CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 643/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 643 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,
[...] CodiceFiscale_1
dagli avvocati Stefania Mantelli e Vincenzo Nobile), _1 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Francesco Grassia), e (C.F.: Controparte_2 [...]
– parte non costituita). C.F._2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene gravata la sentenza n. 758/2021 emessa dal Tribunale di Locri e pubblicata il 27 ottobre 2021, e mediante la quale il primo Giudice aveva accolto parzialmente la domanda di restituzione dell'indebito avanzata dalla parte appellante, la quale – premettendo d'aver affidato (nel lasso temporale intercorrente tra il 2006 ed il 2010) a CP_2
(nella sua qualità di promotore finanziario di
[...] _1
di seguito, anche , o ) la somma complessiva di CP_1 CP_1 _1
53.000,00 euro, al fine di compiere una serie d'operazioni d'investimento in prodotti finanziari e assicurativi – chiedeva la condanna in solido (del promotore e dell'TE ) CP_1
alla restituzione delle somme versate dalla privata: ciò in ragione del mancato compimento
(da parte del promotore) delle operazioni prodromiche ai detti investimenti.
2.1. La risparmiatrice (originaria parte attrice) ha impugnato tale decisione, domandando – nel dettaglio – la riforma parziale della pronuncia: il Tribunale, infatti: a) ha ritenuto di circoscrivere la responsabilità dell'TE , b) ha rigettato in parte le richieste CP_1 risarcitorie, patrimoniali e non patrimoniali, sul presupposto d'un difetto di prova dei relativi elementi costitutivi;
c) ha regolamentato le spese di lite prendendo a riferimento uno scaglione di valore diverso e inferiore rispetto al valore effettivo della controversia.
3. L'appellata ha resistito all'iniziativa avversaria, _1 facendo rilevare preliminarmente alcuni profili d'asserita inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., e sostenendo nel merito l'infondatezza dell'appello, nonché concludendo per la reiezione integrale dell'impugnazione.
4. All'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Occorre innanzitutto ribadire la contumacia di , pronunciata con ordinanza Controparte_2
dell'11 ottobre 2024.
6. Nel merito, l'appello è fondato parzialmente, limitatamente al riconoscimento dell'avvenuta dazione a delle somme – ulteriori a quella di diecimilacinquecento euro, già CP_2 riconosciuta (dalla sentenza impugnata) come versata effettivamente al promotore – di cinquemila e settemila euro, mediante consegna di due assegni distinti.
7. La domanda attiene alla rifusione del danno asseritamente patito da a cagione Pt_1
del compimento (da parte di lei) di quattro operazioni d'investimento, così individuabili (in base alla data di loro esordio): I) 21 giugno 2006, d'accensione d'una polizza assicurativa
(ramo vita), per un importo di diciottomila euro;
II) 1⁰ agosto 2008, di sottoscrizione di fondi comuni d'investimento, per un importo di cinquemila euro;
III) 5 marzo 2009, parimenti di
2 sottoscrizione di fondi comuni, per un importo di settemila euro, e infine IV) 10 ottobre 2010, di sottoscrizione d'altro prodotto assicurativo, per un importo di trentacinquemila euro.
8. A pag. 7 della sentenza gravata, è chiarito come «non sia in discussione l'esistenza delle operazioni di investimento descritte in citazione, per come intercorse tra le parti»; la stessa compagine convenuta non eccepisce l'inesistenza – sul piano storico – delle sottoscrizioni compiute dall'appellante.
8.1. La reiezione parziale della domanda di quest'ultima – nondimeno – è transitata in primo grado dalla negazione giudiziale della riconducibilità delle dazioni (ulteriori rispetto a quella pari a 10.500 euro), ad _1
8.2. L'operazione del 2006 – in particolare – è stata confermata a) dalla produzione giudiziale del concomitante assegno bancario, originariamente intestato ad e da questa girato Pt_1
a , nonché – e soprattutto – b) dall'annotazione degli estremi del titolo di Controparte_2
pagamento (avente numero 6512783793-09, e datato 20 giugno 2006) all'interno del modulo
– recante il logo dell'TE finanziaria – presentato (per la conclusione del negozio) da all'investitrice. Controparte_2
8.3. La polizza in questione – denominata RB Vita "Quality Life" – avrebbe dovuto essere attivata a fronte del pagamento d'un premio pari a diciottomila euro, del quale è documentato il versamento della (minore) somma di diecimilacinquecento euro, appunto corrisposta (nelle mani del promotore) mediante l'assegno postale anzidetto.
