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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 280/2023 R.G. promossa da in persona dell'amministratore unico Parte_1
P. VA , elettivamente domiciliata in Sarno, via Parte_2 P.IVA_1
Matteotti n.91, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Costabile che la rappresenta e difende in forza di procura posta in calce all'atto di citazione in riassunzione;
-Appellante in riassunzione=
nei confronti di in persona dell'Amministratore pro tempore, corrente in Fossato Controparte_1
di Vico, via della Stazione n.18, C.F. , P.IVA_2
, C.F. , in proprio e quale erede di CP_2 CodiceFiscale_1 Persona_1
, unitamente a , C.F.
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_2 CP_4
, C.F. , e ,
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_5
, C.F. , Controparte_6 CodiceFiscale_4 pagina 1 di 13 , C.F. Controparte_7 CodiceFiscale_5
, C.F. , Controparte_8 CodiceFiscale_6
, C.F. , Controparte_9 CodiceFiscale_7
, C.F. , Controparte_10 CodiceFiscale_8
, C.F. , e quali eredi di Controparte_11 CodiceFiscale_9 Controparte_12
e , Persona_2 Controparte_13
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Antonioli ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica, in virtù di procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-Appellati=
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice in riassunzione come da memoria del 6.9.2024;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, proposto a norma dell'art. 392 cpc,
ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
all'intestata Corte il ed i singoli condomini Controparte_14
chiedendone la condanna al pagamento delle spese della fase di giudizio del regolamento di Competenza (rispetto alla quale la Corte di Appello aveva omesso ogni statuizione nella sentenza n.706/2021) nonché, previa loro rideterminazione, la condanna al pagamento delle spese del I° e del II° giudizio di merito, oltre che alle spese del giudizio di legittimità (che ha cassato con rinvio la citata sentenza dell'intestata
Corte) e del giudizio di rinvio.
pagina 2 di 13 Ha allegato a tale proposito l'appellante in riassunzione che con Ordinanza n.989
dell'8.3.2023 la Corte di cassazione, seconda sezione civile, accogliendo il terzo motivo di ricorso (proposto da , ha cassato la sentenza impugnata Parte_1
(sentenza n.706/2021 emessa dalla Corte di Appello di Perugia il 27.12.2021) in relazione alla censura accolta (mancata statuizione sulle spese del regolamento di competenza instaurato dinanzi alla Corte di cassazione) ed ha quindi demandato all'intestata Corte, in diversa composizione, di voler riconsiderare il regime delle spese dei gradi di merito (alla luce della pronuncia del giudice di legittimità sul ricorso per regolamento di competenza), provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Radicatosi il contraddittorio il , nonché i singoli Controparte_14
condomini in proprio, hanno resistito all'atto di appello in riassunzione deducendo in via preliminare l'inammissibile riproposizione dei motivi di impugnazione già dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione (il n.1 ed il n.2) e comunque l'infondatezza di tutte le argomentazioni svolte a fondamento dei tre motivi di appello proposti da chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte Parte_1
dall'appellante e la sua condanna al pagamento delle spese di lite, sia del giudizio di legittimità che di quello in riassunzione.
All'udienza del 17.1.2024 il Consigliere istruttore ha concesso termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica;
all'udienza del 20.11.2024 l'istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
*****
1)
Rileva innanzitutto questa Corte che il giudizio di rinvio è “predeterminato” o “chiuso”,
nel senso che è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, così come pagina 3 di 13 prospettare nuove tesi difensive (intese nell'ampio senso di qualunque attività assertiva o probatoria) e formulare nuove deduzioni (cfr. ex multis Cass. 14/12633; Cass. 13/8225;
Cass. 07/7500), data l'esigenza di realizzare l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio (Cass. SS.UU. n.9069/2003).
Posta tale doverosa premessa occorre osservare che le conclusioni svolte da ai punti n.3), n.4) e n.7) riguardano la Parte_1
“previa rideterminazione delle spese di giudizio di I e II grado” e la conseguente condanna del e dei terzi intervenuti al Controparte_14
pagamento di dette spese, oltre alla condanna alla restituzione delle somme già versate in esecuzione della sentenza cassata (il n.7 è praticamente consequenziale all'eventuale accoglimento delle domande di cui ai punti n.3 e 4).
Si tratta di una richiesta non perfettamente in linea rispetto al decisum della Suprema
Corte, che ha infatti dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso ed ha ritenuto fondato solo il terzo, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc in relazione all'art. 360 nn.1 e 4 cpc in ordine alla mancata statuizione sulle spese del regolamento di competenza instaurato dinanzi alla Corte di cassazione.
