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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3393/2020 promossa da:
), quale erede di Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in VIA Persona_1 C.F._2
ALESSANDRO CIALDI 4 00053 CIVITAVECCHIA, con l'avv. MARUCCIO ALESSANDRO
GIUSEPPE ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione
ATTORE contro
) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la ditta individuale Persona_1 Controparte_1 esponendo di averle commissionato i lavori di ristrutturazione della propria abitazione in
[...]
Santa Marinella, giusti preventivi del 15.7.2017 e del 7.10.2017, versando somme in anticipo per €
5.000,00; che tuttavia i lavori procedevano a rilento e proseguivano ben oltre il termine concordato (30 giorni dall'inizio dei lavori) e successivamente prorogato in considerazione delle rassicurazioni dell'appaltatore; che in data 13.2.2018 eseguiva un ulteriore pagamento in acconto per € 16.420,00, ma che dopo l'estate del 2018 si verificava l'interruzione dei rapporti tra le parti;
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
che il perito incaricato dall'attrice verificava che “Le opere realizzate sono incomplete, eseguite non a regola
d'arte e assolutamente senza alcun magistero”.
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo in via principale la declaratoria di nullità del contratto di appalto per violazione di norme imperative, stante la mancanza di iscrizione dell'appaltatore, mero falegname, alla CCIAA per l'attività oggetto di appalto e per la rilevanza penale della condotta dell'appaltatore, sussumibile nella fattispecie di truffa;
in subordine, ha chiesto che venga accertata l'annullabilità del contratto di appalto per dolo e/o per errore essenziale della committente in ordine alle qualità personali e professionali del in CP_1 ulteriore subordine, ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore; in ogni caso, ha domandato la condanna della ditta convenuta alla restituzione della somma di € 14.696,98 pagata in eccesso rispetto al valore delle opere eseguite, oltre al risarcimento del danno nella misura di € 35.000,00, comprensivi delle spese necessarie per eliminare i danni causati e per indisponibilità dell'unico immobile dell'attrice.
La ditta convenuta è rimasta contumace.
In corso di causa, a seguito dell'intervenuto decesso di si è costituita la Persona_1 figlia . Parte_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti da parte attrice e l'escussione di un teste ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 18.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va chiarito che, a seguito dell'intervenuto decesso della parte attrice, la costituzione della figlia mediante l'atto denominato “Comparsa di Parte_1 costituzione per intervento volontario” (depositato telematicamente in data 8.6.2022) deve essere qualificato in termini di comparsa in prosecuzione ai sensi dell'art. 302 c.p.c. avendone le caratteristiche sostanziali, atteso che la comparente si è dichiarata quale unica erede della madre ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate in citazione. Persona_1
3. Nel merito, la domanda è infondata per i motivi che seguono.
Parte attrice ha anzitutto dedotto la nullità del contratto di appalto stipulato con la ditta convenuta per contrarietà a norma imperativa (art. 1418 primo comma c.c.) in quanto la ditta non era in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione dell'opera, non essendo in possesso della relativa iscrizione presso la CCIAA.
Tuttavia, va invero rilevato che non risulta l'esistenza di norme imperative che impongano all'appaltatore l'iscrizione ad una determinata categoria presso la CCIAA, ben potendo egli
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
servirsi della collaborazione di altre figure professionali, avendo la gestione dei mezzi e delle risorse necessarie per l'esecuzione dell'appalto a proprio carico (ex art. 1655 c.c.).
Né d'altra parte l'attrice ha dato prova della sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie del reato di truffa, con particolare riferimento agli “artifici e raggiri” richiesti dalla norma penale
(art. 648 c.p.).
Pertanto, non risulta integrata la fattispecie di nullità invocata.
Quanto alla deduzione dell'annullabilità del contratto per errore e/o per dolo, la domanda
è parimenti carente sotto un profilo probatorio, non essendo dimostrato che l'attrice confidava nel possesso di determinati requisiti professionali da parte dell'appaltatore e che per tale ragione si sia determinata a commissionare l'opera.
