Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 06/02/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino AR, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 746/2019, pendente tra con sede legale in Montagnareale (ME) C.da Lenzi s.n., Part. I.V.A. , Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rapp.te pro tempore Sig. cod. fisc. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pirri;
CodiceFiscale_1
- opponente –
CONTRO
(GIA' Controparte_1 Controparte_2
, società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
[...] CP_2
con sede in Roma (RM), Viale Regina Margherita n. 125, p.i. in persona del suo P.IVA_2
Procuratore Speciale Dr. (C.F. ), in qualità di Legale Controparte_3 C.F._2
rappresentante di (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo CP_4 P.IVA_3
Longo;
- opposti –
Sono comparsi: l'avv. Andrea Pirri per parte opponente ed il dott. in sostituzione Controparte_5 dell'avv. Longo per parte opposta, i quai si riportano alle rispettive posizioni processuali, a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, in particolare nelle note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 103/2019 del 16/03/2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03.05.2019 la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 103/2019 emesso dal Tribunale di Patti il 16.03.2019 con cui era stato ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 11.303,92, per la fornitura di energia elettrica effettuata nell'immobile sito in Montagnareale in contrada Badiazza, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo e spese della fase monitoria.
eccepiva l'improcedibilità dell'azione monitoria per il mancato esperimento del tentativo Parte_1
obbligatorio di conciliazione così come previsto dalla delibera 209/2019/E/com del 5 maggio 2016;
l'inidoneità e l'insufficienza delle fatture commerciali ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo nonché l'eccessività e l'erroneità delle somme richieste dall'opposto, atteso che le fatture prodotte mancherebbero degli elementi idonei a renderle pienamente leggibili e trasparenti, impedendo un riscontro del consumo effettivo, e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione l'opposto contestava tutti gli assunti Controparte_1 dell'opponente e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del d.i., che in assenza dei requisiti di legge, non veniva concessa.
All'esito delle memorie ex art. 183, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per precisare le conclusioni e, in seguito, per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'odierna udienza, veniva decisa.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione da parte dell'opposto, atteso che, come previsto dalla normativa speciale in materia di fornitura di energia elettrica applicabile al caso de quo, è il cliente finale a dover dare avvio alla procedura di conciliazione, qualora si tratti di consumatore. Nella specie, l'opponente non riveste la superiore qualifica, trattandosi di persona giuridica e non persona fisica;
pertanto, la presente controversia non rientra tra quelle per cui è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Ne deriva il rigetto della relativa eccezione.
Passando al merito, giova innanzitutto ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore
è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n.
24815).
Inoltre, con riferimento alla legittimità del decreto ingiuntivo emesso su fatture la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che: "Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (Trib. Monza, sez. 2,
4.05.2016 n. 1222; conf. ex permultis: Cass. civ. sez. 2 del 10.10.2011 n. 20802; Cass. civ. sez. 6 dell'11.03.2011 n. 5915; Cass. civ. del 21.10.2010 n. 21599).
Quanto precede deve essere, naturalmente, coordinato con il principio di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). Orbene, chiarito che le fatture sono titolo idoneo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse nella sola fase monitoria, nella presente fase e nel caso di specie l'opponente seppur non ha contestato l'esistenza del rapporto di fornitura di energia elettrica ovvero l'effettiva prestazione del servizio, ha tuttavia eccepito che le fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo mancherebbero di una serie di voci, con conseguente impossibilità di accertare i consumi effettivi e, quindi, di verificare la correttezza del quantum.
Va preliminarmente rilevato che, con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Corte di legittimità ha con massime consolidate affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione (dei consumi o dei corrispettivi) esposti nella bolletta/fattura, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004, n. 10313,
Cass. civ. sez. 3 16.06.2011 n. 13193; Cass. civ. sez. 3 del 22.11.2016 n. 23699).
Ed ancora “in tema di somministrazione di energia elettrica, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, la bolletta è idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte del somministrato, mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore”. (cfr. Tribunale Milano sez. XI, 31/12/2019,
n.12038).
Ciò posto, com'è noto ed esplicitato anche dall'opposta, nell'ambito del funzionamento del mercato energetico e della fornitura di energia elettrica operano due diversi soggetti: il Distributore, che provvede alla misurazione dell'energia elettrica, e il fornitore (nella specie Controparte_1
che provvede alla fatturazione al cliente sulla base dei dati calcolati dal distributore
[...]
e comunicati al fornitore tramite flusso informatico. Pertanto, è certamente possibile risalire ai precisi dati di rilevazione, pur essendo questi nella disponibilità del solo distributore.
A fronte delle contestazioni specifiche dell'opponente, l'opposta non ha fornito ulteriore documentazione utile ai fini dell'onere probatorio sulla stessa incombente, in particolare, non ha dimostrato la congruità delle somme richieste in fattura mediante la prova dettagliata della modalità
e della effettività di misurazione e rilevamento dei consumi schedulati nelle fatture, onere che avrebbe potuto assolvere tramite il Distributore. Ne deriva che, in mancanza di prova a carico dell'opposta sul quantum di somministrazione dell'energia elettrica di cui si chiede il pagamento, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/14 e s.m.i. per le fasi svolte
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 746/2019 R.G, di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 103/2019 emesso dal Tribunale di Patti in data 16.3.2019, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 103/2019 emesso dal Tribunale di Patti in data 16.3.2019;
- Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente, Controparte_1 [...]
della somma di € 3.542,50 ( di cui € 145, 50 per spese esenti) oltre spese generali, IVA e CPA Pt_1
come per legge.
Così deciso in Patti, 06/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Elisabetta Artino AR