Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9162/2019 R.G. promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CARUSO ALBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA
GUZZARDI 27 CATANIA, presso il difensore avv. CARUSO ALBERTO
ATTORI
contro
:
(PI ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_1
BONGIORNO NEVIO e elettivamente domiciliato in CORSO SICILIA N.56 CATANIA presso lo studio dell'avv. BONGIORNO NEVIO
CONVENUTO
E nei confronti di
( C.F. ) la quale dichiara di agire, solo in via subordinata, CP_1 C.F._3 anche ex art. 2900 cc, nell'esercizio dei diritti che spettano alla Mbs Ambiente scarl, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Petronio, presso il cui studio in Catania, Via Villaglori n.
71/B, elegge domicilio.
pagina 1 di 16
Natale Bonfiglio del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via
Camiciotti, n. 102, Messina.
già , (P.I.: , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in Paternò, via E. Bellia n. 3, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Torrisi che la rappresenta e difende, come da procura allegata
(P. I. n° ) rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Controparte_4 P.IVA_4
Barresi, presso il cui studio in Catania, via M. Renato Imbriani n°222, elegge domicilio.
Mbs Ambiente scarl, (P.I. n. ) P.IVA_5
Terzi chiamati in causa cui risulta la causa iscritta al n. 14912/2019 RG promossa da c.f. ), con il patrocinio degli avv. SPINA SERGIO Parte_5 C.F._4
ANTONINO e CORSARO MARIA;
elettivamente domiciliata in Via Etnea, 688 95128 Catania, presso il difensore avv. SPINA SERGIO ANTONINO
ATTORE
contro
:
(PI ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_1
BONGIORNO NEVIO e elettivamente domiciliato in Corso Sicilia 56 null 95131 Catania presso lo studio dell'avv. BONGIORNO NEVIO
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 25.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica pagina 2 di 16 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.06.2019 e Parte_1 Parte_6
convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale al fine Parte_3
di far accertare la responsabilità di questi e ottenere il risarcimento dei danni che assumevano aver subito a seguito di un vasto incendio divampato all'interno del capannone della ditta convenuta. CP_ Pertanto, chiedevano al Tribunale adito: ”
1. affermare la responsabilità della convenuta
[...]
, in persona del titolare p.t., con sede in Catania, alla via Parte_3
Gabriele D'Annunzio n. 15, per le causali di cui in narrativa e per i titoli dedotti, della distruzione dei beni di proprietà degli attori;
2. per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi dagli attori a seguito dei fatti di cui alla parte espositiva, danno il cui ammontare si indica in euro 10.000,00, o nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa;
3. in subordine, nella denegata ipotesi di mancata accoglimento della superiore richiesta, condannare ex art. 1458 c.c. la ditta convenuta inadempiente alla restituzione della somma di €. 8.775,00 ricevuta dagli attori a titolo di corrispettivo del contratto di deposito per le causali di cui in narrativa;
4. condannare, comunque ed in aggiunta al risarcimento come sopra quantificato, la ditta convenuta anche al risarcimento del danno non patrimoniale, per le motivazioni esposte nella parte narrativa, nella somma che sarà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia anche in via di equità con rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
5. con vittoria di spese e compensi e onorari da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.”
Il convenuto, con comparsa di costituzione e risposta del 07.10.2019, si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto;
chiedeva altresì, il differimento dell'udienza di comparizione delle parti al fine di chiamare in causa in garanzia la quale società CP_2
assicuratrice e la proprietaria dell'edificio- in CP_1 Parte_7
nel capannone della ditta convenuta.
[...]
Autorizzata la ditta convenuta alla chiesta chiamata in causa, il terzo chiamato , CP_1
costituendosi in giudizio e contestando il fondamento della domanda proposta in suo danno, ha , a sua volta, chiesto di essere autorizzata alla chiamata di terzo nei confronti della e della Parte_4 [...]
