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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 04.11.2024 al n. 5475 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to C.F._1
Nicola Fontanella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in
Afragola (Na) Via Milano n. 17;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Gina C.F._2
Paola Pelliccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in
Casalnuovo di Napoli (NA) al viale dei Ligustri 38;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
1 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12.05.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.11.2024, il signor premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a Napoli il 31/08/1985 con la RA Controparte_1 dalla cui unione sono nati i figli: nata a San Giorgio a [...] il [...], CP_2
nata a San Giorgio a [...] il [...], , nato a [...] a Per_1 CP_3
Cremano il 30/04/1989, e , nata a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi CP_4 la separazione con addebito al coniuge, assegnazione della casa coniugale, contributo al mantenimento della FI , maggiorenne ma non economicamente CP_4 autosufficiente, vinte le spese di lite.
Si costituiva la resistente, la quale instava per la separazione dei coniugi con addebito al ricorrente, assegnazione della casa coniugale, contributo al mantenimento per sé e per la FI , vinte le spese di lite. CP_4
All'udienza di comparizione del 12.05.2025, le parti, presenti personalmente, confermavano la volontà di separarsi e dichiaravano di essere addivenute all'accordo sulle condizioni della separazione;
indi, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo e viste le conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai
2 irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) prende atto della reciproca rinuncia alle domande di addebito;
2) prende atto che le parti hanno concordato che il Sig. resterà ad Parte_1 abitare nella casa familiare sita in Casalnuovo di Napoli alla Via Verdi n. 24 fino al
31.10.2025 mentre la sig.ra vivrà temporaneamente, e fino alla Controparte_1 predetta data, in Acerra alla via Raffaele Martire n. 30;
3) pone a carico del signor l'obbligo a versare alla RA Parte_1 [...]
fino al 31.10.2025, per il suo mantenimento, la somma di € 180,00 a CP_1 settimana oltre alle utenze dell'abitazione sita in Acerra;
4) pone a carico della RA l'obbligo di provvedere, fino al Controparte_1
31.10.2025, al mantenimento della FI;
Persona_2
5) pone a carico del ricorrente, a partire dal 01.11.2025, l'obbligo di versare alla RA
, per il suo mantenimento, la somma mensile di € 800,00, rivalutabile CP_1 annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
6) pone a carico del ricorrente, a partire dal 01.11.2025, l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI versando alla RA , la somma mensile di CP_4 CP_1
€ 250,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT,
3 oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
7) prende atto che le parti hanno concordato che, a partire dal 01.11.2025, la sig.ra andrà a vivere nella casa familiare che verrà, pertanto, lasciata dal ricorrente;
CP_1
8) prende atto che le parti hanno concordato che la FI , a partire, dal CP_4
01.11.2025, pagherà le rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione sita in
Acerra alla Via Raffaele Martire n. 30.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla RA Parte_1 [...]
fino al 31.10.2025, per il suo mantenimento, la somma di € 180,00 a CP_1 settimana oltre al pagamento delle utenze dell'abitazione sita in Acerra;
c) pone a carico della RA l'obbligo di provvedere, fino al Controparte_1
31.10.2025, al mantenimento della FI;
Persona_2
d) pone a carico del ricorrente, a partire dal 01.11.2025, l'obbligo di versare mensilmente alla RA , per il suo mantenimento, la somma mensile di € CP_1
800,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
e) pone a carico del ricorrente, a partire dal 01.11.2025, l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI versando alla RA mensilmente la CP_4 CP_1 somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
f) prende atto che le parti hanno concordato che, a partire dal 01.11.2025, la sig.ra andrà a vivere nella casa familiare che verrà, pertanto, lasciata dal ricorrente;
CP_1
g) prende atto che le parti hanno concordato che la FI , a partire, dal CP_4
01.11.2025, pagherà le rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione sita in
Acerra alla Via Raffaele Martire n. 30.