Passando all'esame della domanda di risoluzione del contratto di appalto, va anzitutto precisato che parte attrice ha invocato la garanzia prevista per i vizi e le difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., avendo dedotto che le opere realizzate in esecuzione dell'appalto
“sono incomplete, eseguite non a regola d'arte e assolutamente senza alcun magistero”.
In punto di riparto dell'onere probatorio, va premesso che gli artt. 1665 e 1667 c.c. prendono in considerazione la verifica e l'accettazione dell'opera e gli effetti che ne conseguono sul piano della garanzia della difformità e dei vizi dell'opera: il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta;
se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata, ed egualmente è a dirsi se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, pur in assenza di verifica. L'accettazione esonera l'appaltatore da ogni responsabilità per vizi conosciuti o riconoscibili, purché, in quest'ultimo caso, non taciuti in mala fede dall'appaltatore; ancora, l'accettazione attribuisce al committente il diritto alla consegna dell'opera e all'appaltatore il diritto al pagamento del corrispettivo.
Ora, in un quadro normativo così caratterizzato, in cui l'accettazione dell'opera ha conseguenze sullo stesso ambito della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, il momento dell'accettazione vale a segnare, altresì, lo spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti. Infatti, finché l'opera non sia, espressamente o tacitamente, accettata,
l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole
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dell'arte. Una volta verificata positivamente, anche per facta concludentia, l'opera, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dovere dimostrare l'esistenza dei vizi (e delle conseguenze dannose lamentate), giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel committente la parte gravata dall'onere della prova di averli tempestivamente denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta (salvo il caso del riconoscimento o dell'occultamento dei difetti da parte dell'appaltatore), ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia con il principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr.
Cass., Sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20484; Cass., Sez. 3, 16 settembre 2008, n. 23727; Cass., Sez. 2,
17 a-prile 2012, n. 6008; Cass., Sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15219); fermo restando che, una volta raggiunta la prova dell'esistenza del vizio, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 cod. civ.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, e a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi come sia mancata una accettazione espressa dell'opera, ma la stessa parte attrice ha sostenuto di essere rientrata in possesso dell'immobile, tanto è vero che ha fatto eseguire ulteriori lavori da parte di altra ditta incaricata. Pertanto, deve ritenersi che la consegna dell'opera senza rilievi da parte dell'appaltatore integri una accettazione tacita, che, ai fini del riparto dell'onere probatorio, comporta l'attribuzione dell'onere di dimostrare i vizi delle opere realizzate in capo al committente, secondo il richiamato principio di vicinanza della prova.
Ciò posto, va rilevato che la domanda attorea risulta carente anzitutto sul piano assertivo, non essendo stati puntualmente allegati i vizi delle opere realizzate. Nell'atto introduttivo, infatti,
è riportata esclusivamente la generica considerazione del perito di parte secondo cui “Le opere realizzate sono incomplete, eseguite non a regola d'arte e assolutamente senza alcun magistero”, senza richiamare, neppure per relationem, l'intero contenuto della perizia. Peraltro, anche il perito di parte ha allegato genericamente i vizi, limitandosi a riportare proprie valutazioni, senza indicare le circostanze di fatto che le presuppongono.
Inoltre, manca la prova della effettiva sussistenza di vizi delle opere. Invero, va anzitutto ricordato che, come è noto, la perizia di parte è priva di efficacia probatoria.
Le dichiarazioni dell'unico teste escusso non risultano attendibili in mancanza di ulteriori riscontri, sia perché intrinsecamente generiche e non circostanziate, sia per la qualità del teste, trattandosi del genero di e coniuge dell'attrice in prosecuzione, il quale si è Persona_1
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occupato personalmente della gestione dei rapporti con l'appaltatore per conto della committente, provvedendo anche ad eseguire i relativi pagamenti.
