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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. nr. RG 1297/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1297/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “interdizione ” e vertente TRA (c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. SERAFINA COLAMARIA, giusta procura in atti, domiciliati come in atti;
- RICORRENTI- E
nata l'[...] a [...] (c.f. ), residente in CP_1 C.F._5
Mandatoriccio alla via Marotta nr. 30;
- INTERDICENDA resistente contumace - NONCHÉ
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
Controparte_11 Controparte_12
- RESISTENTI contumaci NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- INTERVENTORE ex lege- CONCLUSIONI Come da note depositate per l'udienza del 08.01.2025, sostituita col deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini stante la rinuncia delle parti. Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che ha emesso visto il 24.05.2024 e il 12.07.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta, in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c. p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Con ricorso depositato in data 13.06.2023 i ricorrenti, rispettivamente genitori, fratello e sorella di hanno dedotto: che è affetta sin dalla nascita da “ritardo mentale con CP_1 CP_1 particolare deficit del linguaggio e ritardo dello sviluppo psicopatico con enuresi secondaria a lesione organiche centrali”; che, a causa delle gravi patologie delle quali è affetta, è sempre stata dipendente in tutte le attività quotidiane della vita, comprese quelle più elementari;
che la per le CP_1 ragioni sopra esposte, si trova in condizione di abituale infermità di mente che la rende assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, cosicché l'interdizione è necessaria per assicurare la sua adeguata protezione, essendo la stessa assolutamente non autosufficiente e non è in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione;
che l'interdicenda non ha proprietà e percepisce esclusivamente l'indennità di accompagnamento da quando aveva circa 6 anni;
che la sorella si è resa disponibile ad Parte_4 assumere l'incarico di tutore;
che il fratello si è reso disponibile ad assumere l'incarico Parte_3 di protutore. I ricorrenti hanno quindi chiesto di pronunciare l'interdizione di procedendo altresì CP_1 alla nomina del tutore nella persona della sorella nonché alla nomina del protutore Parte_4 nella persona del fratello . Parte_3
Con decreto ex art. 473bis.52 e 473bis.53 c.p.c., comunicato al PM, è stata fissata l'udienza di comparizione innanzi al giudice delegato per il 24.10.2024, poi rinviata al 21.11.2023. Disposta la rinotifica del ricorso all'interdicenda la causa è proseguita mediante la audizione dei ricorrenti
[...]
e e l'esame della Parte_4 Parte_3 CP_1
All'udienza del 07.05.2024 è stato, dunque, ascoltato il quale ha dichiarato: Parte_3
“Sono il fratello di , mia sorella vive a Mandatoriccio in casa con i miei genitori. Mia sorella è malata CP_1 dalla nascita e di lei si sono sempre occupati i miei genitori, nonché l'altra mia sorella, i miei genitori però ora sono anziani, per questo mi rendo disponibile, in accordo con i miei genitori e l'altra mia sorella a essere nominato protutore, visto che per i miei sarebbe gravoso per la loro età. Mia sorella si esprime a modo suo, va aiutata e seguita in tutto. Non è autonoma nelle minime occupazioni quotidiane e men che meno per le questioni pratiche. Non mi oppongo a che mia sorella sia nominata tutrice, anche i miei genitori sono d'accordo. Mia sorella percepisce una Parte_4 CP_1 pensione di invalidità e di accompagnamento che è versata su libretto”; nella medesima data è stata ascoltata
[...]
