CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 854/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23.11.2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
DO ZA che lo rappresenta e difende con l'avv. Diana Cecilia
Rampon per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Alessandro CP_1
NI e ON ZZ che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 222/22 del Tribunale di Vicenza Corte d'Appello di Venezia
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo
Causa trattata all'udienza del 23.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “- per i motivi tutti di cui in premessa rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso accertarsi che il signor è creditore, nei confronti di Parte_1 CP_1
con sede a Tribano (PD) in viale Francia n. 15 dell'importo di
[...]
euro 19.732,64 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo e per l'effetto condannarsi la predetta società al pagamento a favore del signor dell'importo di euro 19.732,64, Parte_1
ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
- in ogni caso, altresì, rigettare le domande riconvenzionali ex adverso proposte;
- accertarsi e dichiararsi che nessuna domanda è stata formulata da alcuna delle parti nel presente giudizio in merito al diritto dell'agente alle provvigioni indirette maturate nella provincia di Ferrara, e per
l'effetto annullarsi e/o dichiararsi priva di effetto la sentenza di primo grado, nella parte in cui accerta l'inesistenza del predetto diritto;
-
Condannare al pagamento in favore dell'Appellante delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse a favore delle scriventi procuratrici anticipatarie”
Conclusioni per parte appellata: “1) rigettare integralmente l'appello di 2) in subordine, in caso di accoglimento della Parte_1
riduzione delle mensilità di preavviso, condannare Parte_1
a restituire la somma di euro 22.599,06 quale somma
[...]
ottenuta a seguito del pignoramento presso terzi derivante dall'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 440/2020 del Tribunale di
Vicenza ed euro 4.933,15 per indennità sostitutiva del preavviso,
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
somme dalle quali detrarre 992,53 spettanti per saldo provvigioni di giugno 2019, il tutto oltre interessi legali al tasso ex art. 1284 c.c. comma 1 dal dovuto alla domanda giudiziale ed al tasso ex art. 1284
c.c. comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo. 3) con vittoria di spese e compensi per il grado di appello”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23.11.2022 Parte_1
– ex agente di commercio della società Be. – ha
[...] Pt_2
impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Vicenza, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto (avente ad oggetto il credito vantato a titolo di corrispettivo per patto di non concorrenza), ha accertato la violazione del patto da parte dell'agente, con conseguente non debenza del corrispettivo azionato in via monitoria, ha accolto la domanda riconvenzionale della società diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso
(concesso dall'agente per un solo mese rispetto ai cinque ritenuti dovuti), ha riconosciuto in favore dell'agente la debenza di Euro
992,53 a titolo di provvigioni maturate e non versate e, infine, rigettato la domanda di restituzione di somme trattenute da clienti che era stata avanzata dalla società.
Il Giudice di prime cure ha affermato che l'opposto era un agente monomandatario e che avrebbe dovuto riconoscere un preavviso pari a
5 mensilità, così come previsto dall'AEC Induistria per le ipotesi di agente monomandatario. Inoltre, all'esito dell'istruttoria orale ha ritenuto provata l'attività concorrenziale svolta in favore della ditta
“La Valle dell'Eden” nella zona interdetta e nel periodo di efficacia del vincolo post-contrattuale. era, invece, la debenza delle CP_2
provvigioni maturate e non corrisposte, riconosciuta anche dalla
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
società, mentre era rimasta sfornita di prova l'asserita indebita trattenuta di somme versate da alcuni clienti.
Il propone appello sulla base di quattro motivi: Parte_1
a) Con il primo censura la sentenza per aver ritenuto l'opposto un agente monomandatario quanto, invece, la lettura del contratto stipulato lasciava impregiudicata la possibilità di avere altri mandati in zone diverse o anche nella stessa zona assegnata ma in relazione a prodotti diversi da quelli commercializzati da
Be. Conseguentemente, l'indennità di mancato Pt_2
preavviso, laddove non si ritenesse provata l'iniziativa unilaterale dell'azienda di interrompere il rapporto, avrebbe dovuto essere determinata in tre mensilità, in coerenza con quanto previsto per l'ipotesi di agente plurimandatario, tenendo poi conto nella liquidazione che una mensilità di preavviso era stata concessa;
b) Con il secondo motivo lamenta l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie per aver ritenuto provata la violazione del patto di non concorrenza. Sostiene l'inattendibilità dei testi di controparte, uno dei quali aveva anche ammesso di aver letto i capitoli di prova, e rileva come, in ogni caso, non fosse emersa prova di attività di tentata vendita. L'eventuale attività svolta nella zona interdetta poteva essere ricondotta alla mera consegna di alcuni prodotti in precedenza ordinati da alcuni clienti della ditta La Valle dell'Eden.