8.3.1. Di quella stessa cifra la convenuta ammette l'acquisizione (o quantomeno la riferibilità
a un'operazione d'investimento proposta dal proprio incaricato – ancora investito della rappresentanza di al 21 giugno 2006, giacché solo successivamente radiato dal CP_1 relativo Albo – e accettata da ), non soltanto alla luce delle difese spiegate (anche Pt_1
in appello) dalla persona giuridica, ma anche in forza delle conclusioni articolate in comparsa
(ove è invocato il respingimento del gravame, e la pedissequa conferma della sentenza impugnata).
8.3.1.1. Sebbene – invero – la società affermi (a pagina 8 della propria comparsa)
l'insussistenza di qualsiasi operazione di finanziamento in capo all'appellante, detta compagine nondimeno chiede sia mantenuta ferma la statuizione (condannatoria) di primo grado, e ammette – a pagina 9 della comparsa – la rintracciabilità d'un riferimento al surriferito assegno postale, nel contesto del modulo d'adesione alla polizza suddetta.
8.4. Può – pertanto – ritenersi incontroverso il tema del danno subito da in Pt_1
conseguenza dell'adesione all'operazione assicurativa del 21 giugno 2006, ma limitatamente all'importo di 10.500 euro.
3 8.4.1. L'appellante ha insistito nel senso dell'avvenuta dimostrazione – a suo dire – del completamento (da parte sua) del pagamento (fino a concorrenza con l'importo integrale del premio, pari a diciottomila euro), valorizzando la produzione documentale provenuta dall'appellata (la quale – già in prima cura – ha esibito l'assegno n. C. 8.700.105.489-10).
8.5. Relativamente – infatti – all'ulteriore importo di settemilacinquecento euro (di completamento del premio di diciottomila euro), l'appellante a) ha prodotto una mera matrice di assegno, b) così facendo, ha alluso a un titolo di credito di cui è comunque rimasta ignota la positiva negoziazione, e c) ha richiamato – nell'evocare un assegno siffatto: di cui (è bene ribadirlo) l'attrice non ha versato copia – un mezzo di pagamento intestato all'appellante stessa, e del quale non è stata provata (a differenza di quanto emerso – invece – in ordine al primo assegno, d'importo pari a diecimilacinquecento euro) l'eventuale girata al promotore infedele.
8.6. L'appellata – invece – volendo collaborare all'accertamento della verità (pur senza esservi tenuta, dato il consueto riparto dell'onere probatorio), a) ha prodotto (al fine suindicato, e appunto di propria iniziativa) copia d'un assegno (avente numero n. C
8.700.105.489-10), spiccato per settemilacinquecento euro, e b) ha così permesso di cogliere
(senza smentita altrui) come l'assegno fosse stato emesso (il 24 luglio 2006) a più un mese di distanza dalla sottoscrizione (del 21 giugno 2006) del prodotto finanziario (quindi non in corrispondenza dell'accensione di esso).
8.6.1. Sennonché, ribadite a) l'intestazione del ridetto assegno ad ZA, b) l'assenza di girate, e c) l'irreperibilità di riferimenti scritti (nel modulo d'adesione all'investimento) all'assegno suddetto, tale assegno non è risultato associabile alla persona del preposto
. Controparte_2
8.7. L'esborso di settemilacinquecento euro – quindi – è rimasto indimostrato.
9. La domanda va accolta, invece, per quanto attiene alle dazioni a – mediante CP_2 assegno – delle somme pari a cinquemila e settemila euro, per i successivi investimenti occorsi nel 2008 e nel 2009.
10. Quanto alle operazioni del 2008 e del 2009, la stessa Banca ha prodotto copia di due assegni, emessi da in favore di , per un importo Parte_1 Controparte_2
rispettivamente pari a pari a cinquemila e settemila euro.
