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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/10/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1616/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Pasqualina Putignano Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Lacerra e Massimo Inglese Controparte_1
-resistente-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendo: accertarsi che era proprietaria Parte_1 Controparte_1
esclusiva delle unità immobiliari poste nel fabbricato ubicato in Ginosa alla Contrada Galaso e censite in catasto al foglio n. 139 particella n. 131 sub 3 e sub 4 e della stradina di accesso dipartentesi dalla strada pubblica;
condannarsi il al rilascio di detti beni ed al risarcimento dei danni per l'abusiva CP_1
occupazione degli stessi, avvenuta sine titulo nonché alla chiusura di tutte le luci ed aperture con cui la particella n. 131 sub 2 dello stesso edificio era stata messa in comunicazione con quelle di sua proprietà.Si
costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo di Controparte_1
essere proprietario esclusivo degli immobili rivendicati dalla .In via riconvenzionale chiedeva Pt_1
1 accertarsi che per effetto di precedente sentenza esecutiva di contratto preliminare era diventato unico proprietario dell'intero edificio comprendente anche le unità immobiliari censite sub 3 e sub 4 della particella n. 131.In subordine chiedeva trasferirsi in suo favore i beni rivendicati dalla ricorrente in esecuzione specifica del contratto preliminare del 29/10/2003 a lui ceduto in data 1/1/2009; in ulteriore subordine chiedeva la condanna della ricorrente a restituirgli le maggiori somme versate in esecuzione del precedente preliminare.In rito le domande proposte dalla ricorrente sono procedibili essendo stato esperito procedimento di mediazione con esito negativo, come attesta il verbale prodotto unitamente al ricorso.In diritto, tutte le domande proposte dalla ricorrente sono da ritenersi infondate e vanno, quindi,
disattese.Deve ritenersi accertato che la era proprietaria dell'intero stabile e pertinente terreno Pt_1
posti in Ginosa alla Contrada Galaso, cespite composto da varie unità immobiliari censite in catasto, come accertato dal nominato CTU Geometra al foglio n. 139 particella n. 131 sub 2 (locale piano terra), Per_1
sub 3, (abitazione a piano terra), e sub 4 (abitazione in primo piano e mansarda), con annessi balconi e verande, nonché partita speciale 1 della particella n. 131, identificativa dell'intero terreno, di mq 6616, in parte occupato dall'edificio innanzi descritto.L'acquisto della proprietà dell'intero fabbricato e terreno a favore della risulta dall'atto pubblico in data 17/3/2003 e la sua qualità di proprietaria deve Pt_1
ritenersi implicitamente accertata, con effetto di giudicato (art. 2909 c.c.), anche a seguito della sentenza n. 1223/2017 del Tribunale di Taranto, divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità
dell'appello avverso la stessa proposto, pronunciata con sentenza n. 445/2019 della Corte di Appello di
Lecce sezione distaccata di Taranto.Infatti, la sentenza n. 1223/2017, nel trasferire al il compendio CP_1
immobiliare oggetto del contratto preliminare di vendita in data 29/10/2003, ha implicitamente riconosciuto alla la qualità di proprietaria dei beni promessi in vendita, trattandosi di presupposto Pt_1
di fatto e giuridico necessario per potersi ritenere il contratto preliminare produttivo di effetti giuridici obbligatori e potersi pronunciare la sentenza costitutiva prevista dall'art. 2932 c.c..La sentenza n.
