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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di IA, Sezione Prima civile, così composta: R.G.1319/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1319/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 04/12/2024
d a
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. Mossali Parte_1
Altre controversie di Mario diritto amministrativo APPELLANTE
Codice: P.IVA_1 c o n t r o con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di IA n. 1503/2021 pubblicata in data 01 giugno 2021.
CONCLUSIONI
1 Dell'appellante
“In Via Principale: in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di IA n. 1503/2021, pubblicata in data
01/06/2021:
▪ previo accertamento della reale copertura della popolazione raggiunta dall'impianto 32 UHF di Treviglio, già esercito dalla Parte_1
pari ad abitanti 1.144.884 – o quella diversa quantità che dovesse
[...]
essere accertata in corso di giudizio –, condannare la D.G.S.C.E.R.P. del convenuto a corrispondere alla stessa CP_1 Parte_1
l'ulteriore somma dovuta nell'importo che sarà accertato nel corso del giudizio, importo maggiorato degli interessi legali al tasso moratorio e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla notifica della citazione di prime cure sino al saldo effettivo;
il tutto previa disapplicazione, se del caso, della
Nota della prot. 77162, del 29/11/2013, della Nota della CP_2
prot. 96353, del 14/12/2012, delle graduatorie per la CP_2
Lombardia pubblicate sul sito dell'allora Controparte_1
del Master Plan degli impianti, nonché di tutti gli atti presupposti
[...]
e/o consequenziali anche se non conosciuti.
In Ogni Caso: ▪ In riforma della sentenza di primo grado in punto liquidazione spese di C.T.U., condannare il appellato alla refusione CP_1
in favore di delle spese di C.T.U. sostenute pari ad Parte_1
€ 4.500,00= per onorari e ad € 3.125,00= per spese, oltre accessori di legge,
come liquidate dal Tribunale di IA (doc. J).
▪ Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di
2 giudizio.
In Via Istruttoria:
▪ Rinnovare la richiesta, già effettuata nel giudizio di prime cure con
Ordinanza del 21/01/2016 e rimasta parzialmente inevasa, affinchè il Pt_2
fornisca informazioni relative ai criteri sulla scorta dei quali ha proceduto alla liquidazione delle somme di cui all'indennizzo, in particolare chiarendo la formula matematica o il percorso logico /matematico seguito per la determinazione del medesimo. In subordine, ammettersi integrazione di
C.T.U. finalizzata a determinare il corretto indennizzo spettante ad sulla scorta dei criteri di cui al Bando e della Parte_1
copertura del canale 32 UHF da Treviglio.
▪ Disporsi CTU tecnica ad integrazione finalizzata alla determinazione della copertura della popolazione raggiunta dal canale 32 UHF di Treviglio, già
esercito dalla nella provincia di Milano, Parte_1
legittimamente attribuita come da Scheda Tecnica, per tutte le motivazioni esposte al paragrafo sub E ovvero nelle provincie effettivamente raggiunte:
IA, Como, Cremona, Lecco, Milano e Monza Brianza, giusta tutti Pt_1
i motivi di cui al paragrafo sub F”.
Dell'appellato
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa reiezione delle formulate istanze di rinnovazione, ovvero integrazione della consulenza tecnica d'Ufficio di primo grado, ritenere e dichiarare inammissibile e ovvero improcedibile la proposta domanda, quanto alla quale deve ritenersi comunque intervenuta
3 cessazione della materia del contendere, rigettandola in ogni caso, in quanto infondata. Spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il Tribunale di IA con la sentenza in epigrafe ha rigettato la domanda proposta dall' avente ad oggetto la pretesa di Parte_1
maggior indennizzo rispetto a quello liquidato ai sensi dell'art. 3 D.M. 23
gennaio 2012, previsto in favore dei soggetti che, in esito alle procedure di cui all'art. 4 del D.L. n. 34/2011convertito in legge 26 maggio 2011 n. 75,
sono risultati in posizione non utile nelle graduatorie di revisione del piano di assegnazione delle frequenze del servizio televisivo in digitale terreste della Regione Lombardia.
1.1. Il Tribunale, accertata la giurisdizione ordinaria in tema di determinazione dell'indennizzo, ha ritenuto infondata la domanda sulla base della nota del 27 marzo 2017 nella quale il Controparte_1
dando atto delle revisioni delle graduatorie effettuate in esito
[...]
decisioni giudiziali, correzioni ed osservazioni, ha prospettato che l possa rientrare in posizione utile in graduatoria e Parte_1
vedersi attribuire una frequenza, riservandosi di concludere i procedimenti in esito alla pubblicazione della nuova graduatoria.
Ha, quindi ritenuto, che vi manchino i presupposti per la determinazione dell'indennizzo, e cioè che “sia terminata la proceduta di volontario rilascio
del presente decreto e di cui all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011 n. 75” in quanto
4 la nuova graduatoria è in corso di formazione e non è acclarato in via definitiva che all'attrice competa il chiesto indennizzo.
2.Ha proposto appello l' sulla base di un unico Parte_1
motivo, formulando richieste istruttorie.
3.Si è costituito il che ha chiesto che Controparte_1
venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e che il gravame venga rigettato.
4. Alla udienza del 04 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto non conclusa la procedura di volontario rilascio prevista dal
DM 23 gennaio 2012 e di cui all'art. 4 Legge n. 34/2011 come modificato dalla Legge n. 75/2011 e circa la conseguente carenza dei presupposti per la determinazione dell'indennizzo sulla base del contenuta della nota ministeriale del 27 marzo 2017.