11. Orbene, a) la provenienza delle due dazioni dall'investitrice, b) la destinazione di esse al promotore finanziario (già resosi acquisitore – nel 2006 – dell'adesione dell'investitrice – persona storicamente fidelizzata, dunque, proprio da – a prodotti finanziari Controparte_2
intermediati dall'appellata, per tramite dell'altro appellato contumace), c) il conseguente
4 affidamento incolpevolmente riposto da nei confronti della persona del promotore, Pt_1
e dell'attualità e persistenza della sua preposizione (nell'interesse della società convenuta), così come d) la posteriorità (alle operazioni del 2006, 2008 e 2009) della sospensione (poi radiazione) del promotore dal relativo Albo (essendo stato sospeso da Controparte_2
Consob con delibera avente numero 18224 del 23 maggio 2012, e radiato con delibera avente numero 18516 del 3 aprile 2013), depongono nel senso di ritenere sussistente quell'occasionalità necessaria (non obbligatoriamente equivalente ad autentico nesso di derivazione causale) fra l'avvenuta preposizione di a promotore (per conto Controparte_2
della compagine) e la raccolta (del consenso all'investimento, e dei pertinenti pagamenti) compiuta da quello stesso mandatario della convenuta.
11.1. Non si dimentichi – peraltro – come la stessa abbia prodotto copia degli assegni CP_1 controversi, a riprova dell'avvenuta consegna di essi ad (o dell'acquisizione di CP_1
disponibilità dei medesimi, da parte della società).
12. – pertanto – deve ritenersi tenuta alla restituzione ad della CP_1 Parte_1
somma di dodicimila euro.
13. Quanto – invece – all'ultima operazione (del 10 ottobre 2010), asseritamente contratta per trentacinquemila euro, nessuna somma di denaro risulta corrisposta al promotore, non constando – in relazione a tale investimento – alcun esborso documentato.
13.1. Se – infatti – avuto riguardo alle tre operazioni esaminate precedentemente, è quantomeno possibile risalire a emissioni di assegni indirettamente (2006) o direttamente
(2008 e 2009) rimessi al promotore, con riferimento all'operazione del 2010 nessuna associazione di questo genere appare possibile.
14. È, adesso, bene chiarire – al riguardo – come correttamente sia stata in primo grado respinta l'esperibilità della prova orale articolata dall'appellante.
14.1. Trattandosi di operazioni da realizzarsi (e conseguentemente provarsi) necessariamente per iscritto, la richiesta di prova orale non avrebbe potuto essere accolta
(come effettivamente accaduto – correttamente – in prima cura): ciò, indipendentemente dall'avvenuta rilevazione dell'incapacità a testimoniare della teste , Testimone_1 siccome – ad avviso del primo giudice – lei stessa parte di sottoscrizioni sollecitate dallo stesso consulente fraudolento.
15. ZA sostiene d'aver corrisposto le somme aggiuntivamente rivendicate (e Pt_1 rivenienti – a suo dire – dalle quattro operazioni poste in essere) in contanti, ma – indipendentemente dall'indimostrabilità della circostanza (per le ragioni sopraddette) – una
5 tale condotta (gravemente imperita e comunque contrastante con l'esplicita disciplina settoriale) recide il soprarichiamato nesso di occasionalità necessaria.
16. Come chiarito – infatti e fra le altre – da Cass., Sez. III Civ., ord. n. 10584/2024, «In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale della società preponente per il danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari viene meno qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate sia interrotto dalla condotta anomala del danneggiato. Tale interruzione si verifica quando l'investitore, in violazione dei canoni di prudenza e degli oneri di cooperazione nell'attività di investimento, tiene un comportamento caratterizzato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale e sulle modalità di affidamento dei capitali. Non sussiste contraddizione logica tra l'accertamento della condotta dolosa del promotore e la verifica della condotta anomala del risparmiatore ai fini dell'esclusione della responsabilità civile vicaria degli enti preponenti. Elementi sintomatici dell'anomalia della condotta dell'investitore, idonei ad escludere il nesso di occasionalità necessaria, sono: il grado di preparazione professionale dell'investitore, la mancata richiesta agli intermediari di rendiconti delle somme consegnate al promotore, la mancata riferibilità agli intermediari dei moduli sottoscritti a conferma degli investimenti, nonché la consegna di ingenti somme di denaro in contanti».