Dalla pronuncia della Suprema Corte (Ordinanza n.989 dell'8.3.2023) deriva che la questione rimessa al vaglio di questo Collegio è quella riguardante l'omessa pronuncia in ordine al sub procedimento (regolamento di competenza) ed alle relative spese -sul cui punto specifico la Corte territoriale aveva mancato di statuire (cfr. pag.6
dell'Ordinanza citata)- nonché la sua incidenza sul regime delle spese dei primi due gradi di giudizio, fermo restando che tutte le altre questioni rimangono coperte dal giudicato.
In buona sostanza il regime delle spese processuali -del primo e del secondo grado di giudizio- è stato sì rimesso al vaglio di questa Corte, ma solo in quanto sullo stesso pagina 4 di 13 incida la fase del sub procedimento (id est: il regolamento di competenza), del cui esito la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto.
Ciò posto l'atto di citazione in riassunzione censura la statuizione sulle spese di giudizio di I° e II° grado “sia nei confronti del sia nei confronti dei terzi Controparte_1
intervenuti”, cercando di tenere distinti i due rapporti processuali (vedi pag.6), e comunque chiedendo un riesame complessivo della statuizione relativa alle spese processuali (pag.7), dato il cd. “effetto espansivo” della sentenza cassata rispetto alle altre parti dipendenti da essa.
Il punto è che, per quello che riguarda i terzi intervenuti, col primo motivo di ricorso era stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc (in quanto la Corte
territoriale, secondo la prospettazione della ricorrente, aveva erroneamente reputato corretta la compensazione in primo grado, disponendo addirittura la condanna della al pagamento delle spese di lite nel secondo grado); mentre, Parte_1
per quello che riguarda il col secondo motivo di ricorso per Controparte_1
cassazione era stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cpc per avere il giudice di merito posto le spese a carico della ricorrente “nonostante l'accoglimento parziale della domanda”.
Orbene, i primi due motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili, sulla base della costante giurisprudenza della Suprema Corte per cui rientra nel potere discrezionale del giudice di merito di pronunciare la condanna alle spese senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione (cfr. pag.5, col richiamo a Cass. n.26912 del
26.11.2020), quindi lo scrutinio sul regime delle spese dei gradi di merito andrà rivisto tenendo conto dell'omessa statuizione sul sub procedimento, ma anche tenendo in considerazione che sono stati dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso per cassazione.
pagina 5 di 13 2)
In base al consolidato orientamento della Suprema Corte l'individuazione della parte soccombente va effettuata in relazione all'esito finale del processo, considerato nel suo insieme (Cass. Sent. n. 21172/2019, Cass. Sent. n.17523/2011, Cass. Sent.
n.14619/2010).
Nel caso in esame è di solare evidenza che rispetto al Parte_1
, sia rimasta in larga misura soccombente di Controparte_14
fronte al Tribunale di Perugia e totalmente soccombente nel giudizio di secondo grado
(la sentenza n.706/2021 ha infatti respinto l'appello e confermato la sentenza impugnata da , mentre l'appellante aveva visto accolta la propria Parte_1
domanda nella fase subprocedimentale del regolamento di competenza esperito nel corso del giudizio di primo grado.
Secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte non rileva che nei singoli segmenti del processo, in qualche grado o fase del giudizio, la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. n.13356/2021), dovendosi aver riguardo all'esito complessivo della lite.
In buona sostanza, l'odierna appellante in riassunzione ha visto accolta la propria domanda nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte di legittimità per il regolamento di competenza, ma le sue domande sono state poi respinte sotto un profilo di merito, dato che il primo giudice ha accolto -seppure per un quantum inferiore- le richieste del ed ha respinto la domanda riconvenzionale Controparte_14
proposta da Parte_1
In altri termini l'esito finale del processo ha visto soccombere Parte_1
di fronte al e, per tale motivo, ritiene questo Controparte_14
Collegio che ci siano giustificati motivi:
1. per compensare le spese di giudizio relative pagina 6 di 13 alla fase del regolamento di competenza, poiché la parte che aveva visto l'accoglimento del ricorso ( è stata poi condannata dal giudice di merito Parte_1
(seppure ad una minor somma di quella richiesta dal ma previo Controparte_1
rigetto della domanda riconvenzionale proposta da;
2. per Parte_1
condannare al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1
sia nel primo che nel secondo giudizio, data la Controparte_14
sostanziale soccombenza della sotto tutti i profili di merito. Parte_1
In effetti risulterebbe a dir poco contraddittorio condannare l'appellato al CP_14
pagamento delle spese relative al giudizio svoltosi innanzi alla Corte di legittimità per il regolamento di competenza, quando la è risultata poi Parte_1
soccombente nel merito, ed in disparte la considerazione che il regolamento di competenza sia stato proposto avverso l'ordinanza di sospensione emessa dal giudice, ex art. 295 cpc, proprio sulla base dell'eccezione (di litispendenza) proposta da
Parte_1
In definitiva si ritiene applicabile al caso di specie il principio espresso dal costante e consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l'individuazione della parte soccombente va effettuata in relazione all'esito finale del processo, considerato nel suo insieme, non rilevando che in una singola fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. n.13356/2021).
