Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.12161.2022 R.A.C.L., promossa da:
Luigi Ciurlia
con il proc. avv. Croce dom.
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale in data 11.11.22, chiedendo dichiararsi il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare sulla pensione SO in godimento con CP_ conseguente condanna di al pagamento delle prestazioni de quibus, oltre accessori e vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
All'uopo espone di avere inutilmente domandato in data 11.2.22 gli ANF sulla pensione e CP_ che non ha accolto la domanda benché sussistessero le condizioni per poter conseguire quanto richiesto.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita eccependo infondatamente la improponibilità della domanda, la decadenza dall'azione oltre alla prescrizione del diritto.
Dalla documentazione in atti emerge come la domanda dell'11.2.22 è stata rigettata in data 5.5.22.
L'assegno per il nucleo familiare compete ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e di quello privato, ai titolari di pensione o prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, pubblico o privato, ai lavoratori assistititi dalle assicurazioni sociali contro la tubercolosi e la disoccupazione, ai compartecipanti familiari ed ai piccoli coloni. Ex
L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro [Cass. civ., Sez.lav., 20/08/1996, n.7668].
Alla luce della documentazione (certificazione reddituale e certificato di stato di famiglia) prodotta deve ritenersi la sussistenza del prescritto requisito reddituale.
Ebbene, l'art.2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (convertito in l. 13 maggio 1988, n. 153) - norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti- recita quanto segue: “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
Fissati in questi termini i principi giuridici applicabili nella fattispecie posta al vaglio di questa Autorità, occorre osservare quanto segue.
Ebbene, disposta ctu, le cui conclusioni ritiene questo Decidente di poter far proprie alla luce del rigore scientifico con cui sono state tratte e non apparendo minate da opposte argomentazioni, vale osservare come la parte ricorrente soffra delle patologie in consulenza meglio individuate e che non ne determinano l'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate sono definitivamente poste a CP_ carico di
Spese per il resto irripetibili.
Lecce, 28/01/2025
Lorenzo Bellanova