In sintesi espone che:
le procedure di volontario rilascio di cui all'art. 4 del decreto legge 31 marzo
2011 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011 n. 75,
risultano terminate in data 30/09/2016, come confermato dalla nota ministeriale prot. 61550 prodotta da controparte;
5 la sentenza di rigetto è stata pubblicata a distanza di oltre quattro anni dalla richiamata nota dl 27 marzo 2017 menzionata nella motivazione della sentenza e quasi cinque dopo l'ultima graduatoria del 2016;
tale graduatoria non è più stata modificata né potrà mai esserlo e già nel 2012
essa ha restituito la frequenza;
Il non ha dato prova circa la redazione di una nuova graduatoria;
CP_1
il legislatore ha cristallizzato temporalmente al 31/12/2012 il diritto delle emittenti non risultate in posizione utile nelle graduatorie ad ottenere l'indennizzo conseguente al volontario rilascio della frequenza in quanto l'art. 5, comma 3, D.M. 23/01/2012 prevede che <la liquidazione
dell'indennizzo di cui all'art. 3, comma 1, (…) è disposta, al termine della
procedura di volontario rilascio e delle procedure di cui all'art. 4 del decreto
legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011 n. 75, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 3,
comma 3, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012>> ;
la graduatoria da cui essa è risultata esclusa oggetto del contendere e l'esclusione dell'appellante dall'assegnazione di una frequenza, con conseguenze diritto al giusto indennizzo, è ormai divenuta definitiva in forza dell'art. 1, comma 1032, della Legge n. 205 del 27/12/2017, come modificata dalla Legge n. 145 del 30/12/2018 che prevede che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022, tutti gli operatori di rete titolari di diritti d'uso in ambito locale debbano rilasciare tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge stessa;
con D.M. del 6/12/2021
6 già provveduto a calendarizzare, entro e non oltre il 9/03/2022, il CP_1
rilascio di tutte le vecchie frequenze da parte degli operatori di rete lombardi econ il D.M. del MiSE di concerto con il MEF del 27/11/2020sono state definite le modalità operative per l'erogazione degli indennizzi a favore degli operatori di rete in ambito locale che abbiano rilasciato le frequenze;
sono state assegnate ai nuovi operatori di rete vincitori dei bandi le nuove frequenze pianificate;
Deduce, pertanto, che non vi è alcuna possibilità che ad essa venga assegnata una frequenza in quanto la graduatoria del settembre 2016, è definitiva da tempo e che le modifiche alle graduatorie, potevano avvenire da parte dell'amministrazione solo in via di autotutela, determinando l'accoglimento del ricorso giurisdizionale solo il diritto al risarcimento del danno.
Evidenzia, quindi, che sin dalla introduzione del giudizio di primo grado il diritto all'indennizzo in capo ad essa era sorto e che, comunque, alla data di pubblicazione della sentenza appellata, “erano presenti: i) l'inserimento in
posizione non utile nella graduatoria ormai definitiva del settembre 2016, ii)
il rilascio del ch 32 di Treviglio sin dal 2012, iii) la conclusione della
procedura di “rottamazione”, per espresso provvedimento ministeriale, alla
data del 30/09/2016”.
2. Il Ministero chiede che venga pronunciata declaratoria d'inammissibilità/improcedibilità della domanda di controparte o di cessazione della materia del contendere sul presupposto che soltanto in data
7 cod.proc.civ. il TAR Lazio ha respinto l'ultimo ricorso, ad opera di altra società, inerente la graduatoria per la trasmissione in digitale terreste in
Lombardia, decisione non impugnata che ha determinato la definitività della graduatoria del 14 dicembre 2016 con conferma del posizionamento della appellante al diciannovesimo posto non utile per Parte_1
l'assegnazione della frequenza digitale.
Deduce, pertanto che il diritto all'indennizzo è sorto successivamente alla conclusione del giudizio dinanzi al Tribunale.
3.Motivo di gravame e istanze del vanno esaminate CP_1
congiuntamente in quanto attinenti al tema della insorgenza in capo all'appellante del diritto all'indennizzo.
3.1. L'appello è fondato.
L'indennizzo è stato liquidato dal nell'importo di € 69.323,76 sin CP_1
dal 29 novembre 2013; si tratta della liquidazione oggetto del presente giudizio che è stata contestata in quanto effettuata sulla base di un errato numero di abitanti della Regione Lombardia rispetto a quello effettivo.
I successivi provvedimenti ministeriali con cui tale indennizzo è stato determinato al ribasso sono stati annullati dal TAR in quanto inficiati da difetto di istruttoria e motivazione.
Appare già arduo prospettare, a fronte di ben tre liquidazioni operate dal che al beneficiario sia, invece, precluso di agire per la corretta CP_1
determinazione di tale indennizzo sulla base della ipotetica possibilità,
8 valorizzata nella sentenza di primo grado (e in realtà da escludere per le considerazioni che seguono) del posizionamento utile nella graduatoria di assegnazione delle frequenze del digitale terreste e della necessità di restituzione dell'importo corrisposto.
Infatti l'art. 5, comma 3, D.M. 23/01/2012 prevede la liquidazione dell'indennizzo riconosciuto dall'art. 3 dello stesso decreto
della procedura di volontario rilascio e delle procedure di cui all'art. 4 del
decreto legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2011 n. 75, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 3,
comma 3, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012>>, venendo in essere, quindi, in capo agli esclusi dalla graduatoria il diritto soggettivo alla liquidazione dell'indennizzo ma, con evidenza, anche quello alla sua corretta determinazione da richiedere al giudice ordinario.
Diritto non inciso (salvo l'insorgere di obblighi restitutori) da un ipotetico utile collocamento in graduatoria a seguito di modifiche conseguenti a ricorsi giurisdizionali, nessuna delle quali (circostanza pacifica) ha, comunque,
determinato lo spostamento dell' dalla posizione Parte_1
nell'ultima graduatoria del 2016.
Pertanto le ragioni su cui si fonda la statuizione di rigetto della domanda non possono essere condivise.