Da quanto esposto deriva che non sussistano i presupposti di legge per condannare il al pagamento delle spese del Regolamento di Controparte_14
competenza (domanda n.1 dell'atto di citazione in riassunzione) o a rideterminare le spese di lite dei primi due giudizi (domanda n.3).
3)
pagina 7 di 13 Per quello che riguarda l'intervento dei singoli condomini il discorso appare più
articolato.
L'originario atto di citazione, notificato l'8.23.2005, è stato proposto dal CP_1
” e non dai singoli condomini, che sono intervenuti nel processo in un secondo
[...]
momento ed a causa delle difese della convenuta Parte_1
Infatti la convenuta, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito nella sua qualità di appaltatrice che i vizi dei lavori lamentati dal committente ( Controparte_1
afferivano ai lavori commissionati dai singoli condomini e che per la tutela dei diritti individuali dei condomini e la relativa richiesta di risarcimento il Condominio fosse privo della legittimazione attiva, motivo per cui gli stessi erano intervenuti (facendo a loro volta proprio tutto quanto dedotto e sostenuto in citazione dal CP_1
).
[...]
Il fatto è che nel momento in cui i condomini si erano costituiti la Parte_1
aveva eccepito la litispendenza rispetto alle domande poste a tutela dei diritti dagli
[...]
stessi vantati, in quanto presso il Tribunale di Nocera Inferiore erano pendenti tra i singoli condomini e la altrettanti giudizi, generati dalle Parte_1
opposizioni proposte dagli stessi avverso i decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti a seguito di altrettanti ricorsi per ingiunzione proposti dall'appaltatrice.
In disparte la considerazione che la condotta processale di non Parte_1
risultava troppo lineare (visto che, di fatto, l'intervento in causa dei condomini era stato in qualche modo sollecitato dalle difese dell'appaltatrice), l'eccezione della convenuta aveva indotto il giudice di prime cure a sospendere – ai sensi dell'art. 295 cpc – il giudizio in attesa della definizione delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
pagina 8 di 13 Proprio avverso l'ordinanza sospensiva di cui trattasi è stato proposto Regolamento di
Competenza ed attivato il sub procedimento le cui spese sono state oggetto del III°
motivo di ricorso per cassazione.
Tanto premesso in fatto, in diritto ritiene questa Corte che sia spendibile anche per i condomini l'iter argomentativo utilizzato sopra al punto n.2), nel senso che l'individuazione della parte soccombente va effettuata in relazione all'esito finale del processo, considerato nel suo insieme (Cass. Sent. n. 21172/2019, Cass. Sent.
n.17523/2011, Cass. Sent. n.14619/2010), non rilevando che in una singola fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole
(Cass. n.13356/2021).
Nella fattispecie, con riferimento ai singoli condomini, è d'uopo osservare che le domande da essi proposte nei confronti di sono state dichiarate Parte_1
improcedibili per ragioni processuali, vale a dire “per litispendenza”, ma le criticità
relative alle opere eseguite sono state ritenute realmente sussistenti, anche in relazione alle unità immobiliari di loro proprietà (cfr. pag.4 della sentenza del Tribunale di Perugia
n.152/2018).
Ciò posto il primo giudice aveva ravvisato che vi fossero giusti motivi per compensare integralmente le spese del grado tra ed i singoli interventori Parte_1
(cfr. pag.6) e, ai fini di cui ci si occupa, è importante rilevare che la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 in tema di compensazione delle spese di lite nei confronti dei terzi intervenuti, dato che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra
“nel potere discrezionale del giudice di merito” (pag.5).
Insomma, nel rapporto tra ed i condomini si può configurare Parte_1
una sorta di soccombenza reciproca, avuto riguardo al fatto che, da un lato, la convenuta pagina 9 di 13 ha introdotto argomenti tali da rendere necessario l'intervento in causa dei condomini e,
soprattutto, che i vizi lamentati sono stati ritenuti sussistenti con statuizione oramai coperta dal giudicato e che, dall'altro lato, è stata comunque dichiarata l'improcedibilità
per litispendenza delle domande proposte dai condomini.