c) Con il terzo motivo argomenta in merito ad un vizio di ultra petizione della sentenza che, in motivazione, ha affermato la non debenza di provvigioni indirette per la zona di Ferrara, quando, invece, l'oggetto di causa non comprendeva tale rivendicazione. Tale statuizione, una volta passata in giudicato,
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
costituirebbe condizione ostativa alla proposizione di un'apposita domanda in tal senso e, pertanto, chiede che venga dichiarata priva di effetto;
d) Con il quarto motivo censura la sentenza per aver liquidato le spese di lite in misura eccessiva, superiore ai valori medi di scaglione, senza alcuna giustificazione.
Si è costituita in giudizio la società originaria opponente sostenendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio (uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore), la celebrazione della prima udienza e un ulteriore rinvio per verificare la possibilità di trovare una soluzione conciliativa, è stata discussa e decisa all'udienza del 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è fondato.
1.1 – Il contratto di agenzia non prevedeva un obbligo di esclusiva dell'agente in favore della mandante. Si legge all'art. 2: “
2.1. L'agente deve esplicare la sua attività nella seguente zona Ferrara e Provincia
e nella stessa zona si impegna a non rappresentare, vendere, né distribuire in proprio e/o nell'interesse di terzi prodotti in concorrenza con quelli del preponente o comunque riconducibili allo stesso comparto merceologico.
2.2. Il preponente, per converso, si impegna a non nominare altri agenti nella zona indicata nel precedente punto 2.1, ferma restando la sua facoltà di vendere direttamente in zona i prodotti contrattuali”. Se ne ricava l'unico obbligo contrattuale a non svolgere attività in concorrenza per conto di altri preponenti, riferibile allo stesso settore merceologico, limitatamente alla zona assegnata. L'agente, pertanto, rimaneva libero
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
di acquisire altri mandati, con l'unica limitazione data dal fatto che limitatamente alla zona assegnata non avrebbero potuto avere ad oggetto la promozione di prodotti di aziende concorrenti. Al di fuori della zona di competenza, invece, avrebbe potuto acquisire anche mandati da parte di aziende concorrenti. Non essendo, pertanto, rinvenibile un obbligo contrattuale ad esercitare l'attività agenziale per un solo preponente, il doveva considerarsi, ai fini della Parte_1
quantificazione dell'indennità di mancato preavviso, al pari di un agente plurimandatario. L'AEC industria, infatti, dispone all'art. 9
(doc. 10 opposto primo grado) che “In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto”.
Sul punto giova precisare che: a) la statuizione di primo grado non risulta impugnata nella parte in cui afferma l'applicabilità dell'AEC
Industria; b) deve confermarsi la statuizione di primo grado nella parte in cui ha escluso che il recesso sia avvenuto ad iniziativa della mandante. La decisione sul punto del giudice di prime cure non è stata oggetto di uno specifico motivo di censura e, in ogni caso, si deve rilevare come la tesi del secondo cui il sig. avrebbe Parte_1 CP_3
“rinunciato” al preavviso è rimasta totalmente indimostrata (quanto dichiarato dal in sede di interrogatorio libero in primo grado non CP_3
rappresenta un'ammissione di rinuncia al preavviso;
parte appellante non ha neppure censurato la sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di capitoli di prova che avrebbero potuto supportare la tesi della rinuncia al preavviso;
il doc. 4 della società prodotto in primo grado dimostra che il ha comunicato il proprio Parte_1
recesso dal contratto concedendo un solo mese di preavviso).
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.2 - Tenuto conto che i conteggi relativi alla quantificazione delle mensilità di preavviso sono pacifici tra le parti ed è altrettanto pacifico che il ha concesso un solo mese di preavviso (in luogo dei Parte_1
tre dovuti), l'appellante deve essere condannato al pagamento in favore dell'appellata della minor somma di Euro 4.933,15 (pari a due mesi di mancato preavviso), in luogo di Euro 9.866,31 (corrispondenti a quattro mesi di mancato preavviso).
2 – Il secondo motivo d'appello è infondato.