1223/2027 ha effetto preclusivo di giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., anche relativamente alla individuazione dei beni promessi in vendita dalla al , e poi trasferiti in proprietà a Pt_1 CP_1
quest'ultimo in esecuzione del contratto preliminare del 29/10/2003 ed ai sensi dell'art. 2932 c.c..Per
individuare l'esatto contenuto della sentenza n. 1223/2017 occorre fornirne una interpretazione che non deve arrestarsi al solo esame del dispositivo ma deve scrutinarne anche la parte motivazionale, e comunque la parte maggiormente attendibile (in tal senso Cass. civ. n. 24867/2023), al fine di stabilire
2 quale sia l'esatta portata del dictum giurisdizionale, dovendo ricorrersi, in caso di ambiguità del contenuto,
anche alla valorizzazione di elementi extra testuali, purchè desumibili da atti e documenti ritualmente prodotti in giudizio (in tal senso Cass. civ. n. 10806/2020).La corretta e complessiva interpretazione della sentenza n. 1223/2017 Tribunale di Taranto, condotta anche con l'esame degli atti e documenti valorizzati dal Tribunale per giungere alla decisione finale, conduce a ritenere che la stessa abbia trasferito al CP_1
l'intero fabbricato da cielo a terra in Ginosa alla Contrada Galeso e pertinente terreno, anche di sedime.Il
primo elemento che milita per tale interpretazione della sentenza in esame è costituito dalla sua parte motivazionale.Alla pagina n. 1 della citata sentenza è, infatti, precisato che la domanda proposta dall'attore riguardava la istanza di trasferimento in suo favore dell'immobile posto in Ginosa Contrada Galeso indicato nel contratto preliminare del 29/10/2003.Il contratto del 29/10/2003, prodotto in giudizio dal in CP_1
allegato alla sua comparsa di costituzione, riguarda (rif. pagine nn. 1 e 2) ,la promessa di vendita di intero fabbricato, da terra a cielo, e pertinente terreno censiti in catasto ai sub nn. 2, 3 e 4 della particella n. 131
foglio n. 139 e del terreno censito al mappale speciale n. 1 particella n. 131.Il contratto preliminare contiene una dettagliata descrizione del fabbricato composto da locale a piano terra e piano interrato,
abitazione in piano terra, ed abitazioni al primo piano ed al piano mansardato con il pertinente terreno di mq. 6616.In coerenza con il contenuto del contratto preliminare di cui si chiede l'esecuzione, che ha ad oggetto intero fabbricato e pertinente terreno di proprietà della , la sentenza n. 1223/2017 , alla Pt_1
successiva pagina n. 3, chiarisce che il preliminare del 29/10/2003 riguarda la promessa di vendita di un fabbricato censito in catasto al foglio n. 139 particella n. 131, per il prezzo di euro 360.000,00.Dunque, la motivazione della sentenza n. 1223/2017 non contiene alcun riferimento a singole porzioni del fabbricato promesso in vendita, tanto che menziona l'intera particella n. 131 senza alcuna limitazione ad uno o più
subalterni, e lo descrive come un unicum.E nel solco di tale unitaria considerazione del fabbricato la sentenza n. 1223/2017 esamina i danni presenti nello stesso e riduce il corrispettivo pattuito, di euro
360,000,00 per l'intero compendio immobiliare, in proporzione al diminuito valore dell'intero fabbricato.Infatti, nell'esaminare la domanda di riduzione del prezzo, proposta in via riconvenzionale dal
, la sentenza aderisce alle conclusioni del CTU che, nella sua perizia di ufficio, prodotta in giudizio CP_1
dal resistente in allegato alla comparsa di risposta, determina il diminuito valore dell'intero fabbricato prendendo in considerazione non solo i danni arrecati alla unità immobiliare censita al sub 2 della particella n. 131 ma anche ma anche quelli arrecati alla unità immobiliare censita in catasto alla particella
3 n. 131 sub 3, che secondo la ricorrente sarebbe rimasta di sua proprietà.Dunque, anche la riduzione del prezzo viene operata nella sentenza n. 1223/2017, rispetto al corrispettivo dovuto per l'intero compendio immobiliare descritto nel contratto preliminare del 29/10/2003 e considerando una diminuzione di valore subita da varie parti del fabbricato, anche estranee alla particella n. 131 sub 2.Ed, infine, nell'accertare se vi è stato adempimento del contratto preliminare da parte del , la sentenza attesta l'avvenuto CP_1
versamento di importi che, considerata la riduzione del prezzo, sono ritenuti idonei ad estinguere il debito del promittente acquirente riferito alla promessa di acquisto dell'intero compendio immobiliare composto da fabbricato e terreno.Gli elementi fin qui evidenziati conducono a ritenere accertato che la sentenza n.
1223/2017 ha dato integrale esecuzione al contratto preliminare del 29/10//2003 trasferendo in favore del tutti i beni elencati in detto contratto e che la indicazione dell'immobile come particella n. 131 sub CP_1
2 è frutto di errore materiale indotto dallo stesso ricorrente nella individuazione dell'intero fabbricato.Dell'effettiva portata precettiva della sentenza n. 1223/2017, e del precedente contratto preliminare cui detta sentenza ha dato esecuzione, era consapevole la stessa che, anche dopo il Pt_1
passaggio in giudicato della stessa, per lunghi anni, non ha mai accampato pretese restitutorie o risarcitorie su singole parti del fabbricato, considerando, lei stessa, il precedente contenzioso riferito all'intero fabbricato e terreno precedentemente promessi in vendita.Rispetto alla interpretazione qui accolta del precedente giudicato non ha alcun effetto il diniego di correzione di errore materiale pronunciato dal Tribunale di Taranto su istanza del atteso che tale procedimento ha natura CP_1
meramente amministrativa, e non giurisdizionale, sia in caso di accoglimento che di rigetto dell'istanza (in tal senso Cass. civ. n. 28610/2019) e non può, quindi, in alcun modo incidere sull'assetto di interessi regolato dal provvedimento giurisdizionale di cui si chiede la correzione (in tal senso Cass. civ. n.