Peraltro, la prova testimoniale non ha riguardato la sussistenza di specifici vizi delle opere, se non con un unico capitolo (il n. 22), connotato da genericità e volto a far esprimere al teste personali valutazioni piuttosto che dichiarazioni su specifici fatti (“I lavori effettuati concretamente dal sono stati rivisti nella totalità dalla ditta con sede legale a Roma in Piazzale Clodio 8. CP_1 Controparte_2
In particolare: impianti idraulici smantellati e costruiti nuovamente a regola d'arte; tutti gli impianti di scarico dei tre bagni sono risultati eccessivamente distanziati dalle pareti per poter correttamente funzionare;
l'impianto per il riscaldamento smantellato e costruito nuovamente a regola d'arte; l'impianto elettrico costruito ex novo;
i telai e controtelai per l'installazione dei nuovi infissi sono stati inservibili poiché non compatibili con le misure reali”).
Stante l'inadempimento della parte attrice agli oneri sulla stessa gravanti sul piano sia assertivo che probatorio, una eventuale CTU (neppure richiesta dalla parte) sarebbe stata inammissibile in quanto esplorativa. Peraltro, la stessa parte attrice ha dichiarato di aver posto rimedio agli asseriti vizi delle opere, affidando l'appalto ad altra ditta;
la modifica dello stato dei luoghi non avrebbe quindi consentito al CTU di effettuare valutazioni utili alla decisione della causa.
Infine, quanto alla domanda risarcitoria, va rilevato che parte attrice non ha dato prova dei danni lamentati, peraltro anch'essi genericamente allegati. In particolare, sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare l'entità della spesa occorsa per porre rimedio agli asseriti vizi delle opere, dedotta quale danno emergente, nonché dedurre specificamente il valore locatizio dell'immobile ai fini della liquidazione del lucro cessante costituito dal mancato godimento dello stesso. Invece, parte attrice si è limitata a quantificare genericamente tali danni nell'importo complessivo di €
35.000,00, senza null'altro specificare.
In conclusione, la domanda attorea merita di essere integralmente rigettata.
4. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Civitavecchia, 7 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3393/2020 promossa da:
), quale erede di Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in VIA Persona_1 C.F._2
ALESSANDRO CIALDI 4 00053 CIVITAVECCHIA, con l'avv. MARUCCIO ALESSANDRO
GIUSEPPE ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione
ATTORE contro
) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la ditta individuale Persona_1 Controparte_1 esponendo di averle commissionato i lavori di ristrutturazione della propria abitazione in
[...]
Santa Marinella, giusti preventivi del 15.7.2017 e del 7.10.2017, versando somme in anticipo per €
5.000,00; che tuttavia i lavori procedevano a rilento e proseguivano ben oltre il termine concordato (30 giorni dall'inizio dei lavori) e successivamente prorogato in considerazione delle rassicurazioni dell'appaltatore; che in data 13.2.2018 eseguiva un ulteriore pagamento in acconto per € 16.420,00, ma che dopo l'estate del 2018 si verificava l'interruzione dei rapporti tra le parti;
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che il perito incaricato dall'attrice verificava che “Le opere realizzate sono incomplete, eseguite non a regola
d'arte e assolutamente senza alcun magistero”.
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo in via principale la declaratoria di nullità del contratto di appalto per violazione di norme imperative, stante la mancanza di iscrizione dell'appaltatore, mero falegname, alla CCIAA per l'attività oggetto di appalto e per la rilevanza penale della condotta dell'appaltatore, sussumibile nella fattispecie di truffa;
in subordine, ha chiesto che venga accertata l'annullabilità del contratto di appalto per dolo e/o per errore essenziale della committente in ordine alle qualità personali e professionali del in CP_1 ulteriore subordine, ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore; in ogni caso, ha domandato la condanna della ditta convenuta alla restituzione della somma di € 14.696,98 pagata in eccesso rispetto al valore delle opere eseguite, oltre al risarcimento del danno nella misura di € 35.000,00, comprensivi delle spese necessarie per eliminare i danni causati e per indisponibilità dell'unico immobile dell'attrice.