2.1 – L'istruttoria orale, così come statuito in primo grado, ha dimostrato la violazione da parte del del patto di non Parte_1
concorrenza. La teste impiegata commerciale che ha Tes_1
dichiarato di relazionarsi con clienti e venditori, ha affermato: “posso confermare di aver visto il effettuare tale promozione Parte_1
presso , quanto ai clienti di , Parte_3 Parte_4 Tes_2
Cristina il Sole da loro mi è stato riferito dai titolari, nulla so degli altri”. Tale deposizione, in risposta al cap. 4 della società (“Vero che, quantomeno mercoledì 16 settembre 2020, il sig. è stato Parte_1
visto svolgere la propria attività lavorativa di promozione della vendita di prodotti lattiero-caseari presso i seguenti punti vendita:
Controparte_4 Controparte_5
, , tutti a
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8
AC (Fe) e presso i punti vendita di e CP_9 CP_10
a Goro (Fe)”) conferma lo svolgimento di attività
[...]
concorrenziale nella zona di Ferrara (cioè la zona originariamente assegnata all'agente e a cui si riferiva anche il patto di non concorrenza mediante il richiamo all'art. 2, riferito alla zona di assegnazione, contenuto nell'art. 20 dedicato al patto di non concorrenza). La teste ha dichiarato di aver visto l'agente intento nell'attività di promozione della vendita presso il cliente . Parte_3
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ha poi riferito di aver appreso da altri clienti della Provincia di Ferrara
l'attività concorrenziale svolta dal Analogamente, con Parte_1
riferimento alla Provincia di Rovigo, presso cui l'agente aveva pacificamente operato all'esito del cambio di zona (la modifica della zona assegnata è stata ammessa e confermata dalle parti anche in sede di interrogatorio libero) la medesima teste ha dichiarato “mi è stato riferito da e dal marito di che il Testimone_3 CP_11
ha svolto attività di vendita presso il mercato di Adria il Parte_1
sabato; nulla so degli altri punti vendita”.
Anche il teste , in risposta al cap. 5, ha confermato la Tes_4
presenza del ricorrente al mercato di Adria, una volta anche accompagnato dal responsabile della concorrente La Valle dell'Eden:
“preciso di aver visto il ricorrente un paio di volte al mercato rionale di Adria al sabato, una delle quali con il responsabile di zona della
AS, non ricordo gli altri punti vendita”. La difesa dell'appellante sostiene che il teste in parola avrebbe dichiarato di aver avuto modo di leggere (verosimilmente prima dell'udienza) il testo dei capitoli di prova. Tale circostanza non si rinviene nel verbale d'udienza ma risulta il rilievo del difensore dell'agente con cui è stato evidenziato che “il teste alla domanda del Giudice relativa alla conoscenza dei fatti ha risposto ai capitoli di prova”. Tale circostanza non dimostra che si sia in presenza di una testimonianza mendace o inattendibile.
La teste AS, legale rappresentante di La Valle dell'Eden, ha negato lo svolgimento di attività concorrenziale del nelle Parte_1
zone di Ferrara e Rovigo ma ha precisato che “che le zone di vendita ed i clienti citati erano e sono di competenza di altro agente, Per_1
ed era quindi sprovvisto di autorizzazione. ADR nel
[...]
settembre 2020 l'agente indicato era operativo non sono in grado di
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
attestare eventuali assenze”. Si ricava che l'affermazione della teste si fonda principalmente sul fatto che le zone in parola erano assegnate ad altro agente e che, conseguentemente, il non era Parte_1
autorizzato a operare all'interno di esse.
Significativa, da ultimo, risulta la testimonianza proprio dell'agente
, cui aveva fatto riferimento la teste AS, quale agente Per_1
di La Valle dell'Eden cui erano assegnate le zone di Ferrara e Rovigo.
Tale teste ha, infatti, dichiarato: “4) non posso precisare la data, ma confermo che i nominativi indicati in capitolo sono tutti miei clienti e che il mi ha affiancato in più occasioni per prendere Parte_1
conoscenza del giro e delle sue modalità. 5) mi riporto a quanto sopra dichiarato precisando però che non è mio cliente. Persona_2
ADR preciso che in settembre 2020 sono andato in ferie e al posto mio ha fatto il giro . Tale ultima affermazione riscontra la Parte_1
dichiarazione de relato della teste in quanto il ha Tes_1 Per_1
confermato che a settembre 2020 (quando era vigente il vincolo del patto di non concorrenza) il l'ha sostituito nel giro che lui Parte_1
avrebbe dovuto svolgere che, necessariamente, non poteva che svolgersi nelle zone di Ferrara e Rovigo a lui assegnate. Trattandosi di un giro in sostituzione di un agente (la cui funzione precipua è quella di promuovere le vendite), risulta inverosimile la prospettazione di parte appellante secondo cui il si sarebbe limitato ad Parte_1
eseguire delle consegne di merce già ordinata.