4. Va, inoltre, escluso che non impugnando la sentenza del TAR Lazio n.
14562/2023 sia sopravvenuta la carenza d'interesse dell'appellante alla corretta determinazione dell'indennizzo, come prospettato dall'appellato in
9 comparsa conclusionale.
Al riguardo va rilevato che:
la impugnazione in sede amministrativa ha riguardato solamente i successivi provvedimenti ministeriali con cui tale indennizzo è stato determinato al ribasso rispetto all'importo in discussione in questa sede;
il Giudice amministrativo dà atto in sentenza della pendenza del presente giudizio in cui la quantificazione dell'indennizzo in € 69.323,76 è stata contestata;
la domanda risarcitoria ivi formulata ha riguardato il <
di natura economica che la ricorrente asserisce di avere subito, identificato nella “differenza prontamente restituita” all'Amministrazione>> che il TAR
ha rigettato.
5. In ordine alla quantificazione dell'indennizzo dovuto in primo grado è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio da cui emerge che il valore di copertura di 185.915 del quale è stato erogato l'importo di e 69.323,76 non
è corretto , come riconosciuto dallo nella nota della Fondazione CP_1
Bordoni del 18 febbraio 2015 nella quale il valore di copertura viene indicato in 311.762 relativo alla provincia di Bergamo, con esclusione delle popolazioni delle province di Cremona e IA (che ha definito minimali)
“verosimilmente perché non incluse nell'area di servizio amministrativa
dell'impianto (scheda B ex lege 223/90 impianto autorizzato all'.
6.5. e
determina ch 32 all. 6.4)”.
10 Il consulente d'ufficio ha, peraltro, determinato il valore dell'area di copertura secondo varie opzioni (sintetizzate nella tabella a pg. 17 della relazione): “in modalità stand alone e senza considerare le direzioni di
ricezione prevalente” (cioè non considerando gli effetti di altri impianti interferenti né le direzioni di ricezione prevalente previste nel bando attuativo); considerando “le direzioni di ricezione prevalente” (così come previsto nel bando di attuazione); considerando “tutti i possibili impianti
interferenti presenti nella provincia di Bergamo e le direzioni di ricezione
prevalente”; considerando la “copertura senza direzioni prevalenti in
presenza del solo impianto di Pigazzano” (unico impianto che determina i
“livelli di c.e.m. che soddisfano i criteri di copertura di un singolo pixel”);
considerando la “copertura con direzioni prevalenti in presenza del solo
impianto di Pigazzano”.
6. Ritiene il Collegio che debba essere considerata la ipotesi “copertura
stand-alone con direzioni prevalenti (solo impianto con direzioni
prevalenti)” pari a 600.283 che comporta, sulla base della “normalizzazione
della popolazione 2011 (tot. 1.086.277)” la quantificazione del valore di copertura in 643.076.
6.1. Al riguardo, per quel che qui rileva, va osservato che:
l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 gennaio 2012 prevede che la ripartizione degli indennizzi venga effettuata “proporzionalmente alla copertura della
popolazione di ciascun soggetto determinata secondo i criteri previsti dai
bandi attuativi del già menzionato decreto legge 31 marzo 2011 n. 34,
11 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011 n. 75>>;
il bando relativo alla Regione Lombardia prevede:
all'art. 2 “Punteggi” “1. Al fine della predisposizione della graduatoria
relativa alla regione Lombardia di cui al decreto legge n. 34/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/11, citato in premessa, ai
criteri ivi indicati, sono attribuiti i seguenti punteggi….
c) ampiezza della copertura della popolazione tenuto conto delle
caratteristiche di irradiazione degli impianti legittimamente eserciti nella
regione per cui si è proposta domanda di partecipazione alla data di
pubblicazione del presente bando: totale massimo 45,00 punti…>>;
2. Ai fini della verifica dell'ampiezza della copertura della popolazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente bando si applicano le seguenti
definizioni: …
2.2. Impianto di trasmissione Per impianto di trasmissione si intende un
impianto che trasmette un segnale DVB su uno specifico canale di frequenza
assegnato all'impianto stesso con specifici valori dei parametri di
trasmissione (potenza dell'impianto, diagramma di irradiazione sul piano
orizzontale e verticale, polarizzazione)
… 2.6 Direzione di ricezione prevalente in Wl pixel
Per ogni pixel sono calcolate le direzioni prevalenti di ricezione, in base ai
valori di azimut di ricezione dei segnali provenienti dai siti principali per il
servizio televisivo nel pixel. Nella determinazione dei siti principali si farà
12 riferimento ai masterplan della regione.
2.8 Scenario di valutazione della copertura del servizio
Le valutazioni di copertura del servizio in ogni pixel da parte di un impianto
sono effettuate nel seguente scenario:…
gli impianti considerati per la valutazione del segnale utile sono: a) impianti
contenuti nei masterplan ed eventualmente successivamente rettificati dalla
Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione su
parere radioelettrico della Direzione Generale pianificazione e gestione
dello spettro radioelettrico, ad esclusione degli impianti riconosciuti dopo lo
switch off ad integrazione delle reti;
b) impianti oggetto di trasferimento ai
sensi dell'art. 14 ter del decreto legislativo n. 259/03 e smi. Gli impianti di
cui alle lettere a) e b) devono essere operanti con legittime caratteristiche di
irradiazione;)”
2. 7 Copertura del servizio in un pixel da un impianto DVB
Un pixel si definisce coperto da un impianto di trasmissione DVB se ad
un'antenna ricevente situata nel punto rappresentativo del pixel i segnali
ricevuti sul canale a cui opera l'impianto in esame soddisfano le seguenti
condizioni valutate nello scenario di cui al punto 2.8:
• il segnale utile proveniente dall' impianto è quello che presenta il più alto
valore di campo elettrico;
• il valore mediano di campo elettrico del segnale utile è non inferiore alla
soglia minima Emin ottenuta dalla seguente formula, dove f è la frequenza
13 centrale del canale in MHz:
Emin [dBJ..LV/m] = 48,5 + 20 loglO (j/200) per la banda III
Emin [dBJ..LV/m] = 52,5 + 20 loglO (j/500) per le bande IV e V
2.8 Scenario di valutazione della copertura del servizio
Le valutazioni di copertura del servizio in ogni pixel da parte di un impianto
sono effettuate nel seguente scenario:
• la propagazione radioelettrica tra siti e pixel è calcolata tramite un modello
che considera l'effettiva oro grafia del territorio, calcolando l'attenuazione
da diffrazione dovuta agli eventuali ostacoli tra trasmettitore e antenna
ricevente, secondo i correnti standard internazionali;
• gli impianti considerati per la valutazione del segnale utile sono: a)
impianti contenuti nei masterplan ed eventualmente successivamente
rettificati dalla Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica e
radiodiffusione su parere radioelettrico della Direzione Generale
pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, ad esclusione degli
impianti riconosciuti dopo lo switch off ad integrazione delle reti;
b) impianti
oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 14 ter del decreto legislativo n.