( chiamata in causa autorizzata dal G.I. con ordinanza del Controparte_6
09.03.2020).
pagina 3 di 16 All'udienza del 19.01.2021, svoltasi in modalità cartolare, il giudice ha autorizzato terza Parte_4
chiamata a chiamare in causa in garanzia l' Controparte_4
I terzi chiamati in causa si costituivano in giudizio e chiedevano nelle rispettive comparse il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 15.06.2021, il G.I. assegnava, su richiesta delle parti costituite, i termini ex art.183 co.
6, nn° 1, 2 e 3. e rinviava la causa all'udienza del 21.02.2022.
Alla suddetta udienza del 21.02.2022, il G.I. preliminarmente disponeva la riunione al presente giudizio con quello rubricato al n. R.G. 14912/2019 avente come parte attrice e come Parte_8
convenuto per ragioni di connessione oggettiva e Parte_3 Parte_3
soggettiva, per sentir accogliere le medesime conclusioni, rinviando all'udienza del 13.09.2022 (poi rinviata d'ufficio al 14.09.2022).
In data 14.09.2022, Il G.I. assegnava alle parti, su loro richiesta, in riferimento al procedimento riunito e alla disposta chiamata in garanzia della i termini di cui all'art.183 comma 6 Controparte_7
cpc.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6° cpc, il G.I. con ordinanza del 27/03/2023, disponeva l'invio delle parti in mediazione, rilevando l'opportunità di una soluzione amichevole della lite, e fissando per il prosieguo (in caso di esito negativo della mediazione) l'udienza del 18 settembre
2023 ore 9.00.
Rilevato l'esito negativo della mediazione (attesa la mancata partecipazione personale di una parte al primo incontro di mediazione) il G.I., con l'ordinanza del 02.10.2023, ammetteva l'interrogatorio formale del titolare della IT convenuta richiesto dagli attori Parte_3 Parte_3
e in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., rigettando le altre richieste Parte_9 Parte_10 istruttorie da questi proposte;
ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della richiesto dalla chiamata in causa , l'interrogatorio formale del legale Parte_4 CP_1
rappresentante p.t. della MBS Ambiente scarl nonché la prova per testi richiesta dalla chiamata in causa , la prova per testi richiesta dalla chiamata in causa e la prova CP_1 CP_8
contraria richiesta dalla Parte_4
Disponeva infine ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione della documentazione e del materiale di prova prodotto dai Vigli del Fuoco.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza dell'11.03.2024 il G.I. rinviava all'udienza del 25.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 16 Indi all'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della terza chiamata in causa dalla , CP_1 [...]
non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata. Controparte_9
Ciò posto, giova premettere quanto segue.
Nei fatti è pacifico che nell'ottobre del 2008, e si sono rivolti alla Parte_1 Parte_6
e hanno stipulato prima un contratto di trasloco, nel quale sono Parte_3 state concordate le modalità di trasporto di beni mobili, nello specifico complementi d'arredo, soprammobili e oggetti vari debitamente imballati, dalla propria abitazione sita in Misterbianco (CT) alla via Cefalù n° 16 P. 3, al luogo destinato per il deposito, e precisamente un capannone sito in
Biancavilla (CT) alla via del Bottaio n° 66 (cfr. doc. all. n° 1), in utilizzo alla ditta convenuta.
Contemporaneamente, le parti hanno stipulato un contratto di deposito e custodia dei beni trasportati presso il predetto capannone, concordando il pagamento di un canone bimestrale di euro 150,00, che è sempre stato corrisposto dagli attori nel corso degli anni.
In particolare dal dicembre 2008 a luglio 2018 compreso, difatti, gli attori hanno corrisposto alla ditta convenuto la complessiva somma di € 8.775,00 per il canone del deposito.
La merce consegnata alla ditta comprendeva una serie di beni mobili (mobilio ed effetti Pt_3
personali), elencati in atti, che venivano quantificati nel valore complessivo di euro 5.000,00, come si evince dal contratto di deposito in atti.
In data 29.09.2018, il capannone della ito in Biancavilla è stato interessato da Parte_3 un vasto incendio, divampato all'interno dei locali, divampato presumibilmente nella zona adiacente occupata dagli automezzi della società della nettezza urbana ed CP_10 Controparte_6
, custoditi nel deposito di proprietà della .