Orbene, stante l'assenza di una parte soccombente nel merito e tenuto conto che la Corte
di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 in tema di compensazione delle spese di lite nei confronti dei terzi intervenuti, ritiene questo Collegio che siano da compensare le spese del subprocedimento del Regolamento di competenza tra l'appellante ed i singoli condomini.
Ne deriva che la domanda proposta al punto n.2 dell'atto di citazione in riassunzione va respinta, come pure, per l'effetto, quella di cui al punto n.4.
4)
Premesso che nel giudizio di legittimità il , Controparte_14
nonché i singoli condomini in proprio, si sono costituiti con controricorso, sia la società
ricorrente che i resistenti sono risultati parzialmente soccombenti.
Infatti il ricorso ha trovato accoglimento solo per uno (dei tre) motivi di censura, da cui il rinvio all'intestata Corte per la parte di sentenza cassata in virtù della censura accolta.
In ogni caso vanno richiamati tre fatti: il primo, riguardante la più volte ricordata giurisprudenza della Suprema Corte, per cui l'individuazione della parte soccombente va effettuata in relazione all'esito finale del processo, considerato nel suo insieme (Cass.
Sent. n. 21172/2019, Cass. Sent. n.17523/2011, Cass. Sent. n.14619/2010), non rilevando che in una singola fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. n.13356/2021); il secondo, che le domande di merito di non sono andate a buon fine (le relative statuizioni Parte_1
pagina 10 di 13 sono oramai coperte dal giudicato), quindi l'esito complessivo del giudizio non ha visto l'accoglimento delle pretese dell'appellante in riassunzione;
il terzo, che la domanda dell'appellante in riassunzione riguardante le spese relative al giudizio di regolamento di competenza è stata in questa sede respinta (per i motivi di cui sopra).
Ciò posto e considerato che nel giudizio di legittimità sia la Parte_1
che il , nonché i singoli condomini in proprio, Controparte_14
sono risultati parzialmente e reciprocamente soccombenti, si ritiene conforme a diritto disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio anche per quella fase.
5)
Rimane da esaminare la questione relativa alle spese di lite del presente grado di giudizio.
Al riguardo non è superfluo rilevare che tutte le domande formulate nell'atto di citazione in riassunzione non sono state accolte;
peraltro anche le richieste di condanna di in relazione al giudizio di legittimità -avanzate dagli appellati Parte_1
(punto “V” della comparsa di costituzione e risposta)- sono state respinte, vista la dichiarazione di compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
Logica conseguenza di ciò è che sia da considerare in larga Parte_1
misura soccombente nel presente grado di giudizio, fermo restando che il rigetto di alcune delle domande formulate dagli appellati giustifica una compensazione di ¼ delle spese di lite, sussistendo una -sia pur parziale- soccombenza reciproca.
*****
Per tutte le argomentazioni sopra esposte la Corte adita:
- respinge tutte le domande formulate da Parte_1
nell'atto di citazione in riassunzione;
pagina 11 di 13 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative alla fase di giudizio svoltosi innanzi alla Corte di legittimità per il regolamento di competenza (domande formulate da nell'atto di citazione in Parte_1
riassunzione ai punti n.1) e 2);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative al giudizio di legittimità che ha cassato con rinvio in relazione all'unica censura accolta (domande formulate da nell'atto di citazione in Parte_1
riassunzione ai punti n.5) e 6);
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara compensate nella misura di ¼ le spese di lite della presente fase di giudizio;
- condanna al pagamento dei restanti ¾ Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis reiectis così provvede:
- respinge tutte le domande formulate da Parte_1 Parte_1
nell'atto di citazione in riassunzione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative alla fase di giudizio svoltosi innanzi alla Corte di legittimità per il regolamento di competenza (domande formulate da nell'atto di citazione in Parte_1
riassunzione ai punti n.1) e 2);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative al giudizio di legittimità che ha cassato con rinvio in relazione all'unica censura accolta (domande pagina 12 di 13 formulate da nell'atto di citazione in Parte_1
riassunzione ai punti n.5) e 6);
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara compensate nella misura di ¼ le spese di lite della presente fase di giudizio;
- condanna al pagamento dei ¾ delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio che, nel totale (100%), liquida in €.4.996,00
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante in riassunzione versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 11 Giugno 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 280/2023 R.G. promossa da in persona dell'amministratore unico Parte_1
P. VA , elettivamente domiciliata in Sarno, via Parte_2 P.IVA_1
Matteotti n.91, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Costabile che la rappresenta e difende in forza di procura posta in calce all'atto di citazione in riassunzione;
-Appellante in riassunzione=
nei confronti di in persona dell'Amministratore pro tempore, corrente in Fossato Controparte_1
di Vico, via della Stazione n.18, C.F. , P.IVA_2
, C.F. , in proprio e quale erede di CP_2 CodiceFiscale_1 Persona_1
, unitamente a , C.F.
