo pag. 6 in cui si evidenzia: “In caso di mora, il cliente sarebbe tenuto a pagare interessi ulteriori che pertanto vanno aggiunti a quelli già calcolati come TAEG. La clausola che prevede gli interessi di mora è chiaramente additiva e non sostitutiva.”).
Le questioni giuridiche rilevanti attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio ed al criterio di determinazione del TEG.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. SS.UU Cass. civ. n. 19597/2020).
Si rileva che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato;
pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
L'argomento è stato affrontato di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.14214/2022 che, richiamando precedenti giurisprudenziali, esclude categoricamente la legittimità di tale operazione aritmetica, che in molti casi viene ancora invocata nelle cause che hanno per oggetto i contratti di mutuo. La Suprema Corte, infatti, osserva che l'incompatibilità della sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori deriva dalla diversa natura e funzione degli uni e degli altri, applicabili in ipotesi antitetiche: gli interessi corrispettivi a fronte di adempimento, quelli moratori in caso di inadempimento.
La prospettazione degli opponenti è, dunque, sotto questo profilo, infondata.
Per ragioni di completezza, occorre rilevare altresì che parte istante ha lamentato anche l'usura sopravvenuta relativamente al contratto per cui è causa. La predetta eccezione è priva di pregio.
Il risalente contrasto sulla questione dell'applicabilità o meno della c.d. usura sopravvenuta
è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost., artt. 3, 24, 47 e
77, con la sentenza n. 29 del 2002.
Pertanto, è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (Cass., Sez. Un., 19/10/2017, n. 24675).
Sull'eccepita nullità totale delle fideiussioni oggetto di causa
Gli opponenti hanno eccepito la nullità totale della fideiussione prestata da e Parte_1
, asserendo che il contestato rapporto fideiussorio di garanzia riproduce il modulo Pt_2 di contratto corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'ABI e censurato dal provvedimento 55/2005 della Banca d' Italia quale intesa anticoncorrenziale.
Prima di affrontare detta questione, deve essere però verificata la qualificazione giuridica del negozio stipulato dagli opponenti a garanzia del credito finanziato.
Nell'atto di costituzione e risposta, l'opposta ha infatti eccepito che il rapporto di garanzia non è inquadrabile nello schema della fideiussione ma in quello del contratto autonomo di garanzia, con conseguente inoperatività dell'art. 1957 c.c.
Ebbene, tale questione è preliminare rispetto all'esame della questione della nullità totale della fideiussione omnibus prestata per essere essa conforme allo schema ABI.
Ed infatti non sono passibili di nullità, neppure parziale, sulla base del Provvedimento della
Banca Di Italia n. 55/2005, i contratti espressione di un diverso schema contrattuale, non oggetto di esame da parte dell'autorità Antitrust. La nullità richiesta, in caso di qualificazione del contratto di fideiussione per cui è causa come contratto autonomo di garanzia, non potrebbe essere quindi estesa alla garanzia personale oggetto di causa.
D'altronde la stessa Corte di Cassazione ha sancito l'impossibilità di estendere le nullità dello schema ABI a contratti estranei allo schema tipico, quali ad esempio il contratto autonomo di garanzia (Cfr. Cass. n. 25273-2020: “il ricorrente sollecita l'esercizio del potere di rilievo officioso della nullità negoziale. L'esercizio di tale potere è precluso dalla qualificazione dell'operazione negoziale in termini di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, qualifica che resiste alle critiche svolte nell'odierno ricorso come si desume dall'esame del successivo motivo”) o alle fideiussioni specifiche.
Ciò premesso, in ordine alla natura del contratto, si osserva che la Suprema Corte è più volte intervenuta sul punto specificando che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” “vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. (cfr. Cass. civ. Sez. Un.
n. 3947/2010, nonché, conforme, Cass. civ. sez. III n. 22233/2014).
Il criterio distintivo delle due fattispecie deve essere individuato, quindi, nell'accessorietà rispetto al rapporto debitorio principale che contraddistingue la fideiussione al contrario di quanto accade con la garanzia autonoma che, per l'appunto, è del tutto svincolata dal rapporto principale al punto da poter prevedere da parte del garante una prestazione differente, per qualità e quantità, da quella dovuta dal debitore principale.
