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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10105/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILIOTI MAURA Parte_1 C.F._1 IN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAP. MASSIMO SCALA 21 MILAZZO presso il difensore avv. MILIOTI MAURA IN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUTTI ANTONELLA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PAOLO ANDREANI N.6 MILANO presso il difensore avv. SUTTI ANTONELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per come da fg di pc depositato il 17/1/25 Parte_1
Per come da fg di pc depositato il 07/1/2025 CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva avanti il Tribunale di Milano al fine di sentir accertare che il Parte_1 CP_1 comportamento di aveva violato la Delibera RA 311/2019/R/idr, l'art 2045 cc e l'art CP_1
1175cc con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni quanti ficati in euro 25.000,00
Deduceva parte attrice di essere proprietaria, per successione ereditaria della madre , di una palazzina sita in Milano composta da n. 16 appartamenti con un unico contatore dell'acqua e che , nel novembre
2011 ,riceveva da parte di un sollecito di pagamento di euro 54.655,28 relativo al canone CP_1 idrico aprile 2013-maggio
Deduceva che in risposta al sollecito , evidenziava che diversi inquilini risultavano morosi circa le pagina 1 di 5 spese di fornitura dell'acqua e di voler procedere alla disdetta della somministrazione
Deduceva che evidenziava l'impossibilità di procedere al distacco dell'utenza in quanto il CP_1 contatore era unico e non potevano essere penalizzati gli inquilini paganti ed evidenziava l'aumento dell'insoluto ad euro 70.405,00
Deduceva che dopo avere richiesto i costi a per la realizzazione dei singoli contatori per ogni CP_1 appartamento , nel novembre 2022, quest'ultima comunicava la possibilità, ove fosse possibile, di procedere , dopo la messa in mora , alla limitazione di somministrazione dell'acqua nei confronti degli utenti morosi
Deduceva che l'attrice , a richiesta di , provvedeva ad inviare manleva scritta a favore di CP_1 CP_1 in caso di cessazione della fornitura idrica, manleva che veniva prontamente inviata.
[...]
Deduceva che al momento dell'instaurato giudizio , non aveva messo in mora gli inquilini CP_1 morosi puntualmente indicati e che l'attrice stava subendo un continuo danno in aumento, motivo per cui dal riscontro del 26/1/2022 dell'attrice a seguito del sollecito di pagamento del 30/11/2021 nessuna somma doveva più ritenersi dovuta a in seguito alla violazione della Delibera ARERA CP_1
311/2019/R/idr
-Deduceva il danno sopportato dall'attrice per il comportamento di in violazione all'art 2043 CP_1
e 1175 cc
Si costituiva in causa chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_1
Deduceva parte convenuta che il contatore unico e quindi l'utenza degli appartamenti di proprietà dell'attrice risultava ancora intestato alla defunta madre e che aveva avuto conoscenza CP_1 indiretta del decesso della madre solo a seguito della contestazione al sollecito effettuata dall'attrice in data 26/1/22
Deduceva di aver invitato l'attrice , più volte alla voltura in suo capo dell'utenza , ma senza riscontro e che dall'anno 2011 la fornitura di acqua non veniva pagata nonostante gli innumerevoli solleciti
Deduceva che , a seguito dell'entrata in vigore della delibera 311/2019/R/Idr veniva effettuato sollecito di pagamento per l'importo di euro 54.655,28
Deduceva che l'attrice sostenendo il mancato pagamento da parte di diversi inquilini della fornitura d'acqua , formulava disdetta contrattuale
Deduceva che parte attrice doveva ritenersi unica debitrice nei confronti di in quanto la stessa CP_1 non aveva provveduto a realizzare reti interne affinchè potesse sottoscrivere singoli contratti CP_1 con gli inquilini