17. Nella vicenda il discorso, buona parte delle somme asseritamente attribuite dall'investitrice al promotore sarebbero state rimesse a quest'ultimo proprio in contanti, senza rilascio di quietanze, con dazioni plurime, e distribuite in tempi diversi;
i pagamenti disputati non appaiono corredati da prova documentale, e nemmeno associati alla sottoscrizione da parte della cliente (e al rilascio da parte del promotore) di moduli riconducibili istituzionalmente alla mandante, contenenti i dati identificativi della risparmiatrice, e illustrativi dell'oggetto dell'investimento, delle sue caratteristiche (anche di durata), e dei corrispettivi pertinenti.
18. La condotta in questione, non sporadica, elide – nei confronti dell'TE – il collegamento eziologico fra il conferimento dell'incarico promozionale a e Controparte_2
la materializzazione (della più ampia parte) degli illeciti controversi: ciò, per tutti i pregiudizi scaturiti dalla protratta leggerezza dell'investitrice.
19. A conclusione della disamina appena compiuta, è utile segnalare come i documenti citati da – al fine di segnalare la storica consapevolezza di _1
, circa l'interruzione del rapporto di preposizione fra la società e Parte_1 CP_2
e la conseguente impossibilità – per quest'ultimo – d'impegnare la volontà della
[...]
6 compagine, davanti ai risparmiatori – non adducono elementi a sostegno della posizione dell'TE (orientata a rimarcare l'avvenuta assunzione – da parte di – d'un Pt_1
rischio elettivo, e la correlata impossibilità di traslare sulla compagine le eventuali conseguenze deteriori del rischio in questione): i documenti esibiti da _1
– a ben vedere – recano date (del 2011) ampiamente successive alle
[...]
operazioni finanziarie qui scrutinate (e certamente successive a quelle specifiche operazioni di cui – nella decisione qui adottata – è parzialmente estesa alla convenuta la responsabilità risarcitoria).
20. Per tutto quanto sin qui chiarito – dunque – in accoglimento parziale dell'appello, la sentenza impugnata va riformata laddove essa ha condannato la controparte alla restituzione ad della sola somma di diecimilacinquecento euro, anziché di quella pari a Pt_1
ventiduemilacinquecento euro.
21. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e vengono conseguentemente poste a carico di
[...]
previa compensazione per metà, atteso l'accoglimento _1
parziale della domanda (e dell'appello) di , e tenendo conto del principio espresso Pt_1
da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 35073/2023, secondo la quale «In tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum
(ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione, come previsto dal D.M. n. 127 del
2004, art. 5)», risultano calcolate attingendo al parametro di valore della controversia e complessità media, e sono determinate secondo il prospetto seguente (e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari), per ambo i gradi di giudizio:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Compensazione nella misura pari a metà € 1.270,00
7 Spettanze al netto della compensazione € 1.270,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.680,00
Fase decisionale: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 4.618,00
Compensazione nella misura pari alla metà € 2.309,66
Spettanze al netto della compensazione € 2.309,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 _1
rappresentante legale pro tempore, e di , disattese ogni altra Controparte_2
istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, in riforma della sentenza n. 758/2021 del Tribunale di Locri, condanna l'appellata in persona del rappresentante _1 legale pro tempore, e in solido con il promotore finanziario, al pagamento – in favore di – della somma di 22.500,00 euro (anziché di 10.500,00 euro) a Parte_1 titolo di restituzione dell'indebito, oltre agli interessi legali dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna – altresì – in persona del _1
rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle competenze processuali sostenute da , e calcolate – per ambo i gradi di giudizio, e previa Parte_1 compensazione nella misura della metà – nell'importo complessivamente pari a
3.579,00 euro, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, avvocati
Stefania Mantelli e Vincenzo Nobile, giacché dichiaratisi antistatari: quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
8 Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
9
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 643 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,
[...] CodiceFiscale_1
dagli avvocati Stefania Mantelli e Vincenzo Nobile), _1 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Francesco Grassia), e (C.F.: Controparte_2 [...]