[...] CP_1
Pertanto, nei giorni a seguire, parti attrici hanno contattato l'azienda al fine di comprendere Pt_3
l'entità del danno subito e avviare la procedura risarcitoria.
Parte convenuta, ha comunicato di essere assicurata e quindi gli attori hanno avanzato CP_8
formale richiesta di risarcimento alla Compagnia assicuratrice, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Decidevano così, di adire l'autorità giudiziaria.
Con riferimento al procedimento riunito R.G.14912/2019, incoato da nei confronti Parte_8
della giova evidenziare che le parti avevano sottoscritto un Parte_3 Parte_3
contratto di deposito di beni mobili, per un valore complessivo di euro 20.000,00, dietro pagamento di un canone bimestrale di euro 150,00, sempre regolarmente pagato fino all'incendio.
pagina 5 di 16 A seguito dell'incendio sopra menzionato, anche i beni di andavano distrutti e pertanto, Parte_8
la stessa procedeva ad avviare le procedure risarcitorie senza nulla ottenere.
Conseguentemente decideva di adire l'autorità giudiziaria al fine di far accertare l'inadempimento del depositario e ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non, quantificato nella complessiva somma di euro 20.000,00.
In diritto si ritiene, in ordine ai procedimenti riuniti, di dover trattare singolarmente le singole questioni prospettate agli atti di causa.
A. Sulla responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1766 c.c. prospettata da e Parte_1
nei confronti della e nel Parte_6 Parte_3
procedimento riunito incoato da Parte_8
Gli attori dei procedimenti riuniti, chiedono venga accertata la responsabilità della ditta convenuta ai sensi dell'art. 1218 e 1766 c.c.
Innanzitutto, si rammenta che secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto, quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
La fattispecie posta a fondamento della controversia de quo è da rintracciare all'art. 1766 c.c. e seguenti. La norma recita che “Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.”.
Elementi costitutivi del contratto in oggetto sono quindi la consegna della cosa mobile,
l'obbligo di custodia e l'obbligo di restituzione in natura. Si può considerare un contratto di durata in quanto la volontà delle parti è diretta al prodursi di effetti caratterizzati dal protrarsi nel tempo per raggiungere l'utilità voluta.
Ricostruita brevemente la disciplina applicabile, si evidenzia che dagli atti di causa risultano provati e non contestati gli accordi contrattuali, rispettivamente tra e Parte_1 [...]
e tra e attraverso la produzione dei contratti Parte_3 Parte_8 Parte_3
debitamente sottoscritti tra le parti.
pagina 6 di 16 Così come risultano acclarati e pacifici gli eventi lesivi, ossia l'incendio divampato nel deposito in data 26.09.2018, con conseguente distruzione dei beni degli attori ivi depositati.
Ritenuto provato l'accordo, occorre esaminare le singole richieste delle parti.
1. Parti attrici, chiedono anzitutto, di far accertare la responsabilità del depositario
[...]
per inadempimento contrattuale, derivante essenzialmente dalla Parte_3 violazione dell'obbligo di custodia gravante sulla stessa.
Orbene l'obbligo di custodia implica la conservazione della cosa in modo da evitare la sottrazione, la distruzione ed il danneggiamento in modo da restituirla nello stato in cui
è stata consegnata.
La diligenza che il depositario deve prestare è quella ordinaria del buon padre di famiglia e deve ritenersi applicabile l'art. 1176, comma 2, c.c. secondo cui la diligenza va valutata avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata nell'ipotesi in cui il depositario riceva la cosa nell'ambito della propria attività professionale.
Il depositario non è responsabile nei confronti del depositante solo in caso di perdita della cosa dovuta a causa a lui non imputabile (art. 1780 c.c.). Si deve trattare di un evento imprevedibile, inevitabile e del tutto estraneo alla condotta del depositario. La conseguenza è la liberazione del depositario dall'obbligo restitutorio e per evitare ulteriori obblighi risarcitori il depositario deve, altresì, darne avviso immediato al depositante.