259/03 e smi. Gli impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere operanti
con legittime caratteristiche di irradiazione;
… >>.
6.2. Sulla base di tali previsioni:
occorre senz'altro considerare le “direzioni prevalenti di ricezione”;
la determinazione della copertura della popolazione deve avvenire
14 considerando solo gli impianti che trasmettono un segnale su un canale di frequenza assegnato e tale definizione presuppone un ambito di operatività
dell'impianto delimitato da un provvedimento amministrativo e non già
meramente tecnico;
alla luce della predetta definizione di impianto di trasmissione devono essere interpretate le nozioni di “impianti legittimamente eserciti nella regione”, e di “impianti operanti … con legittime caratteristiche di irradiazione” anche con riferimento ai c.d. impianti interferenti;
la legittimità tecnica (operata sulla base delle caratteristiche tecniche descritte nelle schede B e C della legge 223/90) non può prescindere dalla legittimità amministrativa che, del resto è quella che delimita la operatività dell'impianto.
Il decreto ministeriale opera la correlazione proporzionale tra l'indennizzo e la copertura della popolazione e la misura compensativa è prevista in favore di coloro che hanno diritto d'uso delle frequenze digitali a seguito del volontario rilascio delle frequenze oggetto di diritto d'uso; è coerente con tale previsione (art. 2) la determinazione della misura compensativa sulla base della copertura di popolazione determinata in base alla frequenza assegnata.
6.3. Se, per le considerazioni che precedono, la copertura della popolazione da considerare nella determinazione dell'indennizzo spettante all'appellante
è pari a 643.076, per quanto riguarda la quantificazione, in assenza della specificazione da parte del dei criteri matematici adottati per la CP_1
quantificazione dell'indennizzo, appare condivisibile il criterio che l'appellante ha ricavato dal “quadro riepilogativo indennizzi -03/10/2016”,
15 redatto e prodotto da controparte, effettuando sulla base di esso “la “ricerca
del valore attribuito ad ogni abitante”, per come risultante dall'Allegato A
prodotto dal il 27/03/2017 – mediante la divisione, al numeratore, del Pt_2
quid disponibile (€ 16.253.012,44=), e, al denominatore, del totale della
copertura espressa in abitanti (56.770.828), ovverossia €
0,286645063454805 per abitante –, moltiplicato per il numero degli abitanti
effettivi”.
Sulla base di esso l'appellante determina l'indennizzo dovuto in €
184.334,56 “corrispondente alla moltiplicazione di € 0,286645063454805
per abitante per 643.076 abitanti riconosciuti. Con una differenza ancora da
riscuotere in capo ad di ulteriori € 115.010,80”. Parte_1
Il Collegio ritiene condivisibile tale criterio in quanto oggettivo e ricavato da documentazione proveniente dallo stesso , che non ha indicato CP_1
possibili criteri alternativi e che non lo ha fatto oggetto di specifica contestazione.
Non appare, quindi, necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria.
7. Pertanto, la sentenza impugnata va riformata e il Controparte_1
va condannato al pagamento in favore dell'
[...] Parte_1
della somma di € 115.010,80, con interessi legali dalla domanda al
[...]
saldo.
7.1. Non competono gli interessi moratori ex art. 1284 quarto comma cod.civ., norma introdotta posteriormente alla introduzione del giudizio.
16 7.2. Va, inoltre esclusa la rivalutazione monetaria, la rivalutazione monetaria,
che è propria del credito di valore. Il creditore di un'obbligazione di valuta,
quale è l'obbligazione indennitaria oggetto di causa, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta. (cfr. da ultimo Cass. 16565/2018). Infatti il debito di valuta non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma
2, c.c.
7.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo come da nota in quanto non superiore ai criteri e ai parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001
ad € 260.000).
In applicazione del medesimo criterio le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vano poste definitivamente e per intero a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IA – Prima Sezione Civile, definitivamente
17 pronunciando, così provvede:
1. condanna il Ministero dello Economico al pagamento, per la CP_1
causa di cui in motivazione, in favore dell' della Parte_1
somma di € 115.010,80, con interessi legali dalla domanda al saldo.
2. condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in € 2.430,00 per la “fase di studio”, € 1.550,00 per la “fase introduttiva” € 3.780,00 per la fase
“istruttoria/di trattazione” ed € 4.253,00 per la “fase decisionale”, e per il presente grado in € 2.997,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva” € 2.263,00 per la fase “istruttoria/di trattazione” ed € 5.103,00
per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
3.pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio definitivamente e per intero a carico dell'appellato.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 marzo 2021, nelle more del decorso dei termini di cui all'art. 190
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di IA, Sezione Prima civile, così composta: R.G.1319/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1319/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 04/12/2024
d a
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. Mossali Parte_1
Altre controversie di Mario diritto amministrativo APPELLANTE
Codice: P.IVA_1 c o n t r o con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di IA n. 1503/2021 pubblicata in data 01 giugno 2021.