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_2 CP_4
, C.F. , e ,
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_5
, C.F. , Controparte_6 CodiceFiscale_4 pagina 1 di 13 , C.F. Controparte_7 CodiceFiscale_5
, C.F. , Controparte_8 CodiceFiscale_6
, C.F. , Controparte_9 CodiceFiscale_7
, C.F. , Controparte_10 CodiceFiscale_8
, C.F. , e quali eredi di Controparte_11 CodiceFiscale_9 Controparte_12
e , Persona_2 Controparte_13
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Antonioli ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica, in virtù di procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-Appellati=
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice in riassunzione come da memoria del 6.9.2024;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, proposto a norma dell'art. 392 cpc,
ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
all'intestata Corte il ed i singoli condomini Controparte_14
chiedendone la condanna al pagamento delle spese della fase di giudizio del regolamento di Competenza (rispetto alla quale la Corte di Appello aveva omesso ogni statuizione nella sentenza n.706/2021) nonché, previa loro rideterminazione, la condanna al pagamento delle spese del I° e del II° giudizio di merito, oltre che alle spese del giudizio di legittimità (che ha cassato con rinvio la citata sentenza dell'intestata
Corte) e del giudizio di rinvio.
pagina 2 di 13 Ha allegato a tale proposito l'appellante in riassunzione che con Ordinanza n.989
dell'8.3.2023 la Corte di cassazione, seconda sezione civile, accogliendo il terzo motivo di ricorso (proposto da , ha cassato la sentenza impugnata Parte_1
(sentenza n.706/2021 emessa dalla Corte di Appello di Perugia il 27.12.2021) in relazione alla censura accolta (mancata statuizione sulle spese del regolamento di competenza instaurato dinanzi alla Corte di cassazione) ed ha quindi demandato all'intestata Corte, in diversa composizione, di voler riconsiderare il regime delle spese dei gradi di merito (alla luce della pronuncia del giudice di legittimità sul ricorso per regolamento di competenza), provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Radicatosi il contraddittorio il , nonché i singoli Controparte_14
condomini in proprio, hanno resistito all'atto di appello in riassunzione deducendo in via preliminare l'inammissibile riproposizione dei motivi di impugnazione già dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione (il n.1 ed il n.2) e comunque l'infondatezza di tutte le argomentazioni svolte a fondamento dei tre motivi di appello proposti da chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte Parte_1
dall'appellante e la sua condanna al pagamento delle spese di lite, sia del giudizio di legittimità che di quello in riassunzione.
All'udienza del 17.1.2024 il Consigliere istruttore ha concesso termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica;
all'udienza del 20.11.2024 l'istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
*****
1)
Rileva innanzitutto questa Corte che il giudizio di rinvio è “predeterminato” o “chiuso”,
nel senso che è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, così come pagina 3 di 13 prospettare nuove tesi difensive (intese nell'ampio senso di qualunque attività assertiva o probatoria) e formulare nuove deduzioni (cfr. ex multis Cass. 14/12633; Cass. 13/8225;
Cass. 07/7500), data l'esigenza di realizzare l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio (Cass. SS.UU. n.9069/2003).
Posta tale doverosa premessa occorre osservare che le conclusioni svolte da ai punti n.3), n.4) e n.7) riguardano la Parte_1
“previa rideterminazione delle spese di giudizio di I e II grado” e la conseguente condanna del e dei terzi intervenuti al Controparte_14
pagamento di dette spese, oltre alla condanna alla restituzione delle somme già versate in esecuzione della sentenza cassata (il n.7 è praticamente consequenziale all'eventuale accoglimento delle domande di cui ai punti n.3 e 4).
Si tratta di una richiesta non perfettamente in linea rispetto al decisum della Suprema
Corte, che ha infatti dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso ed ha ritenuto fondato solo il terzo, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc in relazione all'art. 360 nn.1 e 4 cpc in ordine alla mancata statuizione sulle spese del regolamento di competenza instaurato dinanzi alla Corte di cassazione.