Al depositante, di contro, sono riconosciuti poteri di vigilanza e di reazione legati al suo interesse immediato e diretto alla custodia. Soggetto attivo dell'obbligazione di restituzione insita nel contratto di deposito è il depositante, senza che il depositario possa esigere la prova della proprietà della cosa depositata (Cass., Sez. III, 12 aprile
2006, n. 8629; Cass., Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8934).
Nel caso in esame, parte convenuta- eccepisce la mancanza di Parte_3
responsabilità/imputabilità contrattuale ex art. 1218 e 1766 c.c., poiché a suo dire, non vi sarebbe alcuna prova a sostegno del fatto che l'incendio occorso abbia avuto origine nella propria porzione di deposito, ritenendo invece che la responsabilità per quanto accaduto sia da addebitare alla terza chiamata- , proprietaria del deposito CP_1
adiacente, in cui vi erano allocati mezzi che avrebbero dato inizio all'incendio.
In ogni caso parte convenuta ha chiamato in causa la propria agenzia assicurativa- al fine di farsi manlevare nell'ipotesi di accertamento di responsabilità a suo CP_7
carico.
pagina 7 di 16 Orbene alla luce di quanto detto l al fine di liberarsi dalla Parte_3
responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare che gli eventi lesivi erano dovuti a cause ad esso non imputabili e che aveva comunque usato la diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione del contratto di deposito.
Ai fini della determinazione del grado di diligenza che la ditta avrebbe dovuto impiegare, bisogna tenere conto non della diligenza dell'uomo medio in generale, ma del professionista che svolga l'attività in questione.
Ciò fa sorgere, in capo al depositante un legittimo affidamento circa la sicurezza dei beni depositati e la regolare esecuzione dell'obbligazione di custodia.
Appare rilevante quanto risulta pacifico per la giurisprudenza, "il depositario risponde della perdita e del deterioramento della cosa custodita se non prova che essi sono derivati da causa a lui non imputabile" (Cass. Civ., sez. III, n. 14002/2017). Ed ancora
«nel caso di perdita della cosa data in deposito, il depositario, per liberarsi dall'obbligo di risarcimento del danno, deve provare che l'evento era imprevedibile o inevitabile o estraneo al comportamento da lui tenuto nell'esecuzione del contratto;
atteso che primo presupposto per la liberazione del contraente inadempiente dalla colpa presunta è la non imputabilità allo stesso della causa dell'inadempimento e solo dopo che il debitore abbia provato la causa concreta dell'inadempimento si può passare alla valutazione della diligenza da lui prestata.”
La prova della non imputabilità dell'evento dannoso spettava alla convenuta che CP_5
ha da subito addossato la responsabilità, per i fatti occorsi, alla terza chiamata CP_1
E' proprio il rapporto tra e che occorre
[...] Parte_3 CP_1
esaminare per definire la responsabilità di quanto accaduto agli attori.
2. In ordine ai rapporti tra E . Parte_3 CP_1
L al fine di dimostrare la sua mancanza di responsabilità ex art. Parte_3
1768 e 1175 c.c., chiama in causa la proprietaria del deposito adiacente- . CP_1
A suo dire, l'incendio occorso in data 26.9.2018, aveva avuto origine nella parte d'immobile di proprietà della e allora condotto in locazione dalla Mbs CP_1
Ambiente Sc.a.r.l, per poi avvolgere e distruggere l'intera struttura, ivi compreso il locale di proprietà di d i beni ivi depositati. Parte_3
Orbene, tale ricostruzione dei fatti, sostenuta dal convenuto, è rimasta priva di alcun riscontro probatorio.