che ha dichiarato: “mi riporto a quanto dichiarato da mio fratello. Sono la sorella di , Parte_4 CP_1 mia sorella vive a Mandatoriccio in casa con i miei genitori. Mia sorella è malata dalla nascita e di lei si sono sempre occupati i miei genitori, che però ora sono anziani, per questo mi rendo disponibile, in accordo con i miei genitori e mio fratello, a essere nominata tutore, visto che per i miei sarebbe gravoso per la loro età. Mia sorella si esprime a modo suo, va aiutata e seguita in tutto. Non è autonoma nelle minime occupazioni quotidiane e men che meno per le questioni pratiche. Mia sorella percepisce una pensione di invalidità e di accompagnamento che è versata su libretto. Mia sorella ha bisogno di essere aiutata nell'igiene personale e in ogni altra questione o azione quotidiana, come il vestire o il mangiare. Occorre sempre starle dietro per farle fare le cose altrimenti da sola non è in grado. Io non lavoro, ho smesso proprio per occuparmi di lei, in quanto abito vicino a casa dei miei genitori a Mandatoriccio e mi rendo disponibile ad assumere l'incarico di tutore atteso che già da tempo sono io che mi occupo di mia sorella anche per le questioni pratiche”. Giusta delega al GOT, dott.ssa , in data 12/09/2024 si è proceduto all'esame dell'interdicenda. Per_1
Si riporta, per quel che qui rileva, il verbale di udienza: ... dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio, per delega della dott.ssa M.A. Pacelli, sono comparsi: L'avv. COLAMARIA SERAFINA per parte attrice, la quale dà atto della presenza dell'interdicenda . E' presente l'interdicenda identficata a CP_1 CP_1 mezzo carta di identità n. L'interdicenda appare completamente disorientata sia nello spazio che nel Numero_1 tempo. Ha enormi difficoltà nel linguaggio e nell'esprimersi; non si intende ciò che riferisce e parla da sola. Appare molto impaurita e risponde a suo modo tenendo sempre per mano la sorella o l'avvocato. Si evidenziano crisi di pianto nel corso
2 del dialogo. Per qualsiasi domanda rivolta all'interdicenda la stessa riferisce frasi non percepibili e quelle che si individuano sono rivolte al nipote maggiorenne che ritiene ancora bambino: ADR: nipote, asilo, scuola, regali Pt_1
Alla domanda quanti anni hai la gesticola con le mani indicando il numero 10 e poi con difficoltà CP_1 riferisce 31. Alla stessa vengono rivolte una serie di domande: dove abita e cosa fa durante la giornata, dove si trova ecc.. ma la stessa è completamente assente e si pone con un atteggiamento di chiusura rivolgendo le spalle non rispondendo e riferendo frasi completamente disconnesse al contesto ed a quanto richiesto. Alla stessa viene mostrata una banconota di euro 20.00 e riferisce ADR: Soldi numero 2 e 8, regalo ...”. Persona_2
In via preliminare si dà atto della notifica del ricorso anche agli altri parenti dell'interdicenda rammentandosi che, in ogni caso, la legittimazione passiva e la qualità di parte nel giudizio di interdizione spetta solo all'interdicendo. I parenti e gli affini cui il ricorso deve essere notificato ex art. 712 – 713 c.p.c. non rivestono la qualità di parte in senso proprio, avendo solo un compito consultivo, di fornire al giudice utili informazioni (cfr. Cass. civ. sent. n. 2401 del 9.2.15). Sempre in via preliminare deve dichiararsi la contumacia di non essendo costituita in CP_1 giudizio. Tanto premesso, la domanda, così come formulata nel ricorso e ribadita in udienza, è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che seguono. Presupposto dell'interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.p.c. (come novellato dalla legge n. 6/2004, istitutiva della misura della cd. amministrazione di sostegno), è l'abituale infermità di mente che renda il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi;
l'interdizione è pronunciata quando ciò è necessario per assicurare adeguata protezione. Occorre, dunque: che la persona si trovi in condizioni di abituale infermità di mente;
che ciò la renda incapace di provvedere ai suoi interessi;
che l'interdizione sia necessaria per assicurarle adeguata protezione. L'accertamento dei presupposti richiesti dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione richiede non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale ed economica, ma anche a tutti gli atti della vita personale, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore. Nella rinnovata prospettiva normativa, pertanto, ai fini della pronuncia di interdizione non basta il mero riscontro di una situazione di infermità mentale abituale in capo all'infermo essendo altresì necessaria l'emersione in giudizio sia della idoneità della riscontrata infermità, per la consistenza delle menomazioni alle facoltà cognitive relazionali che ne derivano, a rendere il soggetto incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi a mezzo del compimento degli atti propri della vita quotidiana, sia della stretta necessità, al fine di assicurarne l'adeguata protezione, di privare totalmente il soggetto medesimo della capacità di agire, onde evitare l'assunzione da parte di questi di iniziative pregiudizievoli per la propria sfera giuridica. Il nuovo assetto legislativo, dunque, nell'ottica di garantire la tutela dei soggetti privi in tutto o in parte di autonomia con la minore limitazione possibile della capacità di agire (vedi art. 1 della l. n. 6 del 2004), subordina l'interdizione ad un giudizio di autentica indispensabilità, degradandola a misura intrinsecamente residuale, da adottarsi solo ove il regime di sostituzione generalizzata nelle attività giuridica che ne deriva costituisca in concreto lo strumento maggiormente rispondente alle finalità di protezione degli incapace perseguite dall'ordinamento, dovendo altrimenti privilegiarsi misure meno ablative della relativa capacità.