– parte non costituita). C.F._2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene gravata la sentenza n. 758/2021 emessa dal Tribunale di Locri e pubblicata il 27 ottobre 2021, e mediante la quale il primo Giudice aveva accolto parzialmente la domanda di restituzione dell'indebito avanzata dalla parte appellante, la quale – premettendo d'aver affidato (nel lasso temporale intercorrente tra il 2006 ed il 2010) a CP_2
(nella sua qualità di promotore finanziario di
[...] _1
di seguito, anche , o ) la somma complessiva di CP_1 CP_1 _1
53.000,00 euro, al fine di compiere una serie d'operazioni d'investimento in prodotti finanziari e assicurativi – chiedeva la condanna in solido (del promotore e dell'TE ) CP_1
alla restituzione delle somme versate dalla privata: ciò in ragione del mancato compimento
(da parte del promotore) delle operazioni prodromiche ai detti investimenti.
2.1. La risparmiatrice (originaria parte attrice) ha impugnato tale decisione, domandando – nel dettaglio – la riforma parziale della pronuncia: il Tribunale, infatti: a) ha ritenuto di circoscrivere la responsabilità dell'TE , b) ha rigettato in parte le richieste CP_1 risarcitorie, patrimoniali e non patrimoniali, sul presupposto d'un difetto di prova dei relativi elementi costitutivi;
c) ha regolamentato le spese di lite prendendo a riferimento uno scaglione di valore diverso e inferiore rispetto al valore effettivo della controversia.
3. L'appellata ha resistito all'iniziativa avversaria, _1 facendo rilevare preliminarmente alcuni profili d'asserita inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., e sostenendo nel merito l'infondatezza dell'appello, nonché concludendo per la reiezione integrale dell'impugnazione.
4. All'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Occorre innanzitutto ribadire la contumacia di , pronunciata con ordinanza Controparte_2
dell'11 ottobre 2024.
6. Nel merito, l'appello è fondato parzialmente, limitatamente al riconoscimento dell'avvenuta dazione a delle somme – ulteriori a quella di diecimilacinquecento euro, già CP_2 riconosciuta (dalla sentenza impugnata) come versata effettivamente al promotore – di cinquemila e settemila euro, mediante consegna di due assegni distinti.
7. La domanda attiene alla rifusione del danno asseritamente patito da a cagione Pt_1
del compimento (da parte di lei) di quattro operazioni d'investimento, così individuabili (in base alla data di loro esordio): I) 21 giugno 2006, d'accensione d'una polizza assicurativa
(ramo vita), per un importo di diciottomila euro;
II) 1⁰ agosto 2008, di sottoscrizione di fondi comuni d'investimento, per un importo di cinquemila euro;
III) 5 marzo 2009, parimenti di
2 sottoscrizione di fondi comuni, per un importo di settemila euro, e infine IV) 10 ottobre 2010, di sottoscrizione d'altro prodotto assicurativo, per un importo di trentacinquemila euro.
8. A pag. 7 della sentenza gravata, è chiarito come «non sia in discussione l'esistenza delle operazioni di investimento descritte in citazione, per come intercorse tra le parti»; la stessa compagine convenuta non eccepisce l'inesistenza – sul piano storico – delle sottoscrizioni compiute dall'appellante.
8.1. La reiezione parziale della domanda di quest'ultima – nondimeno – è transitata in primo grado dalla negazione giudiziale della riconducibilità delle dazioni (ulteriori rispetto a quella pari a 10.500 euro), ad _1
8.2. L'operazione del 2006 – in particolare – è stata confermata a) dalla produzione giudiziale del concomitante assegno bancario, originariamente intestato ad e da questa girato Pt_1
a , nonché – e soprattutto – b) dall'annotazione degli estremi del titolo di Controparte_2
pagamento (avente numero 6512783793-09, e datato 20 giugno 2006) all'interno del modulo
– recante il logo dell'TE finanziaria – presentato (per la conclusione del negozio) da all'investitrice. Controparte_2
8.3. La polizza in questione – denominata RB Vita "Quality Life" – avrebbe dovuto essere attivata a fronte del pagamento d'un premio pari a diciottomila euro, del quale è documentato il versamento della (minore) somma di diecimilacinquecento euro, appunto corrisposta (nelle mani del promotore) mediante l'assegno postale anzidetto.