In relazione alla testimonianza de relato della teste giova Tes_1
rilevare che, a differenza dei testi “de relato actoris”, “i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. sez. I, n. 4530 del 20/02/2025; Cass.
n. 569 del 15/01/2015). Nel caso di specie, come già rilevato, la testimonianza del fornisce riscontro a quella de relato della Per_1
teste che, ad ogni modo, ha riferito anche una conoscenza Tes_1
diretta dello svolgimento di attività promozionale in concorrenza da parte del nella Provincia di Ferrara, presso il cliente Parte_1
Di contro, la dichiarazione della teste AS appare Parte_3
fondata prevalentemente sul dato formale dell'assegnazione delle zone di Ferrara e Rovigo ad altro agente, il quale, tuttavia, ha dichiarato di essere stato sostituito nell'effettuazione del proprio giro (di visite ai clienti) proprio dal nel settembre 2020. Parte_1
La sentenza di primo grado lascia intendere che le zone coperte dal patto di non concorrenza fossero sia quella originaria di Ferrara, sia quella di Rovigo, successivamente assegnata in sostituzione quella di
Ferrara. In questo senso il richiamo alle testimonianze riferite all'attività del in entrambe le zone a sostegno della Parte_1
violazione del patto di non concorrenza. Sul punto la difesa dell'appellante non muove specifiche censure ma, ad ogni modo, quand'anche si volesse considerare esclusivamente la zona di Ferrara
(l'unica assegnata in forma scritta, visto che la successiva modifica ha operato in via di fatto senza essere formalizzata con apposita modifica contrattuale per iscritto), gli elementi istruttori raccolti consentono di ritenere comunque violato il patto.
Ne deriva la non debenza del corrispettivo per il patto di non concorrenza attesa la sua violazione e la conseguente conferma della statuizione di primo grado in merito alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna del alla restituzione di quanto Parte_1
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
percepito a seguito del pignoramento presso terzi (primi due punti del dispositivo)
3 – Il terzo motivo d'appello è fondato nella parte in cui rileva l'ultrapetizione della sentenza gravata. In effetti l'oggetto del giudizio
– come ammesso anche dalla difesa dell'appellata – non involgeva la richiesta di provvigioni indirette e, conseguentemente, risulta extra petita l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza secondo cui “non possono invece essergli riconosciute le provvigioni indirette per la zona di Ferrara, avendo l'opposto acconsentito al cambio di zona a suo vantaggio”. In relazione ai casi di pronuncia extra petita la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudice
d'appello, il quale accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” (Cass. sez. II, n. 12570 del 10/05/2019). Va, quindi, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado laddove ha negato l'eventuale spettanza in favore del di provvigioni Parte_1
indirette per la zona di Ferrara;
questione estranea alle domande oggetto di causa.
4 – Il quarto motivo sulle spese risulta assorbito atteso che la riforma parziale della sentenza di primo grado, giustifica una rinnovata valutazione delle spese anche per il giudizio di primo grado.
5 – Atteso l'esito complessivo della vicenda giudiziaria e la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi – sulla base di valori minimi rispetto al valore di causa, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate – possono essere compensate per un terzo e poste a carico del per i due terzi Parte_1
residui attesa la sua prevalente soccombenza (con specifico
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
riferimento alla non debenza del corrispettivo per il patto di non concorrenza oggetto dell'originario ricorso monitorio). Il valore di causa va individuato all'interno dello scaglione tra 26.000 e 52.000
Euro in ragione delle somme complessivamente in contestazione
(comprensive di quelle ulteriori rispetto alla somma oggetto dell'originario ricorso monitorio).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina in Euro 4.933,15 l'importo capitale oggetto di statuizione di condanna a carico di
, a titolo di indennità di mancato Parte_1
preavviso;
− Dichiara la nullità della sentenza per ultrapetizione nella parte in cui nega l'eventuale spettanza in favore di parte appellante di provvigioni indirette per la zona di Ferrara;
− Rigetta per il resto l'appello;
− Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna al pagamento in Parte_1
favore della società appellata dei due terzi residui che si liquidano in Euro 3.086 per il primo grado ed Euro 2.316 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 23.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LI IO UC SS
~ 12 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23.11.2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
DO ZA che lo rappresenta e difende con l'avv. Diana Cecilia
Rampon per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Alessandro CP_1
NI e ON ZZ che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 222/22 del Tribunale di Vicenza Corte d'Appello di Venezia
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo
Causa trattata all'udienza del 23.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “- per i motivi tutti di cui in premessa rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso accertarsi che il signor è creditore, nei confronti di Parte_1 CP_1
con sede a Tribano (PD) in viale Francia n. 15 dell'importo di
[...]