CONCLUSIONI
1 Dell'appellante
“In Via Principale: in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di IA n. 1503/2021, pubblicata in data
01/06/2021:
▪ previo accertamento della reale copertura della popolazione raggiunta dall'impianto 32 UHF di Treviglio, già esercito dalla Parte_1
pari ad abitanti 1.144.884 – o quella diversa quantità che dovesse
[...]
essere accertata in corso di giudizio –, condannare la D.G.S.C.E.R.P. del convenuto a corrispondere alla stessa CP_1 Parte_1
l'ulteriore somma dovuta nell'importo che sarà accertato nel corso del giudizio, importo maggiorato degli interessi legali al tasso moratorio e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla notifica della citazione di prime cure sino al saldo effettivo;
il tutto previa disapplicazione, se del caso, della
Nota della prot. 77162, del 29/11/2013, della Nota della CP_2
prot. 96353, del 14/12/2012, delle graduatorie per la CP_2
Lombardia pubblicate sul sito dell'allora Controparte_1
del Master Plan degli impianti, nonché di tutti gli atti presupposti
[...]
e/o consequenziali anche se non conosciuti.
In Ogni Caso: ▪ In riforma della sentenza di primo grado in punto liquidazione spese di C.T.U., condannare il appellato alla refusione CP_1
in favore di delle spese di C.T.U. sostenute pari ad Parte_1
€ 4.500,00= per onorari e ad € 3.125,00= per spese, oltre accessori di legge,
come liquidate dal Tribunale di IA (doc. J).
▪ Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di
2 giudizio.
In Via Istruttoria:
▪ Rinnovare la richiesta, già effettuata nel giudizio di prime cure con
Ordinanza del 21/01/2016 e rimasta parzialmente inevasa, affinchè il Pt_2
fornisca informazioni relative ai criteri sulla scorta dei quali ha proceduto alla liquidazione delle somme di cui all'indennizzo, in particolare chiarendo la formula matematica o il percorso logico /matematico seguito per la determinazione del medesimo. In subordine, ammettersi integrazione di
C.T.U. finalizzata a determinare il corretto indennizzo spettante ad sulla scorta dei criteri di cui al Bando e della Parte_1
copertura del canale 32 UHF da Treviglio.
▪ Disporsi CTU tecnica ad integrazione finalizzata alla determinazione della copertura della popolazione raggiunta dal canale 32 UHF di Treviglio, già
esercito dalla nella provincia di Milano, Parte_1
legittimamente attribuita come da Scheda Tecnica, per tutte le motivazioni esposte al paragrafo sub E ovvero nelle provincie effettivamente raggiunte:
IA, Como, Cremona, Lecco, Milano e Monza Brianza, giusta tutti Pt_1
i motivi di cui al paragrafo sub F”.
Dell'appellato
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa reiezione delle formulate istanze di rinnovazione, ovvero integrazione della consulenza tecnica d'Ufficio di primo grado, ritenere e dichiarare inammissibile e ovvero improcedibile la proposta domanda, quanto alla quale deve ritenersi comunque intervenuta
3 cessazione della materia del contendere, rigettandola in ogni caso, in quanto infondata. Spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il Tribunale di IA con la sentenza in epigrafe ha rigettato la domanda proposta dall' avente ad oggetto la pretesa di Parte_1
maggior indennizzo rispetto a quello liquidato ai sensi dell'art. 3 D.M. 23
gennaio 2012, previsto in favore dei soggetti che, in esito alle procedure di cui all'art. 4 del D.L. n. 34/2011convertito in legge 26 maggio 2011 n. 75,
sono risultati in posizione non utile nelle graduatorie di revisione del piano di assegnazione delle frequenze del servizio televisivo in digitale terreste della Regione Lombardia.
1.1. Il Tribunale, accertata la giurisdizione ordinaria in tema di determinazione dell'indennizzo, ha ritenuto infondata la domanda sulla base della nota del 27 marzo 2017 nella quale il Controparte_1
dando atto delle revisioni delle graduatorie effettuate in esito
[...]
decisioni giudiziali, correzioni ed osservazioni, ha prospettato che l possa rientrare in posizione utile in graduatoria e Parte_1
vedersi attribuire una frequenza, riservandosi di concludere i procedimenti in esito alla pubblicazione della nuova graduatoria.
Ha, quindi ritenuto, che vi manchino i presupposti per la determinazione dell'indennizzo, e cioè che “sia terminata la proceduta di volontario rilascio
del presente decreto e di cui all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011 n. 75” in quanto
4 la nuova graduatoria è in corso di formazione e non è acclarato in via definitiva che all'attrice competa il chiesto indennizzo.
2.Ha proposto appello l' sulla base di un unico Parte_1
motivo, formulando richieste istruttorie.
3.Si è costituito il che ha chiesto che Controparte_1
venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e che il gravame venga rigettato.
4. Alla udienza del 04 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto non conclusa la procedura di volontario rilascio prevista dal
DM 23 gennaio 2012 e di cui all'art. 4 Legge n. 34/2011 come modificato dalla Legge n. 75/2011 e circa la conseguente carenza dei presupposti per la determinazione dell'indennizzo sulla base del contenuta della nota ministeriale del 27 marzo 2017.