8.3.1. Di quella stessa cifra la convenuta ammette l'acquisizione (o quantomeno la riferibilità
a un'operazione d'investimento proposta dal proprio incaricato – ancora investito della rappresentanza di al 21 giugno 2006, giacché solo successivamente radiato dal CP_1 relativo Albo – e accettata da ), non soltanto alla luce delle difese spiegate (anche Pt_1
in appello) dalla persona giuridica, ma anche in forza delle conclusioni articolate in comparsa
(ove è invocato il respingimento del gravame, e la pedissequa conferma della sentenza impugnata).
8.3.1.1. Sebbene – invero – la società affermi (a pagina 8 della propria comparsa)
l'insussistenza di qualsiasi operazione di finanziamento in capo all'appellante, detta compagine nondimeno chiede sia mantenuta ferma la statuizione (condannatoria) di primo grado, e ammette – a pagina 9 della comparsa – la rintracciabilità d'un riferimento al surriferito assegno postale, nel contesto del modulo d'adesione alla polizza suddetta.
8.4. Può – pertanto – ritenersi incontroverso il tema del danno subito da in Pt_1
conseguenza dell'adesione all'operazione assicurativa del 21 giugno 2006, ma limitatamente all'importo di 10.500 euro.
3 8.4.1. L'appellante ha insistito nel senso dell'avvenuta dimostrazione – a suo dire – del completamento (da parte sua) del pagamento (fino a concorrenza con l'importo integrale del premio, pari a diciottomila euro), valorizzando la produzione documentale provenuta dall'appellata (la quale – già in prima cura – ha esibito l'assegno n. C. 8.700.105.489-10).
8.5. Relativamente – infatti – all'ulteriore importo di settemilacinquecento euro (di completamento del premio di diciottomila euro), l'appellante a) ha prodotto una mera matrice di assegno, b) così facendo, ha alluso a un titolo di credito di cui è comunque rimasta ignota la positiva negoziazione, e c) ha richiamato – nell'evocare un assegno siffatto: di cui (è bene ribadirlo) l'attrice non ha versato copia – un mezzo di pagamento intestato all'appellante stessa, e del quale non è stata provata (a differenza di quanto emerso – invece – in ordine al primo assegno, d'importo pari a diecimilacinquecento euro) l'eventuale girata al promotore infedele.
8.6. L'appellata – invece – volendo collaborare all'accertamento della verità (pur senza esservi tenuta, dato il consueto riparto dell'onere probatorio), a) ha prodotto (al fine suindicato, e appunto di propria iniziativa) copia d'un assegno (avente numero n. C
8.700.105.489-10), spiccato per settemilacinquecento euro, e b) ha così permesso di cogliere
(senza smentita altrui) come l'assegno fosse stato emesso (il 24 luglio 2006) a più un mese di distanza dalla sottoscrizione (del 21 giugno 2006) del prodotto finanziario (quindi non in corrispondenza dell'accensione di esso).
8.6.1. Sennonché, ribadite a) l'intestazione del ridetto assegno ad ZA, b) l'assenza di girate, e c) l'irreperibilità di riferimenti scritti (nel modulo d'adesione all'investimento) all'assegno suddetto, tale assegno non è risultato associabile alla persona del preposto
. Controparte_2
8.7. L'esborso di settemilacinquecento euro – quindi – è rimasto indimostrato.
9. La domanda va accolta, invece, per quanto attiene alle dazioni a – mediante CP_2 assegno – delle somme pari a cinquemila e settemila euro, per i successivi investimenti occorsi nel 2008 e nel 2009.
10. Quanto alle operazioni del 2008 e del 2009, la stessa Banca ha prodotto copia di due assegni, emessi da in favore di , per un importo Parte_1 Controparte_2
rispettivamente pari a pari a cinquemila e settemila euro.
