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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 29605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Lucia Minutella Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29605/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MANAVELLA ENRICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINEROLO il Parte_1 Parte_2 09/04/2011.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 18/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati e che il sig. si trasferirà dalla casa coniugale in altra Pt_2 abitazione entro gennaio 2025 con cambio della residenza entro 15 giorni dal trasferimento.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsivoglia reciproca richiesta in tal senso.
DÀ ATTO che le rate per il mutuo acceso per l'acquisto della casa saranno rimborsate alla sig.ra dal sig. fino a quando il sig. non cambierà la residenza;
Parte_1 Pt_2 Pt_2
DÀ ATTO che fino a quando il sig. utilizzerà alcune stanze dell'immobile come ufficio, lo stesso Pt_2 dovrà versare alla sig.ra la somma mensile di € 120,00 entro il 5 di ogni mese per contributo Parte_1 spese dei consumi della connessione internet Eolo, della elettricità, del riscaldamento e della Tari annuali.
DÀ ATTO che per quanto riguarda la causa tra le parti e Comune di Cantalupa Parte_1 dinnanzi al Tar RG 158/2022 che si dovrebbe concludere nei prossimi mesi, qualsiasi spesa che ne dovesse conseguire alla sig.ra (per spese legali, per ripristini dello stato dei luoghi, Parte_1 per tasse, imposte, sanzioni e/o somme di qualsivoglia natura relativa alla causa suddetta) sarà suddivisa al 50% tra i coniugi. Il sig. si obbliga a pagare direttamente la sua quota del 50% alla sig.ra Pt_2
entro 15 giorni dalla richiesta. Parte_1
DÀ ATTO che l'auto BMW targata GF779NC intestata alla sig.ra verrà volturata al sig. Parte_1 Pt_2 a cura e spese del medesimo e fino ad estinzione delle rate del finanziamento le stesse verranno formalmente pagate dalla sig.ra ma rimborsate alla stessa dal sig. di mese in mese. Parte_1 Pt_2
DÀ ATTO che l'auto Ibiza targata BX600GD intestata al sig. sottoposta a fermo amministrativo Pt_2 attualmente ricoverata nel garage dell'abitazione della sig.ra dovrà essere spostata a cura e Parte_1 spese del sig. entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata relativa a tale fermo amministrativo Pt_2 e le pratiche per la cancellazione del fermo saranno a carico del sig. , sempre nel termine di 30 Pt_2 giorni dalla fine del pagamento del debito ad esso relativo.
DÀ ATTO che qualora la sig.ra decidesse di porre in vendita l'abitazione sita in Cantalupa, Parte_1 Via Sala 31/D, il sig. avrà il diritto di prelazione sull'acquisto della stessa da esercitarsi per iscritto Pt_2
pagina 2 di 3 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (anch'essa scritta) da parte della sig.ra Parte_1 della volontà di vendere e le relative condizioni.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Lucia Minutella Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29605/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MANAVELLA ENRICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINEROLO il Parte_1 Parte_2 09/04/2011.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 18/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati e che il sig. si trasferirà dalla casa coniugale in altra Pt_2 abitazione entro gennaio 2025 con cambio della residenza entro 15 giorni dal trasferimento.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsivoglia reciproca richiesta in tal senso.
DÀ ATTO che le rate per il mutuo acceso per l'acquisto della casa saranno rimborsate alla sig.ra dal sig. fino a quando il sig. non cambierà la residenza;
Parte_1 Pt_2 Pt_2
DÀ ATTO che fino a quando il sig. utilizzerà alcune stanze dell'immobile come ufficio, lo stesso Pt_2 dovrà versare alla sig.ra la somma mensile di € 120,00 entro il 5 di ogni mese per contributo Parte_1 spese dei consumi della connessione internet Eolo, della elettricità, del riscaldamento e della Tari annuali.
DÀ ATTO che per quanto riguarda la causa tra le parti e Comune di Cantalupa Parte_1 dinnanzi al Tar RG 158/2022 che si dovrebbe concludere nei prossimi mesi, qualsiasi spesa che ne dovesse conseguire alla sig.ra (per spese legali, per ripristini dello stato dei luoghi, Parte_1 per tasse, imposte, sanzioni e/o somme di qualsivoglia natura relativa alla causa suddetta) sarà suddivisa al 50% tra i coniugi. Il sig. si obbliga a pagare direttamente la sua quota del 50% alla sig.ra Pt_2
entro 15 giorni dalla richiesta. Parte_1
DÀ ATTO che l'auto BMW targata GF779NC intestata alla sig.ra verrà volturata al sig. Parte_1 Pt_2 a cura e spese del medesimo e fino ad estinzione delle rate del finanziamento le stesse verranno formalmente pagate dalla sig.ra ma rimborsate alla stessa dal sig. di mese in mese. Parte_1 Pt_2
DÀ ATTO che l'auto Ibiza targata BX600GD intestata al sig. sottoposta a fermo amministrativo Pt_2 attualmente ricoverata nel garage dell'abitazione della sig.ra dovrà essere spostata a cura e Parte_1 spese del sig. entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata relativa a tale fermo amministrativo Pt_2 e le pratiche per la cancellazione del fermo saranno a carico del sig. , sempre nel termine di 30 Pt_2 giorni dalla fine del pagamento del debito ad esso relativo.
DÀ ATTO che qualora la sig.ra decidesse di porre in vendita l'abitazione sita in Cantalupa, Parte_1 Via Sala 31/D, il sig. avrà il diritto di prelazione sull'acquisto della stessa da esercitarsi per iscritto Pt_2
pagina 2 di 3 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (anch'essa scritta) da parte della sig.ra Parte_1 della volontà di vendere e le relative condizioni.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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