In sintesi espone che:
le procedure di volontario rilascio di cui all'art. 4 del decreto legge 31 marzo
2011 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011 n. 75,
risultano terminate in data 30/09/2016, come confermato dalla nota ministeriale prot. 61550 prodotta da controparte;
5 la sentenza di rigetto è stata pubblicata a distanza di oltre quattro anni dalla richiamata nota dl 27 marzo 2017 menzionata nella motivazione della sentenza e quasi cinque dopo l'ultima graduatoria del 2016;
tale graduatoria non è più stata modificata né potrà mai esserlo e già nel 2012
essa ha restituito la frequenza;
Il non ha dato prova circa la redazione di una nuova graduatoria;
CP_1
il legislatore ha cristallizzato temporalmente al 31/12/2012 il diritto delle emittenti non risultate in posizione utile nelle graduatorie ad ottenere l'indennizzo conseguente al volontario rilascio della frequenza in quanto l'art. 5, comma 3, D.M. 23/01/2012 prevede che <la liquidazione
dell'indennizzo di cui all'art. 3, comma 1, (…) è disposta, al termine della
procedura di volontario rilascio e delle procedure di cui all'art. 4 del decreto
legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011 n. 75, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 3,
comma 3, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012>> ;
la graduatoria da cui essa è risultata esclusa oggetto del contendere e l'esclusione dell'appellante dall'assegnazione di una frequenza, con conseguenze diritto al giusto indennizzo, è ormai divenuta definitiva in forza dell'art. 1, comma 1032, della Legge n. 205 del 27/12/2017, come modificata dalla Legge n. 145 del 30/12/2018 che prevede che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022, tutti gli operatori di rete titolari di diritti d'uso in ambito locale debbano rilasciare tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge stessa;
con D.M. del 6/12/2021
6 già provveduto a calendarizzare, entro e non oltre il 9/03/2022, il CP_1
rilascio di tutte le vecchie frequenze da parte degli operatori di rete lombardi econ il D.M. del MiSE di concerto con il MEF del 27/11/2020sono state definite le modalità operative per l'erogazione degli indennizzi a favore degli operatori di rete in ambito locale che abbiano rilasciato le frequenze;
sono state assegnate ai nuovi operatori di rete vincitori dei bandi le nuove frequenze pianificate;
Deduce, pertanto, che non vi è alcuna possibilità che ad essa venga assegnata una frequenza in quanto la graduatoria del settembre 2016, è definitiva da tempo e che le modifiche alle graduatorie, potevano avvenire da parte dell'amministrazione solo in via di autotutela, determinando l'accoglimento del ricorso giurisdizionale solo il diritto al risarcimento del danno.
Evidenzia, quindi, che sin dalla introduzione del giudizio di primo grado il diritto all'indennizzo in capo ad essa era sorto e che, comunque, alla data di pubblicazione della sentenza appellata, “erano presenti: i) l'inserimento in
posizione non utile nella graduatoria ormai definitiva del settembre 2016, ii)
il rilascio del ch 32 di Treviglio sin dal 2012, iii) la conclusione della
procedura di “rottamazione”, per espresso provvedimento ministeriale, alla
data del 30/09/2016”.
2. Il Ministero chiede che venga pronunciata declaratoria d'inammissibilità/improcedibilità della domanda di controparte o di cessazione della materia del contendere sul presupposto che soltanto in data
7 cod.proc.civ. il TAR Lazio ha respinto l'ultimo ricorso, ad opera di altra società, inerente la graduatoria per la trasmissione in digitale terreste in
Lombardia, decisione non impugnata che ha determinato la definitività della graduatoria del 14 dicembre 2016 con conferma del posizionamento della appellante al diciannovesimo posto non utile per Parte_1
l'assegnazione della frequenza digitale.
Deduce, pertanto che il diritto all'indennizzo è sorto successivamente alla conclusione del giudizio dinanzi al Tribunale.
3.Motivo di gravame e istanze del vanno esaminate CP_1
congiuntamente in quanto attinenti al tema della insorgenza in capo all'appellante del diritto all'indennizzo.
3.1. L'appello è fondato.
L'indennizzo è stato liquidato dal nell'importo di € 69.323,76 sin CP_1
dal 29 novembre 2013; si tratta della liquidazione oggetto del presente giudizio che è stata contestata in quanto effettuata sulla base di un errato numero di abitanti della Regione Lombardia rispetto a quello effettivo.
I successivi provvedimenti ministeriali con cui tale indennizzo è stato determinato al ribasso sono stati annullati dal TAR in quanto inficiati da difetto di istruttoria e motivazione.
Appare già arduo prospettare, a fronte di ben tre liquidazioni operate dal che al beneficiario sia, invece, precluso di agire per la corretta CP_1
determinazione di tale indennizzo sulla base della ipotetica possibilità,
8 valorizzata nella sentenza di primo grado (e in realtà da escludere per le considerazioni che seguono) del posizionamento utile nella graduatoria di assegnazione delle frequenze del digitale terreste e della necessità di restituzione dell'importo corrisposto.
Infatti l'art. 5, comma 3, D.M. 23/01/2012 prevede la liquidazione dell'indennizzo riconosciuto dall'art. 3 dello stesso decreto
della procedura di volontario rilascio e delle procedure di cui all'art. 4 del
decreto legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2011 n. 75, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 3,
comma 3, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012>>, venendo in essere, quindi, in capo agli esclusi dalla graduatoria il diritto soggettivo alla liquidazione dell'indennizzo ma, con evidenza, anche quello alla sua corretta determinazione da richiedere al giudice ordinario.
Diritto non inciso (salvo l'insorgere di obblighi restitutori) da un ipotetico utile collocamento in graduatoria a seguito di modifiche conseguenti a ricorsi giurisdizionali, nessuna delle quali (circostanza pacifica) ha, comunque,
determinato lo spostamento dell' dalla posizione Parte_1
nell'ultima graduatoria del 2016.
Pertanto le ragioni su cui si fonda la statuizione di rigetto della domanda non possono essere condivise.