Al riguardo, giova riepilogare le complessive risultanze probatorie in atti.
pagina 8 di 16 Dalle prove espletate, non sono emersi elementi probatori forti in grado di far ritenere che l'incendio abbia avuto origine dal lato di proprietà . CP_1
Innanzitutto, dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, depositato in atti da CP_7 si legge con chiarezza che : “ la zona del capannone interessata all'incendio in quel momento (visivo dalla parte esterna) si trovava nelle sue parti laterali, dove fuoriuscivano delle fiamme abbastanza intense dai finestroni ubicati nella parte superiore (7/8 mt) del capannone, all'altezza del muro divisorio interno che (crollato successivamente durante l'incendio a causa delle elevate temperature) separava il capannone in due ambienti distinti e che comunque i due ambienti erano comunicanti nella parte più alta, dove il muro separatore in questione si chiudeva a circa 3/4 mt dal tetto. La parte posteriore del capannone (con superfice di circa mq 300) adibita da una
IT TR (Astor TR) come deposito di attrezzature per traslochi, materiale vario inerenti all'attività sopracitata, materiale d'imballaggio, ricovero di autoveicoli per trasloco e motoveicoli, mobili e masserizie varie. L'altro ambiente del Capannone invece adibito a rimessa da una IT PR , per il ricovero di automezzi impiegati per il servizio di nettezza urbana ambientale di Biancavilla.”
“Da una ricognizione visiva, dallo stato dei luoghi e dagli elementi a nostra disposizione, non è stato possibile risalire al punto e alle cause certe dell'innesco, perchè l'incendio nell'evolversi cancellava le proprie origini. N.B. Inoltre dallo scenario dell'incendio risulta altresí evidente sia perchè come detto le due Società risultavano comunicanti nella parte alta dello stabile e sia perché l'incendio si è evoluto con estrema rapiditá all'interno del capannone a causa del materiale combustibile solido presente e del tetto del capannone totalmente rivestito da pannelli coibentati facilmente infiammabili, generando rapidamente un violento incendio generalizzato in molte parti del capannone, quindi per queste motivazioni (in prima fase di soccorso) non si è potuto accertare da quale dei due ambienti sia potuto scaturire il violento incendio.”
Quindi, secondo i verbalizzanti, era impossibile stabilire la zona d'innesco dell'incendio.
Inoltre vanno utilizzate come prove, anche se atipiche, le risultanze della relazione resa dal CTU l'Ing. nel procedimento per ATP (RG. 3138/2019), nella Persona_1
quale il consulente ha di fatto concluso affermando di non poter determinare le cause del sinistro de quo:” …Lo scrivente, in merito alle cause che hanno dato origine all'incendio e in particolare da quale punto del capannone esso si sia prodotto, ovvero
pagina 9 di 16 se l'innesco sia stato dal lato di proprietà o se invece dal lato di proprietà CP_1 [...]
purtroppo, non può essere in grado di dare risposta “certa ed Parte_3 inequivocabile” perché all'interno del capannone non vi sono evidenti tracce che lo palesano chiaramente ” (pag.10-11 relazione ATP).
Anche a seguito delle prove orali, non si è giunti alla determinazione del punto e delle cause certe dell'innesco dell'incendio, posto che nessuno dei testi ha apprezzato direttamente i luoghi al momento del sinistro.
Invero anche dopo l'escussione testimoniale non risulta individuabile la causa e il luogo esatto in cui è divampato l'incendio.
Infatti il teste chiamato a rispondere sui capitoli di prova di cui Testimone_1
alla memoria 183 n. 2 cpc, della ha confermato che dalle finestre del CP_2
capannone usciva del fumo intenso e per questo ha subito chiamato il 112, avendo sentito anche un'esplosione in corrispondenza della seconda finestra posta a sinistra del capannone, dove vi era la ditta di nettezza urbana, senza però avere cognizione diretta di quanto era avvenuto prima e all'interno del capannone.
Parimenti, la deposizione resa dal teste , Capo Partenza dei Vigili del Testimone_2
Fuoco di Paternò, prova esclusivamente che nel controsoffitto degli uffici della
[...]
era installato un sistema di videosorveglianza che ha registrato le Controparte_11 immagini relative alla genesi dell'incendio, la cui cassetta è stata prelevata dal medesimo e consegnata ai Carabinieri presenti.