euro 19.732,64 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo e per l'effetto condannarsi la predetta società al pagamento a favore del signor dell'importo di euro 19.732,64, Parte_1
ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
- in ogni caso, altresì, rigettare le domande riconvenzionali ex adverso proposte;
- accertarsi e dichiararsi che nessuna domanda è stata formulata da alcuna delle parti nel presente giudizio in merito al diritto dell'agente alle provvigioni indirette maturate nella provincia di Ferrara, e per
l'effetto annullarsi e/o dichiararsi priva di effetto la sentenza di primo grado, nella parte in cui accerta l'inesistenza del predetto diritto;
-
Condannare al pagamento in favore dell'Appellante delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse a favore delle scriventi procuratrici anticipatarie”
Conclusioni per parte appellata: “1) rigettare integralmente l'appello di 2) in subordine, in caso di accoglimento della Parte_1
riduzione delle mensilità di preavviso, condannare Parte_1
a restituire la somma di euro 22.599,06 quale somma
[...]
ottenuta a seguito del pignoramento presso terzi derivante dall'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 440/2020 del Tribunale di
Vicenza ed euro 4.933,15 per indennità sostitutiva del preavviso,
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
somme dalle quali detrarre 992,53 spettanti per saldo provvigioni di giugno 2019, il tutto oltre interessi legali al tasso ex art. 1284 c.c. comma 1 dal dovuto alla domanda giudiziale ed al tasso ex art. 1284
c.c. comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo. 3) con vittoria di spese e compensi per il grado di appello”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23.11.2022 Parte_1
– ex agente di commercio della società Be. – ha
[...] Pt_2
impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Vicenza, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto (avente ad oggetto il credito vantato a titolo di corrispettivo per patto di non concorrenza), ha accertato la violazione del patto da parte dell'agente, con conseguente non debenza del corrispettivo azionato in via monitoria, ha accolto la domanda riconvenzionale della società diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso
(concesso dall'agente per un solo mese rispetto ai cinque ritenuti dovuti), ha riconosciuto in favore dell'agente la debenza di Euro
992,53 a titolo di provvigioni maturate e non versate e, infine, rigettato la domanda di restituzione di somme trattenute da clienti che era stata avanzata dalla società.
Il Giudice di prime cure ha affermato che l'opposto era un agente monomandatario e che avrebbe dovuto riconoscere un preavviso pari a
5 mensilità, così come previsto dall'AEC Induistria per le ipotesi di agente monomandatario. Inoltre, all'esito dell'istruttoria orale ha ritenuto provata l'attività concorrenziale svolta in favore della ditta
“La Valle dell'Eden” nella zona interdetta e nel periodo di efficacia del vincolo post-contrattuale. era, invece, la debenza delle CP_2
provvigioni maturate e non corrisposte, riconosciuta anche dalla
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
società, mentre era rimasta sfornita di prova l'asserita indebita trattenuta di somme versate da alcuni clienti.
Il propone appello sulla base di quattro motivi: Parte_1
a) Con il primo censura la sentenza per aver ritenuto l'opposto un agente monomandatario quanto, invece, la lettura del contratto stipulato lasciava impregiudicata la possibilità di avere altri mandati in zone diverse o anche nella stessa zona assegnata ma in relazione a prodotti diversi da quelli commercializzati da
Be. Conseguentemente, l'indennità di mancato Pt_2
preavviso, laddove non si ritenesse provata l'iniziativa unilaterale dell'azienda di interrompere il rapporto, avrebbe dovuto essere determinata in tre mensilità, in coerenza con quanto previsto per l'ipotesi di agente plurimandatario, tenendo poi conto nella liquidazione che una mensilità di preavviso era stata concessa;
b) Con il secondo motivo lamenta l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie per aver ritenuto provata la violazione del patto di non concorrenza. Sostiene l'inattendibilità dei testi di controparte, uno dei quali aveva anche ammesso di aver letto i capitoli di prova, e rileva come, in ogni caso, non fosse emersa prova di attività di tentata vendita. L'eventuale attività svolta nella zona interdetta poteva essere ricondotta alla mera consegna di alcuni prodotti in precedenza ordinati da alcuni clienti della ditta La Valle dell'Eden.