4 h) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 19.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 04.11.2024 al n. 5475 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to C.F._1
Nicola Fontanella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in
Afragola (Na) Via Milano n. 17;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Gina C.F._2
Paola Pelliccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in
Casalnuovo di Napoli (NA) al viale dei Ligustri 38;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
1 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12.05.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.11.2024, il signor premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a Napoli il 31/08/1985 con la RA Controparte_1 dalla cui unione sono nati i figli: nata a San Giorgio a [...] il [...], CP_2
nata a San Giorgio a [...] il [...], , nato a [...] a Per_1 CP_3
Cremano il 30/04/1989, e , nata a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi CP_4 la separazione con addebito al coniuge, assegnazione della casa coniugale, contributo al mantenimento della FI , maggiorenne ma non economicamente CP_4 autosufficiente, vinte le spese di lite.
Si costituiva la resistente, la quale instava per la separazione dei coniugi con addebito al ricorrente, assegnazione della casa coniugale, contributo al mantenimento per sé e per la FI , vinte le spese di lite. CP_4
All'udienza di comparizione del 12.05.2025, le parti, presenti personalmente, confermavano la volontà di separarsi e dichiaravano di essere addivenute all'accordo sulle condizioni della separazione;
indi, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo e viste le conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai
2 irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) prende atto della reciproca rinuncia alle domande di addebito;
2) prende atto che le parti hanno concordato che il Sig. resterà ad Parte_1 abitare nella casa familiare sita in Casalnuovo di Napoli alla Via Verdi n. 24 fino al
31.10.2025 mentre la sig.ra vivrà temporaneamente, e fino alla Controparte_1 predetta data, in Acerra alla via Raffaele Martire n. 30;
3) pone a carico del signor l'obbligo a versare alla RA Parte_1 [...]
fino al 31.10.2025, per il suo mantenimento, la somma di € 180,00 a CP_1 settimana oltre alle utenze dell'abitazione sita in Acerra;
4) pone a carico della RA l'obbligo di provvedere, fino al Controparte_1
31.10.2025, al mantenimento della FI;
Persona_2
5) pone a carico del ricorrente, a partire dal 01.11.2025, l'obbligo di versare alla RA
, per il suo mantenimento, la somma mensile di € 800,00, rivalutabile CP_1 annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
6) pone a carico del ricorrente, a partire dal 01.11.2025, l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI versando alla RA , la somma mensile di CP_4 CP_1
€ 250,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT,
3 oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
7) prende atto che le parti hanno concordato che, a partire dal 01.11.2025, la sig.ra andrà a vivere nella casa familiare che verrà, pertanto, lasciata dal ricorrente;
CP_1
8) prende atto che le parti hanno concordato che la FI , a partire, dal CP_4
01.11.2025, pagherà le rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione sita in
Acerra alla Via Raffaele Martire n. 30.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla RA Parte_1 [...]
fino al 31.10.2025, per il suo mantenimento, la somma di € 180,00 a CP_1 settimana oltre al pagamento delle utenze dell'abitazione sita in Acerra;
c) pone a carico della RA l'obbligo di provvedere, fino al Controparte_1
31.10.2025, al mantenimento della FI;
Persona_2
d) pone a carico del ricorrente, a partire dal 01.11.2025, l'obbligo di versare mensilmente alla RA , per il suo mantenimento, la somma mensile di € CP_1
800,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
e) pone a carico del ricorrente, a partire dal 01.11.2025, l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI versando alla RA mensilmente la CP_4 CP_1 somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
f) prende atto che le parti hanno concordato che, a partire dal 01.11.2025, la sig.ra andrà a vivere nella casa familiare che verrà, pertanto, lasciata dal ricorrente;
CP_1
g) prende atto che le parti hanno concordato che la FI , a partire, dal CP_4
01.11.2025, pagherà le rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione sita in
Acerra alla Via Raffaele Martire n. 30.
4 h) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 19.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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