Dalla pronuncia della Suprema Corte (Ordinanza n.989 dell'8.3.2023) deriva che la questione rimessa al vaglio di questo Collegio è quella riguardante l'omessa pronuncia in ordine al sub procedimento (regolamento di competenza) ed alle relative spese -sul cui punto specifico la Corte territoriale aveva mancato di statuire (cfr. pag.6
dell'Ordinanza citata)- nonché la sua incidenza sul regime delle spese dei primi due gradi di giudizio, fermo restando che tutte le altre questioni rimangono coperte dal giudicato.
In buona sostanza il regime delle spese processuali -del primo e del secondo grado di giudizio- è stato sì rimesso al vaglio di questa Corte, ma solo in quanto sullo stesso pagina 4 di 13 incida la fase del sub procedimento (id est: il regolamento di competenza), del cui esito la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto.
Ciò posto l'atto di citazione in riassunzione censura la statuizione sulle spese di giudizio di I° e II° grado “sia nei confronti del sia nei confronti dei terzi Controparte_1
intervenuti”, cercando di tenere distinti i due rapporti processuali (vedi pag.6), e comunque chiedendo un riesame complessivo della statuizione relativa alle spese processuali (pag.7), dato il cd. “effetto espansivo” della sentenza cassata rispetto alle altre parti dipendenti da essa.
Il punto è che, per quello che riguarda i terzi intervenuti, col primo motivo di ricorso era stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc (in quanto la Corte
territoriale, secondo la prospettazione della ricorrente, aveva erroneamente reputato corretta la compensazione in primo grado, disponendo addirittura la condanna della al pagamento delle spese di lite nel secondo grado); mentre, Parte_1
per quello che riguarda il col secondo motivo di ricorso per Controparte_1
cassazione era stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cpc per avere il giudice di merito posto le spese a carico della ricorrente “nonostante l'accoglimento parziale della domanda”.
Orbene, i primi due motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili, sulla base della costante giurisprudenza della Suprema Corte per cui rientra nel potere discrezionale del giudice di merito di pronunciare la condanna alle spese senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione (cfr. pag.5, col richiamo a Cass. n.26912 del
26.11.2020), quindi lo scrutinio sul regime delle spese dei gradi di merito andrà rivisto tenendo conto dell'omessa statuizione sul sub procedimento, ma anche tenendo in considerazione che sono stati dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso per cassazione.
pagina 5 di 13 2)
In base al consolidato orientamento della Suprema Corte l'individuazione della parte soccombente va effettuata in relazione all'esito finale del processo, considerato nel suo insieme (Cass. Sent. n. 21172/2019, Cass. Sent. n.17523/2011, Cass. Sent.
n.14619/2010).
Nel caso in esame è di solare evidenza che rispetto al Parte_1
, sia rimasta in larga misura soccombente di Controparte_14
fronte al Tribunale di Perugia e totalmente soccombente nel giudizio di secondo grado
(la sentenza n.706/2021 ha infatti respinto l'appello e confermato la sentenza impugnata da , mentre l'appellante aveva visto accolta la propria Parte_1
domanda nella fase subprocedimentale del regolamento di competenza esperito nel corso del giudizio di primo grado.
Secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte non rileva che nei singoli segmenti del processo, in qualche grado o fase del giudizio, la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. n.13356/2021), dovendosi aver riguardo all'esito complessivo della lite.
In buona sostanza, l'odierna appellante in riassunzione ha visto accolta la propria domanda nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte di legittimità per il regolamento di competenza, ma le sue domande sono state poi respinte sotto un profilo di merito, dato che il primo giudice ha accolto -seppure per un quantum inferiore- le richieste del ed ha respinto la domanda riconvenzionale Controparte_14
proposta da Parte_1
In altri termini l'esito finale del processo ha visto soccombere Parte_1
di fronte al e, per tale motivo, ritiene questo Controparte_14
Collegio che ci siano giustificati motivi:
1. per compensare le spese di giudizio relative pagina 6 di 13 alla fase del regolamento di competenza, poiché la parte che aveva visto l'accoglimento del ricorso ( è stata poi condannata dal giudice di merito Parte_1
(seppure ad una minor somma di quella richiesta dal ma previo Controparte_1
rigetto della domanda riconvenzionale proposta da;
2. per Parte_1
condannare al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1
sia nel primo che nel secondo giudizio, data la Controparte_14
sostanziale soccombenza della sotto tutti i profili di merito. Parte_1
In effetti risulterebbe a dir poco contraddittorio condannare l'appellato al CP_14
pagamento delle spese relative al giudizio svoltosi innanzi alla Corte di legittimità per il regolamento di competenza, quando la è risultata poi Parte_1
soccombente nel merito, ed in disparte la considerazione che il regolamento di competenza sia stato proposto avverso l'ordinanza di sospensione emessa dal giudice, ex art. 295 cpc, proprio sulla base dell'eccezione (di litispendenza) proposta da
Parte_1
In definitiva si ritiene applicabile al caso di specie il principio espresso dal costante e consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l'individuazione della parte soccombente va effettuata in relazione all'esito finale del processo, considerato nel suo insieme, non rilevando che in una singola fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. n.13356/2021).