c) Con il terzo motivo argomenta in merito ad un vizio di ultra petizione della sentenza che, in motivazione, ha affermato la non debenza di provvigioni indirette per la zona di Ferrara, quando, invece, l'oggetto di causa non comprendeva tale rivendicazione. Tale statuizione, una volta passata in giudicato,
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
costituirebbe condizione ostativa alla proposizione di un'apposita domanda in tal senso e, pertanto, chiede che venga dichiarata priva di effetto;
d) Con il quarto motivo censura la sentenza per aver liquidato le spese di lite in misura eccessiva, superiore ai valori medi di scaglione, senza alcuna giustificazione.
Si è costituita in giudizio la società originaria opponente sostenendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio (uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore), la celebrazione della prima udienza e un ulteriore rinvio per verificare la possibilità di trovare una soluzione conciliativa, è stata discussa e decisa all'udienza del 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è fondato.
1.1 – Il contratto di agenzia non prevedeva un obbligo di esclusiva dell'agente in favore della mandante. Si legge all'art. 2: “
2.1. L'agente deve esplicare la sua attività nella seguente zona Ferrara e Provincia
e nella stessa zona si impegna a non rappresentare, vendere, né distribuire in proprio e/o nell'interesse di terzi prodotti in concorrenza con quelli del preponente o comunque riconducibili allo stesso comparto merceologico.
2.2. Il preponente, per converso, si impegna a non nominare altri agenti nella zona indicata nel precedente punto 2.1, ferma restando la sua facoltà di vendere direttamente in zona i prodotti contrattuali”. Se ne ricava l'unico obbligo contrattuale a non svolgere attività in concorrenza per conto di altri preponenti, riferibile allo stesso settore merceologico, limitatamente alla zona assegnata. L'agente, pertanto, rimaneva libero
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
di acquisire altri mandati, con l'unica limitazione data dal fatto che limitatamente alla zona assegnata non avrebbero potuto avere ad oggetto la promozione di prodotti di aziende concorrenti. Al di fuori della zona di competenza, invece, avrebbe potuto acquisire anche mandati da parte di aziende concorrenti. Non essendo, pertanto, rinvenibile un obbligo contrattuale ad esercitare l'attività agenziale per un solo preponente, il doveva considerarsi, ai fini della Parte_1
quantificazione dell'indennità di mancato preavviso, al pari di un agente plurimandatario. L'AEC industria, infatti, dispone all'art. 9
(doc. 10 opposto primo grado) che “In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto”.
Sul punto giova precisare che: a) la statuizione di primo grado non risulta impugnata nella parte in cui afferma l'applicabilità dell'AEC
Industria; b) deve confermarsi la statuizione di primo grado nella parte in cui ha escluso che il recesso sia avvenuto ad iniziativa della mandante. La decisione sul punto del giudice di prime cure non è stata oggetto di uno specifico motivo di censura e, in ogni caso, si deve rilevare come la tesi del secondo cui il sig. avrebbe Parte_1 CP_3
“rinunciato” al preavviso è rimasta totalmente indimostrata (quanto dichiarato dal in sede di interrogatorio libero in primo grado non CP_3
rappresenta un'ammissione di rinuncia al preavviso;
parte appellante non ha neppure censurato la sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di capitoli di prova che avrebbero potuto supportare la tesi della rinuncia al preavviso;
il doc. 4 della società prodotto in primo grado dimostra che il ha comunicato il proprio Parte_1
recesso dal contratto concedendo un solo mese di preavviso).
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.2 - Tenuto conto che i conteggi relativi alla quantificazione delle mensilità di preavviso sono pacifici tra le parti ed è altrettanto pacifico che il ha concesso un solo mese di preavviso (in luogo dei Parte_1
tre dovuti), l'appellante deve essere condannato al pagamento in favore dell'appellata della minor somma di Euro 4.933,15 (pari a due mesi di mancato preavviso), in luogo di Euro 9.866,31 (corrispondenti a quattro mesi di mancato preavviso).
2 – Il secondo motivo d'appello è infondato.
