Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1641/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
17/04/1949, residente in [...]1, 306 16030 ZOAGLI ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alessio Solinas del Foro di Torino (C.F. ,), che lo rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti e
C.F. Parte_2
, nata in [...], il [...], residente in C.F._3
SS 1, 306 16030 ZOAGLI ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BACIGALUPO SIMONA (C.F.
, che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._4 atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Las Vegas ( Stati Uniti
d'America ) il 25/07/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Torino, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“la casa adibita a residenza coniugale sita in Zoagli (GE), SS 1 n. 306 rimarrà nella disponibilità del sig. in quanto esclusivo proprietario Parte_1 dell'immobile; la sig.ra ha provveduto a lasciare Parte_2 definitivamente la casa coniugale e ad avviare apposito procedimento amministrativo di aggiornamento di residenza anagrafica;
il sig. ha versato alla sig.ra Parte_1 Parte_2
l'importo una tantum di 15.000,00 Euro;
i coniugi riconoscono espressamente che ogni questione patrimoniale tra loro è da intendersi risolta e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione e ritenendo interamente satisfattive le condizioni concordate.
i coniugi concordano che le spese di lite sono compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
Il sig. ” Parte_3
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2019, Numero 633, Parte
II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Presidente est.
3 Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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