Deduceva che a fronte dell'occupazione degli appartamenti era impossibilitata a recepire la CP_1 disdetta del contratto in quanto tra gli inquilini vi era chi pagava regolarmente l'acqua e chi no e la chiusura del servizio idrico avrebbe potuto generare contenziosi con gli inquilini paganti pagina 2 di 5 Deduceva che la sospensione della fornitura sarebbe stata possibile solo dopo la costituzione in mora dell'intestatario moroso dell'utenza che nel caso di specie non poteva avvenire in quanto intestatario dell'utenza era ancora la madre deceduta dell'attrice
Deduceva che i reclami dell'attrice compresa la domanda introduttiva del presente giudizio avevano interrotto la procedura di recupero iniziata con i solleciti bonari e che , comunque , prima di ogni distacco di fornitura era necessaria la voltura dell'utenza in capo all'attrice con decorrenza dalla data di decesso della madre e la regolare disdetta dell'utenza e che poi avrebbe messo in mora CP_1
l'attrice e in caso di mancato recupero si sarebbe proceduto al recupero forzoso
Deduceva che non era a conoscenza dei nominativi degli inquilini morosi e che la non CP_1 Pt_1 aveva affatto provato l'esistenza di danni subiti
All'udienza del 11/9/2023 ,il Giudice disponeva rinvio per comparizione delle parti per esperire il tentativo di conciliazione
All'udienza del 13/11/23 , parte attrice , non comparsa personalmente , offriva ai fini conciliativi la somma di euro 10.000,00, offerta non accettata da parte avversa e su istanza il Gop concedeva i termini istruttori ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 18/3/2024 celebrata mediante trattazione scritta il Gop ammetteva l'interrogatorio formale di parte attrice e la prova orale di parte convenuta nei limiti della propria ordinanza
All'udienza del 14/5/2024 avanti il Tribunale delegato di Barcellona parte attrice rendeva l'interpello
All'udienza del 3/6/2024 veniva escusso il teste ammesso e i proc delle parti instavano per fissazione di udienza di pc
All'udienza del 20/1/25 celebrata mediante trattazione scritta , il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
*************
Parte attrice, in precisazione delle conclusioni , ha circoscritto le sue domande all'accertamento da parte del Tribunale della violazione da parte di della delibera RA 301/2019/R/idr ,degli art CP_1
2043 e 1175 cc sulla base della circostanza che , in presenza di ingente morosità relativa all'utenza idrica, servente n. 16 appartamenti di proprietà signora , non avrebbe posto in Parte_1 CP_1 essere la procedura prevista dalla delibera RA 301/2019/R/idr, sollecitata dalla stessa , a Pt_1 fronte della persistente morosità nel pagamento del servizio idrico di parte dei suoi inquilini.
Parte convenuta si è difesa sostenendo che la procedura prevista dalla suddetta delibera di limitazione e sospensione della fornitura di acqua per morosità ,risulta possibile solo dopo la costituzione in mora dell'utente finale e che tutti i solleciti inviati fino all'instaurazione del presente giudizio erano da considerarsi solleciti bonari in attesa che la attuale proprietaria volturasse in suo capo l'utenza ancora intestata alla madre deceduta pagina 3 di 5 Innanzi tutto occorre rilevare che il fornitore può pretendere il pagamento solo dall'effettivo intestatario/responsabile dell'utenza . Non vi è dubbio che l'intestatario ,di fatto , dell'utenza dovesse considerarsi l'odierna attrice fin dal momento in cui è divenuta proprietaria dei sedici appartamenti somministrati per il servizio idrico da .La mancata voltura dell'utenza , in caso di azione CP_1 giudiziale o esecutiva nei confronti della , non poteva ricadere in danno a la quale Pt_1 CP_1 aveva diritto al pagamento delle forniture.
Peraltro , non risulta giustificabile il comportamento della la quale, anche in presenza di Pt_1 morosità da parte dei suoi inquilini, era tenuta al pagamento dell'acqua al somministrante essendo il contatore che serviva i suoi sedici appartamenti unico e intestato alla di lei madre deceduta a cui era succeduta se avesse voluto non essere ritenuta obbligata al pagamento dell'acqua avrebbe dovuto,in CP_2 qualità di proprietaria ,dotare ciascun suo appartamento di utenze direttamente collegabili al servizio idrico in modo che avesse potuto stipulare contratti di somministrazione direttamente con i CP_1 singoli inquilini.