16032/2025).Tale assetto va, quindi, accertato secondo l'effettivo e complessivo contenuto della sentenza n. 1223/2017, non limitandosi al solo esame di alcune parti, qualora meno attendibili di altre, nel disegnare l'effettivo contenuto del provvedimento.Non essendo la più proprietaria di alcuno dei cespiti Pt_1
descritti nel proprio ricorso non può pretendere alcun ristoro di danni per il legittimo godimento degli stessi da parte dell'attuale proprietario , né può pretenderne la restituzione o la riduzione in pristino.In CP_1
accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal in via principale va, invece, dichiarato CP_1
che lo stesso è proprietario dell'intero compendio immobiliare censito in catasto di Ginosa alla particella n
4 1223/2017 Tribunale di Taranto.Per effetto del rigetto delle domande della ricorrente rimane assorbito l'esame delle ulteriori domande riconvenzionali avanzate dal resistente in quanto subordinate alla condizione, non verificatasi, della sua soccombenza.Alla soccombenza della segue la sua condanna Pt_1
(art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate come da separato dispositivo.Anche le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a suo carico, quale soccombente, non essendovi prova di anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato, Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nelle due cause di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in via principale da Controparte_1
dichiara che lo stesso è proprietario dell'intero compendio immobiliare costituito da intero
[...]
fabbricato da terra a cielo e pertinente terreno censiti in catasto al foglio n. 139 particella n. 131
sub nn. 2, 3, e 4, quanto al fabbricato, e foglio n. 139 particella n. 131 partita speciale n. 1, quanto al terreno, in virtù di sentenza n. 1223/2017 del Tribunale di Taranto;
3) Per l'effetto dichiara assorbito l'esame delle ulteriori domande riconvenzionali proposte in subordine dal resistente;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge;
5) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate in corso di causa. Parte_1
Taranto, 9/10/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
131 partita speciale n. 1 e sub nn. 2, 3, 4 del foglio n. 139 in quanto trasferitogli in virtù della sentenza n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1616/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Pasqualina Putignano Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Lacerra e Massimo Inglese Controparte_1
-resistente-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendo: accertarsi che era proprietaria Parte_1 Controparte_1
esclusiva delle unità immobiliari poste nel fabbricato ubicato in Ginosa alla Contrada Galaso e censite in catasto al foglio n. 139 particella n. 131 sub 3 e sub 4 e della stradina di accesso dipartentesi dalla strada pubblica;
condannarsi il al rilascio di detti beni ed al risarcimento dei danni per l'abusiva CP_1
occupazione degli stessi, avvenuta sine titulo nonché alla chiusura di tutte le luci ed aperture con cui la particella n. 131 sub 2 dello stesso edificio era stata messa in comunicazione con quelle di sua proprietà.Si
costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo di Controparte_1
essere proprietario esclusivo degli immobili rivendicati dalla .In via riconvenzionale chiedeva Pt_1
1 accertarsi che per effetto di precedente sentenza esecutiva di contratto preliminare era diventato unico proprietario dell'intero edificio comprendente anche le unità immobiliari censite sub 3 e sub 4 della particella n. 131.In subordine chiedeva trasferirsi in suo favore i beni rivendicati dalla ricorrente in esecuzione specifica del contratto preliminare del 29/10/2003 a lui ceduto in data 1/1/2009; in ulteriore subordine chiedeva la condanna della ricorrente a restituirgli le maggiori somme versate in esecuzione del precedente preliminare.In rito le domande proposte dalla ricorrente sono procedibili essendo stato esperito procedimento di mediazione con esito negativo, come attesta il verbale prodotto unitamente al ricorso.In diritto, tutte le domande proposte dalla ricorrente sono da ritenersi infondate e vanno, quindi,
disattese.Deve ritenersi accertato che la era proprietaria dell'intero stabile e pertinente terreno Pt_1
posti in Ginosa alla Contrada Galaso, cespite composto da varie unità immobiliari censite in catasto, come accertato dal nominato CTU Geometra al foglio n. 139 particella n. 131 sub 2 (locale piano terra), Per_1
sub 3, (abitazione a piano terra), e sub 4 (abitazione in primo piano e mansarda), con annessi balconi e verande, nonché partita speciale 1 della particella n. 131, identificativa dell'intero terreno, di mq 6616, in parte occupato dall'edificio innanzi descritto.L'acquisto della proprietà dell'intero fabbricato e terreno a favore della risulta dall'atto pubblico in data 17/3/2003 e la sua qualità di proprietaria deve Pt_1
ritenersi implicitamente accertata, con effetto di giudicato (art. 2909 c.c.), anche a seguito della sentenza n. 1223/2017 del Tribunale di Taranto, divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità
dell'appello avverso la stessa proposto, pronunciata con sentenza n. 445/2019 della Corte di Appello di
Lecce sezione distaccata di Taranto.Infatti, la sentenza n. 1223/2017, nel trasferire al il compendio CP_1
immobiliare oggetto del contratto preliminare di vendita in data 29/10/2003, ha implicitamente riconosciuto alla la qualità di proprietaria dei beni promessi in vendita, trattandosi di presupposto Pt_1
di fatto e giuridico necessario per potersi ritenere il contratto preliminare produttivo di effetti giuridici obbligatori e potersi pronunciare la sentenza costitutiva prevista dall'art. 2932 c.c..La sentenza n.