2.1 – L'istruttoria orale, così come statuito in primo grado, ha dimostrato la violazione da parte del del patto di non Parte_1
concorrenza. La teste impiegata commerciale che ha Tes_1
dichiarato di relazionarsi con clienti e venditori, ha affermato: “posso confermare di aver visto il effettuare tale promozione Parte_1
presso , quanto ai clienti di , Parte_3 Parte_4 Tes_2
Cristina il Sole da loro mi è stato riferito dai titolari, nulla so degli altri”. Tale deposizione, in risposta al cap. 4 della società (“Vero che, quantomeno mercoledì 16 settembre 2020, il sig. è stato Parte_1
visto svolgere la propria attività lavorativa di promozione della vendita di prodotti lattiero-caseari presso i seguenti punti vendita:
Controparte_4 Controparte_5
, , tutti a
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8
AC (Fe) e presso i punti vendita di e CP_9 CP_10
a Goro (Fe)”) conferma lo svolgimento di attività
[...]
concorrenziale nella zona di Ferrara (cioè la zona originariamente assegnata all'agente e a cui si riferiva anche il patto di non concorrenza mediante il richiamo all'art. 2, riferito alla zona di assegnazione, contenuto nell'art. 20 dedicato al patto di non concorrenza). La teste ha dichiarato di aver visto l'agente intento nell'attività di promozione della vendita presso il cliente . Parte_3
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ha poi riferito di aver appreso da altri clienti della Provincia di Ferrara
l'attività concorrenziale svolta dal Analogamente, con Parte_1
riferimento alla Provincia di Rovigo, presso cui l'agente aveva pacificamente operato all'esito del cambio di zona (la modifica della zona assegnata è stata ammessa e confermata dalle parti anche in sede di interrogatorio libero) la medesima teste ha dichiarato “mi è stato riferito da e dal marito di che il Testimone_3 CP_11
ha svolto attività di vendita presso il mercato di Adria il Parte_1
sabato; nulla so degli altri punti vendita”.
Anche il teste , in risposta al cap. 5, ha confermato la Tes_4
presenza del ricorrente al mercato di Adria, una volta anche accompagnato dal responsabile della concorrente La Valle dell'Eden:
“preciso di aver visto il ricorrente un paio di volte al mercato rionale di Adria al sabato, una delle quali con il responsabile di zona della
AS, non ricordo gli altri punti vendita”. La difesa dell'appellante sostiene che il teste in parola avrebbe dichiarato di aver avuto modo di leggere (verosimilmente prima dell'udienza) il testo dei capitoli di prova. Tale circostanza non si rinviene nel verbale d'udienza ma risulta il rilievo del difensore dell'agente con cui è stato evidenziato che “il teste alla domanda del Giudice relativa alla conoscenza dei fatti ha risposto ai capitoli di prova”. Tale circostanza non dimostra che si sia in presenza di una testimonianza mendace o inattendibile.
La teste AS, legale rappresentante di La Valle dell'Eden, ha negato lo svolgimento di attività concorrenziale del nelle Parte_1
zone di Ferrara e Rovigo ma ha precisato che “che le zone di vendita ed i clienti citati erano e sono di competenza di altro agente, Per_1
ed era quindi sprovvisto di autorizzazione. ADR nel
[...]
settembre 2020 l'agente indicato era operativo non sono in grado di
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
attestare eventuali assenze”. Si ricava che l'affermazione della teste si fonda principalmente sul fatto che le zone in parola erano assegnate ad altro agente e che, conseguentemente, il non era Parte_1
autorizzato a operare all'interno di esse.
Significativa, da ultimo, risulta la testimonianza proprio dell'agente
, cui aveva fatto riferimento la teste AS, quale agente Per_1
di La Valle dell'Eden cui erano assegnate le zone di Ferrara e Rovigo.
Tale teste ha, infatti, dichiarato: “4) non posso precisare la data, ma confermo che i nominativi indicati in capitolo sono tutti miei clienti e che il mi ha affiancato in più occasioni per prendere Parte_1
conoscenza del giro e delle sue modalità. 5) mi riporto a quanto sopra dichiarato precisando però che non è mio cliente. Persona_2
ADR preciso che in settembre 2020 sono andato in ferie e al posto mio ha fatto il giro . Tale ultima affermazione riscontra la Parte_1
dichiarazione de relato della teste in quanto il ha Tes_1 Per_1
confermato che a settembre 2020 (quando era vigente il vincolo del patto di non concorrenza) il l'ha sostituito nel giro che lui Parte_1
avrebbe dovuto svolgere che, necessariamente, non poteva che svolgersi nelle zone di Ferrara e Rovigo a lui assegnate. Trattandosi di un giro in sostituzione di un agente (la cui funzione precipua è quella di promuovere le vendite), risulta inverosimile la prospettazione di parte appellante secondo cui il si sarebbe limitato ad Parte_1
eseguire delle consegne di merce già ordinata.