Invece , pur sussistendo la morosità dall'anno 2013 , solo nel corso del 2022 ,a fronte di sollecito di pagamento da parte di , l'attrice chiedeva informazioni per realizzare i singoli contatori, CP_1 inoltrava disdetta contrattuale e chiedeva la sospensione della fornitura di acqua.
A quel punto anche per era chiaro che l'utenza doveva ritenersi in carico a parte attrice CP_1
e a quel punto , in teoria, poteva porre in essere la procedura prevista dalla delibera di RA e sollecitata dalla stessa parte attrice. L'eccezione che i reclami sospendevano la procedura di cui alla citata delibera doveva ritenersi infondata in quanto i reclami sospendono la procedura di limitazione e sospensione quando il reclamante ha interesse alla non sospensione, ma nel caso di specie ,parte attrice , di fatto , responsabile dell'utenza,non reclamava , ma richiedeva l'applicazione della procedura de qua
Parte attrice, però, sarebbe stata tenuta a fornire al gestore idrico l'elenco degli appartamenti occupati dai condomini morosi e fornire elementi da cui desumere da quando la morosità persisteva;
ciò,al fine di verificare la possibilità di non coinvolgere nella limitazione/sospensione della fornitura gli inquilini paganti.
Neppure in corso di causa ,parte attrice ha offerto prova in tal senso . Infatti la comunicazione di cui al doc 2 di parte attrice , su un totale di 16 appartamenti ,segnala tre procedure di sfratto attivate e due solleciti di pagamento per i quali non è dato sapere se poi siano sfociati in procedure giudiziali .
Parte attrice,pur deducendo , nelle proprie missive prodotte ,una situazione critica , relative ad alcune morosità, non ha dato prova di azioni di recupero dei crediti nei confronti degli stessi .
La circostanza che nel condominio vi sia stata la presenza di condomini morosi , ma di altri paganti è
pagina 4 di 5 emersa , altresì , in sede testimoniale. Il teste di parte convenuta della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha affermato che , recatosi in loco , verificava tramite informazioni rese da alcuni condomini la presenza di inquilini paganti e morosi senza però avere di questi ultimi i nominativi.
Si ritiene che , nonostante la manleva offerta da parte attrice , , pur potendo in via CP_1 teorica, applicare la procedura di cui alla sopra citata delibera RA , non fosse , in realtà, in condizione di limitare e sospendere l'intera fornitura ai sedici appartamenti in mancanza di un'approfondita conoscenza della situazione di morosità da parte dei condomini e delle procedure giudiziali poste in essere a loro carico
Si rammenta che l'interesse economico del che deve recuperare il credito per la fruizione CP_3 dei servizi non può pregiudicare i diritti fondamentali della persona e si deve trovare un giusto bilanciamento con la preminente tutela del diritto alla salute. L'acqua deve ritenersi un bene essenziale e la giurisprudenza non sempre è stata concorde sulla possibilità di sospendere un bene essenziale al punto da rendere consigliabile per l'amministratore di condominio , nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art 63 disp di attuazione cc, di ricorrere, anche in via d'urgenza, al giudice affinchè lo autorizzi a sospendere o chiedere la sospensione e con quali modalità dell'erogazione del servizio idrico tramite apposizione ad es di sigilli o altre soluzioni che minimizzano l'impatto su gli altri condomini non morosi
Nel caso di specie si ritiene che la signora proprietaria di sedici appartamenti con unico Pt_1 contatore per il servizio idrico e con inquilini paganti e altri morosi avrebbe potuto chiedere a CP_1
l'attivazione della procedura di cui si discute, munita all'uopo di sentenza che avrebbe stabilito , dopo i periodi di limitazione della fornitura, anche le modalità di sospensione nei confronti dei condomini morosi
Per questi motivi
le domande dell'attrice vanno respinte
Considerata la complessità dell'oggetto di causa e il non univoco orientamento della giurisprudenza le spese vanno compensate integralmente.
