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1 ottobre 2018
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16 giugno 2023
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15 agosto 2025
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19 giugno 2026
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Art. 311-quater. (Accertamento unitario per violazioni della stessa indole) 1. Per l'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato di assicurazione, 134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione, I'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definite all' articolo 8-bis, della legge n. 689 del 1981 , effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS e' stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
(45)
------------ AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
(45)
------------ AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Commentario • 1
- 1. Il sistema sanzionatorio nel settore assicurativo: principi e tuteleDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 28 settembre 2023 · 0.9800144
SOMMARIO: Con il presente articolo si cerca di fornire una panoramica in merito all'attività di vigilanza dell'Ivass a fronte della violazione delle regole di condotta da parte degli intermediari, a seguito della modifica della normativa settoriale avvenuta per mezzo del Decreto legislativo 21 maggio 2018, tramite l'art. 1 co. 54 e ss. In particolare, il contributo si concentra principalmente sulle modifiche apportate al Regolamento Ivass 39 del 2 agosto 2018 e all'art. 324 e ss. del Codice delle assicurazioni private. Da un lato offre un approfondimento delle sanzioni applicabili agli intermediari, sia di natura amministrativa pecuniaria che disciplinare. E in quest'ultimo caso viene …
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Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/06/2023, n. 9533Provvedimento: […] 3. Con il primo motivo, la società ha lamentato la violazione degli articoli 311- bis e 311- quater del Codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché degli articoli 9 e 11 del Regolamento n. 39 del 2018 approvato dall'IVASS, ed inoltre la sussistenza di vari profili di eccesso di potere, per travisamento e difetto di istruttoria e di motivazione.Leggi di più...
- obbligo di formulare offerta risarcitoria o diniego motivato di indennizzo·
- difetto di istruttoria e di motivazione·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- giurisdizione di merito·
- compensazione delle spese di giudizio·
- eccesso di potere·
- proporzionalità della sanzione·
- violazione art. 141, 148, 149, 150 d.lgs. 209/2005·
- art. 310 e 311-quinquies Codice delle assicurazioni private