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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13927/2024 promossa da:
DA IZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI C.F._1
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO TTTTI 154 40014 CREVALCORE presso il difensore avv. MARTELLACCI DANIELE
e
TT IZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI C.F._2
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO TTTTI 154 40014 CREVALCORE presso il difensore avv. MARTELLACCI DANIELE
ATTORE/I
P.M. INTERVENUT
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata con ricorso in data 12.11.2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Sant'Agata Bolognese (BO) in data 29.08.1998 – atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 12, Parte II, Serie A, anno 1998; rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: OF (nata a [...], FE, il 30.05.2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e OM (nato a [...], FE, il 21.04.2010), minorenne;
rilevato, altresì, che con decreto n.732/2022 del 02.03.2022, il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al verbale di separazione personale dei coniugi;
visto il deposito regolare di note scritte in sostituzione dell'udienza fissata per il 21.02.2025, con cui le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, insistendo nella domanda di divorzio alle pagina 1 di 4 condizioni di cui al ricorso congiunto;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (01.02.2022) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la L. 54/2006; visto il parere favorevole del PM
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
IZ TT (nato a [...], il [...])
e
IZ NI (nata a [...], il [...])
Unitisi in matrimonio a Sant'Agata Bolognese (BO) in data 29.08.1998 – atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 12, Parte II, Serie A, anno 1998;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza dà atto e dispone che la casa coniugale, debitamente arredata, con annesso garage, identificata al NCEU del Comune di Sant'Agata Bolognese, via Don G. Dossetti n. 07, foglio 23, particella 583 sub. 02, cat. A/7 (abitazione) e sub. 01, cat. C/6 (garage) è assegnata alla signora NI ZZ, che vi risiederà unitamente ai figli;
dà atto e dispone l'affidamento del figlio minore OM ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre.
La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione saranno assunte dai coniugi di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del ragazzo
I coniugi provvederanno in modo paritario al mantenimento ed alla cura di OM nonché di OF, maggiorenne ma non autosufficiente, ed assicureranno agli stessi di vivere in un ambiente sereno nel preminente interesse del loro armonioso sviluppo psichico e fisico. dà atto e dispone che il padre, anche in considerazione dell'età del figlio minorenne, potrà vederlo quando vorrà, nel rispetto delle volontà del ragazzo e dei suoi impegni scolastici e parascolastici. A livello puramente indicativo, il signor TT ZZ trascorrerà con il figlio:
a) un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato, dall'uscita di scuola, fino alle ore 21.30 della domenica;
b) due pomeriggi alla settimana, di regola il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 sino alle ore
22.30;
c) sette giorni nel periodo Natalizio in modo tale da avere cura di fare trascorrere di anno in anno alternativamente il Natale ed il Capodanno con ciascun genitore (dal 24 dicembre sino al 30
pagina 2 di 4 dicembre oppure dal 31 dicembre sino al 6 gennaio);
d) per 3 giorni durante le festività pasquali, alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e AS (indicativamente dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e dal giorno di
AS al mercoledì successivo);
e) per 15 giorni (in settimane anche non consecutive) durante le vacanze estive, concordando quest'ultimo periodo con la signora NI ZZ entro il 30 maggio di ogni anno tenendo conto delle reciproche disponibilità di ferie;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari al padre e negli altri anni alla madre;
per ogni eventualità (malattia, infortunio, viaggio turistico e quant'altro) in cui ad un genitore sia di fatto impossibile esercitare i diritti e le facoltà connesse all'affidamento, sarà l'altro genitore ad occuparsene;
dà atto e dispone che il signor TT ZZ verserà per 12 mesi all'anno alla signora NI ZZ, entro il giorno 15 di ogni mese, per concorso nel mantenimento dei figli, finché conviventi con la madre ed economicamente non autosufficienti, € 500,00 (cinquecento/00) complessivi (€ 250,00 per figlio). Somma soggetta a rivalutazione;
dà atto che le parti concordano che l'assegno unico relativo a OM spetti esclusivamente alla madre, signora NI ZZ;
dà atto e dispone che ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% ciascuno – sostenendo in proprio il costo e/o rimborsando detta quota all'altro genitore che abbia eseguito l'esborso, previa esibizione della relativa documentazione – le spese straordinarie inerenti i figli, per le quali si richiama il protocollo del Tribunale di Bologna
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti stabiliscono che ognuno di loro si accollerà le spese delle rispettive vacanze con i figli;
dà atto che ciascun coniuge continuerà a pagare al 50 % le rate del mutuo ed ogni correlata spesa;
dà atto che le parti stabiliscono che il cane di proprietà del signor TT ZZ continuerà a rimanere presso la casa coniugale di Sant'Agata Bolognese, via Don Dossetti n. 07, e che tutte le spese relative al suo mantenimento (a titolo esemplificativo: cibo, veterinario, assicurazione) saranno suddivise nella misura del 50 % ciascuno;
dà atto che le parti danno atto di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di aver diviso i beni comuni e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13927/2024 promossa da:
DA IZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI C.F._1
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO TTTTI 154 40014 CREVALCORE presso il difensore avv. MARTELLACCI DANIELE
e
TT IZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI C.F._2
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO TTTTI 154 40014 CREVALCORE presso il difensore avv. MARTELLACCI DANIELE
ATTORE/I
P.M. INTERVENUT
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata con ricorso in data 12.11.2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Sant'Agata Bolognese (BO) in data 29.08.1998 – atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 12, Parte II, Serie A, anno 1998; rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: OF (nata a [...], FE, il 30.05.2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e OM (nato a [...], FE, il 21.04.2010), minorenne;
rilevato, altresì, che con decreto n.732/2022 del 02.03.2022, il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al verbale di separazione personale dei coniugi;
visto il deposito regolare di note scritte in sostituzione dell'udienza fissata per il 21.02.2025, con cui le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, insistendo nella domanda di divorzio alle pagina 1 di 4 condizioni di cui al ricorso congiunto;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (01.02.2022) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la L. 54/2006; visto il parere favorevole del PM
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
IZ TT (nato a [...], il [...])