PQM
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande dell'attrice
Spese interamente compensate
Milano, 26 giugno 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10105/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILIOTI MAURA Parte_1 C.F._1 IN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAP. MASSIMO SCALA 21 MILAZZO presso il difensore avv. MILIOTI MAURA IN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUTTI ANTONELLA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PAOLO ANDREANI N.6 MILANO presso il difensore avv. SUTTI ANTONELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per come da fg di pc depositato il 17/1/25 Parte_1
Per come da fg di pc depositato il 07/1/2025 CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva avanti il Tribunale di Milano al fine di sentir accertare che il Parte_1 CP_1 comportamento di aveva violato la Delibera RA 311/2019/R/idr, l'art 2045 cc e l'art CP_1
1175cc con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni quanti ficati in euro 25.000,00
Deduceva parte attrice di essere proprietaria, per successione ereditaria della madre , di una palazzina sita in Milano composta da n. 16 appartamenti con un unico contatore dell'acqua e che , nel novembre
2011 ,riceveva da parte di un sollecito di pagamento di euro 54.655,28 relativo al canone CP_1 idrico aprile 2013-maggio
Deduceva che in risposta al sollecito , evidenziava che diversi inquilini risultavano morosi circa le pagina 1 di 5 spese di fornitura dell'acqua e di voler procedere alla disdetta della somministrazione
Deduceva che evidenziava l'impossibilità di procedere al distacco dell'utenza in quanto il CP_1 contatore era unico e non potevano essere penalizzati gli inquilini paganti ed evidenziava l'aumento dell'insoluto ad euro 70.405,00
Deduceva che dopo avere richiesto i costi a per la realizzazione dei singoli contatori per ogni CP_1 appartamento , nel novembre 2022, quest'ultima comunicava la possibilità, ove fosse possibile, di procedere , dopo la messa in mora , alla limitazione di somministrazione dell'acqua nei confronti degli utenti morosi
Deduceva che l'attrice , a richiesta di , provvedeva ad inviare manleva scritta a favore di CP_1 CP_1 in caso di cessazione della fornitura idrica, manleva che veniva prontamente inviata.
[...]
Deduceva che al momento dell'instaurato giudizio , non aveva messo in mora gli inquilini CP_1 morosi puntualmente indicati e che l'attrice stava subendo un continuo danno in aumento, motivo per cui dal riscontro del 26/1/2022 dell'attrice a seguito del sollecito di pagamento del 30/11/2021 nessuna somma doveva più ritenersi dovuta a in seguito alla violazione della Delibera ARERA CP_1
311/2019/R/idr
-Deduceva il danno sopportato dall'attrice per il comportamento di in violazione all'art 2043 CP_1
e 1175 cc
Si costituiva in causa chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_1
Deduceva parte convenuta che il contatore unico e quindi l'utenza degli appartamenti di proprietà dell'attrice risultava ancora intestato alla defunta madre e che aveva avuto conoscenza CP_1 indiretta del decesso della madre solo a seguito della contestazione al sollecito effettuata dall'attrice in data 26/1/22
Deduceva di aver invitato l'attrice , più volte alla voltura in suo capo dell'utenza , ma senza riscontro e che dall'anno 2011 la fornitura di acqua non veniva pagata nonostante gli innumerevoli solleciti
Deduceva che , a seguito dell'entrata in vigore della delibera 311/2019/R/Idr veniva effettuato sollecito di pagamento per l'importo di euro 54.655,28
Deduceva che l'attrice sostenendo il mancato pagamento da parte di diversi inquilini della fornitura d'acqua , formulava disdetta contrattuale
Deduceva che parte attrice doveva ritenersi unica debitrice nei confronti di in quanto la stessa CP_1 non aveva provveduto a realizzare reti interne affinchè potesse sottoscrivere singoli contratti CP_1 con gli inquilini
Deduceva che a fronte dell'occupazione degli appartamenti era impossibilitata a recepire la CP_1 disdetta del contratto in quanto tra gli inquilini vi era chi pagava regolarmente l'acqua e chi no e la chiusura del servizio idrico avrebbe potuto generare contenziosi con gli inquilini paganti pagina 2 di 5 Deduceva che la sospensione della fornitura sarebbe stata possibile solo dopo la costituzione in mora dell'intestatario moroso dell'utenza che nel caso di specie non poteva avvenire in quanto intestatario dell'utenza era ancora la madre deceduta dell'attrice
Deduceva che i reclami dell'attrice compresa la domanda introduttiva del presente giudizio avevano interrotto la procedura di recupero iniziata con i solleciti bonari e che , comunque , prima di ogni distacco di fornitura era necessaria la voltura dell'utenza in capo all'attrice con decorrenza dalla data di decesso della madre e la regolare disdetta dell'utenza e che poi avrebbe messo in mora CP_1
l'attrice e in caso di mancato recupero si sarebbe proceduto al recupero forzoso
Deduceva che non era a conoscenza dei nominativi degli inquilini morosi e che la non CP_1 Pt_1 aveva affatto provato l'esistenza di danni subiti
All'udienza del 11/9/2023 ,il Giudice disponeva rinvio per comparizione delle parti per esperire il tentativo di conciliazione
All'udienza del 13/11/23 , parte attrice , non comparsa personalmente , offriva ai fini conciliativi la somma di euro 10.000,00, offerta non accettata da parte avversa e su istanza il Gop concedeva i termini istruttori ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 18/3/2024 celebrata mediante trattazione scritta il Gop ammetteva l'interrogatorio formale di parte attrice e la prova orale di parte convenuta nei limiti della propria ordinanza
All'udienza del 14/5/2024 avanti il Tribunale delegato di Barcellona parte attrice rendeva l'interpello
All'udienza del 3/6/2024 veniva escusso il teste ammesso e i proc delle parti instavano per fissazione di udienza di pc
All'udienza del 20/1/25 celebrata mediante trattazione scritta , il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
*************
Parte attrice, in precisazione delle conclusioni , ha circoscritto le sue domande all'accertamento da parte del Tribunale della violazione da parte di della delibera RA 301/2019/R/idr ,degli art CP_1
2043 e 1175 cc sulla base della circostanza che , in presenza di ingente morosità relativa all'utenza idrica, servente n. 16 appartamenti di proprietà signora , non avrebbe posto in Parte_1 CP_1 essere la procedura prevista dalla delibera RA 301/2019/R/idr, sollecitata dalla stessa , a Pt_1 fronte della persistente morosità nel pagamento del servizio idrico di parte dei suoi inquilini.
Parte convenuta si è difesa sostenendo che la procedura prevista dalla suddetta delibera di limitazione e sospensione della fornitura di acqua per morosità ,risulta possibile solo dopo la costituzione in mora dell'utente finale e che tutti i solleciti inviati fino all'instaurazione del presente giudizio erano da considerarsi solleciti bonari in attesa che la attuale proprietaria volturasse in suo capo l'utenza ancora intestata alla madre deceduta pagina 3 di 5 Innanzi tutto occorre rilevare che il fornitore può pretendere il pagamento solo dall'effettivo intestatario/responsabile dell'utenza . Non vi è dubbio che l'intestatario ,di fatto , dell'utenza dovesse considerarsi l'odierna attrice fin dal momento in cui è divenuta proprietaria dei sedici appartamenti somministrati per il servizio idrico da .La mancata voltura dell'utenza , in caso di azione CP_1 giudiziale o esecutiva nei confronti della , non poteva ricadere in danno a la quale Pt_1 CP_1 aveva diritto al pagamento delle forniture.
Peraltro , non risulta giustificabile il comportamento della la quale, anche in presenza di Pt_1 morosità da parte dei suoi inquilini, era tenuta al pagamento dell'acqua al somministrante essendo il contatore che serviva i suoi sedici appartamenti unico e intestato alla di lei madre deceduta a cui era succeduta se avesse voluto non essere ritenuta obbligata al pagamento dell'acqua avrebbe dovuto,in CP_2 qualità di proprietaria ,dotare ciascun suo appartamento di utenze direttamente collegabili al servizio idrico in modo che avesse potuto stipulare contratti di somministrazione direttamente con i CP_1 singoli inquilini.