Il sistema di videosorveglianza che ha registrato le fasi dell'incendio, le cui immagini sono state acquisite dalle autorità intervenute, non evidenzia però il punto scatenante lo stesso.
Parimenti, le circostanze sopra evidenziate sono state confermate dalla deposizione del teste quale chiamato a rispondere sul capitolo di prova di cui al Testimone_3
n. 3 lett. a) della seconda memoria ex art. 183 cpc, di , ha dichiarato: “In CP_1
ordine al capitolo di prova che mi viene chiesto posso riferire che io il 26.09.2018 non mi sono recato presso il capannone di mia suocera, ma nei giorni immediatamente precedenti sì e posso confermare che ivi erano ricoverati diversi mezzi di proprietà della
da 10 a 14 o addirittura 16. Posso dire che erano di proprietà della Parte_4 Pt_4
perché vi erano degli adesivi con il logo della società sui mezzi e poi perché li vedevo girare per il paese. Preciso che il 26.09.2018 mi sono recato al capannone allorché ho saputo dell'incendio”.
pagina 10 di 16 Quindi il teste si è recato sui luoghi dopo l'inizio dell'incendio e nulla sa riferire in ordine a quanto fosse realmente accaduto all'interno dei capannoni.
Il teste , rispondendo a prova contraria sugli articolati di prova Testimone_4
formulati nella memoria istruttoria predisposta dalla difesa di ha CP_1
dichiarato di essere entrato per primo nel locale di proprietà della signora CP_1
oggetto di locazione con la MBS e di aver trovato solo fumo.
Da tale deposizione non può trarsi però alcuna conclusione che possa condurre alla prova degli elementi scatenanti l'incendio.
In particolare il teste ha dichiarato quanto segue: “Preciso che quando è scoppiato
l'incendio sono stato uno dei primi ad intervenire perché sono stato allertato dal responsabile della MBS signor e poiché abito in zona sono andato Controparte_12 subito;
ivi c'erano vigili del fuoco che mi hanno chiesto se avevo le chiavi per accedere;
non avendo le chiavi ho fatto tagliare il lucchetto;
ricordo che quando sono entrato nell'autoparco della MBS non c'era fuoco ma solo fumo e ricordo di aver sentito delle esplosioni di pneumatici;
quando sono arrivato ho visto le fiamme che uscivano dall'altra parte del capannone in uso alla società . Pt_3
Ciò a riprova del fatto che l'intero stabile, costituito dai due capannoni adiacenti, era avvolto dal fumo.
Tale puntuale dichiarazione trovava già conferma nel Rapporto dei Vigili del fuoco intervenuti, presente in atti.
Inoltre, è rimasta priva di riscontro la circostanza, asserita dalla difesa della CP_1
relativa alla presunta anomalia tecnica dei mezzi di proprietà della parcheggiati Pt_4 all'interno del capannone.
Entrambi i testi e rispondendo a Testimone_5 Testimone_6
prova contraria sugli articolati di prova formulati nella memoria istruttoria predisposta dalla difesa di hanno smentito la circostanza relativa alle asserite CP_1
“problematiche meccaniche, consistenti anche in problemi al motorino di avviamento” dei mezzi, utilizzati dai medesimi testi quotidianamente per la raccolta dei rifiuti.
Le dichiarazioni rese dai testi e che hanno escluso la sussistenza Tes_7 Pt_3 alla data dell'evento delle problematiche al motorino di avviamento - ipotizzate da controparte al fine di ascrivere la responsabilità dell'evento alla - risultano Pt_4 univoche e attestano come non si possa avere sicurezza sul fatto che l'incendio fosse iniziato a causa di problemi nei mezzi della Parte_4
pagina 11 di 16 In definitiva, stante l'assenza di adeguate misure di sicurezza antincendio nel capannone, come emerso dalle perizie, l'esame della documentazione in atti e le testimonianze acquisite fanno emergere una grave negligenza, che conferma la responsabilità della convenuta per la distruzione dei beni degli Parte_3
attori.
Allo stato, difatti, non è possibile stabilire con certezza, né il motivo né il luogo in cui l'incendio è divampato.