La ditta convenuta è rimasta contumace.
In corso di causa, a seguito dell'intervenuto decesso di si è costituita la Persona_1 figlia . Parte_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti da parte attrice e l'escussione di un teste ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 18.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va chiarito che, a seguito dell'intervenuto decesso della parte attrice, la costituzione della figlia mediante l'atto denominato “Comparsa di Parte_1 costituzione per intervento volontario” (depositato telematicamente in data 8.6.2022) deve essere qualificato in termini di comparsa in prosecuzione ai sensi dell'art. 302 c.p.c. avendone le caratteristiche sostanziali, atteso che la comparente si è dichiarata quale unica erede della madre ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate in citazione. Persona_1
3. Nel merito, la domanda è infondata per i motivi che seguono.
Parte attrice ha anzitutto dedotto la nullità del contratto di appalto stipulato con la ditta convenuta per contrarietà a norma imperativa (art. 1418 primo comma c.c.) in quanto la ditta non era in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione dell'opera, non essendo in possesso della relativa iscrizione presso la CCIAA.
Tuttavia, va invero rilevato che non risulta l'esistenza di norme imperative che impongano all'appaltatore l'iscrizione ad una determinata categoria presso la CCIAA, ben potendo egli
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
servirsi della collaborazione di altre figure professionali, avendo la gestione dei mezzi e delle risorse necessarie per l'esecuzione dell'appalto a proprio carico (ex art. 1655 c.c.).
Né d'altra parte l'attrice ha dato prova della sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie del reato di truffa, con particolare riferimento agli “artifici e raggiri” richiesti dalla norma penale
(art. 648 c.p.).
Pertanto, non risulta integrata la fattispecie di nullità invocata.
Quanto alla deduzione dell'annullabilità del contratto per errore e/o per dolo, la domanda
è parimenti carente sotto un profilo probatorio, non essendo dimostrato che l'attrice confidava nel possesso di determinati requisiti professionali da parte dell'appaltatore e che per tale ragione si sia determinata a commissionare l'opera.
Passando all'esame della domanda di risoluzione del contratto di appalto, va anzitutto precisato che parte attrice ha invocato la garanzia prevista per i vizi e le difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., avendo dedotto che le opere realizzate in esecuzione dell'appalto
“sono incomplete, eseguite non a regola d'arte e assolutamente senza alcun magistero”.
In punto di riparto dell'onere probatorio, va premesso che gli artt. 1665 e 1667 c.c. prendono in considerazione la verifica e l'accettazione dell'opera e gli effetti che ne conseguono sul piano della garanzia della difformità e dei vizi dell'opera: il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta;
se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata, ed egualmente è a dirsi se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, pur in assenza di verifica. L'accettazione esonera l'appaltatore da ogni responsabilità per vizi conosciuti o riconoscibili, purché, in quest'ultimo caso, non taciuti in mala fede dall'appaltatore; ancora, l'accettazione attribuisce al committente il diritto alla consegna dell'opera e all'appaltatore il diritto al pagamento del corrispettivo.
Ora, in un quadro normativo così caratterizzato, in cui l'accettazione dell'opera ha conseguenze sullo stesso ambito della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, il momento dell'accettazione vale a segnare, altresì, lo spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti. Infatti, finché l'opera non sia, espressamente o tacitamente, accettata,
l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole
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dell'arte. Una volta verificata positivamente, anche per facta concludentia, l'opera, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dovere dimostrare l'esistenza dei vizi (e delle conseguenze dannose lamentate), giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel committente la parte gravata dall'onere della prova di averli tempestivamente denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta (salvo il caso del riconoscimento o dell'occultamento dei difetti da parte dell'appaltatore), ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia con il principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr.
