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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 464/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 464/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Venezia-Burano, sestiere San Mauro 101, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Galvan del foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito Venezia, Santa Email_1
Croce 312/A – è elettivamente domiciliata,
e
, nato Venezia, il 18.05.1951, (C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
Burano, sestiere San Mauro 101, rappresentato e difeso dall'Avv. Marino Almansi del foro di
Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia- Email_2
Mestre, via Carducci, n. 13 - è elettivamente domiciliato,
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio N. 464/2024 V.G.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 6.02.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 11.11. 2024 che di seguito si riproducono:
“02. nella casa coniugale sita in Venezia-Burano, San Mauro 101 int. 2, continuerà ad abitare con i relativi arredi il signo che così succederà nel rapporto di locazione e provvederà nel Parte_2
termine di 15 giorni dalla presentazione del presente ricorso alla volturazione di tutte le utenze domestiche con impegno da parte della signora a prestare le necessarie Parte_1
autorizzazioni laddove ve ne fosse la necessità.
03.I coniugi concordano circa l'opportunità di estinguere il conto cointestato ed il saldo disponibile al momento della chiusura resterà interamente al signo Parte_2
04.Il signor provvederà, in via esclusiva, al rimborso dei ratei del finanziamento Parte_2
Findomestic B fino all'estinzione dello stesso.
05.Le parti si dichiarano economicamente indipendenti tra loro, si danno atto di non possedere alcun bene in comunione e di non aver più nulla da pretendere reciprocamente con l'esatta esecuzione degli accordi di cui ai punti 2, 3 e 4).”
Conclusioni del PM: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso congiunto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 474-bis.51 c.p.c. depositato il
6.02.2024, e esponevano di aver contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
19.07.1980, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno
1980, Parte I, Ufficio 7, atto n. 1 e che dall'unione era nato un figlio (nato a [...]à Per_1
di Piave, il 29.08.1995) maggiorenne ed economicamente indipendente.
A seguito dell'udienza del 26.03.2024, nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il Giudice si riservava di riferire al Collegio il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti, con sentenza del
4.04.2024 (pubblicata in data 24.05.2024).
Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il 21.11.2024 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c. N. 464/2024 V.G.
Con il deposito delle note scritte sostitutive della suddetta udienza, le parti hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni della stessa. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 1 e 3 n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice
delegato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, le domande non potranno che andare accolte con le conseguenti annotazioni di legge.
Con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di divorzio il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Venezia in data 19.07.1980 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Parte_1 Parte_2
Comune dell'anno 1980, Parte I, Ufficio 7, atto n. 1, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto. N. 464/2024 V.G.
- Spese compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.02.2025;
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 464/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Venezia-Burano, sestiere San Mauro 101, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Galvan del foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito Venezia, Santa Email_1
Croce 312/A – è elettivamente domiciliata,
e
, nato Venezia, il 18.05.1951, (C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
Burano, sestiere San Mauro 101, rappresentato e difeso dall'Avv. Marino Almansi del foro di
Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia- Email_2
Mestre, via Carducci, n. 13 - è elettivamente domiciliato,
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio N. 464/2024 V.G.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 6.02.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 11.11. 2024 che di seguito si riproducono:
“02. nella casa coniugale sita in Venezia-Burano, San Mauro 101 int. 2, continuerà ad abitare con i relativi arredi il signo che così succederà nel rapporto di locazione e provvederà nel Parte_2
termine di 15 giorni dalla presentazione del presente ricorso alla volturazione di tutte le utenze domestiche con impegno da parte della signora a prestare le necessarie Parte_1
autorizzazioni laddove ve ne fosse la necessità.
03.I coniugi concordano circa l'opportunità di estinguere il conto cointestato ed il saldo disponibile al momento della chiusura resterà interamente al signo Parte_2
04.Il signor provvederà, in via esclusiva, al rimborso dei ratei del finanziamento Parte_2
Findomestic B fino all'estinzione dello stesso.
05.Le parti si dichiarano economicamente indipendenti tra loro, si danno atto di non possedere alcun bene in comunione e di non aver più nulla da pretendere reciprocamente con l'esatta esecuzione degli accordi di cui ai punti 2, 3 e 4).”
Conclusioni del PM: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso congiunto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 474-bis.51 c.p.c. depositato il
6.02.2024, e esponevano di aver contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
19.07.1980, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno
1980, Parte I, Ufficio 7, atto n. 1 e che dall'unione era nato un figlio (nato a [...]à Per_1
di Piave, il 29.08.1995) maggiorenne ed economicamente indipendente.
A seguito dell'udienza del 26.03.2024, nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il Giudice si riservava di riferire al Collegio il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti, con sentenza del
4.04.2024 (pubblicata in data 24.05.2024).
Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il 21.11.2024 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c. N. 464/2024 V.G.
Con il deposito delle note scritte sostitutive della suddetta udienza, le parti hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni della stessa. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 1 e 3 n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice
delegato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, le domande non potranno che andare accolte con le conseguenti annotazioni di legge.
Con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di divorzio il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Venezia in data 19.07.1980 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Parte_1 Parte_2
Comune dell'anno 1980, Parte I, Ufficio 7, atto n. 1, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto. N. 464/2024 V.G.
- Spese compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.02.2025;
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero