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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 300/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Nicolosi, Via G. De Felice n. 77, nello studio dell'avv. Armando
Mazzaglia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Nicolosi alla Via Alfieri n. 43 presso lo Studio dell'avv. Anna Lisa Lavenia che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Daniela
Maugeri, giusta procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09/05/2018 Parte_1
premesso di essere proprietaria dell'appezzamento di terreno sito in Belpasso,
Contrada Piano Lisi o Pecorelle, individuato al Catasto Terreni al Foglio 19 e
Particella 349, ha citato in giudizio , quale proprietaria Controparte_1
dell'appezzamento di terreno limitrofo sito in Belpasso Contrada Piano Lisi o
Pecorelle, individuato al Catasto Terreni al Foglio 19 e Particella 350 e, sul presupposto che quest'ultima avesse occupato parte di terreno di cui alla particella n. 349 di proprietà di essa attrice mediante la realizzazione di un muretto, ha chiesto di accertare giudizialmente la linea di confine tra i due fondi nonché la condanna della convenuta alla rimozione del muretto da quest'ultima Controparte_1
asseritamente realizzato all'interno della sua proprietà.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda di parte Controparte_1
attrice in quanto ritenuta inammissibile ex art. 950 c.c., non essendovi a suo dire alcuna incertezza sul confine, esattamente indicato nei titoli di acquisto delle due proprietà, da cui si evince che i fondi risultavano divisi da una stradella interpoderale ivi ubicata da oltre trent'anni: ha poi formulato domanda Controparte_1
riconvenzionale per il riconoscimento, nel caso di accoglimento della domanda attorea, dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla stradella interpoderale, rilevando a tal fine di essere proprietaria sin dal 1966 di altro fondo ivi ubicato, individuato con la particella 290, da sempre servito dalla medesima stradella.
Radicatosi il contraddittorio, è stata espletata c.t.u. volta alla descrizione dello stato dei luoghi all'esito della quale il Tribunale di Catania ha, con sentenza n. 3615/2023
pagina 2 di 5 pubblicata in data 11 settembre 2023, dichiarato inammissibile la domanda proposta da richiamando il contenuto della sentenza della Suprema Parte_1
Corte di Cassazione n. 3130 del giorno 8 febbraio 2013 ritenendo assorbita la domanda riconvenzionale della convenuta . Controparte_1
Avverso la sentenza n. 3615/2023, regolarmente notificata in data 5 ottobre 2023 alla parte soccombente attrice in primo grado ex art. 170 Parte_1
c.p.c., quest'ultima ha proposto appello con atto notificato a mezzo p.e.c. in data 21
Febbraio 2024 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di “ritenere e dichiarare che il confine tra i due fondi riportati al catasto al foglio 19, particelle
349 e 350 è quello accertato dal CTU sulla base delle risultanze catastali […] e conseguentemente ordinare all'appellata la rimozione del muro realizzato all'interno della proprietà dell'appellante”.
Si è costituita nel giudizio di appello la quale ha chiesto il Controparte_1
rigetto del gravame proposto dall'appellante in quanto ritenuto Pt_1
inammissibile sia per essere stato tardivamente proposto sia in quanto carente dell'elemento di specificità dei motivi di impugnazione previsto dall'art. 342 c.p.c.:
ha prospettato la decadenza di parte attrice dal diritto a Controparte_1
proporre appello per violazione del termine di cui all'art. 325, comma 1, c.p.c. ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 3615/2023 considerato che la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata alla , ai fini della Pt_1
decorrenza del termine di 30 giorni per l'impugnazione, a mezzo p.e.c. datata 5 ottobre indirizzata al procuratore costituito in primo grado, e che la , Pt_1
destinataria della notifica, non aveva impugnato la sentenza n. 3615/2023 nel termine di decadenza di 30 giorni, con conseguente passaggio in giudicato della pagina 3 di 5 Pronuncia, essendo stato l'appello proposto a mezzo p.e.c. solo in data 21 febbraio
2024 oltre il termine di 30 giorni di cui agli artt. 325 e 326 del codice di rito civile.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 17 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte rileva come l'appello avverso la sentenza n.
3615/2023 proposto in data 21 Febbraio 2024 ad opera di Parte_1
sia da ritenere tardivo e vada, di conseguenza, dichiarato inammissibile per violazione del termine di decadenza di 30 giorni previsto per la proposizione dell'appello dall'art. 325 c.p.c. decorrente, ai sensi del successivo art. 326 c.p.c., dalla notificazione della sentenza di primo grado avvenuta, nel caso in esame, in data 5 ottobre 2023 a mezzo p.e.c. al procuratore costituito: ciò comporta il passaggio in giudicato della sentenza n. 3615/2023 impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo, tenuto conto dell'esito del
[...]