Cass., Sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20484; Cass., Sez. 3, 16 settembre 2008, n. 23727; Cass., Sez. 2,
17 a-prile 2012, n. 6008; Cass., Sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15219); fermo restando che, una volta raggiunta la prova dell'esistenza del vizio, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 cod. civ.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, e a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi come sia mancata una accettazione espressa dell'opera, ma la stessa parte attrice ha sostenuto di essere rientrata in possesso dell'immobile, tanto è vero che ha fatto eseguire ulteriori lavori da parte di altra ditta incaricata. Pertanto, deve ritenersi che la consegna dell'opera senza rilievi da parte dell'appaltatore integri una accettazione tacita, che, ai fini del riparto dell'onere probatorio, comporta l'attribuzione dell'onere di dimostrare i vizi delle opere realizzate in capo al committente, secondo il richiamato principio di vicinanza della prova.
Ciò posto, va rilevato che la domanda attorea risulta carente anzitutto sul piano assertivo, non essendo stati puntualmente allegati i vizi delle opere realizzate. Nell'atto introduttivo, infatti,
è riportata esclusivamente la generica considerazione del perito di parte secondo cui “Le opere realizzate sono incomplete, eseguite non a regola d'arte e assolutamente senza alcun magistero”, senza richiamare, neppure per relationem, l'intero contenuto della perizia. Peraltro, anche il perito di parte ha allegato genericamente i vizi, limitandosi a riportare proprie valutazioni, senza indicare le circostanze di fatto che le presuppongono.
Inoltre, manca la prova della effettiva sussistenza di vizi delle opere. Invero, va anzitutto ricordato che, come è noto, la perizia di parte è priva di efficacia probatoria.
Le dichiarazioni dell'unico teste escusso non risultano attendibili in mancanza di ulteriori riscontri, sia perché intrinsecamente generiche e non circostanziate, sia per la qualità del teste, trattandosi del genero di e coniuge dell'attrice in prosecuzione, il quale si è Persona_1
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
occupato personalmente della gestione dei rapporti con l'appaltatore per conto della committente, provvedendo anche ad eseguire i relativi pagamenti.
Peraltro, la prova testimoniale non ha riguardato la sussistenza di specifici vizi delle opere, se non con un unico capitolo (il n. 22), connotato da genericità e volto a far esprimere al teste personali valutazioni piuttosto che dichiarazioni su specifici fatti (“I lavori effettuati concretamente dal sono stati rivisti nella totalità dalla ditta con sede legale a Roma in Piazzale Clodio 8. CP_1 Controparte_2
In particolare: impianti idraulici smantellati e costruiti nuovamente a regola d'arte; tutti gli impianti di scarico dei tre bagni sono risultati eccessivamente distanziati dalle pareti per poter correttamente funzionare;
l'impianto per il riscaldamento smantellato e costruito nuovamente a regola d'arte; l'impianto elettrico costruito ex novo;
i telai e controtelai per l'installazione dei nuovi infissi sono stati inservibili poiché non compatibili con le misure reali”).
Stante l'inadempimento della parte attrice agli oneri sulla stessa gravanti sul piano sia assertivo che probatorio, una eventuale CTU (neppure richiesta dalla parte) sarebbe stata inammissibile in quanto esplorativa. Peraltro, la stessa parte attrice ha dichiarato di aver posto rimedio agli asseriti vizi delle opere, affidando l'appalto ad altra ditta;
la modifica dello stato dei luoghi non avrebbe quindi consentito al CTU di effettuare valutazioni utili alla decisione della causa.
Infine, quanto alla domanda risarcitoria, va rilevato che parte attrice non ha dato prova dei danni lamentati, peraltro anch'essi genericamente allegati. In particolare, sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare l'entità della spesa occorsa per porre rimedio agli asseriti vizi delle opere, dedotta quale danno emergente, nonché dedurre specificamente il valore locatizio dell'immobile ai fini della liquidazione del lucro cessante costituito dal mancato godimento dello stesso. Invece, parte attrice si è limitata a quantificare genericamente tali danni nell'importo complessivo di €
35.000,00, senza null'altro specificare.
In conclusione, la domanda attorea merita di essere integralmente rigettata.
4. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
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IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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