11. Orbene, a) la provenienza delle due dazioni dall'investitrice, b) la destinazione di esse al promotore finanziario (già resosi acquisitore – nel 2006 – dell'adesione dell'investitrice – persona storicamente fidelizzata, dunque, proprio da – a prodotti finanziari Controparte_2
intermediati dall'appellata, per tramite dell'altro appellato contumace), c) il conseguente
4 affidamento incolpevolmente riposto da nei confronti della persona del promotore, Pt_1
e dell'attualità e persistenza della sua preposizione (nell'interesse della società convenuta), così come d) la posteriorità (alle operazioni del 2006, 2008 e 2009) della sospensione (poi radiazione) del promotore dal relativo Albo (essendo stato sospeso da Controparte_2
Consob con delibera avente numero 18224 del 23 maggio 2012, e radiato con delibera avente numero 18516 del 3 aprile 2013), depongono nel senso di ritenere sussistente quell'occasionalità necessaria (non obbligatoriamente equivalente ad autentico nesso di derivazione causale) fra l'avvenuta preposizione di a promotore (per conto Controparte_2
della compagine) e la raccolta (del consenso all'investimento, e dei pertinenti pagamenti) compiuta da quello stesso mandatario della convenuta.
11.1. Non si dimentichi – peraltro – come la stessa abbia prodotto copia degli assegni CP_1 controversi, a riprova dell'avvenuta consegna di essi ad (o dell'acquisizione di CP_1
disponibilità dei medesimi, da parte della società).
12. – pertanto – deve ritenersi tenuta alla restituzione ad della CP_1 Parte_1
somma di dodicimila euro.
13. Quanto – invece – all'ultima operazione (del 10 ottobre 2010), asseritamente contratta per trentacinquemila euro, nessuna somma di denaro risulta corrisposta al promotore, non constando – in relazione a tale investimento – alcun esborso documentato.
13.1. Se – infatti – avuto riguardo alle tre operazioni esaminate precedentemente, è quantomeno possibile risalire a emissioni di assegni indirettamente (2006) o direttamente
(2008 e 2009) rimessi al promotore, con riferimento all'operazione del 2010 nessuna associazione di questo genere appare possibile.
14. È, adesso, bene chiarire – al riguardo – come correttamente sia stata in primo grado respinta l'esperibilità della prova orale articolata dall'appellante.
14.1. Trattandosi di operazioni da realizzarsi (e conseguentemente provarsi) necessariamente per iscritto, la richiesta di prova orale non avrebbe potuto essere accolta
(come effettivamente accaduto – correttamente – in prima cura): ciò, indipendentemente dall'avvenuta rilevazione dell'incapacità a testimoniare della teste , Testimone_1 siccome – ad avviso del primo giudice – lei stessa parte di sottoscrizioni sollecitate dallo stesso consulente fraudolento.
15. ZA sostiene d'aver corrisposto le somme aggiuntivamente rivendicate (e Pt_1 rivenienti – a suo dire – dalle quattro operazioni poste in essere) in contanti, ma – indipendentemente dall'indimostrabilità della circostanza (per le ragioni sopraddette) – una
5 tale condotta (gravemente imperita e comunque contrastante con l'esplicita disciplina settoriale) recide il soprarichiamato nesso di occasionalità necessaria.
16. Come chiarito – infatti e fra le altre – da Cass., Sez. III Civ., ord. n. 10584/2024, «In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale della società preponente per il danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari viene meno qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate sia interrotto dalla condotta anomala del danneggiato. Tale interruzione si verifica quando l'investitore, in violazione dei canoni di prudenza e degli oneri di cooperazione nell'attività di investimento, tiene un comportamento caratterizzato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale e sulle modalità di affidamento dei capitali. Non sussiste contraddizione logica tra l'accertamento della condotta dolosa del promotore e la verifica della condotta anomala del risparmiatore ai fini dell'esclusione della responsabilità civile vicaria degli enti preponenti. Elementi sintomatici dell'anomalia della condotta dell'investitore, idonei ad escludere il nesso di occasionalità necessaria, sono: il grado di preparazione professionale dell'investitore, la mancata richiesta agli intermediari di rendiconti delle somme consegnate al promotore, la mancata riferibilità agli intermediari dei moduli sottoscritti a conferma degli investimenti, nonché la consegna di ingenti somme di denaro in contanti».