giudizio, ai parametri minimi dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 300/2024 R.G., così provvede;
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3615/2023 che conferma;
pagina 4 di 5 2. Condanna al pagamento in favore dell'appellata Parte_1
delle spese di lite liquidate in Euro 4.996,00 per Controparte_1
compensi di avvocato (di cui Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro
1.735,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di
, dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 3 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 300/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Nicolosi, Via G. De Felice n. 77, nello studio dell'avv. Armando
Mazzaglia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Nicolosi alla Via Alfieri n. 43 presso lo Studio dell'avv. Anna Lisa Lavenia che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Daniela
Maugeri, giusta procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09/05/2018 Parte_1
premesso di essere proprietaria dell'appezzamento di terreno sito in Belpasso,
Contrada Piano Lisi o Pecorelle, individuato al Catasto Terreni al Foglio 19 e
Particella 349, ha citato in giudizio , quale proprietaria Controparte_1
dell'appezzamento di terreno limitrofo sito in Belpasso Contrada Piano Lisi o
Pecorelle, individuato al Catasto Terreni al Foglio 19 e Particella 350 e, sul presupposto che quest'ultima avesse occupato parte di terreno di cui alla particella n. 349 di proprietà di essa attrice mediante la realizzazione di un muretto, ha chiesto di accertare giudizialmente la linea di confine tra i due fondi nonché la condanna della convenuta alla rimozione del muretto da quest'ultima Controparte_1
asseritamente realizzato all'interno della sua proprietà.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda di parte Controparte_1
attrice in quanto ritenuta inammissibile ex art. 950 c.c., non essendovi a suo dire alcuna incertezza sul confine, esattamente indicato nei titoli di acquisto delle due proprietà, da cui si evince che i fondi risultavano divisi da una stradella interpoderale ivi ubicata da oltre trent'anni: ha poi formulato domanda Controparte_1
riconvenzionale per il riconoscimento, nel caso di accoglimento della domanda attorea, dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla stradella interpoderale, rilevando a tal fine di essere proprietaria sin dal 1966 di altro fondo ivi ubicato, individuato con la particella 290, da sempre servito dalla medesima stradella.
Radicatosi il contraddittorio, è stata espletata c.t.u. volta alla descrizione dello stato dei luoghi all'esito della quale il Tribunale di Catania ha, con sentenza n. 3615/2023
pagina 2 di 5 pubblicata in data 11 settembre 2023, dichiarato inammissibile la domanda proposta da richiamando il contenuto della sentenza della Suprema Parte_1
Corte di Cassazione n. 3130 del giorno 8 febbraio 2013 ritenendo assorbita la domanda riconvenzionale della convenuta . Controparte_1
Avverso la sentenza n. 3615/2023, regolarmente notificata in data 5 ottobre 2023 alla parte soccombente attrice in primo grado ex art. 170 Parte_1
c.p.c., quest'ultima ha proposto appello con atto notificato a mezzo p.e.c. in data 21
Febbraio 2024 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di “ritenere e dichiarare che il confine tra i due fondi riportati al catasto al foglio 19, particelle
349 e 350 è quello accertato dal CTU sulla base delle risultanze catastali […] e conseguentemente ordinare all'appellata la rimozione del muro realizzato all'interno della proprietà dell'appellante”.
Si è costituita nel giudizio di appello la quale ha chiesto il Controparte_1
rigetto del gravame proposto dall'appellante in quanto ritenuto Pt_1
inammissibile sia per essere stato tardivamente proposto sia in quanto carente dell'elemento di specificità dei motivi di impugnazione previsto dall'art. 342 c.p.c.:
ha prospettato la decadenza di parte attrice dal diritto a Controparte_1
proporre appello per violazione del termine di cui all'art. 325, comma 1, c.p.c. ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 3615/2023 considerato che la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata alla , ai fini della Pt_1
decorrenza del termine di 30 giorni per l'impugnazione, a mezzo p.e.c. datata 5 ottobre indirizzata al procuratore costituito in primo grado, e che la , Pt_1
destinataria della notifica, non aveva impugnato la sentenza n. 3615/2023 nel termine di decadenza di 30 giorni, con conseguente passaggio in giudicato della pagina 3 di 5 Pronuncia, essendo stato l'appello proposto a mezzo p.e.c. solo in data 21 febbraio
2024 oltre il termine di 30 giorni di cui agli artt. 325 e 326 del codice di rito civile.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 17 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte rileva come l'appello avverso la sentenza n.
3615/2023 proposto in data 21 Febbraio 2024 ad opera di Parte_1
sia da ritenere tardivo e vada, di conseguenza, dichiarato inammissibile per violazione del termine di decadenza di 30 giorni previsto per la proposizione dell'appello dall'art. 325 c.p.c. decorrente, ai sensi del successivo art. 326 c.p.c., dalla notificazione della sentenza di primo grado avvenuta, nel caso in esame, in data 5 ottobre 2023 a mezzo p.e.c. al procuratore costituito: ciò comporta il passaggio in giudicato della sentenza n. 3615/2023 impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo, tenuto conto dell'esito del
[...]
giudizio, ai parametri minimi dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 300/2024 R.G., così provvede;
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3615/2023 che conferma;
pagina 4 di 5 2. Condanna al pagamento in favore dell'appellata Parte_1
delle spese di lite liquidate in Euro 4.996,00 per Controparte_1
compensi di avvocato (di cui Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro
1.735,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di
, dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 3 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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