1223/2027 ha effetto preclusivo di giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., anche relativamente alla individuazione dei beni promessi in vendita dalla al , e poi trasferiti in proprietà a Pt_1 CP_1
quest'ultimo in esecuzione del contratto preliminare del 29/10/2003 ed ai sensi dell'art. 2932 c.c..Per
individuare l'esatto contenuto della sentenza n. 1223/2017 occorre fornirne una interpretazione che non deve arrestarsi al solo esame del dispositivo ma deve scrutinarne anche la parte motivazionale, e comunque la parte maggiormente attendibile (in tal senso Cass. civ. n. 24867/2023), al fine di stabilire
2 quale sia l'esatta portata del dictum giurisdizionale, dovendo ricorrersi, in caso di ambiguità del contenuto,
anche alla valorizzazione di elementi extra testuali, purchè desumibili da atti e documenti ritualmente prodotti in giudizio (in tal senso Cass. civ. n. 10806/2020).La corretta e complessiva interpretazione della sentenza n. 1223/2017 Tribunale di Taranto, condotta anche con l'esame degli atti e documenti valorizzati dal Tribunale per giungere alla decisione finale, conduce a ritenere che la stessa abbia trasferito al CP_1
l'intero fabbricato da cielo a terra in Ginosa alla Contrada Galeso e pertinente terreno, anche di sedime.Il
primo elemento che milita per tale interpretazione della sentenza in esame è costituito dalla sua parte motivazionale.Alla pagina n. 1 della citata sentenza è, infatti, precisato che la domanda proposta dall'attore riguardava la istanza di trasferimento in suo favore dell'immobile posto in Ginosa Contrada Galeso indicato nel contratto preliminare del 29/10/2003.Il contratto del 29/10/2003, prodotto in giudizio dal in CP_1
allegato alla sua comparsa di costituzione, riguarda (rif. pagine nn. 1 e 2) ,la promessa di vendita di intero fabbricato, da terra a cielo, e pertinente terreno censiti in catasto ai sub nn. 2, 3 e 4 della particella n. 131
foglio n. 139 e del terreno censito al mappale speciale n. 1 particella n. 131.Il contratto preliminare contiene una dettagliata descrizione del fabbricato composto da locale a piano terra e piano interrato,
abitazione in piano terra, ed abitazioni al primo piano ed al piano mansardato con il pertinente terreno di mq. 6616.In coerenza con il contenuto del contratto preliminare di cui si chiede l'esecuzione, che ha ad oggetto intero fabbricato e pertinente terreno di proprietà della , la sentenza n. 1223/2017 , alla Pt_1
successiva pagina n. 3, chiarisce che il preliminare del 29/10/2003 riguarda la promessa di vendita di un fabbricato censito in catasto al foglio n. 139 particella n. 131, per il prezzo di euro 360.000,00.Dunque, la motivazione della sentenza n. 1223/2017 non contiene alcun riferimento a singole porzioni del fabbricato promesso in vendita, tanto che menziona l'intera particella n. 131 senza alcuna limitazione ad uno o più
subalterni, e lo descrive come un unicum.E nel solco di tale unitaria considerazione del fabbricato la sentenza n. 1223/2017 esamina i danni presenti nello stesso e riduce il corrispettivo pattuito, di euro
360,000,00 per l'intero compendio immobiliare, in proporzione al diminuito valore dell'intero fabbricato.Infatti, nell'esaminare la domanda di riduzione del prezzo, proposta in via riconvenzionale dal
, la sentenza aderisce alle conclusioni del CTU che, nella sua perizia di ufficio, prodotta in giudizio CP_1
dal resistente in allegato alla comparsa di risposta, determina il diminuito valore dell'intero fabbricato prendendo in considerazione non solo i danni arrecati alla unità immobiliare censita al sub 2 della particella n. 131 ma anche ma anche quelli arrecati alla unità immobiliare censita in catasto alla particella
3 n. 131 sub 3, che secondo la ricorrente sarebbe rimasta di sua proprietà.Dunque, anche la riduzione del prezzo viene operata nella sentenza n. 1223/2017, rispetto al corrispettivo dovuto per l'intero compendio immobiliare descritto nel contratto preliminare del 29/10/2003 e considerando una diminuzione di valore subita da varie parti del fabbricato, anche estranee alla particella n. 131 sub 2.Ed, infine, nell'accertare se vi è stato adempimento del contratto preliminare da parte del , la sentenza attesta l'avvenuto CP_1
versamento di importi che, considerata la riduzione del prezzo, sono ritenuti idonei ad estinguere il debito del promittente acquirente riferito alla promessa di acquisto dell'intero compendio immobiliare composto da fabbricato e terreno.Gli elementi fin qui evidenziati conducono a ritenere accertato che la sentenza n.