3 Alla riconosciuta residualità dell'istituto della interdizione (Cass. 2010 n. 4866) consegue, inoltre, che è riservato al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle circostanze che militano in favore dell'interdizione in luogo dell'amministrazione di sostegno o della inabilitazione, tenendo conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (vedi anche Corte Cost. 2005, n. 440). Nel caso di specie, l'esito della istruttoria svolta sostiene la chiesta misura della interdizione Dall'esame diretto dell'interdicenda è emerso che la stessa è completamente disorientata sia nello spazio che nel tempo, ha enormi difficoltà nel linguaggio e nell'esprimersi, non intendendosi ciò che riferisce, inoltre la stessa a ogni domanda ha risposto con frasi non percepibili o rivolte al nipote maggiorenne che ritiene ancora bambino, è stata completamente assente riferendo frasi completamente disconnesse al contesto e a quanto richiesto;
non ha saputo riconoscere le banconote mostrate. Dall'esame dell'interdicenda, dunque, è emerso come la medesima non sia in alcun modo in grado di orientarsi nella realtà, non riuscendo a rispondere alle domande formulate. L'istruttoria svolta - tenuto conto anche della documentazione medica in atti - ha, dunque, evidenziato la sua pressoché totale incapacità di comprendere e volere nonché di compiere, in autonomia, qualsiasi atto della vita quotidiana da parte dell'interdicenda, che non pare in grado di svolgere i comuni atti quotidiani della vita e di tutelare i propri interessi, in completa assonanza con la diagnosi di “ritardo mentale con particolare deficit del linguaggio e ritardo dello sviluppo psicopatico con enuresi secondaria a lesione organiche centrali” (vedi verbale del 24.05.89, rilasciato dalla commissione per l'accertamento degli stati di invalida' civile di Rossano). Il soggetto non raggiunge, invero, livelli di performance che gli possano consentire anche una minima autonoma nella gestione della propria vita. La patologia da cui è affetta e le sue condizioni in genere impediscono l'attribuzione di un ruolo di attiva collaborazione e la espongono a pregiudizio. La resistente è, dunque, da ritenersi soggetto in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi e incapace di quel minimo di collaborazione che consente di applicare al soggetto una misura di protezione e di sostegno piuttosto che limitativa della capacità. In queste condizioni, infatti, una misura gradata, quale quella della amministrazione di sostegno, non avrebbe possibilità di esito positivo. Infatti, come anche ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 440/2005, la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Pertanto, ove non ravvisi la possibilità di applicare interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure quali l'interdizione. La stessa Corte indica un criterio utile a stabilire la discriminazione tra tutela ed amministrazione di sostegno, laddove osserva che “in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore”. Quindi, la ravvisata esigenza di una sostituzione totale nell'attività giuridica dell'interessato, preclude per definizione l'adozione della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno, non applicabile ove debbano attribuirsi all'amministratore gli stessi poteri che la legge riconosce al tutore, con un implicito giudizio di inadeguatezza della misura formalmente adottata. L'intera gestione degli interessi del soggetto – nel caso di specie - è già demandata ad altri, in primis agli anziani genitori, poi ai fratelli (vedi dichiarazioni rese in udienza da questi ultimi) e non può che essere demandata per il futuro ad altro soggetto con il compito di sostituirsi interamente alla persona incapace.
4 Va, pertanto, pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., l'interdizione di
[...]
nata il [...] a [...] CP_1
Va disposta la nomina, quale tutore provvisorio dell'interdicenda, di , nata a [...] Parte_4 allo Ionio il 04/01/1972 che si è resa disponibile ad assumere l'ufficio di tutore definitivo, evidenziandosi anche la disponibilità del fratello alla nomina come protutore. Parte_3
Gli atti vanno rimessi, quindi, al Giudice tutelare per la nomina del tutore definitivo e del protutore. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. Att. C.c. Non si provvede circa le spese di lite atteso il rapporto tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. ACCOGLIE la domanda proposta e DICHIARA L'INTERDIZIONE di
[...]