4. Va, inoltre, escluso che non impugnando la sentenza del TAR Lazio n.
14562/2023 sia sopravvenuta la carenza d'interesse dell'appellante alla corretta determinazione dell'indennizzo, come prospettato dall'appellato in
9 comparsa conclusionale.
Al riguardo va rilevato che:
la impugnazione in sede amministrativa ha riguardato solamente i successivi provvedimenti ministeriali con cui tale indennizzo è stato determinato al ribasso rispetto all'importo in discussione in questa sede;
il Giudice amministrativo dà atto in sentenza della pendenza del presente giudizio in cui la quantificazione dell'indennizzo in € 69.323,76 è stata contestata;
la domanda risarcitoria ivi formulata ha riguardato il <
di natura economica che la ricorrente asserisce di avere subito, identificato nella “differenza prontamente restituita” all'Amministrazione>> che il TAR
ha rigettato.
5. In ordine alla quantificazione dell'indennizzo dovuto in primo grado è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio da cui emerge che il valore di copertura di 185.915 del quale è stato erogato l'importo di e 69.323,76 non
è corretto , come riconosciuto dallo nella nota della Fondazione CP_1
Bordoni del 18 febbraio 2015 nella quale il valore di copertura viene indicato in 311.762 relativo alla provincia di Bergamo, con esclusione delle popolazioni delle province di Cremona e IA (che ha definito minimali)
“verosimilmente perché non incluse nell'area di servizio amministrativa
dell'impianto (scheda B ex lege 223/90 impianto autorizzato all'.
6.5. e
determina ch 32 all. 6.4)”.
10 Il consulente d'ufficio ha, peraltro, determinato il valore dell'area di copertura secondo varie opzioni (sintetizzate nella tabella a pg. 17 della relazione): “in modalità stand alone e senza considerare le direzioni di
ricezione prevalente” (cioè non considerando gli effetti di altri impianti interferenti né le direzioni di ricezione prevalente previste nel bando attuativo); considerando “le direzioni di ricezione prevalente” (così come previsto nel bando di attuazione); considerando “tutti i possibili impianti
interferenti presenti nella provincia di Bergamo e le direzioni di ricezione
prevalente”; considerando la “copertura senza direzioni prevalenti in
presenza del solo impianto di Pigazzano” (unico impianto che determina i
“livelli di c.e.m. che soddisfano i criteri di copertura di un singolo pixel”);
considerando la “copertura con direzioni prevalenti in presenza del solo
impianto di Pigazzano”.
6. Ritiene il Collegio che debba essere considerata la ipotesi “copertura
stand-alone con direzioni prevalenti (solo impianto con direzioni
prevalenti)” pari a 600.283 che comporta, sulla base della “normalizzazione
della popolazione 2011 (tot. 1.086.277)” la quantificazione del valore di copertura in 643.076.
6.1. Al riguardo, per quel che qui rileva, va osservato che:
l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 gennaio 2012 prevede che la ripartizione degli indennizzi venga effettuata “proporzionalmente alla copertura della
popolazione di ciascun soggetto determinata secondo i criteri previsti dai
bandi attuativi del già menzionato decreto legge 31 marzo 2011 n. 34,
11 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011 n. 75>>;
il bando relativo alla Regione Lombardia prevede:
all'art. 2 “Punteggi” “1. Al fine della predisposizione della graduatoria
relativa alla regione Lombardia di cui al decreto legge n. 34/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/11, citato in premessa, ai
criteri ivi indicati, sono attribuiti i seguenti punteggi….
c) ampiezza della copertura della popolazione tenuto conto delle
caratteristiche di irradiazione degli impianti legittimamente eserciti nella
regione per cui si è proposta domanda di partecipazione alla data di
pubblicazione del presente bando: totale massimo 45,00 punti…>>;
2. Ai fini della verifica dell'ampiezza della copertura della popolazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente bando si applicano le seguenti
definizioni: …
2.2. Impianto di trasmissione Per impianto di trasmissione si intende un
impianto che trasmette un segnale DVB su uno specifico canale di frequenza
assegnato all'impianto stesso con specifici valori dei parametri di
trasmissione (potenza dell'impianto, diagramma di irradiazione sul piano
orizzontale e verticale, polarizzazione)
… 2.6 Direzione di ricezione prevalente in Wl pixel
Per ogni pixel sono calcolate le direzioni prevalenti di ricezione, in base ai
valori di azimut di ricezione dei segnali provenienti dai siti principali per il
servizio televisivo nel pixel. Nella determinazione dei siti principali si farà
12 riferimento ai masterplan della regione.
2.8 Scenario di valutazione della copertura del servizio
Le valutazioni di copertura del servizio in ogni pixel da parte di un impianto
sono effettuate nel seguente scenario:…
gli impianti considerati per la valutazione del segnale utile sono: a) impianti
contenuti nei masterplan ed eventualmente successivamente rettificati dalla
Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione su
parere radioelettrico della Direzione Generale pianificazione e gestione
dello spettro radioelettrico, ad esclusione degli impianti riconosciuti dopo lo
switch off ad integrazione delle reti;
b) impianti oggetto di trasferimento ai
sensi dell'art. 14 ter del decreto legislativo n. 259/03 e smi. Gli impianti di
cui alle lettere a) e b) devono essere operanti con legittime caratteristiche di
irradiazione;)”
2. 7 Copertura del servizio in un pixel da un impianto DVB
Un pixel si definisce coperto da un impianto di trasmissione DVB se ad
un'antenna ricevente situata nel punto rappresentativo del pixel i segnali
ricevuti sul canale a cui opera l'impianto in esame soddisfano le seguenti
condizioni valutate nello scenario di cui al punto 2.8:
• il segnale utile proveniente dall' impianto è quello che presenta il più alto
valore di campo elettrico;
• il valore mediano di campo elettrico del segnale utile è non inferiore alla
soglia minima Emin ottenuta dalla seguente formula, dove f è la frequenza
13 centrale del canale in MHz:
Emin [dBJ..LV/m] = 48,5 + 20 loglO (j/200) per la banda III
Emin [dBJ..LV/m] = 52,5 + 20 loglO (j/500) per le bande IV e V
2.8 Scenario di valutazione della copertura del servizio
Le valutazioni di copertura del servizio in ogni pixel da parte di un impianto
sono effettuate nel seguente scenario:
• la propagazione radioelettrica tra siti e pixel è calcolata tramite un modello
che considera l'effettiva oro grafia del territorio, calcolando l'attenuazione
da diffrazione dovuta agli eventuali ostacoli tra trasmettitore e antenna
ricevente, secondo i correnti standard internazionali;
• gli impianti considerati per la valutazione del segnale utile sono: a)
impianti contenuti nei masterplan ed eventualmente successivamente
rettificati dalla Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica e
radiodiffusione su parere radioelettrico della Direzione Generale
pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, ad esclusione degli
impianti riconosciuti dopo lo switch off ad integrazione delle reti;
b) impianti
oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 14 ter del decreto legislativo n.