Da quanto esposto deriva che non sussistano i presupposti di legge per condannare il al pagamento delle spese del Regolamento di Controparte_14
competenza (domanda n.1 dell'atto di citazione in riassunzione) o a rideterminare le spese di lite dei primi due giudizi (domanda n.3).
3)
pagina 7 di 13 Per quello che riguarda l'intervento dei singoli condomini il discorso appare più
articolato.
L'originario atto di citazione, notificato l'8.23.2005, è stato proposto dal CP_1
” e non dai singoli condomini, che sono intervenuti nel processo in un secondo
[...]
momento ed a causa delle difese della convenuta Parte_1
Infatti la convenuta, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito nella sua qualità di appaltatrice che i vizi dei lavori lamentati dal committente ( Controparte_1
afferivano ai lavori commissionati dai singoli condomini e che per la tutela dei diritti individuali dei condomini e la relativa richiesta di risarcimento il Condominio fosse privo della legittimazione attiva, motivo per cui gli stessi erano intervenuti (facendo a loro volta proprio tutto quanto dedotto e sostenuto in citazione dal CP_1
).
[...]
Il fatto è che nel momento in cui i condomini si erano costituiti la Parte_1
aveva eccepito la litispendenza rispetto alle domande poste a tutela dei diritti dagli
[...]
stessi vantati, in quanto presso il Tribunale di Nocera Inferiore erano pendenti tra i singoli condomini e la altrettanti giudizi, generati dalle Parte_1
opposizioni proposte dagli stessi avverso i decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti a seguito di altrettanti ricorsi per ingiunzione proposti dall'appaltatrice.
In disparte la considerazione che la condotta processale di non Parte_1
risultava troppo lineare (visto che, di fatto, l'intervento in causa dei condomini era stato in qualche modo sollecitato dalle difese dell'appaltatrice), l'eccezione della convenuta aveva indotto il giudice di prime cure a sospendere – ai sensi dell'art. 295 cpc – il giudizio in attesa della definizione delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
pagina 8 di 13 Proprio avverso l'ordinanza sospensiva di cui trattasi è stato proposto Regolamento di
Competenza ed attivato il sub procedimento le cui spese sono state oggetto del III°
motivo di ricorso per cassazione.
Tanto premesso in fatto, in diritto ritiene questa Corte che sia spendibile anche per i condomini l'iter argomentativo utilizzato sopra al punto n.2), nel senso che l'individuazione della parte soccombente va effettuata in relazione all'esito finale del processo, considerato nel suo insieme (Cass. Sent. n. 21172/2019, Cass. Sent.
n.17523/2011, Cass. Sent. n.14619/2010), non rilevando che in una singola fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole
(Cass. n.13356/2021).
Nella fattispecie, con riferimento ai singoli condomini, è d'uopo osservare che le domande da essi proposte nei confronti di sono state dichiarate Parte_1
improcedibili per ragioni processuali, vale a dire “per litispendenza”, ma le criticità
relative alle opere eseguite sono state ritenute realmente sussistenti, anche in relazione alle unità immobiliari di loro proprietà (cfr. pag.4 della sentenza del Tribunale di Perugia
n.152/2018).
Ciò posto il primo giudice aveva ravvisato che vi fossero giusti motivi per compensare integralmente le spese del grado tra ed i singoli interventori Parte_1
(cfr. pag.6) e, ai fini di cui ci si occupa, è importante rilevare che la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 in tema di compensazione delle spese di lite nei confronti dei terzi intervenuti, dato che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra
“nel potere discrezionale del giudice di merito” (pag.5).
Insomma, nel rapporto tra ed i condomini si può configurare Parte_1
una sorta di soccombenza reciproca, avuto riguardo al fatto che, da un lato, la convenuta pagina 9 di 13 ha introdotto argomenti tali da rendere necessario l'intervento in causa dei condomini e,
soprattutto, che i vizi lamentati sono stati ritenuti sussistenti con statuizione oramai coperta dal giudicato e che, dall'altro lato, è stata comunque dichiarata l'improcedibilità
per litispendenza delle domande proposte dai condomini.