nata l'[...] a [...]; CP_1
2. NOMINA tutore provvisorio , nata a [...] allo Ionio il 04/01/1972; Parte_4
3. MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.;
4. DISPONE che copia della presente sentenza sia trasmessa al giudice tutelare per la nomina del tutore definitivo e del protutore,
5. NULLA per le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.03.2025. La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò Il Giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1297/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “interdizione ” e vertente TRA (c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. SERAFINA COLAMARIA, giusta procura in atti, domiciliati come in atti;
- RICORRENTI- E
nata l'[...] a [...] (c.f. ), residente in CP_1 C.F._5
Mandatoriccio alla via Marotta nr. 30;
- INTERDICENDA resistente contumace - NONCHÉ
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
Controparte_11 Controparte_12
- RESISTENTI contumaci NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- INTERVENTORE ex lege- CONCLUSIONI Come da note depositate per l'udienza del 08.01.2025, sostituita col deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini stante la rinuncia delle parti. Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che ha emesso visto il 24.05.2024 e il 12.07.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta, in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c. p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Con ricorso depositato in data 13.06.2023 i ricorrenti, rispettivamente genitori, fratello e sorella di hanno dedotto: che è affetta sin dalla nascita da “ritardo mentale con CP_1 CP_1 particolare deficit del linguaggio e ritardo dello sviluppo psicopatico con enuresi secondaria a lesione organiche centrali”; che, a causa delle gravi patologie delle quali è affetta, è sempre stata dipendente in tutte le attività quotidiane della vita, comprese quelle più elementari;
che la per le CP_1 ragioni sopra esposte, si trova in condizione di abituale infermità di mente che la rende assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, cosicché l'interdizione è necessaria per assicurare la sua adeguata protezione, essendo la stessa assolutamente non autosufficiente e non è in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione;
che l'interdicenda non ha proprietà e percepisce esclusivamente l'indennità di accompagnamento da quando aveva circa 6 anni;
che la sorella si è resa disponibile ad Parte_4 assumere l'incarico di tutore;
che il fratello si è reso disponibile ad assumere l'incarico Parte_3 di protutore. I ricorrenti hanno quindi chiesto di pronunciare l'interdizione di procedendo altresì CP_1 alla nomina del tutore nella persona della sorella nonché alla nomina del protutore Parte_4 nella persona del fratello . Parte_3
Con decreto ex art. 473bis.52 e 473bis.53 c.p.c., comunicato al PM, è stata fissata l'udienza di comparizione innanzi al giudice delegato per il 24.10.2024, poi rinviata al 21.11.2023. Disposta la rinotifica del ricorso all'interdicenda la causa è proseguita mediante la audizione dei ricorrenti
[...]
e e l'esame della Parte_4 Parte_3 CP_1
All'udienza del 07.05.2024 è stato, dunque, ascoltato il quale ha dichiarato: Parte_3
“Sono il fratello di , mia sorella vive a Mandatoriccio in casa con i miei genitori. Mia sorella è malata CP_1 dalla nascita e di lei si sono sempre occupati i miei genitori, nonché l'altra mia sorella, i miei genitori però ora sono anziani, per questo mi rendo disponibile, in accordo con i miei genitori e l'altra mia sorella a essere nominato protutore, visto che per i miei sarebbe gravoso per la loro età. Mia sorella si esprime a modo suo, va aiutata e seguita in tutto. Non è autonoma nelle minime occupazioni quotidiane e men che meno per le questioni pratiche. Non mi oppongo a che mia sorella sia nominata tutrice, anche i miei genitori sono d'accordo. Mia sorella percepisce una Parte_4 CP_1 pensione di invalidità e di accompagnamento che è versata su libretto”; nella medesima data è stata ascoltata
[...]