259/03 e smi. Gli impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere operanti
con legittime caratteristiche di irradiazione;
… >>.
6.2. Sulla base di tali previsioni:
occorre senz'altro considerare le “direzioni prevalenti di ricezione”;
la determinazione della copertura della popolazione deve avvenire
14 considerando solo gli impianti che trasmettono un segnale su un canale di frequenza assegnato e tale definizione presuppone un ambito di operatività
dell'impianto delimitato da un provvedimento amministrativo e non già
meramente tecnico;
alla luce della predetta definizione di impianto di trasmissione devono essere interpretate le nozioni di “impianti legittimamente eserciti nella regione”, e di “impianti operanti … con legittime caratteristiche di irradiazione” anche con riferimento ai c.d. impianti interferenti;
la legittimità tecnica (operata sulla base delle caratteristiche tecniche descritte nelle schede B e C della legge 223/90) non può prescindere dalla legittimità amministrativa che, del resto è quella che delimita la operatività dell'impianto.
Il decreto ministeriale opera la correlazione proporzionale tra l'indennizzo e la copertura della popolazione e la misura compensativa è prevista in favore di coloro che hanno diritto d'uso delle frequenze digitali a seguito del volontario rilascio delle frequenze oggetto di diritto d'uso; è coerente con tale previsione (art. 2) la determinazione della misura compensativa sulla base della copertura di popolazione determinata in base alla frequenza assegnata.
6.3. Se, per le considerazioni che precedono, la copertura della popolazione da considerare nella determinazione dell'indennizzo spettante all'appellante
è pari a 643.076, per quanto riguarda la quantificazione, in assenza della specificazione da parte del dei criteri matematici adottati per la CP_1
quantificazione dell'indennizzo, appare condivisibile il criterio che l'appellante ha ricavato dal “quadro riepilogativo indennizzi -03/10/2016”,
15 redatto e prodotto da controparte, effettuando sulla base di esso “la “ricerca
del valore attribuito ad ogni abitante”, per come risultante dall'Allegato A
prodotto dal il 27/03/2017 – mediante la divisione, al numeratore, del Pt_2
quid disponibile (€ 16.253.012,44=), e, al denominatore, del totale della
copertura espressa in abitanti (56.770.828), ovverossia €
0,286645063454805 per abitante –, moltiplicato per il numero degli abitanti
effettivi”.
Sulla base di esso l'appellante determina l'indennizzo dovuto in €
184.334,56 “corrispondente alla moltiplicazione di € 0,286645063454805
per abitante per 643.076 abitanti riconosciuti. Con una differenza ancora da
riscuotere in capo ad di ulteriori € 115.010,80”. Parte_1
Il Collegio ritiene condivisibile tale criterio in quanto oggettivo e ricavato da documentazione proveniente dallo stesso , che non ha indicato CP_1
possibili criteri alternativi e che non lo ha fatto oggetto di specifica contestazione.
Non appare, quindi, necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria.
7. Pertanto, la sentenza impugnata va riformata e il Controparte_1
va condannato al pagamento in favore dell'
[...] Parte_1
della somma di € 115.010,80, con interessi legali dalla domanda al
[...]
saldo.
7.1. Non competono gli interessi moratori ex art. 1284 quarto comma cod.civ., norma introdotta posteriormente alla introduzione del giudizio.
16 7.2. Va, inoltre esclusa la rivalutazione monetaria, la rivalutazione monetaria,
che è propria del credito di valore. Il creditore di un'obbligazione di valuta,
quale è l'obbligazione indennitaria oggetto di causa, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta. (cfr. da ultimo Cass. 16565/2018). Infatti il debito di valuta non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma
2, c.c.
7.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo come da nota in quanto non superiore ai criteri e ai parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001
ad € 260.000).
In applicazione del medesimo criterio le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vano poste definitivamente e per intero a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IA – Prima Sezione Civile, definitivamente
17 pronunciando, così provvede:
1. condanna il Ministero dello Economico al pagamento, per la CP_1
causa di cui in motivazione, in favore dell' della Parte_1
somma di € 115.010,80, con interessi legali dalla domanda al saldo.
2. condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in € 2.430,00 per la “fase di studio”, € 1.550,00 per la “fase introduttiva” € 3.780,00 per la fase
“istruttoria/di trattazione” ed € 4.253,00 per la “fase decisionale”, e per il presente grado in € 2.997,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva” € 2.263,00 per la fase “istruttoria/di trattazione” ed € 5.103,00
per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
3.pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio definitivamente e per intero a carico dell'appellato.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 marzo 2021, nelle more del decorso dei termini di cui all'art. 190