Orbene, stante l'assenza di una parte soccombente nel merito e tenuto conto che la Corte
di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 in tema di compensazione delle spese di lite nei confronti dei terzi intervenuti, ritiene questo Collegio che siano da compensare le spese del subprocedimento del Regolamento di competenza tra l'appellante ed i singoli condomini.
Ne deriva che la domanda proposta al punto n.2 dell'atto di citazione in riassunzione va respinta, come pure, per l'effetto, quella di cui al punto n.4.
4)
Premesso che nel giudizio di legittimità il , Controparte_14
nonché i singoli condomini in proprio, si sono costituiti con controricorso, sia la società
ricorrente che i resistenti sono risultati parzialmente soccombenti.
Infatti il ricorso ha trovato accoglimento solo per uno (dei tre) motivi di censura, da cui il rinvio all'intestata Corte per la parte di sentenza cassata in virtù della censura accolta.
In ogni caso vanno richiamati tre fatti: il primo, riguardante la più volte ricordata giurisprudenza della Suprema Corte, per cui l'individuazione della parte soccombente va effettuata in relazione all'esito finale del processo, considerato nel suo insieme (Cass.
Sent. n. 21172/2019, Cass. Sent. n.17523/2011, Cass. Sent. n.14619/2010), non rilevando che in una singola fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. n.13356/2021); il secondo, che le domande di merito di non sono andate a buon fine (le relative statuizioni Parte_1
pagina 10 di 13 sono oramai coperte dal giudicato), quindi l'esito complessivo del giudizio non ha visto l'accoglimento delle pretese dell'appellante in riassunzione;
il terzo, che la domanda dell'appellante in riassunzione riguardante le spese relative al giudizio di regolamento di competenza è stata in questa sede respinta (per i motivi di cui sopra).
Ciò posto e considerato che nel giudizio di legittimità sia la Parte_1
che il , nonché i singoli condomini in proprio, Controparte_14
sono risultati parzialmente e reciprocamente soccombenti, si ritiene conforme a diritto disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio anche per quella fase.
5)
Rimane da esaminare la questione relativa alle spese di lite del presente grado di giudizio.
Al riguardo non è superfluo rilevare che tutte le domande formulate nell'atto di citazione in riassunzione non sono state accolte;
peraltro anche le richieste di condanna di in relazione al giudizio di legittimità -avanzate dagli appellati Parte_1
(punto “V” della comparsa di costituzione e risposta)- sono state respinte, vista la dichiarazione di compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
Logica conseguenza di ciò è che sia da considerare in larga Parte_1
misura soccombente nel presente grado di giudizio, fermo restando che il rigetto di alcune delle domande formulate dagli appellati giustifica una compensazione di ¼ delle spese di lite, sussistendo una -sia pur parziale- soccombenza reciproca.
*****
Per tutte le argomentazioni sopra esposte la Corte adita:
- respinge tutte le domande formulate da Parte_1
nell'atto di citazione in riassunzione;
pagina 11 di 13 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative alla fase di giudizio svoltosi innanzi alla Corte di legittimità per il regolamento di competenza (domande formulate da nell'atto di citazione in Parte_1
riassunzione ai punti n.1) e 2);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative al giudizio di legittimità che ha cassato con rinvio in relazione all'unica censura accolta (domande formulate da nell'atto di citazione in Parte_1
riassunzione ai punti n.5) e 6);
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara compensate nella misura di ¼ le spese di lite della presente fase di giudizio;
- condanna al pagamento dei restanti ¾ Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis reiectis così provvede:
- respinge tutte le domande formulate da Parte_1 Parte_1
nell'atto di citazione in riassunzione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative alla fase di giudizio svoltosi innanzi alla Corte di legittimità per il regolamento di competenza (domande formulate da nell'atto di citazione in Parte_1
riassunzione ai punti n.1) e 2);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative al giudizio di legittimità che ha cassato con rinvio in relazione all'unica censura accolta (domande pagina 12 di 13 formulate da nell'atto di citazione in Parte_1
riassunzione ai punti n.5) e 6);
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara compensate nella misura di ¼ le spese di lite della presente fase di giudizio;
- condanna al pagamento dei ¾ delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio che, nel totale (100%), liquida in €.4.996,00
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante in riassunzione versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 11 Giugno 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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