In relazione alla testimonianza de relato della teste giova Tes_1
rilevare che, a differenza dei testi “de relato actoris”, “i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. sez. I, n. 4530 del 20/02/2025; Cass.
n. 569 del 15/01/2015). Nel caso di specie, come già rilevato, la testimonianza del fornisce riscontro a quella de relato della Per_1
teste che, ad ogni modo, ha riferito anche una conoscenza Tes_1
diretta dello svolgimento di attività promozionale in concorrenza da parte del nella Provincia di Ferrara, presso il cliente Parte_1
Di contro, la dichiarazione della teste AS appare Parte_3
fondata prevalentemente sul dato formale dell'assegnazione delle zone di Ferrara e Rovigo ad altro agente, il quale, tuttavia, ha dichiarato di essere stato sostituito nell'effettuazione del proprio giro (di visite ai clienti) proprio dal nel settembre 2020. Parte_1
La sentenza di primo grado lascia intendere che le zone coperte dal patto di non concorrenza fossero sia quella originaria di Ferrara, sia quella di Rovigo, successivamente assegnata in sostituzione quella di
Ferrara. In questo senso il richiamo alle testimonianze riferite all'attività del in entrambe le zone a sostegno della Parte_1
violazione del patto di non concorrenza. Sul punto la difesa dell'appellante non muove specifiche censure ma, ad ogni modo, quand'anche si volesse considerare esclusivamente la zona di Ferrara
(l'unica assegnata in forma scritta, visto che la successiva modifica ha operato in via di fatto senza essere formalizzata con apposita modifica contrattuale per iscritto), gli elementi istruttori raccolti consentono di ritenere comunque violato il patto.
Ne deriva la non debenza del corrispettivo per il patto di non concorrenza attesa la sua violazione e la conseguente conferma della statuizione di primo grado in merito alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna del alla restituzione di quanto Parte_1
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
percepito a seguito del pignoramento presso terzi (primi due punti del dispositivo)
3 – Il terzo motivo d'appello è fondato nella parte in cui rileva l'ultrapetizione della sentenza gravata. In effetti l'oggetto del giudizio
– come ammesso anche dalla difesa dell'appellata – non involgeva la richiesta di provvigioni indirette e, conseguentemente, risulta extra petita l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza secondo cui “non possono invece essergli riconosciute le provvigioni indirette per la zona di Ferrara, avendo l'opposto acconsentito al cambio di zona a suo vantaggio”. In relazione ai casi di pronuncia extra petita la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudice
d'appello, il quale accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” (Cass. sez. II, n. 12570 del 10/05/2019). Va, quindi, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado laddove ha negato l'eventuale spettanza in favore del di provvigioni Parte_1
indirette per la zona di Ferrara;
questione estranea alle domande oggetto di causa.
4 – Il quarto motivo sulle spese risulta assorbito atteso che la riforma parziale della sentenza di primo grado, giustifica una rinnovata valutazione delle spese anche per il giudizio di primo grado.
5 – Atteso l'esito complessivo della vicenda giudiziaria e la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi – sulla base di valori minimi rispetto al valore di causa, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate – possono essere compensate per un terzo e poste a carico del per i due terzi Parte_1
residui attesa la sua prevalente soccombenza (con specifico
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
riferimento alla non debenza del corrispettivo per il patto di non concorrenza oggetto dell'originario ricorso monitorio). Il valore di causa va individuato all'interno dello scaglione tra 26.000 e 52.000
Euro in ragione delle somme complessivamente in contestazione
(comprensive di quelle ulteriori rispetto alla somma oggetto dell'originario ricorso monitorio).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina in Euro 4.933,15 l'importo capitale oggetto di statuizione di condanna a carico di
, a titolo di indennità di mancato Parte_1
preavviso;
− Dichiara la nullità della sentenza per ultrapetizione nella parte in cui nega l'eventuale spettanza in favore di parte appellante di provvigioni indirette per la zona di Ferrara;
− Rigetta per il resto l'appello;
− Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna al pagamento in Parte_1
favore della società appellata dei due terzi residui che si liquidano in Euro 3.086 per il primo grado ed Euro 2.316 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 23.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LI IO UC SS
~ 12 ~