che ha dichiarato: “mi riporto a quanto dichiarato da mio fratello. Sono la sorella di , Parte_4 CP_1 mia sorella vive a Mandatoriccio in casa con i miei genitori. Mia sorella è malata dalla nascita e di lei si sono sempre occupati i miei genitori, che però ora sono anziani, per questo mi rendo disponibile, in accordo con i miei genitori e mio fratello, a essere nominata tutore, visto che per i miei sarebbe gravoso per la loro età. Mia sorella si esprime a modo suo, va aiutata e seguita in tutto. Non è autonoma nelle minime occupazioni quotidiane e men che meno per le questioni pratiche. Mia sorella percepisce una pensione di invalidità e di accompagnamento che è versata su libretto. Mia sorella ha bisogno di essere aiutata nell'igiene personale e in ogni altra questione o azione quotidiana, come il vestire o il mangiare. Occorre sempre starle dietro per farle fare le cose altrimenti da sola non è in grado. Io non lavoro, ho smesso proprio per occuparmi di lei, in quanto abito vicino a casa dei miei genitori a Mandatoriccio e mi rendo disponibile ad assumere l'incarico di tutore atteso che già da tempo sono io che mi occupo di mia sorella anche per le questioni pratiche”. Giusta delega al GOT, dott.ssa , in data 12/09/2024 si è proceduto all'esame dell'interdicenda. Per_1
Si riporta, per quel che qui rileva, il verbale di udienza: ... dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio, per delega della dott.ssa M.A. Pacelli, sono comparsi: L'avv. COLAMARIA SERAFINA per parte attrice, la quale dà atto della presenza dell'interdicenda . E' presente l'interdicenda identficata a CP_1 CP_1 mezzo carta di identità n. L'interdicenda appare completamente disorientata sia nello spazio che nel Numero_1 tempo. Ha enormi difficoltà nel linguaggio e nell'esprimersi; non si intende ciò che riferisce e parla da sola. Appare molto impaurita e risponde a suo modo tenendo sempre per mano la sorella o l'avvocato. Si evidenziano crisi di pianto nel corso
2 del dialogo. Per qualsiasi domanda rivolta all'interdicenda la stessa riferisce frasi non percepibili e quelle che si individuano sono rivolte al nipote maggiorenne che ritiene ancora bambino: ADR: nipote, asilo, scuola, regali Pt_1
Alla domanda quanti anni hai la gesticola con le mani indicando il numero 10 e poi con difficoltà CP_1 riferisce 31. Alla stessa vengono rivolte una serie di domande: dove abita e cosa fa durante la giornata, dove si trova ecc.. ma la stessa è completamente assente e si pone con un atteggiamento di chiusura rivolgendo le spalle non rispondendo e riferendo frasi completamente disconnesse al contesto ed a quanto richiesto. Alla stessa viene mostrata una banconota di euro 20.00 e riferisce ADR: Soldi numero 2 e 8, regalo ...”. Persona_2
In via preliminare si dà atto della notifica del ricorso anche agli altri parenti dell'interdicenda rammentandosi che, in ogni caso, la legittimazione passiva e la qualità di parte nel giudizio di interdizione spetta solo all'interdicendo. I parenti e gli affini cui il ricorso deve essere notificato ex art. 712 – 713 c.p.c. non rivestono la qualità di parte in senso proprio, avendo solo un compito consultivo, di fornire al giudice utili informazioni (cfr. Cass. civ. sent. n. 2401 del 9.2.15). Sempre in via preliminare deve dichiararsi la contumacia di non essendo costituita in CP_1 giudizio. Tanto premesso, la domanda, così come formulata nel ricorso e ribadita in udienza, è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che seguono. Presupposto dell'interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.p.c. (come novellato dalla legge n. 6/2004, istitutiva della misura della cd. amministrazione di sostegno), è l'abituale infermità di mente che renda il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi;
l'interdizione è pronunciata quando ciò è necessario per assicurare adeguata protezione. Occorre, dunque: che la persona si trovi in condizioni di abituale infermità di mente;
che ciò la renda incapace di provvedere ai suoi interessi;
che l'interdizione sia necessaria per assicurarle adeguata protezione. L'accertamento dei presupposti richiesti dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione richiede non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale ed economica, ma anche a tutti gli atti della vita personale, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore. Nella rinnovata prospettiva normativa, pertanto, ai fini della pronuncia di interdizione non basta il mero riscontro di una situazione di infermità mentale abituale in capo all'infermo essendo altresì necessaria l'emersione in giudizio sia della idoneità della riscontrata infermità, per la consistenza delle menomazioni alle facoltà cognitive relazionali che ne derivano, a rendere il soggetto incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi a mezzo del compimento degli atti propri della vita quotidiana, sia della stretta necessità, al fine di assicurarne l'adeguata protezione, di privare totalmente il soggetto medesimo della capacità di agire, onde evitare l'assunzione da parte di questi di iniziative pregiudizievoli per la propria sfera giuridica. Il nuovo assetto legislativo, dunque, nell'ottica di garantire la tutela dei soggetti privi in tutto o in parte di autonomia con la minore limitazione possibile della capacità di agire (vedi art. 1 della l. n. 6 del 2004), subordina l'interdizione ad un giudizio di autentica indispensabilità, degradandola a misura intrinsecamente residuale, da adottarsi solo ove il regime di sostituzione generalizzata nelle attività giuridica che ne deriva costituisca in concreto lo strumento maggiormente rispondente alle finalità di protezione degli incapace perseguite dall'ordinamento, dovendo altrimenti privilegiarsi misure meno ablative della relativa capacità.