17. Nella vicenda il discorso, buona parte delle somme asseritamente attribuite dall'investitrice al promotore sarebbero state rimesse a quest'ultimo proprio in contanti, senza rilascio di quietanze, con dazioni plurime, e distribuite in tempi diversi;
i pagamenti disputati non appaiono corredati da prova documentale, e nemmeno associati alla sottoscrizione da parte della cliente (e al rilascio da parte del promotore) di moduli riconducibili istituzionalmente alla mandante, contenenti i dati identificativi della risparmiatrice, e illustrativi dell'oggetto dell'investimento, delle sue caratteristiche (anche di durata), e dei corrispettivi pertinenti.
18. La condotta in questione, non sporadica, elide – nei confronti dell'TE – il collegamento eziologico fra il conferimento dell'incarico promozionale a e Controparte_2
la materializzazione (della più ampia parte) degli illeciti controversi: ciò, per tutti i pregiudizi scaturiti dalla protratta leggerezza dell'investitrice.
19. A conclusione della disamina appena compiuta, è utile segnalare come i documenti citati da – al fine di segnalare la storica consapevolezza di _1
, circa l'interruzione del rapporto di preposizione fra la società e Parte_1 CP_2
e la conseguente impossibilità – per quest'ultimo – d'impegnare la volontà della
[...]
6 compagine, davanti ai risparmiatori – non adducono elementi a sostegno della posizione dell'TE (orientata a rimarcare l'avvenuta assunzione – da parte di – d'un Pt_1
rischio elettivo, e la correlata impossibilità di traslare sulla compagine le eventuali conseguenze deteriori del rischio in questione): i documenti esibiti da _1
– a ben vedere – recano date (del 2011) ampiamente successive alle
[...]
operazioni finanziarie qui scrutinate (e certamente successive a quelle specifiche operazioni di cui – nella decisione qui adottata – è parzialmente estesa alla convenuta la responsabilità risarcitoria).
20. Per tutto quanto sin qui chiarito – dunque – in accoglimento parziale dell'appello, la sentenza impugnata va riformata laddove essa ha condannato la controparte alla restituzione ad della sola somma di diecimilacinquecento euro, anziché di quella pari a Pt_1
ventiduemilacinquecento euro.
21. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e vengono conseguentemente poste a carico di
[...]
previa compensazione per metà, atteso l'accoglimento _1
parziale della domanda (e dell'appello) di , e tenendo conto del principio espresso Pt_1
da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 35073/2023, secondo la quale «In tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum
(ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione, come previsto dal D.M. n. 127 del
2004, art. 5)», risultano calcolate attingendo al parametro di valore della controversia e complessità media, e sono determinate secondo il prospetto seguente (e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari), per ambo i gradi di giudizio:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Compensazione nella misura pari a metà € 1.270,00
7 Spettanze al netto della compensazione € 1.270,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.680,00
Fase decisionale: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 4.618,00
Compensazione nella misura pari alla metà € 2.309,66
Spettanze al netto della compensazione € 2.309,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 _1
rappresentante legale pro tempore, e di , disattese ogni altra Controparte_2
istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, in riforma della sentenza n. 758/2021 del Tribunale di Locri, condanna l'appellata in persona del rappresentante _1 legale pro tempore, e in solido con il promotore finanziario, al pagamento – in favore di – della somma di 22.500,00 euro (anziché di 10.500,00 euro) a Parte_1 titolo di restituzione dell'indebito, oltre agli interessi legali dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna – altresì – in persona del _1
rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle competenze processuali sostenute da , e calcolate – per ambo i gradi di giudizio, e previa Parte_1 compensazione nella misura della metà – nell'importo complessivamente pari a
3.579,00 euro, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, avvocati
Stefania Mantelli e Vincenzo Nobile, giacché dichiaratisi antistatari: quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
8 Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
9