e
IZ NI (nata a [...], il [...])
Unitisi in matrimonio a Sant'Agata Bolognese (BO) in data 29.08.1998 – atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 12, Parte II, Serie A, anno 1998;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza dà atto e dispone che la casa coniugale, debitamente arredata, con annesso garage, identificata al NCEU del Comune di Sant'Agata Bolognese, via Don G. Dossetti n. 07, foglio 23, particella 583 sub. 02, cat. A/7 (abitazione) e sub. 01, cat. C/6 (garage) è assegnata alla signora NI ZZ, che vi risiederà unitamente ai figli;
dà atto e dispone l'affidamento del figlio minore OM ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre.
La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione saranno assunte dai coniugi di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del ragazzo
I coniugi provvederanno in modo paritario al mantenimento ed alla cura di OM nonché di OF, maggiorenne ma non autosufficiente, ed assicureranno agli stessi di vivere in un ambiente sereno nel preminente interesse del loro armonioso sviluppo psichico e fisico. dà atto e dispone che il padre, anche in considerazione dell'età del figlio minorenne, potrà vederlo quando vorrà, nel rispetto delle volontà del ragazzo e dei suoi impegni scolastici e parascolastici. A livello puramente indicativo, il signor TT ZZ trascorrerà con il figlio:
a) un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato, dall'uscita di scuola, fino alle ore 21.30 della domenica;
b) due pomeriggi alla settimana, di regola il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 sino alle ore
22.30;
c) sette giorni nel periodo Natalizio in modo tale da avere cura di fare trascorrere di anno in anno alternativamente il Natale ed il Capodanno con ciascun genitore (dal 24 dicembre sino al 30
pagina 2 di 4 dicembre oppure dal 31 dicembre sino al 6 gennaio);
d) per 3 giorni durante le festività pasquali, alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e AS (indicativamente dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e dal giorno di
AS al mercoledì successivo);
e) per 15 giorni (in settimane anche non consecutive) durante le vacanze estive, concordando quest'ultimo periodo con la signora NI ZZ entro il 30 maggio di ogni anno tenendo conto delle reciproche disponibilità di ferie;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari al padre e negli altri anni alla madre;
per ogni eventualità (malattia, infortunio, viaggio turistico e quant'altro) in cui ad un genitore sia di fatto impossibile esercitare i diritti e le facoltà connesse all'affidamento, sarà l'altro genitore ad occuparsene;
dà atto e dispone che il signor TT ZZ verserà per 12 mesi all'anno alla signora NI ZZ, entro il giorno 15 di ogni mese, per concorso nel mantenimento dei figli, finché conviventi con la madre ed economicamente non autosufficienti, € 500,00 (cinquecento/00) complessivi (€ 250,00 per figlio). Somma soggetta a rivalutazione;
dà atto che le parti concordano che l'assegno unico relativo a OM spetti esclusivamente alla madre, signora NI ZZ;
dà atto e dispone che ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% ciascuno – sostenendo in proprio il costo e/o rimborsando detta quota all'altro genitore che abbia eseguito l'esborso, previa esibizione della relativa documentazione – le spese straordinarie inerenti i figli, per le quali si richiama il protocollo del Tribunale di Bologna
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti stabiliscono che ognuno di loro si accollerà le spese delle rispettive vacanze con i figli;
dà atto che ciascun coniuge continuerà a pagare al 50 % le rate del mutuo ed ogni correlata spesa;
dà atto che le parti stabiliscono che il cane di proprietà del signor TT ZZ continuerà a rimanere presso la casa coniugale di Sant'Agata Bolognese, via Don Dossetti n. 07, e che tutte le spese relative al suo mantenimento (a titolo esemplificativo: cibo, veterinario, assicurazione) saranno suddivise nella misura del 50 % ciascuno;
dà atto che le parti danno atto di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di aver diviso i beni comuni e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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