1223/2017 ha dato integrale esecuzione al contratto preliminare del 29/10//2003 trasferendo in favore del tutti i beni elencati in detto contratto e che la indicazione dell'immobile come particella n. 131 sub CP_1
2 è frutto di errore materiale indotto dallo stesso ricorrente nella individuazione dell'intero fabbricato.Dell'effettiva portata precettiva della sentenza n. 1223/2017, e del precedente contratto preliminare cui detta sentenza ha dato esecuzione, era consapevole la stessa che, anche dopo il Pt_1
passaggio in giudicato della stessa, per lunghi anni, non ha mai accampato pretese restitutorie o risarcitorie su singole parti del fabbricato, considerando, lei stessa, il precedente contenzioso riferito all'intero fabbricato e terreno precedentemente promessi in vendita.Rispetto alla interpretazione qui accolta del precedente giudicato non ha alcun effetto il diniego di correzione di errore materiale pronunciato dal Tribunale di Taranto su istanza del atteso che tale procedimento ha natura CP_1
meramente amministrativa, e non giurisdizionale, sia in caso di accoglimento che di rigetto dell'istanza (in tal senso Cass. civ. n. 28610/2019) e non può, quindi, in alcun modo incidere sull'assetto di interessi regolato dal provvedimento giurisdizionale di cui si chiede la correzione (in tal senso Cass. civ. n.
16032/2025).Tale assetto va, quindi, accertato secondo l'effettivo e complessivo contenuto della sentenza n. 1223/2017, non limitandosi al solo esame di alcune parti, qualora meno attendibili di altre, nel disegnare l'effettivo contenuto del provvedimento.Non essendo la più proprietaria di alcuno dei cespiti Pt_1
descritti nel proprio ricorso non può pretendere alcun ristoro di danni per il legittimo godimento degli stessi da parte dell'attuale proprietario , né può pretenderne la restituzione o la riduzione in pristino.In CP_1
accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal in via principale va, invece, dichiarato CP_1
che lo stesso è proprietario dell'intero compendio immobiliare censito in catasto di Ginosa alla particella n
4 1223/2017 Tribunale di Taranto.Per effetto del rigetto delle domande della ricorrente rimane assorbito l'esame delle ulteriori domande riconvenzionali avanzate dal resistente in quanto subordinate alla condizione, non verificatasi, della sua soccombenza.Alla soccombenza della segue la sua condanna Pt_1
(art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate come da separato dispositivo.Anche le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a suo carico, quale soccombente, non essendovi prova di anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato, Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nelle due cause di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in via principale da Controparte_1
dichiara che lo stesso è proprietario dell'intero compendio immobiliare costituito da intero
[...]
fabbricato da terra a cielo e pertinente terreno censiti in catasto al foglio n. 139 particella n. 131
sub nn. 2, 3, e 4, quanto al fabbricato, e foglio n. 139 particella n. 131 partita speciale n. 1, quanto al terreno, in virtù di sentenza n. 1223/2017 del Tribunale di Taranto;
3) Per l'effetto dichiara assorbito l'esame delle ulteriori domande riconvenzionali proposte in subordine dal resistente;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge;
5) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate in corso di causa. Parte_1
Taranto, 9/10/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
131 partita speciale n. 1 e sub nn. 2, 3, 4 del foglio n. 139 in quanto trasferitogli in virtù della sentenza n.