Ne consegue che non vi sono dubbi sull'inadempimento, in base al combinato disposto degli artt. 1218, 1766 e 1768 c.c., da parte della nella custodia dei beni Parte_3
ricevuti in deposito e del conseguente danno patito dagli attori a seguito della distruzione dei propri beni a causa del sinistro del 29.06.2018.
3. In ordine al rapporto tra e ed CP_1 Parte_4 Controparte_6
[...]
La terza chiamata in causa , a sua volta, per dimostrare la sua mancanza di CP_1 responsabilità, ha chiamato in causa la ditta che aveva in locazione l'immobile di sua proprietà- la nonché la Controparte_6 Parte_4
A dire della la conduttrice MBS, paravento di altre due società-, la e CP_1 Parte_4
la utilizzava il locale per dare ricovero ad autoveicoli di proprietà Controparte_13
della stessa tra cui il Nissan CABSTAR, targato CL 235 FT, ed il Renault Parte_4
MASCOTTE 110, targato CA 154XV.
L'incendio secondo la avrebbe preso avvio proprio dal Nissan CABSTER di CP_1 proprietà della e per tale motivo l'aveva chiamata in causa al fine di farsi Parte_4
manlevare.
Invero, per come già era emerso a seguito dell'ATP, a cui abbiamo fatto riferimento sopra, non è stato possibile individuare le cause dell'incendio al fine di attribuire la responsabilità.
Ne deriva quindi che le domande svolte da nei confronti delle terze CP_1
chiamate (rimasta contumace), nonché la Controparte_6 Pt_4
[...
di per sé infondate e non provate, rimangono assorbite, ritenuta la responsabilità, nella controversia in esame, di i Parte_3 Parte_3
4. Coinvolgimento delle compagnie assicurative.
Chiamata in garanzia della . Controparte_2
pagina 12 di 16 La di ha chiamato in garanzia la Parte_3 Parte_3
chiedendo di essere manlevata da essa in caso di Controparte_2
accertamento della sua responsabilità.
Giova però rilevare che in data 07.01.2021, in seno al verbale dell'udienza del
19.01.2021, parte convenuta ha dichiarato di rinunciare alla chiamata in garanzia spiegata nei confronti della Controparte_2
Ciò determina la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Chiamata in garanzia della AXA Assicurazione srl.
La chiamata in causa da , ha chiesto di chiamare in Parte_4 CP_1 garanzia l' compagnia che assicurava per la RCA alcuni Controparte_14 mezzi, specificamente individuati, che si trovavano all'interno del capannone di proprietà della signora al momento del divampare dell'incendio. CP_1
Preliminarmente, come si può evincere agevolmente dai certificati di polizza
Contr depositati da , le garanzie invocate hanno ad oggetto esclusivamente la responsabilità civile auto, escludendo quindi la copertura in caso di incendio ad altri mezzi.
La giurisprudenza ha più volte confermato che la copertura assicurativa opera per eventi dannosi causati da terzi solo quando rientrano nell'oggetto del contratto di polizza, come ribadito da Cass. Civ., sez. III, n. 23408/2018. Nel caso di specie l'evento dannoso occorso esula dalla garanzia sottoscritta. Contr La chiamata in causa da parte di nei confronti di risultava Parte_4
quindi, infondata e priva di supporto.