3 Alla riconosciuta residualità dell'istituto della interdizione (Cass. 2010 n. 4866) consegue, inoltre, che è riservato al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle circostanze che militano in favore dell'interdizione in luogo dell'amministrazione di sostegno o della inabilitazione, tenendo conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (vedi anche Corte Cost. 2005, n. 440). Nel caso di specie, l'esito della istruttoria svolta sostiene la chiesta misura della interdizione Dall'esame diretto dell'interdicenda è emerso che la stessa è completamente disorientata sia nello spazio che nel tempo, ha enormi difficoltà nel linguaggio e nell'esprimersi, non intendendosi ciò che riferisce, inoltre la stessa a ogni domanda ha risposto con frasi non percepibili o rivolte al nipote maggiorenne che ritiene ancora bambino, è stata completamente assente riferendo frasi completamente disconnesse al contesto e a quanto richiesto;
non ha saputo riconoscere le banconote mostrate. Dall'esame dell'interdicenda, dunque, è emerso come la medesima non sia in alcun modo in grado di orientarsi nella realtà, non riuscendo a rispondere alle domande formulate. L'istruttoria svolta - tenuto conto anche della documentazione medica in atti - ha, dunque, evidenziato la sua pressoché totale incapacità di comprendere e volere nonché di compiere, in autonomia, qualsiasi atto della vita quotidiana da parte dell'interdicenda, che non pare in grado di svolgere i comuni atti quotidiani della vita e di tutelare i propri interessi, in completa assonanza con la diagnosi di “ritardo mentale con particolare deficit del linguaggio e ritardo dello sviluppo psicopatico con enuresi secondaria a lesione organiche centrali” (vedi verbale del 24.05.89, rilasciato dalla commissione per l'accertamento degli stati di invalida' civile di Rossano). Il soggetto non raggiunge, invero, livelli di performance che gli possano consentire anche una minima autonoma nella gestione della propria vita. La patologia da cui è affetta e le sue condizioni in genere impediscono l'attribuzione di un ruolo di attiva collaborazione e la espongono a pregiudizio. La resistente è, dunque, da ritenersi soggetto in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi e incapace di quel minimo di collaborazione che consente di applicare al soggetto una misura di protezione e di sostegno piuttosto che limitativa della capacità. In queste condizioni, infatti, una misura gradata, quale quella della amministrazione di sostegno, non avrebbe possibilità di esito positivo. Infatti, come anche ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 440/2005, la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Pertanto, ove non ravvisi la possibilità di applicare interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure quali l'interdizione. La stessa Corte indica un criterio utile a stabilire la discriminazione tra tutela ed amministrazione di sostegno, laddove osserva che “in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore”. Quindi, la ravvisata esigenza di una sostituzione totale nell'attività giuridica dell'interessato, preclude per definizione l'adozione della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno, non applicabile ove debbano attribuirsi all'amministratore gli stessi poteri che la legge riconosce al tutore, con un implicito giudizio di inadeguatezza della misura formalmente adottata. L'intera gestione degli interessi del soggetto – nel caso di specie - è già demandata ad altri, in primis agli anziani genitori, poi ai fratelli (vedi dichiarazioni rese in udienza da questi ultimi) e non può che essere demandata per il futuro ad altro soggetto con il compito di sostituirsi interamente alla persona incapace.
4 Va, pertanto, pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., l'interdizione di
[...]
nata il [...] a [...] CP_1
Va disposta la nomina, quale tutore provvisorio dell'interdicenda, di , nata a [...] Parte_4 allo Ionio il 04/01/1972 che si è resa disponibile ad assumere l'ufficio di tutore definitivo, evidenziandosi anche la disponibilità del fratello alla nomina come protutore. Parte_3
Gli atti vanno rimessi, quindi, al Giudice tutelare per la nomina del tutore definitivo e del protutore. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. Att. C.c. Non si provvede circa le spese di lite atteso il rapporto tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. ACCOGLIE la domanda proposta e DICHIARA L'INTERDIZIONE di
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nata l'[...] a [...]; CP_1
2. NOMINA tutore provvisorio , nata a [...] allo Ionio il 04/01/1972; Parte_4
3. MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.;
4. DISPONE che copia della presente sentenza sia trasmessa al giudice tutelare per la nomina del tutore definitivo e del protutore,
5. NULLA per le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.03.2025. La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò Il Giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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