Invece , pur sussistendo la morosità dall'anno 2013 , solo nel corso del 2022 ,a fronte di sollecito di pagamento da parte di , l'attrice chiedeva informazioni per realizzare i singoli contatori, CP_1 inoltrava disdetta contrattuale e chiedeva la sospensione della fornitura di acqua.
A quel punto anche per era chiaro che l'utenza doveva ritenersi in carico a parte attrice CP_1
e a quel punto , in teoria, poteva porre in essere la procedura prevista dalla delibera di RA e sollecitata dalla stessa parte attrice. L'eccezione che i reclami sospendevano la procedura di cui alla citata delibera doveva ritenersi infondata in quanto i reclami sospendono la procedura di limitazione e sospensione quando il reclamante ha interesse alla non sospensione, ma nel caso di specie ,parte attrice , di fatto , responsabile dell'utenza,non reclamava , ma richiedeva l'applicazione della procedura de qua
Parte attrice, però, sarebbe stata tenuta a fornire al gestore idrico l'elenco degli appartamenti occupati dai condomini morosi e fornire elementi da cui desumere da quando la morosità persisteva;
ciò,al fine di verificare la possibilità di non coinvolgere nella limitazione/sospensione della fornitura gli inquilini paganti.
Neppure in corso di causa ,parte attrice ha offerto prova in tal senso . Infatti la comunicazione di cui al doc 2 di parte attrice , su un totale di 16 appartamenti ,segnala tre procedure di sfratto attivate e due solleciti di pagamento per i quali non è dato sapere se poi siano sfociati in procedure giudiziali .
Parte attrice,pur deducendo , nelle proprie missive prodotte ,una situazione critica , relative ad alcune morosità, non ha dato prova di azioni di recupero dei crediti nei confronti degli stessi .
La circostanza che nel condominio vi sia stata la presenza di condomini morosi , ma di altri paganti è
pagina 4 di 5 emersa , altresì , in sede testimoniale. Il teste di parte convenuta della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha affermato che , recatosi in loco , verificava tramite informazioni rese da alcuni condomini la presenza di inquilini paganti e morosi senza però avere di questi ultimi i nominativi.
Si ritiene che , nonostante la manleva offerta da parte attrice , , pur potendo in via CP_1 teorica, applicare la procedura di cui alla sopra citata delibera RA , non fosse , in realtà, in condizione di limitare e sospendere l'intera fornitura ai sedici appartamenti in mancanza di un'approfondita conoscenza della situazione di morosità da parte dei condomini e delle procedure giudiziali poste in essere a loro carico
Si rammenta che l'interesse economico del che deve recuperare il credito per la fruizione CP_3 dei servizi non può pregiudicare i diritti fondamentali della persona e si deve trovare un giusto bilanciamento con la preminente tutela del diritto alla salute. L'acqua deve ritenersi un bene essenziale e la giurisprudenza non sempre è stata concorde sulla possibilità di sospendere un bene essenziale al punto da rendere consigliabile per l'amministratore di condominio , nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art 63 disp di attuazione cc, di ricorrere, anche in via d'urgenza, al giudice affinchè lo autorizzi a sospendere o chiedere la sospensione e con quali modalità dell'erogazione del servizio idrico tramite apposizione ad es di sigilli o altre soluzioni che minimizzano l'impatto su gli altri condomini non morosi
Nel caso di specie si ritiene che la signora proprietaria di sedici appartamenti con unico Pt_1 contatore per il servizio idrico e con inquilini paganti e altri morosi avrebbe potuto chiedere a CP_1
l'attivazione della procedura di cui si discute, munita all'uopo di sentenza che avrebbe stabilito , dopo i periodi di limitazione della fornitura, anche le modalità di sospensione nei confronti dei condomini morosi
Per questi motivi
le domande dell'attrice vanno respinte
Considerata la complessità dell'oggetto di causa e il non univoco orientamento della giurisprudenza le spese vanno compensate integralmente.
PQM
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande dell'attrice
Spese interamente compensate
Milano, 26 giugno 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
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