Inoltre, ritenuta la responsabilità di nel giudizio odierno, Parte_3
rimane assorbita la domanda della e conseguentemente anche quella CP_1
della nei confronti della AXA ASSICURAZIONI SRL. Parte_4
B. Sulla responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c. e risarcimento del danno non patrimoniale ex art.2059 c.c. avanzata da si osserva quanto segue. Parte_6
L'attrice, affermandosi comproprietaria con il marito , dei beni distrutti in Parte_1 seguito all'incendio divampato nei locali della ditta convenuta, sostiene di aver subito un danno ingiusto per la perdita degli stessi, configurabile sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c.,
La stessa ha richiesto il risarcimento di non precisati danni alla salute in conseguenza della perdita di alcuni beni mobili- dai quali si era separata da dieci anni lasciandoli in deposito- il pagina 13 di 16 tutto senza ulteriori specificazioni e/o precisazioni in ordine sia ai pregiudizi concretamente subiti, che al nesso di causa tra questi e la condotta della convenuta Parte_3
Preliminarmente occorre chiarire la posizione dell'attrice . Parte_6
Premesso il difetto di legittimazione attiva della stessa, in quanto soggetto estraneo al contratto di deposito sottoscritto unicamente da , non risulta essere stata fornita alcuna Parte_1
prova circa la contitolarità dei beni depositati;
in ogni caso la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento anche in considerazione della mancata prospettazione di elementi idonei a supportare la quantificazione del danno non patrimoniale.
Parte attrice, non fornisce, infatti, la prova né del particolare valore affettivo che la legava ai beni distrutti dall'incendio ( che è bene ricordare che da oltre un decennio erano custoditi in un deposito), né dell'idoneità del presunto fatto illecito a cagionare lo stato depressivo accusato.
Ogni domanda avanzata da va quindi rigettata . Parte_6
C. Sul quantum risarcitorio e spese di lite.
Sulla scorta di quanto chiarito, la domanda avanzata da e da (nel Parte_1 Parte_8
procedimento riunito) va accolta parzialmente secondo le seguenti considerazioni, ritenuta la responsabilità della convenuta i Parte_3 Parte_3
- Per quanto riguarda la domanda di , la ditta va Parte_1 CP_15 condannata a pagare a suo favore la somma di € 5.000,00 oltre IVA, più interessi e rivalutazione monetaria, corrispondente al valore dei beni dichiarato in contratto.
- Va rigettata la domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale, avanzata da nei confronti della Parte_6 Parte_3
- La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata da va accolta Parte_8 nella misura di € 20.000,00 (corrispondente al valore dei beni dichiarati nel contratto) oltre
IVA, più interessi e rivalutazione monetaria, e va invece rigettata la domanda di risarcimento per danni non patrimoniali perché non provata.
- Va rigettata ogni domanda svolta da nei confronti di , Parte_3 CP_1
perché non provata.
- La domanda di manleva svolta da nei confronti della va CP_1 Parte_4 rigettata, considerato tra l'altro che già, a seguito del giudizio di ATP tra le parti, prima del giudizio in esame, era stata accertata l'impossibilità di attribuire la responsabilità dell'incendio alla Parte_4
- Di conseguenza è da rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda svolta da nei confronti della AXA ASSICURAZIONI SRL. Parte_4
pagina 14 di 16 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
9162/2019 RG:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda di e per l'effetto CONDANNA l' Parte_1 [...] di al rimborso a favore dell'attore della somma di € 5.000,00 oltre Parte_3 Parte_3
IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo.
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_6
- ACCOGLIE parzialmente la domanda di e per l'effetto CONDANNA l' Parte_8 [...] al rimborso a favore dell'attore della somma di € 20.000,00 oltre Parte_3
IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo.
- RIGETTA la domanda di nei confronti di;
Parte_3 CP_1
- DICHIARA cessata la materia del contendere tra e Parte_3
Controparte_2
- RIGETTA la domanda di nei confronti di CP_1 Parte_4
- - RIGETTA la domanda di ei confronti di AXA Assicurazioni srl. Parte_4
- CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in Parte_3 favore di , che liquida in complessivi € 2.464,00, di cui € 264,00 per spese ed € Parte_1
2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in Parte_3 favore di che liquida in complessivi € 5.764,00, di cui € 264,00 per spese ed € 5.500,00 Parte_8
per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
-COMPENSA le spese di lite tra e l' Parte_3 [...]
Controparte_2
- CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in Parte_3 favore di , che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e CP_1
cpa come per legge;
- COMPENSA le spese di lite tra e;
CP_1 Parte_4
pagina 15 di 16 - CONDANNA la al pagamento delle spese processuali in favore di AXA Parte_4
ASSICURAZIONI SRL, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Catania, il 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
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