Detto principio è stato confermato (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 1186/2020) come di seguito: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.” “Mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (cfr.
Cassazione civile sez. III, n. 30181/2018).
Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila invece decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", occorrendo, invece, analizzare la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale
(risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia” (Cfr. Cass. civ. Sez. III, 28/02/2007, n. 4661).
Questi essendo i principi giurisprudenziali applicabili, nel caso di specie il contratto di garanzia personale sottoscritto tra la e e Controparte_1 Parte_1
all'art. 10 (cfr. “doc. 1” allegato dall'opposta alla comparsa di costituzione e Parte_2 risposta) prevede il pagamento della somma oggetto della prestazione di garanzia “a prima richiesta e senza eccezioni”, contrariamente a quanto riferito dagli opponenti a pag. 10 dell'atto introduttivo ove affermano che la garanzia veniva prestata con la clausola “a prima richiesta” (cfr. pag. 20 dell'atto introduttivo)
Pertanto, opera il principio giurisprudenziale già sopra richiamato secondo il quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta
e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Ebbene, nel caso di specie innanzitutto il contratto pur prevedendo, in tutte le sue clausole, il richiamo al tipo fideiussione, non richiama in nessuna delle sue clausole il vincolo di accessorietà all'obbligazione dell'opponente.
La non lega l'entità della restituzione e/o dell'adempimento Controparte_1 richiesto al fideiussore alla sorte (invalidità, inefficacia dell'obbligazione principale, con diritti di ripetizione delle somme finanziate sorto di conseguente in capo all'erogante) della obbligazione/delle obbligazioni contratte dal debitore principale.
Il contratto può quindi qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia e, dunque, la eccezione della nullità totale della fideiussione asseritamente riproduttiva dello schema ABI deve essere disattesa.
La nullità antitrust per la Suprema Corte non può essere infatti richiesta esclusivamente sulla base del Provvedimento BDI n.55/2005 quando la garanzia all'esame sia una fideiussione specifica o un contratto autonomo di garanzia, poiché in detti casi l'azione va qualificata come cd. stand alone e quindi gli oneri probatori rimangano a carico del soggetto che invoca la tutela (cfr. Cassazione n.19401/24 secondo cui “in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus l'odierno ricorrente era piuttosto tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguardava, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non negozi di differente contenuto”).
Detti oneri allegatori e probatori non sono stati assolti nel caso specifico e lo si desume dalle ragioni a fondamento della domanda, fondate sul richiamo al provvedimento n.55 del
2.5.2005 della Banca d'Italia.
Peraltro la garanzia prestata dagli opponenti è una garanzia specifica e non omnibus, garantendo la obbligazione derivante dal solo contratto di mutuo fino all'importo di euro
160.000 (cfr. art. 10 del contratto di mutuo).
La circostanza che la garanzia personale prestata dagli opponenti non sia omnibus ma una garanzia specifica, riferita a determinate obbligazioni contrattuali, prestato sub specie di contratto autonomo di garanzia esclude, per le ragioni indicate, la invocata nullità per violazione della normativa antitrust.
L'opposizione deve, quindi, essere integralmente rigettata.
Non meritano infine accoglimento le domande di risarcimento danni per lite temeraria.
L'art. 96 cpc presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti;
uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
È inoltre importante sottolineare che, affinché la parte soccombente sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza: non
è sufficiente che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n.679), essendo invece necessario provare che la parte lo abbia fatto nella consapevolezza della loro infondatezza,
e senza aver usato un minimo di diligenza nel valutare la bontà degli assunti sostenuti nel giudizio.
Nel caso in esame non si rinvengono, nella condotta processuale delle parti soccombenti, contegni finalizzati all'abusivo utilizzo dello strumento processuale, non ravvisandosi quella “mala fede” o “colpa grave” che sono invece indispensabili per l'integrazione della fattispecie di illecito di cui all'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, del grado di complessità delle questioni trattate, applicando i valori tra i medi e i minimi allo scaglione 52.001,00 a 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dr.ssa Di Rauso Simona, nella causa iscritta al n. 9369 del R.G. dell'anno 2017, come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2067/2020 ;
- rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata dalla opposta;
- condanna e parte attrice al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 del delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 7.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Simona Di Rauso